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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2671 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
n. 25391/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Mario AN Presidente dott.ssa Cristina Correale Giudice designato
Dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25391/23 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: impugnazione ex artt. 5 e 19 ter d.lgs. 150\2011, e vertente
TRA
nato in [...] il [...], CUI: 01ZRL4W, CF: Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Amarilda Lici (CF. ) C.F._1 C.F._2 giusta procura in atti ricorrente contro
di Caserta in persona del Ministro p.t., rapp. E difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/11 tempestivamente depositato il 11/12/2023 il ricorrente proponeva tempestiva opposizione avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore di Caserta il 5.09.22, e notificato il 10.11.2023, su parere negativo della competente Commissione territoriale, e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Con decreto del giudice designato veniva disposta la sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato e fissata udienza per la trattazione in contraddittorio dell'istanza cautelare, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il si costituiva in giudizio tramite l'Avvocatura distrettuale dello di Napoli con Controparte_1 atto del 14/01/2024, chiedendo il rigetto del ricorso alla luce del parere negativo espresso dalla CT di
Caserta per insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 19 co.
1.1. TUI.
Parte ricorrente insisteva per la conferma della sospensione già disposta inaudita altera parte, invocando l'art. 8 CEDU, in considerazione dei legami costruiti in Italia e del percorso intrapreso sul territorio di fronte allo sradicamento dal paese di origine, da cui manca da 20 anni, ad eccezione di due visite ai familiari nel 2011 e nel 2012, nonché delle condizioni del soprattutto per la povertà e Per_1 l'insicurezza alimentare che sono i problemi principali delle aree rurali.
pagina 1 di 5 All'esito dell'udienza fissata per l'esame dell'istanza cautelare ex art. 5 d.lgs 150/11, il Collegio revocava la sospensione concessa inaudita altera parte, rimettendo al giudice designato la trattazione della causa nel merito. All'esito della prima udienza del 10.04.2024 celebrata in modalità cartolare non essendo pervenuta da alcuna delle parti istanza di trattazione orale, il giudice designato, non essendo state articolate dalle parti richieste istruttorie e non ritenuto necessario né rilevante il libero interrogatorio del ricorrente, fissava udienza il 05.03.25 per la discussione orale innanzi al Collegio ai sensi dell'art. 281 terdecies e 275 bis cpc, concedendo i termini per il deposito di note e di repliche.
Parte ricorrente depositava note ai sensi dell'art. 275 bis cpc ribadendo il pregiudizio per la vita privata e familiare che subirebbe in caso di rimpatrio, a causa della prolungata permanenza sul territorio italiano, nonché per le difficoltà a cui sarebbe esposto in assenza di un titolo di soggiorno, non potendo inserirsi nel mondo di lavoro. Nessuna nota e nessuna replica depositava invece parte resistente. All'udienza del 5.3.25, fissata per la discussione orale della causa e la sua rimessione al Collegio per la decisione, compariva solo la parte ricorrente, che si riportava al ricorso ed alle note depositate in corso di causa, chiedendone l'accoglimento. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il Collegio ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
Quanto al regime normativo applicabile alla presente domanda, il Collegio rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera e) del d-l 130\2020 ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha inoltre ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
Orbene il diritto alla protezione speciale, invocato nel presente procedimento, deve essere regolato da tale previsione, attesa la presentazione della domanda al Questore in data 9.6.22, come si legge nel provvedimento del Questore, qui impugnato, con applicazione dell'art. 19 TUI così come modificato dal DL 130/20, senza che possano tenersi in conto le successive modifiche apportate dal DL 20/23.
Come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni , invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una pagina 2 di 5 determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il collegio che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per protezione speciale, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (vds. tra le altre SU 29454/19), dall'altro, va tenuta a mente la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU ed art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione di Ginevra firmata il 28 luglio 1951, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – il Collegio ritiene sussistente il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Si richiede, quindi, l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad allegazioni del tutto generiche in ordine all'integrazione socio-lavorativa in Italia, non supportate da alcun elemento concreto, nonostante al ricorrente sia stata per lunghi anni riconosciuta la protezione umanitaria e poi quella sussidiaria in quanto all'ingresso in Italia aveva dichiarato false generalità riferendo di essere originario della Liberia, mentre in patria egli, sebbene abbia dichiarato di essere espatriato nel 2003, ha ancora una moglie e la figlia, con cui è in contatto e che ha dichiarato di essere andato a trovare due volte, sicchè non può dirsi che sia privo di una rete familiare. Va evidenziato il ricorrente all'ingresso in Italia nel 2003 dichiarava di essere nato in [...] e così, sotto false generalità e con falsa indicazione del paese di provenienza, otteneva il permesso di protezione speciale e poi sussidiaria, revocatogli nel 2018 dalla Commissione Nazionale dopo aver dichiarato di essere invece originario del come si legge nella domanda di protezione speciale Per_1 avanzata al questore e rigettata con il provvedimento impugnato in questo giudizio, in cui ha effettivamente depositato passaporto ghanese.
Sotto il profilo oggettivo deve aversi riguardo alle condizioni del paese di origine del ricorrente, il alla luce delle COI consultate dal Collegio, da cui non emergono peculiari condizioni di
Per_1 instabilità della situazione politica o di sicurezza o rischi di grave deprivazione dei fondamentali diritti al cibo ed all'acqua o ad un ambiente salubre. Dalle COI emerge che il è un paese amministrato
Per_1 secondo gli standard regionali, il è spesso visto come un modello per le riforme politiche ed
Per_1 economiche in Africa. Le esportazioni di cacao sono una parte essenziale dell'economia; il è il
Per_1 secondo produttore mondiale. La scoperta di importanti riserve petrolifere offshore è stata annunciata nel giugno 2007, incoraggiando le aspettative di un forte impulso economico. La produzione è iniziata pagina 3 di 5 ufficialmente alla fine del 2010, ma alcuni analisti hanno espresso preoccupazione per la capacità del paese di gestire la sua nuova industria, in quanto le leggi che governano il settore petrolifero non erano ancora state approvate. L'economia del si è dimostrata relativamente resiliente a causa dello Per_1 shock economico mondiale del 2008-9, principalmente a causa dei prezzi elevati del cacao e dell'oro.
Ha continuato ad avere alcuni dei più alti tassi di crescita del PIL annuale dell'Africa (Ghana Country profile BBC, available at http://www.bbc.co.uk/news/mobile/world-africa-13433790). In termini di sviluppo ha superato il suo record nel raggiungimento di alcuni Obiettivi di Sviluppo del Millennio entro il 2015 (Millennium Development Goals). Ha raggiunto l'obbiettivo di dimezzare la povertà estrema e la percentuale di persone senza accesso all'acqua potabile, nonché quelli relativi all'istruzione primaria universale e alla parità di genere nella scuola primaria(Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights on his mission to Ghana* 10 ottobre 2018 https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/38/33/ADD.2, ultimo accesso 5 maggio 2020) . Tuttavia, prevale ancora un grande divario Nord. Sud. Infatti, circa il 60% della popolazione più povera si trova nelle tre regioni settentrionali. Le tendenze economiche e demografiche mostrano che la povertà potrebbe essere sradicata nel sud del paese entro il 2030, mentre si prevede che continuerà a colpire circa il 40% della popolazione nelle regioni del Nord. L'agenzia di sviluppo regionale della Savannah
Accelerated Development Authority (SADA) intende colmare il divario Nord Sud in riducendo Per_1 le disparità di sviluppo tra le due regioni.
Questa situazione di povertà estrema, che incide unicamente sul Nord del non tocca tuttavia il Per_1 ricorrente, che proviene invece da tutt'altra regione, essendo nato a Bodaa, in [...], come riportato nel passaporto depositato in atti e dichiarato nell'istanza di protezione speciale e non avendo egli mai allegato di essere vissuto altrove. Il ricorrente, invero, non ha allegato elementi specifici che permettano di ricollegarlo a forme di violazione dei diritti umani nel suo paese di origine e che impongano al giudice di attivare i suoi poteri istruttori ufficiosi (cfr., cass. s.u. 29460\19, per la quale “nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza” (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072). “Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304)”; Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2019, n. 9304: “La valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poiché, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui all' art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998”. Sotto il profilo soggettivo, il Collegio rileva che il ricorrente è un uomo adulto ed in buona salute, in assenza di allegazioni in senso contrario, e non risulta aver compiuto alcun percorso di integrazione in
Italia tale che il suo allontanamento possa inficiare il suo diritto alla vita privata sulla scorta di un asserito radicamento non supportato da alcun elemento probatorio. Al contrario, il Collegio osserva che il ricorrente, sebbene affermi di essere arrivato in Italia nel 2003 e di aver qui vissuto in tutti questi anni, non ha offerto alcun elemento a riprova di tale circostanza né tanto meno a riprova di un'integrazione sociale o lavorativa. L'unico elemento fornito in questo ultimo senso è l'attestato di partecipazione ottenuto il 30.06.2015 alla conclusione di un Corso di Italiano L2 ed Educazione Civica della durata di 60 ore organizzato da non avendo mai conseguito un'integrazione CP_2 lavorativa e nemmeno svolto attività di volontariato né intessuto particolari legami sociali o familiari nel territorio nazionale, mentre in ha una moglie e una figlia con le quali è rimasto in contatto. Per_1
pagina 4 di 5 Da ultimo si osserva che non ricorrono neanche i presupposti per il rilascio di altro tipo di permesso come quello che può essere concesso in favore del cittadino straniero vittima di particolare sfruttamento lavorativo, ai sensi dall'art. 22, comma 12-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, poiché esso è ancorato ai presupposti - da ritenersi alternativi e non cumulativi - della presentazione della denuncia o della collaborazione processuale, entrambi mancanti nella fattispecie. Nemmeno sussistono gli estremi per riconoscere il permesso protezione sociale di cui all'art. 18 TUI , poiché sebbene in questo caso non si richieda necessariamente la denuncia o la collaborazione processuale da parte dello straniero, tuttavia il permesso di soggiorno ex art. 18 impone che nel caso in cui la persona non denunci, ella aderisca ad un programma di assistenza e integrazione sociale, affidandosi ad un ente specificamente preposto all'assistenza delle vittime di grave sfruttamento, che può essere un ente locale o un'associazione o organismo privato purché iscritto alla seconda sezione del registro delle associazioni, enti e che svolgono attività a favore degli immigrati (c.d. percorso sociale) (così CASS 3393/23). Nessuno degli elementi richiesti dall'art. 18 TUI ricorre nella fattispecie, tale non potendo considerarsi la relazione, a firma del Referente Unità mobile Dott. Per il progetto Persona_2
P.I.U. contenuta nell'istanza di protezione speciale diretta al Questore e da questi rigettata, CP_3 che si presenta generica e nulla dice in ordine alle attività intraprese dall'odierno ricorrente tali da farlo rientrare nella previsione di cui all'art. 18 TUI. Ne consegue il rigetto integrale del ricorso.
Si ritengono sussistenti gravi motivi tali da giustificare la compensazione delle spese dal momento che il rigetto tiene conto anche, sotto il profilo oggettivo, della valutazione delle condizioni di sicurezza e delle criticità del paese di origine con giudizio all'attualità nell'esercizio del dovere di cooperazione ufficiosa del giudice in considerazione dei continui necessari aggiornamenti delle COI.
PQM
Il giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Compensa le spese processuali;
-Manda alla cancelleria di procedere alle notificazioni di rito. Così deciso a Napoli il 13/3/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario AN
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Mario AN Presidente dott.ssa Cristina Correale Giudice designato
Dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25391/23 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: impugnazione ex artt. 5 e 19 ter d.lgs. 150\2011, e vertente
TRA
nato in [...] il [...], CUI: 01ZRL4W, CF: Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Amarilda Lici (CF. ) C.F._1 C.F._2 giusta procura in atti ricorrente contro
di Caserta in persona del Ministro p.t., rapp. E difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/11 tempestivamente depositato il 11/12/2023 il ricorrente proponeva tempestiva opposizione avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore di Caserta il 5.09.22, e notificato il 10.11.2023, su parere negativo della competente Commissione territoriale, e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Con decreto del giudice designato veniva disposta la sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato e fissata udienza per la trattazione in contraddittorio dell'istanza cautelare, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il si costituiva in giudizio tramite l'Avvocatura distrettuale dello di Napoli con Controparte_1 atto del 14/01/2024, chiedendo il rigetto del ricorso alla luce del parere negativo espresso dalla CT di
Caserta per insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 19 co.
1.1. TUI.
Parte ricorrente insisteva per la conferma della sospensione già disposta inaudita altera parte, invocando l'art. 8 CEDU, in considerazione dei legami costruiti in Italia e del percorso intrapreso sul territorio di fronte allo sradicamento dal paese di origine, da cui manca da 20 anni, ad eccezione di due visite ai familiari nel 2011 e nel 2012, nonché delle condizioni del soprattutto per la povertà e Per_1 l'insicurezza alimentare che sono i problemi principali delle aree rurali.
pagina 1 di 5 All'esito dell'udienza fissata per l'esame dell'istanza cautelare ex art. 5 d.lgs 150/11, il Collegio revocava la sospensione concessa inaudita altera parte, rimettendo al giudice designato la trattazione della causa nel merito. All'esito della prima udienza del 10.04.2024 celebrata in modalità cartolare non essendo pervenuta da alcuna delle parti istanza di trattazione orale, il giudice designato, non essendo state articolate dalle parti richieste istruttorie e non ritenuto necessario né rilevante il libero interrogatorio del ricorrente, fissava udienza il 05.03.25 per la discussione orale innanzi al Collegio ai sensi dell'art. 281 terdecies e 275 bis cpc, concedendo i termini per il deposito di note e di repliche.
Parte ricorrente depositava note ai sensi dell'art. 275 bis cpc ribadendo il pregiudizio per la vita privata e familiare che subirebbe in caso di rimpatrio, a causa della prolungata permanenza sul territorio italiano, nonché per le difficoltà a cui sarebbe esposto in assenza di un titolo di soggiorno, non potendo inserirsi nel mondo di lavoro. Nessuna nota e nessuna replica depositava invece parte resistente. All'udienza del 5.3.25, fissata per la discussione orale della causa e la sua rimessione al Collegio per la decisione, compariva solo la parte ricorrente, che si riportava al ricorso ed alle note depositate in corso di causa, chiedendone l'accoglimento. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il Collegio ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
Quanto al regime normativo applicabile alla presente domanda, il Collegio rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera e) del d-l 130\2020 ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha inoltre ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
Orbene il diritto alla protezione speciale, invocato nel presente procedimento, deve essere regolato da tale previsione, attesa la presentazione della domanda al Questore in data 9.6.22, come si legge nel provvedimento del Questore, qui impugnato, con applicazione dell'art. 19 TUI così come modificato dal DL 130/20, senza che possano tenersi in conto le successive modifiche apportate dal DL 20/23.
Come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni , invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una pagina 2 di 5 determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il collegio che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per protezione speciale, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (vds. tra le altre SU 29454/19), dall'altro, va tenuta a mente la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU ed art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione di Ginevra firmata il 28 luglio 1951, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – il Collegio ritiene sussistente il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Si richiede, quindi, l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad allegazioni del tutto generiche in ordine all'integrazione socio-lavorativa in Italia, non supportate da alcun elemento concreto, nonostante al ricorrente sia stata per lunghi anni riconosciuta la protezione umanitaria e poi quella sussidiaria in quanto all'ingresso in Italia aveva dichiarato false generalità riferendo di essere originario della Liberia, mentre in patria egli, sebbene abbia dichiarato di essere espatriato nel 2003, ha ancora una moglie e la figlia, con cui è in contatto e che ha dichiarato di essere andato a trovare due volte, sicchè non può dirsi che sia privo di una rete familiare. Va evidenziato il ricorrente all'ingresso in Italia nel 2003 dichiarava di essere nato in [...] e così, sotto false generalità e con falsa indicazione del paese di provenienza, otteneva il permesso di protezione speciale e poi sussidiaria, revocatogli nel 2018 dalla Commissione Nazionale dopo aver dichiarato di essere invece originario del come si legge nella domanda di protezione speciale Per_1 avanzata al questore e rigettata con il provvedimento impugnato in questo giudizio, in cui ha effettivamente depositato passaporto ghanese.
Sotto il profilo oggettivo deve aversi riguardo alle condizioni del paese di origine del ricorrente, il alla luce delle COI consultate dal Collegio, da cui non emergono peculiari condizioni di
Per_1 instabilità della situazione politica o di sicurezza o rischi di grave deprivazione dei fondamentali diritti al cibo ed all'acqua o ad un ambiente salubre. Dalle COI emerge che il è un paese amministrato
Per_1 secondo gli standard regionali, il è spesso visto come un modello per le riforme politiche ed
Per_1 economiche in Africa. Le esportazioni di cacao sono una parte essenziale dell'economia; il è il
Per_1 secondo produttore mondiale. La scoperta di importanti riserve petrolifere offshore è stata annunciata nel giugno 2007, incoraggiando le aspettative di un forte impulso economico. La produzione è iniziata pagina 3 di 5 ufficialmente alla fine del 2010, ma alcuni analisti hanno espresso preoccupazione per la capacità del paese di gestire la sua nuova industria, in quanto le leggi che governano il settore petrolifero non erano ancora state approvate. L'economia del si è dimostrata relativamente resiliente a causa dello Per_1 shock economico mondiale del 2008-9, principalmente a causa dei prezzi elevati del cacao e dell'oro.
Ha continuato ad avere alcuni dei più alti tassi di crescita del PIL annuale dell'Africa (Ghana Country profile BBC, available at http://www.bbc.co.uk/news/mobile/world-africa-13433790). In termini di sviluppo ha superato il suo record nel raggiungimento di alcuni Obiettivi di Sviluppo del Millennio entro il 2015 (Millennium Development Goals). Ha raggiunto l'obbiettivo di dimezzare la povertà estrema e la percentuale di persone senza accesso all'acqua potabile, nonché quelli relativi all'istruzione primaria universale e alla parità di genere nella scuola primaria(Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights on his mission to Ghana* 10 ottobre 2018 https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/38/33/ADD.2, ultimo accesso 5 maggio 2020) . Tuttavia, prevale ancora un grande divario Nord. Sud. Infatti, circa il 60% della popolazione più povera si trova nelle tre regioni settentrionali. Le tendenze economiche e demografiche mostrano che la povertà potrebbe essere sradicata nel sud del paese entro il 2030, mentre si prevede che continuerà a colpire circa il 40% della popolazione nelle regioni del Nord. L'agenzia di sviluppo regionale della Savannah
Accelerated Development Authority (SADA) intende colmare il divario Nord Sud in riducendo Per_1 le disparità di sviluppo tra le due regioni.
Questa situazione di povertà estrema, che incide unicamente sul Nord del non tocca tuttavia il Per_1 ricorrente, che proviene invece da tutt'altra regione, essendo nato a Bodaa, in [...], come riportato nel passaporto depositato in atti e dichiarato nell'istanza di protezione speciale e non avendo egli mai allegato di essere vissuto altrove. Il ricorrente, invero, non ha allegato elementi specifici che permettano di ricollegarlo a forme di violazione dei diritti umani nel suo paese di origine e che impongano al giudice di attivare i suoi poteri istruttori ufficiosi (cfr., cass. s.u. 29460\19, per la quale “nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza” (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072). “Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304)”; Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2019, n. 9304: “La valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poiché, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui all' art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998”. Sotto il profilo soggettivo, il Collegio rileva che il ricorrente è un uomo adulto ed in buona salute, in assenza di allegazioni in senso contrario, e non risulta aver compiuto alcun percorso di integrazione in
Italia tale che il suo allontanamento possa inficiare il suo diritto alla vita privata sulla scorta di un asserito radicamento non supportato da alcun elemento probatorio. Al contrario, il Collegio osserva che il ricorrente, sebbene affermi di essere arrivato in Italia nel 2003 e di aver qui vissuto in tutti questi anni, non ha offerto alcun elemento a riprova di tale circostanza né tanto meno a riprova di un'integrazione sociale o lavorativa. L'unico elemento fornito in questo ultimo senso è l'attestato di partecipazione ottenuto il 30.06.2015 alla conclusione di un Corso di Italiano L2 ed Educazione Civica della durata di 60 ore organizzato da non avendo mai conseguito un'integrazione CP_2 lavorativa e nemmeno svolto attività di volontariato né intessuto particolari legami sociali o familiari nel territorio nazionale, mentre in ha una moglie e una figlia con le quali è rimasto in contatto. Per_1
pagina 4 di 5 Da ultimo si osserva che non ricorrono neanche i presupposti per il rilascio di altro tipo di permesso come quello che può essere concesso in favore del cittadino straniero vittima di particolare sfruttamento lavorativo, ai sensi dall'art. 22, comma 12-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, poiché esso è ancorato ai presupposti - da ritenersi alternativi e non cumulativi - della presentazione della denuncia o della collaborazione processuale, entrambi mancanti nella fattispecie. Nemmeno sussistono gli estremi per riconoscere il permesso protezione sociale di cui all'art. 18 TUI , poiché sebbene in questo caso non si richieda necessariamente la denuncia o la collaborazione processuale da parte dello straniero, tuttavia il permesso di soggiorno ex art. 18 impone che nel caso in cui la persona non denunci, ella aderisca ad un programma di assistenza e integrazione sociale, affidandosi ad un ente specificamente preposto all'assistenza delle vittime di grave sfruttamento, che può essere un ente locale o un'associazione o organismo privato purché iscritto alla seconda sezione del registro delle associazioni, enti e che svolgono attività a favore degli immigrati (c.d. percorso sociale) (così CASS 3393/23). Nessuno degli elementi richiesti dall'art. 18 TUI ricorre nella fattispecie, tale non potendo considerarsi la relazione, a firma del Referente Unità mobile Dott. Per il progetto Persona_2
P.I.U. contenuta nell'istanza di protezione speciale diretta al Questore e da questi rigettata, CP_3 che si presenta generica e nulla dice in ordine alle attività intraprese dall'odierno ricorrente tali da farlo rientrare nella previsione di cui all'art. 18 TUI. Ne consegue il rigetto integrale del ricorso.
Si ritengono sussistenti gravi motivi tali da giustificare la compensazione delle spese dal momento che il rigetto tiene conto anche, sotto il profilo oggettivo, della valutazione delle condizioni di sicurezza e delle criticità del paese di origine con giudizio all'attualità nell'esercizio del dovere di cooperazione ufficiosa del giudice in considerazione dei continui necessari aggiornamenti delle COI.
PQM
Il giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Compensa le spese processuali;
-Manda alla cancelleria di procedere alle notificazioni di rito. Così deciso a Napoli il 13/3/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario AN
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