Sentenza 16 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2001, n. 6741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6741 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto6741/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM Risarcimento danni SEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22479/99 Presidente Dott. Paolo VITTORIA Rel. Consigliere Dott. Roberto PREDEN 15162 Cron. Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO 2653 Rep. Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI Ud. 15/02/01 Consigliere Dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente S ENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studic dal Sig. IL SOLE 24 OF SAMBO DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A per diritti !.. 3000 presso 10 studio dell'avvocatoGRAMSCI 28, MANILIO 16 MAY 200 IL CANCELLIERE agli Avvocati FRANCHI, che lo difende unitamente RUGGERO TROIANI e MASSELLA MICHELE, giusta delega in LIRE 3000 atti;
CANCELLERIA
- ricorrente -
contro
CG512738 STECCHINI GUGLIELMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato NUZZACI, che lo difende unitamente VITTORIO 2001 all'avvocato LODOVICO FABRIS, giusta delega in atti;
324 controricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 1242/99 della Corte d'Appello di Richiesta copia studi dal Sig. NUZZAC VENEZIA, Sezione IV Civile emessa il 16/06/1999, 3000 per diritti L. depositata il 02/08/99; RG.1417/1998, # 10 SET 2001 IL CANCELLIER udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/01 dal Consigliere Dott. Roberto CANCELLERIAS PREDEN;
udito l'Avvocato LODOVICO FABRIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore DE348443 Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine, rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 28.11.1995, CO SA conveniva davanti al Tribunale di Bassano del Grappa il dott. Guglielmo Stecchini, medico dentista, per sentir- lo condannare al risarcimento dei danni nella misura di £. 850.000.000. Esponeva che, a seguito di un intervento di rimo- zione di una precedente protesi e di applicazione di due impianti cilindrici infissi nell'osso alveolare compiuto dal sanitario nel febbraio del 1992, si erano verificate complicazioni, con tumefazioni e dolori;
che un controllo radiografico aveva rivelato l'esistenza di una vasta area di riassorbimento osseo e la frattura della mandibola;
che era stata necessaria la rimozione delle protesi;
che era residuata una menomazione della 2 capacità masticatoria. Il convenuto restava contumace. Il tribunale, con sentenza del 10.8.1998, accoglie- va la domanda e condannava il convenuto al pagamento della somma di £. 216.461.100 oltre agli interessi nel- la misura dell'8,8% dalla data del fatto. Pronunciando sull'appello del dott. Stecchini, al quale aveva resistito il SA, la Corte d' appello di Venezia, con sentenza del 2.8.1999, in parziale riforma dell' impugnata sentenza, limitava la condanna a £. 141.961.100 oltre interessi come determinati dal tribu- nale. Avverso la sentenza il SA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Ha resistito, con controricorso, il dott. Stecchi- ni. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, denunciando illogicità, ca- renza e contraddittorietà della motivazione, il ricor- rente censura il ridimensionamento dell'indennizzo del danno biologico, conseguente alla riduzione della per- centuale di invalidità dal 22%, riconosciuta dal tribu- nale, al 12,5%.
1.1. Il motivo non è fondato. La corte territoriale ha adeguatamente motivato. 3 Ha invero considerato: che la decisione del tribu- nale risultava illogica nella parte in cui aveva rico- nosciuto all'attore un indennizzo pari all'intera spesa indicata dal C.T.U. per interventi riparatori, senza procedere ad un abbattimento della percentuale di inva- lidità entro i limiti fissati dallo stesso C.T.U. in relazione al presumibile esito correttivo dei detti in- terventi;
che il C.T.U., dopo aver quantificato la per- centuale di invalidità nella misura del 28-30%, aveva infatti precisato che interventi riparatori avrebbero potuto determinare un miglioramento della situazione, con conseguente riduzione della invalidità in una misu- ra compresa tra il 10% ed il 15%, tenuto conto della più o meno perfetta riuscita di tali interventi;
che, pur volendo rimanere in una prospettiva prudente, la valutazione dell'invalidità residuale non avrebbe mai potuto superare l'ipotesi meno favorevole formulata dal C.T.U.; che, apparendo equa la scelta di un valore me- dio tra l'ipotesi più favorevole (di riduzione dell'invalidità al 10%) e l'ipotesi deteriore (di ridu- zione dell'invalidità al 15%), l'invalidità irredimibi- le doveva essere individuata nella misura del 12,5%.
2. Con il secondo motivo, deduce il ricorrente che il vizio di motivazione sulla determinazione del danno biologico inficia di riflesso anche la valutazione del 4 danno morale, compiuta in misura proporzionale.
2.1. Il motivo non è fondato. La censura postula l'esito positivo del primo moti- vo, nella specie non verificatosi.
3. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., nonché illogi- cità e carenza di motivazione, il ricorrente censura la statuizione di compensazione delle spese dei due gradi di giudizio per 1/3, con condanna del dott. Stecchini al pagamento dei residui 2/3. Deduce che, avuto riguardo all'esito della lite, le giudiziali dovevano essere poste interamente a spese carico del dott. Stecchini, in quanto soccombente, a nulla rilevando la circostanza dell' accoglimento della domanda per importo inferiore a quello richiesto, posta dalla corte d'appello a fondamento della sua decisione.
3.1. Il motivo è inammissibile. La decisione del giudice di merito in materia di spese processuali è censurabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge, soltanto quando le spese siano state poste, totalmente о par- zialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa;
non è invece sindacabile, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, l'esercizio del potere discre- zionale del giudice di merito sull'opportunità di com- 5 pensare, in tutto o in parte, le spese medesime.
4. In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soc- combenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in £ 179.000€.. oltre £. 3.000.000 (tremilioni) per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 15.2.2001 Новио стим IL PRESIDENTE F.F. IL CONSIGLIERE EST. polittor Давла Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 16 MAG 2001 Concetta Ammendola IL CANCELLIERE C1 Oggi, Concetta Ammendola OFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2DEL 3 LUG. 2001. 4. Registrato in data 33699 290.000 al n. versate S. 40000 མ ་ ་ ་ ། ་ ་ ་ ་་ ་་་་་་་་ DUECENTONOVANTAMILA (lire. ......) p. Il Dirigente Cervial 290000 (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO, Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. RACCICHINI) IL DIRIGENTE AREA SERVICI M E DI FILIPPO 6