Art. 5.
L' art. 18 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 , e' sostituito dal seguente:
"I buoni del Tesoro ordinari si valutano per il loro importo nominale, con deduzione dello sconto dalla data del 28 marzo 1947 a quella della loro scadenza. Gli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato si valutano in base alla quotazione media ufficiale del trimestre 1 gennaio-31 marzo 1947. I titoli del prestito della ricostruzione 3,50 per cento, in quanto soggetti alla imposta straordinaria per essere stati convertiti in titoli 5 per cento, a mente del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 28 aprile 1947, n. 338 , si valutano in base alla quotazione media ufficiale del trimestre 1 giugno-31 agosto 1947.
"Le azioni, obbligazioni, cartelle di prestito ed ogni altro titolo di credito quotato in borsa, sono valutati in base alla media dei prezzi di compenso del trimestre 1 gennaio-31 marzo 1947.
"La valutazione sara' effettuata, in base alla quotazione media ufficiale ovvero alla inedia, dei prezzi di compenso del semestre 1 ottobre 1946-31 marzo 1947, in quanto piu' favorevoli, qualora la quotazione media ufficiale ovvero la media dei prezzi di compenso del 1948, tenuto conto, per questi ultimi, della, rettifica delle quotazioni in rapporto alla emissione di nuove azioni dopo il 28 marzo 1947, siano state inferiori del 15 per cento a quelle del trimestre 1 gennaio-31 marzo 1947.
"I valori medi dei titoli quotati in borsa nei periodi considerati nei commi precedenti saranno rilevati in apposita tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.
"Il Ministero delle finanze, qualora abbia, fondate ragioni per ritenere che le quotazioni di borsa, del trimestre 1 gennaio-31 marzo 1947, per le speciali circostanze in cui si sono effettuate le contrattazioni, non siano idonee alla, determinazione del valore dei titoli, ha facolta' di richiederla, al Comitato direttivo degli agenti di cambio. Si osservano al riguardo i criteri e, la procedura, vigenti per l'applicazione della imposta di negoziazione. Il valore cosi' determinato non potra' essere inferiore alla quotazione della tabella ministeriale.
"I buoni postali fruttiferi sono valutati per l'importo nominale".
L' art. 18 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 , e' sostituito dal seguente:
"I buoni del Tesoro ordinari si valutano per il loro importo nominale, con deduzione dello sconto dalla data del 28 marzo 1947 a quella della loro scadenza. Gli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato si valutano in base alla quotazione media ufficiale del trimestre 1 gennaio-31 marzo 1947. I titoli del prestito della ricostruzione 3,50 per cento, in quanto soggetti alla imposta straordinaria per essere stati convertiti in titoli 5 per cento, a mente del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 28 aprile 1947, n. 338 , si valutano in base alla quotazione media ufficiale del trimestre 1 giugno-31 agosto 1947.
"Le azioni, obbligazioni, cartelle di prestito ed ogni altro titolo di credito quotato in borsa, sono valutati in base alla media dei prezzi di compenso del trimestre 1 gennaio-31 marzo 1947.
"La valutazione sara' effettuata, in base alla quotazione media ufficiale ovvero alla inedia, dei prezzi di compenso del semestre 1 ottobre 1946-31 marzo 1947, in quanto piu' favorevoli, qualora la quotazione media ufficiale ovvero la media dei prezzi di compenso del 1948, tenuto conto, per questi ultimi, della, rettifica delle quotazioni in rapporto alla emissione di nuove azioni dopo il 28 marzo 1947, siano state inferiori del 15 per cento a quelle del trimestre 1 gennaio-31 marzo 1947.
"I valori medi dei titoli quotati in borsa nei periodi considerati nei commi precedenti saranno rilevati in apposita tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.
"Il Ministero delle finanze, qualora abbia, fondate ragioni per ritenere che le quotazioni di borsa, del trimestre 1 gennaio-31 marzo 1947, per le speciali circostanze in cui si sono effettuate le contrattazioni, non siano idonee alla, determinazione del valore dei titoli, ha facolta' di richiederla, al Comitato direttivo degli agenti di cambio. Si osservano al riguardo i criteri e, la procedura, vigenti per l'applicazione della imposta di negoziazione. Il valore cosi' determinato non potra' essere inferiore alla quotazione della tabella ministeriale.
"I buoni postali fruttiferi sono valutati per l'importo nominale".