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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 24/04/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 109/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 24/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA elettivamente domiciliato in Tropea, via Don Mottola, n. 11, presso lo studio Parte_1 abello (PEC: che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti. RICORRENTE E
, in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 ntia, via Alcide De Gasperi, n. 107, presso lo studio dell'avv. Alessandro Modafferi, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Rosario Varì (PEC:
. Email_2
RESISTENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_2
, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo (PEC: t) che congiuntamente e Email_3 disgiuntamente lo rappresenta RESISTENTE E
, Controparte_3
, via A. De Gasperi, n. 109, presso la sede provinciale, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_4
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 19/01/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle poste creditorie riportate dall'intimazione di pagamento n. 13920219000841800000, notificata il 20.12.2021, cui sono sottese le cartelle di
1 pagamento n. 13920140000303644000 e 13920140005554407000 (relative a premi per CP_3 gli anni 2012, 2013 e 2014) e gli avvisi di addebito n. 439201300006 00, 43920140000122988000, 43920140000623673000 e 43920140001034489000 (relativi a contributi IVS per gli anni 2012, 2013 e 2014). Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli atti di pagamento sottesi all'intimazione e, in ogni caso, l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “NEL MERITO: - accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento opposta, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, per tutte le argomentazioni sopra esposte;
- condannare le parti resistenti al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e Cap come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio , e , i quali CP_4 CP_2 CP_3 contestavano le pretese di parte ricorrente, chiedendo il rigetto del i e delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Occorre, preliminarmente, dare atto che l'eccezione sollevata da – diretta a inficiare CP_2
l'ammissibilità del ricorso con riguardo all'avviso di addebito n. 43920 0658163 perché per lo stesso risulta pendente, dinnanzi a questo Ufficio, il ricorso iscritto al n. RG. 172/2019 – non può trovare valorizzazione perché, nel ricorso predetto, non sussiste domanda da parte dell'Ente diretta a ottenere il pagamento del credito riportato, ma il ricorso assume i caratteri di un'impugnazione all'estratto di ruolo, facendo riferimento a diversi carichi, tra cui rientrerebbe il carico contributivo anche riportato dall'avviso predetto. Non vi è, in buona sostanza, un'impugnazione diretta dell'avviso.
3. L'azione qui proposta ha oggetto l'accertamento della non debenza dell'importo riportato dell'intimazione di pagamento, in ragione dell'estinzione delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione.
4. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
4.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9,
2 lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
5. Gli Enti previdenziali hanno dato prova di aver notificato gli atti di pagamento sottesi all'intimazione di pagamento impugnata in via principale. Si considera, infatti, la notifica degli atti di pagamento che è avvenuta nelle date di seguito indicate:
- la cartella di pagamento numero 13920140000303644000 è stata notificata il 14/03/2015;
- la cartella di pagamento numero 13920140005554407000 è stata notificata il 11/04/2015;
- l'avviso di addebito numero 43920130000658163000 è stato notificato il 13/01/2014;
- l'avviso di addebito numero 439 20140000122988000 è stato notificato il 03/06/2014;
- l'avviso di addebito numero 43920140000623673000 è stato notificato il 07/10/2014;
- l'avviso di addebito numero 43920140001034489000 è stato notificato il 23/01/2015.
6. Il ha, inoltre, documentato di aver notificato al ricorrente una comunicazione CP_5 pre ione ipotecaria avente numero 13976201500001072000, contenente tutti gli atti di pagamento sopra menzionati è notificata il 09/07/2015. Il ha, invece, CP_5 documentato un'intimazione di pagamento n. 1392019900427 a tuttavia, produrre la notifica.
7. Stante la sospensione dei termini di prescrizione durante il periodo pandemico(per 311 giorni complessivi), non si ravvisa nel caso di specie il decorso inutile del quinquennio di prescrizione:
“il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
8. Poiché, dalla data di notifica dei singoli atti di pagamento e quella dell'intimazione di pagamento non è spirato il termine di prescrizione, non si ravvisa l'estinzione delle pretese creditorie e il ricorso va rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
3 - condanna Parte_1
600,00€, ol
- condanna Parte_1
600,00€, ol antistatario di;
CP_4
- condanna Parte_1
600,00€, ol Vibo Valentia, 24/04/2025.
al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi ge, da corrispondere nei confronti di CP_2 al pagamento delle spese di lite li e in complessivi
, IVA e CPA da corrispondere nei confronti del procuratore al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi ge, da corrispondere nei confronti di . CP_3
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 24/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA elettivamente domiciliato in Tropea, via Don Mottola, n. 11, presso lo studio Parte_1 abello (PEC: che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti. RICORRENTE E
, in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 ntia, via Alcide De Gasperi, n. 107, presso lo studio dell'avv. Alessandro Modafferi, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Rosario Varì (PEC:
. Email_2
RESISTENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_2
, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo (PEC: t) che congiuntamente e Email_3 disgiuntamente lo rappresenta RESISTENTE E
, Controparte_3
, via A. De Gasperi, n. 109, presso la sede provinciale, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_4
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 19/01/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle poste creditorie riportate dall'intimazione di pagamento n. 13920219000841800000, notificata il 20.12.2021, cui sono sottese le cartelle di
1 pagamento n. 13920140000303644000 e 13920140005554407000 (relative a premi per CP_3 gli anni 2012, 2013 e 2014) e gli avvisi di addebito n. 439201300006 00, 43920140000122988000, 43920140000623673000 e 43920140001034489000 (relativi a contributi IVS per gli anni 2012, 2013 e 2014). Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli atti di pagamento sottesi all'intimazione e, in ogni caso, l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “NEL MERITO: - accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento opposta, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, per tutte le argomentazioni sopra esposte;
- condannare le parti resistenti al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e Cap come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio , e , i quali CP_4 CP_2 CP_3 contestavano le pretese di parte ricorrente, chiedendo il rigetto del i e delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Occorre, preliminarmente, dare atto che l'eccezione sollevata da – diretta a inficiare CP_2
l'ammissibilità del ricorso con riguardo all'avviso di addebito n. 43920 0658163 perché per lo stesso risulta pendente, dinnanzi a questo Ufficio, il ricorso iscritto al n. RG. 172/2019 – non può trovare valorizzazione perché, nel ricorso predetto, non sussiste domanda da parte dell'Ente diretta a ottenere il pagamento del credito riportato, ma il ricorso assume i caratteri di un'impugnazione all'estratto di ruolo, facendo riferimento a diversi carichi, tra cui rientrerebbe il carico contributivo anche riportato dall'avviso predetto. Non vi è, in buona sostanza, un'impugnazione diretta dell'avviso.
3. L'azione qui proposta ha oggetto l'accertamento della non debenza dell'importo riportato dell'intimazione di pagamento, in ragione dell'estinzione delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione.
4. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
4.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9,
2 lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
5. Gli Enti previdenziali hanno dato prova di aver notificato gli atti di pagamento sottesi all'intimazione di pagamento impugnata in via principale. Si considera, infatti, la notifica degli atti di pagamento che è avvenuta nelle date di seguito indicate:
- la cartella di pagamento numero 13920140000303644000 è stata notificata il 14/03/2015;
- la cartella di pagamento numero 13920140005554407000 è stata notificata il 11/04/2015;
- l'avviso di addebito numero 43920130000658163000 è stato notificato il 13/01/2014;
- l'avviso di addebito numero 439 20140000122988000 è stato notificato il 03/06/2014;
- l'avviso di addebito numero 43920140000623673000 è stato notificato il 07/10/2014;
- l'avviso di addebito numero 43920140001034489000 è stato notificato il 23/01/2015.
6. Il ha, inoltre, documentato di aver notificato al ricorrente una comunicazione CP_5 pre ione ipotecaria avente numero 13976201500001072000, contenente tutti gli atti di pagamento sopra menzionati è notificata il 09/07/2015. Il ha, invece, CP_5 documentato un'intimazione di pagamento n. 1392019900427 a tuttavia, produrre la notifica.
7. Stante la sospensione dei termini di prescrizione durante il periodo pandemico(per 311 giorni complessivi), non si ravvisa nel caso di specie il decorso inutile del quinquennio di prescrizione:
“il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
8. Poiché, dalla data di notifica dei singoli atti di pagamento e quella dell'intimazione di pagamento non è spirato il termine di prescrizione, non si ravvisa l'estinzione delle pretese creditorie e il ricorso va rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
3 - condanna Parte_1
600,00€, ol
- condanna Parte_1
600,00€, ol antistatario di;
CP_4
- condanna Parte_1
600,00€, ol Vibo Valentia, 24/04/2025.
al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi ge, da corrispondere nei confronti di CP_2 al pagamento delle spese di lite li e in complessivi
, IVA e CPA da corrispondere nei confronti del procuratore al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi ge, da corrispondere nei confronti di . CP_3
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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