TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 175/2024 RG fissata all'udienza del 10/06/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' Parte_1 avv. DE DONNO GIOVANNI
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che:
1) che, con domanda del 16/03/2022, ha chiesto che venisse riconosciuto il suo stato di invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento, non essendo in condizione di compiere gli atti quotidiani della vita con autosufficienza e/o di deambulare autonomamente e, inoltre, il riconoscimento dello status di “portatrice di handicap in situazione di gravità (art.3, comma 3)”, in possesso anche dei requisiti di cui all'art.4 D.L. 9 febbraio 2012, n.5, con conseguente diritto al riconoscimento, in suo favore, dei benefici di cui alla legge 104/92;
2) che la Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile di Casarano, all'esito della seduta del 30/04/2022, ha ingiustamente ed erroneamente riconosciuto la signora soltanto Parte_1
1 “invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (grave 100%)”;
3) che la Commissione medica per l'accertamento dell'handicap di Casarano, all'esito della seduta del
30/04/2022, ha riconosciuto l'odierna ricorrente “portatrice di handicap (comma 1 art. 3)”.
Dato l'esito negativo della fase amministrativa, veniva presentato ricorso per atpo n.
14008/22 rg per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e ai benefici di cui all' art. 3 comma 3 della Legge 104/92. Anche in questa fase non veniva riconosciuto quanto richiesto in quanto il ctu nella consulenza depositata il 1.09.2023 confermava, nonostante le osservazioni di parte ricorrente, il precedente giudizio espresso in via amministrativa dall' CP_2
Formulato tempestivo dissenso, è stata proposta la presente opposizione.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_2
Parte
parimenti citata in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
In corso di giudizio, è stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
L'esame clinico della Sig.ra integrato dai dati degli accertamenti Parte_1 complementari in atti, permette di affermare che l'istante è affetta da: Gravi esiti emiparesi ds da esiti ischemia cerebrale 7333 100%; Cardiopatia in esiti sostituzione valvolare aortica 6442 50%; Diabete mellito 9309 50%; Artrosi polidistrettuale 7001 75%; Ipoacusia bilaterale 4005 20%;
Il quadro clinico presente nella è caratterizzato dalla presenza di una serie di patologie già Parte_1 valutate in occasione dell'accertamento medico-legale c/o la Commissione Medica Invalidi Civili dell'aprile
2022 e nella precedente CTU del Dr. del luglio 2023 che hanno presentato un'evoluzione Per_1 peggiorativa e che andremo ad analizzare nel dettaglio.
La situazione è dominata dalle alterazioni presenti a livello dell'apparato neurologico caratterizzate da un quadro di GRAVI ESITI EMIPARESI DESTRA DA ISCHEMIA CEREBRALE CON
INCONTINENZA URINARIA. Gli esiti dell'emiparesi sono conseguenti ad un episodio di ictus ischemico verificatosi il 30.11.23 con conseguente ricovero in Neurologia a Casarano e successivo ricovero in Riabilitazione presso Casa di Cura Eurotitalia. Nonostante ciò la perizianda presenta gravi deficit funzionali con impossibilità ad assumere la posizione seduta e a deambulare e tale condizione, non
2 emendabile, può essere valutata con il cod. 7333 - inv. 100%, ed al contempo riteniamo che tale situazione determini notevoli limitazioni delle capacità statiche e motorie con conseguente difficoltà nello svolgimento dei comuni atti della vita quotidiana, perché nelle attuali condizioni la non Parte_1 appare grado di deambulare autonomamente, lavarsi, vestirsi, curare la propria igiene personale, uscire per fare la spesa, ecc., per cui appare indispensabile un supporto per poter svolgere tali mansioni. A ciò si associa la presenza di una CARDIOPATIA IN ESITI SOSTITUZIONE VALVOLARE
AORTICA, di un DIABETE MELLITO, di una condizione di ARTROSI
POLIDISTRETTUALE ED IPOACUSIA, valutabili rispettivamente con i cod. 6442 – inv.
50%, cod. 9309 – inv. 50%, cod. 7001 – inv. 75% e cod. 4005 – inv. 20%, patologie che nella loro globalità pur non incidendo direttamente sull'autonomia quotidiana della stessa contribuiscono al determinismo di un quadro altamente invalidante di cui va tenuto debito conto nella valutazione del caso.
Concludendo, possiamo affermare che il complesso bio-patologico presente nella perizianda è di entità tale da determinare notevoli riflessi sulla capacità lavorativa della stessa configurando un'invalidità civile del
100% e tale allo stato attuale da richiedere anche un'assistenza continua per lo svolgimento dei comuni atti della vita quotidiana con diritto ad indennità di accompagnamento, ed inoltre la suddetta condizione clinica, alla luce del dato obiettivo attuale e della documentazione in atti, determina una condizione di handicap valutabile con il comma 3 art. 3 della legge n. 104 del 05.02.92, quindi una condizione di handicap grave.
In merito all'epoca di decorrenza dei benefici di Legge riteniamo che, sulla base della storia clinica desumibile dalla documentazione in atti ed in particolare dell'evento acuto di ischemia cerebrale possa farsi risalire intorno al novembre 2023.
CONCLUSIONI
Ai quesiti proposti si risponde che la Sig.ra è affetta da “Gravi Parte_1 esiti emiparesi ds da esiti ischemia cerebrale (7333 – 100%), Cardiopatia in esiti sostituzione valvolare aortica (6442 – 50%), Diabete mellito (9309 – 50%), Artrosi polidistrettuale (7001 – 75%)
Ipoacusia bilaterale (4005 – 20%)” e che tali patologie determinano un complesso biopatologico che provoca notevoli riflessi sulla capacità lavorativa della stessa configurando un'invalidità civile del 100%, e tale allo stato attuale da richiedere anche un'assistenza continua per lo svolgimento dei comuni atti della vita quotidiana con diritto ad indennità di accompagnamento, ed inoltre la suddetta condizione clinica, alla luce del dato obiettivo attuale e della documentazione in atti, determina una condizione di handicap valutabile con il comma 3 art. 3 della legge n. 104 del 05.02.92, quindi una condizione di handicap grave.
3 In merito all'epoca di decorrenza dei benefici di Legge riteniamo che, sulla base della storia clinica desumibile dalla documentazione in atti ed in particolare dell'evento acuto di ischemia cerebrale possa farsi risalire intorno al novembre 2023.
Successivamente alla richiesta di chiarimenti della difesa di parte ricorrente in merito alla decorrenza dei benefici nonché sulla statuizione ex art. 4 D.L. 5/2012 occorre precisare che il ctu ne ha correttamente confermato la decorrenza (novembre 2023) in quanto coincidente con l'aggravamento della patologia neurologica;
con riguardo ai requisiti di cui all'art. 4 del D.L. n.5 del 2012, convertito, con modificazioni, con Legge n.35 del 2012, ne ha stabilito la ricorrenza dichiarando di aver omesso precedentemente questa statuizione per mero errore formale.
Orbene, le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto analizzano compiutamente lo stato sanitario della ricorrente, nonché la sua evoluzione.
Invero, determinante ai fini dei benefici richiesti (nonché della sua decorrenza) appare l'episodio acuto verificatosi nel novembre 2023 ove la ricorrente ha riportato gravi alterazioni dell'apparato neurologico (cfr. pag. 4 della perizia). A tale morbosità si aggiungano altre patologie che, pur non incidendo direttamente sull'autonomia quotidiana della stessa, contribuiscono al determinismo di un quadro altamente invalidante. Anche il requisito sanitario ai fini del beneficio ex art. 4 del D.L. 5/2012 è stato correttamente valutato, in quanto sono presenti gravi difficoltà di deambulazione.
Va precisato che, rispetto alla condanna richiesta, questo giudice ritiene che l'accertamento dei requisiti extra-sanitari possa e debba essere condotto ai soli fini della sussistenza dell'interesse ad agire e che, in sede di opposizione, la condanna all'erogazione della prestazione in questo tipo di controversie non sia più possibile alla luce di Cass.
9876/2019.
Pertanto, la presente pronuncia si limita all'accertamento dello stato sanitario con la decorrenza indicata in CTU (novembre 2023), data in cui fu prescritto il deambulatore per deficit della deambulazione autonoma.
Considerato che
il riconoscimento con diversa decorrenza della prestazione costituisce una forma di accoglimento parziale della domanda (e quindi di soccombenza parziale) si ritiene conforme a diritto compensare le spese di lite (cfr. Cass. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non
4 esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale. La stessa giurisprudenza ha ammesso che: il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale (Cass. 16821/2005). E' solo la peculiarità della norma (e il suo ambito di tutela sotteso all'art. 38 Cost.) che consente di prendere in considerazione le sopravvenienze sanitarie. Pertanto, in questo specifico settore, si ritiene che il riconoscimento successivo della decorrenza consenta la compensazione delle spese anche dopo SU 32061/2022.
In tal senso anche Cass. 5422/2025.
Occorre precisare che l'art. 3 comma 3 della legge 104/92 nelle more del giudizio è stato rettificato dal legislatore mediante la tecnica della novellazione: in tal senso oggi si attribuisce al soggetto il termine “disabile” e non “handicap” e si aggancia tale nozione (al relativo comma 3 dell'articolo citato) alla necessità di un “sostegno intensivo” anziché ad una
“connotazione di gravità”. Parte Le spese vanno compensate anche nei confronti di rispetto alla cui legittimazione passiva, risulta da poco chiarito il precedente contrasto di giurisprudenza.
Le spese di consulenza vanno poste a carico di CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 175/2024, così provvede:
5 accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto accerta la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento e dello status di disabile che necessita di sostegno intensivo ex legge nr. 104 del 05.02.1992, art. 3 comma
3, entrambi a far data da novembre 2023, nonché del beneficio ex art. 4 del D.L. 5/2012; Parte dichiara il difetto di legittimazione passiva di spese compensate;
spese di ctu a carico di CP_2
Lecce, 11/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
6