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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/07/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta della causa e scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 15\7\25 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2987\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza
TRA
,rappr.to\a e difeso\a dall'avv. G. Falco Parte_1
E
, in persona del legale rappr.te p.t. , difeso dall'avv. C. Grappone. CP_1
Nonché
in persona del legale rappr.te p.t., difeso dall'avv. M. Di Mauro CP_2
Con ricorso depositato in data 6\6\22 il ha impugnato l'avviso di addebito n. Pt_1
37120130013829503, sottostante l'intimazione di pagamento n. 07120229006471623000 notificata il 26\5\22 ed avente ad oggetto la richiesta di pagamento per contributi IVS per gli anni 2011 e 2012.
Il ricorrente ha avanzato come eccezioni l'irregolarità della notifica degli atti impositivi e l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione.
L' , già nella memoria di costituzione e pur contrastando le avverse Controparte_3 eccezioni, ha dedotto di aver provveduto allo sgravio della somma richiesta.
L' pur costituita, ha a sua volta allegato il proprio difetto di legittimazione passiva, il CP_2
difetto d'interesse ad agire e l'insussistenza dell'eccepita prescrizione. Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c. ed inoltro delle prescritte note, la causa è stata decisa.
Ferme sia la competenza del Tribunale adito, che l'interesse ad agire va, innanzitutto, qualifica l'azione, che ben può intendersi come opposizione agli atti esecutivi nella parte in cui s'evidenzia l'irregolarita del procedimento notificatorio e come opposizione all'esecuzione nella parte in cui s'eccepisce l'intervenuta prescrizione.
In ogni caso,sia la prima, che la seconda risultano ritualmente e tempestivamente proposte.
Circostanza dirimente, ai fini decisori, è stata la formale e comprovata dichiarazione del resistente di avvenuto sgravio, in data 11\1\24, della somma richiesta con l'atto CP_4
impugnato in virtù del disposto legislativo di cui al d.l. 41\21 ( cd decreto sostegni) convertito con la l. 69\21, applicabile alla fattispecie in esame relativamente all'importo dell'atto ed al periodo di riferimento.
Siffatta circostanza determina la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) o di atti con natura e valenza normativa.
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore (nel caso di specie intervento legislativo) deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
( ex multis, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ( essendo idonea a passare in giudicato) ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni ( cfr. Cass. 13588\07) .
Le spese processuali, tenuto conto della natura ex lege dell'avvenuto sgravio, vanno interamente compensate.
PQM
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione Monocratica, nella persona dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa;
-compensa per l'intero le spese e competenze tra tutte le parti in causa.
Così deciso in Nola, 15\7\25
IL G.O.P.
dott. Maurizio Ricigliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta della causa e scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 15\7\25 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2987\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza
TRA
,rappr.to\a e difeso\a dall'avv. G. Falco Parte_1
E
, in persona del legale rappr.te p.t. , difeso dall'avv. C. Grappone. CP_1
Nonché
in persona del legale rappr.te p.t., difeso dall'avv. M. Di Mauro CP_2
Con ricorso depositato in data 6\6\22 il ha impugnato l'avviso di addebito n. Pt_1
37120130013829503, sottostante l'intimazione di pagamento n. 07120229006471623000 notificata il 26\5\22 ed avente ad oggetto la richiesta di pagamento per contributi IVS per gli anni 2011 e 2012.
Il ricorrente ha avanzato come eccezioni l'irregolarità della notifica degli atti impositivi e l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione.
L' , già nella memoria di costituzione e pur contrastando le avverse Controparte_3 eccezioni, ha dedotto di aver provveduto allo sgravio della somma richiesta.
L' pur costituita, ha a sua volta allegato il proprio difetto di legittimazione passiva, il CP_2
difetto d'interesse ad agire e l'insussistenza dell'eccepita prescrizione. Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c. ed inoltro delle prescritte note, la causa è stata decisa.
Ferme sia la competenza del Tribunale adito, che l'interesse ad agire va, innanzitutto, qualifica l'azione, che ben può intendersi come opposizione agli atti esecutivi nella parte in cui s'evidenzia l'irregolarita del procedimento notificatorio e come opposizione all'esecuzione nella parte in cui s'eccepisce l'intervenuta prescrizione.
In ogni caso,sia la prima, che la seconda risultano ritualmente e tempestivamente proposte.
Circostanza dirimente, ai fini decisori, è stata la formale e comprovata dichiarazione del resistente di avvenuto sgravio, in data 11\1\24, della somma richiesta con l'atto CP_4
impugnato in virtù del disposto legislativo di cui al d.l. 41\21 ( cd decreto sostegni) convertito con la l. 69\21, applicabile alla fattispecie in esame relativamente all'importo dell'atto ed al periodo di riferimento.
Siffatta circostanza determina la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) o di atti con natura e valenza normativa.
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore (nel caso di specie intervento legislativo) deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
( ex multis, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ( essendo idonea a passare in giudicato) ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni ( cfr. Cass. 13588\07) .
Le spese processuali, tenuto conto della natura ex lege dell'avvenuto sgravio, vanno interamente compensate.
PQM
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione Monocratica, nella persona dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa;
-compensa per l'intero le spese e competenze tra tutte le parti in causa.
Così deciso in Nola, 15\7\25
IL G.O.P.
dott. Maurizio Ricigliano