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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 06/06/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4564/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Veronica Marrapodi, ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., all'esito dell'udienza di discussione orale tenutasi in data 03/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il proc. dom. avv. STEFANINI NICOLA, giusta procura agli atti – ricorrente;
nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] P_ C.F._1
l'01/01/1962, (C.F. , nato a [...] Controparte_3 C.F._2
(Costa d'Avorio) l'11/12/1992, (C.F. Controparte_4
), nato a [...] il [...], C.F._3
(C.F. ), nata a Controparte_5 C.F._4
Attecoube (Costa d'Avorio) il 03/04/2001 – non costituiti – convenuti contumaci;
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente precisate come segue: “Piaccia al Tribunale di Bergamo, contrariis reiectis – In via di merito – a) Accertata l'apertura della successione mortis causa del signor C.F. , nato a [...] C.F._5
d'Avorio) l'1 gennaio 1948, deceduto a Bergamo il 9 maggio 2018, dichiarare che i convenuti e P_ Controparte_3 Controparte_4 sono suoi legittimi eredi, avendo tacitamente Controparte_5
pagina 1 di 6 accettato l'eredità del defunto. b) Accertare e dichiarare che i convenuti P_
e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
sono proprietari di 1/3 dell'unità immobiliare (loro pervenuta, per la quota di
[...]
1/3, in forza della successione mortis causa di C.F. PE
, nato a [...] - Costa d'Avorio - l'1 gennaio 1948, C.F._5 deceduto a Bergamo il 9 maggio 2018), ubicata in LB SAAN (Bergamo), via Capitano Vitali n. 4, int. B, censita al N.C.E.U di detto Comune come segue: ' - foglio
5, particella 1410, subalterno 17, categoria A/3, classe 2, vani 4,5, Rendita Euro 278,89,
Via Capitano Vitali, piano 4 …'. Conseguentemente, ordinare al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Bergamo di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione dell'emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità. In ogni caso –
Con vittoria di spese e competenze, oltre il rimborso delle spese forfettarie, il CPA e
l'IVA”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/07/2024, deduceva di essere legittimata a Parte_1 far valere il credito vantato nei confronti del signor , nato in [...] PE
d'Avorio, l'01.01.1948, deceduto a Bergamo il 09.05.2018, essendo la Banca ricorrente subentrata nei rapporti facenti capo alla tra cui quello originato dal Controparte_6 mutuo ipotecario erogato nei confronti dei signori , e PE P_
, in forza dell'atto di mutuo datato 18/03/2008, n. 5782 di Rep. e n. ON
3112 di Racc., a rogito del Notaio Dott. con il quale la Persona_3 CP_6 erogava ai mutuatari la somma di Euro 148.000,00; che, alla morte del mutuatario
[...]
, si apriva la successione legittima in favore della moglie, PE P_
e dei figli
[...] Controparte_3 Persona_4 Controparte_4
, e;
che, in data 9 febbraio
[...] Controparte_5 Persona_5
2019, la dichiarava formalmente i mutuatari (e i loro aventi causa) decaduti dal Pt_1 beneficio del termine;
che la coniuge del de cuius, e i figli dello stesso P_
( e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
) si trovavano nel possesso dei beni ereditari, risiedendo tutti ad LB
[...]
SAAN, alla via Capitano Vitali n. 4/B, ossia nell'immobile che era di proprietà
- per la quota di 1/3 - del defunto;
che costoro, pur trovandosi nel PE possesso dei beni ereditari, continuando ad abitare e disporre dello stesso bene immobile pagina 2 di 6 iure proprio, omettevano la redazione dell'inventario nel termine di tre mesi prescritto dalla legge e che, anzi, visto il tempo oramai trascorso (6 anni) non sarebbe stato nemmeno verosimile che i convenuti, occupando l'immobile, stessero compiendo atti meramente conservativi ex art. 460 c.c.; che, diversa era la situazione dei signori e , chiamati all'eredità ma Persona_6 Persona_5 Persona_7 non più facenti parte del nucleo familiare del de cuius, soggetti contro i quali la CP_1 aveva promosso 'Ricorso per la fissazione del termine per l'accettazione dell'eredità, ex art. 481 c.c.', e che, pertanto, essendo infruttuosamente decorso il termine, avevano anche perso il diritto di accettare l'eredità con conseguente accrescimento della quota di coloro che avrebbero con loro concorso, in forza del combinato disposto degli artt. 522 e 676
c.c.; che, dopo aver svolto le opportune ricerche e aver constatato che, effettivamente, non risultava alcuna accettazione dell'eredità di , la ricorrente aveva PE interesse ad introdurre il presente giudizio di merito, al fine di ottenere la sentenza in forza della quale 'ripristinare' la continuità delle trascrizioni nei registri immobiliari e, così, poter dare corso all'esecuzione immobiliare.
Dichiarata la contumacia degli odierni convenuti, all'udienza tenutasi in data 03/06/2025, il difensore di parte ricorrente precisava le conclusioni come sopra riportate, insistendo per l'accoglimento del ricorso introduttivo.
La domanda è infondata e va rigettata.
L'assunzione della qualità di eredi in capo agli odierni resistenti si fonda essenzialmente sulla circostanza che questi siano nel possesso dei beni ereditari e che, precisamente, risiedono ad LB SAAN, alla via Capitano Vitali n. 4/B, ovvero presso l'immobile che era di proprietà del de cuius, per la quota di un terzo.
In punto di diritto, preme ricordare che l'acquisto della qualità di erede può avvenire anche a seguito di accettazione “tacita” a norma dell'art. 476 c.c., laddove si prevede che si ha accettazione tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare, e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. In base alla lettera della norma, dunque, ai fini dell'acquisto del titolo di erede è necessario e sufficiente il compimento, da parte del chiamato, di un atto che obiettivamente presupponga la sua volontà di accettare, ovviamente nella consapevolezza di essere chiamato all'eredità, sicché l'indagine processuale da compiersi deve essere tesa ad accertare se il soggetto abbia voluto porre in essere quel determinato comportamento, giuridicamente rilevante ai sensi degli artt. 476 e 477 c.c., nella pagina 3 di 6 consapevolezza di essere chiamato all'eredità, senza che occorra espletare alcuna valutazione sull'elemento soggettivo della volontà rispetto agli effetti che la legge ricollega ad un determinato comportamento.
La giurisprudenza, in varie occasioni, è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla qualificazione delle condotte del chiamato all'eredità che potrebbero integrare accettazione tacita ex art. 476 c.c., indicando tra queste, per esempio, la voltura catastale dei beni immobili, purchè effettuata dallo stesso chiamato che intenda accettare l'eredità
o su delega dello stesso, evidenziando – viceversa – l'insufficienza della mera denuncia di successione o del pagamento delle imposte successorie, stante la natura meramente fiscale di detto incombente, in difetto di ulteriori comportamenti dai quali sia possibile desumere l'univoca volontà di accettare l'eredità (cfr. Cass. n. 8980/2017; Cass. n.
32770/2018; Corte Appello Venezia sez. II, n. 1702 del 20/07/2022; Tribunale Monza sent. n. 2557 del 16/12/2022). Si è poi affermato che il fatto di continuare ad abitare nella casa dove il chiamato all'eredità vi abitava anche prima della morte del de cuius non può fondare la prova dell'accettazione tacita dell'eredità da parte del coniuge e dei figli dello stesso, perché – come correttamente e condivisibilmente rilevato – la norma di cui all'art. 476 c.c. richiede che si compia un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che quel chiamato non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, e tale non può considerarsi il fatto di mantenere il domicilio nell'abitazione già comune (cfr.
Corte Appello Milano sez. II, 03/02/2021, n. 349, che ha escluso che la permanenza del coniuge superstite nella casa familiare di proprietà del de cuius potesse ritenersi necessariamente una manifestazione di possesso dei beni ereditari, potendo esso costituire il mero esercizio dei diritti di abitazione e di uso riconosciuti dall'art. 540 c.c. a favore del coniuge superstite, cosicché il titolo che abilita il coniuge al possesso del bene trova giustificazione nella norma civilistica che glielo attribuisce indipendentemente dalla qualità di erede, con cui, del resto, il diritto di abitazione non ha nulla da spartire, essendo tale diritto acquisito, semmai, in forza di legato ex lege).
Ciò presupposto in diritto, nel caso di specie, si osserva che l'immobile in questione era stato acquistato, con accensione di mutuo ipotecario, per la quota di 1/3 dal de cuius, per la quota di 1/3 dalla di lui moglie e per la quota di 1/3 da P_ ON
(doc. 2): già questo elemento induce a ritenere che la convenuta
[...] P_ cointestataria del bene immobile, qualora fosse rimasta nel possesso dello stesso, lo ha pagina 4 di 6 fatto non già (o non solo) in veste di chiamata all'eredità del marito, ma in veste di legittima comproprietaria.
Ciò detto per quanto concerne la posizione della convenuta va detto che le P_ mere certificazioni anagrafiche non appaiono in alcun modo sufficienti per ritenere fondati i presupposti della accettazione tacita dell'eredità del defunto PE
. Trattandosi di persone legate da vincolo familiare, il fatto che i figli siano
[...] rimasti a vivere nell'immobile adibito a casa familiare con la propria madre (genitore superstite), contitolare del diritto di proprietà per la quota di 1/3, non appare un comportamento sufficiente ad integrare una accettazione tacita dell'eredità, poiché non si ravvisa in esso un atto che il chiamato non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede del de cuius.
Ricordato che grava sulla parte attrice (rectius: ricorrente) l'onere di dimostrare quali atti avrebbero compiuto i singoli chiamati all'eredità, le mere risultanze anagrafiche non appaiono sufficienti ai fini della conseguente prova dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità; peraltro, dal certificato dello stato di famiglia storico alla data del 31/12/2010
(epoca antecedente la morte del de cuius), risulta che con già PE convivessero la moglie e i figli, odierni convenuti (v. doc. 5). Dunque, essendo le risultanze anagrafiche attuali corrispondenti a quelle esistenti anche prima della morte del de cuius (per via della convivenza coi propri familiari), l'aver continuato a risiedere anagraficamente presso quell'immobile non costituisce un fatto che può essere univocamente ricondotto alla volontà dei convenuti di accettare l'eredità di PE
.
[...]
Del resto, la parte ricorrente non ha dedotto ulteriori circostanze a fondamento del ricorso né ha articolato mezzi di prova, fondando, esclusivamente, la domanda sulle risultanze dei certificati anagrafici alla data del 28/12/2021.
Solo per scrupolo argomentativo, questo Giudice osserva come, in ogni caso, gli odierni convenuti - tutti contumaci nel presente giudizio - siano anche risultati irreperibili presso l'indirizzo di residenza anagrafica e che, nel plico notificato, l'Ufficiale giudiziario attestava che, dalle informazioni assunte in loco, i destinatari risultano tutti trasferiti altrove, senza che, però, allo stato degli atti, si abbia modo di risalire alla data di tale trasferimento.
Per tutti i motivi sopra esposti, il ricorso va rigettato.
pagina 5 di 6 Stante la soccombenza della parte ricorrente e la contumacia dei convenuti, le spese di lite debbono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza, anche istruttoria, disattesa o assorbita:
1. RIGETTA il ricorso;
2. DICHIARA le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Bergamo, il 03/06/2025.
Il Giudice
Veronica Marrapodi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Veronica Marrapodi, ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., all'esito dell'udienza di discussione orale tenutasi in data 03/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il proc. dom. avv. STEFANINI NICOLA, giusta procura agli atti – ricorrente;
nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] P_ C.F._1
l'01/01/1962, (C.F. , nato a [...] Controparte_3 C.F._2
(Costa d'Avorio) l'11/12/1992, (C.F. Controparte_4
), nato a [...] il [...], C.F._3
(C.F. ), nata a Controparte_5 C.F._4
Attecoube (Costa d'Avorio) il 03/04/2001 – non costituiti – convenuti contumaci;
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente precisate come segue: “Piaccia al Tribunale di Bergamo, contrariis reiectis – In via di merito – a) Accertata l'apertura della successione mortis causa del signor C.F. , nato a [...] C.F._5
d'Avorio) l'1 gennaio 1948, deceduto a Bergamo il 9 maggio 2018, dichiarare che i convenuti e P_ Controparte_3 Controparte_4 sono suoi legittimi eredi, avendo tacitamente Controparte_5
pagina 1 di 6 accettato l'eredità del defunto. b) Accertare e dichiarare che i convenuti P_
e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
sono proprietari di 1/3 dell'unità immobiliare (loro pervenuta, per la quota di
[...]
1/3, in forza della successione mortis causa di C.F. PE
, nato a [...] - Costa d'Avorio - l'1 gennaio 1948, C.F._5 deceduto a Bergamo il 9 maggio 2018), ubicata in LB SAAN (Bergamo), via Capitano Vitali n. 4, int. B, censita al N.C.E.U di detto Comune come segue: ' - foglio
5, particella 1410, subalterno 17, categoria A/3, classe 2, vani 4,5, Rendita Euro 278,89,
Via Capitano Vitali, piano 4 …'. Conseguentemente, ordinare al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Bergamo di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione dell'emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità. In ogni caso –
Con vittoria di spese e competenze, oltre il rimborso delle spese forfettarie, il CPA e
l'IVA”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/07/2024, deduceva di essere legittimata a Parte_1 far valere il credito vantato nei confronti del signor , nato in [...] PE
d'Avorio, l'01.01.1948, deceduto a Bergamo il 09.05.2018, essendo la Banca ricorrente subentrata nei rapporti facenti capo alla tra cui quello originato dal Controparte_6 mutuo ipotecario erogato nei confronti dei signori , e PE P_
, in forza dell'atto di mutuo datato 18/03/2008, n. 5782 di Rep. e n. ON
3112 di Racc., a rogito del Notaio Dott. con il quale la Persona_3 CP_6 erogava ai mutuatari la somma di Euro 148.000,00; che, alla morte del mutuatario
[...]
, si apriva la successione legittima in favore della moglie, PE P_
e dei figli
[...] Controparte_3 Persona_4 Controparte_4
, e;
che, in data 9 febbraio
[...] Controparte_5 Persona_5
2019, la dichiarava formalmente i mutuatari (e i loro aventi causa) decaduti dal Pt_1 beneficio del termine;
che la coniuge del de cuius, e i figli dello stesso P_
( e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
) si trovavano nel possesso dei beni ereditari, risiedendo tutti ad LB
[...]
SAAN, alla via Capitano Vitali n. 4/B, ossia nell'immobile che era di proprietà
- per la quota di 1/3 - del defunto;
che costoro, pur trovandosi nel PE possesso dei beni ereditari, continuando ad abitare e disporre dello stesso bene immobile pagina 2 di 6 iure proprio, omettevano la redazione dell'inventario nel termine di tre mesi prescritto dalla legge e che, anzi, visto il tempo oramai trascorso (6 anni) non sarebbe stato nemmeno verosimile che i convenuti, occupando l'immobile, stessero compiendo atti meramente conservativi ex art. 460 c.c.; che, diversa era la situazione dei signori e , chiamati all'eredità ma Persona_6 Persona_5 Persona_7 non più facenti parte del nucleo familiare del de cuius, soggetti contro i quali la CP_1 aveva promosso 'Ricorso per la fissazione del termine per l'accettazione dell'eredità, ex art. 481 c.c.', e che, pertanto, essendo infruttuosamente decorso il termine, avevano anche perso il diritto di accettare l'eredità con conseguente accrescimento della quota di coloro che avrebbero con loro concorso, in forza del combinato disposto degli artt. 522 e 676
c.c.; che, dopo aver svolto le opportune ricerche e aver constatato che, effettivamente, non risultava alcuna accettazione dell'eredità di , la ricorrente aveva PE interesse ad introdurre il presente giudizio di merito, al fine di ottenere la sentenza in forza della quale 'ripristinare' la continuità delle trascrizioni nei registri immobiliari e, così, poter dare corso all'esecuzione immobiliare.
Dichiarata la contumacia degli odierni convenuti, all'udienza tenutasi in data 03/06/2025, il difensore di parte ricorrente precisava le conclusioni come sopra riportate, insistendo per l'accoglimento del ricorso introduttivo.
La domanda è infondata e va rigettata.
L'assunzione della qualità di eredi in capo agli odierni resistenti si fonda essenzialmente sulla circostanza che questi siano nel possesso dei beni ereditari e che, precisamente, risiedono ad LB SAAN, alla via Capitano Vitali n. 4/B, ovvero presso l'immobile che era di proprietà del de cuius, per la quota di un terzo.
In punto di diritto, preme ricordare che l'acquisto della qualità di erede può avvenire anche a seguito di accettazione “tacita” a norma dell'art. 476 c.c., laddove si prevede che si ha accettazione tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare, e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. In base alla lettera della norma, dunque, ai fini dell'acquisto del titolo di erede è necessario e sufficiente il compimento, da parte del chiamato, di un atto che obiettivamente presupponga la sua volontà di accettare, ovviamente nella consapevolezza di essere chiamato all'eredità, sicché l'indagine processuale da compiersi deve essere tesa ad accertare se il soggetto abbia voluto porre in essere quel determinato comportamento, giuridicamente rilevante ai sensi degli artt. 476 e 477 c.c., nella pagina 3 di 6 consapevolezza di essere chiamato all'eredità, senza che occorra espletare alcuna valutazione sull'elemento soggettivo della volontà rispetto agli effetti che la legge ricollega ad un determinato comportamento.
La giurisprudenza, in varie occasioni, è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla qualificazione delle condotte del chiamato all'eredità che potrebbero integrare accettazione tacita ex art. 476 c.c., indicando tra queste, per esempio, la voltura catastale dei beni immobili, purchè effettuata dallo stesso chiamato che intenda accettare l'eredità
o su delega dello stesso, evidenziando – viceversa – l'insufficienza della mera denuncia di successione o del pagamento delle imposte successorie, stante la natura meramente fiscale di detto incombente, in difetto di ulteriori comportamenti dai quali sia possibile desumere l'univoca volontà di accettare l'eredità (cfr. Cass. n. 8980/2017; Cass. n.
32770/2018; Corte Appello Venezia sez. II, n. 1702 del 20/07/2022; Tribunale Monza sent. n. 2557 del 16/12/2022). Si è poi affermato che il fatto di continuare ad abitare nella casa dove il chiamato all'eredità vi abitava anche prima della morte del de cuius non può fondare la prova dell'accettazione tacita dell'eredità da parte del coniuge e dei figli dello stesso, perché – come correttamente e condivisibilmente rilevato – la norma di cui all'art. 476 c.c. richiede che si compia un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che quel chiamato non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, e tale non può considerarsi il fatto di mantenere il domicilio nell'abitazione già comune (cfr.
Corte Appello Milano sez. II, 03/02/2021, n. 349, che ha escluso che la permanenza del coniuge superstite nella casa familiare di proprietà del de cuius potesse ritenersi necessariamente una manifestazione di possesso dei beni ereditari, potendo esso costituire il mero esercizio dei diritti di abitazione e di uso riconosciuti dall'art. 540 c.c. a favore del coniuge superstite, cosicché il titolo che abilita il coniuge al possesso del bene trova giustificazione nella norma civilistica che glielo attribuisce indipendentemente dalla qualità di erede, con cui, del resto, il diritto di abitazione non ha nulla da spartire, essendo tale diritto acquisito, semmai, in forza di legato ex lege).
Ciò presupposto in diritto, nel caso di specie, si osserva che l'immobile in questione era stato acquistato, con accensione di mutuo ipotecario, per la quota di 1/3 dal de cuius, per la quota di 1/3 dalla di lui moglie e per la quota di 1/3 da P_ ON
(doc. 2): già questo elemento induce a ritenere che la convenuta
[...] P_ cointestataria del bene immobile, qualora fosse rimasta nel possesso dello stesso, lo ha pagina 4 di 6 fatto non già (o non solo) in veste di chiamata all'eredità del marito, ma in veste di legittima comproprietaria.
Ciò detto per quanto concerne la posizione della convenuta va detto che le P_ mere certificazioni anagrafiche non appaiono in alcun modo sufficienti per ritenere fondati i presupposti della accettazione tacita dell'eredità del defunto PE
. Trattandosi di persone legate da vincolo familiare, il fatto che i figli siano
[...] rimasti a vivere nell'immobile adibito a casa familiare con la propria madre (genitore superstite), contitolare del diritto di proprietà per la quota di 1/3, non appare un comportamento sufficiente ad integrare una accettazione tacita dell'eredità, poiché non si ravvisa in esso un atto che il chiamato non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede del de cuius.
Ricordato che grava sulla parte attrice (rectius: ricorrente) l'onere di dimostrare quali atti avrebbero compiuto i singoli chiamati all'eredità, le mere risultanze anagrafiche non appaiono sufficienti ai fini della conseguente prova dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità; peraltro, dal certificato dello stato di famiglia storico alla data del 31/12/2010
(epoca antecedente la morte del de cuius), risulta che con già PE convivessero la moglie e i figli, odierni convenuti (v. doc. 5). Dunque, essendo le risultanze anagrafiche attuali corrispondenti a quelle esistenti anche prima della morte del de cuius (per via della convivenza coi propri familiari), l'aver continuato a risiedere anagraficamente presso quell'immobile non costituisce un fatto che può essere univocamente ricondotto alla volontà dei convenuti di accettare l'eredità di PE
.
[...]
Del resto, la parte ricorrente non ha dedotto ulteriori circostanze a fondamento del ricorso né ha articolato mezzi di prova, fondando, esclusivamente, la domanda sulle risultanze dei certificati anagrafici alla data del 28/12/2021.
Solo per scrupolo argomentativo, questo Giudice osserva come, in ogni caso, gli odierni convenuti - tutti contumaci nel presente giudizio - siano anche risultati irreperibili presso l'indirizzo di residenza anagrafica e che, nel plico notificato, l'Ufficiale giudiziario attestava che, dalle informazioni assunte in loco, i destinatari risultano tutti trasferiti altrove, senza che, però, allo stato degli atti, si abbia modo di risalire alla data di tale trasferimento.
Per tutti i motivi sopra esposti, il ricorso va rigettato.
pagina 5 di 6 Stante la soccombenza della parte ricorrente e la contumacia dei convenuti, le spese di lite debbono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza, anche istruttoria, disattesa o assorbita:
1. RIGETTA il ricorso;
2. DICHIARA le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Bergamo, il 03/06/2025.
Il Giudice
Veronica Marrapodi
pagina 6 di 6