TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/05/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice del tribunale di Treviso, dr. Lucio Munaro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies.3 cpc nel procedimento di appello iscritto al n° 5817 del ruolo generale dell'anno 2023
e promosso da
Parte_1
- appellante - con l'avv. Benedetto Pinto
contro
CP_1
- appellata - con l'avv. Riccardo Pavan
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello ha ad oggetto la sentenza n. 972/2023 del giudice di pace di
Treviso, emessa a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.
885/2021 r.g.
La aveva ottenuto contro la la tutela monitoria CP_1 Parte_1 del diritto al pagamento del corrispettivo dovutole, quale vettore, in attuazione del contratto di trasporto di cose concluso con quest'ultima e a favore della destinataria Floor International s.r.l.
- dr. Lucio Munaro - 2
1.1. In primo grado la aveva allegato che: Parte_1
la fu inadempiente perché consegnò 29 colli invece dei 30 CP_1 convenuti;
conseguentemente, sussiste una pretesa risarcitoria di € 4003,76.
Pertanto, aveva domandato la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della creditrice opposta al risarcimento del danno.
1.2. La P.M.G. aveva resistito all'opposizione, contestando specificamente le deduzioni della controparte in merito all'ascrizione della responsabilità.
1.3. Il giudice di pace rigettò l'opposizione e la domanda risarcitoria, sul rilievo della mancanza della prova di una denuncia tempestiva ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1495 e 1511 cc.
2. L'appellante ha dedotto che:
la merce fu consegnata il 6.2.20;
il 12.2.20, facendo seguito alla denuncia telefonica, comunicò con mail la circostanza della mancanza di un collo;
tale tempistica denota che la denuncia è stata erroneamente giudicata tardiva.
Pertanto, ha così concluso: nel merito, previo accertamento dei fatti di cui al processo di chiararsi che nulla è dovuto dalla ad alcun titolo ragione e causa alla ingiungente per l'effetto revocare Parte_1 CP_1
e/o dichiarare privo di qualsiasi efficacia e/o nullo e/o annullare il decreto opposto avente n. 1984/2020 e n. RG 4667/2020 del Giudice di Pace di Treviso;
Nel merito in via riconvenzionale accertati e dichiarati i fatti di cui alla narrativa condannarsi la convenuta opposta ora appellata al risarcimento dei danni tutti patiti dall'attrice appellante che si quantificano in € 4.003,76 o quella diversa somma che risulterà in corso di causa anche in via equitativa, contenendosi la domanda entro la competenza del giudice adito e/o tenere manlevata ed indenne l'attrice da qualsiasi somma che a qualsiasi titolo ragione e/o causa fosse chiamata
a pagare alla Floor International SRL;
In ogni caso con la vittoria integrale delle spese e competenze di primo e secondo grado.
2.1. L'appellata ha contestato specificamente i rilievi della controparte in merito alla sussistenza di una propria responsabilità, alla luce della disciplina contenuta nella Convenzione di Ginevra del 19.5.56, da applicare nel caso di specie.
Pertanto, ha così concluso:
- dr. Lucio Munaro - 3
in via principale rigettare le domande avversarie tutte poiché infondate in fatto e in diritto e conseguentemente confermare la sentenza n. 972/2023 emessa in data 08/08/2023 dal Giudice di Pace di Treviso, Dott. Finelli. Condannare altresì ex art. 96 cpc. Parte_1
In via subordinata nella denegata ipotesi in cui questo Giudice ritenesse fondata la pretesa di Contr
condannare al pagamento in favore della della differenza tra Parte_1 Parte_1
l'importo della fattura n. 1332 del 28/02/2020 portata al decreto ingiuntivo opposto e
l'importo del danno eventualmente accertato e provato, oltre agli interessi di mora ex art.5 D.lgs.
n.321/2002 dalla scadenza al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.
3. L'appello è infondato.
E' pacifico in causa che le parti conclusero un contratto di trasporto su strada di merci da consegnare alla destinataria Floor in Montenegro.
Tale contratto dunque soggiace alla Convenzione di Ginevra del 19.5.56, resa esecutiva in Italia con la l. n. 1621/1960. Infatti ai sensi dell'art.
1.1 Conv., la stessa si applica a tutti i contratti di trasporto di merci su strada, quando il luogo di ricevimento della merce e quello previsto per la consegna si trovino in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione.
Alla stregua delle allegazioni della e alla luce delle prove raccolte, Parte_1 deve presumersi che la merce ricevuta corrisponda alle indicazioni contenute nella lettera di vettura. La mittente cioè non ha adempiuto l'onere di offrire la prova contraria rispetto alla presunzione di corrispondenza sancita dall'art. 30.1 Conv. Ai sensi del quale se il destinatario ha ricevuto la merce senza averne accertato lo stato in contraddittorio col vettore o senza aver comunicato le sue riserve al medesimo – al più tardi al momento della consegna, ove si tratti di perdite o avarie apparenti, o entro sette giorni dalla consegna, in caso di perdite o avarie non apparenti –, indicando genericamente la natura della perdita o dell'avaria, si presume, fino a prova contraria, che egli abbia ricevuto la merce nello stato descritto nella lettera di vettura.
Non emergendo che si fosse svolto l'accertamento in contraddittorio ai sensi della norma cit., e trattandosi di manchevolezza (la mancanza di un collo) apparente perché rilevabile al momento della consegna, per superare la presunzione in discorso sarebbe dovuto emergere che la destinataria Floor aveva comunicato la riserva al vettore l momento della consegna. Ma tale prova CP_1
è mancata, perché le comunicazioni scritte offerte dalla in merito alla Parte_1
- dr. Lucio Munaro - 4
mancanza del collo sono posteriori alla data (6.2.20) della consegna. Né le generiche risultanze della prova testimoniale raccolta dal giudice di pace consentono di ritenere plausibilmente raggiunta una prova del genere: che cioè il
6.2.20 un determinato soggetto, legittimato a rappresentare la Floor, avesse formulato la necessaria riserva a un determinato soggetto legittimato a rappresentare la P.M.G.
La mancanza di una prova contraria alla presunzione in parola impedisce dunque di considerare inadempiente la P.M.G., e comporta il consequenziale rigetto delle pretese risarcitorie nei suoi confronti.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 cpc).
Il compenso professionale viene liquidato con applicazione dei valori medi ex d.m. n. 55/2014, in ragione delle fasi effettivamente svolte.
4.1. Poiché l'impugnazione viene respinta, ricorrono i presupposti applicativi dell'art. 13.1 quater d.p.r. n. 115/2002 in merito al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
4.2. Le ragioni della decisione denotano l'insussistenza della responsabilità ex art. 96.1 o 96.3 cpc – i presupposti soggettivi sono gli stessi –, la quale ricorre soltanto quando il soccombente abbia impostato l'azione o le difese su allegazioni in fatto conclusivamente rivelatesi del tutto artificiose e difformi dalla realtà; ovvero quando le prospettazioni giuridiche rivelino l'ignoranza gravemente colposa di norme esistenti o si fondino su norme non (più) esistenti (così, condivisibilmente, la migliore dottrina processualistica).
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite del grado, liquidate in € 1701,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
rigetta la domanda ex art. 96 cpc;
dichiara che l'appellante deve pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13.1 quater d.p.r. n. 115/2002. Treviso, 24.5.2025
Il giudice dr. Lucio Munaro
- dr. Lucio Munaro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice del tribunale di Treviso, dr. Lucio Munaro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies.3 cpc nel procedimento di appello iscritto al n° 5817 del ruolo generale dell'anno 2023
e promosso da
Parte_1
- appellante - con l'avv. Benedetto Pinto
contro
CP_1
- appellata - con l'avv. Riccardo Pavan
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello ha ad oggetto la sentenza n. 972/2023 del giudice di pace di
Treviso, emessa a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.
885/2021 r.g.
La aveva ottenuto contro la la tutela monitoria CP_1 Parte_1 del diritto al pagamento del corrispettivo dovutole, quale vettore, in attuazione del contratto di trasporto di cose concluso con quest'ultima e a favore della destinataria Floor International s.r.l.
- dr. Lucio Munaro - 2
1.1. In primo grado la aveva allegato che: Parte_1
la fu inadempiente perché consegnò 29 colli invece dei 30 CP_1 convenuti;
conseguentemente, sussiste una pretesa risarcitoria di € 4003,76.
Pertanto, aveva domandato la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della creditrice opposta al risarcimento del danno.
1.2. La P.M.G. aveva resistito all'opposizione, contestando specificamente le deduzioni della controparte in merito all'ascrizione della responsabilità.
1.3. Il giudice di pace rigettò l'opposizione e la domanda risarcitoria, sul rilievo della mancanza della prova di una denuncia tempestiva ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1495 e 1511 cc.
2. L'appellante ha dedotto che:
la merce fu consegnata il 6.2.20;
il 12.2.20, facendo seguito alla denuncia telefonica, comunicò con mail la circostanza della mancanza di un collo;
tale tempistica denota che la denuncia è stata erroneamente giudicata tardiva.
Pertanto, ha così concluso: nel merito, previo accertamento dei fatti di cui al processo di chiararsi che nulla è dovuto dalla ad alcun titolo ragione e causa alla ingiungente per l'effetto revocare Parte_1 CP_1
e/o dichiarare privo di qualsiasi efficacia e/o nullo e/o annullare il decreto opposto avente n. 1984/2020 e n. RG 4667/2020 del Giudice di Pace di Treviso;
Nel merito in via riconvenzionale accertati e dichiarati i fatti di cui alla narrativa condannarsi la convenuta opposta ora appellata al risarcimento dei danni tutti patiti dall'attrice appellante che si quantificano in € 4.003,76 o quella diversa somma che risulterà in corso di causa anche in via equitativa, contenendosi la domanda entro la competenza del giudice adito e/o tenere manlevata ed indenne l'attrice da qualsiasi somma che a qualsiasi titolo ragione e/o causa fosse chiamata
a pagare alla Floor International SRL;
In ogni caso con la vittoria integrale delle spese e competenze di primo e secondo grado.
2.1. L'appellata ha contestato specificamente i rilievi della controparte in merito alla sussistenza di una propria responsabilità, alla luce della disciplina contenuta nella Convenzione di Ginevra del 19.5.56, da applicare nel caso di specie.
Pertanto, ha così concluso:
- dr. Lucio Munaro - 3
in via principale rigettare le domande avversarie tutte poiché infondate in fatto e in diritto e conseguentemente confermare la sentenza n. 972/2023 emessa in data 08/08/2023 dal Giudice di Pace di Treviso, Dott. Finelli. Condannare altresì ex art. 96 cpc. Parte_1
In via subordinata nella denegata ipotesi in cui questo Giudice ritenesse fondata la pretesa di Contr
condannare al pagamento in favore della della differenza tra Parte_1 Parte_1
l'importo della fattura n. 1332 del 28/02/2020 portata al decreto ingiuntivo opposto e
l'importo del danno eventualmente accertato e provato, oltre agli interessi di mora ex art.5 D.lgs.
n.321/2002 dalla scadenza al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.
3. L'appello è infondato.
E' pacifico in causa che le parti conclusero un contratto di trasporto su strada di merci da consegnare alla destinataria Floor in Montenegro.
Tale contratto dunque soggiace alla Convenzione di Ginevra del 19.5.56, resa esecutiva in Italia con la l. n. 1621/1960. Infatti ai sensi dell'art.
1.1 Conv., la stessa si applica a tutti i contratti di trasporto di merci su strada, quando il luogo di ricevimento della merce e quello previsto per la consegna si trovino in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione.
Alla stregua delle allegazioni della e alla luce delle prove raccolte, Parte_1 deve presumersi che la merce ricevuta corrisponda alle indicazioni contenute nella lettera di vettura. La mittente cioè non ha adempiuto l'onere di offrire la prova contraria rispetto alla presunzione di corrispondenza sancita dall'art. 30.1 Conv. Ai sensi del quale se il destinatario ha ricevuto la merce senza averne accertato lo stato in contraddittorio col vettore o senza aver comunicato le sue riserve al medesimo – al più tardi al momento della consegna, ove si tratti di perdite o avarie apparenti, o entro sette giorni dalla consegna, in caso di perdite o avarie non apparenti –, indicando genericamente la natura della perdita o dell'avaria, si presume, fino a prova contraria, che egli abbia ricevuto la merce nello stato descritto nella lettera di vettura.
Non emergendo che si fosse svolto l'accertamento in contraddittorio ai sensi della norma cit., e trattandosi di manchevolezza (la mancanza di un collo) apparente perché rilevabile al momento della consegna, per superare la presunzione in discorso sarebbe dovuto emergere che la destinataria Floor aveva comunicato la riserva al vettore l momento della consegna. Ma tale prova CP_1
è mancata, perché le comunicazioni scritte offerte dalla in merito alla Parte_1
- dr. Lucio Munaro - 4
mancanza del collo sono posteriori alla data (6.2.20) della consegna. Né le generiche risultanze della prova testimoniale raccolta dal giudice di pace consentono di ritenere plausibilmente raggiunta una prova del genere: che cioè il
6.2.20 un determinato soggetto, legittimato a rappresentare la Floor, avesse formulato la necessaria riserva a un determinato soggetto legittimato a rappresentare la P.M.G.
La mancanza di una prova contraria alla presunzione in parola impedisce dunque di considerare inadempiente la P.M.G., e comporta il consequenziale rigetto delle pretese risarcitorie nei suoi confronti.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 cpc).
Il compenso professionale viene liquidato con applicazione dei valori medi ex d.m. n. 55/2014, in ragione delle fasi effettivamente svolte.
4.1. Poiché l'impugnazione viene respinta, ricorrono i presupposti applicativi dell'art. 13.1 quater d.p.r. n. 115/2002 in merito al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
4.2. Le ragioni della decisione denotano l'insussistenza della responsabilità ex art. 96.1 o 96.3 cpc – i presupposti soggettivi sono gli stessi –, la quale ricorre soltanto quando il soccombente abbia impostato l'azione o le difese su allegazioni in fatto conclusivamente rivelatesi del tutto artificiose e difformi dalla realtà; ovvero quando le prospettazioni giuridiche rivelino l'ignoranza gravemente colposa di norme esistenti o si fondino su norme non (più) esistenti (così, condivisibilmente, la migliore dottrina processualistica).
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite del grado, liquidate in € 1701,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
rigetta la domanda ex art. 96 cpc;
dichiara che l'appellante deve pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13.1 quater d.p.r. n. 115/2002. Treviso, 24.5.2025
Il giudice dr. Lucio Munaro
- dr. Lucio Munaro -