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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7353 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
a margine del ricorso, dall'avv. BORRIELLO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. BORRIELLO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/04/2025 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in AN il 28/06/1980, dalla cui unione nascevano i figli ( nato a [...] il [...]) e ( nata a [...] il Persona_1 Persona_2
27.02.1994) entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non
1 più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ Art. 1) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente: il IG. continuerà ad abitare nell'unità Parte_1
immobiliare, già adibita a residenza familiare, sita in AN (NA) alla I Traversa Carlo
Ferraro n. 5, mentre la IG.ra abiterà presso l'appartamento, ad oggi di Controparte_1
proprietà dei ricorrenti, sito in Pescasseroli (AQ) alla Strada Marsicana al Km 43,350 e facente parte del fabbricato denominato “Lotto Q/R” ubicato all'interno del complesso edilizio “Centro
Residenziale Vallechiara”, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Pescasseroli al foglio 6, particella 151, sub. 85, piano 1-2, cat. A/2, classe 3, consistenza 4 vani, mq. 74, rendita €
444,15. Entro trenta giorni dalla omologazione della separazione personale dei coniugi, la IG.ra trasferirà la sua residenza presso il suddetto immobile sito in Controparte_1
Pescasseroli (NA). Le parti convengono sin d'ora che, entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla liberazione dell'immobile, ad oggi di proprietà dei ricorrenti, sito in AN (NA) alla I
Traversa Carlo Ferraro n. 7 e riportato nel N.C.E.U. del Comune di AN al foglio 8, particella 440, sub. 102, piano S1 cat. A/7, classe 1, consistenza 5,5 vani, rendita € 823,75, attualmente concesso in locazione dai ricorrenti al IG. C.F. Parte_2
, in forza di contratto di locazione ad uso abitativo registrato presso C.F._1
l'Agenzia delle entrate – Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia al n. 001973-serie 3T in data 27.05.2014, la cui prossima scadenza naturale è fissata per il giorno 30.04.2026, il IG.
lascerà definitivamente la casa già adibita a residenza familiare e si trasferirà Parte_1
presso il predetto immobile ove fisserà contestualmente anche la residenza anagrafica. Decorso il predetto termine di tre mesi dalla liberazione del cespite attualmente concesso in locazione al IG. la IG.ra acquisirà il diritto di abitare la casa, già adibita Parte_2 Controparte_1
a residenza familiare, e di trasferirsi all'interno della stessa, con cambio di residenza anagrafica, senza che il IG. possa sollevare alcuna contestazione al riguardo e Parte_1
con diritto della medesima IG.ra a promuovere ogni iniziativa, anche di natura Controparte_1 giudiziaria, finalizzata ad ottenere la liberazione dell'immobile, in caso di mancato spontaneo
2 rilascio dello stesso da parte del IG. . Art. 2) Il IG. si Parte_1 Parte_1 impegna a corrispondere alla IG.ra l'importo mensile di € 600,00 Controparte_1
(seicento/00) a titolo di mantenimento ed a cedere alla medesima IG.ra le quote di sua CP_1 spettanza (50%), rispettivamente pari ad € 250,00 e ad € 325,00, dei canoni di locazione relativi all'immobile attualmente occupato dal IG. ed all'attiguo deposito, facente parte Parte_2
del cespite riportato nel N.C.E.U. del Comune di AN al foglio 8, particella 440, sub. 102, piano S1 cat. A/7, classe 1, consistenza 5,5 vani, rendita € 823,75, attualmente condotto il locazione ai IG.ri C.F. Parte_3
, e , C.F. , C.F._2 Parte_4 C.F._3 in forza di contratto di locazione del 07.12.2024 registrato presso l'Agenzia delle entrate –
Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia al n. 007862-serie 3T in data 11.12.2024. Art. 3)
I ricorrenti, avendo intenzione di regolare definitivamente tutti i loro rapporti economici, in aggiunta all'assegno mensile di mantenimento dovuto dal marito in favore del coniuge, tenuto conto del valore dei beni oggetto di trasferimento, dei redditi di ciascun ricorrente e delle spese che i coniugi saranno chiamati ad affrontare dopo la separazione, si impegnano a dividere il patrimonio immobiliare in comune nei termini che seguono. Il IG. si impegna a Parte_1 cedere alla IG.ra , che sin d'ora accetta, le sue quote di proprietà, ciascuna Controparte_1
pari a 500/1000, dei seguenti beni immobili: a) appartamento al piano terra catastale sito in
AN (NA) alla I Traversa Carlo Ferraro n. 5, riportato nel N.C.E.U. di AN al foglio
8, particella 440, sub. 101, piano T/1, cat. A/7, classe 1, consistenza 6 vani, rendita € 898,64; b) appartamento sito in Pescasseroli (AQ) alla Strada Marsicana al Km 43,350 e facente parte del fabbricato denominato “Lotto Q/R” ubicato all'interno del complesso edilizio “Centro
Residenziale Vallechiara”, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Pescasseroli al foglio 6, particella 151, sub. 85, piano 1-2, cat. A/2, La IG.ra si impegna, a sua volta, a Controparte_1 cedere al IG. , che sin d'ora accetta, la sua quota di proprietà, pari a 500/1000, Parte_1 dell'intero immobile sito in AN (NA) alla I Traversa Carlo Ferraro n. 7 e riportato nel
N.C.E.U. del Comune di AN al foglio 8, particella 440, sub. 102, piano S1 cat. A/7, classe
1, consistenza 5,5 vani, rendita € 823,75.Art.4) Tutte le spese necessarie per il trasferimento di proprietà degli immobili su indicati, ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle notarili e di trascrizione, graveranno in parti uguali tra i ricorrenti, i quali si impegnano ad effettuare il trasferimento di proprietà dei predetti cespiti entro il termine perentorio ed inderogabile di centoventi giorni dalla omologazione della separazione consensuale dei coniugi
Art. 5) Le parti si impegnano, sin d'ora, che, in caso di futura vendita dei cespiti oggetto dei trasferimenti di proprietà sopra richiamati, ciascuna parte venditrice provvederà a riconoscere
3 all'altro coniuge una percentuale del ricavato della compravendita pari al 20%.Art. 6)
Reciprocamente e senza riserva alcuna, i coniugi si concedono l'autorizzazione al rilascio dei passaporti per viaggi di lavoro e/o turistici all'estero, nonché al rinnovo degli stessi, restando, comunque, liberi in futuro di scegliere la propria residenza, ognuno dove meglio creda, in Italia
o anche all'estero. Art. 7) Le spese legali relative al presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.4 ,parte I serie,, reg. Atti Matrimonio anno 1980) ;
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 23/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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