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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/02/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5341/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente
Dott. ssa Caterina Condò Giudice relatore ed estensore
Dott. Umberto Castagnini Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 19.2.2025, nel procedimento introdotto da
(C.F. C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LORENZETTI STEFANO,
ricorrente contro
, in persona del con Controparte_1 CP_2
L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_3 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 7 Come da ricorso per parte ricorrente: “dichiarare nulla e priva di ogni effetto la decisione della Questura di oggi impugnata, per difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione e riconoscere, per i CP_1 motivi espressi in premessa, al ricorrente un p.d.s per protezione speciale o equivalente ex art. 1 comma 1 D.L
130/20, Vittoria di spese ed onorari. Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia ammettere la ricorrente al
Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato”.
Per la convenuta come da comparsa: per il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso depositato il 26.5.2023 avverso il decreto n. 47/2023 Reg. Rev. e Rig. emesso dal Questore della Provincia di Pistoia in data 18.04.2023 e notificato in data 09.05.2023 (doc.
n. 1), premesso che il ricorrente ha dedotto nel ricorso di risiedere sul territorio nazionale dal 2018, lavorando come operaio agricolo e domestico, talvolta senza contratto. Ha tentato nel 2020 di regolarizzare la sua posizione, ma senza successo perché il datore di lavoro non aveva i requisiti necessari per il procedimento di emersione. Il ricorrente ha legami familiari sul territorio nazionale: la sorella (titolare di p.d.s per soggiornanti di lungo Persona_1 periodo), il cognato (titolare della società Dominant s.r.l.s attiva nel settore Persona_2 dell'agricoltura). Il ricorrente ha riferito di aver già presentato domanda di protezione internazionale (rif. Vestanet LU0003260), rigettata con decreto in data 5/8/2019 per irreperibilità. In data 03 ottobre 2022, ha avanzato al Questore della Provincia di Prato domanda per il rilascio del permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2.
D.lgs. 286/98. La Questura di ha adottato il provvedimento impugnato in data CP_1
28.03.2023, interamente fondato sul parere negativo assunto dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze in data 16.12.2022; al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della considerato il quadro CP_1 normativo che permette la valorizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e sociale, oltre ai legami affettivi in Italia, il ricorrente ha concluso come sopra riportato;
l'istanza di sospensiva è stata rigettata dal Giudice Relatore, con il provvedimento del
3.5.2023, considerato che “non è stato documentato un effettivo e regolare inserimento nel tessuto lavorativo, né una situazione alloggiativa autonoma, tali da garantire al ricorrente condizioni di vita stabili e
pagina 2 di 7 indipendenti, né una situazione familiare da tutelare nel territorio italiano, mentre dal parere della
Commissione Territoriale allegato al provvedimento di rigetto emerge che il ricorrente abbia il suo nucleo familiare in Pakistan , con cui è in contatto”; il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso;
anche il PM ha apposto il Visto in data 4.5.2023; con provvedimento del 21/6/24, il Giudice delegato, ha invitato il ricorrente a sostenere un colloquio con gli operatori dello sportello “SOLEIL” per il contrasto allo sfruttamento lavorativo istituto presso i locali del Tribunale;
dalla Relazione dell'ente anti-sfruttamento lavorativo depositata all'esito del colloquio svolto
è emerso, in conclusione, che “sulla scorta delle sole dichiarazioni dell'utente, si registrano evidenti irregolarità lavorative quanto soprattutto alla modalità di corresponsione della paga ed alla difformità rispetto all'ammontare riportato in busta paga”; rilevato che prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis,
391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte pagina 3 di 7 del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» ; la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal
D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano
pagina 4 di 7 quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare ed al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato - comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^ 23.2.2018 nr. 4455 rv
647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL
130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020); nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore, il Collegio non ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs.
286/1998, nella formulazione pro tempore vigente;
pagina 5 di 7 infatti, il ricorrente è in Italia dal 2018, e come già rilevato dal Giudice Relatore nel provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensiva, “non è stato documentato un effettivo e regolare inserimento nel tessuto lavorativo, né una situazione alloggiativa autonoma, tali da garantire al ricorrente condizioni di vita stabili e indipendenti, né una situazione familiare da tutelare nel territorio italiano, mentre dal parere della Commissione Territoriale allegato al provvedimento di rigetto emerge che il ricorrente abbia il suo nucleo familiare in Pakistan , con cui è in contatto”; al riguardo, si rileva che dalla data del deposito del ricorso (24/04/23) a oggi nulla sia cambiato in termini di radicamento lavorativo e sociale sul territorio nazionale da parte del ricorrente. Infatti, dalla documentazione in atti risulta che egli continui a lavorare come commesso di banco per la società ALMIGHTY SRLS di Certaldo con contratto a tempo indeterminato siglato il 09/07/19, che gli garantisce una retribuzione esigua. Infatti, dalle buste paga dell'anno 2023 e 2024 depositate, risulta che i redditi del richiedente in media non superano gli € 250,00 mensili. Al riguardo, seppure è emerso dalla Relazione dell'ente
SOLEIL in atti che la retribuzione effettiva è pari a circa € 600,00 al mese, con accredito sul c/c di alcuni amici, tale situazione di irregolarità non pare poter essere tutelata in questa sede, soprattutto considerato che l'attività lavorativa, e quindi la vita privata del ricorrente, si è consolidata in assenza di un valido titolo di soggiorno, visto il diniego da parte della Questura
e il mancato riconoscimento della sospensiva del medesimo. Al riguardo, si rileva come la giurisprudenza CEDU in merito all'art. 8 della Convenzione ritenga necessario, in materia di vita privata e familiare, stabilire se i legami si siano creati in un momento in cui le persone interessate erano consapevoli del fatto che lo status di una di loro in ordine all'immigrazione era tale che la continuità di tale vita familiare nello Stato di accoglienza sarebbe stata precaria fin dall'inizio c. RE UN ; HO c. Lettonia). In una simile situazione Per_3
l'allontanamento del familiare non cittadino sarebbe incompatibile con l'articolo 8 soltanto in circostanze eccezionali ( , e c. RE UN, § 68; c. RE Per_4 Per_5 Per_6 Per_7
UN; e altri c. RE UN;
e c. Paesi Bassi;
c. Per_8 Per_9 Pt_2 Per_10 Per_12
[GC], § 138). Facendo applicazione di tali principi, anche i rapporti di lavoro, peraltro irregolari, siglati o portati avanti in una situazione di assoluta mancanza di permesso di soggiorno, anche provvisorio, non possono essere preservati con la tutela richiesta in questa sede;
per quanto riguarda invece i legami familiari del ricorrente sul territorio nazionale, lo stesso ha allegato soltanto i documenti di identità delle persone richiamate nel ricorso, Per_1
pagina 6 di 7 e , senza però provare alcun rapporto di parentela, né di convivenza, Per_1 Persona_2 mentre la sua famiglia, il suo nucleo di affetti proprio, cioè la moglie e i due figli, è rimasta in
Pakistan; considerata la vicenda del ricorrente, che si è allontanato dal suo Paese e dai suoi affetti, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente
Dott. ssa Caterina Condò Giudice relatore ed estensore
Dott. Umberto Castagnini Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 19.2.2025, nel procedimento introdotto da
(C.F. C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LORENZETTI STEFANO,
ricorrente contro
, in persona del con Controparte_1 CP_2
L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_3 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 7 Come da ricorso per parte ricorrente: “dichiarare nulla e priva di ogni effetto la decisione della Questura di oggi impugnata, per difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione e riconoscere, per i CP_1 motivi espressi in premessa, al ricorrente un p.d.s per protezione speciale o equivalente ex art. 1 comma 1 D.L
130/20, Vittoria di spese ed onorari. Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia ammettere la ricorrente al
Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato”.
Per la convenuta come da comparsa: per il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso depositato il 26.5.2023 avverso il decreto n. 47/2023 Reg. Rev. e Rig. emesso dal Questore della Provincia di Pistoia in data 18.04.2023 e notificato in data 09.05.2023 (doc.
n. 1), premesso che il ricorrente ha dedotto nel ricorso di risiedere sul territorio nazionale dal 2018, lavorando come operaio agricolo e domestico, talvolta senza contratto. Ha tentato nel 2020 di regolarizzare la sua posizione, ma senza successo perché il datore di lavoro non aveva i requisiti necessari per il procedimento di emersione. Il ricorrente ha legami familiari sul territorio nazionale: la sorella (titolare di p.d.s per soggiornanti di lungo Persona_1 periodo), il cognato (titolare della società Dominant s.r.l.s attiva nel settore Persona_2 dell'agricoltura). Il ricorrente ha riferito di aver già presentato domanda di protezione internazionale (rif. Vestanet LU0003260), rigettata con decreto in data 5/8/2019 per irreperibilità. In data 03 ottobre 2022, ha avanzato al Questore della Provincia di Prato domanda per il rilascio del permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2.
D.lgs. 286/98. La Questura di ha adottato il provvedimento impugnato in data CP_1
28.03.2023, interamente fondato sul parere negativo assunto dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze in data 16.12.2022; al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della considerato il quadro CP_1 normativo che permette la valorizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e sociale, oltre ai legami affettivi in Italia, il ricorrente ha concluso come sopra riportato;
l'istanza di sospensiva è stata rigettata dal Giudice Relatore, con il provvedimento del
3.5.2023, considerato che “non è stato documentato un effettivo e regolare inserimento nel tessuto lavorativo, né una situazione alloggiativa autonoma, tali da garantire al ricorrente condizioni di vita stabili e
pagina 2 di 7 indipendenti, né una situazione familiare da tutelare nel territorio italiano, mentre dal parere della
Commissione Territoriale allegato al provvedimento di rigetto emerge che il ricorrente abbia il suo nucleo familiare in Pakistan , con cui è in contatto”; il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso;
anche il PM ha apposto il Visto in data 4.5.2023; con provvedimento del 21/6/24, il Giudice delegato, ha invitato il ricorrente a sostenere un colloquio con gli operatori dello sportello “SOLEIL” per il contrasto allo sfruttamento lavorativo istituto presso i locali del Tribunale;
dalla Relazione dell'ente anti-sfruttamento lavorativo depositata all'esito del colloquio svolto
è emerso, in conclusione, che “sulla scorta delle sole dichiarazioni dell'utente, si registrano evidenti irregolarità lavorative quanto soprattutto alla modalità di corresponsione della paga ed alla difformità rispetto all'ammontare riportato in busta paga”; rilevato che prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis,
391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte pagina 3 di 7 del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» ; la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal
D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano
pagina 4 di 7 quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare ed al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato - comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^ 23.2.2018 nr. 4455 rv
647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL
130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020); nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore, il Collegio non ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs.
286/1998, nella formulazione pro tempore vigente;
pagina 5 di 7 infatti, il ricorrente è in Italia dal 2018, e come già rilevato dal Giudice Relatore nel provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensiva, “non è stato documentato un effettivo e regolare inserimento nel tessuto lavorativo, né una situazione alloggiativa autonoma, tali da garantire al ricorrente condizioni di vita stabili e indipendenti, né una situazione familiare da tutelare nel territorio italiano, mentre dal parere della Commissione Territoriale allegato al provvedimento di rigetto emerge che il ricorrente abbia il suo nucleo familiare in Pakistan , con cui è in contatto”; al riguardo, si rileva che dalla data del deposito del ricorso (24/04/23) a oggi nulla sia cambiato in termini di radicamento lavorativo e sociale sul territorio nazionale da parte del ricorrente. Infatti, dalla documentazione in atti risulta che egli continui a lavorare come commesso di banco per la società ALMIGHTY SRLS di Certaldo con contratto a tempo indeterminato siglato il 09/07/19, che gli garantisce una retribuzione esigua. Infatti, dalle buste paga dell'anno 2023 e 2024 depositate, risulta che i redditi del richiedente in media non superano gli € 250,00 mensili. Al riguardo, seppure è emerso dalla Relazione dell'ente
SOLEIL in atti che la retribuzione effettiva è pari a circa € 600,00 al mese, con accredito sul c/c di alcuni amici, tale situazione di irregolarità non pare poter essere tutelata in questa sede, soprattutto considerato che l'attività lavorativa, e quindi la vita privata del ricorrente, si è consolidata in assenza di un valido titolo di soggiorno, visto il diniego da parte della Questura
e il mancato riconoscimento della sospensiva del medesimo. Al riguardo, si rileva come la giurisprudenza CEDU in merito all'art. 8 della Convenzione ritenga necessario, in materia di vita privata e familiare, stabilire se i legami si siano creati in un momento in cui le persone interessate erano consapevoli del fatto che lo status di una di loro in ordine all'immigrazione era tale che la continuità di tale vita familiare nello Stato di accoglienza sarebbe stata precaria fin dall'inizio c. RE UN ; HO c. Lettonia). In una simile situazione Per_3
l'allontanamento del familiare non cittadino sarebbe incompatibile con l'articolo 8 soltanto in circostanze eccezionali ( , e c. RE UN, § 68; c. RE Per_4 Per_5 Per_6 Per_7
UN; e altri c. RE UN;
e c. Paesi Bassi;
c. Per_8 Per_9 Pt_2 Per_10 Per_12
[GC], § 138). Facendo applicazione di tali principi, anche i rapporti di lavoro, peraltro irregolari, siglati o portati avanti in una situazione di assoluta mancanza di permesso di soggiorno, anche provvisorio, non possono essere preservati con la tutela richiesta in questa sede;
per quanto riguarda invece i legami familiari del ricorrente sul territorio nazionale, lo stesso ha allegato soltanto i documenti di identità delle persone richiamate nel ricorso, Per_1
pagina 6 di 7 e , senza però provare alcun rapporto di parentela, né di convivenza, Per_1 Persona_2 mentre la sua famiglia, il suo nucleo di affetti proprio, cioè la moglie e i due figli, è rimasta in
Pakistan; considerata la vicenda del ricorrente, che si è allontanato dal suo Paese e dai suoi affetti, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati pagina 7 di 7