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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/05/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Donatella Parla, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2236 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Marineo, Corso dei Mille n. 171, C.F._1
presso lo studio dell'avv. Antonino Lo Pinto, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), elettivamente domiciliato in Palermo, via Riccardo C.F._2
Wagner n. 8, presso lo studio dell'avv. Leonardo Giglio, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: all'udienza del 15/04/2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, cui si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 27/07/2021, Parte_1
deduceva e allegava:
- che con contratto del 16/11/2005, registrato il 21/11/2005 al n. 7306 - Serie 3, gli concedeva in locazione l'unità immobiliare sita in Mezzojuso, CP_1
via Simone Cuccia n. 23, da adibire ad attività artigianale di “panificio”, per il canone mensile di € 600,00;
- che, con lettera raccomandata a/r del 10/11/2010, il locatore comunicava formale disdetta del contratto al fine di adibire l'immobile ad abitazione propria e dei propri familiari;
- che l'immobile veniva rilasciato in data 22/12/2011;
- che il locatore, tuttavia, nel termine di sei mesi dalla data di rilascio, non adibiva l'immobile all'uso per il quale aveva esercitato la facoltà di disdetta;
- che, pertanto, depositava ricorso in data 22/11/2012 presso il Parte_1
Tribunale di Termini Imerese – Sezione distaccata di Corleone (RG n. 238/2012), con cui chiedeva di condannare al pagamento della somma di € CP_1
10.962,00, a titolo di indennità di avviamento commerciale ai sensi dell'art. 34 L.
392/78, nonché al pagamento della somma di € 29.232,00, a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 31 della L. 392/78 per non avere adibito l'immobile all'uso per il quale aveva comunicato la disdetta del contratto;
- che, con sentenza n. 63/2013, emessa e depositata il 03/05/2013, il Tribunale
Termini Imerese – Sezione distaccata di Corleone accoglieva le domande del ricorrente;
- che avverso la citata sentenza proponeva appello innanzi la CP_1
Corte di Appello di Palermo (RG n. 2133/2013), chiedendone l'integrale riforma;
- 2 - - che con sentenza n. 1091/2015, depositata il 15/09/2015, la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di risarcimento del danno ex art. 31 L. 392/1978;
- che avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione (RG Parte_1
n. 7391/2016), chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
- che con sentenza n. 4717/2019, emessa il 09/03/2018 e depositata il
19/02/2019, la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassava l'impugnata sentenza disponendo il rinvio alla Corte di Appello di Palermo per un nuovo esame della domanda di risarcimento danni spiegata da in Parte_1
base ai principi ivi statuiti.
In forza di tali premesse, il ricorrente chiedeva, quindi, di dichiarare il proprio diritto ad ottenere il risarcimento del danno ex art. 31 L. 392/1978, in applicazione della sentenza n. 4717/2019 resa tra le parti dalla Suprema Corte di Cassazione il
09/03/2018 e pubblicata il 19/02/2019, e, per l'effetto, di condannare CP_1
al risarcimento della somma di € 29.332,00, oltre interessi e rivalutazione
[...]
monetaria dal 22/12/2011 e fino al saldo definitivo.
Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare: CP_1
- l'improponibilità del ricorso stante la pendenza avanti il medesimo Tribunale del giudizio iscritto al RG n. 238/2012 avente il medesimo oggetto;
- l'estinzione del giudizio iscritto al RG n. 238/2012 per inattività della parte ricorrente, non avendo provveduto, nel termine di rito, a Parte_1
riassumere il giudizio di merito avanti al giudice del rinvio;
- l'improcedibilità della domanda ex art. 702 bis c.p.c. richiedendo la stessa una istruzione non sommaria.
Nel merito, contestava in fatto ed in diritto le domande del ricorrente e chiedeva
- 3 - di dichiarare che lo stesso ha adempiuto all'obbligazione discendente dall'art. 34
L. 431/1998 avendo sin dal 22/12/2011 goduto dell'unità immobiliare sita in
Mezzojuso, via Simone Cuccia n. 23, quale deposito attrezzi personali da lavoro e beni familiari e quale corpo accessorio dell'abitazione familiare con beneficio di tutti i componenti il proprio nucleo familiare residente nell'unità immobiliare attigua destinata a propria civile abitazione ubicata nella stessa via al civico 25, senza soluzione di continuità, sia nel periodo precedente sia nel periodo successivo, alla intervenuta autorizzazione n. 41 del 2012 ed all'esecuzione dei lavori edili necessitati per il cambio di destinazione d'uso da C1 a A/4 della unità immobiliare per cui è causa, oggi parte integrante, pure catastalmente, della propria abitazione;
con il rigetto delle domande di parte ricorrente.
Con ordinanza del 25/08/2022 veniva dichiarata l'estinzione del giudizio n. RG
n. 238/2012 e, trattandosi di materia locatizia, veniva disposto il mutamento di rito, onerando le parti di intraprendere il procedimento di mediazione.
Esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, la causa veniva istruita documentalmente e con prova per testi;
quindi, veniva rinviata per discussione e decisione, con termine per note.
Entrambe le parti depositavano memorie conclusive
***
Le domande spiegate da sono fondate e, pertanto, meritano Parte_1
accoglimento.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, in forza della Parte_1
sentenza n. 4717/2019 emessa dalla Corte di Cassazione tra le medesime parti, ha chiesto di condannare al risarcimento dei danni ex art. 31 della L. CP_1
392/78, lamentando la mancata destinazione da parte del locatore dell'immobile,
- 4 - già condotto in locazione, ad abitazione propria e dei propri familiari, così come espressamente indicato nella lettera di disdetta del contratto, entro i sei mesi successivi al rilascio avvenuto in data 22/12/2011.
Come detto in precedenza, in seguito alla cassazione della sentenza emessa dalla
Corte di Appello di Palermo, il giudizio di rinvio non è stato riassunto nel termine di rito e, pertanto, con ordinanza emessa da questo Giudice il 25/08/2022, è stata dichiarata l'estinzione del giudizio iscritto innanzi a questo Tribunale al RG n.
238/2012, incoato da contro . Parte_1 CP_1
Ed invero, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., in caso di mancata o tardiva riassunzione del giudizio di rinvio o nell'ipotesi di estinzione del giudizio di rinvio, la sentenza della
Corte di Cassazione mantiene il suo effetto vincolate anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della originaria domanda.
Pertanto, la fondatezza della domanda di risarcimento del danno spiegata con il ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere valutata in forza dei principi statuiti dalla Suprema Corte nella citata sentenza n. 4717/2019, nella quale il giudice delle leggi ha rilevato: “la sentenza impugnata non dà idonea motivazione delle ragioni che hanno provocato il differimento della richiesta di modifica della destinazione d'uso dell'immobile per ben 5 mesi. Nell'impugnata sentenza il ritardo emerge essere, invero, ascritto piuttosto al in ragione del tempo impiegato per il rilascio Controparte_2
dell'autorizzazione al cambio di destinazione dell'immobile, solo a seguito della quale il locatore ha provveduto ai provvedimenti manutentivi necessari per adeguare l'immobile alla nuova destinazione. Nulla risulta, viceversa, indicato relativamente alla condotta del locatore e in particolare come mai, ottenuto il rilascio dell'immobile, abbia atteso ben 5 mesi prima di inoltrare la domanda di avvio del procedimento amministrativo per il cambio di destinazione. Tale comportamento appare allora da valutare proprio ai fini dell'invocata applicazione della disciplina
- 5 - di cui all'art. 31 l. n. 392del 1978. Diversamente, qualunque condotta dilatoria del locatore strumentalmente posta in essere per eludere la finalità della normativa (che consiste nel subordinare il rilascio dell'immobile alla prima scadenza, con interruzione delle attività ivi avviate, alla eccezionale ragione di dovere disporre dell'immobile per finalità abitative proprie o dei familiari) potrebbe trovare invero giustificazione”.
Ciò posto si evidenzia che l'art. 31 della L. 392/1978 detta una disciplina di tutela del conduttore, comminando delle sanzioni, tra cui quella del risarcimento del danno, a carico del locatore che abbia comunicato la disdetta del contratto di locazione indicando uno dei motivi indicati nell'art. 29 della L. 392/1978 e non abbia, di seguito, destinato l'immobile allo scopo dichiarato entro sei mesi dalla data del rilascio.
Ai fini dell'integrazione della fattispecie risarcitoria di cui all'art. 31 della L.
392/1978 è necessaria la concreta ed effettiva destinazione dell'immobile ad uso diverso da quello indicato nella disdetta, non essendo sufficiente la mera manifestazione da parte del locatore, prima della scadenza del termine ivi previsto, dell'intenzione di destinare l'immobile ad uso diverso (Cass. civ., Sez. III,
19/03/2003 n. 3991).
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che la citata norma configuri una responsabilità per inadempimento del locatore inquadrabile nella generale disciplina degli artt. 1176 e 1218 c.c. e che, pertanto, le sanzioni ivi previste non si applichino quando la mancata destinazione all'uso dichiarato sia giustificata da esigenze, ragioni o situazioni non riconducibili al comportamento doloso o colposo del locatore stesso.
In tal senso, “Il locatore che abbia ottenuto il rilascio di un immobile locato per adibire lo stesso ad una propria attività imprenditoriale o professionale, ma non vi abbia effettivamente provveduto
- 6 - entro il termine di sei mesi, è tenuto a restituire al conduttore il deposito cauzionale e a rimborsargli le spese di trasloco e gli altri oneri sostenuti per il trasferimento alla nuova sede, salvo che dimostri che il mancato utilizzo dell'immobile per le attività dichiarate sia stato giustificato da esigenze, ragioni o situazioni meritevoli di tutela e non riconducibili a suo comportamento doloso o colposo. La sanzione prevista dalla legge non opera in base a un criterio di responsabilità oggettiva, ma è suscettibile di prova contraria da parte del locatore, il quale ha l'onere di dimostrare l'esistenza di una giusta causa che abbia impedito o ritardato l'utilizzo conforme dell'immobile” (Cass. civ. Sez. III, 13/04/2015 n. 7352).
Pertanto, è onere del locatore dimostrare l'esistenza di una giusta causa che gli abbia impedito o ritardato di usare l'immobile in conformità allo scopo dichiarato nella comunicazione della disdetta del contratto.
Nel caso di specie tale prova non è stata fornita.
Invero, parte resistente ha contestato le domande risarcitorie spiegate nei suoi confronti affermando che già dal mese di dicembre del 2011 aveva reso l'immobile fruibile al proprio nucleo familiare facendovi collocare un tavolo, delle sedie, un divano ed un armadio e che, nel mese di febbraio 2012, aveva dato incarico al geom. di presentare la domanda di cambiamento della Controparte_3
destinazione d'uso da negozio a casa di abitazione.
Al riguardo si osserva che la presenza di mobili ed arredi non è idonea a dimostrare l'effettiva destinazione dell'immobile de quo ad uso abitativo, in quanto l'emissione da parte della Pubblica Amministrazione del provvedimento di autorizzazione al cambio di destinazione è propedeutico rispetto all'uso abitativo.
In ordine al ritardo per il rilascio dell'autorizzazione al cambio di destinazione d'uso n. 41/2012 del 26.11.2012 da parte del , la Corte di Controparte_4
Cassazione nella citata sentenza n. 4717/2019 ha stabilito che occorre accertare le
- 7 - ragioni del differimento, per ben cinque mesi, della richiesta da parte del locatore di modifica della destinazione d'uso e ciò al fine di stabilire se la condotta del locatore sia da ritenere dilatoria.
Dagli atti di causa risulta che la domanda è stata depositata dal tecnico incaricato presso il suddetto Comune soltanto in data 15/05/2012 e, quindi, con notevole ritardo rispetto alla data di rilascio dell'immobile, avvenuto il 22/12/2011.
Parte resistente ha sostenuto che il ritardo nel rilascio del provvedimento di mutamento della destinazione dell'immobile non sia alla stessa imputabile avendo conferito incarico al tecnico nel mese di febbraio 2011.
Tuttavia, dall'istruttoria svolta nel presente giudizio non è emerso alcun elemento atto a provare che parte locatrice abbia avviato tempestivamente l'iter amministrativo per la modifica della destinazione d'uso del bene. Invero, il teste tecnico di fiducia incaricato da di redigere Controparte_3 CP_1
il progetto per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, non è stato in grado di riferire la data in cui gli è stato dato il suddetto incarico.
È chiaro che, a prescindere dalle tempistiche del per il Controparte_4
completamento del procedimento amministrativo, ciò che ha impedito al locatore di adibire l'immobile ad abitazione propria nel termine indicato dall'art. 31 della L.
392/1978 è il ritardo allo stesso imputabile nell'intraprendere il procedimento per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile.
Si tratta, quindi, di un comportamento colposo del locatore da cui deriva la responsabilità per inadempimento ex art. 1218 c.c. e 1175 c.c. e, di conseguenza, il diritto di al risarcimento del danno ex art. 31 della L. 392/1978. Parte_1
In ordine al quantum, l'art. 31 della citata legge dispone che il danno è pari a n. 48 mensilità del canone di locazione, che, nel caso in esame, è stato accertato con la
- 8 - sentenza n. 63/2013 del Tribunale Termini Imerese – Sezione distaccata di
Corleone, e non contestato da parte resistente, essere pari ad € 609,00 mensili.
Pertanto, , ai sensi dell'art. 31 della L. 392/1978, deve essere CP_1
condannato a pagare in favore del ricorrente la somma di € 29.332,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 22/12/2011 (data del rilascio dell'immobile) sino al soddisfo.
***
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di CP_1
e si liquidano in complessivi € 4.095,00, di cui € 286,00 per spese borsuali
[...]
ed € 3.809,00 per onorari, oltre il rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, Contenzioso Civile e Volontaria civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara il diritto di di ottenere da parte di il Parte_1 CP_1
risarcimento del danno ex art. 31 L. 392/1978 e, per l'effetto, condanna CP_1
al pagamento in favore di della somma di € 29.332,00, oltre
[...] Parte_1
interessi legali e rivalutazione dal 22/12/2011 sino al soddisfo;
Condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1
di lite, che si liquidano in complessivi € 4.095,00, di cui € 286,00 per rimborso spese borsuali ed € 3.809,00 per onorari, oltre il rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso Termini Imerese, in data 23/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
- 9 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Donatella Parla, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2236 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Marineo, Corso dei Mille n. 171, C.F._1
presso lo studio dell'avv. Antonino Lo Pinto, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), elettivamente domiciliato in Palermo, via Riccardo C.F._2
Wagner n. 8, presso lo studio dell'avv. Leonardo Giglio, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: all'udienza del 15/04/2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, cui si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 27/07/2021, Parte_1
deduceva e allegava:
- che con contratto del 16/11/2005, registrato il 21/11/2005 al n. 7306 - Serie 3, gli concedeva in locazione l'unità immobiliare sita in Mezzojuso, CP_1
via Simone Cuccia n. 23, da adibire ad attività artigianale di “panificio”, per il canone mensile di € 600,00;
- che, con lettera raccomandata a/r del 10/11/2010, il locatore comunicava formale disdetta del contratto al fine di adibire l'immobile ad abitazione propria e dei propri familiari;
- che l'immobile veniva rilasciato in data 22/12/2011;
- che il locatore, tuttavia, nel termine di sei mesi dalla data di rilascio, non adibiva l'immobile all'uso per il quale aveva esercitato la facoltà di disdetta;
- che, pertanto, depositava ricorso in data 22/11/2012 presso il Parte_1
Tribunale di Termini Imerese – Sezione distaccata di Corleone (RG n. 238/2012), con cui chiedeva di condannare al pagamento della somma di € CP_1
10.962,00, a titolo di indennità di avviamento commerciale ai sensi dell'art. 34 L.
392/78, nonché al pagamento della somma di € 29.232,00, a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 31 della L. 392/78 per non avere adibito l'immobile all'uso per il quale aveva comunicato la disdetta del contratto;
- che, con sentenza n. 63/2013, emessa e depositata il 03/05/2013, il Tribunale
Termini Imerese – Sezione distaccata di Corleone accoglieva le domande del ricorrente;
- che avverso la citata sentenza proponeva appello innanzi la CP_1
Corte di Appello di Palermo (RG n. 2133/2013), chiedendone l'integrale riforma;
- 2 - - che con sentenza n. 1091/2015, depositata il 15/09/2015, la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di risarcimento del danno ex art. 31 L. 392/1978;
- che avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione (RG Parte_1
n. 7391/2016), chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
- che con sentenza n. 4717/2019, emessa il 09/03/2018 e depositata il
19/02/2019, la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassava l'impugnata sentenza disponendo il rinvio alla Corte di Appello di Palermo per un nuovo esame della domanda di risarcimento danni spiegata da in Parte_1
base ai principi ivi statuiti.
In forza di tali premesse, il ricorrente chiedeva, quindi, di dichiarare il proprio diritto ad ottenere il risarcimento del danno ex art. 31 L. 392/1978, in applicazione della sentenza n. 4717/2019 resa tra le parti dalla Suprema Corte di Cassazione il
09/03/2018 e pubblicata il 19/02/2019, e, per l'effetto, di condannare CP_1
al risarcimento della somma di € 29.332,00, oltre interessi e rivalutazione
[...]
monetaria dal 22/12/2011 e fino al saldo definitivo.
Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare: CP_1
- l'improponibilità del ricorso stante la pendenza avanti il medesimo Tribunale del giudizio iscritto al RG n. 238/2012 avente il medesimo oggetto;
- l'estinzione del giudizio iscritto al RG n. 238/2012 per inattività della parte ricorrente, non avendo provveduto, nel termine di rito, a Parte_1
riassumere il giudizio di merito avanti al giudice del rinvio;
- l'improcedibilità della domanda ex art. 702 bis c.p.c. richiedendo la stessa una istruzione non sommaria.
Nel merito, contestava in fatto ed in diritto le domande del ricorrente e chiedeva
- 3 - di dichiarare che lo stesso ha adempiuto all'obbligazione discendente dall'art. 34
L. 431/1998 avendo sin dal 22/12/2011 goduto dell'unità immobiliare sita in
Mezzojuso, via Simone Cuccia n. 23, quale deposito attrezzi personali da lavoro e beni familiari e quale corpo accessorio dell'abitazione familiare con beneficio di tutti i componenti il proprio nucleo familiare residente nell'unità immobiliare attigua destinata a propria civile abitazione ubicata nella stessa via al civico 25, senza soluzione di continuità, sia nel periodo precedente sia nel periodo successivo, alla intervenuta autorizzazione n. 41 del 2012 ed all'esecuzione dei lavori edili necessitati per il cambio di destinazione d'uso da C1 a A/4 della unità immobiliare per cui è causa, oggi parte integrante, pure catastalmente, della propria abitazione;
con il rigetto delle domande di parte ricorrente.
Con ordinanza del 25/08/2022 veniva dichiarata l'estinzione del giudizio n. RG
n. 238/2012 e, trattandosi di materia locatizia, veniva disposto il mutamento di rito, onerando le parti di intraprendere il procedimento di mediazione.
Esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, la causa veniva istruita documentalmente e con prova per testi;
quindi, veniva rinviata per discussione e decisione, con termine per note.
Entrambe le parti depositavano memorie conclusive
***
Le domande spiegate da sono fondate e, pertanto, meritano Parte_1
accoglimento.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, in forza della Parte_1
sentenza n. 4717/2019 emessa dalla Corte di Cassazione tra le medesime parti, ha chiesto di condannare al risarcimento dei danni ex art. 31 della L. CP_1
392/78, lamentando la mancata destinazione da parte del locatore dell'immobile,
- 4 - già condotto in locazione, ad abitazione propria e dei propri familiari, così come espressamente indicato nella lettera di disdetta del contratto, entro i sei mesi successivi al rilascio avvenuto in data 22/12/2011.
Come detto in precedenza, in seguito alla cassazione della sentenza emessa dalla
Corte di Appello di Palermo, il giudizio di rinvio non è stato riassunto nel termine di rito e, pertanto, con ordinanza emessa da questo Giudice il 25/08/2022, è stata dichiarata l'estinzione del giudizio iscritto innanzi a questo Tribunale al RG n.
238/2012, incoato da contro . Parte_1 CP_1
Ed invero, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., in caso di mancata o tardiva riassunzione del giudizio di rinvio o nell'ipotesi di estinzione del giudizio di rinvio, la sentenza della
Corte di Cassazione mantiene il suo effetto vincolate anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della originaria domanda.
Pertanto, la fondatezza della domanda di risarcimento del danno spiegata con il ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere valutata in forza dei principi statuiti dalla Suprema Corte nella citata sentenza n. 4717/2019, nella quale il giudice delle leggi ha rilevato: “la sentenza impugnata non dà idonea motivazione delle ragioni che hanno provocato il differimento della richiesta di modifica della destinazione d'uso dell'immobile per ben 5 mesi. Nell'impugnata sentenza il ritardo emerge essere, invero, ascritto piuttosto al in ragione del tempo impiegato per il rilascio Controparte_2
dell'autorizzazione al cambio di destinazione dell'immobile, solo a seguito della quale il locatore ha provveduto ai provvedimenti manutentivi necessari per adeguare l'immobile alla nuova destinazione. Nulla risulta, viceversa, indicato relativamente alla condotta del locatore e in particolare come mai, ottenuto il rilascio dell'immobile, abbia atteso ben 5 mesi prima di inoltrare la domanda di avvio del procedimento amministrativo per il cambio di destinazione. Tale comportamento appare allora da valutare proprio ai fini dell'invocata applicazione della disciplina
- 5 - di cui all'art. 31 l. n. 392del 1978. Diversamente, qualunque condotta dilatoria del locatore strumentalmente posta in essere per eludere la finalità della normativa (che consiste nel subordinare il rilascio dell'immobile alla prima scadenza, con interruzione delle attività ivi avviate, alla eccezionale ragione di dovere disporre dell'immobile per finalità abitative proprie o dei familiari) potrebbe trovare invero giustificazione”.
Ciò posto si evidenzia che l'art. 31 della L. 392/1978 detta una disciplina di tutela del conduttore, comminando delle sanzioni, tra cui quella del risarcimento del danno, a carico del locatore che abbia comunicato la disdetta del contratto di locazione indicando uno dei motivi indicati nell'art. 29 della L. 392/1978 e non abbia, di seguito, destinato l'immobile allo scopo dichiarato entro sei mesi dalla data del rilascio.
Ai fini dell'integrazione della fattispecie risarcitoria di cui all'art. 31 della L.
392/1978 è necessaria la concreta ed effettiva destinazione dell'immobile ad uso diverso da quello indicato nella disdetta, non essendo sufficiente la mera manifestazione da parte del locatore, prima della scadenza del termine ivi previsto, dell'intenzione di destinare l'immobile ad uso diverso (Cass. civ., Sez. III,
19/03/2003 n. 3991).
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che la citata norma configuri una responsabilità per inadempimento del locatore inquadrabile nella generale disciplina degli artt. 1176 e 1218 c.c. e che, pertanto, le sanzioni ivi previste non si applichino quando la mancata destinazione all'uso dichiarato sia giustificata da esigenze, ragioni o situazioni non riconducibili al comportamento doloso o colposo del locatore stesso.
In tal senso, “Il locatore che abbia ottenuto il rilascio di un immobile locato per adibire lo stesso ad una propria attività imprenditoriale o professionale, ma non vi abbia effettivamente provveduto
- 6 - entro il termine di sei mesi, è tenuto a restituire al conduttore il deposito cauzionale e a rimborsargli le spese di trasloco e gli altri oneri sostenuti per il trasferimento alla nuova sede, salvo che dimostri che il mancato utilizzo dell'immobile per le attività dichiarate sia stato giustificato da esigenze, ragioni o situazioni meritevoli di tutela e non riconducibili a suo comportamento doloso o colposo. La sanzione prevista dalla legge non opera in base a un criterio di responsabilità oggettiva, ma è suscettibile di prova contraria da parte del locatore, il quale ha l'onere di dimostrare l'esistenza di una giusta causa che abbia impedito o ritardato l'utilizzo conforme dell'immobile” (Cass. civ. Sez. III, 13/04/2015 n. 7352).
Pertanto, è onere del locatore dimostrare l'esistenza di una giusta causa che gli abbia impedito o ritardato di usare l'immobile in conformità allo scopo dichiarato nella comunicazione della disdetta del contratto.
Nel caso di specie tale prova non è stata fornita.
Invero, parte resistente ha contestato le domande risarcitorie spiegate nei suoi confronti affermando che già dal mese di dicembre del 2011 aveva reso l'immobile fruibile al proprio nucleo familiare facendovi collocare un tavolo, delle sedie, un divano ed un armadio e che, nel mese di febbraio 2012, aveva dato incarico al geom. di presentare la domanda di cambiamento della Controparte_3
destinazione d'uso da negozio a casa di abitazione.
Al riguardo si osserva che la presenza di mobili ed arredi non è idonea a dimostrare l'effettiva destinazione dell'immobile de quo ad uso abitativo, in quanto l'emissione da parte della Pubblica Amministrazione del provvedimento di autorizzazione al cambio di destinazione è propedeutico rispetto all'uso abitativo.
In ordine al ritardo per il rilascio dell'autorizzazione al cambio di destinazione d'uso n. 41/2012 del 26.11.2012 da parte del , la Corte di Controparte_4
Cassazione nella citata sentenza n. 4717/2019 ha stabilito che occorre accertare le
- 7 - ragioni del differimento, per ben cinque mesi, della richiesta da parte del locatore di modifica della destinazione d'uso e ciò al fine di stabilire se la condotta del locatore sia da ritenere dilatoria.
Dagli atti di causa risulta che la domanda è stata depositata dal tecnico incaricato presso il suddetto Comune soltanto in data 15/05/2012 e, quindi, con notevole ritardo rispetto alla data di rilascio dell'immobile, avvenuto il 22/12/2011.
Parte resistente ha sostenuto che il ritardo nel rilascio del provvedimento di mutamento della destinazione dell'immobile non sia alla stessa imputabile avendo conferito incarico al tecnico nel mese di febbraio 2011.
Tuttavia, dall'istruttoria svolta nel presente giudizio non è emerso alcun elemento atto a provare che parte locatrice abbia avviato tempestivamente l'iter amministrativo per la modifica della destinazione d'uso del bene. Invero, il teste tecnico di fiducia incaricato da di redigere Controparte_3 CP_1
il progetto per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, non è stato in grado di riferire la data in cui gli è stato dato il suddetto incarico.
È chiaro che, a prescindere dalle tempistiche del per il Controparte_4
completamento del procedimento amministrativo, ciò che ha impedito al locatore di adibire l'immobile ad abitazione propria nel termine indicato dall'art. 31 della L.
392/1978 è il ritardo allo stesso imputabile nell'intraprendere il procedimento per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile.
Si tratta, quindi, di un comportamento colposo del locatore da cui deriva la responsabilità per inadempimento ex art. 1218 c.c. e 1175 c.c. e, di conseguenza, il diritto di al risarcimento del danno ex art. 31 della L. 392/1978. Parte_1
In ordine al quantum, l'art. 31 della citata legge dispone che il danno è pari a n. 48 mensilità del canone di locazione, che, nel caso in esame, è stato accertato con la
- 8 - sentenza n. 63/2013 del Tribunale Termini Imerese – Sezione distaccata di
Corleone, e non contestato da parte resistente, essere pari ad € 609,00 mensili.
Pertanto, , ai sensi dell'art. 31 della L. 392/1978, deve essere CP_1
condannato a pagare in favore del ricorrente la somma di € 29.332,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 22/12/2011 (data del rilascio dell'immobile) sino al soddisfo.
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Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di CP_1
e si liquidano in complessivi € 4.095,00, di cui € 286,00 per spese borsuali
[...]
ed € 3.809,00 per onorari, oltre il rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, Contenzioso Civile e Volontaria civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara il diritto di di ottenere da parte di il Parte_1 CP_1
risarcimento del danno ex art. 31 L. 392/1978 e, per l'effetto, condanna CP_1
al pagamento in favore di della somma di € 29.332,00, oltre
[...] Parte_1
interessi legali e rivalutazione dal 22/12/2011 sino al soddisfo;
Condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1
di lite, che si liquidano in complessivi € 4.095,00, di cui € 286,00 per rimborso spese borsuali ed € 3.809,00 per onorari, oltre il rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso Termini Imerese, in data 23/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
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