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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 08/04/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4653/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4653/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DELLA Parte_1 C.F._1
CAGNA RI elettivamente domiciliata in VIA CINCINNATO 37 PESCARA presso il difensore avv. DELLA CAGNA RI
ATTRICE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 GAGLIARDONE DANIELA e dell'avv. CECCHINI MAFALDA LUCIA elettivamente domiciliato in VIA FALCONE E BORSELLINO 32 PESCARA presso il difensore avv. GAGLIARDONE
DANIELA
CONVENUTO e nei confronti di
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MANCINI Controparte_2 C.F._2
PAOLO elettivamente domiciliato in PIAZZA PIERANGELI 45 PESCARA presso il difensore avv.
MANCINI PAOLO TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.1.2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno concluso come segue:
l'attrice ha chiesto che il Tribunale, accertato che le infiltrazioni di acqua piovana derivano dal soprastante terrazzo:
a) condanni, in solido tra loro, il IG. ed il Controparte_2 Controparte_3
in persona dell'amministratore pro-tempore della società
[...] Controparte_4
, all'esecuzione dei lavori così come indicati dal CTU nell'ATP depositata 22.10.2022
[...] di cui al procedimento n. 3185/2021 R.G. Tribunale di Pescara, ovvero a quelli diversi che dovessero risultare necessari all'esito di CTU, con la previsione di una penale per ogni giorno di ritardo ex art. 614 bis c.p.c.;
pagina 1 di 11 b) condanni, in solido tra loro, il IG. ed il Controparte_2 Controparte_3
in persona dell'amministratore pro-tempore della società
[...] Controparte_4
, al risarcimento dei danni subiti dall'appartamento della IG.ra
[...] [...]
, quantificati in € 2.756,29, oltre IVA, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria, Parte_1 così come quantificate nella relazione 22.10.2022 del CTU dell'ATP, ovvero nel diverso importo maggiore o minore che dovesse risultare dalla CTU;
c) condanni in solido tra loro, il IG. ed il Controparte_2 Controparte_3
in persona dell'amministratore pro-tempore della società
[...] Controparte_4
, al rimborso delle spese sostenute dalla IG.ra per
[...] Parte_1
l'accertamento tecnico preventivo n. 3185/2021 R.G. Tribunale di Pescara quantificate in € 5.476,9
(1.268,00 per l'arch. CTP, 1.953,42 per spese legali Avv. Enrico Della Cagna ed 2.255,56 per Per_1 spese CTU arch. , ovvero in quello diverso maggiore o minore che dovesse risultare di Per_2 giustizia;
d) condanni in solido tra loro, il IG. ed il Controparte_2 [...]
in persona dell'amministratore pro-tempore della società Controparte_3 [...]
, al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 cc. Controparte_4
Vinte le spese.
In via istruttoria ha reiterato le richieste di interrogatorio formale, prova per testi e rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, formulate nelle memorie n. 2 e 3 ex art. 183 cpc, depositando sub doc.23 le fotografie scattate il 18.09.2024.
Il convenuto, premesso che l'assemblea aveva deliberato in data 6 febbraio 2024 di CP_3 dare seguito ai lavori proposti dalla CTU Arch. nominando la Ditta RIP Costruzioni di Per_2 CP_5 per l'esecuzione dei lavori e l'Arch. come D.L., coordinatore della sicurezza e
[...] CP_6 responsabile dei lavori, anche al fine di evitare l'aggravarsi della situazione infiltrativa, ha chiesto che il Tribunale rigetti le eccezioni di inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di chiamata in causa formulate dal terzo chiamato . Controparte_2
In via principale e nel merito, preso atto della delibera assembleare del 06/02/2024 ed in particolare di quanto deciso al punto n. 1 dell'O.d.g., dichiari l'improcedibilità della domanda di esecuzione dei lavori come indicati dal CTU Arch. nella relazione del 22/10/2022, per sopraggiunta assenza Per_2 di interesse a proseguire l'azione, rigettare ogni altra domanda formulata dall'attrice nei confronti del
Controparte_7
Ha chiesto il rigetto delle domande formulate dal terzo chiamato in particolare ai punti nn. 3, 5 e 6 della memoria n. 1 ex art. 183 comma 6 cpc.
In subordine ha chiesto l'accertamento della corresponsabilità del IG. in Controparte_2 relazione alle infiltrazioni provenienti dal terrazzo a livello di sua esclusiva proprietà con funzione di lastrico per tutti i motivi e titoli descritti in premessa ex artt. 2051 e 2055 c.c. con condanna del medesimo in solido con il e secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., ad eseguire le CP_3 opere necessarie ad eliminare le cause delle infiltrazioni, versando all'attrice tutte le somme che pagina 2 di 11 risulteranno dovute all'esito del giudizio a titolo di risarcimento danni, nonché di spese giudiziali e di
ATP. Vinte le spese.
In via istruttoria, ha reiterato le richieste di interrogatorio formale, prova per testi e rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, così come ritualmente formulate nella memoria istruttoria.
Il terzo chiamato, reiterate le richieste formulate con la memoria istruttoria, ha chiesto in via preliminare che il tribunale dichiari inammissibile e/o improcedibile ovvero rigetti la chiamata in causa formulata nei suoi confronti in quanto nell'atto non è specificato a quale titolo la stessa era stata formulata.
Sempre in via preliminare ha chiesto che il tribunale accerti che, come meglio spiegato nelle premesse, il mandato conferito dall'assemblea del 09/01/2023 non prevedeva la richiesta di danni ex art.2051 cc.
Nel merito ha chiesto che il Tribunale accerti che il lastrico solare, che ha una porzione di circa quattro metri quadrati di proprietà del , aveva avuto problemi di vetustà e che i chiusini sono di CP_3 proprietà esclusiva del , così come affermato nell'ATP. CP_3
In via subordinata ha chiesto che si accerti la ripartizione della responsabilità esistente a suo carico ed a carico del in proporzione all'autonomia decisionale di ciascuna delle parti, CP_3 evidenziando che il , fin dal 03/05/2019, non aveva assunto alcuna decisione in CP_3 relazione ai lavori da eseguire. Vinte le spese da distrarre in favore del difensore, antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 7.12.2022 ha Parte_1 convenuto in giudizio il di PESCARA chiedendo la condanna Controparte_3 del convenuto all'esecuzione di tutti i lavori così come indicati dal CTU nell'ATP depositata
22.10.2022 di cui al procedimento n. 3185/2021 R.G. Tribunale di Pescara, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti a causa dei fenomeni di infiltrazioni e di ammaloramento verificatesi nell'unità abitativa di sua proprietà, posta al V piano dell'immobile condominiale.
A sostegno della domanda ha dedotto che l'immobile di sua proprietà, a decorrere dal mese di maggio
2019, in presenza di precipitazioni piovose, era interessato da copiose infiltrazioni d'acqua, riscontrate sulle pareti della cucina, del soggiorno, della camera da letto, della cameretta e dello stanzino, dove si erano formate macchie di umidità, efflorescenze, muffe, distacco di intonaci e crepe sulle mura. Ha evidenziato che il perito, nominato nella fase di istruzione tecnica preventiva, constata la sussistenza delle dedotte infiltrazioni, aveva indicato come probabile causa delle infiltrazioni i chiusini sifonati di scarico, che convogliano le acque meteoriche all'interno dei pluviali.
2. Con comparsa depositata il 16.3.2023 si è costituito il Controparte_3
, contestando l'esistenza e la provenienza delle denunciate infiltrazioni.
[...]
Ha evidenziato che il perito, nominato in sede di ATP, senza indagare la reale fattibilità dell'intervento e sulla base di un giudizio meramente probabilistico e non già di certezza, aveva indicato come intervento risolutivo un oneroso e generalizzato rifacimento dell'intero terrazzo lato nord e di parte di quello lato sud. pagina 3 di 11 Ha contestato le richieste di risarcimento danni per disagio abitativo formulate dall'attrice, in quanto non provato e quella di rifusione delle spese di ATP, ricomprendente anche spese non spettanti.
3. Con comparsa depositata il 6.6.2023 si è costituito il IG. , chiamato in Controparte_2 causa dal CONDOMINIO, contestando ammissibilità e fondatezza della chiamata in causa.
Nel merito ha evidenziato che, in sede di ATP, non era emersa nessuna condotta a lui addebitabile idonea ad incidere sulle denunciate infiltrazioni.
4. Ritenute non rilevanti per la decisione le prove articolate dalle parti, l'insussistenza dei presupposti richiesti per l'emissione di ordinanza ex art. 186 bis cpc e per il rinnovo della CTU, disposta nel procedimento di ATP n. 3185/2021, con ordinanza emessa in data 28.12.2023, la causa era stata rinviata all'udienza dell'8.1.2024 per la precisazione delle conclusioni, previa l'acquisizione, con visibilità telematica, del fascicolo di ATP n. 3185/2021.
***
La domanda dell'attrice è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
A. Sulla richiesta di rimessione della causa in istruttoria e sulle eccezioni preliminari formulate dal terzo chiamato
a.1 Tutte le parti, in sede di precisazione delle conclusioni, hanno reiterato le richieste istruttorie da loro formulate, rigettate con ordinanza emessa in data 28.12.2023.
L'ordinanza di rigetto va confermata.
L'attrice ha chiesto prova per interrogatorio e testi sulla proprietà degli immobili, sulle denunce da lei effettuate al condominio e sulla ricezione di una raccomandata, che richiedono prova documentale, sull'esistenza delle denunciate infiltrazioni, riscontrate dal CTU in sede di ATP, nonché sull'omessa esecuzione di opere di impermeabilizzazione e sulla disponibilità del terzo chiamato a partecipare alle spese di ATP, che non sono oggetto di contestazione.
Il ha deferito interrogatorio formale all'attrice sul sopralluogo eseguito il 7.9.2019 CP_3 dall'Arch. unitamente all'Amministratore Dott. , sul Persona_3 Controparte_4 sopralluogo, del tecnico incaricato dal e sull'intervento effettuato dalla Controparte_8
nel periodo febbraio - marzo 2023. Controparte_9
Trattasi di circostanze non rilevanti, considerato che l'attrice ha allegato documentazione comprovante l'invito, rimasto privo di riscontro, da lei effettuato ai difensori delle parti di recarsi presso la sua abitazione il giorno 23.11.2023, allegando documentazione fotografica dello stato dell'immobile (cfr doc.22).
Ha inoltre deferito interrogatorio formale al terzo chiamato, IG. sulle Controparte_2 modalità di accesso al lastrico solare di proprietà condominiale, sull'utilizzo del lastrico solare di proprietà esclusiva, sull'omessa segnalazione di lesioni, ovvero di efflorescenze e muschi sulla pavimentazione e soglie del lastrico solare. Circostanze accertate dal perito in sede di ATP, non contestate e comunque documentabili.
Ha inoltre formulato prova per testi finalizzata ad accertare lo svolgimento di un sopralluogo in data
7.9.2019 e nel mese di marzo 2023, l'inesistenza delle infiltrazioni denunciate dall'attrice, l'esistenza pagina 4 di 11 di lesioni sulle soglie della porta-finestra della camera padronale dell'unità abitativa del terzo chiamato e di lavori effettuati, in data imprecisata, dalla . Accertamenti tutti non Controparte_9 rilevanti per la decisione, sulla base dei rilievi formulati dal CTU in sede di ATP e della documentazione depositata da parte attrice in data 28.11.2023 (cfr doc. 22).
Il terzo chiamato ha chiesto di provare per testi che, nel corso delle assemblee del 28/11/2022 e
09/01/2023, aveva dichiarato di essere intenzionato a pagare un terzo del debito totale, così come previsto dall'art.1126 cc, che il pagamento del lastrico solare doveva essere addebitato a quei proprietari sottostanti allo stesso, chiedendo di fare una assemblea solo con i proprietari degli immobili sottostanti al lastrico solare. Circostanze documentabili, che non richiedono conferma testimoniale.
a.2 In relazione alle eccezioni formulate dal terzo chiamato, usuario esclusivo della terrazza a livello, va precisato che l'assemblea condominiale, a maggioranza, aveva deliberato in data 9.1.2023 di autorizzare il a costituirsi nel presente giudizio ed eventualmente a chiamare in causa CP_3 il condomino IG. (cfr doc. 3 convenuto). CP_2
Quanto alla legittimazione passiva del medesimo, la stessa si ricava proprio dall'essere, il IG.
, usuario esclusivo della terrazza a livello sovrastante l'immobile di proprietà dell'attrice, CP_2 interessata dalle denunciate infiltrazioni.
B. Sull'inquadramento giuridico della fattispecie
Al caso di specie è pacificamente applicabile l'art. 2051 cc che disciplina la responsabilità da cose in custodia.
Si tratta di un'ipotesi di responsabilità cosiddetta aggravata, in forza della quale sussiste una presunzione di responsabilità in capo al custode, fondata sul particolare ed effettivo governo di controllo che lo stesso può esercitare sulla cosa, tale da consentirgli il potere di eliminare le situazioni di pericolo che insorgano e di escludere il contatto dei terzi con la cosa (Cass. civ. sez. II, 25018/2020).
In forza di tale dominio qualificato sulla res, il custode è tenuto a adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire il verificarsi di danni a terzi, con uno sforzo adeguato alla natura della cosa, alla sua funzione e alle circostanze concrete.
La configurazione della fattispecie importa dunque un'inversione dell'onus probandi, anche in forza del principio di vicinanza della prova (Cass. civ. sez. III, 8811/2020) di talché grava sul custode la dimostrazione della ricorrenza del caso fortuito, inteso quale evento non evitabile né superabile con l'adozione delle menzionate misure diligenti, interruttivo del nesso causale tra evento e danno (Cass. civ. sez. VI, 18856/2017; Cass. civ. sez. III, 12166/2021).
La prova gravante sul danneggiato può essere fornita anche tramite presunzioni, posto che l'esistenza del danno derivante dalla cosa è già di per sé indice di un risultato anomalo e cioè della deviazione dal modello di condotta diligente, cui il custode è tenuto ad uniformarsi (Cass. civ. sez. III, 11096/2020).
C. Sugli accertamenti peritali svolti nella fase di ATP iscritta al n. 3185/2021
c.1 Nel giudizio di istruzione preventiva iscritto al n. 3185/2021 la CTU, arch. Persona_4 aveva accertato che l'unità immobiliare di proprietà dell'attrice, posta al V piano dell'immobile condominiale sito in PESCARA, era interessata da rilevanti infiltrazioni di acqua CP_3 pagina 5 di 11 provenienti, con molta probabilità, dai chiusini sifonati di scarico delle acque meteoriche che, ristagnando avevano imbevuto gli intonaci e le tinteggiature di ampie parti dei soffitti, proseguendo spesso anche sulle pareti dell'immobile di proprietà dell'attrice.
Aveva precisato che, sul lato del terrazzo che affaccia su , con molta probabilità l'acqua CP_3 trovava strada per incanalarsi al di sotto della soglia della camera da letto del piano VI dove è situato l'appartamento del IG. . CP_2
I vani ripostiglio e la cameretta dell'attrice sono le zone maggiormente interessate dai fenomeni di infiltrazione, sormontate da una porzione di terrazzo ad uso esclusivo del . CP_3
Mentre tutti gli altri vani: la zona cucina, parte del soggiorno e la camera da letto sono sormontati dal terrazzo ad uso esclusivo del IG. . CP_2
c.2 A sostegno di quanto dedotto la CTU, dopo aver riscontrato le rilevanti tracce di infiltrazioni presenti all'interno dell'immobile di proprietà dell'attrice (cfr foto a pag. da 15 a 22 relazione allegata dall'attrice sub doc. 5) aveva rilevato, sulla terrazza a livello utilizzata in via esclusiva dal IG.
e che sovrasta gran parte dell'appartamento della IG.ra , la presenza di tre CP_2 Pt_1 chiusini sul lato nord/ovest del terrazzo e di un chiusino sul lato sud/est, finalizzati a convogliare e scaricare le acque meteoriche all'interno dei pluviali.
All'atto del sopralluogo i chiusini non erano otturati dalla presenza di vegetazione o di fogliame in genere, mentre era presente vegetazione e muschio in corrispondenza dell'attacco tra la pavimentazione del terrazzo e la copertina in marmo che perimetra l'intero balcone (cfr. fotografie a pag. 22 della perizia) segni idonei a far presumere e desumere la probabile presenza di ristagno di acqua al di sotto del pavimento del terrazzo, con pendenza verso l'esterno.
Aveva inoltre evidenziato, sulla porzione del terrazzo del piano sesto lato sud/est che affaccia su
[...]
, collocata al di sopra della zona della camera matrimoniale della IG.ra , dove è CP_3 Pt_1 presente il chiusino sifonato, identificato in planimetria con il n. 4 e la soglia della finestra della camera del IG. , che tale soglia non presenta un adeguato spessore rispetto alla quota del CP_2 pavimento del terrazzo, essendo troppo sottile, lesionata in più punti e quasi posta allo stesso livello ed in continuità con la pavimentazione esterna.
Aveva chiarito che la soglia rappresenta un vero punto critico, così come i chiusini sifonati e la muratura perimetrale, in quanto l'acqua passando al di sotto di essa dove termina l'elemento impermeabilizzante (qualora ci fosse) trova spazio e strada per canalizzarsi ed infiltrarsi (cfr fotografia a pag. 25).
Sul lato del terrazzo che affaccia su , aveva constatato che l'azione degli agenti CP_3 atmosferici aveva provocato il deterioramento delle pareti più esposte con inevitabile aggressione nella parte più estrema dove l'elemento impermeabilizzante termina nei risvolti dei verticali o al di sotto delle soglie. Aveva precsiato che, quando ci si trova di fronte a rigonfiamenti e distacchi di risvolti perimetrali per via del deterioramento dell'intonaco troppo poroso e di conseguenza permeabile,
l'infiltrazione agisce con effetti importanti e l'acqua, che ristagna sul solaio, risale inumidendo le pareti e rilasciando i sali che per effetto della loro cristallizzazione, danneggiano l'intonaco (cfr foto pag. 26 pagina 6 di 11 della CTU).
Aveva constatato che, una porzione della superficie del terrazzo posta sul lato nord/ovest, della superficie di circa mq 4,00, di proprietà esclusiva del , in quanto delimitata dalla presenza CP_3 di una ringhiera e quindi separata dalla restante terrazza in uso al , presentava CP_2 vegetazione cresciuta in corrispondenza dell'innesto tra la fine della pavimentazione e l'inizio della copertina in marmo.
Presentava inoltre tracce di ristagno di acqua, dovuta all'assenza di chiusini in corrispondenza dell'area condominiale sopra descritta, nonché segni di colore scuro sulla pavimentazione che denotano la persistenza di pozzanghere d'acqua (cfr foto pag. 27).
Il ristagno di acqua, sulla porzione del balcone del terrazzo, aveva provocato fenomeni di CP_10 risalita di umidità nelle pareti a contatto con esso, su cui dovrebbero essere saldati i lembi dell'impermeabilizzazione (risvolti).
Dall'esame della foto era possibile rilevare livelli diversi di umidità di risalita sulla parete, chiaro segno che tale fenomeno si era verificato in tempi e con intensità diversa (cfr foto pag. 28).
Era stata inoltre accertata, in sede di sopralluogo, una lesione insistente sulla pavimentazione del terrazzo del IG. tra il chiusino n. 02 ed il chiusino n. 03. CP_2
Il CTU, che aveva provveduto ad un'attenta battitura, aveva riscontrato un chiaro scollamento delle mattonelle dal supporto, causato dalla penetrazione dell'acqua (cfr foto pag. 28).
c.3 In relazione agli interventi necessari per eliminare le cause delle accertate infiltrazioni la CTU aveva indicato, nel computo metrico allegato sub B, la necessità di procedere, preliminarmente, alla demolizione del pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, con eventuale rimozione anche del massetto sottostante.
La rimozione dello zoccolino battiscopa in gres, maiolica o marmo, del battiscopa esterno, la spicconatura e lo scrostamento dell'intonaco, con successivo rifacimento della pavimentazione, previa posa in opera di adeguata impermeabilizzazione (cfr computo metrico allegato sub B alla relazione).
c.4 Rispondendo alle controdeduzioni formulate dai CTP l'arch. aveva precisato che Per_2
l'esecuzione di interventi puntuali quali il ripristino della impermeabilizzazione delle bocchette di scarico, sarebbe stata giustificata solo ed esclusivamente in presenza di guaine impermeabilizzanti in buono stato conservativo in corrispondenza dell'estradosso della soletta strutturale del balcone, coadiuvata altresì dalla presenza di malte bicomponenti cementizie.
Nel caso in esame invece, le infiltrazioni diffuse riscontrate nel ripostiglio della cameretta (punti n.04 e n.05) e nella camera matrimoniale (punto n.06 cfr pag. 14 e 32 CTU) lasciavano intendere proprio l'assenza di un idoneo sistema impermeabilizzante, dotato di particolari costruttivi quali la corretta IGillatura delle soglie, causa di propagazione capillare nel massetto in caso di pioggia a vento (punto n.06).
Confermava che il rifacimento globale del terrazzo, eseguito a regola d'arte e nel rispetto delle corrette pendenze, era l'unico intervento idoneo a garantire la definitiva risoluzione della problematica denunciata dall'attrice. pagina 7 di 11 D. Sulla sussistenza del fatto dedotto da parte attrice.
d.1 Accertato che la responsabilità del custode sussiste, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni cagionati dalle cose in custodia, nel caso in cui il danneggiato fornisca prova della dinamica del fatto e del nesso eziologico tra il danno e la cosa (cfr Cass. civ., Sez. VI, 13.04.2022, n. 11932) può ritenersi che tale prova sia stata fornita da parte attrice.
Dagli accertamenti svolti dalla CTU e dall'esame della documentazione fotografica allegata alla perizia, depositata nella fase di istruzione preventiva, è emerso che l'unità immobiliare dell'attrice era interessata dal 2019 (cfr doc. 2 fotografie allegate dall'attrice) da importanti infiltrazioni che avevano interessato la zona cucina, parte del soggiorno, la camera da letto, la cameretta e il ripostiglio.
d.2 Considerato che l'attrice ha dimostrato l'esistenza del danno lamentato e la sua origine: da infiltrazioni provenienti dalla terrazza a livello posta a copertura del fabbricato (cfr CTU allegata) sussiste la responsabilità del custode che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, che deve avere avuto efficacia causale nella produzione del danno.
Di conseguenza, anche qualora si ritenga persistente l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, anche sulla base del principio di vicinanza della prova, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito (cfr Cassazione civile sez. II, 22/03/2024, n.7789).
d.3 In relazione alla delibera condominiale, assunta nel corso dell'assemblea tenuta in data 6.2.2024, tardivamente allegata dal in sede di precisazione delle conclusioni, dalla quale emerge CP_3 che l'assemblea aveva affidato alla l'esecuzione dei lavori proposti dalla Controparte_11
CTU arch. va evidenziato che, a distanza di oltre un anno dalla loro deliberazione, nessuna Per_2 prova idonea a dimostrare il concreto avvio dei lavori di rifacimento della terrazza a livello è stata allegata dal , mentre l'attrice ha allegato, alla comparsa di replica depositata il 31.3.2025, CP_3 documentazione fotografica attestante lo stato delle pareti dell'immobile di sua proprietà, bagnate dalle recenti piagge, nonché un invito rimasto inevaso, trasmesso ai difensori delle altre parti di verificare direttamente lo stato dei luoghi.
Trattasi comunque, in entrambi i casi, di documentazione tardivamente depositata dalle parti ed esaminata nel presente giudizio solo per completezza di analisi ed al fine di escluderne la rilevanza in fatto, oltre che in diritto.
d.4 Il in qualità di custode della res, va pertanto condannato ad eseguire tutti i lavori CP_3 necessari ad evitare ulteriori danni all'immobile di proprietà dell'attrice, nonché al risarcimento dei danni dalla medesima subiti.
Tali lavori, sulla base degli accertamenti svolti dalla CTU, prevedono: la demolizione del pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, l'eventuale rimozione del massetto sottostante, la rimozione dello zoccolino battiscopa in gres, maiolica o marmo, del battiscopa esterno, la spicconatura pagina 8 di 11 e lo scrostamento dell'intonaco, con successivo rifacimento della pavimentazione, previa posa in opera di adeguata impermeabilizzazione (cfr computo metrico allegato sub B alla relazione).
E. Sugli oneri gravanti sul e sui singoli condòmini CP_3
Accertata la sussistenza delle denunciate infiltrazioni, va precisato che, qualora l'uso del lastrico solare
(o la terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'articolo 2051 del Cc, che il Condominio in forza degli obblighi concernenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni.
Il concorso nel pagamento delle spese di ripristino, trattandosi di danni conseguenti alla vetustà della terrazza a livello, costituente copertura dell'immobile va disciplinato secondo i criteri di cui all'articolo
1126 del Cc, che pone le spese di riparazione e di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del CP_3
(Cassazione civile sez. II, 03/10/2023, n.27846).
Va inoltre precisato che l'obbligo di partecipare alla ripartizione dei due terzi della spesa non deriva dalla sola, generica qualità di condòmino, bensì dall'essere proprietario di un'unità immobiliare compresa nella colonna d'aria sottostante la terrazza oggetto di riparazione (cfr Cassazione civile sez.
II, 28/08/2020, n.18045).
F. Sulla quantificazione dei danni subiti dall'attrice
f.1 I danni subiti dall'immobile di proprietà dell'attrice, sono stati quantificati dalla CTU in € 2.756,29.
Tali danni, che riguardano le lavorazioni interne da eseguire sull'unità immobiliare dell'attrice, prevedono lo spostamento del mobilio presente all'interno dei vani interessati prima e dopo l'intervento, la raschiatura delle vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile di pareti e soffitti nella camera matrimoniale, nella cameretta, nel soggiorno, nel ripostiglio cameretta e nella cucina, quindi la tinteggiatura con idropittura per interni con proprietà anallergiche, a finitura opaca, altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e sostanze organiche volatili, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo su intonaco preventivamente preparato, da valutarsi a parte bianca o colorata a seconda degli ambienti da ripristinare.
Ritenuta condivisibile la valutazione dei danni effettuata dalla CTU, il , che aveva CP_3 omesso di attivarsi, come avrebbe dovuto, per accertare la causa delle denunciate infiltrazioni ed aveva poi omesso di eseguire i lavori indicati nella CTU emessa nel giudizio di ATP, va condannato a versare all'attrice, a titolo di risarcimento danni, l'importo di € 2.756,29 maggiorato di interessi legali, via via rivalutati dal 22.10.2022 (data del deposito della CTU) al deposito della sentenza e di interessi legali, dal deposito della sentenza al saldo.
f.2 La ricorrente ha inoltre chiesto il risarcimento del danno subito, per essere stata costretta a vivere dal mese di maggio 2019 in ambienti insalubri, allegando a sostengo della domanda certificazione medica, sottoscritta dal dott. specialista in ortopedia e traumatologia, datata Persona_5
14.3.2023 dalla quale risulta che la medesima è affetta da artrosi polidistrettuale ed osteoporosi, lombalgia e sacroileite bilaterale in scoliosi. pagina 9 di 11 Considerato che l'attrice, nata il [...] ed affetta dalle patologie come sopra certificate, era stata costretta a vivere dal mese di maggio 2019 ad oggi in un appartamento in cui tutti gli ambienti, ad eccezione del bagno e di una camera, erano interessati dalle infiltrazioni descritte dalla CTU, si stima equo determinare nell'importo di € 4.260,00 (€ 60,00 al mese per 71 mesi da maggio 2019 ad aprile
2025) l'indennizzo dovuto dal condominio per il ridotto godimento dell'immobile da parte dell'attrice.
Il , che aveva omesso di attivarsi, come avrebbe dovuto, per accertare la causa delle CP_3 denunciate infiltrazioni ed aveva poi omesso di eseguire i lavori indicati nella CTU emessa nel giudizio di ATP, va condannato a versare all'attrice, a titolo di risarcimento danni, l'importo di € 4.260,00 maggiorato di interessi legali, via via rivalutati dal 1.5.2019 al deposito della sentenza e di interessi legali, dal deposito della sentenza al saldo.
f.3 Dei danni subiti dall'attrice risponde solo il e non anche l'usuario esclusivo del CP_3 lastrico solare, considerato che i danni lamentati dall'attrice sono conseguenti alla vetustà della terrazza a livello e non a condotta negligente dell'usuario esclusivo.
G. Sulla misura di coercizione indiretta richiesta dall'attrice
Considerata la richiesta formulata dall'attrice, valutato il persistente inadempimento del
, sussistono i presupposti, indicati dall'art. 614 bis cpc, per condannare il CP_3
al pagamento, in favore dell'attrice, a decorrere dal 26.6.2025, di un'indennità CP_3 equitativamente determinata in € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori indicati al punto c.3.
H. Sulle spese
Le spese del presente giudizio e del giudizio di accertamento tecnico preventivo, iscritto al n.
3185/2021 RGT ivi comprese quelle di CTP e di CTU, seguono la soccombenza del convenuto e del terzo chiamato, tenuti in solido al pagamento.
Nei rapporti interni tali spese dovranno gravare per 2/3 sul e per la quota residua sul CP_3 terzo chiamato.
Spese liquidate come in dispositivo, considerato il valore indeterminato e di bassa complessità della controversia, con applicazione dei parametri minimi per il presente giudizio, considerata la natura documentale del medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTATA la derivazione condominiale delle infiltrazioni verificatesi all'interno dell'appartamento di proprietà dell'attrice,
CONDANNA il convenuto al rifacimento della terrazza a livello, costituitene copertura del CP_3 fabbricato così come analiticamente indicato nel computo metrico allegato alla perizia, il CP_10 cui costo andrà ripartito ex lege tra ed usuario esclusivo del lastrico solare. CP_3 pagina 10 di 11 ACCERTATO che il danno emergente, subito dall'attrice a causa delle ricorrenti infiltrazioni è pari ad € 7.016, 29
(4.260,00 + 2.759,29) oltre accessori.
CONDANNA il convenuto al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore dell'attrice della somma di € CP_3
7.016, 29 oltre accessori.
Letto l'art. 614 bis cpc,
CONDANNA il convenuto al pagamento in favore dell'attrice e con decorrenza dal 26.6.2025 di CP_3 un'indennità equitativamente determinata in € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori indicati al punto c.3.
CONDANNA il ed il terzo chiamato, in solido tra loro e nei rapporti interni per 2/3 a carico del CP_3
e per la quota residua a carico del terzo chiamato, a rifondere all'attrice le spese di lite CP_3 che liquida, per la fase di ATP in € 1.953,42 per onorari ed € 1.414,30 per esborsi comprensivi delle spese di CTP (118,00+27.00+1268,80) e per il presente giudizio di merito in € 7.616,20 per onorari ed
€ 264,00 per esborsi, importi tutti maggiorati di spese generali nella misura del 15% IVA, CAP come per legge.
PONE le spese della CTU, svolta nella fase di ATP, liquidate come da separato decreto, a carico del e del terzo chiamato, in solido tra loro e nei rapporti interni per 2/3 a carico del CP_3
e per la quota residua a carico del terzo chiamato, con conseguente obbligo di CP_3 procedere ai relativi conguagli.
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione, per le causali di cui in motivazione.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 7 aprile 2025
Il Giudice
Patrizia Medica
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4653/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DELLA Parte_1 C.F._1
CAGNA RI elettivamente domiciliata in VIA CINCINNATO 37 PESCARA presso il difensore avv. DELLA CAGNA RI
ATTRICE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 GAGLIARDONE DANIELA e dell'avv. CECCHINI MAFALDA LUCIA elettivamente domiciliato in VIA FALCONE E BORSELLINO 32 PESCARA presso il difensore avv. GAGLIARDONE
DANIELA
CONVENUTO e nei confronti di
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MANCINI Controparte_2 C.F._2
PAOLO elettivamente domiciliato in PIAZZA PIERANGELI 45 PESCARA presso il difensore avv.
MANCINI PAOLO TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.1.2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno concluso come segue:
l'attrice ha chiesto che il Tribunale, accertato che le infiltrazioni di acqua piovana derivano dal soprastante terrazzo:
a) condanni, in solido tra loro, il IG. ed il Controparte_2 Controparte_3
in persona dell'amministratore pro-tempore della società
[...] Controparte_4
, all'esecuzione dei lavori così come indicati dal CTU nell'ATP depositata 22.10.2022
[...] di cui al procedimento n. 3185/2021 R.G. Tribunale di Pescara, ovvero a quelli diversi che dovessero risultare necessari all'esito di CTU, con la previsione di una penale per ogni giorno di ritardo ex art. 614 bis c.p.c.;
pagina 1 di 11 b) condanni, in solido tra loro, il IG. ed il Controparte_2 Controparte_3
in persona dell'amministratore pro-tempore della società
[...] Controparte_4
, al risarcimento dei danni subiti dall'appartamento della IG.ra
[...] [...]
, quantificati in € 2.756,29, oltre IVA, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria, Parte_1 così come quantificate nella relazione 22.10.2022 del CTU dell'ATP, ovvero nel diverso importo maggiore o minore che dovesse risultare dalla CTU;
c) condanni in solido tra loro, il IG. ed il Controparte_2 Controparte_3
in persona dell'amministratore pro-tempore della società
[...] Controparte_4
, al rimborso delle spese sostenute dalla IG.ra per
[...] Parte_1
l'accertamento tecnico preventivo n. 3185/2021 R.G. Tribunale di Pescara quantificate in € 5.476,9
(1.268,00 per l'arch. CTP, 1.953,42 per spese legali Avv. Enrico Della Cagna ed 2.255,56 per Per_1 spese CTU arch. , ovvero in quello diverso maggiore o minore che dovesse risultare di Per_2 giustizia;
d) condanni in solido tra loro, il IG. ed il Controparte_2 [...]
in persona dell'amministratore pro-tempore della società Controparte_3 [...]
, al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 cc. Controparte_4
Vinte le spese.
In via istruttoria ha reiterato le richieste di interrogatorio formale, prova per testi e rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, formulate nelle memorie n. 2 e 3 ex art. 183 cpc, depositando sub doc.23 le fotografie scattate il 18.09.2024.
Il convenuto, premesso che l'assemblea aveva deliberato in data 6 febbraio 2024 di CP_3 dare seguito ai lavori proposti dalla CTU Arch. nominando la Ditta RIP Costruzioni di Per_2 CP_5 per l'esecuzione dei lavori e l'Arch. come D.L., coordinatore della sicurezza e
[...] CP_6 responsabile dei lavori, anche al fine di evitare l'aggravarsi della situazione infiltrativa, ha chiesto che il Tribunale rigetti le eccezioni di inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di chiamata in causa formulate dal terzo chiamato . Controparte_2
In via principale e nel merito, preso atto della delibera assembleare del 06/02/2024 ed in particolare di quanto deciso al punto n. 1 dell'O.d.g., dichiari l'improcedibilità della domanda di esecuzione dei lavori come indicati dal CTU Arch. nella relazione del 22/10/2022, per sopraggiunta assenza Per_2 di interesse a proseguire l'azione, rigettare ogni altra domanda formulata dall'attrice nei confronti del
Controparte_7
Ha chiesto il rigetto delle domande formulate dal terzo chiamato in particolare ai punti nn. 3, 5 e 6 della memoria n. 1 ex art. 183 comma 6 cpc.
In subordine ha chiesto l'accertamento della corresponsabilità del IG. in Controparte_2 relazione alle infiltrazioni provenienti dal terrazzo a livello di sua esclusiva proprietà con funzione di lastrico per tutti i motivi e titoli descritti in premessa ex artt. 2051 e 2055 c.c. con condanna del medesimo in solido con il e secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., ad eseguire le CP_3 opere necessarie ad eliminare le cause delle infiltrazioni, versando all'attrice tutte le somme che pagina 2 di 11 risulteranno dovute all'esito del giudizio a titolo di risarcimento danni, nonché di spese giudiziali e di
ATP. Vinte le spese.
In via istruttoria, ha reiterato le richieste di interrogatorio formale, prova per testi e rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, così come ritualmente formulate nella memoria istruttoria.
Il terzo chiamato, reiterate le richieste formulate con la memoria istruttoria, ha chiesto in via preliminare che il tribunale dichiari inammissibile e/o improcedibile ovvero rigetti la chiamata in causa formulata nei suoi confronti in quanto nell'atto non è specificato a quale titolo la stessa era stata formulata.
Sempre in via preliminare ha chiesto che il tribunale accerti che, come meglio spiegato nelle premesse, il mandato conferito dall'assemblea del 09/01/2023 non prevedeva la richiesta di danni ex art.2051 cc.
Nel merito ha chiesto che il Tribunale accerti che il lastrico solare, che ha una porzione di circa quattro metri quadrati di proprietà del , aveva avuto problemi di vetustà e che i chiusini sono di CP_3 proprietà esclusiva del , così come affermato nell'ATP. CP_3
In via subordinata ha chiesto che si accerti la ripartizione della responsabilità esistente a suo carico ed a carico del in proporzione all'autonomia decisionale di ciascuna delle parti, CP_3 evidenziando che il , fin dal 03/05/2019, non aveva assunto alcuna decisione in CP_3 relazione ai lavori da eseguire. Vinte le spese da distrarre in favore del difensore, antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 7.12.2022 ha Parte_1 convenuto in giudizio il di PESCARA chiedendo la condanna Controparte_3 del convenuto all'esecuzione di tutti i lavori così come indicati dal CTU nell'ATP depositata
22.10.2022 di cui al procedimento n. 3185/2021 R.G. Tribunale di Pescara, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti a causa dei fenomeni di infiltrazioni e di ammaloramento verificatesi nell'unità abitativa di sua proprietà, posta al V piano dell'immobile condominiale.
A sostegno della domanda ha dedotto che l'immobile di sua proprietà, a decorrere dal mese di maggio
2019, in presenza di precipitazioni piovose, era interessato da copiose infiltrazioni d'acqua, riscontrate sulle pareti della cucina, del soggiorno, della camera da letto, della cameretta e dello stanzino, dove si erano formate macchie di umidità, efflorescenze, muffe, distacco di intonaci e crepe sulle mura. Ha evidenziato che il perito, nominato nella fase di istruzione tecnica preventiva, constata la sussistenza delle dedotte infiltrazioni, aveva indicato come probabile causa delle infiltrazioni i chiusini sifonati di scarico, che convogliano le acque meteoriche all'interno dei pluviali.
2. Con comparsa depositata il 16.3.2023 si è costituito il Controparte_3
, contestando l'esistenza e la provenienza delle denunciate infiltrazioni.
[...]
Ha evidenziato che il perito, nominato in sede di ATP, senza indagare la reale fattibilità dell'intervento e sulla base di un giudizio meramente probabilistico e non già di certezza, aveva indicato come intervento risolutivo un oneroso e generalizzato rifacimento dell'intero terrazzo lato nord e di parte di quello lato sud. pagina 3 di 11 Ha contestato le richieste di risarcimento danni per disagio abitativo formulate dall'attrice, in quanto non provato e quella di rifusione delle spese di ATP, ricomprendente anche spese non spettanti.
3. Con comparsa depositata il 6.6.2023 si è costituito il IG. , chiamato in Controparte_2 causa dal CONDOMINIO, contestando ammissibilità e fondatezza della chiamata in causa.
Nel merito ha evidenziato che, in sede di ATP, non era emersa nessuna condotta a lui addebitabile idonea ad incidere sulle denunciate infiltrazioni.
4. Ritenute non rilevanti per la decisione le prove articolate dalle parti, l'insussistenza dei presupposti richiesti per l'emissione di ordinanza ex art. 186 bis cpc e per il rinnovo della CTU, disposta nel procedimento di ATP n. 3185/2021, con ordinanza emessa in data 28.12.2023, la causa era stata rinviata all'udienza dell'8.1.2024 per la precisazione delle conclusioni, previa l'acquisizione, con visibilità telematica, del fascicolo di ATP n. 3185/2021.
***
La domanda dell'attrice è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
A. Sulla richiesta di rimessione della causa in istruttoria e sulle eccezioni preliminari formulate dal terzo chiamato
a.1 Tutte le parti, in sede di precisazione delle conclusioni, hanno reiterato le richieste istruttorie da loro formulate, rigettate con ordinanza emessa in data 28.12.2023.
L'ordinanza di rigetto va confermata.
L'attrice ha chiesto prova per interrogatorio e testi sulla proprietà degli immobili, sulle denunce da lei effettuate al condominio e sulla ricezione di una raccomandata, che richiedono prova documentale, sull'esistenza delle denunciate infiltrazioni, riscontrate dal CTU in sede di ATP, nonché sull'omessa esecuzione di opere di impermeabilizzazione e sulla disponibilità del terzo chiamato a partecipare alle spese di ATP, che non sono oggetto di contestazione.
Il ha deferito interrogatorio formale all'attrice sul sopralluogo eseguito il 7.9.2019 CP_3 dall'Arch. unitamente all'Amministratore Dott. , sul Persona_3 Controparte_4 sopralluogo, del tecnico incaricato dal e sull'intervento effettuato dalla Controparte_8
nel periodo febbraio - marzo 2023. Controparte_9
Trattasi di circostanze non rilevanti, considerato che l'attrice ha allegato documentazione comprovante l'invito, rimasto privo di riscontro, da lei effettuato ai difensori delle parti di recarsi presso la sua abitazione il giorno 23.11.2023, allegando documentazione fotografica dello stato dell'immobile (cfr doc.22).
Ha inoltre deferito interrogatorio formale al terzo chiamato, IG. sulle Controparte_2 modalità di accesso al lastrico solare di proprietà condominiale, sull'utilizzo del lastrico solare di proprietà esclusiva, sull'omessa segnalazione di lesioni, ovvero di efflorescenze e muschi sulla pavimentazione e soglie del lastrico solare. Circostanze accertate dal perito in sede di ATP, non contestate e comunque documentabili.
Ha inoltre formulato prova per testi finalizzata ad accertare lo svolgimento di un sopralluogo in data
7.9.2019 e nel mese di marzo 2023, l'inesistenza delle infiltrazioni denunciate dall'attrice, l'esistenza pagina 4 di 11 di lesioni sulle soglie della porta-finestra della camera padronale dell'unità abitativa del terzo chiamato e di lavori effettuati, in data imprecisata, dalla . Accertamenti tutti non Controparte_9 rilevanti per la decisione, sulla base dei rilievi formulati dal CTU in sede di ATP e della documentazione depositata da parte attrice in data 28.11.2023 (cfr doc. 22).
Il terzo chiamato ha chiesto di provare per testi che, nel corso delle assemblee del 28/11/2022 e
09/01/2023, aveva dichiarato di essere intenzionato a pagare un terzo del debito totale, così come previsto dall'art.1126 cc, che il pagamento del lastrico solare doveva essere addebitato a quei proprietari sottostanti allo stesso, chiedendo di fare una assemblea solo con i proprietari degli immobili sottostanti al lastrico solare. Circostanze documentabili, che non richiedono conferma testimoniale.
a.2 In relazione alle eccezioni formulate dal terzo chiamato, usuario esclusivo della terrazza a livello, va precisato che l'assemblea condominiale, a maggioranza, aveva deliberato in data 9.1.2023 di autorizzare il a costituirsi nel presente giudizio ed eventualmente a chiamare in causa CP_3 il condomino IG. (cfr doc. 3 convenuto). CP_2
Quanto alla legittimazione passiva del medesimo, la stessa si ricava proprio dall'essere, il IG.
, usuario esclusivo della terrazza a livello sovrastante l'immobile di proprietà dell'attrice, CP_2 interessata dalle denunciate infiltrazioni.
B. Sull'inquadramento giuridico della fattispecie
Al caso di specie è pacificamente applicabile l'art. 2051 cc che disciplina la responsabilità da cose in custodia.
Si tratta di un'ipotesi di responsabilità cosiddetta aggravata, in forza della quale sussiste una presunzione di responsabilità in capo al custode, fondata sul particolare ed effettivo governo di controllo che lo stesso può esercitare sulla cosa, tale da consentirgli il potere di eliminare le situazioni di pericolo che insorgano e di escludere il contatto dei terzi con la cosa (Cass. civ. sez. II, 25018/2020).
In forza di tale dominio qualificato sulla res, il custode è tenuto a adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire il verificarsi di danni a terzi, con uno sforzo adeguato alla natura della cosa, alla sua funzione e alle circostanze concrete.
La configurazione della fattispecie importa dunque un'inversione dell'onus probandi, anche in forza del principio di vicinanza della prova (Cass. civ. sez. III, 8811/2020) di talché grava sul custode la dimostrazione della ricorrenza del caso fortuito, inteso quale evento non evitabile né superabile con l'adozione delle menzionate misure diligenti, interruttivo del nesso causale tra evento e danno (Cass. civ. sez. VI, 18856/2017; Cass. civ. sez. III, 12166/2021).
La prova gravante sul danneggiato può essere fornita anche tramite presunzioni, posto che l'esistenza del danno derivante dalla cosa è già di per sé indice di un risultato anomalo e cioè della deviazione dal modello di condotta diligente, cui il custode è tenuto ad uniformarsi (Cass. civ. sez. III, 11096/2020).
C. Sugli accertamenti peritali svolti nella fase di ATP iscritta al n. 3185/2021
c.1 Nel giudizio di istruzione preventiva iscritto al n. 3185/2021 la CTU, arch. Persona_4 aveva accertato che l'unità immobiliare di proprietà dell'attrice, posta al V piano dell'immobile condominiale sito in PESCARA, era interessata da rilevanti infiltrazioni di acqua CP_3 pagina 5 di 11 provenienti, con molta probabilità, dai chiusini sifonati di scarico delle acque meteoriche che, ristagnando avevano imbevuto gli intonaci e le tinteggiature di ampie parti dei soffitti, proseguendo spesso anche sulle pareti dell'immobile di proprietà dell'attrice.
Aveva precisato che, sul lato del terrazzo che affaccia su , con molta probabilità l'acqua CP_3 trovava strada per incanalarsi al di sotto della soglia della camera da letto del piano VI dove è situato l'appartamento del IG. . CP_2
I vani ripostiglio e la cameretta dell'attrice sono le zone maggiormente interessate dai fenomeni di infiltrazione, sormontate da una porzione di terrazzo ad uso esclusivo del . CP_3
Mentre tutti gli altri vani: la zona cucina, parte del soggiorno e la camera da letto sono sormontati dal terrazzo ad uso esclusivo del IG. . CP_2
c.2 A sostegno di quanto dedotto la CTU, dopo aver riscontrato le rilevanti tracce di infiltrazioni presenti all'interno dell'immobile di proprietà dell'attrice (cfr foto a pag. da 15 a 22 relazione allegata dall'attrice sub doc. 5) aveva rilevato, sulla terrazza a livello utilizzata in via esclusiva dal IG.
e che sovrasta gran parte dell'appartamento della IG.ra , la presenza di tre CP_2 Pt_1 chiusini sul lato nord/ovest del terrazzo e di un chiusino sul lato sud/est, finalizzati a convogliare e scaricare le acque meteoriche all'interno dei pluviali.
All'atto del sopralluogo i chiusini non erano otturati dalla presenza di vegetazione o di fogliame in genere, mentre era presente vegetazione e muschio in corrispondenza dell'attacco tra la pavimentazione del terrazzo e la copertina in marmo che perimetra l'intero balcone (cfr. fotografie a pag. 22 della perizia) segni idonei a far presumere e desumere la probabile presenza di ristagno di acqua al di sotto del pavimento del terrazzo, con pendenza verso l'esterno.
Aveva inoltre evidenziato, sulla porzione del terrazzo del piano sesto lato sud/est che affaccia su
[...]
, collocata al di sopra della zona della camera matrimoniale della IG.ra , dove è CP_3 Pt_1 presente il chiusino sifonato, identificato in planimetria con il n. 4 e la soglia della finestra della camera del IG. , che tale soglia non presenta un adeguato spessore rispetto alla quota del CP_2 pavimento del terrazzo, essendo troppo sottile, lesionata in più punti e quasi posta allo stesso livello ed in continuità con la pavimentazione esterna.
Aveva chiarito che la soglia rappresenta un vero punto critico, così come i chiusini sifonati e la muratura perimetrale, in quanto l'acqua passando al di sotto di essa dove termina l'elemento impermeabilizzante (qualora ci fosse) trova spazio e strada per canalizzarsi ed infiltrarsi (cfr fotografia a pag. 25).
Sul lato del terrazzo che affaccia su , aveva constatato che l'azione degli agenti CP_3 atmosferici aveva provocato il deterioramento delle pareti più esposte con inevitabile aggressione nella parte più estrema dove l'elemento impermeabilizzante termina nei risvolti dei verticali o al di sotto delle soglie. Aveva precsiato che, quando ci si trova di fronte a rigonfiamenti e distacchi di risvolti perimetrali per via del deterioramento dell'intonaco troppo poroso e di conseguenza permeabile,
l'infiltrazione agisce con effetti importanti e l'acqua, che ristagna sul solaio, risale inumidendo le pareti e rilasciando i sali che per effetto della loro cristallizzazione, danneggiano l'intonaco (cfr foto pag. 26 pagina 6 di 11 della CTU).
Aveva constatato che, una porzione della superficie del terrazzo posta sul lato nord/ovest, della superficie di circa mq 4,00, di proprietà esclusiva del , in quanto delimitata dalla presenza CP_3 di una ringhiera e quindi separata dalla restante terrazza in uso al , presentava CP_2 vegetazione cresciuta in corrispondenza dell'innesto tra la fine della pavimentazione e l'inizio della copertina in marmo.
Presentava inoltre tracce di ristagno di acqua, dovuta all'assenza di chiusini in corrispondenza dell'area condominiale sopra descritta, nonché segni di colore scuro sulla pavimentazione che denotano la persistenza di pozzanghere d'acqua (cfr foto pag. 27).
Il ristagno di acqua, sulla porzione del balcone del terrazzo, aveva provocato fenomeni di CP_10 risalita di umidità nelle pareti a contatto con esso, su cui dovrebbero essere saldati i lembi dell'impermeabilizzazione (risvolti).
Dall'esame della foto era possibile rilevare livelli diversi di umidità di risalita sulla parete, chiaro segno che tale fenomeno si era verificato in tempi e con intensità diversa (cfr foto pag. 28).
Era stata inoltre accertata, in sede di sopralluogo, una lesione insistente sulla pavimentazione del terrazzo del IG. tra il chiusino n. 02 ed il chiusino n. 03. CP_2
Il CTU, che aveva provveduto ad un'attenta battitura, aveva riscontrato un chiaro scollamento delle mattonelle dal supporto, causato dalla penetrazione dell'acqua (cfr foto pag. 28).
c.3 In relazione agli interventi necessari per eliminare le cause delle accertate infiltrazioni la CTU aveva indicato, nel computo metrico allegato sub B, la necessità di procedere, preliminarmente, alla demolizione del pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, con eventuale rimozione anche del massetto sottostante.
La rimozione dello zoccolino battiscopa in gres, maiolica o marmo, del battiscopa esterno, la spicconatura e lo scrostamento dell'intonaco, con successivo rifacimento della pavimentazione, previa posa in opera di adeguata impermeabilizzazione (cfr computo metrico allegato sub B alla relazione).
c.4 Rispondendo alle controdeduzioni formulate dai CTP l'arch. aveva precisato che Per_2
l'esecuzione di interventi puntuali quali il ripristino della impermeabilizzazione delle bocchette di scarico, sarebbe stata giustificata solo ed esclusivamente in presenza di guaine impermeabilizzanti in buono stato conservativo in corrispondenza dell'estradosso della soletta strutturale del balcone, coadiuvata altresì dalla presenza di malte bicomponenti cementizie.
Nel caso in esame invece, le infiltrazioni diffuse riscontrate nel ripostiglio della cameretta (punti n.04 e n.05) e nella camera matrimoniale (punto n.06 cfr pag. 14 e 32 CTU) lasciavano intendere proprio l'assenza di un idoneo sistema impermeabilizzante, dotato di particolari costruttivi quali la corretta IGillatura delle soglie, causa di propagazione capillare nel massetto in caso di pioggia a vento (punto n.06).
Confermava che il rifacimento globale del terrazzo, eseguito a regola d'arte e nel rispetto delle corrette pendenze, era l'unico intervento idoneo a garantire la definitiva risoluzione della problematica denunciata dall'attrice. pagina 7 di 11 D. Sulla sussistenza del fatto dedotto da parte attrice.
d.1 Accertato che la responsabilità del custode sussiste, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni cagionati dalle cose in custodia, nel caso in cui il danneggiato fornisca prova della dinamica del fatto e del nesso eziologico tra il danno e la cosa (cfr Cass. civ., Sez. VI, 13.04.2022, n. 11932) può ritenersi che tale prova sia stata fornita da parte attrice.
Dagli accertamenti svolti dalla CTU e dall'esame della documentazione fotografica allegata alla perizia, depositata nella fase di istruzione preventiva, è emerso che l'unità immobiliare dell'attrice era interessata dal 2019 (cfr doc. 2 fotografie allegate dall'attrice) da importanti infiltrazioni che avevano interessato la zona cucina, parte del soggiorno, la camera da letto, la cameretta e il ripostiglio.
d.2 Considerato che l'attrice ha dimostrato l'esistenza del danno lamentato e la sua origine: da infiltrazioni provenienti dalla terrazza a livello posta a copertura del fabbricato (cfr CTU allegata) sussiste la responsabilità del custode che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, che deve avere avuto efficacia causale nella produzione del danno.
Di conseguenza, anche qualora si ritenga persistente l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, anche sulla base del principio di vicinanza della prova, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito (cfr Cassazione civile sez. II, 22/03/2024, n.7789).
d.3 In relazione alla delibera condominiale, assunta nel corso dell'assemblea tenuta in data 6.2.2024, tardivamente allegata dal in sede di precisazione delle conclusioni, dalla quale emerge CP_3 che l'assemblea aveva affidato alla l'esecuzione dei lavori proposti dalla Controparte_11
CTU arch. va evidenziato che, a distanza di oltre un anno dalla loro deliberazione, nessuna Per_2 prova idonea a dimostrare il concreto avvio dei lavori di rifacimento della terrazza a livello è stata allegata dal , mentre l'attrice ha allegato, alla comparsa di replica depositata il 31.3.2025, CP_3 documentazione fotografica attestante lo stato delle pareti dell'immobile di sua proprietà, bagnate dalle recenti piagge, nonché un invito rimasto inevaso, trasmesso ai difensori delle altre parti di verificare direttamente lo stato dei luoghi.
Trattasi comunque, in entrambi i casi, di documentazione tardivamente depositata dalle parti ed esaminata nel presente giudizio solo per completezza di analisi ed al fine di escluderne la rilevanza in fatto, oltre che in diritto.
d.4 Il in qualità di custode della res, va pertanto condannato ad eseguire tutti i lavori CP_3 necessari ad evitare ulteriori danni all'immobile di proprietà dell'attrice, nonché al risarcimento dei danni dalla medesima subiti.
Tali lavori, sulla base degli accertamenti svolti dalla CTU, prevedono: la demolizione del pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, l'eventuale rimozione del massetto sottostante, la rimozione dello zoccolino battiscopa in gres, maiolica o marmo, del battiscopa esterno, la spicconatura pagina 8 di 11 e lo scrostamento dell'intonaco, con successivo rifacimento della pavimentazione, previa posa in opera di adeguata impermeabilizzazione (cfr computo metrico allegato sub B alla relazione).
E. Sugli oneri gravanti sul e sui singoli condòmini CP_3
Accertata la sussistenza delle denunciate infiltrazioni, va precisato che, qualora l'uso del lastrico solare
(o la terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'articolo 2051 del Cc, che il Condominio in forza degli obblighi concernenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni.
Il concorso nel pagamento delle spese di ripristino, trattandosi di danni conseguenti alla vetustà della terrazza a livello, costituente copertura dell'immobile va disciplinato secondo i criteri di cui all'articolo
1126 del Cc, che pone le spese di riparazione e di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del CP_3
(Cassazione civile sez. II, 03/10/2023, n.27846).
Va inoltre precisato che l'obbligo di partecipare alla ripartizione dei due terzi della spesa non deriva dalla sola, generica qualità di condòmino, bensì dall'essere proprietario di un'unità immobiliare compresa nella colonna d'aria sottostante la terrazza oggetto di riparazione (cfr Cassazione civile sez.
II, 28/08/2020, n.18045).
F. Sulla quantificazione dei danni subiti dall'attrice
f.1 I danni subiti dall'immobile di proprietà dell'attrice, sono stati quantificati dalla CTU in € 2.756,29.
Tali danni, che riguardano le lavorazioni interne da eseguire sull'unità immobiliare dell'attrice, prevedono lo spostamento del mobilio presente all'interno dei vani interessati prima e dopo l'intervento, la raschiatura delle vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile di pareti e soffitti nella camera matrimoniale, nella cameretta, nel soggiorno, nel ripostiglio cameretta e nella cucina, quindi la tinteggiatura con idropittura per interni con proprietà anallergiche, a finitura opaca, altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e sostanze organiche volatili, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo su intonaco preventivamente preparato, da valutarsi a parte bianca o colorata a seconda degli ambienti da ripristinare.
Ritenuta condivisibile la valutazione dei danni effettuata dalla CTU, il , che aveva CP_3 omesso di attivarsi, come avrebbe dovuto, per accertare la causa delle denunciate infiltrazioni ed aveva poi omesso di eseguire i lavori indicati nella CTU emessa nel giudizio di ATP, va condannato a versare all'attrice, a titolo di risarcimento danni, l'importo di € 2.756,29 maggiorato di interessi legali, via via rivalutati dal 22.10.2022 (data del deposito della CTU) al deposito della sentenza e di interessi legali, dal deposito della sentenza al saldo.
f.2 La ricorrente ha inoltre chiesto il risarcimento del danno subito, per essere stata costretta a vivere dal mese di maggio 2019 in ambienti insalubri, allegando a sostengo della domanda certificazione medica, sottoscritta dal dott. specialista in ortopedia e traumatologia, datata Persona_5
14.3.2023 dalla quale risulta che la medesima è affetta da artrosi polidistrettuale ed osteoporosi, lombalgia e sacroileite bilaterale in scoliosi. pagina 9 di 11 Considerato che l'attrice, nata il [...] ed affetta dalle patologie come sopra certificate, era stata costretta a vivere dal mese di maggio 2019 ad oggi in un appartamento in cui tutti gli ambienti, ad eccezione del bagno e di una camera, erano interessati dalle infiltrazioni descritte dalla CTU, si stima equo determinare nell'importo di € 4.260,00 (€ 60,00 al mese per 71 mesi da maggio 2019 ad aprile
2025) l'indennizzo dovuto dal condominio per il ridotto godimento dell'immobile da parte dell'attrice.
Il , che aveva omesso di attivarsi, come avrebbe dovuto, per accertare la causa delle CP_3 denunciate infiltrazioni ed aveva poi omesso di eseguire i lavori indicati nella CTU emessa nel giudizio di ATP, va condannato a versare all'attrice, a titolo di risarcimento danni, l'importo di € 4.260,00 maggiorato di interessi legali, via via rivalutati dal 1.5.2019 al deposito della sentenza e di interessi legali, dal deposito della sentenza al saldo.
f.3 Dei danni subiti dall'attrice risponde solo il e non anche l'usuario esclusivo del CP_3 lastrico solare, considerato che i danni lamentati dall'attrice sono conseguenti alla vetustà della terrazza a livello e non a condotta negligente dell'usuario esclusivo.
G. Sulla misura di coercizione indiretta richiesta dall'attrice
Considerata la richiesta formulata dall'attrice, valutato il persistente inadempimento del
, sussistono i presupposti, indicati dall'art. 614 bis cpc, per condannare il CP_3
al pagamento, in favore dell'attrice, a decorrere dal 26.6.2025, di un'indennità CP_3 equitativamente determinata in € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori indicati al punto c.3.
H. Sulle spese
Le spese del presente giudizio e del giudizio di accertamento tecnico preventivo, iscritto al n.
3185/2021 RGT ivi comprese quelle di CTP e di CTU, seguono la soccombenza del convenuto e del terzo chiamato, tenuti in solido al pagamento.
Nei rapporti interni tali spese dovranno gravare per 2/3 sul e per la quota residua sul CP_3 terzo chiamato.
Spese liquidate come in dispositivo, considerato il valore indeterminato e di bassa complessità della controversia, con applicazione dei parametri minimi per il presente giudizio, considerata la natura documentale del medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTATA la derivazione condominiale delle infiltrazioni verificatesi all'interno dell'appartamento di proprietà dell'attrice,
CONDANNA il convenuto al rifacimento della terrazza a livello, costituitene copertura del CP_3 fabbricato così come analiticamente indicato nel computo metrico allegato alla perizia, il CP_10 cui costo andrà ripartito ex lege tra ed usuario esclusivo del lastrico solare. CP_3 pagina 10 di 11 ACCERTATO che il danno emergente, subito dall'attrice a causa delle ricorrenti infiltrazioni è pari ad € 7.016, 29
(4.260,00 + 2.759,29) oltre accessori.
CONDANNA il convenuto al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore dell'attrice della somma di € CP_3
7.016, 29 oltre accessori.
Letto l'art. 614 bis cpc,
CONDANNA il convenuto al pagamento in favore dell'attrice e con decorrenza dal 26.6.2025 di CP_3 un'indennità equitativamente determinata in € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori indicati al punto c.3.
CONDANNA il ed il terzo chiamato, in solido tra loro e nei rapporti interni per 2/3 a carico del CP_3
e per la quota residua a carico del terzo chiamato, a rifondere all'attrice le spese di lite CP_3 che liquida, per la fase di ATP in € 1.953,42 per onorari ed € 1.414,30 per esborsi comprensivi delle spese di CTP (118,00+27.00+1268,80) e per il presente giudizio di merito in € 7.616,20 per onorari ed
€ 264,00 per esborsi, importi tutti maggiorati di spese generali nella misura del 15% IVA, CAP come per legge.
PONE le spese della CTU, svolta nella fase di ATP, liquidate come da separato decreto, a carico del e del terzo chiamato, in solido tra loro e nei rapporti interni per 2/3 a carico del CP_3
e per la quota residua a carico del terzo chiamato, con conseguente obbligo di CP_3 procedere ai relativi conguagli.
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione, per le causali di cui in motivazione.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 7 aprile 2025
Il Giudice
Patrizia Medica
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