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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/07/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1229/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 1229/2025 R.V.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. proposto da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 CodiceFiscale_2 amente domiciliati in Salerno, alla via studio dell'avv. Orlando Caponigro che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso congiunto ex art. 337 bis e ss. c.c., e Parte_1 Parte_2 hanno premesso di avere intrattenuto una convivenza more uxorio e che dalla loro unione sono nate due figlie, (23.01.2009) e (18.09.2011); Per_1 Per_2 pertanto, hanno chiesto la re azione dei loro i personali ed economici nell'interesse delle figlie minori alle condizioni di cui al ricorso congiunto. All'udienza del 8 luglio 2025, il Giudice delegato ha riservato la causa al collegio per la decisione in ordine al ricorso congiunto di regolamentazione dei loro rapporti personali ed economici nell'interesse delle figlie minori.
2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento In particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
- I figlioli e ancora minorenni, ex artt. 337 ter - Persona_3 Persona_4 quater c.c a tori - affido condiviso con fissazione della residenza per i minori presso la casa familiare, sita in San Cipriano NO (SA) – Filetta alla via G. Amato n. 28;
- Ogni decisione che incida sulla vita o sul futuro dei minori eccedente l'ordinaria amministrazione sarà adottata di comune accordo;
- Il padre potrà esercitare il diritto di visita ai minori, come meglio indicato nel piano genitoriale allegato, ogni giorno dalle 16 alle 19.00 con prelievo e riaccompagnamento a casa, compatibilmente con gli impegni ludici, sportivi e scolastici dei figli;
per i week-end di sabato e domenica in modo alternato con l'altro genitore la prole verrà tenuta dal padre con sé con pernotto anche il sabato e la riporterà presso l'abitazione della madre la domenica pomeriggio entro le 20:00;
-salvo diversa modalità previa comunicazione alla madre entro le 12:00 del giorno prima a mezzo SMS o Whatsapp in modo da consentire un'organizzazione sociale
/di vita a tutti ed inoltre: - Per le festività – ad anni alterni: se i minori trascorreranno il Natale con la madre (precisamente il 24, 25, 26) il Capodanno lo trascorreranno con il padre (31, 1° dell'anno con rientro entro le 18:00 verrà riaccompagnata dal padre la figliola presso la madre); l'Epifania la trascorreranno con la madre;
il pranzo delle Palme con il padre e Pasqua con la madre (Pasqua e Lunedì dell'Angelo), salvo diverso desiderio dei minori o/e diverso accordo tra le parti da raggiungersi un mese prima di ciascuna festività;
- per il compleanno dei minori, qualora i genitori non riuscissero a raggiungere un accordo per un festeggiamento congiunto e per la ripartizione delle spese, salvo diverso accordo o/e desiderio del minore, ognuno di loro, ad anni alterni, si farà carico di organizzare la modalità di festeggiamento a proprie spese senza alcun vincolo circa l'invito dell'altro genitore e della relativa parentela. In tale ultima ipotesi, salvo diverso accordo, se i minori festeggeranno a pranzo con la madre, poi, festeggeranno a cena con il padre e viceversa;
- per i compleanni dei genitori: salvo diverso accordo e desiderio dei minori, ciascuno genitore potrà festeggiare il proprio compleanno con i figlioli;
- per la Festa del Papà: salvo diverso accordo e/o desiderio dei minori, i figlioli pranzeranno o ceneranno con il padre il giorno della Festa del Papà anche se detta festività non dovesse ricadere nei giorni previsti dal diritto di visita;
- durante i mesi/vacanze estive (luglio e agosto) i minori trascorreranno col padre 15 giorni continuativi con pernotto nella data da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
durante detto periodo la madre eserciterà il diritto di visita madre/figlio a mezzo telefonate/videochiamate salvo diverso accordo o desiderio dei minori, o con incontri brevi previamente concordati se possibili;
- I ricorrenti sono consapevoli che i minori hanno diritto di conservare rapporti con ascendenti ed i parenti di ciascun ramo. Pertanto, entrambi i genitori, nel rispetto dei desideri della prole, potranno portare i minori presso la residenza di nonni, zii e parenti, e soggiornare presso gli stessi nei periodi in cui gli è affidato secondo la calendarizzazione di cui sopra;
- I ricorrenti dichiarano di essere cattolici, in considerazione dell'inclinazione religiosa dei minori, verranno iscritti se necessario al percorso di catechismo della Chiesa Cattolica;
inoltre, salvo diverso accordo, sin da adesso concordano di festeggiare i sacramenti congiuntamente dividendo al 50% il costo delle spese comuni (es.: torta, fotografo, abito del minore, ecc.) e pagando ciascuno il costo per i propri invitati;
- Entrambi i genitori sono obbligati a comunicare l'eventuale cambiamento di residenza o domicilio;
andrà comunicato anche l'indirizzo e il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura se è presente anche la prole minorenne. Le parti si concedono reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio;
-Le spese straordinarie per la prole saranno a carico esclusivo del padre;
vengono indicate in specie quali spese straordinarie: a. Spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino e non coperte dal SSN;
b. Spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico cancelleria, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa scolastica, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli;
c) spese per attività sportive e relativo abbigliamento, artistiche, ricreative e di svago;
spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature;
-Il OR , verserà con decorrenza dalla decisione del presente Parte_1 ricorso e nelle mani della ricorrente madre in favore dei figli ex art. 337 ter c.c., l'assegno di mantenimento per la prole con cadenza mensile da versarsi entro il giorno 5 che si quantifica in € 600,00 (diconsi euro trecento per cadauna figliola); Orbene, il Tribunale ritiene eque le condizioni concordate tra le parti in ordine ai loro rapporti personali ed economici nell'interesse delle figlie minori e, pertanto, ratifica l'accordo dalle stesse sottoscritto. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 ter e ss. c.c. e, per l'effetto, dispone la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse delle figlie minori alle condizioni di cui al ricorso congiunto e richiamate in parte motiva;
− nulla dispone sulle spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 1229/2025 R.V.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. proposto da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 CodiceFiscale_2 amente domiciliati in Salerno, alla via studio dell'avv. Orlando Caponigro che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso congiunto ex art. 337 bis e ss. c.c., e Parte_1 Parte_2 hanno premesso di avere intrattenuto una convivenza more uxorio e che dalla loro unione sono nate due figlie, (23.01.2009) e (18.09.2011); Per_1 Per_2 pertanto, hanno chiesto la re azione dei loro i personali ed economici nell'interesse delle figlie minori alle condizioni di cui al ricorso congiunto. All'udienza del 8 luglio 2025, il Giudice delegato ha riservato la causa al collegio per la decisione in ordine al ricorso congiunto di regolamentazione dei loro rapporti personali ed economici nell'interesse delle figlie minori.
2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento In particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
- I figlioli e ancora minorenni, ex artt. 337 ter - Persona_3 Persona_4 quater c.c a tori - affido condiviso con fissazione della residenza per i minori presso la casa familiare, sita in San Cipriano NO (SA) – Filetta alla via G. Amato n. 28;
- Ogni decisione che incida sulla vita o sul futuro dei minori eccedente l'ordinaria amministrazione sarà adottata di comune accordo;
- Il padre potrà esercitare il diritto di visita ai minori, come meglio indicato nel piano genitoriale allegato, ogni giorno dalle 16 alle 19.00 con prelievo e riaccompagnamento a casa, compatibilmente con gli impegni ludici, sportivi e scolastici dei figli;
per i week-end di sabato e domenica in modo alternato con l'altro genitore la prole verrà tenuta dal padre con sé con pernotto anche il sabato e la riporterà presso l'abitazione della madre la domenica pomeriggio entro le 20:00;
-salvo diversa modalità previa comunicazione alla madre entro le 12:00 del giorno prima a mezzo SMS o Whatsapp in modo da consentire un'organizzazione sociale
/di vita a tutti ed inoltre: - Per le festività – ad anni alterni: se i minori trascorreranno il Natale con la madre (precisamente il 24, 25, 26) il Capodanno lo trascorreranno con il padre (31, 1° dell'anno con rientro entro le 18:00 verrà riaccompagnata dal padre la figliola presso la madre); l'Epifania la trascorreranno con la madre;
il pranzo delle Palme con il padre e Pasqua con la madre (Pasqua e Lunedì dell'Angelo), salvo diverso desiderio dei minori o/e diverso accordo tra le parti da raggiungersi un mese prima di ciascuna festività;
- per il compleanno dei minori, qualora i genitori non riuscissero a raggiungere un accordo per un festeggiamento congiunto e per la ripartizione delle spese, salvo diverso accordo o/e desiderio del minore, ognuno di loro, ad anni alterni, si farà carico di organizzare la modalità di festeggiamento a proprie spese senza alcun vincolo circa l'invito dell'altro genitore e della relativa parentela. In tale ultima ipotesi, salvo diverso accordo, se i minori festeggeranno a pranzo con la madre, poi, festeggeranno a cena con il padre e viceversa;
- per i compleanni dei genitori: salvo diverso accordo e desiderio dei minori, ciascuno genitore potrà festeggiare il proprio compleanno con i figlioli;
- per la Festa del Papà: salvo diverso accordo e/o desiderio dei minori, i figlioli pranzeranno o ceneranno con il padre il giorno della Festa del Papà anche se detta festività non dovesse ricadere nei giorni previsti dal diritto di visita;
- durante i mesi/vacanze estive (luglio e agosto) i minori trascorreranno col padre 15 giorni continuativi con pernotto nella data da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
durante detto periodo la madre eserciterà il diritto di visita madre/figlio a mezzo telefonate/videochiamate salvo diverso accordo o desiderio dei minori, o con incontri brevi previamente concordati se possibili;
- I ricorrenti sono consapevoli che i minori hanno diritto di conservare rapporti con ascendenti ed i parenti di ciascun ramo. Pertanto, entrambi i genitori, nel rispetto dei desideri della prole, potranno portare i minori presso la residenza di nonni, zii e parenti, e soggiornare presso gli stessi nei periodi in cui gli è affidato secondo la calendarizzazione di cui sopra;
- I ricorrenti dichiarano di essere cattolici, in considerazione dell'inclinazione religiosa dei minori, verranno iscritti se necessario al percorso di catechismo della Chiesa Cattolica;
inoltre, salvo diverso accordo, sin da adesso concordano di festeggiare i sacramenti congiuntamente dividendo al 50% il costo delle spese comuni (es.: torta, fotografo, abito del minore, ecc.) e pagando ciascuno il costo per i propri invitati;
- Entrambi i genitori sono obbligati a comunicare l'eventuale cambiamento di residenza o domicilio;
andrà comunicato anche l'indirizzo e il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura se è presente anche la prole minorenne. Le parti si concedono reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio;
-Le spese straordinarie per la prole saranno a carico esclusivo del padre;
vengono indicate in specie quali spese straordinarie: a. Spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino e non coperte dal SSN;
b. Spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico cancelleria, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa scolastica, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli;
c) spese per attività sportive e relativo abbigliamento, artistiche, ricreative e di svago;
spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature;
-Il OR , verserà con decorrenza dalla decisione del presente Parte_1 ricorso e nelle mani della ricorrente madre in favore dei figli ex art. 337 ter c.c., l'assegno di mantenimento per la prole con cadenza mensile da versarsi entro il giorno 5 che si quantifica in € 600,00 (diconsi euro trecento per cadauna figliola); Orbene, il Tribunale ritiene eque le condizioni concordate tra le parti in ordine ai loro rapporti personali ed economici nell'interesse delle figlie minori e, pertanto, ratifica l'accordo dalle stesse sottoscritto. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 ter e ss. c.c. e, per l'effetto, dispone la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse delle figlie minori alle condizioni di cui al ricorso congiunto e richiamate in parte motiva;
− nulla dispone sulle spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi