Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 297
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità della cartella per difetto di motivazione e violazione diritto di difesa

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di impugnazione relativo alla mancata notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento) indicati nella cartella di pagamento, ritenendo che tale omissione comporti la nullità dell'atto consequenziale.

  • Accolto
    Inesistenza della pretesa tributaria, decadenza e prescrizione

    La Corte ha accolto anche il motivo relativo alla decadenza, ritenendo che il Comune di Agrigento non abbia dimostrato la notifica degli avvisi di accertamento entro i termini previsti dalla legge. Inoltre, ha ritenuto che i crediti vantati fossero prescritti, non essendo stati interrotti gli atti di prescrizione entro il termine di cinque anni.

  • Accolto
    Condanna alle spese

    La Corte, accogliendo il ricorso, ha condannato le parti resistenti al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 300,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 297
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 297
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo