CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 297/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2861/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGRIGENTO
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliata presso Email_2
COMUNE DI AGRIGENTO
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240003910300000 TASI - IMU 2015
- RUOLO n. 2024/000675 TASI 2025
- RUOLO n. 2024/000622 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti. Resistente/Appellato: assente ore 9.32/10.00.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione il 26 luglio 2024 mediante posta elettronica certificata, la Sig.ra Ricorrente_1, nata Data_Luogo ed ivi residente, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 291.2024.00039103.00.000 emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione e notificata il 30 maggio 2024, con cui veniva richiesto il pagamento in favore del Comune di Agrigento: 1) di € 366,00 per TASI - Tassa sui servizi indivisibili, con accessori, relativa all'anno 2015 e conseguente all'ACCERT. OMESS/PARZ. VERSAM.TASI N 9480 NOTIF. IL 21/12/2019; 2) di € 1.118,00 per Imposta Municipale Unica, con accessori, relativa all'anno 2015 e conseguente all'ACCERT. OMESS/PARZ. VERSAM. FABBR. IMU N 10613 NOTIF. IL 20/12/2019. La ricorrente proponeva i seguenti motivi di impugnazione: 1) nullità della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16 e 17 della l. n. 212/2000, dell'art 8 del d.lgs n. 32/2001 nonché dell'art 24 della Costituzione, (diritto di difesa) e dell'art. 3 l. n. 241/90; 2) nullità della cartella di pagamento impugnata per inesistenza della pretesa tributaria ed intervenuta decadenza e/o prescrizione quinquennale dei tributi pretesi. Così concludeva: “PIACCIA ALLA ECC.MA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA ADITA Dichiarata, se del caso, la contumacia del resistente. Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Accogliere nella forma e nel merito il presente ricorso indi: Sempre in Via Preliminare e nel merito Ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e comunque l'inesistenza delle relative notifiche degli atti impugnati e degli atti presupposti, per i motivi tutti specificati in narrativa ai nn. 1 e 2. Nel merito, ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'irregolarità dell'atto presupposto, del ruolo e della relativa cartella di pagamento per l'assoluta inesistenza della Pretesa Tributaria sotto i diversi profili esposti e per i motivi sopra descritti AL PUNTI SUDDETTI SOTTO I DIVERSI PROFILI DEDOTTI;
Indi e per l'effetto dichiarare nulla ovvero annullare la cartella di pagamento impugnata ovvero dichiararne la definitiva archiviazione. Si chiede sin da ora che la controversia di cui trattasi, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. LGS N.546/92 sia discussa in pubblica udienza. Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, con Controdeduzioni depositate il 31.07.2025, con cui preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.14, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 e per disintegrita' del contraddittorio. Eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione passiva in ordine alla
“eccepita” mancata notifica degli avvisi di accertamento n. 9480 e n. 10613 emessi dal Comune di Agrigento. Contestava la fondatezza dei motivi di ricorso ed adottava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'adita Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado, contrariis reiectis, PRELIMINARMENTE: - ritenere e dichiarare la disintegrità del contraddittorio, per violazione dell'art. 14 co^ 6-bis del D. lgs n. 546/1992 e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità del ricorso e/o in subordine disporre la chiamata in causa del Comune di Agrigento, con onere a carico del ricorrente. NEL MERITO 1. ritenere e dichiarare, INAMMISSIBILE, e/o COMUNQUE INFONDATO, in fatto ed in diritto, l'odierno ricorso e per l'effetto e con ogni pronunzia, rigettarlo;
2. ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della comparente ADER, in ordine agli avvisi di accertamento n. 9480 e n. 10613, emessi dal Comune di Agrigento;
3. indi e per l'effetto confermare la legittimità degli atti impugnati e la debenza dei relativi importi;
4. conseguentemente, condannare parte avversa al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, ex art. 93 c.p.c.; 5. in ogni caso, anche nella denegata ipotesi di accoglimento, tenere comunque, indenne da qualunque condanna alle spese la comparente “ADER Agenzia Entrate-Riscossione”. La parte ricorrente in data 23 settembre 2025 depositava una Memoria illustrativa. La controversia veniva trattata alla pubblica udienza del 06 ottobre 2025 e la Corte emetteva l'Ordinanza n. 1368/2025, depositata il 09.10.2025, che di seguito si riporta: “La Corte accertato che il ricorso eccepisce vizi riferiti alla notifica di atti presupposti emessi dal Comune di Agrigento che non risulta essere stati evocati in giudizio;
rilevato che la mancata notifica del ricorso a tutte le parti comporta la improcedibilità dello stesso per cui occorre integrare il contradittorio onerando parte ricorrente di chiamare in giudizio anche il Comune di Agrigento;
Visto l'art .14,comma 6 bis del D.lgs546/92 introdotto dall'art.1 c.3 lett.d del Dlgs 220/2023
P.Q.M.
onera parte ricorrente di notificare copia del ricorso al Comune di Agrigento assegnando il termine di giorni trenta dalla data di notifica della presente ordinanza. Rinvia il processo all'udienza del 19/01/2026 ore 9.45”. In data 06 novembre 2025 la parte ricorrente depositava “Atto di chiamata in causa per integrazione del contraddittorio” notificato al Comune di Agrigento a mezzo posta elettronica certificata consegnata il 06.11.2025 all'indirizzo PEC Email_3. Il Comune di Agrigento non si costituiva in giudizio. In data 19 gennaio 2026 la controversia veniva trattata in pubblica udienza e posta in deliberazione, presente il delegato del difensore della parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla Sig.ra Ricorrente_1 è fondato e va, pertanto, accolto. Merita di essere accolto il motivo di impugnazione afferente alla rilevata nullità della cartella di pagamento n. 291.2024.00039103.00.000 per mancata notifica degli atti presupposti alle due iscrizioni a ruolo portate dall'atto impugnato e nello stesso indicati. La parte ricorrente a pagina 2 del ricorso introduttivo, infatti, ha lamentato l'omessa notifica degli avvisi di accertamento indicati nella cartella di pagamento come presupposti alla richiesta di pagamento della TASI e dell'IMU dell'anno 2015. Tali Avvisi di accertamento costituiscono certamente atti prodromici e titoli legittimanti l'iscrizione a ruolo, con la conseguenza che la mancata prova nel processo della loro notifica, a fronte della censura avanzata in tal senso nel ricorso, comporta l'illegittimità e la nullità delle iscrizioni a ruolo e della cartella di pagamento incorporante i Ruoli. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12932 del 22.04.2022 ha confermato il consolidato orientamento secondo cui: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”. (Cfr. Cass. Sezioni Unite sentenza n. 10012 del 15.04.2021, Cass. Ordinanza n. 1144/2018, Cass. S.U. n. 5791/2008). Nella fattispecie che ci occupa la parte ricorrente le conclusioni adottate ha chiesto la declaratoria di nullità, illegittimità e/o annullabilità della cartella di pagamento n. 291.2024.00039103.00.000. Orbene, né l'Agenzia delle Entrate-Riscossione Sicilia S.p.A. né il Comune di Agrigento, chiamato in causa per integrazione del contraddittorio con atto allo stesso ritualmente notificato, come documentato dalla ricorrente, e non costituitosi nel processo, hanno dimostrato la regolare notifica degli avvisi di accertamento indicati nella cartella di pagamento, costituenti i necessari atti presupposti delle iscrizioni a ruolo portate nell'atto impugnato. Fondata è pure la censura di intervenuta decadenza in capo al Comune di Agrigento impositore del diritto di contestare l'omesso pagamento della TASI e dell'IMU dell'anno 2015, reclamandone il pagamento, con le iscrizioni a ruolo portate dall'impugnata cartella di pagamento. In materia di tributi degli Enti locali l'azione accertatrice incorre nella decadenza, ai sensi del comma 161 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) il quale prevede che gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati presentati o avrebbero dovuto essere effettuati, essendo questo il mezzo per contestare omessi denuncia e pagamento, integrale o parziale. Nel caso di specie il Comune di Agrigento, non costituitosi in giudizio, non ha dimostrato di avere provveduto alla notifica degli avvisi di accertamento n. 9480 relativo alla TASI anno 2015 e n. 10613 relativo all'IMU anno 2015, entrambi atti presupposti alla cartella di pagamento in oggetto, per cui va dichiarata l'illegittimità della stessa per intervenuta decadenza. Le somme reclamate sono pure prescritte, evidenziandosi che il termine di prescrizione dei crediti vantati dagli enti locali per i tributi di loro competenza è di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, C.C. (cfr. Cassazione n. 4283/2010), come affermato dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 31260 del 09.11.2023. Poiché la cartella di pagamento n. 291.2024.00039103.00.000 oggetto di controversia è stata notificata il 30 maggio 2024, come non contestato tra le parti, il credito dalla stessa portato, relativo alla TASI ed all'IMU dell'anno 2015 si è, comunque, prescritto con il decorso di cinque anni rispetto all'anno di riferimento, in assenza di atti interruttivi della prescrizione. Per tali ragioni il ricorso va accolto, con il conseguenziale annullamento dell'impugnata cartella di pagamento. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a favore della parte ricorrente ed a carico delle parti resistenti Agenzia delle Entrate-Riscossione e Comune di Agrigento, in solido tra di loro;
le stesse si liquidano in complessivi € 300,00, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, da distrarre in favore del difensore della parte ricorrente., che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna le parti resistenti al pagamento, in solido tra di loro, delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 300,00, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente. Agrigento, 19 gennaio 2026. Il Giudice Monocratico Antonino Scaglione
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2861/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGRIGENTO
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliata presso Email_2
COMUNE DI AGRIGENTO
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240003910300000 TASI - IMU 2015
- RUOLO n. 2024/000675 TASI 2025
- RUOLO n. 2024/000622 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti. Resistente/Appellato: assente ore 9.32/10.00.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione il 26 luglio 2024 mediante posta elettronica certificata, la Sig.ra Ricorrente_1, nata Data_Luogo ed ivi residente, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 291.2024.00039103.00.000 emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione e notificata il 30 maggio 2024, con cui veniva richiesto il pagamento in favore del Comune di Agrigento: 1) di € 366,00 per TASI - Tassa sui servizi indivisibili, con accessori, relativa all'anno 2015 e conseguente all'ACCERT. OMESS/PARZ. VERSAM.TASI N 9480 NOTIF. IL 21/12/2019; 2) di € 1.118,00 per Imposta Municipale Unica, con accessori, relativa all'anno 2015 e conseguente all'ACCERT. OMESS/PARZ. VERSAM. FABBR. IMU N 10613 NOTIF. IL 20/12/2019. La ricorrente proponeva i seguenti motivi di impugnazione: 1) nullità della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16 e 17 della l. n. 212/2000, dell'art 8 del d.lgs n. 32/2001 nonché dell'art 24 della Costituzione, (diritto di difesa) e dell'art. 3 l. n. 241/90; 2) nullità della cartella di pagamento impugnata per inesistenza della pretesa tributaria ed intervenuta decadenza e/o prescrizione quinquennale dei tributi pretesi. Così concludeva: “PIACCIA ALLA ECC.MA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA ADITA Dichiarata, se del caso, la contumacia del resistente. Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Accogliere nella forma e nel merito il presente ricorso indi: Sempre in Via Preliminare e nel merito Ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e comunque l'inesistenza delle relative notifiche degli atti impugnati e degli atti presupposti, per i motivi tutti specificati in narrativa ai nn. 1 e 2. Nel merito, ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'irregolarità dell'atto presupposto, del ruolo e della relativa cartella di pagamento per l'assoluta inesistenza della Pretesa Tributaria sotto i diversi profili esposti e per i motivi sopra descritti AL PUNTI SUDDETTI SOTTO I DIVERSI PROFILI DEDOTTI;
Indi e per l'effetto dichiarare nulla ovvero annullare la cartella di pagamento impugnata ovvero dichiararne la definitiva archiviazione. Si chiede sin da ora che la controversia di cui trattasi, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. LGS N.546/92 sia discussa in pubblica udienza. Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, con Controdeduzioni depositate il 31.07.2025, con cui preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.14, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 e per disintegrita' del contraddittorio. Eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione passiva in ordine alla
“eccepita” mancata notifica degli avvisi di accertamento n. 9480 e n. 10613 emessi dal Comune di Agrigento. Contestava la fondatezza dei motivi di ricorso ed adottava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'adita Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado, contrariis reiectis, PRELIMINARMENTE: - ritenere e dichiarare la disintegrità del contraddittorio, per violazione dell'art. 14 co^ 6-bis del D. lgs n. 546/1992 e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità del ricorso e/o in subordine disporre la chiamata in causa del Comune di Agrigento, con onere a carico del ricorrente. NEL MERITO 1. ritenere e dichiarare, INAMMISSIBILE, e/o COMUNQUE INFONDATO, in fatto ed in diritto, l'odierno ricorso e per l'effetto e con ogni pronunzia, rigettarlo;
2. ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della comparente ADER, in ordine agli avvisi di accertamento n. 9480 e n. 10613, emessi dal Comune di Agrigento;
3. indi e per l'effetto confermare la legittimità degli atti impugnati e la debenza dei relativi importi;
4. conseguentemente, condannare parte avversa al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, ex art. 93 c.p.c.; 5. in ogni caso, anche nella denegata ipotesi di accoglimento, tenere comunque, indenne da qualunque condanna alle spese la comparente “ADER Agenzia Entrate-Riscossione”. La parte ricorrente in data 23 settembre 2025 depositava una Memoria illustrativa. La controversia veniva trattata alla pubblica udienza del 06 ottobre 2025 e la Corte emetteva l'Ordinanza n. 1368/2025, depositata il 09.10.2025, che di seguito si riporta: “La Corte accertato che il ricorso eccepisce vizi riferiti alla notifica di atti presupposti emessi dal Comune di Agrigento che non risulta essere stati evocati in giudizio;
rilevato che la mancata notifica del ricorso a tutte le parti comporta la improcedibilità dello stesso per cui occorre integrare il contradittorio onerando parte ricorrente di chiamare in giudizio anche il Comune di Agrigento;
Visto l'art .14,comma 6 bis del D.lgs546/92 introdotto dall'art.1 c.3 lett.d del Dlgs 220/2023
P.Q.M.
onera parte ricorrente di notificare copia del ricorso al Comune di Agrigento assegnando il termine di giorni trenta dalla data di notifica della presente ordinanza. Rinvia il processo all'udienza del 19/01/2026 ore 9.45”. In data 06 novembre 2025 la parte ricorrente depositava “Atto di chiamata in causa per integrazione del contraddittorio” notificato al Comune di Agrigento a mezzo posta elettronica certificata consegnata il 06.11.2025 all'indirizzo PEC Email_3. Il Comune di Agrigento non si costituiva in giudizio. In data 19 gennaio 2026 la controversia veniva trattata in pubblica udienza e posta in deliberazione, presente il delegato del difensore della parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla Sig.ra Ricorrente_1 è fondato e va, pertanto, accolto. Merita di essere accolto il motivo di impugnazione afferente alla rilevata nullità della cartella di pagamento n. 291.2024.00039103.00.000 per mancata notifica degli atti presupposti alle due iscrizioni a ruolo portate dall'atto impugnato e nello stesso indicati. La parte ricorrente a pagina 2 del ricorso introduttivo, infatti, ha lamentato l'omessa notifica degli avvisi di accertamento indicati nella cartella di pagamento come presupposti alla richiesta di pagamento della TASI e dell'IMU dell'anno 2015. Tali Avvisi di accertamento costituiscono certamente atti prodromici e titoli legittimanti l'iscrizione a ruolo, con la conseguenza che la mancata prova nel processo della loro notifica, a fronte della censura avanzata in tal senso nel ricorso, comporta l'illegittimità e la nullità delle iscrizioni a ruolo e della cartella di pagamento incorporante i Ruoli. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12932 del 22.04.2022 ha confermato il consolidato orientamento secondo cui: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”. (Cfr. Cass. Sezioni Unite sentenza n. 10012 del 15.04.2021, Cass. Ordinanza n. 1144/2018, Cass. S.U. n. 5791/2008). Nella fattispecie che ci occupa la parte ricorrente le conclusioni adottate ha chiesto la declaratoria di nullità, illegittimità e/o annullabilità della cartella di pagamento n. 291.2024.00039103.00.000. Orbene, né l'Agenzia delle Entrate-Riscossione Sicilia S.p.A. né il Comune di Agrigento, chiamato in causa per integrazione del contraddittorio con atto allo stesso ritualmente notificato, come documentato dalla ricorrente, e non costituitosi nel processo, hanno dimostrato la regolare notifica degli avvisi di accertamento indicati nella cartella di pagamento, costituenti i necessari atti presupposti delle iscrizioni a ruolo portate nell'atto impugnato. Fondata è pure la censura di intervenuta decadenza in capo al Comune di Agrigento impositore del diritto di contestare l'omesso pagamento della TASI e dell'IMU dell'anno 2015, reclamandone il pagamento, con le iscrizioni a ruolo portate dall'impugnata cartella di pagamento. In materia di tributi degli Enti locali l'azione accertatrice incorre nella decadenza, ai sensi del comma 161 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) il quale prevede che gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati presentati o avrebbero dovuto essere effettuati, essendo questo il mezzo per contestare omessi denuncia e pagamento, integrale o parziale. Nel caso di specie il Comune di Agrigento, non costituitosi in giudizio, non ha dimostrato di avere provveduto alla notifica degli avvisi di accertamento n. 9480 relativo alla TASI anno 2015 e n. 10613 relativo all'IMU anno 2015, entrambi atti presupposti alla cartella di pagamento in oggetto, per cui va dichiarata l'illegittimità della stessa per intervenuta decadenza. Le somme reclamate sono pure prescritte, evidenziandosi che il termine di prescrizione dei crediti vantati dagli enti locali per i tributi di loro competenza è di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, C.C. (cfr. Cassazione n. 4283/2010), come affermato dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 31260 del 09.11.2023. Poiché la cartella di pagamento n. 291.2024.00039103.00.000 oggetto di controversia è stata notificata il 30 maggio 2024, come non contestato tra le parti, il credito dalla stessa portato, relativo alla TASI ed all'IMU dell'anno 2015 si è, comunque, prescritto con il decorso di cinque anni rispetto all'anno di riferimento, in assenza di atti interruttivi della prescrizione. Per tali ragioni il ricorso va accolto, con il conseguenziale annullamento dell'impugnata cartella di pagamento. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a favore della parte ricorrente ed a carico delle parti resistenti Agenzia delle Entrate-Riscossione e Comune di Agrigento, in solido tra di loro;
le stesse si liquidano in complessivi € 300,00, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, da distrarre in favore del difensore della parte ricorrente., che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna le parti resistenti al pagamento, in solido tra di loro, delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 300,00, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente. Agrigento, 19 gennaio 2026. Il Giudice Monocratico Antonino Scaglione