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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/03/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2114/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente nel procedimento iscritto al n. 2114/2024 R.G. promosso da nato in [...] il [...], codice fiscale Parte_1
brasiliano n. , residente in [...], 33, appartamento C.F._1
14/b, Jardim Antonio Von Zuben, Campinas, Stato di San Paolo, elettivamente domiciliato a Bergamo, in via G. Garibaldi n. 9/c, nello studio dell'Avv. Riccardo D'Archi del foro di
Bergamo – codice fiscale – che lo rappresenta ed assiste come da C.F._2
procura speciale in atti;
ATTORE
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza pagina 1 di 8 CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda formulata dal ricorrente, così provvedere: - accertare e dichiarare che il ricorrente è cittadino italiano iure sanguinis per essere discendente diretto di cittadino italiano per nascita e, per l'effetto, - ordinare al convenuto e/o ad Controparte_1
ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compenso professionale oltre rimborso forfettario, cpa e iva da attribuire in favore del sottoscritto procuratore avendone fatto anticipo.”
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20/02/2024 l'attore, cittadino brasiliano, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendente diretto di
, cittadino italiano nato il [...] a [...] Persona_1
(AR), da e , in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza Per_2 Persona_3
mai naturalizzarsi brasiliano, (documentazione sub. all.1).
Con decreto del 7/05/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 21/02/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
In atti è presente prova della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza ritualmente effettuata il 20/12/2024 al convenuto presso l'Avvocatura CP_1
dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Dal momento che il convenuto non si è costituito in giudizio occorre dichiararne la contumacia.
pagina 2 di 8 La difesa attorea ha depositato note di trattazione il 17/02/2025.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto l'attore, vantante una discendenza diretta per linea maschile, ha dedotto di aver presentato tramite posta elettronica il modulo contenente la richiesta di riconoscimento per pagina 3 di 8 via amministrativa al competente Consolato d'Italia di San Paolo ma di non aver ricevuto ancora alcuna risposta o convocazione. Inoltre, poiché dal mese di marzo 2023 la modalità di inoltro è stata cambiata con adozione del sistema di prenotazione dei servizi consolari denominato “prenot@mi”,l''attore ha provato inutilmente a registrarsi sulla predetta piattaforma. All'uopo ha prodotto copia del modulo inviato via posta elettronica il
31/07/2023 come pure le catture di schermo di alcuni tentativi di registrazione sulla piattaforma in questione, eseguiti nel medesimo periodo e che hanno avuto esito negativo per esaurimento dei posti messi a disposizione, (all.2-3). Ha prodotto anche documentazione tratta dal sito internet della predetta Autorità consolare, dalla quale si evince il ritardo praticamente ultradecennale con il quale stanno procedendo a convocare i richiedenti inseriti nelle liste degli anni passati, (all.4).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che l'attore, tenuto conto che l'art. 2
Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n.
362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i Consolati d'Italia in sud America, in particolare quello di San Paolo del
Brasile, si trovi in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
pagina 4 di 8
2- NEL MERITO
Parte attrice, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite emigrava in Persona_1
Brasile insieme ai propri genitori dove, in data 03/02/1912, contraeva matrimonio con
[...]
con la quale generava il figlio nato in [...] il [...] e CP_2 Persona_4
deceduto il 25/11/2005, che, a sua volta, in data 12/02/1966 sposava Controparte_3
e dall'unione coniugale nasceva in Campinas/SP, Brasile il 23/11/1966
[...] [...]
per il quale sono stati prodotti il certificato di nascita e di matrimonio Persona_5 rilasciati dalla Stato civile del Comune di Berbenno (BG). Quest'ultimo, in data
20/08/1994 ha sposato e dall'unione coniugale è nato il [...] in Controparte_4
Campinas, SP, Brasile, il ricorrente il quale Parte_1 in data 30/04/2021 ha sposato , (Cfr. documenti sub. all.1). Persona_6
L'attore ha diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano, in qualità di diretto discendente di il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come Persona_1
risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (all.1), ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio che è stata a sua volta in grado di Persona_4 trasmetterla al figlio padre dell'attore. Persona_5
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla
Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in
pagina 5 di 8 paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dell'attore dal capostipite italiano
[...]
. Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in Persona_1
epoca precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_1
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità
Giudiziaria.
pagina 6 di 8 E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_5 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr.
Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
pagina 7 di 8 Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
nato a [...], Stato di San Paolo, Brasile il 01/07/1996 è cittadino
[...]
italiano jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del Controparte_1 presente giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Riccardo D'Archi, dichiaratosi antistatario, che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 28.3.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente nel procedimento iscritto al n. 2114/2024 R.G. promosso da nato in [...] il [...], codice fiscale Parte_1
brasiliano n. , residente in [...], 33, appartamento C.F._1
14/b, Jardim Antonio Von Zuben, Campinas, Stato di San Paolo, elettivamente domiciliato a Bergamo, in via G. Garibaldi n. 9/c, nello studio dell'Avv. Riccardo D'Archi del foro di
Bergamo – codice fiscale – che lo rappresenta ed assiste come da C.F._2
procura speciale in atti;
ATTORE
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza pagina 1 di 8 CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda formulata dal ricorrente, così provvedere: - accertare e dichiarare che il ricorrente è cittadino italiano iure sanguinis per essere discendente diretto di cittadino italiano per nascita e, per l'effetto, - ordinare al convenuto e/o ad Controparte_1
ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compenso professionale oltre rimborso forfettario, cpa e iva da attribuire in favore del sottoscritto procuratore avendone fatto anticipo.”
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20/02/2024 l'attore, cittadino brasiliano, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendente diretto di
, cittadino italiano nato il [...] a [...] Persona_1
(AR), da e , in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza Per_2 Persona_3
mai naturalizzarsi brasiliano, (documentazione sub. all.1).
Con decreto del 7/05/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 21/02/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
In atti è presente prova della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza ritualmente effettuata il 20/12/2024 al convenuto presso l'Avvocatura CP_1
dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Dal momento che il convenuto non si è costituito in giudizio occorre dichiararne la contumacia.
pagina 2 di 8 La difesa attorea ha depositato note di trattazione il 17/02/2025.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto l'attore, vantante una discendenza diretta per linea maschile, ha dedotto di aver presentato tramite posta elettronica il modulo contenente la richiesta di riconoscimento per pagina 3 di 8 via amministrativa al competente Consolato d'Italia di San Paolo ma di non aver ricevuto ancora alcuna risposta o convocazione. Inoltre, poiché dal mese di marzo 2023 la modalità di inoltro è stata cambiata con adozione del sistema di prenotazione dei servizi consolari denominato “prenot@mi”,l''attore ha provato inutilmente a registrarsi sulla predetta piattaforma. All'uopo ha prodotto copia del modulo inviato via posta elettronica il
31/07/2023 come pure le catture di schermo di alcuni tentativi di registrazione sulla piattaforma in questione, eseguiti nel medesimo periodo e che hanno avuto esito negativo per esaurimento dei posti messi a disposizione, (all.2-3). Ha prodotto anche documentazione tratta dal sito internet della predetta Autorità consolare, dalla quale si evince il ritardo praticamente ultradecennale con il quale stanno procedendo a convocare i richiedenti inseriti nelle liste degli anni passati, (all.4).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che l'attore, tenuto conto che l'art. 2
Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n.
362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i Consolati d'Italia in sud America, in particolare quello di San Paolo del
Brasile, si trovi in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
pagina 4 di 8
2- NEL MERITO
Parte attrice, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite emigrava in Persona_1
Brasile insieme ai propri genitori dove, in data 03/02/1912, contraeva matrimonio con
[...]
con la quale generava il figlio nato in [...] il [...] e CP_2 Persona_4
deceduto il 25/11/2005, che, a sua volta, in data 12/02/1966 sposava Controparte_3
e dall'unione coniugale nasceva in Campinas/SP, Brasile il 23/11/1966
[...] [...]
per il quale sono stati prodotti il certificato di nascita e di matrimonio Persona_5 rilasciati dalla Stato civile del Comune di Berbenno (BG). Quest'ultimo, in data
20/08/1994 ha sposato e dall'unione coniugale è nato il [...] in Controparte_4
Campinas, SP, Brasile, il ricorrente il quale Parte_1 in data 30/04/2021 ha sposato , (Cfr. documenti sub. all.1). Persona_6
L'attore ha diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano, in qualità di diretto discendente di il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come Persona_1
risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (all.1), ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio che è stata a sua volta in grado di Persona_4 trasmetterla al figlio padre dell'attore. Persona_5
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla
Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in
pagina 5 di 8 paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dell'attore dal capostipite italiano
[...]
. Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in Persona_1
epoca precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_1
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità
Giudiziaria.
pagina 6 di 8 E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_5 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr.
Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
pagina 7 di 8 Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
nato a [...], Stato di San Paolo, Brasile il 01/07/1996 è cittadino
[...]
italiano jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del Controparte_1 presente giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Riccardo D'Archi, dichiaratosi antistatario, che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 28.3.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
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