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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/10/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1109/2019
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv.to Odette Carignola
Email_1
contro
Controparte_1
- parte resistente -
Avv.to Gilda Avena
t Email_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.3.2019, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420180006883863000, notificato in data 12.2.2019, intimante il pagamento della somma complessiva di € 3.930,01 a titolo di contributi I.V.S. dovuti alla Controparte_2 sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2014, somme aggiuntive, interessi di mora e oneri di riscossione.
Ivi ha dedotto che la pretesa creditoria è scaturita dall'accertamento unificato effettuato per detto periodo dall'Agenzia delle Entrate e impugnato innanzi alla Commissione Tributaria di
Cosenza in data 9.4.2018 e iscritto al n° R.G.R. 2680/2018 – rilevando così, dunque, incidentalmente, l'avvenuta violazione dell'art. 24 c. 3 D.Lgs. 46/99 secondo il quale in pendenza di giudizio di accertamento negativo in prevenzione, l'istituto non può iscrivere a ruolo il presunto credito ma deve attendere che la controversia inerente all'avviso di accertamento sia definita –; poi che il ricorrente è andato in pensione proprio nella stessa annualità in contestazione, a decorrere dall'1.2.2014, sulla scorta dei contributi da esso regolarmente versati (come si evincerebbe dall'F24 allegato in atti con riferimento all'anno
2014) e che ha cessato ogni attività di impresa a far data dal 14.2.2014, provvedendo anche alla sua cancellazione dal registro delle imprese a far data dal 18.3.2014.
Ha poi eccepito l'illegittimità dell'avviso di addebito per l'intervenuta decadenza dell'iscrizione a ruolo ex art. 25 c. 1 D.Lgs. 46 del 1999 ed ha mosso delle contestazioni nel merito rispetto alle modalità attraverso le quali sarebbe stato realizzato l'accertamento da cui è scaturito il credito (effettuato da soggetto privo di poteri, portato a termine senza rilascio del processo verbale di contestazione, con considerazione di una base imponibile errata al fine di calcolare la contribuzione dovuta).
Infine, ha rilevato che la richiesta di pagamento di somme aggiuntive, interessi mora e oneri di riscossione, oltre ad essere indebita ai sensi dell'art. 116 c. 8 L. 388/2000 poiché tale regime sanzionatorio sarebbe applicabile solo con riferimento ad omissioni contributive definitivamente accertate, di seguito richieste e non pagate nei termini assegnati, andrebbe a raddoppiare il presunto credito per omissioni contributive, senza che sia possibile CP_3 evincerne le effettive modalità di calcolo.
Tanto premesso, ha chiamato in causa , chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito CP_3 per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'ente impositore si è costituito deducendo l'infondatezza dell'opposizione, con conseguente conferma dell'atto opposto.
Più precisamente ha osservato che l'art. 25 c. 1 D.Lgs. n. 46 del 1999 non è applicabile agli avvisi di addebito di cui all'art. 30, c. 14 D.L. n. 78/10 conv. con modif. nella L. 30 luglio 2010
n. 122, ed ha poi rilevato che l'art. 24 c. 3 D.Lgs. 46 del 1999 stabilisce che “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”, e quindi non prevede che l' non possa richiedere l'emissione del ruolo anche in pendenza di giudizio di CP_1 accertamento avverso il verbale ispettivo dell'Ispettorato del Lavoro di Cosenza, come asserisce sia avvenuto nel caso di specie. Sul punto, ha sottolineato che l'accertamento impugnato in sede tributaria è stato effettuato dall'Agenzia delle Entrate;
pertanto, poiché l'ente previdenziale non ne avrebbe avuto alcuna cognizione e quindi il giudizio instaurato non si potrebbe concludere con un provvedimento esecutivo a favore dell' , tanto legittimerebbe CP_1
l'avvenuta successiva iscrizione a ruolo della quale si controverte nel caso di specie.
La controversia, istruita mediante acquisizione documentale, viene oggi così decisa.
***
L'opposizione risulta inammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti all'avviso di addebito, ossia l'applicazione ad esso della normativa di cui all'art. 25 c. 1 D.Lgs.
46 del 1999 (decadenza dall'iscrizione a ruolo delle somme) nonché dell'art. 116 c. 8 L.
388/2000 (per errato calcolo degli interessi richiesti, delle sanzioni irrogate e degli oneri di riscossione applicati), poiché il ricorso è stato depositato in data 25.3.2019, dunque oltre il termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c. di venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, avvenuta in data 12.2.2019.
L'avviso di addebito impugnato va però dichiarato illegittimo ai sensi dell'art. 24 c. 3 D.Lgs. n.
46/1999, atteso che esso è stato emesso sulla base dell'accertamento unificato n. TD301030264 condotto dalla Agenzia delle Entrate – relativo al periodo di imposta 2014, in cui il reddito del contribuente è stato ricostruito in termini maggiori rispetto a quanto dichiarato fiscalmente – e che quest'ultimo è stato impugnato, a sua volta, davanti alla Commissione Tributaria.
La norma richiamata, infatti, prevede che "Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice" e, secondo l'orientamento della Suprema Corte, “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che
l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai CP_ fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario.” (Cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. n.
8379/2014).
Secondo quanto previsto dall'art. 24, c. 3, D. Lgs. n. 46/1999 e confermato dalla giurisprudenza, dunque, l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ex art. 24 cit., in caso di impugnazione dell'accertamento, all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice, senza distinguere se esso sia eseguito dall'ente previdenziale o da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell'ente creditore, dell'impugnazione proposta (cfr.
Cass. 18.02.2015, n. 12333, e Cass. 01.03.2016, n. 4032).
Pertanto, ai sensi della citata norma e sulla scorta del richiamato orientamento della Suprema
Corte – che consente di saldare insieme la duplice esigenza di scongiurare, da un lato, contrasti di giudicati e di evitare, dall'altro, inutili duplicazioni di attività processuali – deve ritenersi fosse inibito all' , nella situazione in esame, di emettere un avviso di addebito per un CP_3 preteso recupero contributivo sino all'intervenuta definitività del giudizio relativo all'accertamento della legittimità del verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, proprio perché l'iscrizione a ruolo deve ritenersi preclusa non solo nel caso in cui l venga messo CP_1
a conoscenza della pendenza del giudizio avanti alla Commissione Tributaria, ma anche quando l'ente non abbia avuto notizia del contenzioso già instaurato.
Si rileva, tuttavia, che il giudice dell'opposizione che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo in tal caso gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 12102/2017; Cass. 12333/2015; Cass.,
n. 14149/2012).
La pendenza dell'impugnativa innanzi alla Commissione Tributaria dell'atto di accertamento presupposto integra, infatti, una pregiudiziale di fatto e non di diritto, tale da non comportare la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c.. Essa, piuttosto, implica che il Giudice del lavoro proceda al vaglio nel merito della pretesa contributiva, risolvendo la questione sulla base dei principi generali in tema di onere probatorio ex art. 2697 c.c.. Premesso che l'opposizione all'avviso di addebito dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, si osserva che in questa sede l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo gravava sull'ente previdenziale (cfr. Cfr. Cass.
n. 3279/2020; Cass. n. 10583/2017, Cass. n. 19469/2018).
Secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, difatti, "nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all CP_3
l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva" (Cass. ordinanza n. 2929/2020;
Cass. ordinanza n. 23038/2019; Sez. L, sentenza n. 14965/2012; Cass. Sez. L, sentenza n.
22862/2010) e quindi l' , nel caso di specie, avrebbe dovuto provare l'effettività del CP_3 maggior reddito che assumeva percepito dalla parte ricorrente e in virtù del quale sarebbe stata giustificata la pretesa ulteriore contribuzione c.d. a percentuale.
Tanto non è accaduto poiché l'ente resistente ha omesso di produrre in giudizio i documenti contabili attestanti il maggior reddito dell'anno in contesa, sul quale applicare la maggiore contribuzione . CP_3
Diversamente, nella presente causa la sua controparte ha prodotto visura camerale dalla quale si evince che il ricorrente ha cessato la sua attività nell'anno 2014, precisamente alla data del
18 marzo, nonché la ricevuta di avvenuto pagamento F24 relativa alla contribuzione dovuta per quello stesso anno d'imposta.
Da tanto sembrerebbe risultare la non debenza delle somme portate dall'avviso di addebito opposto, poiché dal dettaglio dell'atto impugnato si ricava che esse sarebbero maturate proprio con riferimento all'annualità 2014 nell'ambito della quale l'attività lavorativa è stata posta in essere, dunque, solo per pochi mesi e, addirittura, in relazione alla quale la contribuzione dovuta sarebbe già stata pagata.
Alla stregua di ciò, apparendo impossibile effettuare ulteriori accertamenti in ordine alla veridicità e fondatezza dei fatti menzionati nel verbale di accertamento effettuato dall'amministrazione finanziaria e considerate, invece, le prove offerte in atti da parte ricorrente, deve dichiararsi l'insussistenza della pretesa creditoria del resistente istituto con conseguente accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa:
- accoglie l'opposizione di merito di parte ricorrente e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme portate dall'avviso di addebito oggetto di opposizione;
- condanna la parte resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.469,70 a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre accessori di legge.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta
- Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv.to Odette Carignola
Email_1
contro
Controparte_1
- parte resistente -
Avv.to Gilda Avena
t Email_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.3.2019, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420180006883863000, notificato in data 12.2.2019, intimante il pagamento della somma complessiva di € 3.930,01 a titolo di contributi I.V.S. dovuti alla Controparte_2 sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2014, somme aggiuntive, interessi di mora e oneri di riscossione.
Ivi ha dedotto che la pretesa creditoria è scaturita dall'accertamento unificato effettuato per detto periodo dall'Agenzia delle Entrate e impugnato innanzi alla Commissione Tributaria di
Cosenza in data 9.4.2018 e iscritto al n° R.G.R. 2680/2018 – rilevando così, dunque, incidentalmente, l'avvenuta violazione dell'art. 24 c. 3 D.Lgs. 46/99 secondo il quale in pendenza di giudizio di accertamento negativo in prevenzione, l'istituto non può iscrivere a ruolo il presunto credito ma deve attendere che la controversia inerente all'avviso di accertamento sia definita –; poi che il ricorrente è andato in pensione proprio nella stessa annualità in contestazione, a decorrere dall'1.2.2014, sulla scorta dei contributi da esso regolarmente versati (come si evincerebbe dall'F24 allegato in atti con riferimento all'anno
2014) e che ha cessato ogni attività di impresa a far data dal 14.2.2014, provvedendo anche alla sua cancellazione dal registro delle imprese a far data dal 18.3.2014.
Ha poi eccepito l'illegittimità dell'avviso di addebito per l'intervenuta decadenza dell'iscrizione a ruolo ex art. 25 c. 1 D.Lgs. 46 del 1999 ed ha mosso delle contestazioni nel merito rispetto alle modalità attraverso le quali sarebbe stato realizzato l'accertamento da cui è scaturito il credito (effettuato da soggetto privo di poteri, portato a termine senza rilascio del processo verbale di contestazione, con considerazione di una base imponibile errata al fine di calcolare la contribuzione dovuta).
Infine, ha rilevato che la richiesta di pagamento di somme aggiuntive, interessi mora e oneri di riscossione, oltre ad essere indebita ai sensi dell'art. 116 c. 8 L. 388/2000 poiché tale regime sanzionatorio sarebbe applicabile solo con riferimento ad omissioni contributive definitivamente accertate, di seguito richieste e non pagate nei termini assegnati, andrebbe a raddoppiare il presunto credito per omissioni contributive, senza che sia possibile CP_3 evincerne le effettive modalità di calcolo.
Tanto premesso, ha chiamato in causa , chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito CP_3 per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'ente impositore si è costituito deducendo l'infondatezza dell'opposizione, con conseguente conferma dell'atto opposto.
Più precisamente ha osservato che l'art. 25 c. 1 D.Lgs. n. 46 del 1999 non è applicabile agli avvisi di addebito di cui all'art. 30, c. 14 D.L. n. 78/10 conv. con modif. nella L. 30 luglio 2010
n. 122, ed ha poi rilevato che l'art. 24 c. 3 D.Lgs. 46 del 1999 stabilisce che “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”, e quindi non prevede che l' non possa richiedere l'emissione del ruolo anche in pendenza di giudizio di CP_1 accertamento avverso il verbale ispettivo dell'Ispettorato del Lavoro di Cosenza, come asserisce sia avvenuto nel caso di specie. Sul punto, ha sottolineato che l'accertamento impugnato in sede tributaria è stato effettuato dall'Agenzia delle Entrate;
pertanto, poiché l'ente previdenziale non ne avrebbe avuto alcuna cognizione e quindi il giudizio instaurato non si potrebbe concludere con un provvedimento esecutivo a favore dell' , tanto legittimerebbe CP_1
l'avvenuta successiva iscrizione a ruolo della quale si controverte nel caso di specie.
La controversia, istruita mediante acquisizione documentale, viene oggi così decisa.
***
L'opposizione risulta inammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti all'avviso di addebito, ossia l'applicazione ad esso della normativa di cui all'art. 25 c. 1 D.Lgs.
46 del 1999 (decadenza dall'iscrizione a ruolo delle somme) nonché dell'art. 116 c. 8 L.
388/2000 (per errato calcolo degli interessi richiesti, delle sanzioni irrogate e degli oneri di riscossione applicati), poiché il ricorso è stato depositato in data 25.3.2019, dunque oltre il termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c. di venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, avvenuta in data 12.2.2019.
L'avviso di addebito impugnato va però dichiarato illegittimo ai sensi dell'art. 24 c. 3 D.Lgs. n.
46/1999, atteso che esso è stato emesso sulla base dell'accertamento unificato n. TD301030264 condotto dalla Agenzia delle Entrate – relativo al periodo di imposta 2014, in cui il reddito del contribuente è stato ricostruito in termini maggiori rispetto a quanto dichiarato fiscalmente – e che quest'ultimo è stato impugnato, a sua volta, davanti alla Commissione Tributaria.
La norma richiamata, infatti, prevede che "Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice" e, secondo l'orientamento della Suprema Corte, “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che
l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai CP_ fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario.” (Cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. n.
8379/2014).
Secondo quanto previsto dall'art. 24, c. 3, D. Lgs. n. 46/1999 e confermato dalla giurisprudenza, dunque, l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ex art. 24 cit., in caso di impugnazione dell'accertamento, all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice, senza distinguere se esso sia eseguito dall'ente previdenziale o da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell'ente creditore, dell'impugnazione proposta (cfr.
Cass. 18.02.2015, n. 12333, e Cass. 01.03.2016, n. 4032).
Pertanto, ai sensi della citata norma e sulla scorta del richiamato orientamento della Suprema
Corte – che consente di saldare insieme la duplice esigenza di scongiurare, da un lato, contrasti di giudicati e di evitare, dall'altro, inutili duplicazioni di attività processuali – deve ritenersi fosse inibito all' , nella situazione in esame, di emettere un avviso di addebito per un CP_3 preteso recupero contributivo sino all'intervenuta definitività del giudizio relativo all'accertamento della legittimità del verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, proprio perché l'iscrizione a ruolo deve ritenersi preclusa non solo nel caso in cui l venga messo CP_1
a conoscenza della pendenza del giudizio avanti alla Commissione Tributaria, ma anche quando l'ente non abbia avuto notizia del contenzioso già instaurato.
Si rileva, tuttavia, che il giudice dell'opposizione che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo in tal caso gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 12102/2017; Cass. 12333/2015; Cass.,
n. 14149/2012).
La pendenza dell'impugnativa innanzi alla Commissione Tributaria dell'atto di accertamento presupposto integra, infatti, una pregiudiziale di fatto e non di diritto, tale da non comportare la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c.. Essa, piuttosto, implica che il Giudice del lavoro proceda al vaglio nel merito della pretesa contributiva, risolvendo la questione sulla base dei principi generali in tema di onere probatorio ex art. 2697 c.c.. Premesso che l'opposizione all'avviso di addebito dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, si osserva che in questa sede l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo gravava sull'ente previdenziale (cfr. Cfr. Cass.
n. 3279/2020; Cass. n. 10583/2017, Cass. n. 19469/2018).
Secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, difatti, "nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all CP_3
l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva" (Cass. ordinanza n. 2929/2020;
Cass. ordinanza n. 23038/2019; Sez. L, sentenza n. 14965/2012; Cass. Sez. L, sentenza n.
22862/2010) e quindi l' , nel caso di specie, avrebbe dovuto provare l'effettività del CP_3 maggior reddito che assumeva percepito dalla parte ricorrente e in virtù del quale sarebbe stata giustificata la pretesa ulteriore contribuzione c.d. a percentuale.
Tanto non è accaduto poiché l'ente resistente ha omesso di produrre in giudizio i documenti contabili attestanti il maggior reddito dell'anno in contesa, sul quale applicare la maggiore contribuzione . CP_3
Diversamente, nella presente causa la sua controparte ha prodotto visura camerale dalla quale si evince che il ricorrente ha cessato la sua attività nell'anno 2014, precisamente alla data del
18 marzo, nonché la ricevuta di avvenuto pagamento F24 relativa alla contribuzione dovuta per quello stesso anno d'imposta.
Da tanto sembrerebbe risultare la non debenza delle somme portate dall'avviso di addebito opposto, poiché dal dettaglio dell'atto impugnato si ricava che esse sarebbero maturate proprio con riferimento all'annualità 2014 nell'ambito della quale l'attività lavorativa è stata posta in essere, dunque, solo per pochi mesi e, addirittura, in relazione alla quale la contribuzione dovuta sarebbe già stata pagata.
Alla stregua di ciò, apparendo impossibile effettuare ulteriori accertamenti in ordine alla veridicità e fondatezza dei fatti menzionati nel verbale di accertamento effettuato dall'amministrazione finanziaria e considerate, invece, le prove offerte in atti da parte ricorrente, deve dichiararsi l'insussistenza della pretesa creditoria del resistente istituto con conseguente accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa:
- accoglie l'opposizione di merito di parte ricorrente e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme portate dall'avviso di addebito oggetto di opposizione;
- condanna la parte resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.469,70 a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre accessori di legge.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta
- Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).