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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 24/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 972/2024
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, visto il decreto di sostituzione dell'udienza del 19.3.2025 con note ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; viste le note scritte depositate dagli avv.ti Andrea Ornati e Raffaele Zurlo nell'interesse di
Controparte_1
considerato che i difensori di parte opposta hanno discusso la causa come da note da intendersi integralmente richiamate;
ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente:
N.R.G. 972/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE in persona del Giudice, dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 972 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente:
TRA
( ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
( ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Palagonia (CT) nella via Garibaldi n. 25 presso lo studio professionale dell'avv. Salvatore Auteri ( , che li rappresenta e Email_1
difende giusta procura in atti;
- RICORRENTI-
E
P. Iva Gruppo Kruk Italia C.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ( e Andrea Ornati Email_2
( , giusta procura generale alle liti per atto della Dr.ssa , Email_3 Persona_1
Notaio in Milano, del 15.03.2024, repertorio n. 9775, raccolta n. 2163, in atti;
- RESISTENTE –
Oggetto: Opposizione al precetto
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinte, definitivamente pronunciando, così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 CONDANNA e in solido tra loro, a rifondere in favore Parte_1 Parte_2 di le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.950,00 per compensi, oltre Controparte_1
IVA, CPA e spese generali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 17.11.2024, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto, notificato in data 24 e 28 ottobre
[...]
2024, con cui ha intimato loro il pagamento della somma di € 15.554,62 oltre ad Controparte_1 interessi legali maturati e dovuti alla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo di cui €
13.858,44 relative al Decreto Ingiuntivo n° 392/2021 ( R.G. 1009/2021) del 13-10-2021, le rimanenti spese relative a onorari e spese sostenute per notifica decreto e precetto, oltre ad onorari.
A sostegno dell'opposizione proposta, gli attori hanno dedotto, in primo luogo, di non aver mai ricevuto la notifica di tale decreto ingiuntivo;
hanno altresì rilevato di aver stipulato un unico finanziamento con la recante il numero in relazione al quale era Controparte_2 PartitaIVA_3 stato raggiunto un accordo a saldo e stralcio per la somma di € 7.000,00, somma che hanno dedotto di aver corrisposto, seppur in ritardo. Gli attori hanno infine eccepito la prescrizione del credito ingiunto.
Con comparsa del 30.1.2025, si è costituita in giudizio eccependo Controparte_1
preliminarmente la nullità della citazione ex art. 164 co. I c.p.c. per mancato rispetto dei termini a comparire previsti dall'art. 281 undecies comma secondo c.p.c.; la società opposta ha inoltre eccepito l'inammissibilità dell'opposizione a precetto e, nel merito, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto.
Fissata la nuova udienza a comparire ai sensi dell'art. 164 comma terzo c.p.c., la causa – istruita tramite la sola produzione documentale – è stata discussa dalla sola soltanto parte opposta all'udienza indicata in epigrafe, sostituita con note ex art. 127 ter c.p.c.
***********
L'opposizione proposta è in parte infondata e in parte inammissibile e deve essere rigettata, per le ragioni di seguito esplicate.
Quanto alle contestazioni relative alla dedotta mancata notifica del decreto ingiuntivo posto alla base del precetto opposto, è sufficiente rilevare che ha dedotto e documentato di aver Controparte_1
correttamente notificato il decreto ingiuntivo de quo ad entrambi gli opponenti (cfr. doc. 2, allegato alla comparsa di costituzione, documentazione oltretutto incontestata da parte opponente).
Devono poi essere dichiarate inammissibili le contestazioni relative al merito della pretesa creditoria. Non pare ozioso ricordare in proposito che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità
e di merito, nel giudizio di opposizione all'esecuzione basata su un titolo esecutivo giudiziale (come nel caso di specie), il Giudice deve limitare la sua indagine all'esistenza e alla validità del titolo per stabilire se esso manchi o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione, ma non può esercitare un controllo sul suo contenuto intrinseco, né sulla sua regolarità, al fine di invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che possano e debbano essere dedotte nel giudizio di cognizione in cui il titolo giudiziale è stato emesso.
Ne deriva che, una volta esclusa la inesistenza del titolo, il Giudice dell'opposizione non può riesaminare lo stesso sotto il profilo del suo contenuto decisorio.
Inoltre, possono essere invocati solo fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anche quelli intervenuti anteriormente,
i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (cfr., tra le tante, Cass., n. 29729 del 2019; Cass., n. 25713 del 2014; Cass., n. 9347 del 2009; Cass., n.
17632 del 2002).
Per la Cassazione, infatti "il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o sta avendo pieno sviluppo ed è stata od è tuttora in via di esame ex professo o comunque in via principale. Il principio può dirsi al riguardo consolidato: in sostanza, il debitore può fare valere fatti impeditivi o modificativi o estintivi del diritto azionato, che siano successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale o alla conclusione del processo in cui esso si è formato e avrebbe potuto essere modificato: ma non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale” (sul punto: Cass., n. 3850 del 2011 in parte motiva;
cfr. anche Cass.,
n. 29729 del 2019; Cass., n. 25713 del 2014; Cass., n. 3666 del 2013; Cass., n. 27159 del 2006, Cass.,
n. 12664 del 2000; Cass., n. 9061 del 1999; Cass., n. 1935 del 1994; Tribunale Napoli n.6306 del
2022).
Pertanto, il Giudice investito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, sulla base delle richiamate pronunce della
Suprema Corte e della giurisprudenza di merito, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso, basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato.
Da ciò discende l'inammissibilità, nella presente sede, delle contestazioni relative all'inesistenza del credito ingiunto per estinzione in forza di un saldo e stralcio del 2010, nonché in forza dell'eccepita prescrizione;
contestazioni, che alla luce di quanto sopra esposto, gli opponenti avrebbero dovuto far valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 ovvero ex art. 650
c.p.c.
In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta da e Parte_1 deve essere rigettata. Parte_2
**************
La statuizione riguardo alle spese di lite si accorda al canone della soccombenza, sì che e vanno condannati, in solido tra loro, a rifondere, in favore di Parte_1 Parte_2
la somma liquidata in dispositivo, determinata secondo il D.M. n. 55/2014, per come Controparte_1 aggiornato dal D.M. n. 147/22, in applicazione dei parametri tendenti tra i minimi e i medi, tenuto conto del valore della controversia, della complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Caltagirone, 24.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, visto il decreto di sostituzione dell'udienza del 19.3.2025 con note ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; viste le note scritte depositate dagli avv.ti Andrea Ornati e Raffaele Zurlo nell'interesse di
Controparte_1
considerato che i difensori di parte opposta hanno discusso la causa come da note da intendersi integralmente richiamate;
ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente:
N.R.G. 972/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE in persona del Giudice, dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 972 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente:
TRA
( ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
( ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Palagonia (CT) nella via Garibaldi n. 25 presso lo studio professionale dell'avv. Salvatore Auteri ( , che li rappresenta e Email_1
difende giusta procura in atti;
- RICORRENTI-
E
P. Iva Gruppo Kruk Italia C.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ( e Andrea Ornati Email_2
( , giusta procura generale alle liti per atto della Dr.ssa , Email_3 Persona_1
Notaio in Milano, del 15.03.2024, repertorio n. 9775, raccolta n. 2163, in atti;
- RESISTENTE –
Oggetto: Opposizione al precetto
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinte, definitivamente pronunciando, così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 CONDANNA e in solido tra loro, a rifondere in favore Parte_1 Parte_2 di le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.950,00 per compensi, oltre Controparte_1
IVA, CPA e spese generali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 17.11.2024, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto, notificato in data 24 e 28 ottobre
[...]
2024, con cui ha intimato loro il pagamento della somma di € 15.554,62 oltre ad Controparte_1 interessi legali maturati e dovuti alla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo di cui €
13.858,44 relative al Decreto Ingiuntivo n° 392/2021 ( R.G. 1009/2021) del 13-10-2021, le rimanenti spese relative a onorari e spese sostenute per notifica decreto e precetto, oltre ad onorari.
A sostegno dell'opposizione proposta, gli attori hanno dedotto, in primo luogo, di non aver mai ricevuto la notifica di tale decreto ingiuntivo;
hanno altresì rilevato di aver stipulato un unico finanziamento con la recante il numero in relazione al quale era Controparte_2 PartitaIVA_3 stato raggiunto un accordo a saldo e stralcio per la somma di € 7.000,00, somma che hanno dedotto di aver corrisposto, seppur in ritardo. Gli attori hanno infine eccepito la prescrizione del credito ingiunto.
Con comparsa del 30.1.2025, si è costituita in giudizio eccependo Controparte_1
preliminarmente la nullità della citazione ex art. 164 co. I c.p.c. per mancato rispetto dei termini a comparire previsti dall'art. 281 undecies comma secondo c.p.c.; la società opposta ha inoltre eccepito l'inammissibilità dell'opposizione a precetto e, nel merito, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto.
Fissata la nuova udienza a comparire ai sensi dell'art. 164 comma terzo c.p.c., la causa – istruita tramite la sola produzione documentale – è stata discussa dalla sola soltanto parte opposta all'udienza indicata in epigrafe, sostituita con note ex art. 127 ter c.p.c.
***********
L'opposizione proposta è in parte infondata e in parte inammissibile e deve essere rigettata, per le ragioni di seguito esplicate.
Quanto alle contestazioni relative alla dedotta mancata notifica del decreto ingiuntivo posto alla base del precetto opposto, è sufficiente rilevare che ha dedotto e documentato di aver Controparte_1
correttamente notificato il decreto ingiuntivo de quo ad entrambi gli opponenti (cfr. doc. 2, allegato alla comparsa di costituzione, documentazione oltretutto incontestata da parte opponente).
Devono poi essere dichiarate inammissibili le contestazioni relative al merito della pretesa creditoria. Non pare ozioso ricordare in proposito che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità
e di merito, nel giudizio di opposizione all'esecuzione basata su un titolo esecutivo giudiziale (come nel caso di specie), il Giudice deve limitare la sua indagine all'esistenza e alla validità del titolo per stabilire se esso manchi o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione, ma non può esercitare un controllo sul suo contenuto intrinseco, né sulla sua regolarità, al fine di invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che possano e debbano essere dedotte nel giudizio di cognizione in cui il titolo giudiziale è stato emesso.
Ne deriva che, una volta esclusa la inesistenza del titolo, il Giudice dell'opposizione non può riesaminare lo stesso sotto il profilo del suo contenuto decisorio.
Inoltre, possono essere invocati solo fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anche quelli intervenuti anteriormente,
i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (cfr., tra le tante, Cass., n. 29729 del 2019; Cass., n. 25713 del 2014; Cass., n. 9347 del 2009; Cass., n.
17632 del 2002).
Per la Cassazione, infatti "il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o sta avendo pieno sviluppo ed è stata od è tuttora in via di esame ex professo o comunque in via principale. Il principio può dirsi al riguardo consolidato: in sostanza, il debitore può fare valere fatti impeditivi o modificativi o estintivi del diritto azionato, che siano successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale o alla conclusione del processo in cui esso si è formato e avrebbe potuto essere modificato: ma non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale” (sul punto: Cass., n. 3850 del 2011 in parte motiva;
cfr. anche Cass.,
n. 29729 del 2019; Cass., n. 25713 del 2014; Cass., n. 3666 del 2013; Cass., n. 27159 del 2006, Cass.,
n. 12664 del 2000; Cass., n. 9061 del 1999; Cass., n. 1935 del 1994; Tribunale Napoli n.6306 del
2022).
Pertanto, il Giudice investito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, sulla base delle richiamate pronunce della
Suprema Corte e della giurisprudenza di merito, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso, basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato.
Da ciò discende l'inammissibilità, nella presente sede, delle contestazioni relative all'inesistenza del credito ingiunto per estinzione in forza di un saldo e stralcio del 2010, nonché in forza dell'eccepita prescrizione;
contestazioni, che alla luce di quanto sopra esposto, gli opponenti avrebbero dovuto far valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 ovvero ex art. 650
c.p.c.
In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta da e Parte_1 deve essere rigettata. Parte_2
**************
La statuizione riguardo alle spese di lite si accorda al canone della soccombenza, sì che e vanno condannati, in solido tra loro, a rifondere, in favore di Parte_1 Parte_2
la somma liquidata in dispositivo, determinata secondo il D.M. n. 55/2014, per come Controparte_1 aggiornato dal D.M. n. 147/22, in applicazione dei parametri tendenti tra i minimi e i medi, tenuto conto del valore della controversia, della complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Caltagirone, 24.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore