Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00199/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02080/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2080 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
BR CC, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Giovannelli e Luigi Piergiuseppe Murciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
- della nota (prot. n. 21073 class. 34.28.02/2) in data 26 luglio 2021, notificata a mezzo pec il successivo 4 agosto 2021, recante “ Diniego al rilascio dell'attestato di libera circolazione e contestuale avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale ” relativamente alla denuncia per rilascio dell'attestato di libera circolazione prot n. 3752 del 9 febbraio 2021 del dipinto attribuito a AU AN ad oggetto “ Natura morta con fiori e frutta ”;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non cognito alla ricorrente, ivi inclusi il “ Preavviso di diniego al rilascio del suddetto attestato ” comunicato con nota prot. n. 11893 del 3 maggio 2021 e trasmesso con prot. n. 5045 di pari data e l'allegata “ Relazione storico artistica ” nonchè, per quanto occorre possa, i verbali e le valutazioni della Commissione istituita presso l'Ufficio Esportazione;
per quanto riguarda i motivi aggiunti
del decreto di dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 10, comma 3 lettera a) e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, in data 28 febbraio 2022, notificato a mezzo pec in data 2 marzo 2022, con accompagnatoria del Segretario Regionale della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia – Dott.ssa Francesca Furst, recante “AU NE (Aix – en –Provence 1839 – 1906) dipinto raffigurante Natura morta con fiori e frutta, 1895 – 1899 circa (olio su tela; cm 65,5 x 81,5) firmato sul recto in basso a sinistra “NE” Proprietà: Sig.ra BR CC,” con il quale la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia, in persona del suo Segretario Generale ha disposto che “ il dipinto eseguito da AU NE (Aix En en – Provence 1839 – 1906) raffigurante Natura morta con fiori e frutta, 1895 – 1899 circa (olio su tela; cm 65,5 x 81,5) firmato sul recto in basso a sinistra “NE ”, individuato nelle premesse e descritto nell'allegata Relazione storico artistica, è dichiarato di interesse artistico e storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10, comma 3 lettera a) e 13, comma 1 del Codice dei Beni Culturali per i motivi contenuti nella citata Relazione Storico artistica e come tale è sottoposto a tutte le normative in esso contenute;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non cognito alla ricorrente, ivi inclusi l'allegata “Relazione storico artistica” del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano recante AU NE (Aix En en – Provence 1839 – 1906) raffigurante Natura morta con fiori e frutta, 1895 – 99 c., olio su tela, cm 65,5 x 81,5 (misure dichiarate) firmato in basso a sinistra sul recto “NE”;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non cognito alla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 5 dicembre 2025, tenutasi da remoto, il dott. RO AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, proprietaria del dipinto raffigurante “ Natura morta con fiori e frutta ” attribuito al pittore francese AU AN, esponeva quanto appresso:
- il dipinto de quo agitur veniva condotto nel territorio nazionale “ all’incirca nell’anno 1961 ”, in allora “ appartenente alla coppia di coniugio italo francese UR – RA ”, fino alla sua acquisizione, iure successionis per effetto del testamento della sig.ra UR pubblicato in data 5 luglio 2001, da parte di essa ricorrente;
- la autenticità del dipinto veniva acclarata da tre distinte perizie espletate su incarico della ricorrente, “ tutte convergenti sulla sicura riconducibilità dell’opera al pittore francese AU AN ”;
- già in data 23.11.2010, con provvedimento n. 21/1 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la ricorrente avrebbe ottenuto, ai sensi dell’attestato di libera circolazione, avente efficacia di tre anni;
- con “denunzia”, ex art. 68, comma 1, d.lgs. 42/2004 del 8 febbraio 2021 la ricorrente chiedeva nuovamente l’attestato di libera circolazione per l’opera che ne occupa;
- con atto del 3 maggio 2021 il resistente Ministero adottava il cd. “preavviso di diniego”, stante lo straordinario interesse culturale ed artistico del dipinto, di un pittore “ protagonista e precursore nell’ambito delle avanguardie pittoriche anche italiane ”, appartenuto alla “ collezione della sorella del re RO in Egitto ” prima di fare ingresso in Italia nell’anno 1961, tenuto conto che “ opere analoghe sono scarsamente frequenti nelle collezioni pubbliche o pubblicamente fruibili ” nel territorio nazionale;
- al fine, con provvedimento del 4 agosto 2021 la Soprintendenza: i) denegava l’attestato, sulla scorta delle considerazioni rappresentate nell’atto interlocutorio e nella allegata relazione storico artistica, vertendosi in tema di “ un’inedita e straordinariamente monumentale natura morta firmata e realizzata da AU AN nel periodo della sua maturità artistica probabilmente fra il 1895 e il 1900 ”; ii) avviava, a’ sensi dell’art. 68, comma 6, d.lgs. n. 42/2004, del procedimento di dichiarazione di interesse del bene culturale ex art. 14 del medesimo d.lgs. 42/24
1.1. Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
- Violazione e/o falsa applicazione di legge sub specie dell’art. 68 D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta, difetto ed errore nell’istruttoria, violazione del principio del contrarius actus . Violazione e/o falsa applicazione di legge sub specie dell’art. 3 l.241/90 per perplessità, apoditticità e carenza di motivazione, atteso che già in passato l’agognato attestato era ben stato rilasciato, ciò che deporrebbe per la contraddittorietà dell’azione amministrativa, immotivatamente ed illogicamente mutata, in guisa apodittica;
- Violazione e/o falsa applicazione di legge, sub specie art. 68, comma 3 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali), sotto ulteriore profilo. Eccesso di potere per violazione del disposto e per inosservanza di Circolari Ministeriali, errore sui presupposti, violazione del principio di proporzionalità. Difetto di attribuzione, carenza di potere in concreto, stante la violazione dei termini contemplati dalla legge, ed indicati dalle stesse circolari ministeriali, per la conclusione del procedimento;
- Eccesso di potere per errore e difetto sui presupposti, difetto d’istruttoria, erronea valutazione dei fatti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, irragionevolezza della motivazione, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, inosservanza di circolari. Violazione di legge , sub specie art. 3 L. 241/1990, sotto ulteriore profilo. Violazione del Decreto del Ministro dei Beni culturali e del Turismo n. 537 del 6 dicembre 2017. Sviamento di potere, stante la insussistenza “nel merito” dei presupposti per il diniego di libera circolazione, anche alla luce degli indirizzi e dei parametri di valutazione contenuti nelle linee guida di cui al DM 537/17, tenuto altresì conto che “ il dipinto del NE non ha alcuna attinenza con la storia culturale italiana, in quanto l’artista non è mai stato a contatto con il contesto culturale nazionale italiano ”;
- Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifeste, sotto ulteriore profilo. Irragionevolezza. Questione pregiudiziale di rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 TFUE; in linea gradata, ove si reputassero non accoglibili le superiori doglianze, illegittime–alla luce del diritto UE- si appaleserebbero le norme nazionali (artt. 64-bis, 65 e 68 d.lgs. 42/04) che sorreggono il diniego gravato, in quanto lesive della libera circolazione delle merci.
1.2. Con successivo provvedimento il dipinto di proprietà appartenente alla ricorrente è stato dichiarato di interesse artistico e storico particolarmente importante ex artt. 10, comma 3, lett. a), e 13 comma 1, d.lgs. 42/2004, stante “ l’assoluta eccezionalità dell’opera ”, “ momento di massima originalità e acme creativo del Maestro ”.
1.3. Anche avverso tale ultimo decreto il ricorrente insorgeva avanti questo TAR, con atto recante motivi aggiunti, deducendo la illegittimità derivata dai vizi che affliggerebbero il presupposto diniego impugnato con il ricorso primigenio.
1.4. Si costituiva la intimata Amministrazione, instando per la reiezione del gravame e dei motivi aggiunti e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza del 5 dicembre 2025, tenutasi da remoto.
2. Il ricorso introduttivo non è fondato, ciò che impone, indi e consequenzialmente, la reiezione dell’atto recante motivi aggiunti.
2.1. Il primo mezzo non è fondato, non essendo rinvenibile veruna contraddittorietà tra gli atti della Amministrazione, nel corso del tempo succedutisi in relazione all’opera per cui è causa.
2.1.1. Non conducente, anzitutto, è il richiamo all’operato passato dell’Ufficio esportazione di Bologna, atteso che:
- in quelle occasioni, a tacer d’altro, non si era ancora giunti allo stadio attuale dell’inequivocabile riconoscimento della effettiva paternità dell’opera;
- il rilascio in allora di quegli attestati era stato determinato giustappunto dalla necessità di “ permettere alla proprietà di acquisire, a scopo di valorizzazione, ulteriori più accreditate attestazioni di autenticità da parte degli istituti francesi deputati alla registrazione delle opere del maestro di Aix ”, vieppiù comprovando –proprio nell’ottica di equo bilanciamento e contemperamento dei contrapposti interessi e di salvaguardia del principio di proporzionalità, a più riprese invocato dalla ricorrente- la esigenza di precludere la circolazione solo ed esclusivamente (ed allorquando) si fosse acclarata la effettiva riconducibilità dell’opera a AN, chè solo in tal caso avrebbe potuto giustificarsi la emersione dei profili di interesse culturale ed artistico condizionanti la apposizione del vincolo;
- in quel momento, indi, la fuoriuscita dal Paese ben poteva giustificarsi.
2.1.2. Successivamente, per contro, l’opera:
- è stata sottoposta ad indagini diagnostiche sui pigmenti, a riflettografie, a macrofotografie e a perizie calligrafiche sulla firma;
- ha ottenuto tre valutazioni tecniche, deponenti per la autenticità della stessa, ad opera di tre diversi soggetti (lo storico dell’arte Bruno Passamani, il perito d’arte e restauratore Dario Marletto e lo storico dell’arte Dario Battistoni).
2.1.3. Di qui il diniego ragionevolmente frapposto nel 2021, fondato sulle plurime valutazioni nelle more effettuate, con opinamenti compendiati nella relazione storico artistica in cui si dà puntualmente conto della eccezionale valenza qualitativa dell’opera, della sua “ straordinaria ponderatezza formale-cromatica ”, e della sua “ rarità ”, nell’ambito anche delle collezioni italiani fruibili dal pubblico, “ all’interno della pur consistente produzione da lui realizzata ”.
2.1.4. Di qui la inconfigurabilità nella specie di profili di contraddittorietà, ovvero di disparità di trattamento, già ex se difficilmente ammissibili in subiecta materia , stanti gli innegabili ed ineliminabili margini di opinabilità dei giudizi tecnici che la connotano e che, al fine:
- da un lato, valgono a giustificare la diversa opinione manifestata nel 2021, sulla scorta altresì delle “sopravvenienze” di cui sopra;
- dall’altro, nondimeno, non consentono di reputare implausibili o inattendibili le diverse ricostruzioni, siccome supportate da seri e ponderati elementi istruttori e bibliografici, poste a fondamento del diverso orientamento assunto dagli Uffici della resistente Amministrazione, tenuto conto della “ indiscussa eccezionalità dell’artista e del dipinto ”, siccome pacificamente riconosciuto dalla stessa ricorrente.
2.2. Anche il secondo mezzo non è fondato.
2.2.1. Va quivi, ancora una volta, rammentata la scansione temporale che ha connotato l’azione della Autorità resistente:
- in data 9 febbraio 2021 si iniziava il procedimento, con la denunzia presentata dalla ricorrente;
- immediatamente veniva “ sospeso il giudizio sull’esportabilità dell’opera ” da parte della commissione istituita presso l’Ufficio esportazione;
- con nota del 25 marzo 2021 venivano disposti accertamenti suppletivi, finalizzati alla acquisizione di elementi istruttori ed informazioni circa “ le perizie di autenticità ” medio tempore disposte in relazione all’opera;
- in data 9 aprile 2021, di poi, la ricorrente forniva documentazione integrativa;
- seguiva, indi, il cd. “preavviso di rigetto” del 3 maggio 2021 e, poscia, il successivo contegno inerte serbato dalla ricorrente che, all’uopo, non presentava deduzioni;
- in data 26 luglio 2021 la “ commissione d’esportazione ” esprimeva parere favorevole alla apposizione del “vincolo” alla libera circolazione;
- in data 4 agosto 2021, al fine, veniva emanato il provvedimento conclusivo.
2.2.2. A ciò va aggiunto –siccome allegato e comprovato dalla resistente Amministrazione- che nel corso del procedimento, la stessa ricorrente ha:
- dapprima chiesto, in data 22 marzo 2021, di “modificare” la istanza presentata il 9 febbraio 2021, convertendola in una domanda di autorizzazione alla temporanea esportazione per almeno sei mesi -peraltro estesa ad un altro dipinto di proprietà della ricorrente, realizzato da DE ET al dichiarato fine di sottoporre la composizione pittorica ad una valutazione da parte di esperti francesi;
- di poi rinunziato (dopo appena due giorni, in data 24 marzo 2021) ad una tale richiesta, insistendo quindi sulla primigenia istanza ex art. 698 d.lgs. 42/04.
2.2.3. Talchè, non emergono -tenuto conto della fitta interlocuzione procedimentale sopra esposta, e dallo stesso ondivago contegno della ricorrente- profili di apprezzabile e colpevole inerzia da parte della Soprintendenza, tenuto conto delle peculiare natura della azione istruttoria che ne occupa –che non consente la formulazione del giudizio tecnico finale fino a quando le indagini stesse non siano ultimate e si rendano necessari od opportuni ulteriori acquisizioni istruttorie- e, d’altro canto, dello spatium deliberandi per un corretto apprezzamento dell’idoneità delle circostanze acclarate –e delle straordinaria qualità e “rarità” dell’opera- a giustificare la apposizione del vincolo .
2.2.4. E tanto basta alla reiezione della censura, tenuto conto, peraltro, del di per sé dirimente rilievo per cui, in ogni caso, la violazione del termine di quaranta giorni contemplato dall’art. 68, comma 3, d.lgs. 42/04 non mai può assumere valenza “invalidante” del provvedimento –ovvero di estinzione della potestà attribuita al Ministero della Cultura.
2.2.5. Non può non rammentarsi, sotto altro aspetto, l’insegnamento ormai da tempo inveterato foggiato proprio in tema di procedimento ex art. 68 d.lgs. 42/04, circa il carattere “soltanto ordinatorio” del termine per la conclusione del procedimento (CdS, VI, 27 maggio 2025, n. 4628), “ non sussistendo né una espressa qualificazione di perentorietà né la previsione di una sanzione decadenziale. Del resto, il silenzio serbato dall'Amministrazione nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale non assume, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della l. n. 241/1990, alcun valore provvedimentale di assenso, dando luogo, pertanto, alla fattispecie del silenzio inadempimento, a fronte della quale l'ordinamento prevede il rimedio di cui gli artt. 31 e 117 c.p.a. ” (TAR Lazio, II, 3 febbraio 2025, n. 2409).
2.2.6. La valenza invalidante dell’atto conclusivo del procedimento che ne occupa può essere assegnata esclusivamente a quei vizi formali e/o procedimentali (e, quindi, non afferenti alla “giustizia sostanziale” della actio amministrativa) cui tale draconiano effetto è expressis verbis riconnesso dalla legge.
2.2.7. Di talchè, ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit .
2.2.8. In assenza di lex perfecta - quae vetat aliquid et, si factum sit, rescindit - id est in carenza di una espressa previsione disciplinante gli effetti della inosservanza di precetti “formali e/o procedimentali”, non potrà che trovare applicazione il principio generale per cui “alla violazione del termine finale di un procedimento amministrativo, infatti, non consegue l’illegittimità dell’atto tardivo, di cui all’art. 21- octies l. 241/90”, atteso che “ l’art. 2-bis della legge sul procedimento correla all’inosservanza del termine finale conseguenze significative sul piano della responsabilità dell’Amministrazione, ma non include, tra le conseguenze giuridiche del ritardo, profili afferenti la stessa legittimità dell’atto tardivamente adottato. Il ritardo, in definitiva, non è un vizio in sé dell’atto (cfr. Cons. Stato, VI, 25 maggio 2022, n. 4194). Il termine di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in altri termini, di regola riveste natura ordinatoria, con la conseguenza che il mancato rispetto del medesimo non vizia l’atto adottato tardivamente, salvo che la legge di settore lo qualifichi come perentorio (cfr. Cons. Stato, VII, 30 marzo 2024, n. 2979) ” (CdS, VI, 27 maggio 2025, n. 4628, cit.).
2.3. Anche il terzo mezzo non ha pregio.
2.3.1. In considerazione della natura delle contestazioni mosse avverso la decisione di vincolo, connotata da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, va richiamato l'orientamento ormai sedimentato in giurisprudenza proprio sulle specifiche questioni per cui è causa (solo da ultimo, CdS, VI, 21 marzo 2025, n. 2371; Id., id., 4628/25, cit.; CdS, VI, 9 maggio 2023, n. 4686).
2.3.2. Le valutazioni dei fatti complessi richiedenti particolari competenze (c.d. “discrezionalità tecnica”) - a differenza delle scelte politico-amministrative (c.d. "discrezionalità amministrativa"), rispetto alle quali il sindacato giurisdizionale è incentrato sulla 'ragionevole' ponderazione di interessi non previamente selezionati e graduati dalle norme - vanno vagliate dal Giudice con riguardo alla loro specifica “attendibilità” tecnico-scientifica.
Nel caso in esame, il presupposto del potere ministeriale di vincolo – ovvero il pregnante interesse culturale e artistico dell'opera - viene preso in considerazione dalla norma attributiva del potere, non nella dimensione oggettiva di fatto 'storico' (accertabile in via diretta dal giudice), bensì di fatto 'mediato' dalla valutazione affidata all'Amministrazione.
Ne consegue che il Giudice non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell'Amministrazione, dovendo di regola verificare se l'opzione prescelta da quest'ultima rientri o meno nella ristretta gamma delle risposte maggiormente plausibili e convincenti alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli altri elementi del caso concreto.
È ben possibile per l’interessato - oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedimentali “strumentali” e gli indici di eccesso di potere - contestare anche il nucleo intimo dell'apprezzamento complesso, ma in tal caso egli ha l’onere di dimostrare che il giudizio di valore espresso dall’Amministrazione sia scientificamente inaccettabile.
Fino a quando si fronteggiano opinioni divergenti, tutte parimenti argomentabili, il Giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall'organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla posizione 'individuale' dell'interessato.
2.3.3. Orbene, nella fattispecie che ne occupa il giudizio tecnico espresso dalla resistente Amministrazione non può definirsi implausibile, inattendibile ovvero viziato da illogicità, contraddittorietà o irragionevolezza, essendosi così estrinsecatosi:
- inedita e straordinariamente monumentale opera pittorica “ Natura morta con fiori e frutta ”, firmata da AN nel periodo più tardo della sua maturità artistica, giunta in eccellente stato conservativo fino ai giorni nostri;
- rilevante e “tracciata” storia collezionistica del dipinto, dapprima appartenuto alla principessa ZA FU UF fino agli inizi degli anni ‘60, di poi alla coppia UR-RA, fino alla acquisizione, per testamento, da parte della sig.ra “ CC di Polesine Zibello ”, attuale ricorrente;
- straordinaria ponderatezza formale-cromatica, di fulgore tonale e di espressività, “ dalle inconsuete imponenti dimensioni e appartenente al periodo di massima originalità e acme creativo dell’autore ”;
- “ straordinaria testimonianza per rarità e qualità ”, vertendosi in tema di opera scarsamente frequente nelle collezioni fruibili dal pubblico;
- provenienza da un pittore “ il cui ruolo di protagonista e precursore nell’ambito delle avanguardie pittoriche anche italiane è unanimemente riconosciuto dalla critica ”; così che “ i frutti presenti nell’opera sono realizzati con la medesima pennellata di molti altri eseguiti da AN, come ad esempio nell’opera ‘L’amour en platre’ (…) colori e pennellata identica a questa si ritrovano anche nel dipinto di AN ‘Mazzo di fiori’, 1880, Museo AU AN di Parigi, e come in molte altre opere di AN, è presente nel dipinto in esame un singolare equilibrio fra toni freddi e caldi: il rosso dei fiori, l’ocra del tavolo, il giallo dei frutti, il bianco e celeste dei piatti, esattamente come nella ‘Natura morta con mele e arance’ al Museo d’Orsay di Parigi (…) un altro elemento importante dell’opera di AN è la spazialità, che nel dipinto in questione sembra più dilatata, per far meglio comprendere i rapporti spaziali esistenti tra i singoli oggetti della composizione; una veduta dall’alto che si ritrova anche in altre sue opere e che ci consente di apprezzare l’equilibrio dinamico dei vari elementi rappresentati sulla tela ” (relazione tecnica dott. Battistoni, richiamata nel provvedimento di diniego e nella allegata relazione storico artistica); “ tutto parla di un racconto organizzato mentalmente e non improvvisato, affatto impressionista, quasi che la natura che l’artista vuole rappresentare, non sia quella oggettiva, ma quella ponderata nel pensiero, costruita e soggettiva, finanche tendente all’astratto ” (relazione storico artistica unita al diniego).
2.3.4. Va rilevata, indi, la intima logicità e ragionevolezza del giudizio tecnico sotteso alle gravate determinazioni, formulato coerentemente ai parametri valutativi ex ante foggiati in subiecta materia .
Non può non rimarcarsi, in limine , il fatto che –benchè di un autore francese- il dipinto ben può assumere pregnante rilevanza, per la integrità del patrimonio culturale nazionale , stante:
- la sua diretta attinenza alla collezionistica italiana, ovvero la sua rilevanza per la “ storia collezionistica italiana ”, da oltre sessanta anni (cfr., TAR Lombardia, 2666/23; Id., 126/23 e circolari Ministero della cultura, 20 giugno 2024 e n. 13/19);
- l’influenza dello stile pittorico dell’autore “ nell’ambito delle avanguardie pittoriche, anche italiane ”.
2.3.5. Ancora, a mente degli “ Indirizzi di carattere generale per la valutazione del rilascio o del rifiuto dell'attestato di libera circolazione da parte degli uffici esportazione delle cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 ” forgiati con il decreto n. 537/2017 e pure invocati dalla ricorrente, “ Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione per le cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico indicate nell'articolo 65 del decreto legislativo n. 42 del 2004, gli Uffici esportazione devono svolgere le funzioni di accertamento e di valutazione tecnico-scientifica preordinate alla decisione attenendosi ai seguenti indirizzi generali, articolati in elementi di valutazione, che rappresentano i principali presupposti o requisiti della cosa esaminata rilevanti ai fini della decisione, e in criteri valutativi, che rappresentano profili interni di dettaglio della disamina relativa a ciascun elemento di valutazione ”.
2.3.6. Esiste, pertanto, l'elemento di valutazione (ad esempio: la qualità artistica dell’opera) e i criteri valutativi alla cui stregua dare corpo all'elemento di valutazione (per l'elemento di valutazione “qualità” i criteri valutativi sono “magistero esecutivo”, “capacità espressiva” e “invenzione/originalità”).
2.3.7. Il primo punto da porre in esponente, in via preliminare, è che i criteri valutativi sono dei parametri alla cui stregua valutare l'esistenza della qualità dell'opera. Ne deriva, ad esempio, che non c’è un obbligo esplicito di prendere in considerazione tutti i criteri: un'opera può essere di qualità apprezzabile anche se soddisfa uno solo dei parametri (ad esempio: l’originalità). Ciò che conta è che quei criteri (e non altri) vengano usati, singolarmente o nell'insieme, per costruire il giudizio finale sulla qualità.
2.3.8. Analogamente, tra i gli altri criteri (complessivamente in numero di 6) compare la rarità, in senso qualitativo e/o quantitativo. In particolare, si tratta di rarità in senso qualitativo (“ legato alla rilevanza o alla diversità formale, contenutistica, tipologica e alla complessità tecnica di un manufatto ”) e/o quantitativo (“ connesso piuttosto alla sussistenza, al livello di presenza o di reperibilità di opere dello stesso autore o esemplari simili nel caso di strumenti scientifici o oggetti etnoantropologici per i quali, inoltre, sarà particolare motivo di rilevanza se l’oggetto stesso abbia avuto la funzione di prototipo nel suo ambito formale o funzionale ”), da valutare in rapporto a: “ un determinato autore, o centro, o scuola, o contesto di provenienza, anche qualora si tratti di ambiti stranieri”; “la tipologia, la cronologia, la morfologia dell’opera ”; “ il grado di presenza in collezioni pubbliche o contesti privati vincolati nel territorio nazionale ”; “ la rilevanza storico-cronologica e/o il valore di prototipo per oggetti relativi alla storia della scienza, della tecnica, dell’industria ”.
2.3.9. Trattasi dei due criteri (qualità e rarità) ampiamente valorizzati dalla Amministrazione nella fattispecie in esame, siccome compendiato nel preambolo dei gravati provvedimenti e negli atti istruttori prodromici.
2.3.10. E, invero, quanto alla qualità artistica: l’invenzione, l’originalità della composizione, nonché la capacità espressiva, evidenziate dal cromatismo e dal voluto allontanamento dal dato reale per rappresentare una natura morta costruita, “ponderata e soggettiva”, resa con accostamenti cromatici e luministici squillanti e di forte impatto emotivo (accostamento tonalità calde a tonalità fredde) assumono peculiare rilevanza, per cui “ Gli angoli di visuale si moltiplicano, o meglio la visione dall’alto fa apparire le cose come fossero sia isolate, che incombenti l’una sull’altra, come il vaso sulla fruttiera in primo piano, con prospettive a sé stanti e disposizioni imprevedibili, ma anche in stretto dialogo pittorico fra loro. I fiori, raramente frequenti nei dipinti di AN, dispiegano forme barocche che si prolungano nello spazio circostante tratteggiato nella stessa tonalità cromatica delle corolle con linee libere e aperte, senza alcuna costrizione, senza alcun disegno. Tutto parla di un racconto organizzato mentalmente e non improvvisato, affatto impressionista, quasi che la natura che l’artista vuole rappresentare, non sia quella oggettiva, ma quella ponderata nel pensiero, costruita e soggettiva ”.
2.3.11. Quanto al criterio della rarità, esso è riferibile non solo alle concrete dimensioni del dipinto, bensì anche alla diversità formale e contenutistica in relazione ad altre opere analoghe dello stesso periodo tardo di produzione: si pensi ai “ fiori, raramente frequenti nei dipinti di Cèzanne ”, alla “ anomala logica visiva ripresa dall’altro ” –che peraltro innerva di venature affatto impressionistiche e soggettive la rappresentazione- da una “ forma che si risolve in una più energica azione cromatica ”,
2.3.12. E, invero:
- una tale visione aerea ravvicinata compare unicamente in un unico dipinto di AN, avente analogo soggetto, id est la “ Natura morta con piatto di ciliegie ”, realizzato fra il 1885 ed il 1887, attualmente custodita presso il County Museum of Art di Los Angeles;
- la rappresentazione di vasi o mazzi di fiori, che corrisponde a meno di un quarto dell’intera produzione di 185 opere del genere; di più, ma, su 42 opere pittoriche con fiori, solo 6 dipinti raffigurano piante fiorite in vaso, come nel caso delle azalee color ciclamino in specie, fra le quali spicca la “ Natura morta con vaso di begonie e frutti su di un tavolo ” (1890) esposta al Metropolitan Museum of Art di New York.
2.3.13. D’altra parte, sono due i dipinti di AN che si conservano in Italia, affatto diversi e non mai comparabili alla “ Natura morta con fiori e frutta ” per cui è causa nelle raccolte pubbliche nazionali. Del resto, il criterio di rarità dell'opera, in termini di valutazioni di rilevanza storico artistica e di ricostruzione del quadro storico e artistico di un'epoca, non può essere considerato in termini strettamente numerici o di unicità dell'opera.
2.3.14. Alla luce delle considerazioni esposte, che hanno dimostrato la sussistenza di almeno due dei requisiti richiesti dagli invocati indirizzi generali contenuti nel DM 537/17, emerge la legittimità delle gravate valutazioni tecniche operate dalla Amministrazione, consentendo di tenere in non cale tutte le ulteriori allegazioni della ricorrente afferenti alla pretesa carenza degli altri elementi di valutazione pure indicati nel ridetto DM, atteso che le ragioni imperniate sugli altri elementi, sin qui richiamati (ovvero, « Qualità artistica », « Rarità ») sono nel complesso autonomamente idonee a sorreggere detta motivazione, ai sensi dell’art. 68, commi 3 e 4 del Codice e del DM n. 537/2017 (in fattispecie analoga, TAR Lombardia, III, 10 gennaio 2023, n. 126).
2.4. Infine, la questione adombrata nel quarto mezzo si appalesa evanescente.
2.4.1. Il gravato diniego di rilascio dell’attestato di libera circolazione -sorretto da un adeguato impianto istruttorio e motivazionale e radicata sull’“ associazione di più di un principio di rilevanza tra quelli riformulati nei nuovi Indirizzi ” (cfr. premessa dell’allegato al DM 537/17)- si colloca nell’alveo dei precetti normativi primari (artt. 64-bis, 65 e 68 d.lgs. 42/04) affatto compatibili con il diritto dell’Unione.
2.4.2. E, invero, l’art. 36 TFUE, contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, ben consente agli Stati Membri di introdurre divieti di esportazione funzionali alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, anche se tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
2.4.3. Di qui la chiara prescrizione di cui al terzo comma dell’art. 64- bis del d.lgs. n. 42/04, in virtù della quale i beni culturali non sono assimilabili alle “ merci ”, ai fini del regime della loro circolazione internazionale.
2.4.4. Il provvedimento impugnato, avendo ben esplicitato le ragioni per le quali il dipinto “ Natura morta con fiori e frutta ” di AU AN presenta un peculiare interesse culturale ed artistico per la Nazione, ben si inscrive nella ridetta cornice normativa, domestica e sovranazionale.
3. La reiezione di tutte le doglianze contenute nel ricorso introduttivo –pedissequamente riprodotte nell’atto recante motivi aggiunti- impone, naturaliter e consequenzialmente, la reiezione anche del gravame con tali motivi aggiunti “impropri”, esperito avverso il decreto di dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante al fine, giustappunto, di inferirne la illegittimità derivata.
4. Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sull’atto recante motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
NI ZU, Presidente
RO AM, Primo Referendario, Estensore
Luca Pavia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO AM | NI ZU |
IL SEGRETARIO