TAR Milano, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 199
TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 68 D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta, difetto ed errore nell’istruttoria, violazione del principio del contrarius actus.

    La Corte ha ritenuto non sussistere contraddittorietà, poiché il precedente rilascio era giustificato dalla necessità di acquisire ulteriori attestazioni di autenticità e solo successivamente, con l'acclarata paternità dell'opera, si sono giustificati i profili di interesse culturale.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 68, comma 3 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Eccesso di potere per violazione del disposto e per inosservanza di Circolari Ministeriali, errore sui presupposti, violazione del principio di proporzionalità. Difetto di attribuzione, carenza di potere in concreto, stante la violazione dei termini contemplati dalla legge.

    La Corte ha ritenuto che i termini per la conclusione del procedimento di cui all'art. 68 d.lgs. 42/04 abbiano carattere ordinatorio e non perentorio, e che la loro violazione non comporti invalidità dell'atto conclusivo. Inoltre, ha evidenziato la fitta interlocuzione procedimentale e l'ondivago contegno della ricorrente.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per errore e difetto sui presupposti, difetto d’istruttoria, erronea valutazione dei fatti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, irragionevolezza della motivazione, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, inosservanza di circolari. Violazione di legge, sub specie art. 3 L. 241/1990. Violazione del Decreto del Ministro dei Beni culturali e del Turismo n. 537 del 6 dicembre 2017. Sviamento di potere.

    La Corte ha ritenuto che il dipinto abbia rilevanza per il patrimonio culturale nazionale sia per la sua diretta attinenza alla collezionistica italiana sia per l'influenza dello stile dell'autore sulle avanguardie pittoriche italiane. Ha inoltre valorizzato i criteri di qualità artistica e rarità, come previsto dal DM 537/17, ritenendo la motivazione dei gravati provvedimenti legittima e coerente.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifeste. Irragionevolezza. Questione pregiudiziale di rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 TFUE.

    La Corte ha ritenuto che le norme nazionali relative ai beni culturali siano compatibili con il diritto UE, in quanto l'art. 36 TFUE consente agli Stati di introdurre divieti di esportazione per la protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, purché non costituiscano discriminazione arbitraria o restrizione dissimulata al commercio. Ha inoltre evidenziato che i beni culturali non sono assimilabili alle 'merci' ai fini della circolazione internazionale.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dai vizi che affliggono il presupposto diniego impugnato con il ricorso primigenio.

    La Corte ha respinto il ricorso introduttivo, ritenendo legittimi i provvedimenti impugnati. Di conseguenza, anche l'illegittimità derivata invocata con i motivi aggiunti viene respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 199
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 199
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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