Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/06/2025, n. 2740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2740 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O. avv. Gennaro
Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.
7813/2020 R.G. promossa da in persona del legale Parte_1
rapp.te pro tempore, con sede in Salerno, via delle
Calabrie, 57, p.iva costituita in giudizio P.IVA_1
con l'avv. Patrizia Stanzione, con studio in Salerno,
Via S. Margherita n.86, PEC
.salerno.it Email_1 CP_1
opponente
Contro
in persona del legale Controparte_2
rapp.te pro tempore, con sede in Pontecagnano Faiano
(SA), via Raffaello Sanzio snc, p.iva P.IVA_2
costituita in giudizio con l'avv. Pierluigi Vicidomini, con studio in Salerno alla via Paolo De Granita, 14, PEC
.salerno.it Email_2 CP_1
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n.
1823/2020, R.G. n. 5954/2020, di € 14.603,40 emesso il 31.08.2020 dal Tribunale di Salerno opposta
1
Udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc:
20.06.2025.
Il G.O., lette le note di udienza, come riportato in separato verbale, decide la causa nei seguenti termini.
Si premette che il novellato art. 132 cpc esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo, che
è ritenuta processualmente legittima la motivazione c.d. per relationem la cui ammissibilità è stata codificata dall'art. 16 D.Lgs. 05/2003, che il giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc., non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, che le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Per esplicito riconoscimento delle parti e per quanto allegato e provato, risulta sussistente tra di esse un rapporto di dare-avere, vantando l'opposta un credito di € 14.303,40 in virtù di decreto ingiuntivo n. 2 1823/2020 del Tribunale di Salerno (notificato il
07.09.2020) e vantando, per contro, l'opponente un maggior credito di € 29.837,66, giusta decreto ingiuntivo n. 1603/2017 del Tribunale di Salerno, notificato all'opposta con pec del 05.05.2017, dichiarato esecutivo il 22.10.2020, corretto con decreto n. cronol. 2175/2020, reso esecutivo il
26.10.2020.
In specie, l'opponente non ha contestato il credito in
D.I. n. 1823/2020 e l'opposta costituendosi a sua volta non ha contestato l'an della debitoria in D.I. n.
1603/2017 ma ha eccepito il difetto di rituale notifica del provvedimento monitorio, rilievo in ogni caso superato dall'attestata definitività del titolo.
Ne consegue che possono ritenersi sussistenti le condizioni per l'operatività della compensazione legale dovendosi intendere il titolo del credito opposto in compensazione incontrovertibile, ovvero non più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza (Cass., 14.2.2019 n. 4313; Cass., sez. unite,
15.11.2016 n. 23225; Cass. Civ., sez. III, 25.09.2000, n.
12664).
Conclusivamente, il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 1823/2020 oggetto del presente giudizio va dichiarato estinto per compensazione parziale ai 3 sensi dell'art. 1243 c.c. con il controcredito in D.I. n.
1603/2017 stante la coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito omogenei, liquidi ed esigibili (v.
Ord. del 09.04.2021 Trib. Salerno dr.ssa Picece).
Va, invece, rigettata la domanda risarcitoria di parte opponente per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c., non ricorrendo il presupposto dell'aver agito l'opposto con colpa grave.
PQM
Il G.O., in funzione di Giudice Unico del Tribunale di
Salerno, ogni altra questione assorbita o disattesa, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1823/2020, R.G. n. 5954/2020, di € 14.603,40 emesso il 31.08.2020 dal Tribunale di
Salerno, per compensazione del credito ingiunto con il maggiore controcredito vantato dell'opponente in virtù del decreto ingiuntivo n. 1603/2017;
2) rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c.;
3) compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Salerno lì, 20 giugno 2025 avv. Gennaro Porpora
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