Articolo 3 della Legge 9 febbraio 1999, n. 30
Articolo 2
Versione
24 febbraio 1999
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1999