Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 2
- Legge 9 febbraio 1999, n. 30
Articolo 3 della Legge 9 febbraio 1999, n. 30
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24 febbraio 1999
24 febbraio 1999