Articolo 17 della Legge 9 novembre 1961, n. 1240
Articolo 16Articolo 18
Versione
21 dicembre 1961
Art. 17.
Il reddito complessivo previsto dagli articoli 62, comma terzo , e 73, comma terzo, della legge 10 agosto 1950, n. 648 , modificati dall' articolo 7 della legge 26 luglio 1957, n. 616 , e' elevato a lire 720.000 annue, e sara' valutato nei modi e con i criteri stabiliti dall' articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , modificato dall'articolo 4 della presente legge.
Il trattamento pensionistico concesso ai titolari indicati dall' articolo 62, terzo comma , e dall' articolo 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , puo' essere in ogni tempo revocato quando siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato la concessione.
La revoca della pensione e' effettuata con le modalita' stabilte dall' articolo 98 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , modificato ai sensi dell'articolo 22 della presente legge.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1961
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