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Sentenza 9 settembre 2024
Sentenza 9 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/09/2024, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 189/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 189/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
DE HI
INTERVENUTO
Oggi 03/09/2024 ad ore 15.00 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per e altri l'Avv. SANDRI MAURO e l' avv. TARALDSEN OLAV Parte_1
GIANMARIA hanno depositato le note di trattazione scritta.
Per l'VVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_2
BOLOGNA ha depositato le note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice, ritenuta la regolarità della notifica, dichiara la contumacia dell' e decide la causa mediante deposito della seguente sentenza. CP_3
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 20 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 189/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), RI (C.F. , elettivamente C.F._2 Pt_3 C.F._3
domiciliate in Via Benedetto Marcello n. 48 20124 Milano, rappresentate e difese dall'avv. SANDRI
MAURO e dell'avv. TARALDSEN OLAV GIANMARIA;
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_1
domiciliato in VIA A. TESTONI 6 40123 BOLOGNA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA
DELLO STATO DI BOLOGNA;
RESISTENTE/I
DE HI (C.F. ), (C.F. C.F._4 Parte_4
), elettivamente domiciliati in Via Benedetto Marcello n. 48 20124 Milano, C.F._5
rappresentati e difesi dall'avv. SANDRI MAURO e dell'avv. TARALDSEN OLAV GIANMARIA;
INTERVENUTO
CP_3
CHIAMATO - CONTUMACE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso e contestuale istanza cautelare, depositato in data 1° marzo 2022, le ricorrenti indicati in epigrafe, insegnanti presso Istituti scolastici pubblici aventi tutti sede nella Provincia di Modena,
pagina 2 di 20 premettendo di essere state sospese1 dal lavoro e dalla retribuzione per sei mesi, a causa della mancata sottoposizione alla vaccinazione anti SarsCov2, ai sensi del decreto legge n. 172 del 2021, hanno svolto le seguenti conclusioni:
“in via cautelare, anche inaudita altera parte
1) sospendere i provvedimenti impugnati di sospensione non retribuita dal servizio dei ricorrenti per i motivi sopraesposti, disponendo, l'accesso ai locali scolastici dei medesimi previa effettuazione, da parte di tutti i lavoratori, del tampone rapido e/o molecolare ogni 48-72 ore con costo a carico della parte resistente;
2) in ogni caso ordinare alla parte resistente la corresponsione di tutti gli stipendi dovuti alla parte ricorrente dalla sospensione dal lavoro, comprensivi degli oneri previdenziali e di ogniaccessorio dovuto;
3) ordinare, in via subordinata eventuale, la corresponsione degli importi ex art. 82 DEL DPR
N.3/1957.
15. In via principale di merito Previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato di sospensione per la mancata esecuzione dell'obbligo di tentare il ricollocamento dei ricorrenti, prima di procedere con la loro sospensione, revocarsi il medesimo, ordinando la reintegrazione in servizio dei ricorrenti, eventualmente anche in diverse mansioni idonee a evitare il contagio da e CP_5
la corresponsione a loro favore di tutti gli stipendi dovuti alla parte ricorrente dalla sospensione dal lavoro, comprensivi degli oneri previdenziali e di ogni accessorio dovuto. 16. In via principale di merito ulteriore
1) Previo accertamento che le persone vaccinate contagiano e sono contagiate dal virus SARSCoV- 2 e contraggono la malattia COVID-19 fino a possibili esiti mortali e, pertanto, la vaccinazione non solo non garantisce la sicurezza del luogo di lavoro in cui opera la parte ricorrente, ma, anzi, per le modalità attuative, come analiticamente descritte nella narrativa, amplifica a dismisura e senza alcun possibile controllo, la circolazione del medesimo;
2) previo accertamento che la tecnologia in vitreo tampone antigienico e/o Rt PCR consente una diagnosi precisa della presenza o meno del virus SARS-CoV-2 e, quindi, rappresenta un sistema diagnostico preventivo idoneo a garantire che ciascun lavoratore entri in un luogo di lavoro sicuro e che vi permanga costantemente, salvaguardando quest'ultimo dalla possibilità di divenire un ambiente favorevole alla circolazione del virus SARS-CoV-2; 1 in data 04/01/2022; 27/12/2021; : 07/02/2022. Persona_1 Parte_2 Email_1 pagina 3 di 20 3) ordinare alla parte resistente di effettuare la diagnostica con tamponi a ciascun lavoratore almomento dell'ingresso nel luogo di lavoro, assumendosi il costo dei medesimi, in quanto strumento indispensabile di garanzia di sicurezza ai sensi del coordinato disposto di cui agli artt. 17 e 28 Decreto
Legislativo n. 81/2008;
4) disapplicare l'art. 2 del DL n. 172/2021, nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022 perché non imponendo al datore di lavoro l'effettuazione ai vaccinati dei tamponi all'ingresso del luogo di lavoro, determina la gravissima insicurezza di quest'ultimo ed espone tutti i lavoratori alla diffusione del virus SARS-CoV-2 in violazione del principio di precauzione ed in contrasto insanabile con le fonti di diritto europeo di grado superiore analiticamente prospettate, annullando conseguentemente il provvedimento impugnato in quanto illegittimo;
5) previo accertamento che la vaccinazione non determina alcuna variazione migliorativa del luogo di lavoro che, invece, è garantita integralmente dalla tecnologia in vitreo dei tamponi antigienici o molecolari, che può essere svolta sia da vaccinati che da noi vaccinati;
6) previo accertamento che i lavoratori vaccinati e non vaccinati, qualora si sottopongano alla diagnosi con tamponi antigienici o molecolari, garantiscono, nella medesima massima misura possibile, sulla base delle evidenze scientifiche ad oggi disponibili, la sicurezza del luogo di lavoro;
7) dichiarare illegittima la sperequazione di trattamento tra vaccinati e non vaccinati sui luoghi di lavoro in quanto essa non realizza l'interesse pubblico della sicurezza del luogo di lavoro che la possa giustificare tra lavoratori in posizioni similari;
8) disapplicare l'art. 2 del DL n.172 nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022 perché in contrasto con le norme di diritto europeo richiamate in narrativa, annullando il provvedimento impugnato;
9) previo accertamento che il provvedimento impugnato viola i principi in materia di proporzionalità espressi dalla giurisprudenza della Corte dei Diritti dell'Uomo;
10) disapplicare l'art.2 del DL n.172 nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022 annullando il provvedimento impugnato.
17. In tutte le ipotesi
1) Dichiarare che la parte ricorrente è assente giustificata dal luogo di lavoro ai sensi dell'art. 44
D.Lgs. n. 81/2008 in quanto, sino all'applicazione della richiesta misura di effettuazione di tampone antigienico o molecolare a tutti i lavoratori indistintamente, esso presenta rischi gravissimi di contaminazione dal virus SARS-CoV-2 e di possibile contrazione della malattia COVID-19, dovuta alla
pagina 4 di 20 presenza di lavoratori vaccinati non tamponati, per cui deve trovare applicazione l'ipotesi prevista espressamente di legittimo allontanamento dal luogo di lavoro che presenti rischi di danno alla salute;
2) ordinare alla resistente l'immediata riassunzione delle parti ricorrenti nei rispettivi posti di lavoro e nelle mansioni svolte e l'accesso delle medesime ai luoghi di lavoro con contestuale svolgimento della diagnostica da attuarsi con tecnologia in vitreo tamponi antigienici e/o molecolari;
3) condannare la parte resistente alla corresponsione delle retribuzioni a favore della parte ricorrente dalla data di sospensione alla data di effettiva riassunzione, oltre gli oneri previdenziali e di ogni accessorio dovuto;
4) condannare la parte resistente al pagamento del danno non patrimoniale per l'ingiusta discriminazione attuata nei confronti della parte ricorrente da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 15.000 o di quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.
18. In via subordinata
Condannarsi controparte al pagamento ex art 82 del DPR n.3/1957 dell'assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia. In tutte le ipotesi, condannarsi controparte al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali di cui si chiede la liquidazione ex DM n. 55/2014 e s.m.i.”.
In particolare, hanno eccepito:
• la manifesta irragionevolezza dell'obbligo vaccinale a seguito dell'emanazione del nuovo D.L.
n. 5/2022
• la violazione dell'art. 191 TFUE
• la violazione della Direttiva n. 2000/54/CE e della norma di recepimento, rappresentata dal
Decreto Legislativo n. 81/2008
• la violazione dell'art. 3 co. 3 TUE, dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea e della Risoluzione 2361/21 del Consiglio D'Europa
• la violazione delle Direttive n. 2000/78/CE e 2000/43/CE
• la violazione della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
• l'assenza giustificata della parte ricorrente dal luogo di lavoro ex art. 44 del D.Lgs. n. 81/2008
• la mancata esecuzione dell'obbligo di tentare il ricollocamento dei ricorrenti prima di procedere con la loro sospensione;
pagina 5 di 20 • l'obbligo di corresponsione dell'assegno alimentare ex art. 82 del D.P.R. N.3/1957.
In data 24/10/2022, sono intervenuti MA ID (docente) e anch'essi Controparte_6
sospesi in data 10/01/2022 per mancata sottoposizione alla citata vaccinazione, svolgendo le medesime domande e sollevando le medesime eccezioni salvo aggiungere, quanto a MA, l'illegittimità della sospensione durante il periodo di malattia.
Si è costituito il , eccependo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione Controparte_2
dell'AGO nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché deducendo l'infondatezza del ricorso nel merito.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Va in primo luogo rilevato che sia pacifico il fatto che i ricorrenti/intervenuti siano stati reintegrati in servizio con le decorrenze indicate nelle note del giorno 8.12.2024, ciò determinando la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di “reintegrazione in servizio”.
Inoltre, pregiudizialmente si ravvisa l'infondatezza delle menzionate eccezione sollevate dall'amministrazione: trattasi chiaramente di controversia rientrante nel perimetro dell'art. 63 d.lgs.
165/2001, afferendo a un atto di gestione dei rapporti controversi e alle relative conseguenze, in cui il e chiamato nella qualità di datore di lavoro. CP_1
Nel merito, le domande spiegate dalle ricorrenti e dalle parti intervenute non sono fondate.
Sul punto, si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della decisione del Tribunale di Chieti
(Sentenza n. 112/2023 pubbl. il 21/03/2023 RG n. 65/2022), condivisa dal giudicante nelle sue considerazioni.
Le parti ricorrenti e intervenute prospettano da un lato vari profili di illegittimità delle norme che hanno introdotto la vaccinazione SARS-CoV-2 come requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa (con conseguente provvedimento di sospensione in caso di mancata vaccinazione) e d'altro lato contestano le valutazioni e i presupposti scientifici e di opportunità politica che hanno indotto il legislatore ad introdurre la citata normativa (testualmente, le doglianze di cui ai punti da 3 a 8 del ricorso si riferiscono, infatti, ai dati di carattere scientifico e statistico posti a fondamento delle scelte di politica legislativa adottate nel corso della fase emergenziale della pandemia, mentre solo nei punti successivi si affrontano le tematiche del contrasto con la normativa dell'Unione Europea, con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e con alcune norme di diritto interno come l'art. 44 del D.Lgs. n. 81/2008 e l'art. 82 del D.P.R. N.3/1957). pagina 6 di 20 Quanto, in particolare, a tutte le deduzioni relative alla validità scientifica dei presupposti che hanno determinato l'introduzione della normativa di cui si chiede la disapplicazione (art. 2 D.L. n. 172 e art. 1 del D.L. n. 1/2022), come pure alle valutazioni di opportunità politica per l'introduzione della vaccinazione come requisito essenziale per lo svolgimento di determinate attività lavorative, ritiene questo giudice – come autorevolmente sostenuto in una recente pronuncia della Corte d'Appello di
Torino (RG 432 /2022) - che l'unico strumento per contestarne la validità e l'efficacia non possa che essere quello di prospettare eventuali profili di contrasto con i principi costituzionali, ma che non appare ammissibile l'operazione richiesta in questa sede al giudice ordinario, vale a dire una valutazione (anche scientifica) che si sovrapponga (e si sostituisca) a quella effettuata in sede parlamentare.
Del resto, la quasi totalità delle argomentazioni in questione risulta ormai condivisibilmente superata a seguito dei recenti pronunciamenti della Corte Costituzionale, adita con ordinanze di rimessione rese dalla giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa.
Come si legge nella sentenza n. 15/2013 della Corte costituzionale (pronunciata con riferimento specifico all'obbligo vaccinale imposto al personale della sanità, ma estensibile anche al personale scolastico sui lo stesso obbligo è stato esteso) “Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il contemperamento del diritto alla salute del singolo (comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con l'interesse della collettività costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 Cost. (sentenze n. 5 del 2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del
1990) e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., nella quale si manifesta «la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente»
(sentenza n. 75 del 1992). E la sentenza n. 218 del 1994 ha avuto modo di affermare che la tutela della salute implica anche il «dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari». 10.3.1.– Le misure approntate dal legislatore non possono, nel caso di specie, non essere valutate tenendo conto della situazione determinata da «un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari» (sentenza n. 37 del 2021). Peculiarità, si deve sottolineare, risultante anche e soprattutto dalle indicazioni formulate dai competenti organismi internazionali. Invero, l'OMS, con la dichiarazione del pagina 7 di 20 30 gennaio 2020, ha valutato l'epidemia da COVID-19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Successivamente, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, con la dichiarazione dell'11 marzo 2020, l'OMS ha valutato la situazione sanitaria come «pandemia». L'OMS, la Commissione europea ed altri organismi internazionali si sono impegnati da subito per il coordinamento della ricerca scientifica e la successiva somministrazione del vaccino. Già il 20 aprile 2020 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione volta a consentire che gli Stati agissero in modo unito e coordinato contro la pandemia, auspicando un rafforzamento della cooperazione internazionale finalizzata in particolare alla ricerca di trattamenti farmacologici specifici. Il 19 maggio 2020 l'Assemblea dell'OMS ha invitato gli Stati membri a promuovere attività di ricerca volte alla scoperta di un vaccino da rendere disponibile alle popolazioni di tutti gli Stati. La Commissione europea, quindi, ha elaborato una strategia comune per l'impiego dei vaccini attraverso le Comunicazioni del 17 giugno 2020 (Strategia dell'Unione europea per i vaccini contro la Covid-19) e del 15 ottobre 2020 (Preparazione per le strategie di vaccinazione e la diffusione di vaccini contro la COVID-19). Il Consiglio d'Europa ha poi approvato la risoluzione n. 2361/2021 del 27 gennaio 2021, relativa alla distribuzione e alla somministrazione dei vaccini, sottolineando la necessità della massima collaborazione fra gli Stati per assicurare una campagna vaccinale efficiente.
In Italia, il Consiglio dei ministri, con deliberazione del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c), e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale, per sei mesi, proprio in relazione al rischio connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Lo stato di emergenza è stato poi prorogato con diversi provvedimenti fino al
31 marzo 2022, e solo con il d.l. n. 24 del 2022, come convertito, ne è stata disposta la cessazione.
Proprio per effetto dell'intervento pubblico e del sostegno dato alla ricerca scientifica, sono stati approntati – in tempi particolarmente rapidi – vari vaccini finalizzati a contrastare la diffusione del virus. Una volta che questi sono divenuti disponibili, si è quindi proceduto alla predisposizione di uno specifico piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2
(decreti del Ministro della salute 2 gennaio e 12 marzo 2021, adottati ai sensi dell'art. 1, comma 457, della legge n. 178 del 2020) e, solo nell'aprile del 2021, è stato introdotto l'obbligo vaccinale qui in discussione. È importante sottolineare sin d'ora che l'obbligo di vaccinazione è stato gradualmente introdotto dal legislatore solo dopo alcuni mesi dall'avvio della campagna vaccinale di cui al citato piano, tenendo conto, evidentemente, della non completa adesione allo stesso nell'ambito delle categorie interessate. Il legislatore ha quindi reputato necessaria l'imposizione dell'obbligo «al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle pagina 8 di 20 prestazioni di cura e assistenza» (art. 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito)… .Il fatto che il legislatore abbia operato le proprie scelte sulla base di valutazioni e di dati di natura medico- scientifica, tuttavia, non vale a sottrarre quelle scelte al sindacato di questa Corte, ma comporta che lo stesso dovrà avere ad oggetto l'accertamento della non irragionevolezza e della proporzionalità della disciplina rispetto al dato scientifico posto a disposizione. Già la sentenza n. 114 del 1998, infatti, ha chiarito che quando la scelta legislativa si fonda su riferimenti scientifici, «perché si possa pervenire ad una declaratoria di illegittimità costituzionale occorre che i dati sui quali la legge riposa siano incontrovertibilmente erronei o raggiungano un tale livello di indeterminatezza da non consentire in alcun modo una interpretazione ed una applicazione razionali da parte del giudice».”
Più in particolare, la Corte Costituzionale, dopo aver ricordato che “che gli interventi normativi finalizzati alla riduzione della circolazione del virus dovessero essere calibrati rispetto all'andamento della situazione sanitaria e delle acquisizioni scientifiche” e che nel tempo, e sulla base dell'andamento dell'evoluzione della pandemia, nonché di scelte conseguenti alle determinazioni circa la frequenza delle scuole in presenza, la durata dell'obbligo era stata più volte modificata, sempre in base all'andamento dei contagi e all'evoluzione della pandemia, subendo diverse proroghe fino al 31 dicembre 2022, per poi essere infine anticipata, com'è noto, al 1° novembre 2022, ha condivisibilmente Par affermato come i dati esposti nei rapporti dell “lungi dall'evidenziare la inutilità dei vaccini, dimostrano come, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'efficacia del vaccino
– intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati – sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale. «[I]n presenza di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque (sentenza n. 127 del 2022)», la decisione del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale in esame (nei limiti soggettivi e temporali di cui si è detto) non può, dunque, reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare.
La scelta si è rivelata, altresì, ragionevolmente correlata al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus attraverso la somministrazione dei vaccini. La stessa circostanza, evidenziata dal rimettente, che il
Ministero della salute abbia dichiarato «tassativamente falsa l'affermazione secondo cui se ho fatto il vaccino
contro
SARS-CoV-2 e anche il richiamo con la terza dose non posso ammalarmi di Covid-19 e non posso trasmettere l'infezione agli altri», non vale ad inficiare la scelta operata dal legislatore di prescrivere, per le diverse categorie degli operatori sanitari, l'obbligo vaccinale, ma solo a rendere consapevoli i soggetti vaccinati della inevitabile impossibilità di restare del tutto immuni dalla malattia pagina 9 di 20 e, ancora prima, dal contagio. Invero, l'affermazione che un vaccino sia efficace solo se esso produca una immunizzazione pari al 100 per cento delle somministrazioni, da un lato, non può ritenersi sorretta da un'adeguata dimostrazione scientifica;
dall'altro, non esclude affatto che, in una situazione caratterizzata da una rapidissima circolazione del virus, i vaccini fossero idonei a determinare una significativa riduzione di quella circolazione, con ricadute tanto più apprezzabili in ambienti o in luoghi
Par destinati ad ospitare persone fragili o, comunque, bisognose di assistenza. Come osservato dall' ,
«anche se l'efficacia vaccinale non è pari al 100 per cento (come del resto per tutti gli altri vaccini),
l'elevata circolazione del virus SARS CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile mediante la somministrazione dei vaccini» (sul punto, e più in generale sui dati medico-scientifici a disposizione del legislatore, si veda anche la sentenza n. 14 del 2023, punti 10 e seguenti). In base a tali considerazioni, l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico. 11.2.– Può quindi affermarsi che le disposizioni qui censurate hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività”.
In questa sede si può solo aggiungere che l'obbligo vaccinale introdotto anche per il personale scolastico, quotidianamente a contatto con la comunità degli studenti, ha avuto anche in questo caso lo scopo di perseguire la tutela della salute individuale pubblica (compresa quella di studenti ed insegnati che eventualmente si siano trovati in condizione di fragilità, non trovando, invece, alcun riscontro probatorio l'affermazione, contenuta nelle note difensive, secondo cui “i giovani alunni erano notoriamente i soggetti meno a rischio di contrarre il SARS-CoV-2 e subire un caso grave della malattia COVID-19”) e, dunque, “il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività” (qual è senz'altro il servizio della pubblica istruzione).
Anche con riferimento al comparto scuola non può certamente ritenersi che la previsione dell'obbligo di sottoporsi a test diagnostici dell'infezione da SARS-CoV-2 con una elevata frequenza, anziché al vaccino, “costituisca un'alternativa idonea ad evidenziare la irragionevolezza o la non proporzionalità della soluzione prescelta dal legislatore”, sia in quanto la soluzione alternativa “sarebbe stata del tutto inidonea a prevenire la malattia (specie grave) degli stessi operatori, con il conseguente rischio di compromettere” il regolare funzionamento del servizio scolastico, sia perché “l'effettuazione periodica di test antigenici con una cadenza particolarmente ravvicinata” avrebbe avuto elevati costi insostenibili pagina 10 di 20 e uno sforzo difficilmente tollerabile per un'amministrazione pubblica quale quella resistente.
Anche con riferimento al personale del settore scolastico “La decisione del legislatore risulta altresì non sproporzionata. La conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, che è destinata a venire meno in caso di adempimento dell'obbligo e, comunque, per la cessazione dello stato di crisi epidemiologica” e il correlato sacrificio del diritto del lavoratore “non ha la natura e gli effetti di una sanzione”, né eccede
“quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus,
è stato costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria e si rivela altresì idoneo e necessario a questo stesso fine”.
Circa le dedotte violazioni del diritto eurounitario, si richiamano, in quanto ampiamente condivisibili, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni espresse dal Tribunale di Roma in una recente ordinanza: “Si osserva tuttavia che la materia degli obblighi vaccinali non costituisce in sé oggetto di una disciplina dell'Unione, e rispetto ad essa ogni Stato mantiene nell'ordinamento interno ampio margine di autonomia, come è agevolmente verificabile dall'assenza di uniformità tra gli Stati membri in merito alla previsione di vaccinazioni obbligatorie.
Secondo la costante giurisprudenza della CGUE, i diritti fondamentali garantiti nell'ordinamento giuridico dell'Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione, ma non al di fuori di esse.
Anche la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato, a partire dalla sentenza n. 80 del 2011 sino alla sentenza n. 194 del 2018, che “le disposizioni della Carta sono applicabili agli Stati membri solo quando questi agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione” (sentenza n. 63 del 2016 e nello stesso senso sentenza n. 111 del 2017).
La Corte di cassazione, dal suo canto, si è sempre allineata a dette posizioni, affermando ripetutamente l'irrilevanza della Carta dei diritti fondamentali nelle materie non regolate dal diritto UE, al fine di respingere sia istanze di rinvio pregiudiziale, per evidente irrilevanza del richiamo rispetto alla controversia, sia richieste di disapplicazione di norme interne, per presunta contrarietà a diritti e principi riconosciuti nella Carta.
Pertanto: non rientrando la materia degli obblighi vaccinali tra quelle di competenza dell'Unione, va escluso che l'art. 3 CDFUE sia una norma che possa da sola legittimare la disapplicazione di una normativa interna che imponga un obbligo di vaccinazione (Sentenza n. 8632/2023 pubbl. il
05/10/2023 RG n. 26910/2022).
pagina 11 di 20 Quanto alle argomentazioni attinenti alla percezione dell'assegno alimentare ex art. 82 del D.P.R.
N.3/1957, altrettanto condivisibilmente è stato affermato: che “All'inosservanza dell'obbligo vaccinale, la legge impositiva dello stesso attribuisce rilevanza meramente sinallagmatica, cioè solo sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative che comportassero” il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2; che “Essendo la vaccinazione elevata dalla legge a requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati, il datore di lavoro, messo a conoscenza della accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del lavoratore, è stato tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge”; che “la sospensione del lavoratore non vaccinato, prevista dalla disposizione censurata, è in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 del codice civile e dall'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro. Avendo riguardo alla posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 ha, a sua volta, ampliato il novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall'art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività”; che “Il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica”; che “L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica, pertanto, anche la non Pag. 12 di 17 erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile”; che, in sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del pagina 12 di 20 lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale “si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta”; che sussiste una oggettiva differenza tra il lavoratore non vaccinato e il lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); che tali ultime normative configurano “la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata. Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”; che, quanto alla prospettata natura non retributiva, ma assistenziale dell'assegno in questione, anche a voler considerare l'assegno alimentare in favore dell'impiegato sospeso un diritto soggettivo di automatica applicazione, nonostante la temporanea interruzione del termine sinallagmatico dello svolgimento della prestazione da parte del lavoratore, “rimane smentita la conclusione che configuri quale soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia. Posto cioè che l'erogazione pagina 13 di 20 dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l'evento stesso rifletta invece una scelta – pur legittima – del prestatore d'opera”.
Quanto, infine, alla questione attinente alla illegittimità della sospensione per mancata adibizione delle ricorrenti allo svolgimento di mansioni, ove possibile, diverse (evidentemente al solo fine di ottenere la declaratoria del diritto al pagamento degli stipendi non corrisposti dal momento della sospensione fino a quello della riammissione in servizio) occorre osservare come in mancanza di più compiute deduzioni delle parti ricorrenti, alla luce del confronto tra le deduzioni degli atti delle parti, possa argomentarsi che la sospensione senza tentativo di ricollocamento in mansioni differenti abbia avuto le seguenti caratteristiche:
Deve ritenersi pacifico che per effetto del d.l. n. 172/2021 nei periodi in questione e fino al 25.3.2022 fosse venuto meno il dovere datoriale di repêchage a mansioni disponibili non comportanti un rischio di contagio (se non per i soggetti esentati dalla vaccinazione per motivi di salute), mentre per effetto del pagina 14 di 20 menzionato d.l. 24/2022 e con effetto dal 25.3.2022 (data di entrata in vigore del d.l. 24/2022) “L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”.
Tanto premesso, deve, allora osservarsi come le deduzioni secondo le quali “l'obbligo di tentare il ricollocamento della dipendente sussisteva anche prima dell'emanazione del D.L. 24/2022” non appaiono condivisibili.
Va premesso che la disciplina dettata dal d.l. 24/2022 risulti adottata, come pure testualmente indicato,
“Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica” e “Considerata l'esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria” e, dunque, sulla base di una situazione epidemiologica evidentemente diversa ed evoluta rispetto a quella relativa al periodo di entrata in vigore del d.l. 172/2021, essendo unicamente previsto, fino al 25.3.2022, che la vaccinazione costituisse requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, con l'eccezione dei soli lavoratori non vaccinati in quanto dotati di un certificato medico di esenzione o differimento per motivi di salute ufficialmente attestati.
Se ne deduce che in data antecedente all'entrata in vigore del D.L. 24/2022 alcun obbligo vi fosse, a carico dell'amministrazione resistente, di tentare di adibire i lavoratori volontariamente sottrattisi all'obbligo vaccinale ad altra collocazione lavorativa.
Né può ritenersi, come sostenuto in ricorso, che l'esistenza di un obbligo in tal senso potesse argomentarsi sulla base della “qualificazione del personale scolastico non vaccinato quale temporaneamente inidoneo per motivi di salute”, dal momento che i provvedimenti legislativi succedutisi al 25.3.2022 non hanno affatto “qualificato” il personale non vaccinato per scelta inidoneo, limitandosi, semplicemente a prevedere una “applicazione” “per quanto compatibile”, del regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni ai docenti, espressamente qualificati “inadempienti”.
Fatta tale precisazione terminologica, neppure può ritenersi che la situazione di questi ultimi potesse essere assimilata a quella del “personale scolastico temporaneamente inidoneo” ai sensi della contrattazione collettiva o ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 81/2008 (riguardanti accertate situazioni di salute del lavoratore di carattere oggettivo e indipendenti da ogni scelta in ordine all'assoggettamento a misure di prevenzione) o alle situazioni presupposte dall'invocato “obbligo generale del datore di lavoro”.
Va, infatti, ricordato che il principio generale da ultimo menzionato è stato affermato dalla pagina 15 di 20 giurisprudenza consolidata in relazione ad una fattispecie, quella del licenziamento, in cui si pone la questione, non pertinente al caso di specie (in cui la normativa ha sempre previsto la conservazione del posto di lavoro e l'assenza del rilievo disciplinare della mancata sottoposizione alla vaccinazione obbligatoria), di evitare la perdita del posto di lavoro, per la evidente finalità di evitare un esercizio del diritto di recesso dal rapporto di lavoro comunque giustificato, ma non conforme alle esigenze del bilanciamento degli interessi costituzionalmente tutelati, costituiti, com'è noto, da quelli attinenti alla tutela della salute individuale del lavoratore (artt. 4, 32, 36 Cost.) e dalla la libertà di iniziativa economica dell'imprenditore, garantita dall'art. 41 della Carta fondamentale (come si legge nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. del 7 agosto 1998, n. 7755 “La Corte costituzionale ha più volte osservato come il nucleo essenziale di questo diritto di libertà, pur limitato dalla necessità di salvaguardia della sicurezza, libertà e dignità degli individui, stia nell'autodeterminazione circa il dimensionamento e la scelta del personale da impiegare nell'azienda ed il conseguente profilo dell'organizzazione interna della medesima (già sent. n. 78 del 1958 e ultimam. n. 356 del 1993) soprattutto in modo che ne vengano preservati gli equilibri finanziari (sent. n. 316 del 1990). Il turbamento di questi ultimi al fine di tutelare singoli lavoratori, del resto, potrebbe pregiudicare il diritto al lavoro degli altri e potrebbe altresì tradursi in prestazioni assistenziali imposte, vietate dall'art. 23 se non previste dalla legge. Tutto ciò sta a significare che l'assegnazione del lavoratore, divenuto fisicamente inidoneo all'attuale attività, ad attività diverse e riconducibili alla stessa mansione, o ad altra mansione equivalente, o anche a mansione inferiore, può essere rifiutata legittimamente dall'imprenditore se comporti aggravi organizzativi e in particolare il trasferimento di singoli colleghi dell'invalido”).
Si tratta di un principio affermato con riferimento a una condizione soggettiva del lavoratore, la
“sopravvenuta inidoneità fisica permanente del lavoratore all'esecuzione della prestazione dovuta”, che
è diversa da quella del caso di specie, in cui le parti ricorrenti, senza neppure dedurre di trovarsi in condizione tale da dover omettere o ritardare l'adempimento all'obbligo vaccinale per ragioni mediche oggettivamente accertate, hanno ammesso di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale per effetto di una scelta, che, come pure dedotto, sarebbe stata possibile di ripensamento (si legge in ricorso “La diversità di trattamento appare giustificata dal fatto che tali soggetti potrebbero, volendo, accedere in ogni momento alla vaccinazione, così facendo venir meno il periodo di sospensione”).
Tali circostanze inducono ad escludere la possibilità di argomentare la sussistenza di una situazione di inadempimento non imputabile al lavoratore idonea a fondare il diritto ad essere assegnato ad attività diverse da quella già svolta o ad argomentare l'esistenza di una situazione di mora credendi per il pagina 16 di 20 datore di lavoro che abbia rifiutato la prestazione del lavoratore, ponendosi tale rifiuto quale inabitabile risvolto di un inadempimento volontario del lavoratore coincidente con “la carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario” per lo svolgimento di qualsiasi prestazione in condizioni di sicurezza per la collettività.
Giova anche a tale proposito richiamare la sentenza n. 15/2023 della Corte costituzionale, in cui si evidenzia, da un lato, che “la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo” e, dall'altro, che “poiché il datore di lavoro può eccepire l'inosservanza dell'obbligo di sicurezza da parte del lavoratore e pertanto rifiutarsi di ricevere la sua prestazione fino a quando questi non provveda a vaccinarsi, neppure egli è stato costretto dal legislatore ad adeguare la propria organizzazione per assegnare al dipendente mansioni che non comportassero il rischio di contagio da SARS-CoV-2; ciò tanto più comprensibilmente nel contesto di quegli specifici comparti normativamente selezionati per la particolare incidenza del fine di tutela della salute pubblica e del mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione dei rispettivi servizi, svolti a contatto con soggetti in situazione di fragilità”.
Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l'obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall'obbligo vaccinale per motivi di salute.
Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che “la adibizione a mansioni diverse, prescritta […] dall'art. 4, comma 7, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, in favore dei soggetti che avessero dovuto omettere o differire la vaccinazione per motivi di salute, costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell'organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione CP_5 pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione” (cfr. Corte cost., sentenza n. 15/2023, paragrafo 13.7; CdA Milano, Sentenza n. 242/2023 pubbl. il 02/05/2023; Trib. Chieti, sentenza n.
112/2023).
Ciò posto, le uniche parti a aver conservato la sospensione in epoca successiva alla citata novella sono
RI e , rimaste sospese sino al 1° aprile successivo. In Pt_3 Parte_4
pagina 17 di 20 relazione a esse, il si attivato repentinamente provvedendo alla riammissione in servizio. In CP_1
assenza di costituzione in mora successiva, giusta la legittimità ab origine della sospensione, non spetta la retribuzione maturata nel breve intervallo di tempo intercorso tra l'entrata in vigore della novella e la riammissione in servizio.
Diversamente, il ricorrente HI DE ha allegato e documentato di essere stato oggetto del provvedimento di sospensione mentre si trovava in malattia (con prognosi sino al 14/01/2022).
Osserva a tal proposito il Giudicante che la finalità della normativa dedotta a base del provvedimento di sospensione, cui è conseguita la cessazione dell'erogazione della prestazione indennitaria, sia in evidenza quella di impedire il contatto e quindi la diffusione del virus: se il lavoratore si trova già in malattia e pertanto non può svolgere “attività lavorativa” (concetto cui fa espressamente riferimento l'art. 4 ter cit.) egli non può costituire veicolo di contagio. Prevedere comunque la sospensione per mancata vaccinazione e quindi la sospensione dalla retribuzione comporta il venir meno della tutela previdenziale assicurata per lo stato di malattia (o, in ipotesi, per il caso di sospensione dell'attività lavorativa dovuta alla condizione di maternità).
Nessun rischio aggiuntivo può invero creare il soggetto assente dal lavoro perché malato e quindi nessuna maggiore garanzia per la salute e le condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro può derivare per il caso di mancata sottoposizione al ciclo vaccinale, quantomeno per il periodo in cui perdura la sospensione della prestazione.
In altri termini, il provvedimento di sospensione eventualmente adottato può divenire efficace solo al momento del venir meno della causa sospensiva della prestazione e quindi al cessare della malattia (o al rientro ad esempio dalla maternità).
In senso analogo si è già pronunciato il Tribunale di Torino (Sentenza del 28 settembre 2022 n. 1299), che in motivazione ha così precisato: “Il ha fornito l'indicazione di eseguire la verifica di CP_1
adempimento dell'obbligo vaccinale a tutto il personale, ad eccezione di coloro il cui rapporto risulti sospeso per varie cause, in quanto tale personale non svolge la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni scolastiche: lo scopo dell'esonero dalla verifica riguarda quindi la non utilità rispetto alle esigenze di prevenzione del diffondersi del contagio negli ambienti scolastici. Le istruzioni del ### non prendono in specifica considerazione l'ipotesi di assenza per malattia ma si riferiscono genericamente - tra le altre ipotesi di sospensione - a quella per infermità (cfr. nota 17/12/2021), successivamente specificata - nella nota 20/12/2021 - con riferimento alle “infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro”. Se “infermità” significa esclusivamente sussistenza di stato morboso che impedisce la pagina 18 di 20 prestazione lavorativa, limitare l'esenzione dalla verifica ai soli casi di infermità che determinino la inidoneità al lavoro appare eccessivamente restrittivo rispetto alle finalità che la verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale persegue: il casi di esonero riguardano il personale che per svariati motivi (tra cui l'infermità) non svolge la prestazione lavorativa nelle istituzioni scolastiche, così come accade per il lavoratore assente per malattia, ed il riferimento alla sospensione del rapporto non deve presupporre necessariamente un provvedimento formale di sospensione (come accade per il collocamento fuori ruolo o la concessione di un congedo): è principio giurisprudenziale consolidato che alla malattia del lavoratore consegua di diritto la sospensione del rapporto, compreso il decorso del preavviso, per tutto il suo protrarsi, a prescindere dalla dichiarazione aziendale di volersene avvalere, e che, ugualmente, il sinallagma funzionale del rapporto riprenda senza alcuna sollecitazione datoriale dopo la cessazione dello stato morboso, sicché va escluso operino al riguardo, in attuazione dei principi di correttezza e buona fede, obblighi d'informazione datoriali, trattandosi di effetti giuridici previsti direttamente dalla legge (cfr. Cass. civ. 25/5/2016 n. 10852).”.
In altro precedente del 30.06.2022 n. 173 il Tribunale di Ivrea ha evidenziato come: “La sospensione dal servizio, nell'ottica del legislatore, non è una misura punitiva;
la stessa, invece, risponde all'esigenza di allontanare dall'ambiente di lavoro il soggetto che, in quanto non vaccinato, viene considerato un fattore di rischio per la sicurezza di colleghi e studenti. E', tuttavia, evidente che il lavoratore in congedo per malattia (…) non può rappresentare alcun rischio per la sicurezza dei luoghi di lavoro. Sospendere dal servizio un lavoratore non vaccinato in congedo per malattia, dunque, si configura come una decisione del tutto irragionevole - in quanto finalizzata a contrastare un rischio inesistente - o meramente punitiva - in quanto finalizzata a stigmatizzare la scelta del lavoratore di non vaccinarsi”. Analoghi precedenti possono ravvisarsi nelle pronunce rese dal Tribunale di Milano
15/11/2021 e 14.12.2022. 5. In definitiva, la ratio dell'obbligo vaccinale ossia quella di prevenire il diffondersi del contagio negli ambienti scolastici, comporta l'illegittimità del provvedimento di sospensione adottato dal Dirigente Scolastico" (cfr. TRIBUNALE DI GROSSETO, Sentenza n.
188/2023 del 26-07-2023).
Alla luce delle superiori considerazioni, si ravvisa l'illegittimità della sospensione sino alla cessazione dello stato di malattia (ovvero, nel periodo compreso tra il 10 e 14.1.2022), con le conseguenti statuizioni circa la ricostituzione retributiva e contributiva della posizione del ricorrente in relazione al suddetto periodo.
In questi termini, la domanda spiegata dall'interveniente merita accoglimento.
Le altre domande spiegate dalle altre parti ricorrenti e intervenute, compresa quella risarcitoria, non pagina 19 di 20 possono essere accolte per le ragioni sopra compendiate.
Visto l'esito complessivo delle domande spiegate dalle parti ricorrenti e intervenienti, la sopravvenuta decisione della Corte Costituzionale, l'esistenza di taluni precedenti di merito di senso favorevole alle tesi prospettate dai medesimi, le spese di lite sono compensate (Corte Cost. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:
1) Dichiara illegittima la sospensione di HI DE nel periodo 10.1.2022-14.1.2022, nonché di e di per il periodo 25.3.2022- Parte_4 Persona_1
1.4.2022;
2) Ordina al di ricostituire la posizione retributiva e Controparte_2
contributiva del ricorrente DE HI in relazione al suddetto periodo;
3) Rigetta tutte le altre domande avanzate dalle parti ricorrenti e intervenute;
4) Compensa interamente le spese di lite.
Modena, 3 settembre 2024
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
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TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 189/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
DE HI
INTERVENUTO
Oggi 03/09/2024 ad ore 15.00 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per e altri l'Avv. SANDRI MAURO e l' avv. TARALDSEN OLAV Parte_1
GIANMARIA hanno depositato le note di trattazione scritta.
Per l'VVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_2
BOLOGNA ha depositato le note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice, ritenuta la regolarità della notifica, dichiara la contumacia dell' e decide la causa mediante deposito della seguente sentenza. CP_3
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 20 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 189/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), RI (C.F. , elettivamente C.F._2 Pt_3 C.F._3
domiciliate in Via Benedetto Marcello n. 48 20124 Milano, rappresentate e difese dall'avv. SANDRI
MAURO e dell'avv. TARALDSEN OLAV GIANMARIA;
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_1
domiciliato in VIA A. TESTONI 6 40123 BOLOGNA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA
DELLO STATO DI BOLOGNA;
RESISTENTE/I
DE HI (C.F. ), (C.F. C.F._4 Parte_4
), elettivamente domiciliati in Via Benedetto Marcello n. 48 20124 Milano, C.F._5
rappresentati e difesi dall'avv. SANDRI MAURO e dell'avv. TARALDSEN OLAV GIANMARIA;
INTERVENUTO
CP_3
CHIAMATO - CONTUMACE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso e contestuale istanza cautelare, depositato in data 1° marzo 2022, le ricorrenti indicati in epigrafe, insegnanti presso Istituti scolastici pubblici aventi tutti sede nella Provincia di Modena,
pagina 2 di 20 premettendo di essere state sospese1 dal lavoro e dalla retribuzione per sei mesi, a causa della mancata sottoposizione alla vaccinazione anti SarsCov2, ai sensi del decreto legge n. 172 del 2021, hanno svolto le seguenti conclusioni:
“in via cautelare, anche inaudita altera parte
1) sospendere i provvedimenti impugnati di sospensione non retribuita dal servizio dei ricorrenti per i motivi sopraesposti, disponendo, l'accesso ai locali scolastici dei medesimi previa effettuazione, da parte di tutti i lavoratori, del tampone rapido e/o molecolare ogni 48-72 ore con costo a carico della parte resistente;
2) in ogni caso ordinare alla parte resistente la corresponsione di tutti gli stipendi dovuti alla parte ricorrente dalla sospensione dal lavoro, comprensivi degli oneri previdenziali e di ogniaccessorio dovuto;
3) ordinare, in via subordinata eventuale, la corresponsione degli importi ex art. 82 DEL DPR
N.3/1957.
15. In via principale di merito Previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato di sospensione per la mancata esecuzione dell'obbligo di tentare il ricollocamento dei ricorrenti, prima di procedere con la loro sospensione, revocarsi il medesimo, ordinando la reintegrazione in servizio dei ricorrenti, eventualmente anche in diverse mansioni idonee a evitare il contagio da e CP_5
la corresponsione a loro favore di tutti gli stipendi dovuti alla parte ricorrente dalla sospensione dal lavoro, comprensivi degli oneri previdenziali e di ogni accessorio dovuto. 16. In via principale di merito ulteriore
1) Previo accertamento che le persone vaccinate contagiano e sono contagiate dal virus SARSCoV- 2 e contraggono la malattia COVID-19 fino a possibili esiti mortali e, pertanto, la vaccinazione non solo non garantisce la sicurezza del luogo di lavoro in cui opera la parte ricorrente, ma, anzi, per le modalità attuative, come analiticamente descritte nella narrativa, amplifica a dismisura e senza alcun possibile controllo, la circolazione del medesimo;
2) previo accertamento che la tecnologia in vitreo tampone antigienico e/o Rt PCR consente una diagnosi precisa della presenza o meno del virus SARS-CoV-2 e, quindi, rappresenta un sistema diagnostico preventivo idoneo a garantire che ciascun lavoratore entri in un luogo di lavoro sicuro e che vi permanga costantemente, salvaguardando quest'ultimo dalla possibilità di divenire un ambiente favorevole alla circolazione del virus SARS-CoV-2; 1 in data 04/01/2022; 27/12/2021; : 07/02/2022. Persona_1 Parte_2 Email_1 pagina 3 di 20 3) ordinare alla parte resistente di effettuare la diagnostica con tamponi a ciascun lavoratore almomento dell'ingresso nel luogo di lavoro, assumendosi il costo dei medesimi, in quanto strumento indispensabile di garanzia di sicurezza ai sensi del coordinato disposto di cui agli artt. 17 e 28 Decreto
Legislativo n. 81/2008;
4) disapplicare l'art. 2 del DL n. 172/2021, nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022 perché non imponendo al datore di lavoro l'effettuazione ai vaccinati dei tamponi all'ingresso del luogo di lavoro, determina la gravissima insicurezza di quest'ultimo ed espone tutti i lavoratori alla diffusione del virus SARS-CoV-2 in violazione del principio di precauzione ed in contrasto insanabile con le fonti di diritto europeo di grado superiore analiticamente prospettate, annullando conseguentemente il provvedimento impugnato in quanto illegittimo;
5) previo accertamento che la vaccinazione non determina alcuna variazione migliorativa del luogo di lavoro che, invece, è garantita integralmente dalla tecnologia in vitreo dei tamponi antigienici o molecolari, che può essere svolta sia da vaccinati che da noi vaccinati;
6) previo accertamento che i lavoratori vaccinati e non vaccinati, qualora si sottopongano alla diagnosi con tamponi antigienici o molecolari, garantiscono, nella medesima massima misura possibile, sulla base delle evidenze scientifiche ad oggi disponibili, la sicurezza del luogo di lavoro;
7) dichiarare illegittima la sperequazione di trattamento tra vaccinati e non vaccinati sui luoghi di lavoro in quanto essa non realizza l'interesse pubblico della sicurezza del luogo di lavoro che la possa giustificare tra lavoratori in posizioni similari;
8) disapplicare l'art. 2 del DL n.172 nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022 perché in contrasto con le norme di diritto europeo richiamate in narrativa, annullando il provvedimento impugnato;
9) previo accertamento che il provvedimento impugnato viola i principi in materia di proporzionalità espressi dalla giurisprudenza della Corte dei Diritti dell'Uomo;
10) disapplicare l'art.2 del DL n.172 nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022 annullando il provvedimento impugnato.
17. In tutte le ipotesi
1) Dichiarare che la parte ricorrente è assente giustificata dal luogo di lavoro ai sensi dell'art. 44
D.Lgs. n. 81/2008 in quanto, sino all'applicazione della richiesta misura di effettuazione di tampone antigienico o molecolare a tutti i lavoratori indistintamente, esso presenta rischi gravissimi di contaminazione dal virus SARS-CoV-2 e di possibile contrazione della malattia COVID-19, dovuta alla
pagina 4 di 20 presenza di lavoratori vaccinati non tamponati, per cui deve trovare applicazione l'ipotesi prevista espressamente di legittimo allontanamento dal luogo di lavoro che presenti rischi di danno alla salute;
2) ordinare alla resistente l'immediata riassunzione delle parti ricorrenti nei rispettivi posti di lavoro e nelle mansioni svolte e l'accesso delle medesime ai luoghi di lavoro con contestuale svolgimento della diagnostica da attuarsi con tecnologia in vitreo tamponi antigienici e/o molecolari;
3) condannare la parte resistente alla corresponsione delle retribuzioni a favore della parte ricorrente dalla data di sospensione alla data di effettiva riassunzione, oltre gli oneri previdenziali e di ogni accessorio dovuto;
4) condannare la parte resistente al pagamento del danno non patrimoniale per l'ingiusta discriminazione attuata nei confronti della parte ricorrente da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 15.000 o di quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.
18. In via subordinata
Condannarsi controparte al pagamento ex art 82 del DPR n.3/1957 dell'assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia. In tutte le ipotesi, condannarsi controparte al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali di cui si chiede la liquidazione ex DM n. 55/2014 e s.m.i.”.
In particolare, hanno eccepito:
• la manifesta irragionevolezza dell'obbligo vaccinale a seguito dell'emanazione del nuovo D.L.
n. 5/2022
• la violazione dell'art. 191 TFUE
• la violazione della Direttiva n. 2000/54/CE e della norma di recepimento, rappresentata dal
Decreto Legislativo n. 81/2008
• la violazione dell'art. 3 co. 3 TUE, dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea e della Risoluzione 2361/21 del Consiglio D'Europa
• la violazione delle Direttive n. 2000/78/CE e 2000/43/CE
• la violazione della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
• l'assenza giustificata della parte ricorrente dal luogo di lavoro ex art. 44 del D.Lgs. n. 81/2008
• la mancata esecuzione dell'obbligo di tentare il ricollocamento dei ricorrenti prima di procedere con la loro sospensione;
pagina 5 di 20 • l'obbligo di corresponsione dell'assegno alimentare ex art. 82 del D.P.R. N.3/1957.
In data 24/10/2022, sono intervenuti MA ID (docente) e anch'essi Controparte_6
sospesi in data 10/01/2022 per mancata sottoposizione alla citata vaccinazione, svolgendo le medesime domande e sollevando le medesime eccezioni salvo aggiungere, quanto a MA, l'illegittimità della sospensione durante il periodo di malattia.
Si è costituito il , eccependo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione Controparte_2
dell'AGO nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché deducendo l'infondatezza del ricorso nel merito.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Va in primo luogo rilevato che sia pacifico il fatto che i ricorrenti/intervenuti siano stati reintegrati in servizio con le decorrenze indicate nelle note del giorno 8.12.2024, ciò determinando la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di “reintegrazione in servizio”.
Inoltre, pregiudizialmente si ravvisa l'infondatezza delle menzionate eccezione sollevate dall'amministrazione: trattasi chiaramente di controversia rientrante nel perimetro dell'art. 63 d.lgs.
165/2001, afferendo a un atto di gestione dei rapporti controversi e alle relative conseguenze, in cui il e chiamato nella qualità di datore di lavoro. CP_1
Nel merito, le domande spiegate dalle ricorrenti e dalle parti intervenute non sono fondate.
Sul punto, si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della decisione del Tribunale di Chieti
(Sentenza n. 112/2023 pubbl. il 21/03/2023 RG n. 65/2022), condivisa dal giudicante nelle sue considerazioni.
Le parti ricorrenti e intervenute prospettano da un lato vari profili di illegittimità delle norme che hanno introdotto la vaccinazione SARS-CoV-2 come requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa (con conseguente provvedimento di sospensione in caso di mancata vaccinazione) e d'altro lato contestano le valutazioni e i presupposti scientifici e di opportunità politica che hanno indotto il legislatore ad introdurre la citata normativa (testualmente, le doglianze di cui ai punti da 3 a 8 del ricorso si riferiscono, infatti, ai dati di carattere scientifico e statistico posti a fondamento delle scelte di politica legislativa adottate nel corso della fase emergenziale della pandemia, mentre solo nei punti successivi si affrontano le tematiche del contrasto con la normativa dell'Unione Europea, con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e con alcune norme di diritto interno come l'art. 44 del D.Lgs. n. 81/2008 e l'art. 82 del D.P.R. N.3/1957). pagina 6 di 20 Quanto, in particolare, a tutte le deduzioni relative alla validità scientifica dei presupposti che hanno determinato l'introduzione della normativa di cui si chiede la disapplicazione (art. 2 D.L. n. 172 e art. 1 del D.L. n. 1/2022), come pure alle valutazioni di opportunità politica per l'introduzione della vaccinazione come requisito essenziale per lo svolgimento di determinate attività lavorative, ritiene questo giudice – come autorevolmente sostenuto in una recente pronuncia della Corte d'Appello di
Torino (RG 432 /2022) - che l'unico strumento per contestarne la validità e l'efficacia non possa che essere quello di prospettare eventuali profili di contrasto con i principi costituzionali, ma che non appare ammissibile l'operazione richiesta in questa sede al giudice ordinario, vale a dire una valutazione (anche scientifica) che si sovrapponga (e si sostituisca) a quella effettuata in sede parlamentare.
Del resto, la quasi totalità delle argomentazioni in questione risulta ormai condivisibilmente superata a seguito dei recenti pronunciamenti della Corte Costituzionale, adita con ordinanze di rimessione rese dalla giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa.
Come si legge nella sentenza n. 15/2013 della Corte costituzionale (pronunciata con riferimento specifico all'obbligo vaccinale imposto al personale della sanità, ma estensibile anche al personale scolastico sui lo stesso obbligo è stato esteso) “Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il contemperamento del diritto alla salute del singolo (comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con l'interesse della collettività costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 Cost. (sentenze n. 5 del 2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del
1990) e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., nella quale si manifesta «la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente»
(sentenza n. 75 del 1992). E la sentenza n. 218 del 1994 ha avuto modo di affermare che la tutela della salute implica anche il «dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari». 10.3.1.– Le misure approntate dal legislatore non possono, nel caso di specie, non essere valutate tenendo conto della situazione determinata da «un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari» (sentenza n. 37 del 2021). Peculiarità, si deve sottolineare, risultante anche e soprattutto dalle indicazioni formulate dai competenti organismi internazionali. Invero, l'OMS, con la dichiarazione del pagina 7 di 20 30 gennaio 2020, ha valutato l'epidemia da COVID-19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Successivamente, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, con la dichiarazione dell'11 marzo 2020, l'OMS ha valutato la situazione sanitaria come «pandemia». L'OMS, la Commissione europea ed altri organismi internazionali si sono impegnati da subito per il coordinamento della ricerca scientifica e la successiva somministrazione del vaccino. Già il 20 aprile 2020 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione volta a consentire che gli Stati agissero in modo unito e coordinato contro la pandemia, auspicando un rafforzamento della cooperazione internazionale finalizzata in particolare alla ricerca di trattamenti farmacologici specifici. Il 19 maggio 2020 l'Assemblea dell'OMS ha invitato gli Stati membri a promuovere attività di ricerca volte alla scoperta di un vaccino da rendere disponibile alle popolazioni di tutti gli Stati. La Commissione europea, quindi, ha elaborato una strategia comune per l'impiego dei vaccini attraverso le Comunicazioni del 17 giugno 2020 (Strategia dell'Unione europea per i vaccini contro la Covid-19) e del 15 ottobre 2020 (Preparazione per le strategie di vaccinazione e la diffusione di vaccini contro la COVID-19). Il Consiglio d'Europa ha poi approvato la risoluzione n. 2361/2021 del 27 gennaio 2021, relativa alla distribuzione e alla somministrazione dei vaccini, sottolineando la necessità della massima collaborazione fra gli Stati per assicurare una campagna vaccinale efficiente.
In Italia, il Consiglio dei ministri, con deliberazione del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c), e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale, per sei mesi, proprio in relazione al rischio connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Lo stato di emergenza è stato poi prorogato con diversi provvedimenti fino al
31 marzo 2022, e solo con il d.l. n. 24 del 2022, come convertito, ne è stata disposta la cessazione.
Proprio per effetto dell'intervento pubblico e del sostegno dato alla ricerca scientifica, sono stati approntati – in tempi particolarmente rapidi – vari vaccini finalizzati a contrastare la diffusione del virus. Una volta che questi sono divenuti disponibili, si è quindi proceduto alla predisposizione di uno specifico piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2
(decreti del Ministro della salute 2 gennaio e 12 marzo 2021, adottati ai sensi dell'art. 1, comma 457, della legge n. 178 del 2020) e, solo nell'aprile del 2021, è stato introdotto l'obbligo vaccinale qui in discussione. È importante sottolineare sin d'ora che l'obbligo di vaccinazione è stato gradualmente introdotto dal legislatore solo dopo alcuni mesi dall'avvio della campagna vaccinale di cui al citato piano, tenendo conto, evidentemente, della non completa adesione allo stesso nell'ambito delle categorie interessate. Il legislatore ha quindi reputato necessaria l'imposizione dell'obbligo «al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle pagina 8 di 20 prestazioni di cura e assistenza» (art. 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito)… .Il fatto che il legislatore abbia operato le proprie scelte sulla base di valutazioni e di dati di natura medico- scientifica, tuttavia, non vale a sottrarre quelle scelte al sindacato di questa Corte, ma comporta che lo stesso dovrà avere ad oggetto l'accertamento della non irragionevolezza e della proporzionalità della disciplina rispetto al dato scientifico posto a disposizione. Già la sentenza n. 114 del 1998, infatti, ha chiarito che quando la scelta legislativa si fonda su riferimenti scientifici, «perché si possa pervenire ad una declaratoria di illegittimità costituzionale occorre che i dati sui quali la legge riposa siano incontrovertibilmente erronei o raggiungano un tale livello di indeterminatezza da non consentire in alcun modo una interpretazione ed una applicazione razionali da parte del giudice».”
Più in particolare, la Corte Costituzionale, dopo aver ricordato che “che gli interventi normativi finalizzati alla riduzione della circolazione del virus dovessero essere calibrati rispetto all'andamento della situazione sanitaria e delle acquisizioni scientifiche” e che nel tempo, e sulla base dell'andamento dell'evoluzione della pandemia, nonché di scelte conseguenti alle determinazioni circa la frequenza delle scuole in presenza, la durata dell'obbligo era stata più volte modificata, sempre in base all'andamento dei contagi e all'evoluzione della pandemia, subendo diverse proroghe fino al 31 dicembre 2022, per poi essere infine anticipata, com'è noto, al 1° novembre 2022, ha condivisibilmente Par affermato come i dati esposti nei rapporti dell “lungi dall'evidenziare la inutilità dei vaccini, dimostrano come, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'efficacia del vaccino
– intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati – sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale. «[I]n presenza di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque (sentenza n. 127 del 2022)», la decisione del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale in esame (nei limiti soggettivi e temporali di cui si è detto) non può, dunque, reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare.
La scelta si è rivelata, altresì, ragionevolmente correlata al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus attraverso la somministrazione dei vaccini. La stessa circostanza, evidenziata dal rimettente, che il
Ministero della salute abbia dichiarato «tassativamente falsa l'affermazione secondo cui se ho fatto il vaccino
contro
SARS-CoV-2 e anche il richiamo con la terza dose non posso ammalarmi di Covid-19 e non posso trasmettere l'infezione agli altri», non vale ad inficiare la scelta operata dal legislatore di prescrivere, per le diverse categorie degli operatori sanitari, l'obbligo vaccinale, ma solo a rendere consapevoli i soggetti vaccinati della inevitabile impossibilità di restare del tutto immuni dalla malattia pagina 9 di 20 e, ancora prima, dal contagio. Invero, l'affermazione che un vaccino sia efficace solo se esso produca una immunizzazione pari al 100 per cento delle somministrazioni, da un lato, non può ritenersi sorretta da un'adeguata dimostrazione scientifica;
dall'altro, non esclude affatto che, in una situazione caratterizzata da una rapidissima circolazione del virus, i vaccini fossero idonei a determinare una significativa riduzione di quella circolazione, con ricadute tanto più apprezzabili in ambienti o in luoghi
Par destinati ad ospitare persone fragili o, comunque, bisognose di assistenza. Come osservato dall' ,
«anche se l'efficacia vaccinale non è pari al 100 per cento (come del resto per tutti gli altri vaccini),
l'elevata circolazione del virus SARS CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile mediante la somministrazione dei vaccini» (sul punto, e più in generale sui dati medico-scientifici a disposizione del legislatore, si veda anche la sentenza n. 14 del 2023, punti 10 e seguenti). In base a tali considerazioni, l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico. 11.2.– Può quindi affermarsi che le disposizioni qui censurate hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività”.
In questa sede si può solo aggiungere che l'obbligo vaccinale introdotto anche per il personale scolastico, quotidianamente a contatto con la comunità degli studenti, ha avuto anche in questo caso lo scopo di perseguire la tutela della salute individuale pubblica (compresa quella di studenti ed insegnati che eventualmente si siano trovati in condizione di fragilità, non trovando, invece, alcun riscontro probatorio l'affermazione, contenuta nelle note difensive, secondo cui “i giovani alunni erano notoriamente i soggetti meno a rischio di contrarre il SARS-CoV-2 e subire un caso grave della malattia COVID-19”) e, dunque, “il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività” (qual è senz'altro il servizio della pubblica istruzione).
Anche con riferimento al comparto scuola non può certamente ritenersi che la previsione dell'obbligo di sottoporsi a test diagnostici dell'infezione da SARS-CoV-2 con una elevata frequenza, anziché al vaccino, “costituisca un'alternativa idonea ad evidenziare la irragionevolezza o la non proporzionalità della soluzione prescelta dal legislatore”, sia in quanto la soluzione alternativa “sarebbe stata del tutto inidonea a prevenire la malattia (specie grave) degli stessi operatori, con il conseguente rischio di compromettere” il regolare funzionamento del servizio scolastico, sia perché “l'effettuazione periodica di test antigenici con una cadenza particolarmente ravvicinata” avrebbe avuto elevati costi insostenibili pagina 10 di 20 e uno sforzo difficilmente tollerabile per un'amministrazione pubblica quale quella resistente.
Anche con riferimento al personale del settore scolastico “La decisione del legislatore risulta altresì non sproporzionata. La conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, che è destinata a venire meno in caso di adempimento dell'obbligo e, comunque, per la cessazione dello stato di crisi epidemiologica” e il correlato sacrificio del diritto del lavoratore “non ha la natura e gli effetti di una sanzione”, né eccede
“quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus,
è stato costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria e si rivela altresì idoneo e necessario a questo stesso fine”.
Circa le dedotte violazioni del diritto eurounitario, si richiamano, in quanto ampiamente condivisibili, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni espresse dal Tribunale di Roma in una recente ordinanza: “Si osserva tuttavia che la materia degli obblighi vaccinali non costituisce in sé oggetto di una disciplina dell'Unione, e rispetto ad essa ogni Stato mantiene nell'ordinamento interno ampio margine di autonomia, come è agevolmente verificabile dall'assenza di uniformità tra gli Stati membri in merito alla previsione di vaccinazioni obbligatorie.
Secondo la costante giurisprudenza della CGUE, i diritti fondamentali garantiti nell'ordinamento giuridico dell'Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione, ma non al di fuori di esse.
Anche la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato, a partire dalla sentenza n. 80 del 2011 sino alla sentenza n. 194 del 2018, che “le disposizioni della Carta sono applicabili agli Stati membri solo quando questi agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione” (sentenza n. 63 del 2016 e nello stesso senso sentenza n. 111 del 2017).
La Corte di cassazione, dal suo canto, si è sempre allineata a dette posizioni, affermando ripetutamente l'irrilevanza della Carta dei diritti fondamentali nelle materie non regolate dal diritto UE, al fine di respingere sia istanze di rinvio pregiudiziale, per evidente irrilevanza del richiamo rispetto alla controversia, sia richieste di disapplicazione di norme interne, per presunta contrarietà a diritti e principi riconosciuti nella Carta.
Pertanto: non rientrando la materia degli obblighi vaccinali tra quelle di competenza dell'Unione, va escluso che l'art. 3 CDFUE sia una norma che possa da sola legittimare la disapplicazione di una normativa interna che imponga un obbligo di vaccinazione (Sentenza n. 8632/2023 pubbl. il
05/10/2023 RG n. 26910/2022).
pagina 11 di 20 Quanto alle argomentazioni attinenti alla percezione dell'assegno alimentare ex art. 82 del D.P.R.
N.3/1957, altrettanto condivisibilmente è stato affermato: che “All'inosservanza dell'obbligo vaccinale, la legge impositiva dello stesso attribuisce rilevanza meramente sinallagmatica, cioè solo sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative che comportassero” il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2; che “Essendo la vaccinazione elevata dalla legge a requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati, il datore di lavoro, messo a conoscenza della accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del lavoratore, è stato tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge”; che “la sospensione del lavoratore non vaccinato, prevista dalla disposizione censurata, è in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 del codice civile e dall'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro. Avendo riguardo alla posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 ha, a sua volta, ampliato il novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall'art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività”; che “Il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica”; che “L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica, pertanto, anche la non Pag. 12 di 17 erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile”; che, in sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del pagina 12 di 20 lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale “si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta”; che sussiste una oggettiva differenza tra il lavoratore non vaccinato e il lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); che tali ultime normative configurano “la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata. Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”; che, quanto alla prospettata natura non retributiva, ma assistenziale dell'assegno in questione, anche a voler considerare l'assegno alimentare in favore dell'impiegato sospeso un diritto soggettivo di automatica applicazione, nonostante la temporanea interruzione del termine sinallagmatico dello svolgimento della prestazione da parte del lavoratore, “rimane smentita la conclusione che configuri quale soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia. Posto cioè che l'erogazione pagina 13 di 20 dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l'evento stesso rifletta invece una scelta – pur legittima – del prestatore d'opera”.
Quanto, infine, alla questione attinente alla illegittimità della sospensione per mancata adibizione delle ricorrenti allo svolgimento di mansioni, ove possibile, diverse (evidentemente al solo fine di ottenere la declaratoria del diritto al pagamento degli stipendi non corrisposti dal momento della sospensione fino a quello della riammissione in servizio) occorre osservare come in mancanza di più compiute deduzioni delle parti ricorrenti, alla luce del confronto tra le deduzioni degli atti delle parti, possa argomentarsi che la sospensione senza tentativo di ricollocamento in mansioni differenti abbia avuto le seguenti caratteristiche:
Deve ritenersi pacifico che per effetto del d.l. n. 172/2021 nei periodi in questione e fino al 25.3.2022 fosse venuto meno il dovere datoriale di repêchage a mansioni disponibili non comportanti un rischio di contagio (se non per i soggetti esentati dalla vaccinazione per motivi di salute), mentre per effetto del pagina 14 di 20 menzionato d.l. 24/2022 e con effetto dal 25.3.2022 (data di entrata in vigore del d.l. 24/2022) “L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”.
Tanto premesso, deve, allora osservarsi come le deduzioni secondo le quali “l'obbligo di tentare il ricollocamento della dipendente sussisteva anche prima dell'emanazione del D.L. 24/2022” non appaiono condivisibili.
Va premesso che la disciplina dettata dal d.l. 24/2022 risulti adottata, come pure testualmente indicato,
“Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica” e “Considerata l'esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria” e, dunque, sulla base di una situazione epidemiologica evidentemente diversa ed evoluta rispetto a quella relativa al periodo di entrata in vigore del d.l. 172/2021, essendo unicamente previsto, fino al 25.3.2022, che la vaccinazione costituisse requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, con l'eccezione dei soli lavoratori non vaccinati in quanto dotati di un certificato medico di esenzione o differimento per motivi di salute ufficialmente attestati.
Se ne deduce che in data antecedente all'entrata in vigore del D.L. 24/2022 alcun obbligo vi fosse, a carico dell'amministrazione resistente, di tentare di adibire i lavoratori volontariamente sottrattisi all'obbligo vaccinale ad altra collocazione lavorativa.
Né può ritenersi, come sostenuto in ricorso, che l'esistenza di un obbligo in tal senso potesse argomentarsi sulla base della “qualificazione del personale scolastico non vaccinato quale temporaneamente inidoneo per motivi di salute”, dal momento che i provvedimenti legislativi succedutisi al 25.3.2022 non hanno affatto “qualificato” il personale non vaccinato per scelta inidoneo, limitandosi, semplicemente a prevedere una “applicazione” “per quanto compatibile”, del regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni ai docenti, espressamente qualificati “inadempienti”.
Fatta tale precisazione terminologica, neppure può ritenersi che la situazione di questi ultimi potesse essere assimilata a quella del “personale scolastico temporaneamente inidoneo” ai sensi della contrattazione collettiva o ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 81/2008 (riguardanti accertate situazioni di salute del lavoratore di carattere oggettivo e indipendenti da ogni scelta in ordine all'assoggettamento a misure di prevenzione) o alle situazioni presupposte dall'invocato “obbligo generale del datore di lavoro”.
Va, infatti, ricordato che il principio generale da ultimo menzionato è stato affermato dalla pagina 15 di 20 giurisprudenza consolidata in relazione ad una fattispecie, quella del licenziamento, in cui si pone la questione, non pertinente al caso di specie (in cui la normativa ha sempre previsto la conservazione del posto di lavoro e l'assenza del rilievo disciplinare della mancata sottoposizione alla vaccinazione obbligatoria), di evitare la perdita del posto di lavoro, per la evidente finalità di evitare un esercizio del diritto di recesso dal rapporto di lavoro comunque giustificato, ma non conforme alle esigenze del bilanciamento degli interessi costituzionalmente tutelati, costituiti, com'è noto, da quelli attinenti alla tutela della salute individuale del lavoratore (artt. 4, 32, 36 Cost.) e dalla la libertà di iniziativa economica dell'imprenditore, garantita dall'art. 41 della Carta fondamentale (come si legge nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. del 7 agosto 1998, n. 7755 “La Corte costituzionale ha più volte osservato come il nucleo essenziale di questo diritto di libertà, pur limitato dalla necessità di salvaguardia della sicurezza, libertà e dignità degli individui, stia nell'autodeterminazione circa il dimensionamento e la scelta del personale da impiegare nell'azienda ed il conseguente profilo dell'organizzazione interna della medesima (già sent. n. 78 del 1958 e ultimam. n. 356 del 1993) soprattutto in modo che ne vengano preservati gli equilibri finanziari (sent. n. 316 del 1990). Il turbamento di questi ultimi al fine di tutelare singoli lavoratori, del resto, potrebbe pregiudicare il diritto al lavoro degli altri e potrebbe altresì tradursi in prestazioni assistenziali imposte, vietate dall'art. 23 se non previste dalla legge. Tutto ciò sta a significare che l'assegnazione del lavoratore, divenuto fisicamente inidoneo all'attuale attività, ad attività diverse e riconducibili alla stessa mansione, o ad altra mansione equivalente, o anche a mansione inferiore, può essere rifiutata legittimamente dall'imprenditore se comporti aggravi organizzativi e in particolare il trasferimento di singoli colleghi dell'invalido”).
Si tratta di un principio affermato con riferimento a una condizione soggettiva del lavoratore, la
“sopravvenuta inidoneità fisica permanente del lavoratore all'esecuzione della prestazione dovuta”, che
è diversa da quella del caso di specie, in cui le parti ricorrenti, senza neppure dedurre di trovarsi in condizione tale da dover omettere o ritardare l'adempimento all'obbligo vaccinale per ragioni mediche oggettivamente accertate, hanno ammesso di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale per effetto di una scelta, che, come pure dedotto, sarebbe stata possibile di ripensamento (si legge in ricorso “La diversità di trattamento appare giustificata dal fatto che tali soggetti potrebbero, volendo, accedere in ogni momento alla vaccinazione, così facendo venir meno il periodo di sospensione”).
Tali circostanze inducono ad escludere la possibilità di argomentare la sussistenza di una situazione di inadempimento non imputabile al lavoratore idonea a fondare il diritto ad essere assegnato ad attività diverse da quella già svolta o ad argomentare l'esistenza di una situazione di mora credendi per il pagina 16 di 20 datore di lavoro che abbia rifiutato la prestazione del lavoratore, ponendosi tale rifiuto quale inabitabile risvolto di un inadempimento volontario del lavoratore coincidente con “la carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario” per lo svolgimento di qualsiasi prestazione in condizioni di sicurezza per la collettività.
Giova anche a tale proposito richiamare la sentenza n. 15/2023 della Corte costituzionale, in cui si evidenzia, da un lato, che “la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo” e, dall'altro, che “poiché il datore di lavoro può eccepire l'inosservanza dell'obbligo di sicurezza da parte del lavoratore e pertanto rifiutarsi di ricevere la sua prestazione fino a quando questi non provveda a vaccinarsi, neppure egli è stato costretto dal legislatore ad adeguare la propria organizzazione per assegnare al dipendente mansioni che non comportassero il rischio di contagio da SARS-CoV-2; ciò tanto più comprensibilmente nel contesto di quegli specifici comparti normativamente selezionati per la particolare incidenza del fine di tutela della salute pubblica e del mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione dei rispettivi servizi, svolti a contatto con soggetti in situazione di fragilità”.
Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l'obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall'obbligo vaccinale per motivi di salute.
Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che “la adibizione a mansioni diverse, prescritta […] dall'art. 4, comma 7, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, in favore dei soggetti che avessero dovuto omettere o differire la vaccinazione per motivi di salute, costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell'organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione CP_5 pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione” (cfr. Corte cost., sentenza n. 15/2023, paragrafo 13.7; CdA Milano, Sentenza n. 242/2023 pubbl. il 02/05/2023; Trib. Chieti, sentenza n.
112/2023).
Ciò posto, le uniche parti a aver conservato la sospensione in epoca successiva alla citata novella sono
RI e , rimaste sospese sino al 1° aprile successivo. In Pt_3 Parte_4
pagina 17 di 20 relazione a esse, il si attivato repentinamente provvedendo alla riammissione in servizio. In CP_1
assenza di costituzione in mora successiva, giusta la legittimità ab origine della sospensione, non spetta la retribuzione maturata nel breve intervallo di tempo intercorso tra l'entrata in vigore della novella e la riammissione in servizio.
Diversamente, il ricorrente HI DE ha allegato e documentato di essere stato oggetto del provvedimento di sospensione mentre si trovava in malattia (con prognosi sino al 14/01/2022).
Osserva a tal proposito il Giudicante che la finalità della normativa dedotta a base del provvedimento di sospensione, cui è conseguita la cessazione dell'erogazione della prestazione indennitaria, sia in evidenza quella di impedire il contatto e quindi la diffusione del virus: se il lavoratore si trova già in malattia e pertanto non può svolgere “attività lavorativa” (concetto cui fa espressamente riferimento l'art. 4 ter cit.) egli non può costituire veicolo di contagio. Prevedere comunque la sospensione per mancata vaccinazione e quindi la sospensione dalla retribuzione comporta il venir meno della tutela previdenziale assicurata per lo stato di malattia (o, in ipotesi, per il caso di sospensione dell'attività lavorativa dovuta alla condizione di maternità).
Nessun rischio aggiuntivo può invero creare il soggetto assente dal lavoro perché malato e quindi nessuna maggiore garanzia per la salute e le condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro può derivare per il caso di mancata sottoposizione al ciclo vaccinale, quantomeno per il periodo in cui perdura la sospensione della prestazione.
In altri termini, il provvedimento di sospensione eventualmente adottato può divenire efficace solo al momento del venir meno della causa sospensiva della prestazione e quindi al cessare della malattia (o al rientro ad esempio dalla maternità).
In senso analogo si è già pronunciato il Tribunale di Torino (Sentenza del 28 settembre 2022 n. 1299), che in motivazione ha così precisato: “Il ha fornito l'indicazione di eseguire la verifica di CP_1
adempimento dell'obbligo vaccinale a tutto il personale, ad eccezione di coloro il cui rapporto risulti sospeso per varie cause, in quanto tale personale non svolge la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni scolastiche: lo scopo dell'esonero dalla verifica riguarda quindi la non utilità rispetto alle esigenze di prevenzione del diffondersi del contagio negli ambienti scolastici. Le istruzioni del ### non prendono in specifica considerazione l'ipotesi di assenza per malattia ma si riferiscono genericamente - tra le altre ipotesi di sospensione - a quella per infermità (cfr. nota 17/12/2021), successivamente specificata - nella nota 20/12/2021 - con riferimento alle “infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro”. Se “infermità” significa esclusivamente sussistenza di stato morboso che impedisce la pagina 18 di 20 prestazione lavorativa, limitare l'esenzione dalla verifica ai soli casi di infermità che determinino la inidoneità al lavoro appare eccessivamente restrittivo rispetto alle finalità che la verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale persegue: il casi di esonero riguardano il personale che per svariati motivi (tra cui l'infermità) non svolge la prestazione lavorativa nelle istituzioni scolastiche, così come accade per il lavoratore assente per malattia, ed il riferimento alla sospensione del rapporto non deve presupporre necessariamente un provvedimento formale di sospensione (come accade per il collocamento fuori ruolo o la concessione di un congedo): è principio giurisprudenziale consolidato che alla malattia del lavoratore consegua di diritto la sospensione del rapporto, compreso il decorso del preavviso, per tutto il suo protrarsi, a prescindere dalla dichiarazione aziendale di volersene avvalere, e che, ugualmente, il sinallagma funzionale del rapporto riprenda senza alcuna sollecitazione datoriale dopo la cessazione dello stato morboso, sicché va escluso operino al riguardo, in attuazione dei principi di correttezza e buona fede, obblighi d'informazione datoriali, trattandosi di effetti giuridici previsti direttamente dalla legge (cfr. Cass. civ. 25/5/2016 n. 10852).”.
In altro precedente del 30.06.2022 n. 173 il Tribunale di Ivrea ha evidenziato come: “La sospensione dal servizio, nell'ottica del legislatore, non è una misura punitiva;
la stessa, invece, risponde all'esigenza di allontanare dall'ambiente di lavoro il soggetto che, in quanto non vaccinato, viene considerato un fattore di rischio per la sicurezza di colleghi e studenti. E', tuttavia, evidente che il lavoratore in congedo per malattia (…) non può rappresentare alcun rischio per la sicurezza dei luoghi di lavoro. Sospendere dal servizio un lavoratore non vaccinato in congedo per malattia, dunque, si configura come una decisione del tutto irragionevole - in quanto finalizzata a contrastare un rischio inesistente - o meramente punitiva - in quanto finalizzata a stigmatizzare la scelta del lavoratore di non vaccinarsi”. Analoghi precedenti possono ravvisarsi nelle pronunce rese dal Tribunale di Milano
15/11/2021 e 14.12.2022. 5. In definitiva, la ratio dell'obbligo vaccinale ossia quella di prevenire il diffondersi del contagio negli ambienti scolastici, comporta l'illegittimità del provvedimento di sospensione adottato dal Dirigente Scolastico" (cfr. TRIBUNALE DI GROSSETO, Sentenza n.
188/2023 del 26-07-2023).
Alla luce delle superiori considerazioni, si ravvisa l'illegittimità della sospensione sino alla cessazione dello stato di malattia (ovvero, nel periodo compreso tra il 10 e 14.1.2022), con le conseguenti statuizioni circa la ricostituzione retributiva e contributiva della posizione del ricorrente in relazione al suddetto periodo.
In questi termini, la domanda spiegata dall'interveniente merita accoglimento.
Le altre domande spiegate dalle altre parti ricorrenti e intervenute, compresa quella risarcitoria, non pagina 19 di 20 possono essere accolte per le ragioni sopra compendiate.
Visto l'esito complessivo delle domande spiegate dalle parti ricorrenti e intervenienti, la sopravvenuta decisione della Corte Costituzionale, l'esistenza di taluni precedenti di merito di senso favorevole alle tesi prospettate dai medesimi, le spese di lite sono compensate (Corte Cost. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:
1) Dichiara illegittima la sospensione di HI DE nel periodo 10.1.2022-14.1.2022, nonché di e di per il periodo 25.3.2022- Parte_4 Persona_1
1.4.2022;
2) Ordina al di ricostituire la posizione retributiva e Controparte_2
contributiva del ricorrente DE HI in relazione al suddetto periodo;
3) Rigetta tutte le altre domande avanzate dalle parti ricorrenti e intervenute;
4) Compensa interamente le spese di lite.
Modena, 3 settembre 2024
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
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