Decreto cautelare 25 gennaio 2024
Decreto cautelare 30 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 22 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 7 marzo 2024
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 02/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00029/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16130/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16130 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Condominio di via Val Gardena n.35, in persona dell’amministratore pro tempore e IA AG GA, OB RA, IE EM, NA Di RE, AR TT, IN AL TT, CH PO, rappresentati e difesi dagli avvocati Paola Conticiani e Federico Tedeschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Federico Tedeschini in MA, largo Messico 7;
contro
MA AP, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Garozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IT IT di MA AP, in persona del Sindaco metropolitano pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
“ N&A Sport ” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Ciaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in MA, via Dora, 2;
EA MP, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Anastasio Pugliese, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in MA, via Gian Giacomo Porro n. 26;
per l'annullamento
previa sospensione
per quanto riguarda il ricorso principale
- determinazione dirigenziale rep. n. QI/146 prot. n. QI/15265 del 26.01.2023 con la quale il Dipartimento competente (Programmazione e Attuazione Urbanistica-Ufficio Autorizzazione Paesaggistica) di MA AP ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 D.Lgs n. 42/2004, a favore del centro sportivo della “ N&A Sport ” s.r.l. sito in MA alla via dell’Acqua Traversa n. 251;
- ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluso, ove occorrer possa, la nota del Direttore Tecnico della Direzione tecnica del Municipio XV di MA AP del 25.09.2023 prot. n. 100131 di comunicazione dell’adozione della determinazione di cui alla lett. a).
per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:
- determinazione Dirigenziale Rep. QI/146/2023 del 26.01.2023, numero prot. QI/15265/2023 del 26.01.2023 con la quale il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica-Direzione Edilizia Privata-Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche di MA AP, ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 D. Lgs. n. 42/2004, a favore della “ N&A Sport ” S.r.l. nel terreno sito in MA alla via dell’Acqua Traversa n. 251, nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti ivi richiamati e/o, comunque, alla stessa presupposti e/o conseguenti, ivi inclusa la nota di trasmissione di detta autorizzazione al Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di MA, del 3.2.2023, prot. n. 20311, esitata nella sanatoria paesistica per le opere già realizzate relative all’intervento edilizio “ di trasformazione di n. 2 campi da tennis in 3 campi da padel, con relativa recinzione composta di pannelli in vetro temperato e rete elettrosaldata, sostenuta da struttura leggera in scatolato di ferro zincato ” ed alla sanatoria della “ predisposizione per altri due campi da padel (solo sottofondo senza recinzioni) ”, nonché del “ posizionamento di strutture adibite a ospitare teli di copertura su ogni campo ”;
- determinazione Dirigenziale Rep. QI/1891/2023 del 24.10.2023 – prot. n. QI/184968/2023 del 24.10.2023 – con cui il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica-Direzione Edilizia Privata-Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche di MA AP ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 D. Lgs. n. 42/2004, alla “ N&A Sport ” S.r.l. per gli interventi sul terreno sito in MA alla via dell’Acqua Traversa n. 251 in relazione “ al completamento delle opere già realizzate e sanate con A.P. Rep. QI/146/2023 (prot. n. QI/15265/2023) e SCIA 51141/2022, consistenti nel completamento di n. 2 campi da padel da posizionare sui massetti in calcestruzzo preesistenti; l’area da gioco sarà caratterizzata da moquette di colore blu, mentre le aree di gioco verticali saranno caratterizzate da pareti in vetro e pareti in rete elettrosaldata sorrette da strutture tubolari in ferro zincato e verniciato a polvere colore antracite; i camminamenti tra i campi e le superfici adiacenti i campi saranno pavimentate con interventi drenanti poggiate su base allettamento di sabbia ” nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti richiamati nella suestesa autorizzazione paesaggistica e/o, comunque, alla stessa presupposti e/o conseguenti, ivi inclusa la nota di trasmissione di detta autorizzazione al Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di MA, del 6.11.2023 prot. n. 192663, che hanno portato ad assentire nei termini sopra indicati gli interventi della N&A Sport srl sul terreno sito in MA alla via dell’Acqua Traversa n. 251;
- eventuali effetti edilizi prodotti dalle diverse SCIA, ordinarie e/o in sanatoria, presentate dalla N&A Sport srl in relazione al terreno sito in MA alla via dell’Acqua Traversa n. 251;
- nulla osta sul vincolo idraulico emesso dal Dirigente del Dipartimento IV, “ Pianificazione strategica e governo del territorio -Servizio 3 - Opere idrauliche-Opere di bonifica-Rischi idraulici ” della IT IT di MA AP del 12.12.2023 prot. n. CMRC-2023-0200112 con il quale veniva rilasciato, a favore della “ N&A Sport ” s.r.l., il relativo parere con condizioni per la realizzazione degli interventi sul terreno sito in MA alla via dell’Acqua Traversa n. 251 nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti richiamati nel suesteso parere idraulico e/o, comunque, allo stesso presupposti e/o conseguenti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di MA AP, di “ N&A Sport ” S.r.l., della IT IT di MA AP e di EA MP;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2024 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto introduttivo del giudizio del 24 novembre 2023 – depositato in giudizio il successivo 5 dicembre – parte ricorrente (composta da un condominio e da alcuni proprietari di immobili ivi collocati) avversavano la d.d. rep. n. QI/15265 del 26 gennaio 2023 – con la quale il competente Dipartimento programmazione ed attuazione urbanistica di MA AP (DPAU) aveva rilasciato, ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, l’autorizzazione paesaggistica a favore del centro sportivo gestito dalla società controinteressata “ N&A Sport ” s.r.l., nonché la successiva nota del 25 settembre 2023 con la quale il Municipio XV di MA AP dava comunicazione ai ricorrenti della suddetta nota.
In via di fatto, essi esponevano di aver, sin dal mese di maggio 2021, sollecitato l’amministrazione resistente ad esercitare i poteri di vigilanza edilizia previsti dall’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 al fine di verificare la conformità dei lavori intrapresi dalla controinteressata sul fondo sito in MA alla via dell’Acqua Traversa n. 252 ove, in precedenza, insistevano due campi da tennis in terra battuta.
Più nel dettaglio, essi segnalavano a MA AP diversi profili di illegittimità delle opere in questione e, in particolare: l’insufficienza della SCIA presentata ai sensi dell’art. 22 d.P.R. cit. dalla controinteressata il 2 novembre 2020 al fine di legittimare gli interventi in questione, da qualificare, a parere dei ricorrenti, quantomeno nei termini di una ristrutturazione edilizia c.d. “pesante”; l’assenza di una valutazione di impatto acustico dell’intervento, l’assenza di nulla osta sismico, di autorizzazione da parte dell’ente preposto alla tutela del vincolo naturalistico insistente sull’area nonché da parte dell’ente idraulico competente – comunque non rilasciabile, a parere dei ricorrenti, essendo l’intervento posto all’interno di una fascia di 150 metri lineari dal fosso dell’Acqua Traversa nella quale sono vietate tutte le attività che, come nel caso di specie, riducano la superficie permeabile dei suoli; la difformità delle opere dalla SCIA presentata il 2 novembre 2020.
Ancora, dall’esame della segnalazione da ultimo menzionata, si evidenziava che la controinteressata si era proposta di realizzare cinque campi da padel (a fronte dei precedenti due campi da tennis) mediante la realizzazione di una struttura perimetrale con montanti e traverse in ferro per ciascun campo a sostegno di chiusure trasparenti in vetro temperato, completata, poi, dall’installazione di torri faro per l’illuminazione dei campi.
Dall’analisi delle opere effettivamente realizzate, invece, emergeva che la costruzione dei campi da padel in questione era avvenuta attraverso il taglio della vegetazione riparia arbustiva e arborea preesistente, il livellamento del terreno e la realizzazione di cinque platee di fondazione in cemento armato (per un’estensione complessiva di 1.000 mq.), la realizzazione di pilastri e travi di copertura per ciascun campo.
A seguito, poi, di successiva istanza di accesso agli atti, i ricorrenti apprendevano che:
- l’efficacia della SCIA del 2 novembre 2020 risultava essere stata sospesa sin dal 17 novembre 2020 per carenza dell’assenso all’intervento da parte della proprietà dell’area;
- ciononostante, il 10 febbraio 2021 la controinteressata comunicava la fine dei lavori rispetto alla SCIA già menzionata, informando altresì che, rispetto a quel documento, risultava variata la disposizione longitudinale dei quattro campi;
- con CILA presentata il 13 febbraio 2021, la società controinteressata comunicava l’inizio dei lavori di installazione di cinque coperture leggere per i campi da padel, da considerare quali opere di copertura temporanee;
- con successiva nota del 15 aprile 2021 la direzione tecnica municipale comunicava al dipendente gruppo di Polizia Locale la difformità delle opere rispetto alla SCIA del 2 novembre 2020 – stante il diverso posizionamento dei campi da gioco – e l’assenza dei nulla osta idraulico e naturalistico;
- in data 16 settembre 2021, la controinteressata avanzava istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato ai sensi del capo II del d.P.R. n. 31/2017, trasmessa al DPAU di MA AP dal Municipio XV il successivo 21 gennaio 2022;
- con d.d. prot. n. CU/107577 del 24 novembre 2021, il Municipio XV disponeva la sospensione dei lavori di cui alla SCIA del 2 novembre 2020;
- con nota del 24 febbraio 2022, la medesima direzione tecnica municipale avviava il procedimento di riesame della SCIA presentata dalla controinteressata, rilevando ancora sussistenti una serie di irregolarità tra cui la necessità del rilascio di un permesso di costruire o di una SCIA alternativa al titolo espresso (essendo gli interventi qualificabili come ristrutturazione edilizia “pesante”) preceduti dall’emanazione di autorizzazione paesaggistica preventiva non soggetta alla procedura semplificata di cui all’all. A del d.P.R. n. 31/2017, trattandosi di area sottoposta a tutela ai sensi della parte III del d.lgs. n. 42/2004, la necessità di nulla osta idraulico ai sensi del piano d’assetto idrico (PAI) vigente per l’area e la necessità del preventivo deposito della documentazione di impatto acustico e ambientale;
- con nota del 23 marzo 2022, sempre il Municipio XV comunicava alla società controinteressata l’insufficienza delle osservazioni prodotte in riscontro alla nota del 24 febbraio precedente, ravvisando ancora l’assenza della valutazione di impatto acustico ambientale e della documentazione comprobante l’effettiva proprietà della particella 182 ove insistevano i lavori realizzati.
A fronte di tali rilievi tuttavia, proseguivano i ricorrenti, il Municipio non esercitava i poteri repressivi previsti dall’ordinamento ed in data 25 settembre 2023, con la nota avversata con l’atto introduttivo del presente giudizio, informava i ricorrenti che:
- era stata acquisita l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5 del d.lgs. n. 42/2004 con d.d. rep. n. QI/146 del 26 gennaio 2023;
- l’efficacia dei titoli edilizi prodotti dalla controinteressata “ N&A ” era sospesa in attesa del rilascio del nulla osta idraulico da parte della IT IT di MA AP;
- era stata irrogata una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 15/2008.
In seguito, e precisamente il 7 novembre 2023, i ricorrenti avanzavano una nuova istanza di accesso agli atti e nelle more, attesa l’imminente scadenza dei termini di impugnazione previsti dall’art. 29 c.p.a., avanzavano il presente gravame avverso l’autorizzazione paesaggistica rilasciata con d.d. rep. n. QI/146 del 26 gennaio 2023, non prima di aver enunciato la sussistenza di gravi pregiudizi in loro danno derivanti dall’esecuzione degli interventi edilizi compiuti dalla “ N&A ” consistenti nella compromissione della loro quiete e nella lesione del diritto alla salute conseguenti alla realizzazione di opere che, a loro avviso, provocherebbero intollerabili immissioni sonore e luminose derivanti dalla pratica del padel e dall’eccessivo illuminamento notturno delle aree in questione, oltre al deprezzamento dei propri immobili correlato alla realizzazione degli interventi di cui trattasi e comportanti la compromissione dei valori di quiete ed amenità del complesso edilizio di loro proprietà.
In dettaglio, essi deducevano un unico mezzo di censura con il quale lamentavano la violazione degli artt. 146, comma 4 e 167, commi 4 e 5 del d.lgs. n. 42/2004, degli artt, 134, comma 1, 136 e 142 d.lgs. cit., degli artt. 35 e 36 delle NTA al PTPR della Regione Lazio, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e per difetto di istruttoria.
A dire dei ricorrenti, premesso che il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di nuovi campi da padel non potrebbe che essere quello ordinario e preventivo (come del resto evidenziato anche dal parere rilasciato dal Ministero della Cultura il 22 aprile 2021), del tutto illegittimamente le opere in questione sarebbero state assentite in sanatoria, dal punto di vista paesaggistico, ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004, non presentando le stesse quel carattere di minore impatto paesaggistico che, ai sensi delle norme appena citate, consentirebbe, in via del tutto eccezionale, il rilascio postumo dell’autorizzazione paesaggistica, comportando le opere realizzate la creazione di nuove superfici utili e l’alterazione permanente della conformazione originaria dei luoghi il tutto, tra l’altro, all’interno della fascia di rispetto di 150 metri dal fosso dell’Acqua Traversa e in violazione, quindi, anche delle prescrizioni paesaggistiche regionali che prescrivono che le fasce di rispetto dei corsi d’acqua pubblica debbano rimanere integre ed inedificate per una profondità di 150 metri lineari, fatto salvo l’obbligo di richiedere comunque la relativa autorizzazione all’autorità competente alla salvaguardia del vincolo idraulico.
MA AP si costitutiva in giudizio con atto di mero stile.
Con gravame accessorio notificato e depositato il 24 gennaio 2024, parte ricorrente proponeva nuovi motivi aggiunti di ricorso contro la d.d. rep. n. QI/146 del 26 gennaio 2023 (recante l’autorizzazione paesaggistica per i lavori già effettuati) ed autonomi motivi di ricorso contro la sopravvenuta d.d. rep. b. QI/1891 del 24 ottobre 2023 (recante autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 per il completamento delle opere già realizzate e sanate con la d.d. rep. n. QI/146/2023) e contro il nulla osta idraulico rilasciato il 12 dicembre 2023 dalla IT IT di MA AP (atto prot. n. CMRC-2023-0200112).
Premessa l’esposizione dei fatti sopra illustrati, i ricorrenti esponevano altresì che, dall’esame della documentazione richiesta il 7 novembre 2023 e consegnata il 10 gennaio 2024, emergeva che:
- con la d.d. rep. n. QI/146 del 26 gennaio 2023, MA AP aveva rilasciato l’autorizzazione paesaggistica ex art. 167, d.lgs. n. 42/2004, per un intervento di “ trasformazione di n. 2 campi da tennis in 3 campi da padel, con relativa recinzione composta di pannelli in vetro temperato e rete elettrosaldata, sostenuta da struttura leggera in scatolato di ferro zincato ”, “ predisposizione per altri due campi da padel (solo sottofondo senza recinzioni) ” e “ posizionamento di strutture adibite a ospitare teli di copertura su ogni campo ”;
- con la d.d. rep. n. QI/1891 del 24 ottobre 2023, l’amministrazione resistente aveva rilasciato l’autorizzazione paesaggistica ai sensi, stavolta, dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 per il completamento delle opere già sanate da compiersi attraverso il “ completamento di n. 2 campi da padel da posizionare sui massetti in calcestruzzo preesistenti; l’area da gioco sarà caratterizzata da moquette di colore blu, mentre le aree di gioco verticali saranno caratterizzate da pareti in vetro e pareti in rete elettrosaldata sorrette da strutture tubolari in ferro zincato e verniciato a polvere colore antracite; i camminamenti tra i campi e le superfici adiacenti i campi saranno pavimentate con betonelle drenanti poggiate su base allettamento di sabbia ”;
- con provvedimento del 12 dicembre 2023, la IT IT aveva rilasciato il nulla osta idrico all’esecuzione dell’intervento in questione prescrivendo, tra l’altro, che i campi da padel dovessero essere posti a non meno di 10 metri dall’argine del corso d’acqua.
In ordine alle condizioni dell’azione, i ricorrenti deducevano, ancora una volta, il pregiudizio alla propria quiete e, in definitiva, al proprio diritto alla salute (derivante sempre dalle intollerabili emissioni rumorose e luminose che, a loro giudizio, proverrebbero dagli impianti per la pratica del padel), nonché il pregiudizio patrimoniale associato alla perdita di valore dei propri immobili (discendente, anche in questo caso, dalla compromissione dello stato di quiete ed amenità che avrebbe caratterizzato l’assetto dei luoghi antecedente al compimento dei lavori in quesionte), oltre a dolersi della compromissione dei valori, di rilievo pubblicistico, dell’armonico ed ordinato sviluppo del territorio, della salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio e della protezione del suolo da fenomeni di rischio idrogeologico ed idraulico.
Valori ed interessi tutti questi posti a fondamento anche del paventato pericolo di un danno imminente ed irreparabile derivante dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati, per scongiurare il quale essi avanzavano, con il ricorso per motivi aggiunti, istanza di sospensione cautelare anche inaudita altera parte .
In diritto, essi avanzavano le seguenti doglianze:
- violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, violazione del giusto procedimento;
lamentavano essi che, sebbene avessero più volte compulsato MA AP affinché questa esercitasse i poteri di vigilanza e sanzionatori previsti dagli artt. 27 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001, le amministrazioni resistenti non avrebbero comunque dato loro notizia dell’avvio del procedimento volto all’emanazione delle autorizzazioni paesaggistiche e del nulla osta idraulico impugnati, omettendo così un obbligo di legge posto che, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990, dell’avvio del procedimento amministrativo dev’essere data notizia a tutti coloro i quali, individuati o facilmente individuabili, potrebbero subire un pregiudizio dall’adozione dei provvedimenti in questione;
- in relazione alla d.d. rep. n. QI/146/2023, violazione degli artt. 146, commi 4 e 5, 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004, violazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 31/2017 e dell’allegato B.26 a detto d.P.R., violazione degli artt. 134, comma 1, 136 e 142 del d.lgs. n. 42/2004, violazione degli artt. 35 e 36 delle NTA al PTPR regionale, eccesso di potere per travisamento delle circostanze di fatto e di diritto e per difetto di istruttoria;
secondo i ricorrenti, stante il carattere dell’intervento compiuto dalla controinteressata “ N&A ” – a loro giudizio qualificabile come ristrutturazione edilizia “pesante” ed assentibile solo con permesso di costruire o SCIA alternativa ex art. 23 d.P.R. n. 380/2001 – esso non avrebbe mai potuto formare oggetto di autorizzazione paesaggistica rilasciata a sanatoria e con la procedura semplificata di cui all’allegato B del d.P.R. n. 31/2017, trattandosi infatti di intervento che, attraverso la creazione di nuove superfici utili e di nuovi volumi, hanno comportato la definitiva trasformazione dello stato dei luoghi preesistente;
- in relazione alla d.d. rep. n. QI/1891/2023, essi deducevano, in via derivata, i medesimi vizi inficianti la d.d. rep. n. QI/146/2023;
- in relazione al nulla osta idraulico rilasciato dalla IT IT di MA AP con provvedimento del 12 dicembre 2023, violazione degli artt. 28, 29, 30, 31 e 32 delle NTA al PAI del bacino del Tevere (aggiornato con decreto segretariale n. 32/2015) violazione degli artt. 65, 91 e seguenti e 144 del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 96, lett. f ) del R.D. n. 532/1904, oltre che eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, violazione del giusto procedimento e sviamento;
con detto motivo essi contestavano la legittimità del nulla osta idraulico in quanto, diversamente da quanto affermato dall’amministrazione metropolitana, il margine dei campi da padel si porrebbe ad una distanza inferiore a dieci metri dall’argine del corso d’acqua oggetto di tutela, sicché le opere in questione non sarebbero assistite dal rilasciato atto autorizzativo.
Si concludeva il gravame con l’articolazione dell’istanza cautelare tanto ai sensi dell’art. 55 quanto ai sensi dell’art. 56 c.p.a.
Con primo decreto monocratico del 25 gennaio 2024 (n. 358/2024) veniva respinta l’istanza inaudita altera parte , riproposta dai ricorrenti il successivo 29 gennaio (in ragione dell’asserita avvenuta ripresa dei lavori in questione) e nuovamente denegata con decreto del 30 gennaio 2024 (n. 400/2024), stante l’insorgere a carico dell’amministrazione comunale, in caso di accoglimento dell’istanza cautelare collegiale, del dovere di imporre la rimozione delle opere nel frattempo realizzate.
In vista dell’udienza camerale fissata per la discussione dell’incidente cautelare, MA AP svolgeva le proprie difese con memoria ex art. 55, comma 5, c.p.a. eccependo preliminarmente:
- l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse dei ricorrenti;
- l’inammissibilità del ricorso per difetto di rappresentanza da parte dell’amministratore nei confronti della posizione del condominio ricorrente;
- l’inammissibilità del ricorso contro la nota prot. n. CU/100131 del 25 settembre 2023, ritenuta non avere valenza provvedimentale;
e, per il resto, contestando nel merito la fondatezza delle doglianze avversarie.
Si costituiva in giudizio anche l’amministrazione della IT IT di MA AP, eccependo l’infondatezza del gravame.
Partecipava al giudizio anche la controinteressata “ N&A ”, eccependo anch’essa, in rito, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse dei ricorrenti all’impugnazione ed il difetto di giurisdizione del Giudice adito in ordine all’impugnazione del nulla osta idraulico rilasciato dalla IT IT mentre, nel merito, anch’esso contestava la fondatezza delle pretese addotte da controparte.
Con ordinanza collegiale n. 946 del 7 marzo 2024, veniva dato atto della rinuncia alla domanda cautelare ex art. 55 c.p.a. manifestata in camera di consiglio dalla ricorrente a fronte di una sollecita definizione nel merito dell’affare e, disposta la compensazione delle spese della predetta fase, la trattazione della causa veniva rinviata, per la definizione del giudizio, alla pubblica udienza dell’11 novembre 2024.
Si costituiva in giudizio, quale controinteressato, anche il sig. EA MP, deducendo di essere, in forza di contratto di sublocazione di immobili ad uso non abitativo, subconduttore dell’area del circolo sportivo “ Cassia Antica ” costituita dai cinque campi da padel in questione e contestando anch’esso, in rito, il difetto di interesse dei ricorrenti all’impugnazione proposta ed il difetto di giurisdizione del Giudice adito in relazione alle doglianze mosse contro il nulla osta idraulico rilasciato dalla IT IT di MA AP e, infine, contestando la fondatezza delle pretese ex adverso mosse.
In vista dell’udienza di discussione nel merito del gravame, le parti depositavano documenti e scambiavano memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
Parte ricorrente replicava alle eccezioni processuali obiettate dalle controparti e, per il resto, insisteva per l’accoglimento di tutti i motivi di ricorso già rassegnati.
Le altre parti replicavano ed insistevano per la reiezione del ricorso, la “ N&A ” eccependo altresì l’inammissibilità dell’impugnazione del nulla osta idraulico adottato dall’amministrazione metropolitana (giacché la dedotta violazione del limite di 10 metri dall’argine per la realizzazione dei campi da padel costituirebbe non già vizio del provvedimento abilitativo impugnato, quanto erronea modalità esecutiva dell’intervento denunziabile attraverso la sollecitazione dei poteri di verifica spettanti all’amministrazione) nonché l’inammissibilità dell’impugnazione degli effetti delle segnalazioni da essa presentate per l’effettuazione delle opere in questione, trattandosi di atti non impugnabili in quanto non promananti da un’autorità amministrativa.
Infine, all’udienza pubblica dell’11 novembre 2024, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Ritiene il Collegio di poter soprassedere sia dalla disamina delle rimanenti eccezioni preliminari che dallo scrutinio nel merito delle censure avanzate in quanto entrambi i ricorsi sono inammissibili per difetto di interesse della parte ricorrente all’impugnazione degli atti gravati.
Come noto, il tema della tutela riconosciuta al terzo che lamenti l’illegittimità dell’attività edilizia svolta da altri su un fondo contiguo al proprio è stato scandagliato a fondo, sotto il profilo della sussistenza delle condizioni dell’azione, dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 9 dicembre 2021 la quale, in estrema sintesi, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
i) riaffermata la distinzione, nell’ambito della categoria delle condizioni dell’azione, tra legittimazione ed interesse al ricorso, va ritenuto che, nei casi di impugnazione di un permesso di costruire, il criterio della vicinitas da sé solo, se può valere quale elemento di individuazione della legittimazione, di contro non può, in automatico, condurre a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato;
ii) tale specifico pregiudizio:
- è accertabile dal giudice anche d’ufficio;
- può comunque ricavarsi dall'insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso;
- è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d'ufficio dal giudicante, nel rispetto dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
Pertanto, fermo restando che la sussistenza di un rapporto di vicinitas – se, di per sé, può attestare l’esistenza di una posizione giuridica differenziata e qualificata che abiliti il terzo a contestare la legittimità dell’attività edilizia altrui – essa da sola non basta a comprovare l’esistenza di un interesse attuale e concreto a proporre l’impugnazione non potendo, chi intende censurare in giudizio un titolo edilizio altrui, limitarsi ad allegare lo stabile collegamento territoriale con l’area su cui insiste l’edificazione, ma dovendo costui allegare anche lo specifico pregiudizio subito per effetto dall’attività edificatoria svolta da altri sul terreno contiguo al proprio, pregiudizio che, peraltro, può evincersi anche dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso e che, sempre secondo la sopra citata decisione dell’Adunanza Plenaria, solo in talune, ristrette, ipotesi può ritenersi insussistente a priori (ad esempio, nei casi di titoli edilizi affetti da vizi esclusivamente di carattere formale o procedimentale sicuramente emendabili, oppure di titoli illegittimamente rilasciati ai quali non abbia fatto seguito alcuna attività edilizia durante il periodo di efficacia dei medesimi).
Quanto, poi, alla consistenza dello specifico pregiudizio la cui sussistenza può essere lamentata in giudizio, sempre che esso sia stato all’interno di esso veicolato con rituale allegazione di parte, sempre l’anzidetta pronuncia dell’Adunanza Plenaria l’ha rinvenuta “ nel possibile deprezzamento dell'immobile, confinante o comunque contiguo, ovvero nella compromissione dei beni della salute e dell'ambiente in danno di coloro che sono in durevole rapporto con la zona interessata ”, ulteriormente precisando poi che “ Il riferimento al godimento dell'immobile in uno con il richiamo a salute e ambiente è peraltro un piano di indagine già sufficientemente ampio ed è su di esso che la giurisprudenza ha fatto leva per ravvisare il pregiudizio sofferto dal terzo non solo ad esempio nella diminuzione di aria, luce, visuale o panorama, ma anche nelle menomazioni di valori urbanistici e nelle degradazioni dell'ambiente in conseguenza dell'aumentato carico urbanistico in termini di riduzione dei servizi pubblici, sovraffollamento, aumento del traffico ”.
Ciò posto, applicando le coordinate ermeneutiche sopra esposte al caso di specie, non può non rilevarsi come, sin dalla proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, il pregiudizio che parte ricorrente ha paventato e che essa ritiene riconducibile all’intervento edilizio effettuato dalla controinteressata “ N&A ” sul proprio fondo viene indicato in un triplice ordine di nocumenti:
- di carattere patrimoniale, consistenti nel deprezzamento dei propri immobili e nelle accresciute difficoltà di commercializzazione dei medesimi “ correlati entrambi alla realizzazione degli interventi in contestazione, che hanno inciso pesantemente sulle peculiarità del complesso residenziale trasformandolo da un luogo di quiete ed amenità in un posto caratterizzato da inquinamento acustico e luminoso ” (pag. 11 del ricorso introduttivo);
- di carattere non patrimoniale, ravvisati nella compromissione del proprio diritto alla salute conseguente alle immissioni (asseritamente superiori alla normale tollerabilità) sonore e luminose provenienti dai campi da padel in corso di realizzazione le quali, pregiudicando la quiete dei ricorrenti, li esporrebbero ad un’alterazione del loro equilibrio psico-fisico “ a causa della nocività del suono o del rumore e dell’eccessivo illuminamento notturno proveniente dall’area degli attuali controinteressati ” (pag. 10);
- attinenti a valori “superindividuali” ed individuati ne “ l’equilibrio urbanistico del contesto e l'armonico e ordinato sviluppo del territorio, nonché pregiudica l’ambiente circostante soggetto a tutela paesaggistica ed idrogeologica considerata anche la prossimità al fosso dell’Acqua Traversa ” (sempre pag. 10 del ricorso introduttivo).
Orbene, in disparte la legittimazione e l’interesse della parte ricorrente a dolersi di pregiudizi connessi alla lesione di interessi generali quali quelli relativi alla tutela dell’ambiente, dell’ordinato sviluppo del territorio e dell’equilibrio idrogeologico dell’area, ciò che induce il Collegio a propendere per l’inammissibilità dei gravami proposti è la circostanza che in nessun modo parte ricorrente ha documentato e comprovato la sussistenza degli specifici pregiudizi lamentati, i quali quindi si arrestano allo stato di una mera enunciazione non corroborata da alcun elemento probatorio.
In altre parole, ciò che si può con certezza affermare, alla luce delle allegazioni introdotte nel presente giudizio, è che i ricorrenti intrattengono sì una relazione di prossimità territoriale con il luogo oggetto dell’intervento edilizio eseguito dalla controinteressata “ N&A ” (relazione peraltro da affermarsi stante la non contestazione delle altre parti, non avendo i ricorrenti neppure documentato a quale distanza dai costruendi campi da padel si collochino le loro proprietà immobiliari) ma, per le ragioni anzidette, se detta relazione di prossimità (la c.d. “ vicinitas ”) può, alla stregua dell’insegnamento pretorio anzidetto, valere ad affermare la loro legittimazione a proporre la presente impugnazione, ciò non è sufficiente ad affermare anche la sussistenza di un loro attuale e concreto interesse ad ottenere la caducazione degli atti impugnati dotato di una consistenza superiore all’interesse di mero fatto, interesse sprovvisto com’è noto, in un sistema improntato alla tutela in giudizio di posizioni giuridiche soggettive e non, semplicemente, alla provocatio agli organi di giustizia nel solo interesse della legge, di forme di tutela giurisdizionali all’infuori delle (eccezionali) ipotesi previste dal legislatore (come, ad esempio, le azioni popolari esercitabili in materia elettorale ai sensi degli artt. 130 c.p.a. e 73, d.lgs. n. 267/2000).
Quindi, ancorché legittimati all’impugnazione del presente gravame, i ricorrenti non sono tuttavia provvisti di interesse ad agire, non avendo essi fornito dimostrazione della consistenza concreta dei pregiudizi che essi hanno (solo) affermato di ricevere dall’intervento edilizio compiuto dalla controparte privata.
Di più, le lesioni che essi hanno paventato si pongono in evidente contraddizione finanche con lo stato dei luoghi preesistente all’edificazione contestata.
Infatti, da un esame anche approssimativo dello stato dei luoghi condotto attraverso rilievi aerofotogrammetrici liberamente consultabili online , si evince come nella zona (e collocati in posizione ancora più prossima agli immobili di proprietà dei ricorrenti di quanto non siano i campi da padel in corso di realizzazione da parte della controinteressata) insistano due campi da tennis immediatamente contigui allo stesso condominio ricorrente, una piscina ed un intero circolo sportivo, attrezzato anche con campi da padel già operativi ed utilizzati, nei confronti dei quali non risulta che i ricorrenti abbiano mai avanzato alcuna doglianza.
Ancora, sempre l’esame delle risultanze aerofotogrammetriche disponibili online evidenzia come la distanza tra il condominio ricorrente ed i campi da padel già esistenti (misurata sull’angolo più esterno del fabbricato) risulta, in linea d’aria, pari a 62,79 metri lineari, mentre quella intercorrente tra il medesimo condominio e le attrezzature sportive realizzate dalla controinteressata (misurata secondo le medesime modalità) consiste in 68,17 metri lineari, superiore quindi, seppur di poco, a quella che separa le proprietà dei ricorrenti rispetto ai campi da padel di altro circolo sportivo preesistenti all’edificazione compiuta dalla “ N&A ” e mai fatti oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti.
Oltretutto, a frapporsi tra il condominio ricorrente e i campi da padel della controinteressata vi sono anche alcuni alberi di alto fusto, inevitabilmente destinati a ridurre l’impatto sonoro provocato dalla pratica di tale sport, all’attenuazione del quale non può che concorrere, inoltre, anche la progettata, ed in parte realizzata, copertura dei campi in telo sorretta da strutture in ferro.
In altre parole, il lamentato pregiudizio alla quiete ed all’amenità dei luoghi, oltre a non essere stato in alcun modo documentato da parte ricorrente, appare anche – se non smentito – ampiamente revocabile in dubbio alla luce delle distanze intercorrenti tra il fabbricato condominiale e l’area oggetto di edificazione e, soprattutto, all’esito dell’esame dello stato dei luoghi preesistente all’intervento edilizio effettuato dalla controparte, il quale presenta già una coesistenza di edifici ad uso residenziale e di manufatti a destinazione sportivo-ricreativa che, a quanto risulta, non ha mai dato adito a rimostranze da parte dei ricorrenti.
In definitiva, quindi, si impone un esito declaratorio della inammissibilità del gravame per carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b ), c.p.a.
Tuttavia, la complessità delle doglianze di merito avanzate (e non esaminate dal Collegio in ragione della pronuncia in rito adottata) suggerisce comunque la compensazione delle spese processuali tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese di giudizio tra tutte le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO