Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/06/2025, n. 6051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6051 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di LI
VIII SEZIONE CIVILE il Giudice dr.ssa Barbara DI TONTO considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 19.05.25 per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
considerato che
, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso al- la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedi- mento alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai ri- spettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281sexies ultimo comma e 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Barbara Di Tonto ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 22645/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente ad
OGGETTO: responsabilità professionale
TRA
, (C.F. , rappresenta- Parte_1 CodiceFiscale_1 ta e difesa dagli avv.ti Giovanni Lanzaro e Francesco Allocati, elet- tivamente domiciliata in LI, alla Via Rocco Scotellaro n.21/h, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E 1
RESISTENTE
, (C.F. , residente in [...]Controparte_2 C.F._3
(NA) al corso Vittorio Emanuele II n° 105 lett. K, pec:
[...]
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RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
di Capua, (P.IVA: , Controparte_3 P.IVA_1 in persona del legale rapp.nte p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pezone Domenico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in S. Maria Capua Vetere, alla via Carlo Santagata, n.1, giusta pro- cura in atti;
RESISTENTE
E
(C.F. Controparte_4
, in persona del legale rapp.nte p.t., rappresentata e P.IVA_2 difesa dagli avv.ti Sergio Turrà e Sabrina Turrà ed elettivamente domiciliata in LI, alla Via G. Sanfelice n. 24, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludevano come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dispo- sto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giu- gno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa espo- sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo e/o sintetizzando lo svolgimento del processo).
Con ricorso, ritualmente notificato, ha conve- Parte_1 nuto in giudizio i dottori e non- Controparte_1 Controparte_2 ché le strutture sanitarie Controparte_5
e per sentirli condannare al risar- Controparte_4 cimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti per effet-
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to della colposa condotta dei sanitari nell'esecuzione della presta- zione medica ricevuta presso le strutture resistenti.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda attorea, stante l'assenza di profili di negligenza in rela- zione al proprio operato.
Si costituiva, altresì, la Controparte_5 che, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 8 c.3 l.24/2017 nonché la nullità dell'atto introduttivo per carenza dei requisiti di cui agli artt.163 nn.3 e 4 e 164 comma 4 cpc;
nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza della stessa ed, in via subordinata ed i caso di condanna, l'accertamento del grado di colpa del dott. in CP_2 relazione ai fatti di causa.
Si costituiva, infine, la struttura di LI, Controparte_4 he eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo per carenza dei requisiti di cui agli artt.163 nn.3 e 4 e 164 comma 4 cpc nonché il difetto di legittimazione passiva;
nel merito, in via princi- pale, chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza della stes- sa, ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, previo accertamento della quota di re- sponsabilità ascrivibile ai resistenti in relazione ai fatti di causa, di essere manlevata da questi ultimi degli importi eventualmente do- vuti alla ricorrente.
Non si costituiva in giudizio, invece, il dott. Controparte_6 stante regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza.
Acquisita la CTU medico-legale eseguita nel processo introdotto con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. recante R.G. n. 14006/2022, all'udienza cartolare del 19.05.2025, la causa è stata decisa ex art. 281 sexies u.c. cpc in combinato disposto con l'articolo 127 ter cpc.
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In via preliminare va dichiarata la contumacia di , Controparte_2 non costituitosi in lite nonostante regolare notifica del ricorso in- troduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza.
Deve, inoltre, essere rigettata l'eccezione formulata dalla struttura resistente per violazione Controparte_5 del termine per la proposizione del ricorso ex art. 281 decies c.p.c., stante l'assoluta infondatezza della stessa. Va sul punto osservato che, sebbene il giudizio per ATP è stato incardinato con ricorso de- positato in data 09.06.2022, mentre il presente giudizio di merito è
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stato introdotto con ricorso depositato in data 03.11.2023 (e quindi oltre i termini prescritti dall'art. 8, comma 3, L. 24/2017) tale circostanza ha determinato esclusivamente la mancata salvezza degli effetti sostanziali e processuali della originaria domanda proposta con il giudizio per ATP, così come previsto dalla suddetta norma;
ne consegue che il ricorso ex art. 281 decies c.p.c, benché tardivamente proposto, rimane comunque procedibile.
Parimenti va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio formulata dalle strutture sanitarie resistenti per inde- terminatezza del petitum e della causa petendi ai sensi degli artt.163 nn.3 e 4 e 164 comma 4 cpc, risultando nell'atto introdut- tivo del presente giudizio sufficientemente specificati la determi- nazione della cosa oggetto della domanda nonché gli elementi di fatto e di diritto costituenti la ragione della pretesa azionata;
in conseguenza di tanto parte resistente ha avuto la possibilità di di- fendersi ampiamente sulla pretesa azionata da parte ricorrente, peraltro ben nota in considerazione dell'espletamento del proce- dimento sommario per ATP conciliativa.
Va, infine, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla struttura sanitaria di LI Controparte_4 in relazione ai fatti di causa, per aver il sanitario espleta- CP_1 to la prestazione sanitaria nei confronti della ricorrente in regime libero professionale. Premesso che nel caso di specie, la suddetta circostanza non risulta documentalmente provata, deve al riguar- do rilevarsi come l'art. 7 comma 2 L. n.24/2017 preveda, in ogni ca- so, la responsabilità solidale della struttura e del sanitario ivi ope- rante anche per le prestazioni eventualmente rese da quest'ultimo in regime intramoenia. L'eccezione è dunque destituita di fonda- mento.
Nel merito, la domanda avanzata da parte ricorrente è fondata e pertanto va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, al riguardo, devono anzitutto essere richiamati gli ap- prodi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, secondo cui la responsabilità dell'ente ospedaliero (o casa di cura) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo cari- co, anche, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. (disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli art. 2048 e 2049 cod. civ.: Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6756), all'inadempimento della prestazione medico-professionale
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svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comun- que sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui ef- fettuata e la sua organizzazione aziendale: Cass. civ., sez. III, 14 lu- glio 2004, n. 13066).
Sul piano processuale, ove sia dedotta una responsabilità contrat- tuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, le conseguenze scaturenti dai principi appe- na evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente (danneg- giato) che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto o il “contatto sociale” intercorso con la struttura e/o con il sanitario ed allegare l'inadempimento del professionista che consiste nell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria resa) non- ché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sani- tari, restando invece a carico dell'obbligato la prova che la presta- zione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che que- gli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e impreve- dibile ovvero che l'inadempimento, pur esistendo, non sia stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass. civ., n.5128 del 26/2/2020).
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, in par- ticolare, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adem- piere, invece, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Ne consegue che, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta at- tiva od omissiva del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debi- tore deve provare la ricorrenza, nel caso concreto, di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile l'esatta esecu- zione della prestazione (fatto estintivo del diritto). L'onere per la struttura di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile, in particolare, sorge solo ove il danneg- giato abbia provato il nesso di causalità tra la patologia e la con- dotta dei sanitari. (cfr. sul punto Cass. Civ., sez. III, n. 27151/2023; Cass. civ. ord. 26 febbraio 2019, n. 5487; Cass. civ., sez. III, 29 gen- naio 2018, n.2061).
In materia civile, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
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Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, deve ritenersi sussisten- te un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligen- te, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabili- stici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole vero- simiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di confer- ma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Orbene, nel caso di specie, alla luce dei principi di diritto su richia- mati, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata possono ritenersi pienamente acclarati alla stregua della documentazione prodotta in giudizio dalla difesa di parte ricorrente nonché della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di istru- zione tecnica preventiva, ai cui condivisibili rilievi e conclusioni questo Giudice integralmente si riporta (cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecni- co di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguata- mente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclu- sioni siano state recepite dal giudicante.”).
La relazione tecnica espletata a firma dei CC.TT.UU. dott.ri Per_1
e a evidenziato: a) nel caso di spe-
[...] Persona_2 cie, sono certamente ravvisabili profili di responsabilità del perso- nale sanitario delle strutture resistenti nell'esecuzione della pre- stazioni sanitarie effettuate presso le predette strutture, rispetti- vamente in data 05.12.2018 (intervento chirurgico di mastoplasti- ca additiva) ed in data 30.10.2019 (intervento di mastopessi), se- gnatamente in relazione alla scelta della tecnica chirurgica impie- gata, atteso che in entrambi i trattamenti chirurgici praticati la suddetta tecnica non rappresentava l'opzione migliore per il trat- tamento della patologia di cui era affetta la paziente;
b) in partico- lare, in relazione all'intervento di mastoplastica additiva eseguito in data 05.12.2018 presso la struttura resistente Controparte_5 di Capua, il chirurgo operatore avrebbe dovuto opta-
[...] re, in relazione alla scelta della sede di impianto del volume prote- sico, per quella sotto muscolare (tecnica dual plane), in luogo di quella sotto ghiandolare, in concreto effettuata;
c) in relazione, in- vece, all'intervento di mastopessi del 30.10.2019 eseguito presso la struttura di LI a cura del dott. Controparte_4 Per_3
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relli, resosi necessario per emendare la condizione di ptosi mam- maria insorta per effetto dell'errata esecuzione del precedente in- tervento, il sanitario avrebbe dovuto optare per la tecnica della mastopessi a “t invertita”, non effettuata nel caso di specie;
d) l'errata esecuzione dei suddetti trattamenti chirurgici ha reso ne- cessario l'espletamento di un ulteriore intervento correttivo ese- guito presso altro nosocomio.
In considerazione delle esposte argomentazioni, i CCTTUU hanno concluso affermando che “i due interventi chirurgici eseguiti dai sanitari convenuti presentano alcune imprecisioni tecniche. Nel corso del primo atto operatorio, tenuto conto dei volumi impian- tati, sarebbe stato più opportuno posizionare le protesi in sede sottomuscolare. Nel corso del secondo atto operatorio la masto- pessi con taglio solo orizzontale senza incisione verticale non ha permesso un rimodellamento completo della salienza mammaria per cui si è reso necessario un'ulteriore correzione effettuata nel terzo atto operatorio che ha emendato, ma solo in modo parziale, la obiettività attuale. La responsabilità professionale è da ascri- versi in toto ai sanitari e/o alle strutture sanitarie convenute dove sono stati effettuati i primi due interventi chirurgici, sulla base di quanto stabilito dalla Legge Gelli-Bianco n. 24 dell'08.03.2017, in ordine alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Non sembra poter essere ascritta al Dott. alcuna colpa grave, CP_2 come paventato dal CT di parte per la ”, Controparte_5
Dott. in quanto con la formula di COLPA GRAVE Persona_4 in medicina legale si intende una colpa straordinaria ravvisabile nella condotta di colui che agisce con incensurabile imprudenza compiendo un errore grossolano e non scusabile, e non è questo il caso in esame”.
La relazione tecnica - che si intende condividere per adeguatezza, logicità e congruenza – evidenzia, con chiarezza logico scientifica, che i postumi invalidanti lamentati dalla paziente debbano ascri- versi al non corretto operato del personale sanitario e, in partico- lare, all'inadeguata scelta della tecnica operatoria attuata nel cor- so degli interventi chirurgici cui si è sottoposta la paziente presso le strutture resistenti per il trattamento della patologia di cui era affetta (ipomastia).
Tali conclusioni appaiono tratte a seguito dei più opportuni accer- tamenti e di una accurata disamina della documentazione prodot- ta dalle parti nonché dei fatti in contestazione, e si presentano ac- quisite con criteri corretti e con iter logico scientifico ineccepibile. Esse possono, pertanto, essere pienamente condivise e fatte pro-
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prie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere nel presente giudizio.
Come chiarito dall'accertamento peritale in atti, sebbene i tratta- menti chirurgici prescelti in sede di ricovero della paziente presso le strutture resistenti (segnatamente, intervento di mastoplastica additiva praticato in data 05.12.2018 ed intervento correttivo di mastopessi eseguito in data 30.10.2019) fossero adeguati alla luce della tipologia e della natura della patologia di cui era affetta la pa- ziente (nel primo caso, ipomastia, nel secondo, ptosi mammaria), non può ritenersi, tuttavia, condivisibile la scelta espletata dai sa- nitari in ordine alla specifica tecnica chirurgica impiegata la quale, invero, nel caso di specie, non rappresentava la scelta valevole a fornire maggiori garanzie di successo rispetto alle altre tipologie di tecniche chirurgiche in astratto praticabili.
Ed invero, in relazione all'intervento di mastoplastica additiva pra- ticato dal dott. in data 05.12.2018 presso la Controparte_2 struttura sanitaria “ di Capua per CP_5 Controparte_5 emendare la condizione di ipomastia presentata dalla paziente, la scelta dell'operatore di posizionare il volume protesico da impian- tare in sede sottoghiandolare piuttosto che in sede sottomuscola- re, non è risultata condivisibile, alla luce delle linee guida e delle buone pratiche mediche accreditate presso la comunità scientifi- ca. Precisano, infatti, al riguardo gli ausiliari che sebbene, “per la mastoplastica additiva il posizionamento della protesi è a discre- zione dell'operatore, dopo attenta valutazione clinica, ed è dunque demandata alla competenza tecnica del chirurgo”, nel caso di spe- cie, “è gioco forza ipotizzare che le stesse dovevano essere posi- zionate più profondamente, in sede sottomuscolare per evitare la discesa (ptosi) poi effettivamente verificatasi”. Come si evince dal- la copiosa letteratura medica citata dai ccttuu, infatti, “la tecnica dual plane (sottomuscolare) consente al parenchima di retrarsi su- periormente e di ridurre la ptosi mammaria”.
Dunque, nella fattispecie in esame, la necessità di posizionare il volume protesico in sede sottomuscolare piuttosto che in sede sottoghiandolare, discendeva da un'attenta valutazione - in con- creto omessa- delle circostanze del caso concreto nonché delle condizioni cliniche della paziente, quali l'entità del volume protesi- co da impiantare (pari a 375 cc) e il pregresso recente dimagrimen- to della paziente, condizioni che rendevano opportuno, come evi- denziato nell'elaborato peritale, l'utilizzo di una tecnica chirurgica diversa da quella in concreto utilizzata, la cui attuazione avrebbe, come evidenziato dagli ausiliari, verosimilmente scongiurato o
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comunque ridotto il rischio di insorgenza di ptosi mammaria, circo- stanza poi effettivamente verificatasi nel caso in esame.
Successivamente all'espletamento del suddetto trattamento chi- rurgico infatti la paziente, al fine di emendare la condizione pato- logica insorta per effetto dell'errata esecuzione del primo inter- vento, si sottoponeva in data 30.10.2019 ad intervento correttivo di mastopessi presso la struttura sanitaria Controparte_4 di LI a cura del dott. Anche il suddetto intervento CP_1 correttivo, tuttavia, non fu risolutivo dello stato patologico riscon- trato in ragione della erroneità della tecnica chirurgica impiegata che prevedeva l'asportazione di una losanga di cute orizzontale con incisione e sutura solo trasversale e non anche verticale. Evi- denziano al riguardo gli ausiliari che “l'elemento determinante di una ptosi mammaria è lo scivolamento in basso del parenchima mammario e conseguentemente del complesso areola capezzolo, che viene a trovarsi posizionato al di sotto del solco sottomamma- rio, segno patognomonico di ptosi, concomita, altresì, un eccesso di cute sia in senso verticale sia in senso orizzontale. Pertanto, la correzione di una ptosi mammaria non si può realizzare con una semplice asportazione di una losanga di cute trasversale che cor- regge il solo eccesso di cute in senso verticale, ma necessita di un intervento ben codificato che va a rimodellare in modo completo l'intera salienza della mammella. Asportare una losanga di cute trasversale mediante un'incisione e sutura finale orizzontale non apporta alcun sostanziale risultato perché il complesso areola ca- pezzolo (CAC) non viene ricollocato in una corretta posizione alla fisiologica altezza, anzi è probabile che venga trazionato verso il basso. Pertanto, non rimane altra scelta che proporre ed eseguire un intervento di mastopessi finalizzato a posizionare il CAC in una fisiologica posizione più cefalica e ridurre l'eccesso di cute. Il com- plesso areola capezzolo viene isolato, mantenendone intatta l'irrorazione; quindi, la cute in eccesso dovrà necessariamente es- sere rimodellata “in toto” sull'intera emisfera della mammella sia in senso verticale, sia orizzontale. Non è possibile, pensare ad una mastopessi senza programmare un rimodellamento “in toto” della salienza mammaria”.
Nel caso di specie, effettivamente, la tecnica chirurgica impiegata è risultata fallace atteso che la paziente, successivamente, si è do- vuta sottoporre ad ulteriore intervento correttivo presso altro no- socomio. Evidenzia sul punto il Collegio peritale che “l'asportazione di una semplice losanga di cute mammaria non ha sortito un risul- tato adeguato per cui la paziente si è dovuta sottoporre a un terzo
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intervento chirurgico, effettuato in altre sede e da altre equipe”. Alcuna rilevanza, inoltre, assume ai fini dell'esenzione da respon- sabilità del sanitario in ordine all'inadempimento contestato, il ri- lievo effettuato dalla difesa del dott. secondo cui la pa- CP_1 ziente avrebbe rifiutato la più idonea tecnica della mastopessi a “t invertita” al fine di evitare ulteriori cicatrici, atteso che la suddetta circostanza è smentita dalla documentazione clinica versata in at- ti, in particolare dal modulo di consenso informato all'esecuzione dell'intervento sottoscritto dalla stessa paziente, dal quale non si evince alcuna volontà in tal senso da parte della . Nes- Parte_1 sun rilievo, inoltre, assume a tal fine il presunto consenso raccolto ed annotato nel diario clinico il giorno dell'intervento, in quanto la relativa annotazione è retrodatata rispetto all'esecuzione del trat- tamento chirurgico e dunque priva di qualsivoglia efficacia proba- toria scriminante in relazione ai fatti di causa.
Concludono, dunque, gli ausiliari ritenendo che, nella fattispecie in esame, “il nesso causale tra la menomazione residua e il compor- tamento censurato dei due sanitari convenuti discende, nel caso del Dott. dall'aver posizionato la protesi di un certo volu- CP_2 me (375 cc e non 300, come più volte detto dal convenuto) in sede sottoghiandolare e non sottomuscolare, sede più idonea in rela- zione al volume delle protesi e al dichiarato (anche dal convenuto) probabile rilassamento cutaneo dovuto ad un recente dimagri- mento di circa 10 kg. della paziente. Riguardo il Dott. lo CP_1 stesso ha eseguito una mastopessi + inserimento di protesi più vo- luminosa per emendare la ptosi residuata dopo il I intervento con accesso alla vecchia cicatrice evitando la più idonea mastopessi a T invertita”. (…) “La responsabilità professionale è da ascriversi in toto ai sanitari e/o alle strutture sanitarie convenute dove sono stati effettuati i primi due interventi chirurgici, sulla base di quan- to stabilito dalla Legge Gelli-Bianco n. 24 dell'08.03.2017, in ordine alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale”.
L'assenza di prove, tempestive e puntuali, del corretto adempi- mento della prestazione assistenziale quanto alle dovute azioni utili a prevenire gli effetti invalidanti lamentati dalla ricorrente consente, dunque, di ritenere che il pregiudizio lamentato sia in rapporto causale con la condotta imperita posta in essere dal per- sonale sanitario convenuto.
Per tali motivi, le strutture e i sanitari resistenti vanno condannati, in via solidale, al risarcimento dei danni derivanti dalla malpractice medica dedotta in lite, non essendo emersi profili di responsabilità
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esclusiva riconducibili a ciascuno di essi in relazione ai fatti di cau- sa.
Venendo, poi, all'accertamento delle conseguenze dannose colle- gate ai profili di inadempimento accertati con riguardo al danno non patrimoniale sofferto dalla ricorrente, il Tribunale reputa con- divisibili le conclusioni cui sono pervenuti i ccttuu i quali hanno correttamente descritto i postumi permanenti, residuati a carico della paziente, quantificandoli nella misura complessiva del 8% dell'integrità psicofisica, considerando in tale valutazione il danno estetico residuato nella misura del 4/% (dovuto ai più estesi esiti cicatriziali), poi emendato parzialmente con ulteriore intervento correttivo eseguito successivamente dal dott. e il danno Per_5 psichico (lieve stato ansioso reattivo) nella misura del 4/% ed indi- cando la Inabilità Temporanea Totale (ITT) in giorni 10 (dieci) corri- spondenti all'accreditabile lasso di tempo durante il quale l'esaminata fu costretta ad una temporanea una assoluta inabilità, nonché la inabilità temporanea parziale (ITP) in giorni 10 ad un va- lore medio del 50%.
In ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, come soli- tamente avviene in giudizi analoghi, non esistendo per il giudice precisi riferimenti normativi che indicano criteri certi di liquidazio- ne, viene fatto riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano così come aggiornate al mese di maggio del 2024.
Prima degli ultimi aggiornamenti, le tabelle milanesi prevedevano la liquidazione di entrambe le voci di danno (morale e biologico) e che queste, quindi, "pervengono - non correttamente - all'indica- zione di un valore monetario complessivo costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno" (Cass. 25164/20). La com- ponente morale del danno, da accertare caso per caso, non deve essere considerata come sempre presente e quindi, anche per questo motivo, la Suprema Corte ha stigmatizzato le tabelle mila- nesi per la sussistenza di un erroneo automatismo nella liquidazio- ne. A seguito di tale intervento nomofilattico, il Tribunale di Milano si è adeguato, elaborando una nuova tabella (pubblicate con gli ag- giornamenti ISTAT in data 5.6.2024), sostituendo a quella elabora- ta nella edizione del 2018 (che recava solo l'ammontare complessi- vo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale) una tabella aggiornata (pubblicata per la prima vol- ta nel marzo del 2021) ove, fermo il valore monetario unitario, è stato indicato l'importo di ciascuna delle citate componenti del danno (biologico e morale).
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Orbene, condividendo le considerazioni medico-legali contenute nella CTU, anche in ordine alla valutazione del danno, considerata l'età della ricorrente all'epoca dei fatti nei termini sopra evidenziati (21 anni nel 2018), la percentuale di danno biologico al 8% (punto danno biologico 2.264,08 – punto danno non patrimoniale 2.830,10 - demoltiplicatore 0,900), la lesione permanente dell'integrità psicofisica può essere globalmente liquidata in € 16.301,00 all'attualità.
A ciò va aggiunta la somma di € 1.725,00 relativa alla invalidità temporanea così come ben indicato nella CTU, (in particolare 10 gg ITT pari ad euro € 1.150,00 - punto di invalidità euro 115 pro die) - ITP giorni 10 al 50% pari ad € 575,00, per un totale complessivo di
€ 18.026,00.
Devono, inoltre, essere riconosciute all'istante, a titolo di ristoro del pregiudizio meramente patrimoniale sofferto in conseguenza dell'evento lesivo, le spese sanitarie sostenute eziologicamente ri- conducibili ai fatti di causa, nella specie, l'esborso per esecuzione del terzo intervento chirurgico correttivo per un importo pari ad € 8.502,00 come da documentazione versata in atti.
Ne consegue che, alla luce delle considerazioni esposte, le struttu- re sanitarie e Controparte_5 [...] nonché i sanitari dott.ri e Controparte_4 Controparte_2 devono essere condannati, in solido tra loro, al Controparte_1 risarcimento integrale del danno, come sopra quantificato, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale dovuto all'istante per i fatti di causa.
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assun- ta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali acces- sori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extra- contrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provoca- to dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve esse- re provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e ri-
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conosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive ine- renti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adem- pimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è esclu- so che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivaluta- zione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni parte resistente dovrà corrispon- dere all'istante, gli interessi legali, dal mese di dicembre del 2018 (data del fatto produttivo del danno) alla data di deposito della sentenza, sulla somma di euro 22.329,97 (Indice aprile 2025: 121,3.– Indice dicembre 2018: 102.1 – Raccordo Indici: 1 – Indice di devalutazione 0,842) già devalutata al momento del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno es- sere corrisposti, sulle somme sopra liquidate all'attualità (sorta ca- pitale + interessi compensativi), gli ulteriori interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo.
Venendo, invece, alla domanda di regresso avanzata dalla struttu- ra sanitaria resistente di LI nei con- Controparte_4 fronti degli altri resistenti, la stessa va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo, in punto di diritto, si deve osservare che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 l.24/2017, applicabile ratione temporis alla fat- tispecie in esame, «l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo
o colpa grave». Premesso che, nel caso di specie, la sussistenza del dolo non appare prospettata, quanto all'elemento soggettivo della colpa, deve osservarsi che la stessa per considerarsi grave e dun- que legittimare l'accoglimento dell'azione di rivalsa, avuto riguardo all'ambito della responsabilità medica, deve concretarsi in un no- tevole scostamento dai canoni di diligenza professionale o in una grave sottovalutazione delle circostanze del caso o delle condizio- ni della patologia o del paziente.
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Ed invero, dall'esame della giurisprudenza contabile formatasi sul tema della gravità della colpa del medico (cfr., Corte dei conti Cala- bria sez. giurisd. 368/2019; Corte dei conti Toscana sez. giurisd. 343/2019; Corte dei conti Toscana sez. giurisd. 221/2018; Corte dei Conti Piemonte Sez. giurisdiz., 17/05/2019, n. 77; Corte dei Conti Sicilia Sez. App. Sent., 23/01/2012, n. 18; Corte dei Conti Sicilia Sez. giurisdiz., 07/03/2014, n. 382; Corte dei Conti Toscana Sez. giuri- sdiz., 09/03/2016, n. 58; Corte dei Conti Lombardia Sez. giurisdiz. Delib., 18/03/2015, n. 40), tradizionalmente consolidata in conside- razione del fatto che il parametro del grado della colpa è da tempo rilevante nei giudizi di responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 1 L. 20/1994 – mentre è solo recentemente è as- surto, per via legislativa (cfr., art. 9 L. 24/2017), a limite della re- sponsabilità civile del sanitario nel caso di azione di rivalsa esercitata nei suoi confronti - può osservarsi come la colpa grave sia stata riconosciuta nelle ipotesi di commis- sione di errori inescusabili, perché grossolani o indicativi di assen- za di cognizioni fondamentali della materia, di condotta connotata da superficialità, disinteresse, approssimazione nella gestione del- la vicenda clinica, di negligenza massima e assenza del rispetto delle comuni regole di comportamento, nonché nei casi di facile prevedibilità/prevenibilità dell'evento e di deviazione da protocolli certi.
Ciò premesso, ritiene questo Giudice che, nel caso in esame, non sia stata raggiunta, all'esito dell'istruttoria condotta, la prova della gravità della colpa dei sanitari resistenti in relazione alle presta- zioni sanitarie rese nei confronti della paziente.
Pur essendo, invero, emersi profili di negligenza in relazione all'esecuzione dei due interventi chirurgici cui si è sottoposta la paziente presso le strutture resistenti, rappresentati, come in pre- cedenza evidenziato, dalla inadeguata scelta della tecnica chirurgi- ca impiegata in relazione al trattamento della patologia riscontra- ta, tali inadempimenti non sono tuttavia sufficienti ad integrare gli estremi del presupposto normativamente richiesto della colpa grave, nella declinazione imposta dalle suddette pronunce.
Come chiarito anche dal Collegio peritale sul punto, “con la formula in medicina legale si intende una colpa straordinaria Parte_2 ravvisabile nella condotta di colui che agisce con incensurabile im- prudenza compiendo un errore grossolano e non scusabile, e non è questo il caso in esame”; precisano i tecnici in sede di chiarimenti, con specifico riferimento al comportamento colposo ascritto al
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dott. che “a prescindere dalla responsabilità a suo carico CP_2 già descritta come non adeguato il posizionamento delle protesi (tenuto conto dei volumi delle protesi e delle condizioni cliniche della paziente) tale azione commissiva non può essere, a parere dei ccttuu, non può essere considerata colpa grave” in quanto “(…) nell'espletamento dell'intervento tecnico non ha commesso errori inescusabili per la loro grossolanità, ma un semplice errore di mal- posizionamento delle protesi, così come anche erronea fu la revi- sione con mastopessi eseguita successivamente dal dott. Per_6
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[...]
Alla luce di tali considerazioni, dunque, non essendo emersa prova di circostanze idonee a configurare una responsabilità per colpa grave dei sanitari nella causazione del fatto generatore del danno oggetto del presente giudizio, la domanda di rivalsa proposta dalla resistente di LI deve essere rigettata. Controparte_4
Ogni ulteriore domanda ovvero questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite, ivi incluse quelle relative al procedimento di istru- zione preventiva, seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori co- stituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferi- mento allo scaglione di valore di riferimento calcolato sulla base del valore della controversia (scaglione fino ad € 52.000) ai valori minimi, in ragione della vicinanza del decisum (€ 26.528,00) alla so- glia minima dello scaglione medesimo, con attribuzione ex art. 93 cpc in favore dei procuratori costituitisi che se ne sono dichiarati anticipatari.
Devono inoltre essere riconosciute all'istante le spese sostenute per gli ausiliari tecnici di parte, da limitarsi, tuttavia, all'importo complessivo di euro 2.500 ai sensi della previsione di cui all'art. 92 cpc, ritenendosi incongruo, alla luce del grado di complessità della fattispecie clinica oggetto di valutazione nonché delle argomenta- zioni tecniche e scientifiche esplicitate negli elaborati peritali, l'importo sostenuto e documentato in atti.
Le spese di lite tra la struttura di LI e gli Controparte_4 altri resistenti si intendono compensate, in ragione dell'astratta fondatezza della domanda di rivalsa azionata nei loro confronti.
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Le spese di CTU vanno poste in via definitiva, con vincolo di solida- rietà, a carico dei resistenti rimasti soccombenti ed onere di rim- borso a parte ricorrente di quanto al fine liquidato.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia del dott. Controparte_2
• accoglie la domanda formulata da e, Parte_1 per l'effetto, condanna le strutture resistenti
[...]
e (gestione Controparte_5 Controparte_4 CP_4
) di LI nonché i sanitari e
[...] Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, al pagamento di complessivi €
[...]
26.528,00 in favore della ricorrente, oltre interessi come in mo- tivazione;
• condanna le strutture e i sanitari resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 2.786,00 per esborsi (ivi incluse spese ctp) ed € 1.528,00 per compensi professionali del procuratore relativi al procedimento di istruzione preventiva, nonché € 545,00 per esborsi ed in € 2.906,00 relativi al presente giudizio di merito, oltre IVA, CPA ed accessori nella misura di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari;
• rigetta la domanda di rivalsa formulata dalla resistente
[...]
(gestione Villa dei Pino) nei confronti Controparte_7 CP_4 degli altri resistenti perché infondata;
• compensa le spese di lite tra la resistente Controparte_4 di LI e gli altri resistenti;
• pone le spese di CTU in via definitiva, con vincolo di solidarietà, a carico dei resistenti rimasti soccombenti.
Così deciso in LI il 15/06/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
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