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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/08/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di L'Aquila PRIMA SEZIONE
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati: Dr Silvia Rita Fabrizio– Presidente Dr. Alberto Iachini Bellisarii– Consigliere Avv. Martini Maria Luisa - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 607/2023
promossa da
(c.f. ), corrente in Via S. Pertini n.4, Civitella del Parte_1 P.IVA_1
Tronto (TE), in persona dell'Amministratore p.t. corrente in Via Parte_2
Campania n.1, Alba Adriatica (TE), in persona del legale rappresentante p.t. sig.
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Anna Parte_3
Di Russo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teramo, via della Montagnola,8, appellante principale contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro C.F._2
Capograssi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in San Benedetto del Tronto, Viale Alcide De Gasperi, n. 98, appellati – appellanti incidentali avverso la sentenza n. 349/2023 del Tribunale di Teramo pubblicata il 12/04/2023 resa nel giudizio civile rg. N. 2028/2018 e notificata in data 28/04/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante principale:
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata del Tribunale di Teramo n. 349/2023, depositata il 12.04.2023, notificata in data 28 aprile 2023, statuire come di seguito: -dichiarare cessata la materia del contendere, atteso che la delibera del 14.05.2018, impugnata, è stata sostituita dalle deliberazioni del 15.06.2018 e 04.09.2018,
-nel merito rigettare la domanda proposta dai sigg. e Controparte_1 Controparte_2 in quanto priva di fondamento per tutte le motivazioni dedotte,
-condannare gli odierni appellati alla rifusione delle spese di lite del primo grado e del presente grado di giudizio ed alla restituzione dell'importo di € 2.538,00 lorde, percepite medio tempore a titolo di rimborso delle spese legali, oltre interessi dalla domanda al saldo.”
Per gli appellati-appellanti incidentali:
“Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte di Appello, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti, rigettare il gravame ex adverso spiegato e in accoglimento del proposto appello incidentale riformare la appellata sentenza del Tribunale di Teramo n. 349/2023 pubbl. il 12/04/2023 RG n. 2028/2018 Repert. n. 561/2023 del 13/04/2023 nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite e ricalcolarle in applicazione del pertinente scaglione tariffario di cui al d.m. 55 del 2014 e ss.mm. Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite, oltre IVA e CPA come per legge, del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con atto di citazione notificato a mezzo Pec il 12.06.2018, e Controparte_2 [...]
quali comproprietari pro indiviso dell'immobile sito in Civitella del Tronto, via CP_1
Sandro Pertini, n. 4, facente parte del hanno impugnato la delibera di Parte_1 assemblea straordinaria del del 14.5.2018 recante il seguente ordine del giorno: Parte_1
“1) esame e discussione progetto per gli interventi di sistemazione dei danni al fabbricato, a seguito degli eventi sismici del mese di ottobre 2016, aggiornamento da parte dei tecnici incaricati, decisioni da adottare in merito e delibere conseguenti. 2) Varie ed eventuali” chiedendone, previa sospensione, la declaratoria di nullità e/o l'annullamento: 1) per non avere mai ricevuto l'avviso di convocazione, 2) per contrarietà della deliberazione a norme imperative in quanto adottata in violazione dell'ordinanza n. 44 del 15.12.2017 del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post- sisma 2016 e dell'art. 677 c.p.
2. Si costituiva in giudizio il convenuto che contestava la domanda e chiedeva Parte_1 dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto la delibera impugnata era stata sostituita da quella successiva del 4.9.2018, in ogni caso ne chiedeva il rigetto perché infondata.
3. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, il G.I., ritenuto non necessario ai fini del decidere procedere all'istruttoria orale richiesta da parte attrice, fissava la discussione della pag. 2/10 causa ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc con concessione di termine per note e la causa veniva decisa con la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Teramo accoglieva la domanda degli attori e dichiarava nulla la delibera di assemblea straordinaria del sito in Civitella del Tronto via Sandro Pertini, n. 4 assunta in data Parte_1
14.05.2018 per contrarietà a norme imperative, premettendo, quanto alla mancata notifica dell'avviso di convocazione dell'assemblea, che parte attrice non aveva fornito prova circa l'asserita invalidità della delibera assembleare impugnata sotto tale profilo, da ritenersi comunque invalida per contrarietà a norme imperative. Il Tribunale al riguardo rilevava che la fattispecie oggetto della delibera impugnata, infatti, è regolamentata dal Decreto-legge nr. 189 del 19.10.2016, convertito dalla legge 15.12.2016 nr 229, il quale, all'art. 5 comma 1 lettera b), afferma testualmente come spetti al Straordinario per la ricostruzione nelle CP_3 zone sismiche il compito, fra gli altri, di “definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico” e che tali criteri, vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione, riguardavano dunque anche il convenuto che, a seguito di sopralluogo richiesto da parte dei tecnici Parte_1 della Protezione Civile in data 10.1.2018, risultava essere temporaneamente inagibile, esito di agibilità “B”, necessitante di riparazione delle tamponature e dei tramezzi, danneggiati dagli eventi sismici degli anni addietro che hanno interessato anche il Comune di Civitella del Tronto, in cui esso si trova. Osservava poi che dalla documentazione in atti poteva constatarsi che, in un primo momento, il recependo le indicazioni del progettista incaricato Parte_1 ravvisava la necessità di procedere, non solo con l'esecuzione di una procedura speditiva volta all'urgente riparazione delle tamponature e dei tramezzi e alla transennatura dei passaggi in corrispondenza di via Ferdinando II di Borbone ma anche della necessità di effettuare interventi di riparazione con rafforzamento locale come previsto per legge per gli immobili che avevano riportato danni lievi ed erano, dunque, stati dichiarati temporaneamente inagibili per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24.8.2016, il tutto nel rispetto di quelle prescrizioni del Commissario Straordinario;
successivamente però, il convenuto, attraverso la delibera assembleare impugnata, decideva il solo Parte_1 intervento di messa in sicurezza con la procedura speditiva, al fine di ottenere a revoca dello stato di inagibilità e della conseguente ordinanza di sgombero adottata dal Comune di Civitella del Tronto in data 16.03.2018, con ciò dunque ponendo in essere un'evidente violazione delle predette prescrizioni vincolanti dettate dal Commissario Straordinario, disposizioni cogenti in forza della fonte normativa primaria summenzionata e prescrittive dell'obbligo di accompagnare la procedura speditiva necessariamente con l'effettuazione di interventi di riparazione con rafforzamento locale. Il Tribunale riteneva poi che l'invalidità della delibera assembleare impugnata non poteva considerarsi sanata dall'adozione della pag. 3/10 successiva delibera assembleare del 4.9.2018, come sostenuto dal convenuto, in Parte_1 quanto l'asserita cessazione della materia del contendere si verifica solo quando il provvedimento impugnato sia sostituito con una successiva delibera assembleare che si ponga in linea con le previsioni di legge, mentre la delibera del 4.09.2018 ha confermato in toto le scelte tecniche adottate con la delibera impugnata del 14.05.2018, il cui contenuto, era stato considerato posto in essere in violazione della normativa vigente in materia e delle conseguenti prescrizioni tecniche dettate dal Commissario Straordinario alla ricostruzione in zone sismiche, e, pertanto, non poteva avere alcuna incidenza sanante sulla delibera impugnata. In virtù del principio della soccombenza, il convenuto veniva Parte_1 condannato al pagamento delle spese di lite in favore degli attori.
4. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il con atto notificato il Parte_1
26.5. 2023.
5. Con comparsa depositata il 3.10.2018 si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 che hanno ribadito le proprie posizioni quanto alla illegittimità della delibera Controparte_2 in quanto contraria a norme imperative e chiedendo il rigetto del gravame. Contestualmente hanno proposto appello incidentale, per chiedere la riforma della sentenza nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite e per ricalcolarle in applicazione del pertinente scaglione tariffario di cui al D.M.. 55 del 2014 e ss.mm..
6. All'udienza del 8.1.2025 trattata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, le comparse conclusionali e le repliche come disposto nell'ordinanza del 8.11.2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 7. Con il primo motivo di gravame l'appellante, denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione delle norme che disciplinano il principio della cessazione della materia del contendere. Violazione art. 2377 c.c. Insufficiente motivazione sul punto 1 della domanda attrice.” Al riguardo sostiene che il Giudice di primo grado ha accolto la domanda degli attori sulla base del secondo motivo dell'impugnativa esposto nell'atto introduttivo del giudizio, senza pronunziarsi sulla prima contestazione mossa, superando la problematica della irregolarità della delibera impugnata per mancata ricezione dell'avviso di convocazione da parte degli odierni appellati, ai quali, invero, ha attribuito anche l'onere di dover fornire la prova di non aver ricevuto l'avviso di convocazione. Il Giudice di primo grado invece avrebbe dovuto accogliere la domanda e dichiarare nulla la delibera per la mancata notifica dell'avviso di convocazione, non risultando contestato tale assunto da parte del che neppure Parte_1 ha offerto la prova di aver inviato la convocazione dell'assemblea anche agli opponenti. Ritiene poi che il Giudice di prime cure non avrebbe neppure verificato la sussistenza dei pag. 4/10 presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, assumendo che anche le successive delibere adottate in sostituzione della prima erano viziate per violazione di norme imperative. La decisione sul punto sarebbe errata in quanto con la successiva delibera il ha sanato la causa di invalidità che colpiva la delibera impugnata, in quanto ha Parte_1 regolarmente notificato anche agli odierni appellati la convocazione dell'Assemblea ed il sig. ha partecipato alla riunione, inoltre il giudice avrebbe dovuto rilevare CP_2
l'insussistenza della violazione in quanto ciò che era stato deliberato dal era Parte_1 coerente con la normativa, infatti i lavori sono stati autorizzati dal di Civitella del CP_4
Tronto il quale, dopo aver adottato l'atto di revoca parziale dell'ordinanza di inagibilità e di sgombero, ha consentito ai condomini di tornare nelle proprie abitazioni, ad eccezione dei sigg. , che non hanno autorizzato l'esecuzione dei lavori all'interno del Controparte_5 loro appartamento, provvedimenti che l'Ente non avrebbe adottato se la procedura scelta dal fosse stata illecita o contraria a norme imperative. Quindi nella sentenza il Parte_1
Giudice avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere in quanto l'assemblea, regolarmente riconvocata, ha validamente deliberato sugli stessi argomenti della delibera impugnata, e semmai il nuovo atto deliberativo potrebbe essere soggetto a nuova impugnazione, come accaduto nella fattispecie.
8. La doglianza è infondata. Ed invero, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che, nel giudizio di impugnazione di delibera condominiale, qualora l'assemblea regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della delibera impugnata, può configurarsi la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse alla decisione sulla prima delibera, tuttavia, ciò presuppone che la nuova deliberazione sia conforme a legge e non riproduca i medesimi vizi invalidanti. Sul punto la Suprema Corte ha infatti affermato che affinché la delibera sostitutiva produca un effetto sanante è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e che, cioè, provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità (Cass. n. 10847/2020; Cass, 12439/1997; Cass. 13740/1992; Cass. 3069/1988) e quindi che la delibera sostitutiva sia stata presa in conformità della legge o dell'atto costitutivo. Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, l'assemblea del 04.09.2018, pur convocata regolarmente e con la partecipazione anche di uno degli odierni appellati, ha confermato integralmente le scelte contenute nella delibera del 14.05.2018, che erano state giudicate contrarie a norme imperative (D.L. 189/2016 e ordinanza commissariale n. 44/2017), pertanto, la relativa delibera non ha rimosso i vizi da cui era inficiata quella impugnata ma li ha reiterati, sicché non poteva produrre alcun effetto sanante né può ritenersi sussistente un'ipotesi di cessazione della materia del contendere come condivisibilmente statuito nell'impugnata sentenza. La nullità delle deliberazioni condominiali, quando derivante da contrasto con norme imperative, è infatti radicale e insanabile, non suscettibile di convalida mediante successive ratifiche e in quanto vizio pag. 5/10 insanabile, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità mentre l'omessa convocazione in assemblea integra pacificamente un vizio di annullabilità della delibera (Cass. s.u. n. 4806/2005; Cass. S.U. 9839/2021), ragione per cui il Giudice di prime cure ha inteso privilegiare l'esame del secondo motivo di impugnazione con il quale veniva denunciata l'illiceità dell'oggetto della delibera condominiale per contrarietà a norme imperative, vizio che determina la nullità della delibera assembleare, rispetto all'esame dell'omessa convocazione che comporta invece l'annullabilità delle delibera e la cui prova però – diversamente da quanto espresso nell'impugnata sentenza - incombe sul , non Parte_1 potendosi porre a carico del l'onere di una dimostrazione negativa, quale quella Parte_1 dell'omessa osservanza dell'obbligo di convocare l'universalità dei condomini, trattandosi di elemento costitutivo della validità della delibera (Cass. 22685/2014). Il motivo di appello, per le ragioni esposte va dunque respinto.
9. Con il secondo motivo l'appellante contesta poi la “Violazione ed errata applicazione artt. 5 e 8 d.l. 19.10.2016 n. 189, convertito in l. 15.12.2016 n. 229 e ss.mm., nonché dell'ordinanza n. 44 del 15.12.2017 della Presidenza del Consiglio- Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 - Errata valutazione dei presupposti di fatto. Carenza di motivazione”. Sostiene che già in sede di comparsa di costituzione e risposta in primo grado, il aveva rappresentato che Parte_1
l'art. 8 del d.l. 189 del 17.10.2016, convertito con modificazioni dalla l. n.229 del 14.12.2016, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili aveva introdotto una procedura speditiva al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici ed il
- rassicurato dal parere del tecnico incaricato Ing. il quale, Parte_1 CP_6 nella relazione del 15 giugno 2018 rappresentava che, non avendo rilevato danni gravi alle parti strutturali e non strutturali dell'edificio, in forza delle Ordinanze di riferimento ed in particolare la n. 4 /2016 e n. 8/2016, riteneva si potesse procedere “ IMMEDIATAMENTE alla stesura del progetto di riparazione del danno, scelta dell'impresa appaltatrice previo invito alla gara d'appalto di minimo tre ditte e presentazione della richiesta di contributo, con contestuale inizio dei lavori di riparazione del danno all'interno degli alloggi;
ciò consentirà al tecnico incaricato, a lavori interni ultimati, di rilasciare una dichiarazione/collaudo parziale che consentirà al Comune di revocare o modificare l'ordinanza di inagibilità per quanto riguarda i singoli alloggi. ciò consentirà al tecnico incaricato, a lavori interni ultimati, di rilasciare una dichiarazione/collaudo parziale che consentirà al Comune di revocare o modificare l'ordinanza di inagibilità per quanto riguarda i singoli alloggi. Chiaramente dette opere interne devono essere accompagnate anche da interventi di messa in sicurezza degli spazi comuni e delle aree esterne dell'edificio, consentendo, quindi, di attendere l'approvazione della pratica e l'emanazione del decreto di finanziamento”- ha deliberato i lavori con l'atto impugnato;
in data 5 dicembre 2018 sono stati consegnati i lavori all'Impresa incaricata ed in data 20 dicembre pag. 6/10 2018 il D.L. ha inviato adeguata relazione e attestazione di esecuzione dei lavori e di raggiunta agibilità parziale dell'edificio e il Comune di Civitella del Tronto con Ordinanza n. 146 del 28.12.2018, ha revocato l'Ordinanza n. 33 del 16.03.2018 di sgombero delle unità immobiliari facenti parte dell'edificio condominiale ad eccezione dell'unità immobiliare di proprietà dei sigg. e . In forza di detto provvedimento Controparte_2 Controparte_1
i condomini non hanno dovuto abbandonare la propria abitazione e, contestualmente, il medesimo Tecnico incaricato dal Condominio, predisponeva il progetto, computo metrico e quant'altro necessario per la Concessione del contributo per la riparazione e rafforzamento locale su edifici con danni lievi ai sensi dell'Ordinanza n. 4 del 17/11/2016 e ss.mm.ii., con le modalità previste dall'Ordinanza n. 62 del 03/08/2018 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione e sulla richiesta di contributo l' ha espresso Controparte_7 parere favorevole e con Decreto n. 2073 del 12.11.2021 ha concesso il contributo. Per cui l'appellante ritiene di avere agito nel rispetto delle norme e la delibera del 14.5.2018, non doveva essere dichiarata nulla in quanto la procedura “speditiva” da esso adottata è conforme alle norme vigenti per cui errata sarebbe anche la condanna alla refusione delle spese legali a carico del Condominio avendo questo agito secondo legge. Chiede quindi la restituzione delle somme versate in virtù di quanto statuito nella gravata sentenza.
10. L'appello è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
11. Dalla documentazione in atti risulta che, nell'adunanza del 14.05.2018 l'assemblea dei condomini ha votato a maggioranza la proposta del condomino di Parte_4 eseguire l'intervento di messa in sicurezza con la procedura speditiva al fine di ottenere la revoca dello stato di inagibilità e della conseguente ordinanza di sgombero, revocando così ogni altro incarico. Al momento dell'adunanza del 14.05.2018, però il tecnico incaricato dal di accertare i danni riportati dall'edificio condominiale a seguito Parte_1 degli eventi sismici del 2016 era l'arch. che aveva redatto a tal uopo perizia Persona_1 giurata nella quale aveva rappresentato che a seguito del sopralluogo effettuato erano emerse lesioni diffuse nelle tamponature e nelle tramezzature con distacchi delle strutture e rotture diagonali superiori ad 1 mm su circa il 50% della superficie delle tamponature e delle tramezzature dell'intero piano terra;
lesioni di pari natura su circa il 30% della superficie delle tamponature e delle tramezzature dei piani primo e secondo, con ampiezza inferiore ad 1 mm;
scarse lesioni ai piani quarto e quinto, per cui concludeva che dal quadro fessurativo poteva rilevarsi che la presenza di lesioni nelle tramezzature collocate in corrispondenza dei telai interni, indicavano “un significativo impegno dell'elemento tamponatura e tramezzatura, che a causa del danneggiamento, in seguito ad un nuovo evento sismico, non riuscirà ad offrire la stessa resistenza o contributo”, per cui “il comportamento statico e dinamico dell'involucro risulta effettivamente mutato negativamente a seguito del sisma, a causa della labilità e/o diminuzione di resistenza generate, tanto da non poter in alcun
pag. 7/10 modo considerare valide le condizioni che, se verificate, sono alla base della possibilità di dichiarare la unità strutturale come “A” secondo le specifiche del manuale AeDES”. Dopo la redazione della citata perizia e all'esito del nuovo sopralluogo dei tecnici della Protezione civile del 10.01.2018 che considerava l'immobile temporaneamente inagibile (classificato con esito “B”), il Comune di Civitella del Tronto, ravvisata la necessità di inibire l'utilizzo dei locali che presentavano problemi strutturali e a tutela dell'incolumità delle persone, in data 16.03.2018 ha emesso l'ordinanza n. 33 di inagibilità ordinando a tutti i condomini lo sgombero dell'immobile sito in via Sandro Pertini, n.
4. L'arch. e l'arch. Persona_1
- tecnici incaricati con deliberazione del 1.2.2018 dall'assemblea del Persona_2 per lo svolgimento delle prestazioni professionali per la ricostruzione Parte_1 post sisma - in data 3.5.2018, in vista dell'assemblea condominiale, redigevano relazione tecnica proponendo al condominio quanto di indirizzo riportato sull'ordinanza n. 44 del 15 dicembre 2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24.08.2016 e quindi di effettuare interventi di riparazione con rafforzamento locale da eseguirsi mediante la riduzione delle principali vulnerabilità dell'intero edificio e richiamando in particolare quanto riportato nell'allegato alla citata ordinanza (“Criteri di indirizzo per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale ”) ove si legge: “ Poiché la ricostruzione post-sisma vuole non solo riparare i danni del terremoto, ma anche svolgere attività di prevenzione nei confronti del terremoto futuro, almeno là dove occorre intervenire per riparare danni lievi, è evidente che un intervento di riparazione che non sia attento alla valutazione e riduzione della vulnerabilità sismica è un intervento incompleto”. Per tali ragioni nel corso dell'assemblea del condominio del 14.5.2018 l'arch. Per_1 presente alla riunione, attese le scelte adottate dagli astanti in merito alla proposta avanzata dal condomino, rinunciava all'incarico anche a nome dell'arch. ritenendo che Per_2 quanto deciso dall'assemblea non garantiva le condizioni minime di riduzione della vulnerabilità sismica del Condominio ai fini del ripristino delle normali condizioni di agibilità e abitabilità, richieste dalla citata normativa. Pertanto, l'assemblea condominiale del 14.5.2018 non ha tenuto in considerazione i pareri dei tecnici incaricati dallo stesso volti all'adozione di misure idonee a ridurre la vulnerabilità sismica Parte_1 dell'edificio e quindi delle direttive contenute nell'ordinanza n. 44/2017 del Commissario Straordinario, l'assemblea ha infatti deliberato la mera “messa in sicurezza speditiva” senza accompagnarla da un progetto di riparazione e rafforzamento locale conforme ai criteri vincolanti definiti dal Commissario Straordinario ex art. 5 d.l. 189/2016 e ordinanza n. 44/2017 e quindi ha deliberato contra legem, senza che avesse ricevuto rassicurazione da parte dell'arch. (come invece asserito nell'atto di appello) essendo CP_6 quest'ultimo nominato nuovo progettista dall'assemblea condominiale con delibera del 15.06.2018 quindi successivamente alla delibera assunta il 14.5.2018 e dopo la notifica dell'atto di citazione dei sigg.ri avvenuta il 12.06.2018. Controparte_5
12. Anche sotto tale profilo, quindi, la sentenza impugnata deve trovare conferma.
pag. 8/10 13. L'appello incidentale proposto dai sigg.ri e con il Controparte_1 Controparte_2 quale è stata censurata la sentenza nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite e chiesta la rideterminazione delle stesse in applicazione del pertinente scaglione tariffario di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm. è inammissibile. Invero, ai sensi dell'art. 343 c.p.c., l'appello incidentale deve essere proposto a pena di decadenza con la comparsa di costituzione e risposta, depositata nel termine previsto dall'art. 347 cpc ossia almeno venti giorni prima della data fissata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'art. 349 bis cpc. Nel caso in esame l'appello incidentale è stato proposto con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.10.2023 e l'udienza nell'atto di citazione era fissata per il 3.11.2023 a nulla rilevando il differimento della stessa all'8.11.2023 avvenuto d'ufficio e non ex art. 349 bis cpc secondo comma;
pertanto, la costituzione tardiva degli appellanti incidentali comporta la decadenza degli stessi dal potere di impugnazione con conseguente inammissibilità del gravame proposto.
14. In ragione del rigetto dell'appello principale e dell'inammissibilità di quello incidentale, attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite del presente grado devono essere integralmente compensate tra le parti. Poiché il giudizio è stato introdotto successivamente al 30.01.2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali (questi ultimi in solido tra loro), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in persona dell'amministratore p.t. avverso la sentenza n. 349/2023 del Parte_1
Tribunale di Teramo pubblicata il 12/04/2023 ogni contraria istanza, disattesa e rigettata, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- dichiara inammissibile l'appello incidentale;
-compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali (questi ultimi in solido tra loro), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
pag. 9/10 Così deciso in L'Aquila nella Camera di consiglio tenutasi in videoconferenza il 03 giugno 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Avv. Maria Luisa Martini
Il Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio
pag. 10/10
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati: Dr Silvia Rita Fabrizio– Presidente Dr. Alberto Iachini Bellisarii– Consigliere Avv. Martini Maria Luisa - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 607/2023
promossa da
(c.f. ), corrente in Via S. Pertini n.4, Civitella del Parte_1 P.IVA_1
Tronto (TE), in persona dell'Amministratore p.t. corrente in Via Parte_2
Campania n.1, Alba Adriatica (TE), in persona del legale rappresentante p.t. sig.
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Anna Parte_3
Di Russo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teramo, via della Montagnola,8, appellante principale contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro C.F._2
Capograssi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in San Benedetto del Tronto, Viale Alcide De Gasperi, n. 98, appellati – appellanti incidentali avverso la sentenza n. 349/2023 del Tribunale di Teramo pubblicata il 12/04/2023 resa nel giudizio civile rg. N. 2028/2018 e notificata in data 28/04/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante principale:
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata del Tribunale di Teramo n. 349/2023, depositata il 12.04.2023, notificata in data 28 aprile 2023, statuire come di seguito: -dichiarare cessata la materia del contendere, atteso che la delibera del 14.05.2018, impugnata, è stata sostituita dalle deliberazioni del 15.06.2018 e 04.09.2018,
-nel merito rigettare la domanda proposta dai sigg. e Controparte_1 Controparte_2 in quanto priva di fondamento per tutte le motivazioni dedotte,
-condannare gli odierni appellati alla rifusione delle spese di lite del primo grado e del presente grado di giudizio ed alla restituzione dell'importo di € 2.538,00 lorde, percepite medio tempore a titolo di rimborso delle spese legali, oltre interessi dalla domanda al saldo.”
Per gli appellati-appellanti incidentali:
“Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte di Appello, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti, rigettare il gravame ex adverso spiegato e in accoglimento del proposto appello incidentale riformare la appellata sentenza del Tribunale di Teramo n. 349/2023 pubbl. il 12/04/2023 RG n. 2028/2018 Repert. n. 561/2023 del 13/04/2023 nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite e ricalcolarle in applicazione del pertinente scaglione tariffario di cui al d.m. 55 del 2014 e ss.mm. Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite, oltre IVA e CPA come per legge, del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con atto di citazione notificato a mezzo Pec il 12.06.2018, e Controparte_2 [...]
quali comproprietari pro indiviso dell'immobile sito in Civitella del Tronto, via CP_1
Sandro Pertini, n. 4, facente parte del hanno impugnato la delibera di Parte_1 assemblea straordinaria del del 14.5.2018 recante il seguente ordine del giorno: Parte_1
“1) esame e discussione progetto per gli interventi di sistemazione dei danni al fabbricato, a seguito degli eventi sismici del mese di ottobre 2016, aggiornamento da parte dei tecnici incaricati, decisioni da adottare in merito e delibere conseguenti. 2) Varie ed eventuali” chiedendone, previa sospensione, la declaratoria di nullità e/o l'annullamento: 1) per non avere mai ricevuto l'avviso di convocazione, 2) per contrarietà della deliberazione a norme imperative in quanto adottata in violazione dell'ordinanza n. 44 del 15.12.2017 del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post- sisma 2016 e dell'art. 677 c.p.
2. Si costituiva in giudizio il convenuto che contestava la domanda e chiedeva Parte_1 dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto la delibera impugnata era stata sostituita da quella successiva del 4.9.2018, in ogni caso ne chiedeva il rigetto perché infondata.
3. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, il G.I., ritenuto non necessario ai fini del decidere procedere all'istruttoria orale richiesta da parte attrice, fissava la discussione della pag. 2/10 causa ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc con concessione di termine per note e la causa veniva decisa con la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Teramo accoglieva la domanda degli attori e dichiarava nulla la delibera di assemblea straordinaria del sito in Civitella del Tronto via Sandro Pertini, n. 4 assunta in data Parte_1
14.05.2018 per contrarietà a norme imperative, premettendo, quanto alla mancata notifica dell'avviso di convocazione dell'assemblea, che parte attrice non aveva fornito prova circa l'asserita invalidità della delibera assembleare impugnata sotto tale profilo, da ritenersi comunque invalida per contrarietà a norme imperative. Il Tribunale al riguardo rilevava che la fattispecie oggetto della delibera impugnata, infatti, è regolamentata dal Decreto-legge nr. 189 del 19.10.2016, convertito dalla legge 15.12.2016 nr 229, il quale, all'art. 5 comma 1 lettera b), afferma testualmente come spetti al Straordinario per la ricostruzione nelle CP_3 zone sismiche il compito, fra gli altri, di “definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico” e che tali criteri, vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione, riguardavano dunque anche il convenuto che, a seguito di sopralluogo richiesto da parte dei tecnici Parte_1 della Protezione Civile in data 10.1.2018, risultava essere temporaneamente inagibile, esito di agibilità “B”, necessitante di riparazione delle tamponature e dei tramezzi, danneggiati dagli eventi sismici degli anni addietro che hanno interessato anche il Comune di Civitella del Tronto, in cui esso si trova. Osservava poi che dalla documentazione in atti poteva constatarsi che, in un primo momento, il recependo le indicazioni del progettista incaricato Parte_1 ravvisava la necessità di procedere, non solo con l'esecuzione di una procedura speditiva volta all'urgente riparazione delle tamponature e dei tramezzi e alla transennatura dei passaggi in corrispondenza di via Ferdinando II di Borbone ma anche della necessità di effettuare interventi di riparazione con rafforzamento locale come previsto per legge per gli immobili che avevano riportato danni lievi ed erano, dunque, stati dichiarati temporaneamente inagibili per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24.8.2016, il tutto nel rispetto di quelle prescrizioni del Commissario Straordinario;
successivamente però, il convenuto, attraverso la delibera assembleare impugnata, decideva il solo Parte_1 intervento di messa in sicurezza con la procedura speditiva, al fine di ottenere a revoca dello stato di inagibilità e della conseguente ordinanza di sgombero adottata dal Comune di Civitella del Tronto in data 16.03.2018, con ciò dunque ponendo in essere un'evidente violazione delle predette prescrizioni vincolanti dettate dal Commissario Straordinario, disposizioni cogenti in forza della fonte normativa primaria summenzionata e prescrittive dell'obbligo di accompagnare la procedura speditiva necessariamente con l'effettuazione di interventi di riparazione con rafforzamento locale. Il Tribunale riteneva poi che l'invalidità della delibera assembleare impugnata non poteva considerarsi sanata dall'adozione della pag. 3/10 successiva delibera assembleare del 4.9.2018, come sostenuto dal convenuto, in Parte_1 quanto l'asserita cessazione della materia del contendere si verifica solo quando il provvedimento impugnato sia sostituito con una successiva delibera assembleare che si ponga in linea con le previsioni di legge, mentre la delibera del 4.09.2018 ha confermato in toto le scelte tecniche adottate con la delibera impugnata del 14.05.2018, il cui contenuto, era stato considerato posto in essere in violazione della normativa vigente in materia e delle conseguenti prescrizioni tecniche dettate dal Commissario Straordinario alla ricostruzione in zone sismiche, e, pertanto, non poteva avere alcuna incidenza sanante sulla delibera impugnata. In virtù del principio della soccombenza, il convenuto veniva Parte_1 condannato al pagamento delle spese di lite in favore degli attori.
4. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il con atto notificato il Parte_1
26.5. 2023.
5. Con comparsa depositata il 3.10.2018 si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 che hanno ribadito le proprie posizioni quanto alla illegittimità della delibera Controparte_2 in quanto contraria a norme imperative e chiedendo il rigetto del gravame. Contestualmente hanno proposto appello incidentale, per chiedere la riforma della sentenza nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite e per ricalcolarle in applicazione del pertinente scaglione tariffario di cui al D.M.. 55 del 2014 e ss.mm..
6. All'udienza del 8.1.2025 trattata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, le comparse conclusionali e le repliche come disposto nell'ordinanza del 8.11.2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 7. Con il primo motivo di gravame l'appellante, denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione delle norme che disciplinano il principio della cessazione della materia del contendere. Violazione art. 2377 c.c. Insufficiente motivazione sul punto 1 della domanda attrice.” Al riguardo sostiene che il Giudice di primo grado ha accolto la domanda degli attori sulla base del secondo motivo dell'impugnativa esposto nell'atto introduttivo del giudizio, senza pronunziarsi sulla prima contestazione mossa, superando la problematica della irregolarità della delibera impugnata per mancata ricezione dell'avviso di convocazione da parte degli odierni appellati, ai quali, invero, ha attribuito anche l'onere di dover fornire la prova di non aver ricevuto l'avviso di convocazione. Il Giudice di primo grado invece avrebbe dovuto accogliere la domanda e dichiarare nulla la delibera per la mancata notifica dell'avviso di convocazione, non risultando contestato tale assunto da parte del che neppure Parte_1 ha offerto la prova di aver inviato la convocazione dell'assemblea anche agli opponenti. Ritiene poi che il Giudice di prime cure non avrebbe neppure verificato la sussistenza dei pag. 4/10 presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, assumendo che anche le successive delibere adottate in sostituzione della prima erano viziate per violazione di norme imperative. La decisione sul punto sarebbe errata in quanto con la successiva delibera il ha sanato la causa di invalidità che colpiva la delibera impugnata, in quanto ha Parte_1 regolarmente notificato anche agli odierni appellati la convocazione dell'Assemblea ed il sig. ha partecipato alla riunione, inoltre il giudice avrebbe dovuto rilevare CP_2
l'insussistenza della violazione in quanto ciò che era stato deliberato dal era Parte_1 coerente con la normativa, infatti i lavori sono stati autorizzati dal di Civitella del CP_4
Tronto il quale, dopo aver adottato l'atto di revoca parziale dell'ordinanza di inagibilità e di sgombero, ha consentito ai condomini di tornare nelle proprie abitazioni, ad eccezione dei sigg. , che non hanno autorizzato l'esecuzione dei lavori all'interno del Controparte_5 loro appartamento, provvedimenti che l'Ente non avrebbe adottato se la procedura scelta dal fosse stata illecita o contraria a norme imperative. Quindi nella sentenza il Parte_1
Giudice avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere in quanto l'assemblea, regolarmente riconvocata, ha validamente deliberato sugli stessi argomenti della delibera impugnata, e semmai il nuovo atto deliberativo potrebbe essere soggetto a nuova impugnazione, come accaduto nella fattispecie.
8. La doglianza è infondata. Ed invero, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che, nel giudizio di impugnazione di delibera condominiale, qualora l'assemblea regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della delibera impugnata, può configurarsi la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse alla decisione sulla prima delibera, tuttavia, ciò presuppone che la nuova deliberazione sia conforme a legge e non riproduca i medesimi vizi invalidanti. Sul punto la Suprema Corte ha infatti affermato che affinché la delibera sostitutiva produca un effetto sanante è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e che, cioè, provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità (Cass. n. 10847/2020; Cass, 12439/1997; Cass. 13740/1992; Cass. 3069/1988) e quindi che la delibera sostitutiva sia stata presa in conformità della legge o dell'atto costitutivo. Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, l'assemblea del 04.09.2018, pur convocata regolarmente e con la partecipazione anche di uno degli odierni appellati, ha confermato integralmente le scelte contenute nella delibera del 14.05.2018, che erano state giudicate contrarie a norme imperative (D.L. 189/2016 e ordinanza commissariale n. 44/2017), pertanto, la relativa delibera non ha rimosso i vizi da cui era inficiata quella impugnata ma li ha reiterati, sicché non poteva produrre alcun effetto sanante né può ritenersi sussistente un'ipotesi di cessazione della materia del contendere come condivisibilmente statuito nell'impugnata sentenza. La nullità delle deliberazioni condominiali, quando derivante da contrasto con norme imperative, è infatti radicale e insanabile, non suscettibile di convalida mediante successive ratifiche e in quanto vizio pag. 5/10 insanabile, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità mentre l'omessa convocazione in assemblea integra pacificamente un vizio di annullabilità della delibera (Cass. s.u. n. 4806/2005; Cass. S.U. 9839/2021), ragione per cui il Giudice di prime cure ha inteso privilegiare l'esame del secondo motivo di impugnazione con il quale veniva denunciata l'illiceità dell'oggetto della delibera condominiale per contrarietà a norme imperative, vizio che determina la nullità della delibera assembleare, rispetto all'esame dell'omessa convocazione che comporta invece l'annullabilità delle delibera e la cui prova però – diversamente da quanto espresso nell'impugnata sentenza - incombe sul , non Parte_1 potendosi porre a carico del l'onere di una dimostrazione negativa, quale quella Parte_1 dell'omessa osservanza dell'obbligo di convocare l'universalità dei condomini, trattandosi di elemento costitutivo della validità della delibera (Cass. 22685/2014). Il motivo di appello, per le ragioni esposte va dunque respinto.
9. Con il secondo motivo l'appellante contesta poi la “Violazione ed errata applicazione artt. 5 e 8 d.l. 19.10.2016 n. 189, convertito in l. 15.12.2016 n. 229 e ss.mm., nonché dell'ordinanza n. 44 del 15.12.2017 della Presidenza del Consiglio- Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 - Errata valutazione dei presupposti di fatto. Carenza di motivazione”. Sostiene che già in sede di comparsa di costituzione e risposta in primo grado, il aveva rappresentato che Parte_1
l'art. 8 del d.l. 189 del 17.10.2016, convertito con modificazioni dalla l. n.229 del 14.12.2016, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili aveva introdotto una procedura speditiva al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici ed il
- rassicurato dal parere del tecnico incaricato Ing. il quale, Parte_1 CP_6 nella relazione del 15 giugno 2018 rappresentava che, non avendo rilevato danni gravi alle parti strutturali e non strutturali dell'edificio, in forza delle Ordinanze di riferimento ed in particolare la n. 4 /2016 e n. 8/2016, riteneva si potesse procedere “ IMMEDIATAMENTE alla stesura del progetto di riparazione del danno, scelta dell'impresa appaltatrice previo invito alla gara d'appalto di minimo tre ditte e presentazione della richiesta di contributo, con contestuale inizio dei lavori di riparazione del danno all'interno degli alloggi;
ciò consentirà al tecnico incaricato, a lavori interni ultimati, di rilasciare una dichiarazione/collaudo parziale che consentirà al Comune di revocare o modificare l'ordinanza di inagibilità per quanto riguarda i singoli alloggi. ciò consentirà al tecnico incaricato, a lavori interni ultimati, di rilasciare una dichiarazione/collaudo parziale che consentirà al Comune di revocare o modificare l'ordinanza di inagibilità per quanto riguarda i singoli alloggi. Chiaramente dette opere interne devono essere accompagnate anche da interventi di messa in sicurezza degli spazi comuni e delle aree esterne dell'edificio, consentendo, quindi, di attendere l'approvazione della pratica e l'emanazione del decreto di finanziamento”- ha deliberato i lavori con l'atto impugnato;
in data 5 dicembre 2018 sono stati consegnati i lavori all'Impresa incaricata ed in data 20 dicembre pag. 6/10 2018 il D.L. ha inviato adeguata relazione e attestazione di esecuzione dei lavori e di raggiunta agibilità parziale dell'edificio e il Comune di Civitella del Tronto con Ordinanza n. 146 del 28.12.2018, ha revocato l'Ordinanza n. 33 del 16.03.2018 di sgombero delle unità immobiliari facenti parte dell'edificio condominiale ad eccezione dell'unità immobiliare di proprietà dei sigg. e . In forza di detto provvedimento Controparte_2 Controparte_1
i condomini non hanno dovuto abbandonare la propria abitazione e, contestualmente, il medesimo Tecnico incaricato dal Condominio, predisponeva il progetto, computo metrico e quant'altro necessario per la Concessione del contributo per la riparazione e rafforzamento locale su edifici con danni lievi ai sensi dell'Ordinanza n. 4 del 17/11/2016 e ss.mm.ii., con le modalità previste dall'Ordinanza n. 62 del 03/08/2018 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione e sulla richiesta di contributo l' ha espresso Controparte_7 parere favorevole e con Decreto n. 2073 del 12.11.2021 ha concesso il contributo. Per cui l'appellante ritiene di avere agito nel rispetto delle norme e la delibera del 14.5.2018, non doveva essere dichiarata nulla in quanto la procedura “speditiva” da esso adottata è conforme alle norme vigenti per cui errata sarebbe anche la condanna alla refusione delle spese legali a carico del Condominio avendo questo agito secondo legge. Chiede quindi la restituzione delle somme versate in virtù di quanto statuito nella gravata sentenza.
10. L'appello è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
11. Dalla documentazione in atti risulta che, nell'adunanza del 14.05.2018 l'assemblea dei condomini ha votato a maggioranza la proposta del condomino di Parte_4 eseguire l'intervento di messa in sicurezza con la procedura speditiva al fine di ottenere la revoca dello stato di inagibilità e della conseguente ordinanza di sgombero, revocando così ogni altro incarico. Al momento dell'adunanza del 14.05.2018, però il tecnico incaricato dal di accertare i danni riportati dall'edificio condominiale a seguito Parte_1 degli eventi sismici del 2016 era l'arch. che aveva redatto a tal uopo perizia Persona_1 giurata nella quale aveva rappresentato che a seguito del sopralluogo effettuato erano emerse lesioni diffuse nelle tamponature e nelle tramezzature con distacchi delle strutture e rotture diagonali superiori ad 1 mm su circa il 50% della superficie delle tamponature e delle tramezzature dell'intero piano terra;
lesioni di pari natura su circa il 30% della superficie delle tamponature e delle tramezzature dei piani primo e secondo, con ampiezza inferiore ad 1 mm;
scarse lesioni ai piani quarto e quinto, per cui concludeva che dal quadro fessurativo poteva rilevarsi che la presenza di lesioni nelle tramezzature collocate in corrispondenza dei telai interni, indicavano “un significativo impegno dell'elemento tamponatura e tramezzatura, che a causa del danneggiamento, in seguito ad un nuovo evento sismico, non riuscirà ad offrire la stessa resistenza o contributo”, per cui “il comportamento statico e dinamico dell'involucro risulta effettivamente mutato negativamente a seguito del sisma, a causa della labilità e/o diminuzione di resistenza generate, tanto da non poter in alcun
pag. 7/10 modo considerare valide le condizioni che, se verificate, sono alla base della possibilità di dichiarare la unità strutturale come “A” secondo le specifiche del manuale AeDES”. Dopo la redazione della citata perizia e all'esito del nuovo sopralluogo dei tecnici della Protezione civile del 10.01.2018 che considerava l'immobile temporaneamente inagibile (classificato con esito “B”), il Comune di Civitella del Tronto, ravvisata la necessità di inibire l'utilizzo dei locali che presentavano problemi strutturali e a tutela dell'incolumità delle persone, in data 16.03.2018 ha emesso l'ordinanza n. 33 di inagibilità ordinando a tutti i condomini lo sgombero dell'immobile sito in via Sandro Pertini, n.
4. L'arch. e l'arch. Persona_1
- tecnici incaricati con deliberazione del 1.2.2018 dall'assemblea del Persona_2 per lo svolgimento delle prestazioni professionali per la ricostruzione Parte_1 post sisma - in data 3.5.2018, in vista dell'assemblea condominiale, redigevano relazione tecnica proponendo al condominio quanto di indirizzo riportato sull'ordinanza n. 44 del 15 dicembre 2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24.08.2016 e quindi di effettuare interventi di riparazione con rafforzamento locale da eseguirsi mediante la riduzione delle principali vulnerabilità dell'intero edificio e richiamando in particolare quanto riportato nell'allegato alla citata ordinanza (“Criteri di indirizzo per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale ”) ove si legge: “ Poiché la ricostruzione post-sisma vuole non solo riparare i danni del terremoto, ma anche svolgere attività di prevenzione nei confronti del terremoto futuro, almeno là dove occorre intervenire per riparare danni lievi, è evidente che un intervento di riparazione che non sia attento alla valutazione e riduzione della vulnerabilità sismica è un intervento incompleto”. Per tali ragioni nel corso dell'assemblea del condominio del 14.5.2018 l'arch. Per_1 presente alla riunione, attese le scelte adottate dagli astanti in merito alla proposta avanzata dal condomino, rinunciava all'incarico anche a nome dell'arch. ritenendo che Per_2 quanto deciso dall'assemblea non garantiva le condizioni minime di riduzione della vulnerabilità sismica del Condominio ai fini del ripristino delle normali condizioni di agibilità e abitabilità, richieste dalla citata normativa. Pertanto, l'assemblea condominiale del 14.5.2018 non ha tenuto in considerazione i pareri dei tecnici incaricati dallo stesso volti all'adozione di misure idonee a ridurre la vulnerabilità sismica Parte_1 dell'edificio e quindi delle direttive contenute nell'ordinanza n. 44/2017 del Commissario Straordinario, l'assemblea ha infatti deliberato la mera “messa in sicurezza speditiva” senza accompagnarla da un progetto di riparazione e rafforzamento locale conforme ai criteri vincolanti definiti dal Commissario Straordinario ex art. 5 d.l. 189/2016 e ordinanza n. 44/2017 e quindi ha deliberato contra legem, senza che avesse ricevuto rassicurazione da parte dell'arch. (come invece asserito nell'atto di appello) essendo CP_6 quest'ultimo nominato nuovo progettista dall'assemblea condominiale con delibera del 15.06.2018 quindi successivamente alla delibera assunta il 14.5.2018 e dopo la notifica dell'atto di citazione dei sigg.ri avvenuta il 12.06.2018. Controparte_5
12. Anche sotto tale profilo, quindi, la sentenza impugnata deve trovare conferma.
pag. 8/10 13. L'appello incidentale proposto dai sigg.ri e con il Controparte_1 Controparte_2 quale è stata censurata la sentenza nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite e chiesta la rideterminazione delle stesse in applicazione del pertinente scaglione tariffario di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm. è inammissibile. Invero, ai sensi dell'art. 343 c.p.c., l'appello incidentale deve essere proposto a pena di decadenza con la comparsa di costituzione e risposta, depositata nel termine previsto dall'art. 347 cpc ossia almeno venti giorni prima della data fissata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'art. 349 bis cpc. Nel caso in esame l'appello incidentale è stato proposto con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.10.2023 e l'udienza nell'atto di citazione era fissata per il 3.11.2023 a nulla rilevando il differimento della stessa all'8.11.2023 avvenuto d'ufficio e non ex art. 349 bis cpc secondo comma;
pertanto, la costituzione tardiva degli appellanti incidentali comporta la decadenza degli stessi dal potere di impugnazione con conseguente inammissibilità del gravame proposto.
14. In ragione del rigetto dell'appello principale e dell'inammissibilità di quello incidentale, attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite del presente grado devono essere integralmente compensate tra le parti. Poiché il giudizio è stato introdotto successivamente al 30.01.2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali (questi ultimi in solido tra loro), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in persona dell'amministratore p.t. avverso la sentenza n. 349/2023 del Parte_1
Tribunale di Teramo pubblicata il 12/04/2023 ogni contraria istanza, disattesa e rigettata, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- dichiara inammissibile l'appello incidentale;
-compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali (questi ultimi in solido tra loro), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
pag. 9/10 Così deciso in L'Aquila nella Camera di consiglio tenutasi in videoconferenza il 03 giugno 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Avv. Maria Luisa Martini
Il Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio
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