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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 04/12/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 132/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA ex artt. 350 bis e 281 sexies, 3° comma, c.p.c. nella causa civile nel giudizio di riassunzione di II Grado iscritta al n. r.g. 132/2025 promossa da:
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Saverio Parte_1 C.F._1
Cosi del foro di Roma, presso il cui studio in Roma, via Crescenzio n. 20, è elettivamente domiciliato ( ) Email_1 ricorrente contro
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Laura Controparte_1 C.F._2
Capodicasa del foro di Roma (pec. ), ed Email_2 elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Roma Via Buccari n. 3, giusta delega in calce alla memoria di costituzione resistente
Oggetto: liquidazione del compenso professionale.
pagina 1 di 7 Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate per l'udienza del 13.11.2025.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione ex art. 329 c.p.c. l'Avv. ha dedotto che: Parte_1 con ricorso depositato in data 4.3.2022 aveva chiesto a questa Corte di appello la condanna di al pagamento del compenso professionale relativo al Controparte_1 ricorso ex l. NT innanzi la Corte di appello di Perugia;
la parte resistente, costituendosi in giudizio, aveva eccepito l'inesistenza del mandato alle liti per il giudizio ex legge 89/2001 rubricato al n. 6543/2012, l'inesistenza della revoca di esso;
l'emissione della sentenza n. 2282/2022 con cui la Corte di appello di Roma che lo aveva condannato per inadempimento ai doveri professionali in altro giudizio diverso da quello di equa riparazione;
la sua responsabilità per avere fatto estinguere per colpa il giudizio R.G. 6543/2012 di questa Corte di appello;
questa Corte aveva respinto la domanda aderendo all'eccezione di inesistenza del mandato;
la Corte di cassazione ha accolto il ricorso specificando che, allorché non vi sia sentenza resa ex art. 221 c.p.c. che confuti di falso una procura alle liti, sussiste presunzione iuris et de iure di identità tra 2 mandato professionale e procura alle liti e che, in ogni caso, pur avendo il convenuto contestato la sussistenza del mandato alle liti, e, per tal via, l'eccezione di prescrizione presuntiva risultava inefficace ex art. 2959 c.c., questa Corte avrebbe dovuto, subordinatamente, ammettere il giuramento decisorio per superarla;
il resistente non può svolgere querela di falso sulla procura alle liti di un documento già versato in atti nella precedente fase perché il giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394, comma terzo,
c.p.c. è un giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, fatta eccezione per il giuramento decisorio;
gli onorari di lite devono liquidarsi sullo scaglione per i giudizi cognitivi;
nel processo di equa riparazione il Giudice non può limitarsi ad una globale determinazione, in misura inferiore alla soglia minima di cui alla tabella allegata al d.m.
n. 55 del 2014, in relazione al valore della causa, ma deve dare adeguata motivazione della eliminazione o della riduzione delle voci;
il professionista può chiedere il pagamento del corrispettivo al cliente anche allorché non ha dimostrato di non avere ottenuto il pagamento dal soccombente perché tra il difensore di una parte e la parte pagina 2 di 7 soccombente si instaura un rapporto autonomo che si affianca a quello di prestazione d'opera professionale tra il cliente vittorioso e il suo procuratore.
Costituendosi in giudizio il resistente ha negato l'autenticità della propria firma apposta in calce al ricorso ex lege n. 89/2001 depositando contestualmente alla memoria cinque documenti, oltre alla procura per il giudizio, contenenti la firma del convenuto per la comparazione e sostenendo l'ammissibilità della querela di falso in questa fase che proponeva chiedendo l'espletamento di una c.t.u. grafologica.
La causa è stata assunta in decisione ex art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c. all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025.
Ferma la competenza di questa Corte, dichiarata dal precedente provvedimento non impugnato sul punto (nonostante Cass. 13 luglio 2023, n. 20153 che ha ribadito che il foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u, c. cons. si configura alla stregua di un'ipotesi di incompetenza inderogabile, che preclude, quindi, la possibilità di applicare l'art. 38, comma 2, c.p.c., e Cass. n. 33439/2021, proprio in relazione alla domanda dell'avvocato rivolta al cliente per il pagamento dei propri onorari;
Cass.
2023/34469; Cass. n. 3160/2021; Cass. n. 21989/2021; Cass. n. 1951/2018), nel merito deve 3 osservarsi che il resistente nel costituirsi nel giudizio di rinvio ha eccepito nuovamente la falsità della propria firma apposta in calce alla procura a margine del ricorso ex lege n.
89/2001, iscritto al ruolo generale di questa Corte di appello al n. 6543/2012, e ha proposto poi la querela di falso sostenendo che “non vi è alcuna sentenza passata in giudicato che abbia affermato la veridicità della firma” apposta in calce alla cennata procura così contestando la riconducibilità a lui della stessa. Con atto depositato in data
2.11.2025 ha di nuovo proposto, in via incidentale, querela di falso.
Sennonché è consolidato il principio per cui “è inammissibile, in seno al giudizio di rinvio, la proposizione di querela incidentale di falso contro documenti già acquisiti all'incarto processuale nella fase del giudizio conclusasi con la pronuncia della sentenza poi cassata, non assumendo rilievo, "e contrariis", la possibilità di contestare i documenti stessi in altra sede, tramite la proposizione di querela di falso in via principale, atteso che, in nessun caso,
l'eventuale accoglimento di tale querela potrebbe avere riflessi diretti nel detto giudizio di rinvio, in cui il documento contestato sia stato prodotto e non tempestivamente impugnato ex artt. 221 e ss. cod. proc. civ.”(cfr. Cass. 14.1.1999 n. 326; Cass. 19.8.1987 n. 6955; Cass. 13.6.1984 n.
pagina 3 di 7 3549; v. anche: Cass. 16.12.2004 n. 23380; Cass. 18.4.2017 n. 9768). Si tratta di principio che è diretta espressione del carattere "chiuso" del giudizio di rinvio, preordinato esclusivamente a sostituire una diversa statuizione a quella cassata, sulla base del materiale che - inalterati restando i termini della lite - poteva e doveva essere acquisito nelle pregresse fasi di merito.
Peraltro, sia detto in aggiunta, ai sensi dell'art. 221, 2° comma, c.p.c. , la querela di falso deve essere proposta dalla parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale, mentre nella fattispecie è stata proposta dal procuratore munito di una procura in cui la firma della parte è stata autenticata non da un pubblico ufficiale ma dallo stesso difensore, che non ha tale potere, essendo il potere di autentica a lui attribuito dal codice di rito limitato alla procura alle liti ex art. 83 c.p.c.
Il resistente nella precedente giudizio dinanzi a questa Corte aveva dedotto (v. pag.
3 della memoria di costituzione) genericamente di non aver dato alcun mandato all'avv.
per la presentazione del ricorso ex lege n. 89/2001, ma avendolo scritto nel Parte_1 capitolo intitolato “falsità della sottoscrizione del sig. a conclusione di Parte_2 argomentazioni esclusivamente a supporto della negazione dell'autenticità della 4 propria sottoscrizione in calce alla procura alle liti sembra aver inteso riferirsi al solo incarico di agire in giudizio ovvero, appunto, alla procura alle liti, non già al contratto di patrocinio, contestazione ritenuta dalla Corte suprema inidonea ad aggredire proficuamente la procura.
E che abbia inteso riferirsi solo alla procura alle liti lo dimostra la mancanza di qualsiasi menzione o soltanto cenno a tale argomento difensivo nella memoria e nelle note difensive del presente giudizio di riassunzione dopo la cassazione dell'atto conclusivo del precedente procedimento in cui ha dissertato ancora esclusivamente della falsità della firma in calce alla procura del ricorso ex lege n. 89/2001 e della querela di falso per invalidarla.
Pertanto, anche se “l'atto di riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio, poiché non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma ad una prosecuzione dei precedenti gradi di merito, non deve contenere, ai fini della sua validità, la specifica riproposizione di tutte le domande, eccezioni e conclusioni originariamente formulate, essendo sufficiente che siano richiamati l'atto introduttivo del giudizio ed il contenuto del provvedimento in base a cui avviene tale
pagina 4 di 7 riassunzione, con la conseguenza che il giudice innanzi al quale sia stato riassunto il processo non incorre nel vizio di ultrapetizione qualora pronunci su tutta la domanda proposta nel giudizio ove fu emessa la sentenza annullata e non sulle sole diverse conclusioni formulate con il suddetto atto di riassunzione” (cfr. Cass. 18.3.2025 n. 21253; Cass. 30529/2017) nella fattispecie non si può ritenere che fin dalle originarie difese sia stato contestato specificamente il mandato oltre che la sottoscrizione della procura alle liti.
E se è vero che “la procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte nel giudizio e che non presuppone l'esistenza di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere
l'attività professionale, con la conseguenza che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato” (cfr. Cass. 2024/3394; Cass. 2019/6905) è altrettanto vero che nel nostro caso, per quanto detto, la contestazione specifica e puntuale del contratto di mandato non si rinviene con la conseguenza che dall'accertata esistenza della procura alle liti, per non essere stata ritualmente aggredita, deve presumersi l'esistenza del mandato. 5
Va, infine, rimarcato che nella memoria di costituzione nel precedente giudizio innanzi a questa Corte il resistente ha fatto riferimento: a) al procedimento penale n.
22148/12 a carico di + altri, pendente dinanzi al Tribunale di Roma in Parte_1 composizione collegiale, Sezione 8, nel quale è stato sentito come teste all'udienza del
3.6.2021, in cui, rispondendo alla domanda se la firma apposta in calce alla procura del ricorso ex lege n. 89/2001, R.G. n. 6453/2012, aveva affermato che quella che gli veniva esibita non era la propria firma;
b) al procedimento penale omologo pendente avanti al
Tribunale di Perugia in cui l'avv. sarebbe accusato di aver formato delle false Parte_1 procure a margine di diversi ricorsi ex lege n. 89/2001, ma non ha prodotto successivamente documentazione dalla quale possa ricavarsi l'esito conclusivo di quei giudizi, soprattutto in relazione alla asserita falsità della procura che lo riguarda, da cui trarre, quindi, eventuali elementi a lui favorevoli. E', invero, evidente che non si possa ritenere falsa la procura solo perché così il resistente ha dichiarato nel processo penale quando è stato sentito in veste di testimone.
pagina 5 di 7 In conclusione, tenuto conto delle difese del resistente in questo giudizio, il ricorso di va accolto e vanno liquidate in suo favore i compensi richiesti col ricorso Parte_1 che ha dato luogo al giudizio n. 6543/2012, relativi al giudizio ex legge n. 89/2001, e, in virtù del principio di soccombenza, quelli del giudizio n. 136/2022, quelli del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione (n. 29007/2022 R.G.) e quelli del presente giudizio.
Pertanto, per il giudizio n. 6543/2012 ex lege n. 89/2001, celebratosi dinanzi a questa
Corte di appello, per la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta deve farsi riferimento al d.m. 55/2014, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31.12.2012 n. 47, applicando i minimi avuto riguardo alla semplicità e serialità della causa e al valore indicato dallo stesso ricorrente (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00) escludendo la fase istruttoria che non risulta essere stata svolta trattandosi di causa meramente documentale, come del resto chiesto dal ricorrente.
Si liquidano, pertanto, € 255,00 per la fase di studio della controversia, € 255,00 per la fase introduttiva del giudizio, e, quindi, complessivi € 510,00, oltre il rimborso forfetario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge. 6
Per il processo n. 136/2022, celebratosi dinanzi a questa Corte di appello e concluso nel 2022 deve farsi riferimento al d.m. 55/2014, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma
6, della legge 31.12.2012 n. 47, come integrato dal d.m. n. 37/2018 e dal d.m. n.147/2022, vigente al momento della definizione dell'intero giudizio giacché l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. n. 19989/2021 e Cass. n. 31884/2018), detratta la fase istruttoria non svolta, con applicazione dei parametri di liquidazione del compenso professionale minimi (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00), avuto riguardo al pregio dell'attività professionale esplicata nell'esame delle questioni giuridiche trattate e in ragione della natura e semplicità dell'affare e del ripetersi in parte delle stesse questioni nei tre giudizi.
Si liquidano, pertanto, € 268,00 per la fase di studio della controversia, € 268,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 426,00 per la fase decisionale, e, quindi, complessivi € 962,00, oltre il rimborso forfetario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
pagina 6 di 7 Per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione secondo gli stessi criteri si liquidano, pertanto, € 355,00 per la fase di studio della controversia, € 389,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 195,00 per la fase decisionale, e, quindi, complessivi €
939,00, oltre il rimborso forfetario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Per il presente processo si liquidano € 268,00 per la fase di studio della controversia,
€ 268,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 426,00 per la fase decisionale, e, quindi, complessivi € 962,00, oltre il rimborso forfetario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa: condanna a pagare a , a titolo di compensi Controparte_1 Parte_1 professionali per il giudizio n. 6543/2012 ex lege n. 89/2001, la somma di € 510,00, oltre il rimborso forfetario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
condanna a rifondere a : Controparte_1 Parte_1
a) le spese di lite del giudizio n. 136/2022, liquidate in € 268,00 per la fase di studio della 7 controversia, € 268,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 426,00 per la fase decisionale, e, quindi, in complessivi € 962,00, oltre il rimborso forfetario del 15%, i.v.a.
e c.a.p. come per legge;
b) le spese di lite del giudizio n. 29007/2022 R.G, liquidate in € 355,00 per la fase di studio della controversia, € 389,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 195,00 per la fase decisionale, e, quindi, in complessivi € 939,00;
c) le spese di lite del presente giudizio n. 132/2025, liquidate in € 268,00 per la fase di studio della controversia, € 268,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 426,00 per la fase decisionale, e, quindi, in complessivi € 962,00, oltre il rimborso forfetario del 15%,
i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Perugia, 13.11.2025.
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA ex artt. 350 bis e 281 sexies, 3° comma, c.p.c. nella causa civile nel giudizio di riassunzione di II Grado iscritta al n. r.g. 132/2025 promossa da:
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Saverio Parte_1 C.F._1
Cosi del foro di Roma, presso il cui studio in Roma, via Crescenzio n. 20, è elettivamente domiciliato ( ) Email_1 ricorrente contro
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Laura Controparte_1 C.F._2
Capodicasa del foro di Roma (pec. ), ed Email_2 elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Roma Via Buccari n. 3, giusta delega in calce alla memoria di costituzione resistente
Oggetto: liquidazione del compenso professionale.
pagina 1 di 7 Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate per l'udienza del 13.11.2025.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione ex art. 329 c.p.c. l'Avv. ha dedotto che: Parte_1 con ricorso depositato in data 4.3.2022 aveva chiesto a questa Corte di appello la condanna di al pagamento del compenso professionale relativo al Controparte_1 ricorso ex l. NT innanzi la Corte di appello di Perugia;
la parte resistente, costituendosi in giudizio, aveva eccepito l'inesistenza del mandato alle liti per il giudizio ex legge 89/2001 rubricato al n. 6543/2012, l'inesistenza della revoca di esso;
l'emissione della sentenza n. 2282/2022 con cui la Corte di appello di Roma che lo aveva condannato per inadempimento ai doveri professionali in altro giudizio diverso da quello di equa riparazione;
la sua responsabilità per avere fatto estinguere per colpa il giudizio R.G. 6543/2012 di questa Corte di appello;
questa Corte aveva respinto la domanda aderendo all'eccezione di inesistenza del mandato;
la Corte di cassazione ha accolto il ricorso specificando che, allorché non vi sia sentenza resa ex art. 221 c.p.c. che confuti di falso una procura alle liti, sussiste presunzione iuris et de iure di identità tra 2 mandato professionale e procura alle liti e che, in ogni caso, pur avendo il convenuto contestato la sussistenza del mandato alle liti, e, per tal via, l'eccezione di prescrizione presuntiva risultava inefficace ex art. 2959 c.c., questa Corte avrebbe dovuto, subordinatamente, ammettere il giuramento decisorio per superarla;
il resistente non può svolgere querela di falso sulla procura alle liti di un documento già versato in atti nella precedente fase perché il giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394, comma terzo,
c.p.c. è un giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, fatta eccezione per il giuramento decisorio;
gli onorari di lite devono liquidarsi sullo scaglione per i giudizi cognitivi;
nel processo di equa riparazione il Giudice non può limitarsi ad una globale determinazione, in misura inferiore alla soglia minima di cui alla tabella allegata al d.m.
n. 55 del 2014, in relazione al valore della causa, ma deve dare adeguata motivazione della eliminazione o della riduzione delle voci;
il professionista può chiedere il pagamento del corrispettivo al cliente anche allorché non ha dimostrato di non avere ottenuto il pagamento dal soccombente perché tra il difensore di una parte e la parte pagina 2 di 7 soccombente si instaura un rapporto autonomo che si affianca a quello di prestazione d'opera professionale tra il cliente vittorioso e il suo procuratore.
Costituendosi in giudizio il resistente ha negato l'autenticità della propria firma apposta in calce al ricorso ex lege n. 89/2001 depositando contestualmente alla memoria cinque documenti, oltre alla procura per il giudizio, contenenti la firma del convenuto per la comparazione e sostenendo l'ammissibilità della querela di falso in questa fase che proponeva chiedendo l'espletamento di una c.t.u. grafologica.
La causa è stata assunta in decisione ex art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c. all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025.
Ferma la competenza di questa Corte, dichiarata dal precedente provvedimento non impugnato sul punto (nonostante Cass. 13 luglio 2023, n. 20153 che ha ribadito che il foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u, c. cons. si configura alla stregua di un'ipotesi di incompetenza inderogabile, che preclude, quindi, la possibilità di applicare l'art. 38, comma 2, c.p.c., e Cass. n. 33439/2021, proprio in relazione alla domanda dell'avvocato rivolta al cliente per il pagamento dei propri onorari;
Cass.
2023/34469; Cass. n. 3160/2021; Cass. n. 21989/2021; Cass. n. 1951/2018), nel merito deve 3 osservarsi che il resistente nel costituirsi nel giudizio di rinvio ha eccepito nuovamente la falsità della propria firma apposta in calce alla procura a margine del ricorso ex lege n.
89/2001, iscritto al ruolo generale di questa Corte di appello al n. 6543/2012, e ha proposto poi la querela di falso sostenendo che “non vi è alcuna sentenza passata in giudicato che abbia affermato la veridicità della firma” apposta in calce alla cennata procura così contestando la riconducibilità a lui della stessa. Con atto depositato in data
2.11.2025 ha di nuovo proposto, in via incidentale, querela di falso.
Sennonché è consolidato il principio per cui “è inammissibile, in seno al giudizio di rinvio, la proposizione di querela incidentale di falso contro documenti già acquisiti all'incarto processuale nella fase del giudizio conclusasi con la pronuncia della sentenza poi cassata, non assumendo rilievo, "e contrariis", la possibilità di contestare i documenti stessi in altra sede, tramite la proposizione di querela di falso in via principale, atteso che, in nessun caso,
l'eventuale accoglimento di tale querela potrebbe avere riflessi diretti nel detto giudizio di rinvio, in cui il documento contestato sia stato prodotto e non tempestivamente impugnato ex artt. 221 e ss. cod. proc. civ.”(cfr. Cass. 14.1.1999 n. 326; Cass. 19.8.1987 n. 6955; Cass. 13.6.1984 n.
pagina 3 di 7 3549; v. anche: Cass. 16.12.2004 n. 23380; Cass. 18.4.2017 n. 9768). Si tratta di principio che è diretta espressione del carattere "chiuso" del giudizio di rinvio, preordinato esclusivamente a sostituire una diversa statuizione a quella cassata, sulla base del materiale che - inalterati restando i termini della lite - poteva e doveva essere acquisito nelle pregresse fasi di merito.
Peraltro, sia detto in aggiunta, ai sensi dell'art. 221, 2° comma, c.p.c. , la querela di falso deve essere proposta dalla parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale, mentre nella fattispecie è stata proposta dal procuratore munito di una procura in cui la firma della parte è stata autenticata non da un pubblico ufficiale ma dallo stesso difensore, che non ha tale potere, essendo il potere di autentica a lui attribuito dal codice di rito limitato alla procura alle liti ex art. 83 c.p.c.
Il resistente nella precedente giudizio dinanzi a questa Corte aveva dedotto (v. pag.
3 della memoria di costituzione) genericamente di non aver dato alcun mandato all'avv.
per la presentazione del ricorso ex lege n. 89/2001, ma avendolo scritto nel Parte_1 capitolo intitolato “falsità della sottoscrizione del sig. a conclusione di Parte_2 argomentazioni esclusivamente a supporto della negazione dell'autenticità della 4 propria sottoscrizione in calce alla procura alle liti sembra aver inteso riferirsi al solo incarico di agire in giudizio ovvero, appunto, alla procura alle liti, non già al contratto di patrocinio, contestazione ritenuta dalla Corte suprema inidonea ad aggredire proficuamente la procura.
E che abbia inteso riferirsi solo alla procura alle liti lo dimostra la mancanza di qualsiasi menzione o soltanto cenno a tale argomento difensivo nella memoria e nelle note difensive del presente giudizio di riassunzione dopo la cassazione dell'atto conclusivo del precedente procedimento in cui ha dissertato ancora esclusivamente della falsità della firma in calce alla procura del ricorso ex lege n. 89/2001 e della querela di falso per invalidarla.
Pertanto, anche se “l'atto di riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio, poiché non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma ad una prosecuzione dei precedenti gradi di merito, non deve contenere, ai fini della sua validità, la specifica riproposizione di tutte le domande, eccezioni e conclusioni originariamente formulate, essendo sufficiente che siano richiamati l'atto introduttivo del giudizio ed il contenuto del provvedimento in base a cui avviene tale
pagina 4 di 7 riassunzione, con la conseguenza che il giudice innanzi al quale sia stato riassunto il processo non incorre nel vizio di ultrapetizione qualora pronunci su tutta la domanda proposta nel giudizio ove fu emessa la sentenza annullata e non sulle sole diverse conclusioni formulate con il suddetto atto di riassunzione” (cfr. Cass. 18.3.2025 n. 21253; Cass. 30529/2017) nella fattispecie non si può ritenere che fin dalle originarie difese sia stato contestato specificamente il mandato oltre che la sottoscrizione della procura alle liti.
E se è vero che “la procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte nel giudizio e che non presuppone l'esistenza di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere
l'attività professionale, con la conseguenza che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato” (cfr. Cass. 2024/3394; Cass. 2019/6905) è altrettanto vero che nel nostro caso, per quanto detto, la contestazione specifica e puntuale del contratto di mandato non si rinviene con la conseguenza che dall'accertata esistenza della procura alle liti, per non essere stata ritualmente aggredita, deve presumersi l'esistenza del mandato. 5
Va, infine, rimarcato che nella memoria di costituzione nel precedente giudizio innanzi a questa Corte il resistente ha fatto riferimento: a) al procedimento penale n.
22148/12 a carico di + altri, pendente dinanzi al Tribunale di Roma in Parte_1 composizione collegiale, Sezione 8, nel quale è stato sentito come teste all'udienza del
3.6.2021, in cui, rispondendo alla domanda se la firma apposta in calce alla procura del ricorso ex lege n. 89/2001, R.G. n. 6453/2012, aveva affermato che quella che gli veniva esibita non era la propria firma;
b) al procedimento penale omologo pendente avanti al
Tribunale di Perugia in cui l'avv. sarebbe accusato di aver formato delle false Parte_1 procure a margine di diversi ricorsi ex lege n. 89/2001, ma non ha prodotto successivamente documentazione dalla quale possa ricavarsi l'esito conclusivo di quei giudizi, soprattutto in relazione alla asserita falsità della procura che lo riguarda, da cui trarre, quindi, eventuali elementi a lui favorevoli. E', invero, evidente che non si possa ritenere falsa la procura solo perché così il resistente ha dichiarato nel processo penale quando è stato sentito in veste di testimone.
pagina 5 di 7 In conclusione, tenuto conto delle difese del resistente in questo giudizio, il ricorso di va accolto e vanno liquidate in suo favore i compensi richiesti col ricorso Parte_1 che ha dato luogo al giudizio n. 6543/2012, relativi al giudizio ex legge n. 89/2001, e, in virtù del principio di soccombenza, quelli del giudizio n. 136/2022, quelli del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione (n. 29007/2022 R.G.) e quelli del presente giudizio.
Pertanto, per il giudizio n. 6543/2012 ex lege n. 89/2001, celebratosi dinanzi a questa
Corte di appello, per la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta deve farsi riferimento al d.m. 55/2014, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31.12.2012 n. 47, applicando i minimi avuto riguardo alla semplicità e serialità della causa e al valore indicato dallo stesso ricorrente (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00) escludendo la fase istruttoria che non risulta essere stata svolta trattandosi di causa meramente documentale, come del resto chiesto dal ricorrente.
Si liquidano, pertanto, € 255,00 per la fase di studio della controversia, € 255,00 per la fase introduttiva del giudizio, e, quindi, complessivi € 510,00, oltre il rimborso forfetario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge. 6
Per il processo n. 136/2022, celebratosi dinanzi a questa Corte di appello e concluso nel 2022 deve farsi riferimento al d.m. 55/2014, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma
6, della legge 31.12.2012 n. 47, come integrato dal d.m. n. 37/2018 e dal d.m. n.147/2022, vigente al momento della definizione dell'intero giudizio giacché l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. n. 19989/2021 e Cass. n. 31884/2018), detratta la fase istruttoria non svolta, con applicazione dei parametri di liquidazione del compenso professionale minimi (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00), avuto riguardo al pregio dell'attività professionale esplicata nell'esame delle questioni giuridiche trattate e in ragione della natura e semplicità dell'affare e del ripetersi in parte delle stesse questioni nei tre giudizi.
Si liquidano, pertanto, € 268,00 per la fase di studio della controversia, € 268,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 426,00 per la fase decisionale, e, quindi, complessivi € 962,00, oltre il rimborso forfetario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
pagina 6 di 7 Per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione secondo gli stessi criteri si liquidano, pertanto, € 355,00 per la fase di studio della controversia, € 389,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 195,00 per la fase decisionale, e, quindi, complessivi €
939,00, oltre il rimborso forfetario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Per il presente processo si liquidano € 268,00 per la fase di studio della controversia,
€ 268,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 426,00 per la fase decisionale, e, quindi, complessivi € 962,00, oltre il rimborso forfetario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa: condanna a pagare a , a titolo di compensi Controparte_1 Parte_1 professionali per il giudizio n. 6543/2012 ex lege n. 89/2001, la somma di € 510,00, oltre il rimborso forfetario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
condanna a rifondere a : Controparte_1 Parte_1
a) le spese di lite del giudizio n. 136/2022, liquidate in € 268,00 per la fase di studio della 7 controversia, € 268,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 426,00 per la fase decisionale, e, quindi, in complessivi € 962,00, oltre il rimborso forfetario del 15%, i.v.a.
e c.a.p. come per legge;
b) le spese di lite del giudizio n. 29007/2022 R.G, liquidate in € 355,00 per la fase di studio della controversia, € 389,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 195,00 per la fase decisionale, e, quindi, in complessivi € 939,00;
c) le spese di lite del presente giudizio n. 132/2025, liquidate in € 268,00 per la fase di studio della controversia, € 268,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 426,00 per la fase decisionale, e, quindi, in complessivi € 962,00, oltre il rimborso forfetario del 15%,
i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Perugia, 13.11.2025.
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
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