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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CARLO MARIA, Presidente
IZ PP, Relatore
PESCINO PASQUALE, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1187/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada Indirizzo 1 81020 San Resistente_1 La Strada CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4274 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4274 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5323/2025 depositato il
10/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso e la condanna alla spese del Comune
Resistente/Appellato: nessuna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione, il sig. Ricorrente_1, nella qualità di titolare della ditta individuale Ricorrente_1, proponeva opposizione contro il Comune di San Nicola la Strada, avverso l'avviso di accertamento TARI per omesso/parziale versamento anni 2019 e 2020 n. 4274 del 09/12/2024, dell'importo complessivo di € 8.370,00, notificato in data 28/12/2024.
L'atto impugnato traeva origine dalla ricostruzione operata dall'ente impositore con riferimento all'utenza non domestica individuata come “Den. 209125 – Indirizzo_1 – Supermercato, pane e pasta”, attività riferita alla ditta “Società_1”. Il ricorrente affermava che tale attività era cessata sin dal 06/04/2018, come da denuncia prodotta, e che pertanto non poteva essere destinataria della pretesa per le annualità successive. Esponeva, inoltre, che l'avviso richiamava due “documenti origine” n. 4344 del
19/03/2019 e n. 13227 del 17/11/2020, mai notificati, e che l'ente non aveva instaurato il contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art.
6-bis dello Statuto del Contribuente. Eccepiva, quindi, il difetto di motivazione dell'atto, l'illegittima applicazione delle sanzioni per omesso versamento e degli interessi, anche nel periodo di sospensione COVID, nonché la mancata indicazione delle scadenze tariffarie cui egli avrebbe dovuto adempiere.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento integrale dell'avviso, la declaratoria di decadenza o prescrizione del credito, e la condanna del Comune alle spese con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Il Comune di San Nicola la Strada si costituiva in giudizio, deducendo come l'accertamento TARI costituiva il primo e unico atto impositivo della sequenza procedimentale, poiché gli avvisi di pagamento degli anni
2019 e 2020 non avrebbero natura di atti presupposti e non richiederebbero notifica formale. Sosteneva, poi, che il contraddittorio preventivo non era applicabile ai tributi locali, qualificati dal DM 24/04/2024 come atti di “pronta liquidazione”, e che l'avviso impugnato contenesse tutti gli elementi richiesti dall'art. 7 della L.
212/2000. Contestava la dedotta cessazione dell'attività, richiamando la vigenza della partita IVA, la visura camerale, il contratto idrico e le fatture di consumo idrico prodotte nelle controdeduzioni, assumendo che tali elementi dimostravano la persistenza del presupposto impositivo.
Il Comune chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Successivamente, il ricorrente depositava memoria illustrativa ex art. 32 D.Lgs. 546/1992, con la quale insisteva nelle proprie eccezioni e contestava punto per punto le deduzioni dell'ente. Ribadiva che lo stesso avviso riconosceva l'esistenza dei documenti n. 4344/2019 e n. 13227/2020, circostanza che smentiva l'assunto del Comune secondo cui l'accertamento era il primo atto della sequenza procedimentale. Affermava che la mancata notifica dei suddetti atti avrebbe reso nullo l'intero procedimento, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla necessaria conoscibilità degli atti presupposti. Contestava, inoltre, che l'accertamento aveva applicato sanzioni su ogni rata, contrariamente a quanto sostenuto dal
Comune, e che era stato emesso in violazione del Regolamento comunale vigente che imponeva un previo avviso bonario. Ribadiva, infine, che la stessa documentazione allegata dal resistente non riguardasse l'attività “Società_1 ”, ma esclusivamente la persona fisica del ricorrente, confermando l'erroneità dell'individuazione del soggetto passivo.
Il ricorrente concludeva insistendo per l'accoglimento di tutte le eccezioni già formulate nel ricorso, nonché per la declaratoria di decadenza o prescrizione del credito, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare fondato e non merita accoglimento.
Preliminarmente, in merito alla erronea individuazione del soggetto passivo, osserva questo Collegio che dalla produzione documentale emerge con chiarezza che il punto vendita oggetto dell'accertamento corrispondeva all'utenza non domestica ubicata in Indirizzo_1, identificata come supermercato, pane e pasta, e non al diverso punto vendita sito in Indirizzo_2 – Palazzo Erica, cui si riferiva la cessazione di attività richiamata dal ricorrente. La documentazione camerale, fiscale e contrattuale depositata dal Comune (visura P.IVA_2, partita IVA attiva, contratto idrico e relative fatture) confermava la perdurante esistenza dell'utenza commerciale in Indirizzo_1 per le annualità oggetto di imposizione, smentendo la tesi difensiva secondo cui l'attività sarebbe stata cessata in toto a far data dal 2018.
Deve inoltre rilevarsi che la ditta individuale, per sua natura, si riconduce direttamente ed inscindibilmente alla persona fisica del titolare;
nel caso di specie, la soggettività passiva ai fini TARI compete al sig. Ricorrente_1 quale occupante/detentore dei locali, a prescindere dalla denominazione commerciale o dall'insegna (“Società_1” o altra). La mera variazione o cessazione di un'insegna relativa a un punto vendita diverso da quello oggetto di imposizione non eliminava l'obbligo tributario riferito all'immobile accertato.
In merito, poi, al dedotto vizio di violazione dell'art.
6-bis L. 212/2000, sulla necessità del contraddittorio preventivo applicabile anche ai tributi locali, va detto che tale contraddittorio preventivo, in via generale, non
è applicabile agli atti di pronta liquidazione o comunque automatizzati o sostanzialmente automatizzati. Nel caso di specie l'atto impugnato risulta formato sulla base di elementi oggettivi, direttamente desumibili dalle banche dati dell'ente e dalla situazione oggettiva dell'utenza, senza che fosse dedotto alcun ulteriore accertamento “a contenuto valutativo” che imponesse un confronto preventivo. In ogni caso, il ricorso introduttivo difetta di qualsiasi allegazione specifica circa una concreta lesione del diritto di difesa suscettibile di piena tutela nella presente sede giurisdizionale.
Sulla dedotta nullità per omessa notifica degli atti presupposti, ovvero degli avvisi n. 4344/2019 e n.
13227/2020, va detto che in tema di TARI il presupposto impositivo sorge per il solo fatto dell'occupazione o detenzione dell'immobile, e che l'eventuale mancato invio dell'avviso bonario non esonera il contribuente dall'obbligo di pagamento, dovendo questi attivarsi con ordinaria diligenza per adempiere ai tributi ricorrenti.
Peraltro, lo stesso ricorrente non negava la sussistenza del presupposto oggettivo (esistenza del punto vendita), ma si è limitato ad allegare la mancata conoscenza degli avvisi intermedi.
È poi da rilevare come gli avvisi bonari o le comunicazioni di pagamento in genere possono essere legittimamente inviati a mezzo posta ordinaria, modalità per la quale è normalmente esclusa la tracciabilità
e che, pertanto, non impone all'ente la produzione di specifica prova di ricezione, attesa la funzione meramente agevolativa di tali comunicazioni.
In relazione al dedotto difetto di motivazione, con particolare riferimento ai dati identificativi dell'immobile, alla superficie assoggettata, nonché agli elementi necessari al calcolo degli interessi e delle sanzioni, va detto che l'atto appare completo e la motivazione sufficiente a porre il contribuente in condizione di comprendere la pretesa tributaria e di contestarla, come in effetti avvenuto nel presente giudizio. La giurisprudenza di legittimità ricorda come, in materia di tributi locali, sia sufficiente l'indicazione degli elementi essenziali della pretesa, potendo i dettagli tecnici del calcolo desumersi dagli atti generali.
Quanto al richiamo operato dal ricorrente all'art. 36 del Regolamento TARI vigente dal 2023, la memoria illustrativa invocava tale disposizione per sostenere che l'ente avrebbe dovuto previamente notificare un avviso bonario a pena di illegittimità dell'accertamento. Tuttavia, dalle produzioni del resistente emerge che per le annualità oggetto di causa (2019–2020) risultava applicabile un diverso regolamento TARI/IUC, adottato in epoca anteriore, che non prevedeva alcun obbligo di invio di avvisi bonari quale condizione di validità dell'atto impositivo. L'argomento difensivo del ricorrente risulta, pertanto, fondato su una disciplina sopravvenuta e non applicabile ratione temporis alle annualità in contestazione.
Riguardo le sanzioni, il Comune richiamava il contenuto dell'avviso, dal quale risultava che il contribuente avrebbe potuto definire la propria posizione entro 60 giorni dalla notifica, versando il solo tributo di € 8.370,00, senza sanzioni ed interessi aggiuntivi, mentre il pagamento oltre tale termine determinava l'applicazione delle sanzioni e degli interessi fino a concorrenza di € 11.611,00. L'ente evidenziava che le sanzioni erano state irrogate in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, a fronte dell'omesso versamento nei termini utilmente assegnati.
Le censure del ricorrente secondo cui l'ente avrebbe applicato sanzioni sin da ciascuna rata appaiono generiche e non provano alcun concreto scostamento dalle percentuali e modalità di calcolo previste dalla legge, e ciò anche per il periodo di sospensione emergenziale.
Sulla dedotta decadenza e prescrizione del credito Il Collegio rileva che l'avviso di accertamento risulta emesso e notificato entro il termine di cui all'art. 1, comma 161, L. 296/2006, che impone la notifica dell'accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati. Conseguentemente, per le annualità 2019 e 2020, la notifica del 28/12/2024 si colloca nei limiti del termine decadenziale di legge. Parimenti, non risultano maturati i termini di prescrizione ordinaria quinquennale, tenuto conto della tempestiva notifica dell'atto impositivo e dell'instaurazione del presente giudizio.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 800,00 per compensi, oltre oneri di legge se dovuti, in favore dell'ente locale resistente.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CARLO MARIA, Presidente
IZ PP, Relatore
PESCINO PASQUALE, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1187/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada Indirizzo 1 81020 San Resistente_1 La Strada CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4274 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4274 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5323/2025 depositato il
10/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso e la condanna alla spese del Comune
Resistente/Appellato: nessuna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione, il sig. Ricorrente_1, nella qualità di titolare della ditta individuale Ricorrente_1, proponeva opposizione contro il Comune di San Nicola la Strada, avverso l'avviso di accertamento TARI per omesso/parziale versamento anni 2019 e 2020 n. 4274 del 09/12/2024, dell'importo complessivo di € 8.370,00, notificato in data 28/12/2024.
L'atto impugnato traeva origine dalla ricostruzione operata dall'ente impositore con riferimento all'utenza non domestica individuata come “Den. 209125 – Indirizzo_1 – Supermercato, pane e pasta”, attività riferita alla ditta “Società_1”. Il ricorrente affermava che tale attività era cessata sin dal 06/04/2018, come da denuncia prodotta, e che pertanto non poteva essere destinataria della pretesa per le annualità successive. Esponeva, inoltre, che l'avviso richiamava due “documenti origine” n. 4344 del
19/03/2019 e n. 13227 del 17/11/2020, mai notificati, e che l'ente non aveva instaurato il contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art.
6-bis dello Statuto del Contribuente. Eccepiva, quindi, il difetto di motivazione dell'atto, l'illegittima applicazione delle sanzioni per omesso versamento e degli interessi, anche nel periodo di sospensione COVID, nonché la mancata indicazione delle scadenze tariffarie cui egli avrebbe dovuto adempiere.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento integrale dell'avviso, la declaratoria di decadenza o prescrizione del credito, e la condanna del Comune alle spese con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Il Comune di San Nicola la Strada si costituiva in giudizio, deducendo come l'accertamento TARI costituiva il primo e unico atto impositivo della sequenza procedimentale, poiché gli avvisi di pagamento degli anni
2019 e 2020 non avrebbero natura di atti presupposti e non richiederebbero notifica formale. Sosteneva, poi, che il contraddittorio preventivo non era applicabile ai tributi locali, qualificati dal DM 24/04/2024 come atti di “pronta liquidazione”, e che l'avviso impugnato contenesse tutti gli elementi richiesti dall'art. 7 della L.
212/2000. Contestava la dedotta cessazione dell'attività, richiamando la vigenza della partita IVA, la visura camerale, il contratto idrico e le fatture di consumo idrico prodotte nelle controdeduzioni, assumendo che tali elementi dimostravano la persistenza del presupposto impositivo.
Il Comune chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Successivamente, il ricorrente depositava memoria illustrativa ex art. 32 D.Lgs. 546/1992, con la quale insisteva nelle proprie eccezioni e contestava punto per punto le deduzioni dell'ente. Ribadiva che lo stesso avviso riconosceva l'esistenza dei documenti n. 4344/2019 e n. 13227/2020, circostanza che smentiva l'assunto del Comune secondo cui l'accertamento era il primo atto della sequenza procedimentale. Affermava che la mancata notifica dei suddetti atti avrebbe reso nullo l'intero procedimento, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla necessaria conoscibilità degli atti presupposti. Contestava, inoltre, che l'accertamento aveva applicato sanzioni su ogni rata, contrariamente a quanto sostenuto dal
Comune, e che era stato emesso in violazione del Regolamento comunale vigente che imponeva un previo avviso bonario. Ribadiva, infine, che la stessa documentazione allegata dal resistente non riguardasse l'attività “Società_1 ”, ma esclusivamente la persona fisica del ricorrente, confermando l'erroneità dell'individuazione del soggetto passivo.
Il ricorrente concludeva insistendo per l'accoglimento di tutte le eccezioni già formulate nel ricorso, nonché per la declaratoria di decadenza o prescrizione del credito, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare fondato e non merita accoglimento.
Preliminarmente, in merito alla erronea individuazione del soggetto passivo, osserva questo Collegio che dalla produzione documentale emerge con chiarezza che il punto vendita oggetto dell'accertamento corrispondeva all'utenza non domestica ubicata in Indirizzo_1, identificata come supermercato, pane e pasta, e non al diverso punto vendita sito in Indirizzo_2 – Palazzo Erica, cui si riferiva la cessazione di attività richiamata dal ricorrente. La documentazione camerale, fiscale e contrattuale depositata dal Comune (visura P.IVA_2, partita IVA attiva, contratto idrico e relative fatture) confermava la perdurante esistenza dell'utenza commerciale in Indirizzo_1 per le annualità oggetto di imposizione, smentendo la tesi difensiva secondo cui l'attività sarebbe stata cessata in toto a far data dal 2018.
Deve inoltre rilevarsi che la ditta individuale, per sua natura, si riconduce direttamente ed inscindibilmente alla persona fisica del titolare;
nel caso di specie, la soggettività passiva ai fini TARI compete al sig. Ricorrente_1 quale occupante/detentore dei locali, a prescindere dalla denominazione commerciale o dall'insegna (“Società_1” o altra). La mera variazione o cessazione di un'insegna relativa a un punto vendita diverso da quello oggetto di imposizione non eliminava l'obbligo tributario riferito all'immobile accertato.
In merito, poi, al dedotto vizio di violazione dell'art.
6-bis L. 212/2000, sulla necessità del contraddittorio preventivo applicabile anche ai tributi locali, va detto che tale contraddittorio preventivo, in via generale, non
è applicabile agli atti di pronta liquidazione o comunque automatizzati o sostanzialmente automatizzati. Nel caso di specie l'atto impugnato risulta formato sulla base di elementi oggettivi, direttamente desumibili dalle banche dati dell'ente e dalla situazione oggettiva dell'utenza, senza che fosse dedotto alcun ulteriore accertamento “a contenuto valutativo” che imponesse un confronto preventivo. In ogni caso, il ricorso introduttivo difetta di qualsiasi allegazione specifica circa una concreta lesione del diritto di difesa suscettibile di piena tutela nella presente sede giurisdizionale.
Sulla dedotta nullità per omessa notifica degli atti presupposti, ovvero degli avvisi n. 4344/2019 e n.
13227/2020, va detto che in tema di TARI il presupposto impositivo sorge per il solo fatto dell'occupazione o detenzione dell'immobile, e che l'eventuale mancato invio dell'avviso bonario non esonera il contribuente dall'obbligo di pagamento, dovendo questi attivarsi con ordinaria diligenza per adempiere ai tributi ricorrenti.
Peraltro, lo stesso ricorrente non negava la sussistenza del presupposto oggettivo (esistenza del punto vendita), ma si è limitato ad allegare la mancata conoscenza degli avvisi intermedi.
È poi da rilevare come gli avvisi bonari o le comunicazioni di pagamento in genere possono essere legittimamente inviati a mezzo posta ordinaria, modalità per la quale è normalmente esclusa la tracciabilità
e che, pertanto, non impone all'ente la produzione di specifica prova di ricezione, attesa la funzione meramente agevolativa di tali comunicazioni.
In relazione al dedotto difetto di motivazione, con particolare riferimento ai dati identificativi dell'immobile, alla superficie assoggettata, nonché agli elementi necessari al calcolo degli interessi e delle sanzioni, va detto che l'atto appare completo e la motivazione sufficiente a porre il contribuente in condizione di comprendere la pretesa tributaria e di contestarla, come in effetti avvenuto nel presente giudizio. La giurisprudenza di legittimità ricorda come, in materia di tributi locali, sia sufficiente l'indicazione degli elementi essenziali della pretesa, potendo i dettagli tecnici del calcolo desumersi dagli atti generali.
Quanto al richiamo operato dal ricorrente all'art. 36 del Regolamento TARI vigente dal 2023, la memoria illustrativa invocava tale disposizione per sostenere che l'ente avrebbe dovuto previamente notificare un avviso bonario a pena di illegittimità dell'accertamento. Tuttavia, dalle produzioni del resistente emerge che per le annualità oggetto di causa (2019–2020) risultava applicabile un diverso regolamento TARI/IUC, adottato in epoca anteriore, che non prevedeva alcun obbligo di invio di avvisi bonari quale condizione di validità dell'atto impositivo. L'argomento difensivo del ricorrente risulta, pertanto, fondato su una disciplina sopravvenuta e non applicabile ratione temporis alle annualità in contestazione.
Riguardo le sanzioni, il Comune richiamava il contenuto dell'avviso, dal quale risultava che il contribuente avrebbe potuto definire la propria posizione entro 60 giorni dalla notifica, versando il solo tributo di € 8.370,00, senza sanzioni ed interessi aggiuntivi, mentre il pagamento oltre tale termine determinava l'applicazione delle sanzioni e degli interessi fino a concorrenza di € 11.611,00. L'ente evidenziava che le sanzioni erano state irrogate in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, a fronte dell'omesso versamento nei termini utilmente assegnati.
Le censure del ricorrente secondo cui l'ente avrebbe applicato sanzioni sin da ciascuna rata appaiono generiche e non provano alcun concreto scostamento dalle percentuali e modalità di calcolo previste dalla legge, e ciò anche per il periodo di sospensione emergenziale.
Sulla dedotta decadenza e prescrizione del credito Il Collegio rileva che l'avviso di accertamento risulta emesso e notificato entro il termine di cui all'art. 1, comma 161, L. 296/2006, che impone la notifica dell'accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati. Conseguentemente, per le annualità 2019 e 2020, la notifica del 28/12/2024 si colloca nei limiti del termine decadenziale di legge. Parimenti, non risultano maturati i termini di prescrizione ordinaria quinquennale, tenuto conto della tempestiva notifica dell'atto impositivo e dell'instaurazione del presente giudizio.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 800,00 per compensi, oltre oneri di legge se dovuti, in favore dell'ente locale resistente.