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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 3352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3352 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 22.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 993/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Celletti e Alberto Chiappini, come Parte_1 da procura in atti appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9466/2022 pubblicata il 14.11.2022
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26.7.2021, esponeva: di avere lavorato alle Parte_1 dipendenze della dal 26.2.2019 al 21.12.2020, in forza di contratto a tempo Controparte_1 indeterminato con inquadramento al livello 5 del CCNL Turismo alberghi Confcommercio e
1 qualifica di operaia;
di avere svolto l'attività lavorativa presso l'Hotel Louisiana sito in Roma, via
Flavia n. 84; di avere svolto, per tutta la durata del rapporto, mansioni di cameriera e governante ai piani, svolgendo le mansioni descritte dettagliatamente in ricorso;
di avere osservato l'orario dalle
7.45 alle 12.45 per 5 giorni alla settimana con due giorni di riposo a turnazione;
che doveva rispondere alle direttive della convenuta e dei suoi preposti, giustificando assenze e permessi;
che in data 16.8.2020 era stata posta in cassa integrazione;
di non avere ricevuto la retribuzione di luglio
2020; che era rimasta creditrice della somma di € 11.808,99 a titolo di differenze retributive, ratei mensilità aggiuntive, ferie e permessi non goduti, mancato preavviso, straordinario diurno e TFR
(per l'importo di € 1.978,24); che il rapporto si era risolto per licenziamento intimato disciplinarmente per giusta causa dal datore di lavoro con mail in data 21.12.2020; che la datrice di lavoro non aveva ritirato la raccomandata AR del 14.10.2020, con cui ella aveva presentato le proprie giustificazioni;
che con pec del 2.2.2021, ricevuta il 4.2.2021, aveva impugnato il licenziamento;
che la società convenuta al momento del licenziamento occupava meno di 15 dipendenti;
che aveva diritto a percepire l'indennità di mancato preavviso e che l'ultima retribuzione globale di fatto ammontava a € 908,92.
Deduceva l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato;
per violazione dell'art. 7 della L. n. 300/1970, non avendo la società esaminato le giustificazioni rese dalla lavoratrice a seguito della contestazione disciplinare;
per essere il fatto contestato punibile con una sanzione conservativa;
per tardività della contestazione disciplinare e della irrogazione della sanzione.
Concludeva, chiedendo: “IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare nullo, annullabile inefficace e comunque illegittimo il licenziamento comminato, con del 21/12/2020 e CP_2 ricevuta in pari data, dalla società resistente alla sig.ra , per insussistenza del fatto Parte_1 contestato e/o in difetto di giusta causa e/o di giustificato motivo oggettivo e/o soggettivo, ovvero per essere il fatto punibile con sanzione conservativa e per ogni altra motivazione di cui in premessa;
per gli effetti condannare la società convenuta a risarcire il danno mediante il versamento di un'indennità non inferiore a 3 mensilità e non superiore a sei mensilità dell'ultima retribuzione pari ad € 908,92 di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e comunque nella misura di giustizia;
Condannare la società resistente al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità di mancato preavviso nella misura di € 699,17 o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare nullo, annullabile inefficace e comunque illegittimo il licenziamento comminato, con mail del 21/12/2020 dalla società resistente alla sig.ra
per essere stato comminato in violazione della procedura prevista per il Parte_1
2 licenziamento disciplinare e per gli effetti condannare la società convenuta a risarcire il danno mediante il versamento di un'indennità nei limiti massimi previsti dalla Legge calcolata sull'ultima retribuzione di riferimento pari ad € 908,92 per il calcolo del trattamento di fine rapporto, e comunque nella misura di giustizia.
IN OGNI CASO: Condannare la società resistente al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive e delle altre indennità spettanti per i titoli indicati in premessa, sulla base dei conteggi allegati, per la somma complessiva di € 11.808,99 (incluso TFR per € 1.978,24 e preavviso per € 699,17) o per quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, con gli interessi di Legge e la rivalutazione monetaria, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 36 della
Costituzione e art. 2099 CC .
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Nonostante la regolarità della notifica, la società convenuta rimaneva contumace.
Istruita la causa con la prova testimoniale, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma respingeva il ricorso, ritenendo non provato lo svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello contrattuale e il mancato godimento delle ferie e dei permessi, e ritenendo i conteggi allegati al ricorso non idonei a fondare la decisione, non avendo la ricorrente “specificato se gli stessi sono stati formulati tenendo conto di un orario a tempo pieno, come dedotto in ricorso, o a tempo parziale, come risultante dalla documentazione in atti”, e non avendo indicato nei conteggi “i parametri relativi al periodo lavorativo preso in considerazione ed al livello di inquadramento” .
Il giudice di primo grado rigettava anche la domanda relativa al licenziamento, evidenziando che la ricorrente non aveva prodotto documentazione comprovante l'avvenuta impugnazione dello stesso.
Ha proposto appello per i motivi di seguito sinteticamente indicati: Parte_1
1) errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Ha lamentato parte appellante che il Tribunale non ha effettuato una corretta valutazione delle risultanze probatorie, avendo il teste indicato da parte ricorrente confermato l'osservanza da parte della di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente formalizzato. Pt_1
2) Mancata valutazione dei documenti prodotti in giudizio: rigetto della domanda per dedotta assenza di documentazione comprovante l'avvenuta impugnativa del licenziamento.
Parte appellante ha sostenuto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'odierna appellante non avesse documentato l'avvenuta impugnazione del licenziamento, il quale sarebbe stato, invece, regolarmente impugnato, con pec del 2.2.2021, depositata nel fascicolo di primo grado.
3 Ha, quindi, riproposto le censure al licenziamento irrogato alla ricorrente, già contenute nel ricorso di primo grado.
3) Mancata valutazione dei documenti prodotti in giudizio: mancata valutazione dei conteggi.
Ha sostenuto parte appellante che dai conteggi allegati al ricorso di primo grado si ricava sia il periodo di riferimento, sia che gli stessi sono stati elaborati sulla base di un orario di lavoro full time. Ha, inoltre, lamentato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto almeno riconoscere la retribuzione per il mese di luglio 2020, non corrisposta alla lavoratrice nonostante il rilascio della busta paga.
4) Mancata valutazione dei documenti prodotti in giudizio: mancata valutazione dei prospetti orari ai fini della decisione.
Secondo parte appellante, avrebbe errato il giudice di prime cure a ritenere ininfluenti ai fini della decisione i prospetti orari depositati nel giudizio di primo grado, dai quali, invece, si ricaverebbe l'osservanza di un orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattuale.
Ha, quindi, concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere le conclusioni di cui al ricorso di primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi.
Nonostante la regolarità della notifica, la società appellata è rimasta contumace anche nel grado.
All'udienza del 22.10.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti.
I motivi di appello primo, terzo e quarto, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono parzialmente fondati, nei limiti di seguito esposti.
Dai documenti depositati nel giudizio di primo grado, emerge che l'odierna appellante è stata assunta dalla in data 26.2.2019, in virtù di un contratto di lavoro subordinato a Controparte_1 tempo indeterminato, con qualifica di operaia, mansioni di cameriera, inquadramento nel livello 5 del CCNL Turismo Alberghi Confcommercio, con un orario di lavoro part time di 25 ore settimanali, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, dal lunedì al venerdì, con una retribuzione lorda mensile di € 908,92; che ha ricevuto oltre alla retribuzione ordinaria, anche la tredicesima mensilità, il compenso per i giorni festivi lavorati e non goduti, per le ferie godute, la maggiorazione per il lavoro festivo e domenicale (doc. 1 allegato al ricorso di primo grado – contratto di lavoro e buste paga).
Nel ricorso di primo grado la lavoratrice, pur avendo esposto di avere lavorato per cinque ore al giorno e per cinque giorni alla settimana, ossia secondo l'orario di lavoro contrattualizzato, ha
4 lamentato di non avere ricevuto la retribuzione “per il lavoro straordinario diurno, così come indicato nell'allegato conteggio”, senza però indicare per quante ore in più al giorno e alla settimana ha prestato la sua attività lavorativa, rispetto all'orario di lavoro previsto dal contratto.
Nel ricorso in appello, la lavoratrice ha precisato di avere formulato i conteggi allegati al ricorso di primo grado, sulla base di un orario di lavoro full time, ma tale assunto non solo non è stato minimamente allegato nel ricorso di primo grado, ma è rimasto anche sfornito di prova.
L'unico testimone escusso nel giudizio di primo grado, dipendente della Testimone_1 lavanderia industriale di cui l'Hotel Lousiana era cliente, ha riferito che le volte in cui si era recato in albergo, almeno 4 o 5 volte alla settimana dal 2018 a gennaio/febbraio 2020, aveva vista la al lavoro a partire dalle ore 7,30/8,00 fino alle ore 12/12,30. Pt_1
Il testimone ha, quindi, confermato l'orario di lavoro part time indicato nel contratto di lavoro e per il quale l'odierna appellante ha ricevuto la relativa retribuzione.
Nessun valore probatorio può, invece, essere riconosciuto ai prospetti orari depositati dalla lavoratrice, nel giudizio di primo grado, in quanto gli stessi non sono in alcun modo riconducibili alla società datrice di lavoro.
Va, inoltre, rilevato che l'articolo 115, comma 1, c.p.c., nello stabilire che, salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, esclude in modo inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace. La contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio, dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore e mantenendo per il resto un carattere neutro. Non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova, ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (si veda da ultimo, Cass. n. 25/2025).
La lavoratrice non ha, quindi, fornito la prova di avere lavorato per un numero di ore superiore a quello indicato nel contratto di lavoro e nelle buste paga, così come non ha dimostrato di non avere goduto dei permessi e di un numero di giorni di ferie superiore a quello corrisposto nelle buste paga.
Conseguentemente, nulla le spetta a titolo di lavoro straordinario e indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti.
5 Spetta, invece, all'odierna appellante la retribuzione per il mese di luglio 2020, pari alla somma lorda di € 664,22, per come risultante dalla busta paga depositata in atti, nonché il TFR, pari alla somma lorda di € 1.211,89, commisurato a un orario di lavoro part time di 25 ore settimanali e alla retribuzione lorda mensile di € 908,92 (risultanti dal contratto di lavoro e dalle buste paga in atti), non avendo la società dimostrato di avere corrisposto alla lavoratrice tali importi.
2. Il secondo motivo di appello, relativo all'impugnazione del licenziamento, è fondato.
Contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, nel giudizio di primo grado l'odierna appellante ha depositato l'impugnativa di licenziamento, datata 2.2.2021, inviata via pec, e ricevuta dalla società in data 4.2.2021.
La è stata licenziata per giusta causa, a seguito della contestazione disciplinare del Pt_1
23.9.2020, con provvedimento a lei comunicato il 21.12.2020. Ha lamentato l'illegittimità del licenziamento, in primo luogo, per insussistenza dei fatti posti a base dello stesso, quali in particolare l'essersi messa in contatto con la collaboratrice del consulente del lavoro aziendale e l'essersi recata in azienda, senza preavviso, chiedendo ad alta voce le spettanze di luglio 2020 e non accogliendo l'invito del preposto a lasciare la struttura.
Ebbene, l'art. 5 della L. n. 604/1966 pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento.
Non costituendosi in giudizio, la società datrice di lavoro non ha fornito tale prova.
In ogni caso, la condotta contestata alla non integra alcuna delle ipotesi di giusta causa di Pt_1 licenziamento previste dall'art. 126, comma 4, del CCNL Turismo alberghi Confcommercio
(compresa quella di cui alla lett. h: “risse o diverbio litigioso seguito da vie di fatto nei locali aziendali, gravi offese alla dignità, all'onore o gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario, della sua famiglia, dei superiori, della clientela e dei colleghi di lavoro, previo accertamento delle responsabilità sul fatto avvenuto”) e, comunque, non risulta connotata da gravità tale da costituire causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2119 c.c.
Da ciò consegue l'illegittimità del licenziamento e il diritto della lavoratrice a percepire, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 23/2015, una indennità risarcitoria pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (€ 908,92), tenuto conto delle dimensioni della società datrice di lavoro e della breve durata del rapporto di lavoro;
nonché l'indennità di mancato preavviso, pari all'importo di € 606,00, calcolata in base a quanto previsto dall'art. 173 del CCNL applicato al rapporto (20 gg, per i rapporti di lavoro di durata fino a 5 anni di servizio compiuti, con inquadramento nei livelli 4 e 5).
6 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto si conferma, deve essere dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato all'appellante con provvedimento comunicato il 21.12.2020 e, per l'effetto, la Controparte_1 deve essere condannata al pagamento in favore di di una indennità risarcitoria pari Parte_1
a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (€ 908,92); la società appellata deve essere, altresì, condannata a pagare, in favore dell'appellante il complessivo importo di € 2.482,11, a titolo di retribuzione per il mese di luglio 2020, TFR e indennità di mancato preavviso, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
4. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia determinato dall'ammontare accertato, come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (Cass. 9237/2022), con distrazione in favore degli avv. Andrea Celletti e Alberto Chiappini, che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma:
- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato all'appellante con provvedimento comunicato il
21.12.2020 e, per l'effetto, condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 di una indennità risarcitoria pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (€
[...]
908.92);
- condanna la al pagamento in favore di del complessivo Controparte_1 Parte_1 importo di € 2.482,11, per i titoli di cui in motivazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna la società appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in € 2.700,00 quanto al primo grado e in € 2.000,00 quanto al secondo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi.
Roma, 22.10.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
* il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dott. Valerio Verdecchia.
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