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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 29/08/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2776/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2776 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
con sede legale in 07100 Sassari (SS), Viale Porto Torres n. 66, p. i. Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , nata a P.IVA_1 CP_2
Sassari, il 22.04.1987 (c.f. ), rappresentata e difesa in virtù di procura C.F._1
speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 21.10.2019, regolarmente agli atti del giudizio di primo grado assunto al numero di RG 1847/2019 del Giudice di Pace di
Sassari, dagli Avv.ti Gianfranco Meazza, Foro di Sassari e Domenico Marchi, cnel loro
Studio in 07100 Sassari, via Carso 35, elettivamente domiciliata;
appellante contro
(c.f. ), residente in [...], Controparte_3 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, avv. Claudio Sedda del Foro di Nuoro,
elettivamente domiciliato esclusivamente ai fini della presente pratica presso lo studio del suddetto avvocato, sito in Sassari, viale Umberto 42 pagina 1 di 5 appellato
La causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'appellante: come da atto di citazione in appello del 02.11.2023;
nell'interesse della appellato: come da comparsa di risposta in appello del 26.01.2024; tutte richiamate nei rispettivi scritti conclusivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società proponeva appello avverso la sentenza n. 305/2023 resa dal Giudice di CP_1
Pace di Sassari in data 16.05.2023, depositata e pubblicata in pari data, non notificata, nella causa recante n. di R.G. 1847/2019. La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni contenute nell'atto introduttivo e negli scritti conclusivi.
In fatto, rappresentava che aveva convenuto in giudizio la deducendo Controparte_3 Controparte_1
di aver acquistato gli infissi di cui al preventivo del 05.08.2016, per un complessivo importo di €.
9.300,00 e che, tra quelli oggetto della vendita, la portafinestra alzante non corrispondeva alle caratteristiche richieste e indicate nel documento;
si lamentava del fatto che la soluzione adottata per porre rimedio al problema non fosse di suo gradimento e otteneva la condanna di alla CP_1
sostituzione della portafinestra con una conforme all'oggetto del contratto.
lamentava che il Giudice di pace aveva accolto la domanda sostenendo: a) che il serramento CP_1
di cui al n° 4) del preventivo fornita (portafinestra alzante scorrevole ad una anta apribile e una fissa)
avesse dimensioni diverse da quelle indicate nel preventivo;
b) che ciò sarebbe emerso durante le operazioni di posa, quando il cliente avvrebbe optato per adattare il serramento al telaio esistente
(invece che per la fornitura di nuovo serramento con le dimensioni corrette); e aveva altresì
compensato le spese di lite (in base alla parziale responsabilità del che non aveva richiesto CP_3
pagina 2 di 5 subito la sostituzione). Il Giudice di pace aveva statuito che non era emerso con chiarezza, nel corso dell'istruttoria svolta, se fosse stata offerta o meno la sostituzione del serramento da parte di
[...]
CP_1
L'appellante censurava l'affermazione del Giudice di pace secondo cui il serramento fornito non fosse conforme alle misure indicate in preventivo, essendovi uno scarto rispetto alle misure richieste di parecchi centimetri. In realtà, tale censura non ha pregio perché il medesimo appellante riconosce, nello stesso atto di appello, che “una volta rinvenuto tale inconveniente, il personale della ha CP_1
proposto al Sig. una modifica consistente in una posa di un ulteriore profilo “ringrosso” per CP_3
compensare i centimetri mancanti con la relativa finitura”, in tale modo confermando che l'infisso fosse molto più corto di quello necessario, rispetto alle misure indicate in preventivo. Non può
condividersi la tesi secondo cui, con l'applicazione di tale “ringrosso”, l'infisso sia stato “reso conforme”, in quanto era ed è rimasto inidoneo all'uso per cui era stato richiesto.
Da valutare è, inoltre, la valenza dell'accettazione da parte del (che, comunque, contesta tale CP_3
circostanza), della modifica operata per consentire l'operatività del serramento. L'installazione è stata completata in data 01.08.2018 e il ha chiesto la sostituzione dell'infisso, resosi conto che la CP_3
soluzione adottata non era idonea a risolvere il problema ammesso da tutte le parti, in data 26.09.2018.
Secondo l'asserita difformità non potrebbe ritenersi tale in assenza di una CTU e, CP_1
comunque, sostiene che non vi sarebbe difetto di conformità poiché, al momento della conclusione del contratto, il consumatore sarebbe stato a conoscenza del difetto e/o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o perché, comunque, deriverebbe da istruzioni da lui fornite. Ritiene il Giudice che nemmeno questa censura possa essere accolta poiché, con riferimento “al momento della conclusione del contratto”, ossia dell'ordine, il cliente ha ben indicato le misure richieste ed è stata a fornire CP_1
un prodotto che già risultava difforme a quanto richiesto (per la differenza di diversi centimetri) e che si è anche rivelato - in concreto - inidoneo all'uso (essendovi necessità di verificarlo nell'ordinario utilizzo), circostanza che il ha tempestivamente comunicato all'impresa, facendo valere la CP_3
pagina 3 di 5 garanzia che il diritto gli riconosce. Tale considerazione vale anche a qualificare come priva di pregio la censura mossa alla sentenza di primo grado con il secondo motivo di appello: invero, non può
ragionevolmente attendersi che il cliente conosca tutte le implicazioni e le conseguenze di una aggiunta di un c.d. “profilo ringrosso”, con la conseguenza che – stante l'incerto risultato finale – alla tempestiva segnalazione del cliente, l'impresa avrebbe dovuto agire secondo buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, prendendo atto che il ringrosso non aveva risolto il difetto, e sostituire il serramento inadatto per il caso di specie (dovendo considerarsi l'apposizione del ringrosso solo un tentativo di tamponare un evidente errore, che il consumatore ha accettato di provare, nell'ottica di una condotta di collaborazione tra i contraenti per giungere all'adempimento del contratto).
A tale stregua, la motivazione resa dal Giudice di prime cure deve ritenersi priva di censure e, pertanto,
l'appello rigettato e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata ad eccezione della statuizione sulle spese di lite, che devono essere poste a carico della parte soccombente in entrambi i gradi di giudizio (parametri minimi, esclusa la fase istruttoria per il grado di appello). Si accerta altresì
la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 105/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Sassari 305/2023 resa in data 16.05.2023, lo rigetta e conferma l'impugnata sentenza, ad eccezione della statuizione sulle spese che, in accoglimento dell'appello incidentale, riforma e per l'effetto:
- condanna alla rifusione in favore di delle spese del doppio Controparte_1 Controparte_3
grado di giudizio che si liquidano per il primo grado in €. 1.278,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa e per il secondo grado in €. 852,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge;
- si accerta la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 105/2002. pagina 4 di 5 Così deciso in Sassari, in data 29.08.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2776 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
con sede legale in 07100 Sassari (SS), Viale Porto Torres n. 66, p. i. Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , nata a P.IVA_1 CP_2
Sassari, il 22.04.1987 (c.f. ), rappresentata e difesa in virtù di procura C.F._1
speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 21.10.2019, regolarmente agli atti del giudizio di primo grado assunto al numero di RG 1847/2019 del Giudice di Pace di
Sassari, dagli Avv.ti Gianfranco Meazza, Foro di Sassari e Domenico Marchi, cnel loro
Studio in 07100 Sassari, via Carso 35, elettivamente domiciliata;
appellante contro
(c.f. ), residente in [...], Controparte_3 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, avv. Claudio Sedda del Foro di Nuoro,
elettivamente domiciliato esclusivamente ai fini della presente pratica presso lo studio del suddetto avvocato, sito in Sassari, viale Umberto 42 pagina 1 di 5 appellato
La causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'appellante: come da atto di citazione in appello del 02.11.2023;
nell'interesse della appellato: come da comparsa di risposta in appello del 26.01.2024; tutte richiamate nei rispettivi scritti conclusivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società proponeva appello avverso la sentenza n. 305/2023 resa dal Giudice di CP_1
Pace di Sassari in data 16.05.2023, depositata e pubblicata in pari data, non notificata, nella causa recante n. di R.G. 1847/2019. La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni contenute nell'atto introduttivo e negli scritti conclusivi.
In fatto, rappresentava che aveva convenuto in giudizio la deducendo Controparte_3 Controparte_1
di aver acquistato gli infissi di cui al preventivo del 05.08.2016, per un complessivo importo di €.
9.300,00 e che, tra quelli oggetto della vendita, la portafinestra alzante non corrispondeva alle caratteristiche richieste e indicate nel documento;
si lamentava del fatto che la soluzione adottata per porre rimedio al problema non fosse di suo gradimento e otteneva la condanna di alla CP_1
sostituzione della portafinestra con una conforme all'oggetto del contratto.
lamentava che il Giudice di pace aveva accolto la domanda sostenendo: a) che il serramento CP_1
di cui al n° 4) del preventivo fornita (portafinestra alzante scorrevole ad una anta apribile e una fissa)
avesse dimensioni diverse da quelle indicate nel preventivo;
b) che ciò sarebbe emerso durante le operazioni di posa, quando il cliente avvrebbe optato per adattare il serramento al telaio esistente
(invece che per la fornitura di nuovo serramento con le dimensioni corrette); e aveva altresì
compensato le spese di lite (in base alla parziale responsabilità del che non aveva richiesto CP_3
pagina 2 di 5 subito la sostituzione). Il Giudice di pace aveva statuito che non era emerso con chiarezza, nel corso dell'istruttoria svolta, se fosse stata offerta o meno la sostituzione del serramento da parte di
[...]
CP_1
L'appellante censurava l'affermazione del Giudice di pace secondo cui il serramento fornito non fosse conforme alle misure indicate in preventivo, essendovi uno scarto rispetto alle misure richieste di parecchi centimetri. In realtà, tale censura non ha pregio perché il medesimo appellante riconosce, nello stesso atto di appello, che “una volta rinvenuto tale inconveniente, il personale della ha CP_1
proposto al Sig. una modifica consistente in una posa di un ulteriore profilo “ringrosso” per CP_3
compensare i centimetri mancanti con la relativa finitura”, in tale modo confermando che l'infisso fosse molto più corto di quello necessario, rispetto alle misure indicate in preventivo. Non può
condividersi la tesi secondo cui, con l'applicazione di tale “ringrosso”, l'infisso sia stato “reso conforme”, in quanto era ed è rimasto inidoneo all'uso per cui era stato richiesto.
Da valutare è, inoltre, la valenza dell'accettazione da parte del (che, comunque, contesta tale CP_3
circostanza), della modifica operata per consentire l'operatività del serramento. L'installazione è stata completata in data 01.08.2018 e il ha chiesto la sostituzione dell'infisso, resosi conto che la CP_3
soluzione adottata non era idonea a risolvere il problema ammesso da tutte le parti, in data 26.09.2018.
Secondo l'asserita difformità non potrebbe ritenersi tale in assenza di una CTU e, CP_1
comunque, sostiene che non vi sarebbe difetto di conformità poiché, al momento della conclusione del contratto, il consumatore sarebbe stato a conoscenza del difetto e/o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o perché, comunque, deriverebbe da istruzioni da lui fornite. Ritiene il Giudice che nemmeno questa censura possa essere accolta poiché, con riferimento “al momento della conclusione del contratto”, ossia dell'ordine, il cliente ha ben indicato le misure richieste ed è stata a fornire CP_1
un prodotto che già risultava difforme a quanto richiesto (per la differenza di diversi centimetri) e che si è anche rivelato - in concreto - inidoneo all'uso (essendovi necessità di verificarlo nell'ordinario utilizzo), circostanza che il ha tempestivamente comunicato all'impresa, facendo valere la CP_3
pagina 3 di 5 garanzia che il diritto gli riconosce. Tale considerazione vale anche a qualificare come priva di pregio la censura mossa alla sentenza di primo grado con il secondo motivo di appello: invero, non può
ragionevolmente attendersi che il cliente conosca tutte le implicazioni e le conseguenze di una aggiunta di un c.d. “profilo ringrosso”, con la conseguenza che – stante l'incerto risultato finale – alla tempestiva segnalazione del cliente, l'impresa avrebbe dovuto agire secondo buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, prendendo atto che il ringrosso non aveva risolto il difetto, e sostituire il serramento inadatto per il caso di specie (dovendo considerarsi l'apposizione del ringrosso solo un tentativo di tamponare un evidente errore, che il consumatore ha accettato di provare, nell'ottica di una condotta di collaborazione tra i contraenti per giungere all'adempimento del contratto).
A tale stregua, la motivazione resa dal Giudice di prime cure deve ritenersi priva di censure e, pertanto,
l'appello rigettato e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata ad eccezione della statuizione sulle spese di lite, che devono essere poste a carico della parte soccombente in entrambi i gradi di giudizio (parametri minimi, esclusa la fase istruttoria per il grado di appello). Si accerta altresì
la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 105/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Sassari 305/2023 resa in data 16.05.2023, lo rigetta e conferma l'impugnata sentenza, ad eccezione della statuizione sulle spese che, in accoglimento dell'appello incidentale, riforma e per l'effetto:
- condanna alla rifusione in favore di delle spese del doppio Controparte_1 Controparte_3
grado di giudizio che si liquidano per il primo grado in €. 1.278,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa e per il secondo grado in €. 852,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge;
- si accerta la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 105/2002. pagina 4 di 5 Così deciso in Sassari, in data 29.08.2025.
Il Giudice
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