Versione
6 maggio 1952
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29 luglio 2003
29 luglio 2003
Art. 59.
(Ordinanza di polizia marittima)
A norma degli articoli 30, 62 e 81 dal codice il capo di circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio:
1) la ripartizione degli spazi acquei per lo stazionamento delle navi dei galleggianti e degli idrovolanti;
2) la destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci;
3) i turni di accosto delle navi e dei galleggianti;
4) il servizio delle zavorre;
5) la destinazione di determinate zone alla costruzione, all'allestimento, alla riparazione, alla demolizione, al carenaggio e all'alaggio delle navi e dei galleggianti;
6) il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni;
7) l'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti;
8) l'imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa;
9) l'entrata e l'uscita delle navi e dei galleggianti, l'ammaraggio e la partenza degli idrovolanti;
10) in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonche' le varie attivita' che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione.
Il capo di circondario, salvo che sia diversamente stabilito, determina altresi' per i porti e per le altre zone comprese nella sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, le tariffe dei servizi. ((27))
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AGGIORNAMENTO (27)
La L. 8 luglio 2003, n. 172 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo."
(Ordinanza di polizia marittima)
A norma degli articoli 30, 62 e 81 dal codice il capo di circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio:
1) la ripartizione degli spazi acquei per lo stazionamento delle navi dei galleggianti e degli idrovolanti;
2) la destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci;
3) i turni di accosto delle navi e dei galleggianti;
4) il servizio delle zavorre;
5) la destinazione di determinate zone alla costruzione, all'allestimento, alla riparazione, alla demolizione, al carenaggio e all'alaggio delle navi e dei galleggianti;
6) il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni;
7) l'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti;
8) l'imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa;
9) l'entrata e l'uscita delle navi e dei galleggianti, l'ammaraggio e la partenza degli idrovolanti;
10) in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonche' le varie attivita' che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione.
Il capo di circondario, salvo che sia diversamente stabilito, determina altresi' per i porti e per le altre zone comprese nella sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, le tariffe dei servizi. ((27))
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AGGIORNAMENTO (27)
La L. 8 luglio 2003, n. 172 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo."
Commentari • 16
- 1. La disciplina relativa alla gestione del demanio marittimoSalamone Luca · https://www.diritto.it/ · 21 dicembre 2004 · 87.012596
[…] I beni del demanio marittimo: definizione, funzione e classificazione. 2. […] Necessità di una rivisitazione delle norme attinenti l'esercizio dei poteri di polizia amministrativa sui beni demaniali marittimi: chiose a margine. 1. […] Per beni pubblici destinati alla navigazione s'intendono tutti quei beni demaniali che rientrano tra i mezzi che consentono alla Pubblica Amministrazione di perseguire le proprie finalità in materia di navigazione latu sensu. […] Ciononostante, l'abrogato Regolamento per l'esecuzione del Codice della Marina Mercantile (1789) riconosceva alle Autorità marittime, e per esse al Corpo delle Capitanerie di porto, […]
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Giurisprudenza • 31
- 1. TAR Palermo, sez. III, sentenza 16/12/2024, n. 3513Provvedimento: […] Il codice della navigazione, già in via generale, definisce l'organizzazione amministrativa, per quanto d'interesse, della navigazione marittima prevedendo quali autorità competenti il Ministro, il Capo del Compartimento Marittimo (articolazione composta dai circondari) e il Capo del Circondario Marittimo (art. 15 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327): “ il capo del compartimento, […] Tale disposizione, peraltro, è coerente anche con il Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione (d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328) che prevede una competenza per lo più esecutiva e di polizia del mare del Capo del Circondario (v. art. 59 d.P.R. cit.).Leggi di più...
- violazione normativa di settore·
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- art. 27 d.lgs. n. 171/2005·
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