Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/03/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Torre Annunziata Seconda Sezione Civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Silvia Pirone, in funzione di G.M., ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile n. 4085 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione del CTU, e vertente TRA
, elettivamente dom.ta in Napoli al Centro Direzionale Is. F4, Parte_1 ell'avv. Avv. Vincenzo Liguori che, unitamente all'Avv. Giovanni Romano, la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso ricorrente E Dott. , dott.ssa , dott. Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, in persona del legale
[...] Controparte_4
e el l.r.p.t. CP_5
Resistenti-contumaci RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione al decreto di liquidazione emesso da in data 20.07.2023 in favore dei nominati CC.TT.UU., dr. e Controparte_1 dr.ssa , per l'attività svolta nell'a n. Controparte_2
R.G. 2403/22, avente ad oggetto: accertamento della responsabilità professionale medica. I resistenti, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si sono costituiti in giudizio, per cui correttamente è stata dichiarata la loro contumacia. All'udienza di comparizione delle parti, questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art 281 sexies cpc, riservandosi per la sentenza, come disposto dal nuovo art. 281 terdieces c.p.c. Il ricorso è infondato e va rigettato.
mentre nel caso della colpa medica, come nella specie, l'indagine affidata al consulente tecnico ha un oggetto diverso e più esteso, consistente nel verificare la correttezza, dal punto di vista della scienza medica, dell'operazione chirurgica cui il paziente sia stato sottoposto. In tal caso, quindi, deve ritenersi applicabile, ai fini della determinazione del compenso spettante ai consulenti, il criterio a tempo fondato sulle vacazioni (Cass. Civ., sez. II, sentenza 25 novembre 2011 n. 24992). Ora, tenuto conto del suddetto criterio “a tempo” per la determinazione del compenso dei consulenti, come correttamente applicato nella fattispecie da questo Tribunale, va ulteriormente precisato che la riduzione di 1/3 del compenso, come espressamente richiesta dalla ricorrente, opera soltanto nell'ipotesi di onorario determinato secondo tariffa, mentre sia nel caso di quantificazione a tempo che in ipotesi di calcolo a vacazione, come nella specie, può soltanto operarsi lo scomputo delle prestazioni eseguite successivamente alla scadenza, laddove il consulente tecnico abbia depositato la propria relazione peritale senza rispettare il termine stabilito dal giudice (cfr. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n.18331 del 18/09/2015, Rv. 636792; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n.22158 del 12/09/2018, Rv.650943). Ora, nella specie, dalla documentazione prodotta in atti, risulta che, con ordinanza del 25.10.2022, il Tribunale concedeva agli ausiliari il termine di 90 giorni dall'inizio delle operazioni peritali per l'invio della bozza alle parti costituite;
successivo termine di 20 giorni per la trasmissione delle osservazioni delle parti all'elaborato peritale provvisorio;
termine di ulteriori 20 giorni per il deposito da parte dei CC.TT.UU. dell'elaborato definitivo comprensivo delle osservazioni delle parti. La ricorrente afferma altresì che le operazioni peritali, su espressa richiesta della
, hanno avuto inizio in data 29.03.2023, per cui la scadenza del termine Pt_1 per il deposito della relazione definitiva deve collocarsi alla data del 17.07.2023. Da ciò consegue che l'avvenuto deposito della CTU in data 21.07.2023, e dunque con soli quattro giorni di ritardo, in considerazione dell'effettivo numero di vacazioni liquidate (130) in riferimento ai giorni assegnati ai consulenti (110), in mancanza di ogni indicazione da parte della ricorrente circa la data di deposito delle osservazioni da parte dei cc.tt.pp., tenuto conto altresì della completezza e del pregio dell'attività prestata dai consulenti che in ogni caso giustificano gli aumenti previsti dagli artt. 51 e 52 del d.p.r. 115/2002, inducono la scrivente a ritenere infondato anche l'ulteriore motivo di opposizione che, pertanto, va rigettata. Riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, la contumacia dei resistenti giustifica la compensazione delle stesse, e ciò in quanto “il contumace vittorioso non ha diritto al rimborso delle spese processuali, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011; Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 12897/19 del 15.05.2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da Parte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite. Così deciso in Torre Annunziata, il 4 marzo 2025. Il Giudice Onorario di Pace (dr.ssa Silvia Pirone)