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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/05/2025, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2454 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2454/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. PATRUNO LUCIANO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Rettore pro tempore, Controparte_1 con i procuratori avv. ti MASSARELLI BIANCA e SARACINO LUCREZIA
Resistente
Oggetto: indennità di equiparazione;
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 27.02.2023, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere dipendente dell' dal 01.06.2016, di far parte del personale tecnico-amministrativo Controparte_1 non medico che presta servizio presso l' Parte_2 dal 01.05.2017, senza essere mai stato conferito formalmente in convenzione, ha lamentato di
[...] non avere mai beneficiato dell'indennità di equiparazione riconosciuta dall'art. 31 del D.P.R. 761/197
a tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio presso la predetta struttura ospedaliera.
A sostegno della domanda, ha dedotto, tra l'altro, come tale indennità spetti “anche per l'attività di natura tecnica o amministrativa, comunque funzionale all'attività sanitaria di assistenza e cura, dovendosi ritenere che essa non abbia una funzione corrispettiva dell'attività propriamente assistenziale, ma una funzione meramente perequativa, che rende superflua l'indagine sulla natura dell'attività svolta” (cfr. pag. 2 del ricorso).
Ha, dunque, censurato la violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione tra lavoratori tecnico-amministrativi universitari in servizio presso il medesimo atteso Parte_2 CP_1 che alcuni di essi – nella medesima condizione – percepiscono l'indennità di equiparazione ex art. 31 D.P.R. del 1979, mentre all'odierna parte ricorrente l'emolumento viene sistematicamente negato e, tanto, sulla scorta della sola ingiustificata assenza di un provvedimento formale di convenzionamento.
Tanto premesso, l'istante, lamentando di subire una ingiustificata disparità di trattamento, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) in via principale, accertare e dichiarare il diritto di esso ricorrente a vedersi riconosciuta l'indennità di equiparazione economica prevista dalla legge, per un importo pari a euro 150,81 euro mensili, con decorrenza dall'1.5.2017 al 16.12.2019 o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi al saggio legale da calcolare sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, nonché – in ragione del passaggio alla categoria D1 - 780,00 euro mensili dal 16.12.2019 ad oggi, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi al saggio legale da calcolare sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
b) ordinare all' di provvedere rebus sic stantibus alla corresponsione Controparte_1 di tale indennità;
c) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda in via principale, accertare e dichiarare il diritto all'indennità di equiparazione prevista dalla legge, nonché, per gli effetti, condannare l' a liquidare la somma di 150,81 Controparte_1 euro mensili dall'1.5.2017 al 16.12.2019 o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa, nonché – in ragione del passaggio alla categoria D1 - la somma di 780,00 euro mensili dal
16.12.2019 ad oggi, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale subito;
d) in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, accertare e dichiarare il diritto all'indennità di equiparazione prevista dalla legge, nonché, per gli effetti, condannare l' a liquidare la somma di 150,81 Controparte_1 euro mensili dall'1.5.2017 al 16.12.2019 o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa, nonché la somma di 780,00 euro mensili dal 16.12.2019 ad oggi, a titolo di indennizzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., in relazione alla locupletazione che l' ha ricevuto evitando di CP_1 corrispondere l'indennità di equiparazione prevista dalla legge;”, con il favore delle spese di giudizio.
Costituitasi in giudizio, l' convenuta ha richiesto, in via pregiudiziale, integrarsi il CP_1 contraddittorio nei confronti dell' Parte_2 in via preliminare di merito, ha eccepito la prescrizione quinquennale, quantomeno parziale, dei diritti di credito azionati;
in ogni caso, ha contestato gli avversi assunti e concluso per il rigetto della domanda attorea.
2 * La domanda è infondata per i motivi di seguito esposti.
Pregiudizialmente, va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “Nel nuovo rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile anche d'ufficio e in grado d'appello con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (tra le altre, Cass. n. 5794/2004). Alla stregua dei su riportati principi, ritiene questo giudice che il ricorso introduttivo del giudizio sia sufficientemente determinato. La parte ricorrente ha compiutamente esposto gli elementi in fatto ed in diritto a sostegno della sua domanda;
ha indicato le ragioni a fondamento della sua pretesa con le relative conclusioni.
Venendo al merito, com'è noto, la norma che per prima sancisce il diritto del personale universitario a vedersi riconoscere un'indennità che remuneri la prestazione assistenziale svolta dal personale non medico, che opera nelle cliniche e negli istituiti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente con le Università, è la legge 15 maggio 1974, n. 200, recante disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti universitari.
Il diritto è poi precisamente disciplinato dal d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 31 (stato giuridico del personale delle Unità Sanitarie Locali), che al comma 1, prevede che al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, è corrisposta un'indennità, non utile per la pensione (diviene pensionabile a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 126 del 1981), nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali, di pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote per le aggiunte di famiglia.
Il comma 4 dell'art. 31 vincola la corresponsione di tale indennità all'equiparazione del personale universitario a quello del S.S.N., a parità di mansioni, funzioni e anzianità secondo apposite tabelle contenute negli schemi tipo di convenzione di cui alla legge n. 833 del 1978, art. 39. Con il D.I. 9 novembre 1982, recante l'approvazione degli schemi tipo di convenzione tra Regione e Università e tra Università e Unità Sanitaria Locale, tali schemi vengono approvati e con l'art. 7 si introduce una specifica disciplina per il personale universitario non medico, prevedendo che «... ai fini previsti dalla presente convenzione la corrispondenza del personale universitario a quello delle USL viene stabilita nell'allegata tabella D ...» (per la ricostruzione del quadro normativo di riferimento v. in particolare Cass. 209/16).
Più specificamente, si osserva che il primo intervento normativo in materia di indennità perequativa
è rappresentato dall'art. 4 della L. 213 del 25.3.71 che ha previsto che al personale docente in servizio presso cliniche ed istituti universitari convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, gestiti dalle università, fosse attribuita un'indennità economica tale da equiparare il trattamento economico a quello in godimento del personale ospedaliero di pari funzioni, mansioni ed anzianità (cd. indennità De . Per_1
L'art. 1 della L. 200 del 15.5.74 ha, poi, esteso, a decorrere dal 1 marzo 1974, la suddetta indennità al personale non medico universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di
3 ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente con le Università (c.d. indennità piccola . Per_2
Infine, l'art. 31del D.P.R. 20.12.79. n.761, ha ribadito il principio equiparativo prevedendo testualmente: “Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali 31. Personale delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati. - Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali (divenuta pensionabile in seguito alla sentenza della C.
Costituzionale n. 126/81), nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote di aggiunta di famiglia”; al comma 4 è, altresì, previsto che il personale universitario assume diritti e doveri pari a quelli del personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui all'art. 39 della legge n. 833 del 1978, n. 833, e che "tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo particolare stato giuridico, nei predetti schemi sarà stabilita in apposite tabelle l'equiparazione del personale universitario a quello delle unità sanitarie locali ai fini della corresponsione della indennità di cui al primo comma"; in sostanza con il suddetto comma 4 dell'art. 31 la corresponsione dell'indennità c.d. è vincolata all'equiparazione del personale Per_2 universitario a quello del SSN, a parità di mansioni, funzioni e anzianità secondo apposite tabelle contenute negli schemi tipo di convenzione di cui al citato art. 39 della legge n. 833 del 1978.
Può, quindi, affermarsi che il principio dell'equiparazione costituisce espressione di una consolidata tendenza legislativa volta a promuovere e rafforzare le forme di partecipazione delle facoltà di medicina all'erogazione dell'assistenza sanitaria.
Come ha evidenziato la Corte Costituzionale, le disposizioni normative emanate per disciplinare lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sanitario universitario si inseriscono tutte “in un coerente disegno legislativo che si propone, in particolare, di adeguare ordinamento interno e modello organizzativo dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari ai corrispondenti servizi ospedalieri” (Corte Cost. sent. n. 134 del 1997). Appare chiara la ratio sottesa alla equiparazione stipendiale, così come espressa dalle S.U. nella citata pronuncia n. 2645/17 “La normativa primaria contenuta nel D.P.R. n. 761 del 1979 (art. 31) prevedeva il diritto del personale universitario operante presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, a vedersi riconoscere un'indennità che remunerasse la prestazione assistenziale svolta, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni
e anzianità; non recava tuttavia una disciplina specifica circa i criteri di commisurazione dell'indennità e l'equiparazione era concretamente stabilita nell'allegato D del D.I. 9 novembre 1982, da considerarsi, con la consolidata giurisprudenza amministrativa, esplicazione di discrezionalità normativa non suscettibile di sindacato in assenza di profili di chiara illogicità”. Con il Decreto Interministeriale del 9 novembre 1982, dunque, recante l'approvazione degli schemi tipo di convenzione tra e e tra e Unità Sanitaria Locale, all'art. 7, è Pt_3 CP_1 CP_1 stata introdotta una specifica disciplina per il personale universitario non medico, prevedendo che
"...ai fini previsti dalla presente convenzione la corrispondenza del personale universitario a quello delle USL viene stabilita secondo le indicazioni contenute nell'allegata tabella D...".
Il D.I. del 1982 ha, quindi, previsto nell'allegato D, le tabelle di corrispondenza del personale universitario, che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati, al personale delle U.S.L. di pari funzioni e mansioni. Dall'analisi della tabella di equiparazione se ne desume, che, nell'assicurare l'indennità di equiparazione delle varie aree funzionali, non è prevista alcuna differenziazione tra personale laureato
4 e non: ciò che assume rilievo ai fini della equiparazione del trattamento economico è solo la qualifica rivestita, senza alcuna rilevanza in relazione alle modalità di accesso alla medesima. In tale ottica, la Suprema Corte ha ribadito il principio consolidato in materia della irrilevanza delle modalità di accesso alla qualifica rivestita affermando che “ai fini dell'indennità di equiparazione in questione, sono determinanti la qualifica riconosciuta presso l'Università e la ricordata tabella di equiparazione (allegato D al D.I. 9 novembre 1982), indipendentemente dal possesso del titolo di studio necessario per l'accesso alla qualifica rivendicata (es. diploma di laurea)”(Cass. Civ. sez. VI n. 2645/2017; cfr. anche S.U. n. 14799/16 e S.U. 9279/16).
A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, i contratti collettivi per il personale
1994-97 (art. 53) e 1998-2001 (art. 51) hanno confermato l'attribuzione al personale universitario non docente dell'indennità di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979.
Non può, pertanto, aversi alcun dubbio che l'art. 31 D.P.R. n. 761 del 1979, che sancisce l'equiparazione, e la tabella di corrispondenza del D.I. 9 novembre 1982, sono disposizioni tutt'ora in vigore perché espressamente richiamate dalla successiva contrattazione collettiva con riferimento alle collocazioni professionali in essere e alle corrispondenze in essere con le figure del personale del servizio sanitario nazionale e con riferimento al trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali nel tempo vigenti nel comparto sanità. Nell'ambito di tale cornice normativa si inserisce il D.lgs. n. 517 del 1999, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, il quale deve essere interpretato alla luce del generale e ormai pacifico principio di equiparazione del personale universitario svolgente attività assistenziale al personale ospedaliero.
È, infatti, lo stesso decreto ad assimilare il personale universitario che svolge attività assistenziale al personale ospedaliero riconoscendo al primo i medesimi diritti e doveri previsti per il personale ospedaliero avente pari mansioni, funzioni e anzianità. Il D.lgs. 517/99 citato all'art. 6 prevede: “Trattamento economico del personale universitario.
1. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'articolo 5 si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'universita': a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilita' connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attivita' assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attivita' assistenziale, didattica e di ricerca. L'art. 5, richiamato dall'art. 6, prevede: “Norme in materia di personale 1. I professori e i ricercatori universitari, che svolgono attivita' assistenziale presso le aziende e le strutture di cui all'articolo 2 sono individuate con apposito atto del direttore generale dell'azienda di riferimento d'intesa con il rettore, in conformita' ai criteri stabiliti nel protocollo d'intesa tra la regione e l'universita' relativi anche al collegamento della programmazione della facolta' di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale. Con lo stesso atto, e' stabilita l'afferenza dei singoli professori e ricercatori universitari ai dipartimenti di cui all'articolo 3, assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta e l'attivita' del dipartimento. I protocolli d'intesa tra universita' e regione determinano, in caso di conferimento di compiti didattici, l'attribuzione di funzioni assistenziali alle figure equiparate di cui all'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 6”. Per una corretta interpretazione delle disposizioni in commento e per comprendere le ragioni che inducono a ritenere, senza ombra di dubbio, ancora vigente la previsione normativa (art. 31 D.P.R. n. 761 del 1979 sopra citato) che fonda l'indennità perequativa per il personale universitario non medico, appare necessario tenere in considerazione le ragioni che hanno spinto il legislatore ad una ridefinizione del trattamento economico dei professori e ricercatori che svolgono attività assistenziale
(artt. 5 e 6 D.lgs. 517/99 sopra citati).
5 Ed infatti, a seguito delle modifiche apportate al sistema di retribuzione del personale sanitario ospedaliero dal D.L.vo n. 502 del 1992, si è posta la necessità di apportare modifiche anche al sistema di retribuzione e di equiparazione del personale universitario, non potendo più operare la corrispondenza funzionale prevista dall'art. 102 comma D.P.R. n. 382 del 1980.
È stato condivisibilmente ritenuto che a tale esigenza abbia provveduto il citato art. 6 del D.L.vo n. 517 del 1999, il quale, lungi dall'abolire il trattamento economico di equiparazione, si è limitato ad adeguare il regime retributivo del (solo) personale universitario che svolge attività assistenziale a quello previsto per il personale ospedaliero.
Confermano detta conclusione le disposizioni dello stesso art. 6 dalle quali si evince che il personale universitario che svolge attività assistenziale mantiene il diritto alla equiparazione. Ed invero, il primo comma dell'art. 6 fa riferimento ai c.d. “trattamenti aggiuntivi”, riconosciuti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale;
detti trattamenti si pongono in aggiunta, appunto, ed “oltre al trattamento economico erogato dall'università”. E una delle voci che compongono il “trattamento economico erogato dall'università” è proprio l'indennità di equiparazione la quale, dunque, è ancora garantita.
La stessa giurisprudenza costituzionale ha affermato che l'indennità di equiparazione costituisce una componente del complessivo trattamento economico spettante al professore universitario quando svolga attività assistenziale sanitaria e come tale essa è utile ai fini assistenziale e previdenziali (Corte
Cost. n. 126 del 1981). Le indennità di posizione e di risultato, che integrano il concetto “trattamenti aggiuntivi” di cui al primo comma dell'art. 6 D.l.vo n. 517 del 1999, non sono previste, allora, in sostituzione dell'indennità equiparativa, ma in aggiunta alla stessa. Esse, infatti, non sono fungibili tra loro, assolvendo ciascuna ad una propria specifica funzione. Si consideri, poi, il secondo comma dell'art. 6 che dispone che “i trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'art. 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980”. Tale disposizione, nel richiamare l'art. 102, comma 2, del D.P.R. n. 382 del 1980, non fa che confermare che l'equiparazione del trattamento economico prevista da questo articolo è ancora vigente come pure lo è l'art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979 per le stesse ragioni. Non può condividersi, pertanto, la testi che ritiene non più vigenti i principi di equiparazione economica del trattamento stipendiale del personale universitario adibito a compiti assistenziali con quello del corrispondente personale ospedaliero.
In definitiva, l'art. 6 del D.L.vo n. 517 del 1999, nel prevedere una ridefinizione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale, non ha abrogato il sistema normativo che disciplina il principio dell'equiparazione del trattamento economico dell'universitario a quello dell'ospedaliero, ma lo conferma. Una interpretazione difforme, si porrebbe, peraltro, in contrasto, oltre che con il complessivo e organico sistema legislativo sopra descritto, anche con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della
Costituzione.
Negare al personale universitario che svolge attività assistenziale il diritto alla equiparazione significa realizzare una ingiustificata disparità di trattamento degli stessi non rispetto al personale medico e non medico ospedaliero avente pari mansioni, funzioni e responsabilità.
Come, d'altronde, osservato dalle S.U. nella più volta citata pronuncia 9279 del 2016, che a sua volta richiama il precedente delle medesime S.U. n. 8521 del 2012, “la permanente efficacia, anche dopo la privatizzazione del rapporto di impiego pubblico, della normativa precedente in relazione alla sopravvenuta disciplina contrattuale, emerge chiaramente dalla norma di cui all'art. 69, comma 1,
d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui le disposizioni degli accordi sindacali recepiti con D.P.R. in base alla legge n. 93 del 1983 e le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 "sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio
6 1994 - 1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre affetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001". Ciò premesso, e considerato altresì che l'art. 71, comma 1, d.lgs. n. 165 prima citato stabilisce che "ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo,
a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994 - 1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli all. A e B al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi", occorre procedere in primo luogo all'esame del C.C.N.L. di comparto relativo al primo dei quadrienni indicati. L'art. 53 del contratto c.c.n.l. 21 maggio 1996 (per il personale del comparto università per il quadriennio economico 1994-1997) stabilisce al comma 1 che "Fino alla ridefinizione dell'ordinamento come previsto dall'art. 50, al personale che presta servizio presso le
, i policlinici a gestione diretta, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e Parte_2 cura convenzionati con le regioni e con le USL, ovvero al personale incluso nominativamente nelle convenzioni tra le università e le regioni e le , i e le cliniche Parte_2 Parte_2 convenzionate e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, continua ad applicarsi il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 31". Il comma 2 dell'art. in esame aggiunge che "Al personale che presta servizio presso le strutture di assistenza, ancorché non ricompreso fra quello previsto al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319, art. 22, comma 7, con riferimento al C.C.N.L. nel tempo vigente per il comparto sanità. All'art. 53 del C.C.N.L. così riprodotto è stato successivamente aggiunto il 25 marzo 1997, previa autorizzazione del Presidente del consiglio dei ministri 8 novembre 1996 (G.U. 14 aprile 1997 n. 86, S.O.), un terzo comma del seguente tenore: "Le parti si impegnano alla ridefinizione, entro tre mesi dalla stipulazione del presente contratto, delle corrispondenze economiche tra il trattamento del personale di cui al comma
1 e quello del personale del al fine di assicurare l'omogeneità dei trattamenti sul territorio CP_2 nazionale e l'inserimento delle nuove figure professionali. Le parti si danno atto che, nelle more, vengano conservate le indennità di cui al d.lgs. n. 761 del 1979, art. 31, con riferimento alle collocazioni professionali alla data 31 dicembre 1995 e alle corrispondenti figure del anche CP_2 per coloro che alla data della stipulazione del presente contratto svolgono funzioni assistenziali mediche e odontoiatriche ai sensi dei d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 6, comma 5, e successive modificazioni". Infine nella dichiarazione congiunta n. 1, "Le parti concordano sulla necessità di un progressivo adeguamento, in concomitanza e in linea con l'evoluzione del servizio sanitario nazionale, dell'ordinamento professionale e del sistema retributivo attualmente in essere presso le aziende universitarie policlinico, i policlinici universitari e le strutture convenzionate di ricovero e cura. Ciò nel senso di addivenire ad una ricollocazione professionale di tutto il personale ivi impiegato, che nel salvaguardare le specificità del comparto, consenta anche di recuperare l'attuale sistema retributivo fondato su indennità con funzione perequativa. Le parti si danno reciprocamente atto che, nelle more, non possono che essere conservate le collocazioni in essere e le connesse indennità, riferite ai trattamenti del comparto sanità".
Dunque, come rilevato dalla più volte citata pronuncia delle S.U. n. 8521/2012 e S.U. n. 9279/16, per effetto delle disposizioni contrattuali citate, non solo continuava ad applicarsi transitoriamente l'art. 31 del D.gs. n. 761 del 1979, ma nelle more dell'approvazione di una tabella nazionale per la ridefinizione delle corrispondenze economiche tra il trattamento del personale addetto a strutture sanitarie convenzionate e quello del personale del venivano conservate le indennità di CP_2 perequazione in godimento secondo le collocazioni in essere. La norma dell'art. 53 del C.C.N.L. citato aveva pertanto lo scopo di congelare provvisoriamente i criteri di equiparazione in atto utili per la determinazione dell'ammontare delle indennità di perequazione nelle varie realtà geografiche, in attesa di stabilire in proposito tabelle di equiparazione uniformi a livello nazionale, che tenessero altresì conto dell'evoluzione delle professionalità e delle relative classificazioni nei comparti considerati.
Tale assetto è stato ribadito dall'art. 51 del CCNL 9 agosto 2000 (per il personale del comparto università 1998-2001) il quale prevedeva che entro 12 mesi (termine prorogato dall'art. 21 del CCNL,
7 relativo al biennio economico 2000-01 fino all'approvazione del CCNL relativo al quadriennio 2002-
05) sarebbe stata definita una tabella nazionale delle corrispondenze tra le figure professionali previste dal contratto collettivo del personale universitario e quelle del contratto collettivo del personale della sanità e che dalla data di definizione della tabella, l'indennità dell'art. 31 sarebbe stata corrisposta secondo le corrispondenze ivi fissate (comma 2). Lo stesso art. 51 prevedeva che, fino alla definizione della tabella, l'indennità di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979 avrebbe continuato ad essere corrisposta “con riferimento alle collocazioni professionali in essere e alle corrispondenze in essere con le figure del personale del servizio nazionale e con riferimento al trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali nel tempo vigenti del comparto sanità”. È con il CCNL 2002-2005 (sottoscritto il 27.01.05) che viene elaborata una tabella unica in cui il personale universitario in servizio presso le Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU) viene inquadrato per fasce, sulla base delle categorie professionali ed economiche in atto nel S.S.N. (art. 28). Dalla data della sottoscrizione di questo contratto (27 gennaio 2005) l'indennità di cui all'art. 31 viene corrisposta sulla base delle nuove corrispondenze indicate dalla tabella.
In definitiva è all'art. 31 che deve farsi riferimento per determinare i parametri di determinazione dell'indennità perequativa nel periodo interessato dalla presente controversia. E poiché tale norma prevede che con modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui alla legge n. 833 del 1978, sarà stabilita in apposite tabelle l'equiparazione del personale universitario a quello delle unità sanitarie locali ai fini della corresponsione della indennità, è alla tabella all. D al decreto interministeriale 9 novembre 1982, recante gli schemi tipo di convenzione, che deve farsi ulteriore riferimento per quel che riguarda il criterio di equiparazione.
Come in precedenza sottolineato il parametro per la determinazione dell'indennità perequativa prevista dall'art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979 a favore del personale universitario è costituito dalla equiparazione del loro trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità. Il quarto comma dello stesso articolo subordina la corresponsione di tale indennità all'equiparazione del personale universitario a quello del Servizio Sanitario Nazionale con riferimento a “mansioni, funzioni e anzianità" secondo le tabelle contenute negli schemi tipo di convenzione di cui alla legge n. 833 del 1978.
Costituisce, ormai, principio consolidato quello da ultimo ribadito dalla Suprema Corte in base al quale “lo svolgimento di mansioni in concreto correlate alla qualifica presso la struttura ospedaliera che opera come termine di comparazione per l'indennità di equiparazione è rilevante solo in quelle controversie nelle quali si discute in specifico della spettanza anche dell'indennità di posizione minima (cosiddetta indennità di dirigenza) in relazione alla quale è stato posto il diverso problema dello svolgimento di fatto delle mansioni dirigenziali alla luce dell'art. 40 del c.c.n.l. 1998-2001 che connette tale specifica indennità allo svolgimento dell'incarico conferito;
così in caso di equiparazione tra la VII o l'VII1 qualifica funzionale di cui alla 1. n. 312 del 1980 (dipendenti dell ) e il IX o X livello sanitario (dipendenti ospedalieri), poi confluiti nell'unico ruolo CP_1 dirigenziale, l'indennità di equiparazione deve essere determinata senza includere automaticamente nel criterio di computo la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità, la quale può essere riconosciuta solo se collegata all'effettivo conferimento di un incarico direttivo (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 2645/2017 e, ex multis, Cass., Sez. Un. n. 14799/2016 cit.; Cass., Sez. Un., 9 maggio 2016,
n. 9279).
Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, parte ricorrente sostiene di avere diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di equiparazione economica prevista dall'art. 31 del DPR 761/1979 e dalla normativa susseguitasi nel tempo, facendo parte del personale tecnico-amministrativo dell' in forze presso l'A.O.U. Policlinico di Bari, ma che, in spregio al dettato legislativo, CP_1 non è stato mai conferito formalmente in convenzione.
Dal canto suo, parte resistente sostiene che l' e la hanno regolato i Controparte_1 CP_3 loro rapporti ai fini della prescritta “Integrazione fra attività didattiche, scientifiche e assistenziali
8 della Facoltà di Medicina e Chirurgia nell'Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico” attraverso successivi Protocolli d'Intesa, a partire dall'anno 2003 (all.ti 1, 2, 3 di parte resistente).
Si richiama, in particolare, il Protocollo d'Intesa 11.04.2018 (all. 3) – Art. 11 (Personale universitario)
“
1. Il personale universitario docente e tecnico amministrativo conferito alle AOU o alle altre Strutture sedi della collaborazione tra Università ed assolve gli obblighi assistenziali previsti Pt_4 dalla normativa vigente ed è responsabile dei risultati conseguiti in relazione all'attività svolta.
2. Fermo restando il proprio stato giuridico, al personale universitario docente e tecnico amministrativo si applicano, per quanto attiene all'esercizio della attività assistenziale, le norme stabilite per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le altre norme che ne facciano esplicito riferimento.
3. La dotazione organica del personale di ciascuna AOU adottata dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore dell'Università interessata … è trasmessa ai competenti uffici della Regione ai fini dei controlli… Entro i limiti della predetta dotazione organica, nonché dei relativi tetti di spesa, il personale universitario docente e tecnico amministrativo conferito all'AOU di riferimento … è individuato e periodicamente aggiornato con apposito atto d'intesa fra il Rettore e il Direttore Generale dell'Azienda o della struttura sanitaria interessata, nel quale è riportato l'elenco analitico del predetto personale, con la precisazione del profilo professionale di appartenenza, dell'impegno orario (tempo pieno/tempo definito) nonché del Dipartimento e dell'Unità operativa di afferenza. … 7. Il personale universitario assimilabile alla dirigenza sanitaria, professionale e tecnica ed il personale universitario tecnico-amministrativo sono conferiti all' AOU o alle altre strutture sedi della collaborazione tra ed entro i limiti della CP_1 Pt_4 rispettiva dotazione organica e svolgono la propria attività lavorativa secondo l'impegno orario e/o l'organizzazione in turni del personale dipendente dall' Azienda di conferimento, anche tenendo conto delle esigenze dell'attività di didattica e di ricerca”.
Dal tenore letterale della normativa richiamata più sopra e dai successivi protocolli di intesa, emergono chiaramente i presupposti ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di equiparazione ex art. 31 DPR 761/79: il formale conferimento in convenzione nonché il connesso svolgimento dell'attività assistenziale.
Dunque, detto conferimento deve essere concordato tra le due Istituzioni (Università e Azienda) in forma scritta, nonché adottato tenendo conto dei limiti della dotazione organica e dei relativi tetti di spesa.
Orbene, nell'ipotesi in esame, la parte istante, oltre a non (e pure a voler prescindere dal fatto di non) essere ricompresa nel personale conferito formalmente in convenzione, ha, in ogni caso, mancato di fornire puntuale allegazione e prova in ordine al presupposto dello svolgimento dell'attività assistenziale e/o della assegnazione a struttura dell'azienda sanitaria deputata allo svolgimento di attività assistenziale e didattico/scientifica.
Ed, anzi, l'istante ha ritenuto superflua l'indagine sulla natura dell'attività svolta, avendo sostenuto come l'indennità in discorso competa “anche per l'attività di natura tecnica o amministrativa, comunque funzionale all'attività sanitaria di assistenza e cura, dovendosi ritenere che essa non abbia una funzione corrispettiva dell'attività propriamente assistenziale, ma una funzione meramente perequativa, che rende superflua l'indagine sulla natura dell'attività svolta” (cfr. pag. 2 del ricorso).
Pertanto, attesa la mancanza dei presupposti utili ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di equiparazione ex art. 31 DPR 761/79, le domande devono essere rigettate, compresa quella proposta in via risarcitoria.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
9 Difatti, le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti (v., segnatamente, questione di estinzione del processo per mancata integrazione del contraddittorio, ove ravvisabile l'ipotesi di cui all'art.102 c.p.c.). Invero, il principio della “ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell' ordine delle questioni da trattare, di cui all' art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall' art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza 21-6-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-6-
2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro Ordinanza, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U. 08-05-2014 n.9936; Cass. 28-05.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13.07.2017 nonché Trib. Reggio Emilia
Sez. II, 07.12.2017; Trib. Milano Sez. lavoro 10.05.2016).
La particolarità e la novità della questione trattata giustifica la integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' in persona del Rettore pro tempore, con atto Controparte_1 depositato il 27.02.2023, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Bari, lì 27.05.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2454/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. PATRUNO LUCIANO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Rettore pro tempore, Controparte_1 con i procuratori avv. ti MASSARELLI BIANCA e SARACINO LUCREZIA
Resistente
Oggetto: indennità di equiparazione;
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 27.02.2023, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere dipendente dell' dal 01.06.2016, di far parte del personale tecnico-amministrativo Controparte_1 non medico che presta servizio presso l' Parte_2 dal 01.05.2017, senza essere mai stato conferito formalmente in convenzione, ha lamentato di
[...] non avere mai beneficiato dell'indennità di equiparazione riconosciuta dall'art. 31 del D.P.R. 761/197
a tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio presso la predetta struttura ospedaliera.
A sostegno della domanda, ha dedotto, tra l'altro, come tale indennità spetti “anche per l'attività di natura tecnica o amministrativa, comunque funzionale all'attività sanitaria di assistenza e cura, dovendosi ritenere che essa non abbia una funzione corrispettiva dell'attività propriamente assistenziale, ma una funzione meramente perequativa, che rende superflua l'indagine sulla natura dell'attività svolta” (cfr. pag. 2 del ricorso).
Ha, dunque, censurato la violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione tra lavoratori tecnico-amministrativi universitari in servizio presso il medesimo atteso Parte_2 CP_1 che alcuni di essi – nella medesima condizione – percepiscono l'indennità di equiparazione ex art. 31 D.P.R. del 1979, mentre all'odierna parte ricorrente l'emolumento viene sistematicamente negato e, tanto, sulla scorta della sola ingiustificata assenza di un provvedimento formale di convenzionamento.
Tanto premesso, l'istante, lamentando di subire una ingiustificata disparità di trattamento, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) in via principale, accertare e dichiarare il diritto di esso ricorrente a vedersi riconosciuta l'indennità di equiparazione economica prevista dalla legge, per un importo pari a euro 150,81 euro mensili, con decorrenza dall'1.5.2017 al 16.12.2019 o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi al saggio legale da calcolare sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, nonché – in ragione del passaggio alla categoria D1 - 780,00 euro mensili dal 16.12.2019 ad oggi, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi al saggio legale da calcolare sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
b) ordinare all' di provvedere rebus sic stantibus alla corresponsione Controparte_1 di tale indennità;
c) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda in via principale, accertare e dichiarare il diritto all'indennità di equiparazione prevista dalla legge, nonché, per gli effetti, condannare l' a liquidare la somma di 150,81 Controparte_1 euro mensili dall'1.5.2017 al 16.12.2019 o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa, nonché – in ragione del passaggio alla categoria D1 - la somma di 780,00 euro mensili dal
16.12.2019 ad oggi, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale subito;
d) in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, accertare e dichiarare il diritto all'indennità di equiparazione prevista dalla legge, nonché, per gli effetti, condannare l' a liquidare la somma di 150,81 Controparte_1 euro mensili dall'1.5.2017 al 16.12.2019 o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa, nonché la somma di 780,00 euro mensili dal 16.12.2019 ad oggi, a titolo di indennizzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., in relazione alla locupletazione che l' ha ricevuto evitando di CP_1 corrispondere l'indennità di equiparazione prevista dalla legge;”, con il favore delle spese di giudizio.
Costituitasi in giudizio, l' convenuta ha richiesto, in via pregiudiziale, integrarsi il CP_1 contraddittorio nei confronti dell' Parte_2 in via preliminare di merito, ha eccepito la prescrizione quinquennale, quantomeno parziale, dei diritti di credito azionati;
in ogni caso, ha contestato gli avversi assunti e concluso per il rigetto della domanda attorea.
2 * La domanda è infondata per i motivi di seguito esposti.
Pregiudizialmente, va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “Nel nuovo rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile anche d'ufficio e in grado d'appello con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (tra le altre, Cass. n. 5794/2004). Alla stregua dei su riportati principi, ritiene questo giudice che il ricorso introduttivo del giudizio sia sufficientemente determinato. La parte ricorrente ha compiutamente esposto gli elementi in fatto ed in diritto a sostegno della sua domanda;
ha indicato le ragioni a fondamento della sua pretesa con le relative conclusioni.
Venendo al merito, com'è noto, la norma che per prima sancisce il diritto del personale universitario a vedersi riconoscere un'indennità che remuneri la prestazione assistenziale svolta dal personale non medico, che opera nelle cliniche e negli istituiti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente con le Università, è la legge 15 maggio 1974, n. 200, recante disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti universitari.
Il diritto è poi precisamente disciplinato dal d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 31 (stato giuridico del personale delle Unità Sanitarie Locali), che al comma 1, prevede che al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, è corrisposta un'indennità, non utile per la pensione (diviene pensionabile a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 126 del 1981), nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali, di pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote per le aggiunte di famiglia.
Il comma 4 dell'art. 31 vincola la corresponsione di tale indennità all'equiparazione del personale universitario a quello del S.S.N., a parità di mansioni, funzioni e anzianità secondo apposite tabelle contenute negli schemi tipo di convenzione di cui alla legge n. 833 del 1978, art. 39. Con il D.I. 9 novembre 1982, recante l'approvazione degli schemi tipo di convenzione tra Regione e Università e tra Università e Unità Sanitaria Locale, tali schemi vengono approvati e con l'art. 7 si introduce una specifica disciplina per il personale universitario non medico, prevedendo che «... ai fini previsti dalla presente convenzione la corrispondenza del personale universitario a quello delle USL viene stabilita nell'allegata tabella D ...» (per la ricostruzione del quadro normativo di riferimento v. in particolare Cass. 209/16).
Più specificamente, si osserva che il primo intervento normativo in materia di indennità perequativa
è rappresentato dall'art. 4 della L. 213 del 25.3.71 che ha previsto che al personale docente in servizio presso cliniche ed istituti universitari convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, gestiti dalle università, fosse attribuita un'indennità economica tale da equiparare il trattamento economico a quello in godimento del personale ospedaliero di pari funzioni, mansioni ed anzianità (cd. indennità De . Per_1
L'art. 1 della L. 200 del 15.5.74 ha, poi, esteso, a decorrere dal 1 marzo 1974, la suddetta indennità al personale non medico universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di
3 ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente con le Università (c.d. indennità piccola . Per_2
Infine, l'art. 31del D.P.R. 20.12.79. n.761, ha ribadito il principio equiparativo prevedendo testualmente: “Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali 31. Personale delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati. - Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali (divenuta pensionabile in seguito alla sentenza della C.
Costituzionale n. 126/81), nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote di aggiunta di famiglia”; al comma 4 è, altresì, previsto che il personale universitario assume diritti e doveri pari a quelli del personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui all'art. 39 della legge n. 833 del 1978, n. 833, e che "tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo particolare stato giuridico, nei predetti schemi sarà stabilita in apposite tabelle l'equiparazione del personale universitario a quello delle unità sanitarie locali ai fini della corresponsione della indennità di cui al primo comma"; in sostanza con il suddetto comma 4 dell'art. 31 la corresponsione dell'indennità c.d. è vincolata all'equiparazione del personale Per_2 universitario a quello del SSN, a parità di mansioni, funzioni e anzianità secondo apposite tabelle contenute negli schemi tipo di convenzione di cui al citato art. 39 della legge n. 833 del 1978.
Può, quindi, affermarsi che il principio dell'equiparazione costituisce espressione di una consolidata tendenza legislativa volta a promuovere e rafforzare le forme di partecipazione delle facoltà di medicina all'erogazione dell'assistenza sanitaria.
Come ha evidenziato la Corte Costituzionale, le disposizioni normative emanate per disciplinare lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sanitario universitario si inseriscono tutte “in un coerente disegno legislativo che si propone, in particolare, di adeguare ordinamento interno e modello organizzativo dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari ai corrispondenti servizi ospedalieri” (Corte Cost. sent. n. 134 del 1997). Appare chiara la ratio sottesa alla equiparazione stipendiale, così come espressa dalle S.U. nella citata pronuncia n. 2645/17 “La normativa primaria contenuta nel D.P.R. n. 761 del 1979 (art. 31) prevedeva il diritto del personale universitario operante presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, a vedersi riconoscere un'indennità che remunerasse la prestazione assistenziale svolta, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni
e anzianità; non recava tuttavia una disciplina specifica circa i criteri di commisurazione dell'indennità e l'equiparazione era concretamente stabilita nell'allegato D del D.I. 9 novembre 1982, da considerarsi, con la consolidata giurisprudenza amministrativa, esplicazione di discrezionalità normativa non suscettibile di sindacato in assenza di profili di chiara illogicità”. Con il Decreto Interministeriale del 9 novembre 1982, dunque, recante l'approvazione degli schemi tipo di convenzione tra e e tra e Unità Sanitaria Locale, all'art. 7, è Pt_3 CP_1 CP_1 stata introdotta una specifica disciplina per il personale universitario non medico, prevedendo che
"...ai fini previsti dalla presente convenzione la corrispondenza del personale universitario a quello delle USL viene stabilita secondo le indicazioni contenute nell'allegata tabella D...".
Il D.I. del 1982 ha, quindi, previsto nell'allegato D, le tabelle di corrispondenza del personale universitario, che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati, al personale delle U.S.L. di pari funzioni e mansioni. Dall'analisi della tabella di equiparazione se ne desume, che, nell'assicurare l'indennità di equiparazione delle varie aree funzionali, non è prevista alcuna differenziazione tra personale laureato
4 e non: ciò che assume rilievo ai fini della equiparazione del trattamento economico è solo la qualifica rivestita, senza alcuna rilevanza in relazione alle modalità di accesso alla medesima. In tale ottica, la Suprema Corte ha ribadito il principio consolidato in materia della irrilevanza delle modalità di accesso alla qualifica rivestita affermando che “ai fini dell'indennità di equiparazione in questione, sono determinanti la qualifica riconosciuta presso l'Università e la ricordata tabella di equiparazione (allegato D al D.I. 9 novembre 1982), indipendentemente dal possesso del titolo di studio necessario per l'accesso alla qualifica rivendicata (es. diploma di laurea)”(Cass. Civ. sez. VI n. 2645/2017; cfr. anche S.U. n. 14799/16 e S.U. 9279/16).
A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, i contratti collettivi per il personale
1994-97 (art. 53) e 1998-2001 (art. 51) hanno confermato l'attribuzione al personale universitario non docente dell'indennità di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979.
Non può, pertanto, aversi alcun dubbio che l'art. 31 D.P.R. n. 761 del 1979, che sancisce l'equiparazione, e la tabella di corrispondenza del D.I. 9 novembre 1982, sono disposizioni tutt'ora in vigore perché espressamente richiamate dalla successiva contrattazione collettiva con riferimento alle collocazioni professionali in essere e alle corrispondenze in essere con le figure del personale del servizio sanitario nazionale e con riferimento al trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali nel tempo vigenti nel comparto sanità. Nell'ambito di tale cornice normativa si inserisce il D.lgs. n. 517 del 1999, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, il quale deve essere interpretato alla luce del generale e ormai pacifico principio di equiparazione del personale universitario svolgente attività assistenziale al personale ospedaliero.
È, infatti, lo stesso decreto ad assimilare il personale universitario che svolge attività assistenziale al personale ospedaliero riconoscendo al primo i medesimi diritti e doveri previsti per il personale ospedaliero avente pari mansioni, funzioni e anzianità. Il D.lgs. 517/99 citato all'art. 6 prevede: “Trattamento economico del personale universitario.
1. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'articolo 5 si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'universita': a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilita' connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attivita' assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attivita' assistenziale, didattica e di ricerca. L'art. 5, richiamato dall'art. 6, prevede: “Norme in materia di personale 1. I professori e i ricercatori universitari, che svolgono attivita' assistenziale presso le aziende e le strutture di cui all'articolo 2 sono individuate con apposito atto del direttore generale dell'azienda di riferimento d'intesa con il rettore, in conformita' ai criteri stabiliti nel protocollo d'intesa tra la regione e l'universita' relativi anche al collegamento della programmazione della facolta' di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale. Con lo stesso atto, e' stabilita l'afferenza dei singoli professori e ricercatori universitari ai dipartimenti di cui all'articolo 3, assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta e l'attivita' del dipartimento. I protocolli d'intesa tra universita' e regione determinano, in caso di conferimento di compiti didattici, l'attribuzione di funzioni assistenziali alle figure equiparate di cui all'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 6”. Per una corretta interpretazione delle disposizioni in commento e per comprendere le ragioni che inducono a ritenere, senza ombra di dubbio, ancora vigente la previsione normativa (art. 31 D.P.R. n. 761 del 1979 sopra citato) che fonda l'indennità perequativa per il personale universitario non medico, appare necessario tenere in considerazione le ragioni che hanno spinto il legislatore ad una ridefinizione del trattamento economico dei professori e ricercatori che svolgono attività assistenziale
(artt. 5 e 6 D.lgs. 517/99 sopra citati).
5 Ed infatti, a seguito delle modifiche apportate al sistema di retribuzione del personale sanitario ospedaliero dal D.L.vo n. 502 del 1992, si è posta la necessità di apportare modifiche anche al sistema di retribuzione e di equiparazione del personale universitario, non potendo più operare la corrispondenza funzionale prevista dall'art. 102 comma D.P.R. n. 382 del 1980.
È stato condivisibilmente ritenuto che a tale esigenza abbia provveduto il citato art. 6 del D.L.vo n. 517 del 1999, il quale, lungi dall'abolire il trattamento economico di equiparazione, si è limitato ad adeguare il regime retributivo del (solo) personale universitario che svolge attività assistenziale a quello previsto per il personale ospedaliero.
Confermano detta conclusione le disposizioni dello stesso art. 6 dalle quali si evince che il personale universitario che svolge attività assistenziale mantiene il diritto alla equiparazione. Ed invero, il primo comma dell'art. 6 fa riferimento ai c.d. “trattamenti aggiuntivi”, riconosciuti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale;
detti trattamenti si pongono in aggiunta, appunto, ed “oltre al trattamento economico erogato dall'università”. E una delle voci che compongono il “trattamento economico erogato dall'università” è proprio l'indennità di equiparazione la quale, dunque, è ancora garantita.
La stessa giurisprudenza costituzionale ha affermato che l'indennità di equiparazione costituisce una componente del complessivo trattamento economico spettante al professore universitario quando svolga attività assistenziale sanitaria e come tale essa è utile ai fini assistenziale e previdenziali (Corte
Cost. n. 126 del 1981). Le indennità di posizione e di risultato, che integrano il concetto “trattamenti aggiuntivi” di cui al primo comma dell'art. 6 D.l.vo n. 517 del 1999, non sono previste, allora, in sostituzione dell'indennità equiparativa, ma in aggiunta alla stessa. Esse, infatti, non sono fungibili tra loro, assolvendo ciascuna ad una propria specifica funzione. Si consideri, poi, il secondo comma dell'art. 6 che dispone che “i trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'art. 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980”. Tale disposizione, nel richiamare l'art. 102, comma 2, del D.P.R. n. 382 del 1980, non fa che confermare che l'equiparazione del trattamento economico prevista da questo articolo è ancora vigente come pure lo è l'art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979 per le stesse ragioni. Non può condividersi, pertanto, la testi che ritiene non più vigenti i principi di equiparazione economica del trattamento stipendiale del personale universitario adibito a compiti assistenziali con quello del corrispondente personale ospedaliero.
In definitiva, l'art. 6 del D.L.vo n. 517 del 1999, nel prevedere una ridefinizione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale, non ha abrogato il sistema normativo che disciplina il principio dell'equiparazione del trattamento economico dell'universitario a quello dell'ospedaliero, ma lo conferma. Una interpretazione difforme, si porrebbe, peraltro, in contrasto, oltre che con il complessivo e organico sistema legislativo sopra descritto, anche con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della
Costituzione.
Negare al personale universitario che svolge attività assistenziale il diritto alla equiparazione significa realizzare una ingiustificata disparità di trattamento degli stessi non rispetto al personale medico e non medico ospedaliero avente pari mansioni, funzioni e responsabilità.
Come, d'altronde, osservato dalle S.U. nella più volta citata pronuncia 9279 del 2016, che a sua volta richiama il precedente delle medesime S.U. n. 8521 del 2012, “la permanente efficacia, anche dopo la privatizzazione del rapporto di impiego pubblico, della normativa precedente in relazione alla sopravvenuta disciplina contrattuale, emerge chiaramente dalla norma di cui all'art. 69, comma 1,
d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui le disposizioni degli accordi sindacali recepiti con D.P.R. in base alla legge n. 93 del 1983 e le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 "sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio
6 1994 - 1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre affetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001". Ciò premesso, e considerato altresì che l'art. 71, comma 1, d.lgs. n. 165 prima citato stabilisce che "ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo,
a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994 - 1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli all. A e B al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi", occorre procedere in primo luogo all'esame del C.C.N.L. di comparto relativo al primo dei quadrienni indicati. L'art. 53 del contratto c.c.n.l. 21 maggio 1996 (per il personale del comparto università per il quadriennio economico 1994-1997) stabilisce al comma 1 che "Fino alla ridefinizione dell'ordinamento come previsto dall'art. 50, al personale che presta servizio presso le
, i policlinici a gestione diretta, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e Parte_2 cura convenzionati con le regioni e con le USL, ovvero al personale incluso nominativamente nelle convenzioni tra le università e le regioni e le , i e le cliniche Parte_2 Parte_2 convenzionate e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, continua ad applicarsi il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 31". Il comma 2 dell'art. in esame aggiunge che "Al personale che presta servizio presso le strutture di assistenza, ancorché non ricompreso fra quello previsto al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319, art. 22, comma 7, con riferimento al C.C.N.L. nel tempo vigente per il comparto sanità. All'art. 53 del C.C.N.L. così riprodotto è stato successivamente aggiunto il 25 marzo 1997, previa autorizzazione del Presidente del consiglio dei ministri 8 novembre 1996 (G.U. 14 aprile 1997 n. 86, S.O.), un terzo comma del seguente tenore: "Le parti si impegnano alla ridefinizione, entro tre mesi dalla stipulazione del presente contratto, delle corrispondenze economiche tra il trattamento del personale di cui al comma
1 e quello del personale del al fine di assicurare l'omogeneità dei trattamenti sul territorio CP_2 nazionale e l'inserimento delle nuove figure professionali. Le parti si danno atto che, nelle more, vengano conservate le indennità di cui al d.lgs. n. 761 del 1979, art. 31, con riferimento alle collocazioni professionali alla data 31 dicembre 1995 e alle corrispondenti figure del anche CP_2 per coloro che alla data della stipulazione del presente contratto svolgono funzioni assistenziali mediche e odontoiatriche ai sensi dei d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 6, comma 5, e successive modificazioni". Infine nella dichiarazione congiunta n. 1, "Le parti concordano sulla necessità di un progressivo adeguamento, in concomitanza e in linea con l'evoluzione del servizio sanitario nazionale, dell'ordinamento professionale e del sistema retributivo attualmente in essere presso le aziende universitarie policlinico, i policlinici universitari e le strutture convenzionate di ricovero e cura. Ciò nel senso di addivenire ad una ricollocazione professionale di tutto il personale ivi impiegato, che nel salvaguardare le specificità del comparto, consenta anche di recuperare l'attuale sistema retributivo fondato su indennità con funzione perequativa. Le parti si danno reciprocamente atto che, nelle more, non possono che essere conservate le collocazioni in essere e le connesse indennità, riferite ai trattamenti del comparto sanità".
Dunque, come rilevato dalla più volte citata pronuncia delle S.U. n. 8521/2012 e S.U. n. 9279/16, per effetto delle disposizioni contrattuali citate, non solo continuava ad applicarsi transitoriamente l'art. 31 del D.gs. n. 761 del 1979, ma nelle more dell'approvazione di una tabella nazionale per la ridefinizione delle corrispondenze economiche tra il trattamento del personale addetto a strutture sanitarie convenzionate e quello del personale del venivano conservate le indennità di CP_2 perequazione in godimento secondo le collocazioni in essere. La norma dell'art. 53 del C.C.N.L. citato aveva pertanto lo scopo di congelare provvisoriamente i criteri di equiparazione in atto utili per la determinazione dell'ammontare delle indennità di perequazione nelle varie realtà geografiche, in attesa di stabilire in proposito tabelle di equiparazione uniformi a livello nazionale, che tenessero altresì conto dell'evoluzione delle professionalità e delle relative classificazioni nei comparti considerati.
Tale assetto è stato ribadito dall'art. 51 del CCNL 9 agosto 2000 (per il personale del comparto università 1998-2001) il quale prevedeva che entro 12 mesi (termine prorogato dall'art. 21 del CCNL,
7 relativo al biennio economico 2000-01 fino all'approvazione del CCNL relativo al quadriennio 2002-
05) sarebbe stata definita una tabella nazionale delle corrispondenze tra le figure professionali previste dal contratto collettivo del personale universitario e quelle del contratto collettivo del personale della sanità e che dalla data di definizione della tabella, l'indennità dell'art. 31 sarebbe stata corrisposta secondo le corrispondenze ivi fissate (comma 2). Lo stesso art. 51 prevedeva che, fino alla definizione della tabella, l'indennità di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979 avrebbe continuato ad essere corrisposta “con riferimento alle collocazioni professionali in essere e alle corrispondenze in essere con le figure del personale del servizio nazionale e con riferimento al trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali nel tempo vigenti del comparto sanità”. È con il CCNL 2002-2005 (sottoscritto il 27.01.05) che viene elaborata una tabella unica in cui il personale universitario in servizio presso le Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU) viene inquadrato per fasce, sulla base delle categorie professionali ed economiche in atto nel S.S.N. (art. 28). Dalla data della sottoscrizione di questo contratto (27 gennaio 2005) l'indennità di cui all'art. 31 viene corrisposta sulla base delle nuove corrispondenze indicate dalla tabella.
In definitiva è all'art. 31 che deve farsi riferimento per determinare i parametri di determinazione dell'indennità perequativa nel periodo interessato dalla presente controversia. E poiché tale norma prevede che con modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui alla legge n. 833 del 1978, sarà stabilita in apposite tabelle l'equiparazione del personale universitario a quello delle unità sanitarie locali ai fini della corresponsione della indennità, è alla tabella all. D al decreto interministeriale 9 novembre 1982, recante gli schemi tipo di convenzione, che deve farsi ulteriore riferimento per quel che riguarda il criterio di equiparazione.
Come in precedenza sottolineato il parametro per la determinazione dell'indennità perequativa prevista dall'art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979 a favore del personale universitario è costituito dalla equiparazione del loro trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità. Il quarto comma dello stesso articolo subordina la corresponsione di tale indennità all'equiparazione del personale universitario a quello del Servizio Sanitario Nazionale con riferimento a “mansioni, funzioni e anzianità" secondo le tabelle contenute negli schemi tipo di convenzione di cui alla legge n. 833 del 1978.
Costituisce, ormai, principio consolidato quello da ultimo ribadito dalla Suprema Corte in base al quale “lo svolgimento di mansioni in concreto correlate alla qualifica presso la struttura ospedaliera che opera come termine di comparazione per l'indennità di equiparazione è rilevante solo in quelle controversie nelle quali si discute in specifico della spettanza anche dell'indennità di posizione minima (cosiddetta indennità di dirigenza) in relazione alla quale è stato posto il diverso problema dello svolgimento di fatto delle mansioni dirigenziali alla luce dell'art. 40 del c.c.n.l. 1998-2001 che connette tale specifica indennità allo svolgimento dell'incarico conferito;
così in caso di equiparazione tra la VII o l'VII1 qualifica funzionale di cui alla 1. n. 312 del 1980 (dipendenti dell ) e il IX o X livello sanitario (dipendenti ospedalieri), poi confluiti nell'unico ruolo CP_1 dirigenziale, l'indennità di equiparazione deve essere determinata senza includere automaticamente nel criterio di computo la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità, la quale può essere riconosciuta solo se collegata all'effettivo conferimento di un incarico direttivo (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 2645/2017 e, ex multis, Cass., Sez. Un. n. 14799/2016 cit.; Cass., Sez. Un., 9 maggio 2016,
n. 9279).
Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, parte ricorrente sostiene di avere diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di equiparazione economica prevista dall'art. 31 del DPR 761/1979 e dalla normativa susseguitasi nel tempo, facendo parte del personale tecnico-amministrativo dell' in forze presso l'A.O.U. Policlinico di Bari, ma che, in spregio al dettato legislativo, CP_1 non è stato mai conferito formalmente in convenzione.
Dal canto suo, parte resistente sostiene che l' e la hanno regolato i Controparte_1 CP_3 loro rapporti ai fini della prescritta “Integrazione fra attività didattiche, scientifiche e assistenziali
8 della Facoltà di Medicina e Chirurgia nell'Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico” attraverso successivi Protocolli d'Intesa, a partire dall'anno 2003 (all.ti 1, 2, 3 di parte resistente).
Si richiama, in particolare, il Protocollo d'Intesa 11.04.2018 (all. 3) – Art. 11 (Personale universitario)
“
1. Il personale universitario docente e tecnico amministrativo conferito alle AOU o alle altre Strutture sedi della collaborazione tra Università ed assolve gli obblighi assistenziali previsti Pt_4 dalla normativa vigente ed è responsabile dei risultati conseguiti in relazione all'attività svolta.
2. Fermo restando il proprio stato giuridico, al personale universitario docente e tecnico amministrativo si applicano, per quanto attiene all'esercizio della attività assistenziale, le norme stabilite per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le altre norme che ne facciano esplicito riferimento.
3. La dotazione organica del personale di ciascuna AOU adottata dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore dell'Università interessata … è trasmessa ai competenti uffici della Regione ai fini dei controlli… Entro i limiti della predetta dotazione organica, nonché dei relativi tetti di spesa, il personale universitario docente e tecnico amministrativo conferito all'AOU di riferimento … è individuato e periodicamente aggiornato con apposito atto d'intesa fra il Rettore e il Direttore Generale dell'Azienda o della struttura sanitaria interessata, nel quale è riportato l'elenco analitico del predetto personale, con la precisazione del profilo professionale di appartenenza, dell'impegno orario (tempo pieno/tempo definito) nonché del Dipartimento e dell'Unità operativa di afferenza. … 7. Il personale universitario assimilabile alla dirigenza sanitaria, professionale e tecnica ed il personale universitario tecnico-amministrativo sono conferiti all' AOU o alle altre strutture sedi della collaborazione tra ed entro i limiti della CP_1 Pt_4 rispettiva dotazione organica e svolgono la propria attività lavorativa secondo l'impegno orario e/o l'organizzazione in turni del personale dipendente dall' Azienda di conferimento, anche tenendo conto delle esigenze dell'attività di didattica e di ricerca”.
Dal tenore letterale della normativa richiamata più sopra e dai successivi protocolli di intesa, emergono chiaramente i presupposti ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di equiparazione ex art. 31 DPR 761/79: il formale conferimento in convenzione nonché il connesso svolgimento dell'attività assistenziale.
Dunque, detto conferimento deve essere concordato tra le due Istituzioni (Università e Azienda) in forma scritta, nonché adottato tenendo conto dei limiti della dotazione organica e dei relativi tetti di spesa.
Orbene, nell'ipotesi in esame, la parte istante, oltre a non (e pure a voler prescindere dal fatto di non) essere ricompresa nel personale conferito formalmente in convenzione, ha, in ogni caso, mancato di fornire puntuale allegazione e prova in ordine al presupposto dello svolgimento dell'attività assistenziale e/o della assegnazione a struttura dell'azienda sanitaria deputata allo svolgimento di attività assistenziale e didattico/scientifica.
Ed, anzi, l'istante ha ritenuto superflua l'indagine sulla natura dell'attività svolta, avendo sostenuto come l'indennità in discorso competa “anche per l'attività di natura tecnica o amministrativa, comunque funzionale all'attività sanitaria di assistenza e cura, dovendosi ritenere che essa non abbia una funzione corrispettiva dell'attività propriamente assistenziale, ma una funzione meramente perequativa, che rende superflua l'indagine sulla natura dell'attività svolta” (cfr. pag. 2 del ricorso).
Pertanto, attesa la mancanza dei presupposti utili ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di equiparazione ex art. 31 DPR 761/79, le domande devono essere rigettate, compresa quella proposta in via risarcitoria.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
9 Difatti, le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti (v., segnatamente, questione di estinzione del processo per mancata integrazione del contraddittorio, ove ravvisabile l'ipotesi di cui all'art.102 c.p.c.). Invero, il principio della “ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell' ordine delle questioni da trattare, di cui all' art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall' art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza 21-6-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-6-
2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro Ordinanza, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U. 08-05-2014 n.9936; Cass. 28-05.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13.07.2017 nonché Trib. Reggio Emilia
Sez. II, 07.12.2017; Trib. Milano Sez. lavoro 10.05.2016).
La particolarità e la novità della questione trattata giustifica la integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' in persona del Rettore pro tempore, con atto Controparte_1 depositato il 27.02.2023, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Bari, lì 27.05.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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