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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 16/04/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 584/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
1 N.R.G. 584/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 584/2020 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1 via XXV Aprile, rappresentato e difeso giusto mandato a margine del presente atto dall'Avv. Gian
Franco Mureddu ( ), nel cui studio in Nuoro, via Leonardo da Vinci n. 40 C.F._2
elegge domicilio;
-parte attrice-
contro
(C.F. ) corr. in Roma, Via Monzambano N. 10, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante, Avv. Nicola Rubino, (P.I. ) elettivamente domiciliata P.IVA_2 in Sassari, via Alghero 33, presso lo studio dell'avv. Salvatore Salaris, che la difende in forza di delega rilasciata in calce alla copia dell'atto di citazione in data 11.06.2020;
-parte convenuta-
Oggetto: risarcimento del danno – responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c.
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, giudicare:
1) accogliere la domanda attrice, accertando e dichiarando che l' in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, è responsabile per i danni subiti dall'attore in conseguenza dei fatti di cui all'espositiva e, per l'effetto, condannarla, per il titolo di cui sopra, al pagamento della somma di euro €. 165.000,00 (centosessantacinquemila), o a quella maggiore o minore somma che verrà
2 accertata in corso di causa, oltre interessi dal fatto all'effettivo pagamento;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via di subordine e solo ove il Giudice ritenga non sufficientemente provati i fatti di causa, chiede
l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nell'atto introduttivo del giudizio e nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 in atti.
Nell'interesse della parte convenuta: si formulano le seguenti CONCLUSIONI:
A) da ogni avversa pretesa. Controparte_3
D) Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_2 al fine di ottenere la condanna dell'Ente convenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni sofferti in conseguenza del sinistro occorso in data 26.12.2018.
A fondamento della propria domanda ha esposto:
- che il giorno 26.12.2018 alle ore 5.50, mentre percorreva la SS 389 a bordo del proprio veicolo
BMW 116d targato EG679FN, con a bordo il Sig. nato a [...] il [...], Parte_2 residente a [...], giunti all'altezza del Km. 3.000, a causa di una pozzanghera di acqua ghiacciata presente su entrambe le corsie di marcia, l'autovettura sbandava e, uscendo fuori strada, si ribaltava più volte andando a concludere la sua marcia su un terreno poco distante;
- che in conseguenza dell'occorso il veniva trasportato presso il Pronto Soccorso Pt_1 dell'Ospedale San Francesco di Nuoro ove veniva riscontrato: “trauma cranico non commotivo, con ferita lc in sede occipitale. Tumefazione postraumatico in sede frontale, zigomatica sx e del labbro dx. dorsalgia, opacs:algia alla base degli emitoraci bilateralmente.
stabile. Addome trattabile, non dolente né dolorabile alla palpazione superficiale e CP_4
profonda, non segni di peritonismo. Ferita lc fianco sx. fast: non versamento addominale patologico. arti mobili, non dolenti” e sono state diagnosticate “PNX – Fratture costali multiple – Rottura della milza con spandimento emorragico endoaddominale”;
- che le lesioni riportate hanno determinato il suo ricovero d'urgenza (dal 26.12.2018 al
07.01.2019) e la sottoposizione ad intervento chirurgico di splenectomia;
- che l'attore, nell'immediatezza, è stato sottoposto a prelievo ematico per alcolemia e sostanze stupefacenti con esito negativo;
3 - che, in conseguenza della guarigione clinica, intervenuta in data 12.09.2019 residuavano in capo all'esponente danni ingenti alla persona e al veicolo che è andato completamente distrutto ed inservibile;
- che il sinistro sopra descritto era stato cagionato da un'anomalia stradale, rappresentata da una pozzanghera ghiacciata di rilevanti dimensioni e profondità formatasi su entrambe le corsie di marcia non adeguatamente segnalata;
- che l' quale ente proprietario e gestore della strada su cui si era verificato il CP_2
sinistro per cui è causa, malgrado fosse a ciò tenuta, aveva omesso di porre in essere le opportune segnalazioni nonché le azioni tese ad impedire la formazione della pozzanghera e del ghiaccio e aveva provveduto a rimuovere il ghiaccio (con spargimento di sale) solo nelle ore successive al verificarsi del sinistro;
- che, nei mesi successivi all'occorso, l' aveva provveduto, tramite impresa CP_2 esterna, all'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle cause che determinavano la presenza della pozzanghera di acqua sulla carreggiata;
- che la responsabilità dell'occorso era dovuta a fatto e colpa esclusivi dell' quale CP_2
ente proprietario e tenuto alla custodia e manutenzione del predetto tratto stradale;
- che a nulla erano valsi i ripetuti solleciti di adempimento svolti con missive del 25.02.2019 e del 28.10.2019, né era stato dato alcun riscontro alla proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto Legge 132/2014 inviata all' in data 13.01.2020; CP_2
- che, per l'esatta determinazione della natura e dell'entità delle lesioni e delle disfunzioni riportate, l'attore incaricava il consulente medico Dott. il quale, dopo aver esaminato Per_1
la documentazione medica ed effettuato la consueta visita rilevava la presenza di multiple lesioni di natura traumatica e concludeva per la sussistenza dei seguenti esiti lesivi: - inabilità temporanea periodo di malattia e convalescenza (danno biologico temporaneo) protrattasi per complessivi 80 giorni, di cui 60 totale, 20 a parziale al 50%; - danno biologico pari a 25 %;
- che il mezzo di proprietà del , BMW 116d targato EG679FN, e dal medesimo condotto Pt_1 in occasione dell'occorso aveva subito danni tali da rendere antieconomica la riparazione e pertanto necessaria la sostituzione: danni allo stato quantificabili, in base al valore del mezzo al momento del sinistro, in misura non inferiore a €. 13.500,00;
- che il danno complessivamente subito dall'attore, allo stato e salvo migliore accertamento, si quantificava in somma non inferiore a €. 165.000,00 (centosessantacinquemila).
Tutto ciò premesso, , ha agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti con il Parte_1
favore delle spese.
4 * si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 12.11.2020 e ha contestato il CP_2 fondamento dell'avversa domanda, sia nell'an che nel quantum, instando per il rigetto della stessa.
Nello specifico, l'ente convenuto ha contestato la ricostruzione dell'attore secondo cui il sinistro si sarebbe verificato per la presenza della lastra di ghiaccio nella strada, in quanto il sinistro medesimo si era verificato per fatto e colpa del Sig. , il quale non aveva adeguato la sua condotta Parte_1
di guida alle condizioni di tempo e di luogo così come imposto dall'art. 141 C.d.S.
In particolare, ha evidenziato che: a) stante la stagione invernale e la conseguente rigidità delle temperature era facilmente intuibile che la strada potesse presentare delle insidie per ghiaccio formatosi durante la notte e che il veicolo condotto dall'attore, una BMW 116, era dotato di sofisticati strumenti di controllo che consentivano di regolare e agevolare il conducente in qualsiasi condizione di tempo e della strada;
b) che l'evento era da attribuirsi alla condotta imprudente e negligente dell'attore in considerazione dei luoghi e dell'ora; c) che, dalla fotografia prodotta in giudizio, si evinceva che il sinistro si era verificato in un tratto di strada rettilineo e pertanto l'attore ben poteva avvistare l'ipotetica insidia per cui oggi si duole;
d) che non risulta inoltre che nel tratto di strada per cui è causa si siano verificati altri sinistri e ciò a dimostrazione che trattasi di comportamento imprudente da parte dell'attore alla guida del proprio veicolo;
e) che la strada Statale 389, ove si è verificato il sinistro per cui è causa, ha una lunghezza di 179 Km e il controllo e la custodia da parte di non può, per evidenti motivi, essere effettiva e capillare con la conseguenza che è CP_2 inapplicabile il principio di cui all'art. 2051 c.c. invocato da parte attrice e l'ente custode della strada risponderà, se provata la colpa, ex art. 2043 c.c. (Corte di Cassazione 19/6/2015 n. 12821 e Cassazione
19/1/2018 N. 1257).
Ha rilevato altresì che, secondo la giurisprudenza, la colpa della vittima può escludere, anche totalmente, la responsabilità del custode e che nel caso di specie, anche qualora il giudice ravvisasse un comportamento colposo concorrente da parte di questo sarebbe assolutamente minimo CP_2
rispetto all'apporto causale dell'attore.
Ha altresì contestato la quantificazione dei danni riportati dal veicolo, sul presupposto che la semplice produzioni di un estratto di Quattroruote non ha alcuna valenza nel presente giudizio, così come le richieste avanzate da parte attrice, sia sotto il profilo della stima dei postumi invalidanti ed inabilitanti sia sotto l'aspetto della quantificazione delle varie poste di danno.
Ha pertanto insistito per il rigetto delle avverse istanze con vittoria di spese e onorari.
*
All'udienza del 13.10.2021, il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, dopo alcuni rinvii subordinati alla verifica della possibilità di una conciliazione della controversia ex
5 art. 185 bis c.p.c., valutata l'impossibilità per le parti di addivenire a un accordo per mancata adesione della parte resistente, con ordinanza del 27.02.2023, ha disposto una CTU al fine di accertare l'esatta dinamica del sinistro. All'esito della stessa, è stata svolta anche una c.t.u. medico legale per accertare l'entità delle lesioni fisiche riportare dal in conseguenza del sinistro. Pt_1
La causa è stata rinviata all'udienza del 25.02.2025 per la discussione e la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 281, sexies, c.p.c. L'udienza è stata poi sostituita con note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
L'art. 14, comma 1, del Codice della Strada stabilisce che: “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”.
L'art. 2051 c.c. (danno cagionato da cosa in custodia) stabilisce a sua volta che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
A tale riguardo, si ritiene responsabile del danno proveniente dalla cosa non il proprietario, ma il custode, ossia chi ne ha l'effettiva disponibilità ed esercita un controllo concreto sulla stessa. Ciò che rileva, ai fini della pronunzia di responsabilità, è infatti la relazione di fatto sussistente tra il soggetto e la res, che si esplica nell'esercizio di un “potere di governo” sul bene. Tale potere, secondo la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, si concretizza in tre aspetti fondamentali: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa al momento in cui si è prodotto il danno.
Il fondamento della responsabilità del custode risiede quindi nella violazione del dovere di sorveglianza avendo lo stesso il dovere di adottare tutte le misure idonee ad evitare che il bene possa nuocere a terzi. La presunzione di responsabilità può essere vinta solo dalla prova che il danno è dovuto a caso fortuito ossia che si è verificato in conseguenza di un evento non prevedibile né superabile con l'ordinaria diligenza normalmente richiesta dalla natura della cosa.
La fattispecie invocata trova oggi pacificamente applicazione anche con riguardo degli enti pubblici, in relazione alle strade demaniali.
La Cassazione ha infatti mutato il proprio precedente orientamento - secondo cui la demanialità dei beni, in considerazione delle dimensioni degli stessi e dell'uso generale da parte di terzi, fosse incompatibile con l'applicazione dell'art. 2051 c.c., non essendo esigibile da parte della P.A. un
6 controllo efficace, idoneo ad impedire l'insorgenza di pericoli per gli utenti - ritenendo che l'art. 2051
c.c. possa trovare applicazione anche con riguardo ai beni pubblici avuto riguardo alla tipologia della strada, alla sua estensione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza e sicurezza ( Cass. civ. n. 21508 del
2011).
Sulla scorta di tale orientamento, l'ente pubblico può pertanto essere chiamato a rispondere dei sinistri cagionati dai beni del demanio ed è tenuto ad assicurare che detti beni, nel caso specifico le strade, non presentino situazioni di pericolo occulto, non prevedibili, né visibili dagli utenti, le c.d. insidie stradali. L'ente può essere ritenuto esente da responsabilità solo nell'ipotesi in cui si ravvisino gli estremi del caso fortuito, ossia un'alterazione dello stato dei luoghi repentina e imprevedibile, non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti con l'ordinaria diligenza (Cass. civ. 2010 n.
9546).
Con riguardo all'onere della prova posto in capo al privato, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il danneggiato debba dimostrare il danno e il nesso causalità tra la cosa e il danno, mentre su quest'ultimo incombe l'onere di dimostrare il caso fortuito.
Nell'accertamento della c.d. insidia stradale o trabocchetto, il giudice è altresì tenuto ad accertare, in virtù del principio di autoresponsabilità dei privati, se - avuto riguardo agli standards di diligenza connessi alla visibilità della strada - la situazione di pericolo esistente fosse prevedibile o evitabile.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che parte attrice abbia assolto all'onere della prova sulla stessa gravante in ordine alla sussistenza del danno e del nesso di causalità con la cosa, mentre l' non CP_2
ha dato prova della sussistenza del caso fortuito.
In primo luogo, dalla relazione redatta dai Carabinieri della Compagnia di Nuoro, intervenuti a svolgere i rilievi, immediatamente dopo il sinistro, emerge che l'occorso si è verificato il giorno
26.12.2018 nelle prime ore del mattino (ore 5.50) lungo la SS 389, in un tratto di strada rettilineo, non illuminato e in orario notturno. Nella stessa si dà atto che il manto stradale era ghiacciato e che il veicolo è fuoriuscito dalla carreggiata presumibilmente per la presenza di un tratto di strada ghiacciato e per l'elevata velocità.
La dinamica del fatto appare chiara e alcuna specifica contestazione è stata formulata sul punto da parte della compagnia convenuta.
Invero, alcuna allegazione o prova è stata fornita neanche in ordine al fatto che fosse presente lungo il tratto di strada indicato apposita segnaletica idonea ad avvisare gli utenti della possibile formazione di ghiaccio sul fondo, né è stata data prova del fatto che l' quale ente gestore della strada, CP_2
avesse adottato nei giorni precedenti le apposite cautele (quali mezzi spargisale) per evitare il pericolo di slittamento causato dal ghiaccio.
7 Peraltro, la circostanza che in quella strada potesse formarsi una pozzanghera di ghiaccio non costituisce certamente un'anomalia idonea a integrare il caso fortuito, ossia un evento repentino e imprevedibile, trattandosi di una condizione che può frequentemente verificarsi nelle giornate invernali caratterizzate da temperature rigide tanto più in orario notturno.
Per contro, avuto riguardo alle particolari condizioni di tempo e di luogo sopra descritte, alla localizzazione della pozzanghera d'acqua gelata all'interno della carreggiata e alla scarsa visibilità presente al momento del sinistro (favorita dall'orario notturno e dalla mancanza di illuminazione stradale), l'anomalia denunciata presenta tutte le caratteristiche dell'insidia e trabocchetto stradale ed
è pertanto idonea a costituire per l'utente un pericolo imprevedibile e inevitabile.
Non appare condivisibile infatti la ricostruzione dell'odierna convenuta secondo cui la responsabilità del sinistro sarebbe addebitabile unicamente alla condotta negligente del e alla elevata velocità Pt_1
tenuta in occasione del sinistro, atteso che alcuna prova può ritenersi raggiunta sul punto.
La sanzione per violazione dell'art. 141 del Codice della Strada, elevata dai carabinieri a seguito del sinistro, è stata annullata per mancata notificazione nei termini di legge, né altra prova è stata dedotta dall' al fine di dimostrare il concorso di colpa del danneggiato o le conseguenze in caso di CP_2
condotta alternativa lecita.
Al fine di accertare l'effettiva sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa e il sinistro ed eventuali responsabilità del conducente, è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio che ha integralmente confermato la dinamica del sinistro così come descritta dall'attore in citazione, escludendo il concorso di colpa del danneggiato.
Il perito del giudice, chiamato ad accertare l'esatta dinamica del sinistro, la causa tecnica dello stesso
e le eventuali responsabilità del conducente, ha rilevato quanto segue: «L'incidente si è verificato il giorno 26/12/2018 alle ore 05.50 circa sulla SS 389var, in agro del comune di Nuoro, direzione
Nuoro-Lanusei in prossimità del km. 3+100 (Immagine n.1). Il tratto stradale è classificato come strada extraurbana principale ad una carreggiata e due corsie, una per senso di marcia. Sulla tipologia di strada, salvo diversa segnalazione locale eventualmente presente all'epoca dei fatti, era vigente il limite di 90 Km/h per le strade extraurbane (Art.142 C.d.S), fatto salvo l'obbligo di regolare la velocità nei casi previsti dall'art. 141 del C.d.S.»
Da quanto dichiarato in atti ed in particolare dall'informativa di PG e dai rilievi eseguiti sui luoghi, le condizioni al momento del sinistro erano le seguenti: − stato del fondo stradale: ghiacciato
(all'altezza del km 3); − illuminazione: mancante (strada extraurbana priva di illuminazione pubblica); − pavimentazione: asfaltata; − condizioni metereologiche: sereno; − traffico: scarso; − visibilità: visuale ampia seppur limitata dal tratto curvilineo ad ampissimo raggio;
− condizioni della strada: senza anomalie.
8 Al fine di verificare le condizioni di luminosità e di luce alle ore 5.50 circa del 26 dicembre 2018 si
è ricavata la posizione del sole sull'orizzonte mediante apposito software (Immagine n.2). Dal calcolo delle effemeridi del sole risulta che il sinistro è avvenuto circa 1 ora e 54 minuti prima dell'alba (ore 07:44) pertanto è possibile stabilire che all'ora del sinistro ovvero alle 05.50 le condizioni di luce caratterizzavano una condizione di guida notturna.
Il consulente, nell'esaminare tempo e luogo del sinistro, ha pertanto confermato la presenza di una condizione di scarsa visibilità idonea a rendere non percepibile il pericolo presente.
Inoltre, con riguardo alla presenza di segnaletica stradale, ha evidenziato come l'ampiezza della carreggiata (8,3 m) al momento del sopralluogo risultasse diversa rispetto a quella presente all'epoca del sinistro (7.7 m).
Secondo quanto riferito dal Consulente: «(..) il tratto stradale, come si evince dal confronto con le foto in atti fatte all'epoca del sinistro e quelle attuali, è stato interessato dal rifacimento del manto stradale e quindi anche della segnaletica orizzontale che ha determinato un aumento delle dimensioni della carreggiata». Relativamente alla segnaletica verticale, alla data del sopralluogo si è rilevata la presenza per il tratto di interesse della seguente segnaletica:
- Segnale strada sdrucciolevole con pannelli integrativi in caso di pioggia o neve e cartello di obbligo catene da neve (poco prima del km 0+500 Immagine n.
1-A).
- Segnale di pericolo banchina cedevole (km 0+500 ripetuto poi poco dopo il km 2+700, Immagine
n.
1-B).
- Pericolo attraversamento animali servatici vaganti (km 1+000 (Immagine n.
1-C).
- Segnale strada sdrucciolevole con pannelli integrativi in caso di pioggia o neve (km 2+700
Immagine n.
1-D).
Dalla documentazione in atti e dagli accertamenti svolti sui luoghi non è possibile stabilire quale segnaletica fosse presente all'epoca dei fatti né stabilire se quella suindicata, e presente durante i sopralluoghi eseguiti dallo scrivente, fosse già installata anche alla data del sinistro.
Sulla scorta di quanto accertato, non può affermarsi neppure che il pericolo fosse prevedibile dal
, non sussistendo in atti la prova della presenza di idonea segnaletica atta a preavvisare l'utente. Pt_1
L' ha infatti omesso di fornire qualsiasi prova sul punto, motivo per cui la stessa deve ritenersi CP_2
non presente, anche in considerazione del fatto che lo stato dei luoghi è stato modificato in conseguenza del sinistro.
Con riguardo invece alla condotta di guida dell'attore, il perito sulla base dei calcoli eseguiti, ha evidenziato che: «è possibile stabilire che il veicolo condotto dal sig. , ha perso il controllo del Pt_1
veicolo a seguito della perdita di aderenza conseguente alla presenza di ghiaccio sulla sede stradale
9 ad una velocità dell'ordine dei 100 km/h quindi al di sopra del limite imposto per quel tratto stradale
e pari a 90 km/h».
Infine, in ordine all'avvistabilità dello stesso, il consulente del giudice ha precisato che: «dalla documentazione in atti non è stato possibile accertare quale cartellonistica verticale fosse presente all'epoca dei fatti e pertanto verificare se vi fossero presenti cartelli, come quelli attualmente installati, che segnalavano il pericolo di strada sdrucciolevole per presenza di neve. Si precisa che, in condizioni di guida notturna, la presenza di ghiaccio sull'asfalto può essere difficilmente percepibile, in particolare quando si è in presenza del cosiddetto ghiaccio nero2, ovvero una particolare conformazione di ghiaccio altamente trasparente e sostanzialmente indistinguibile dal fondo scuro dell'asfalto. Non è dato sapere se alla data e all'ora del sinistro il sig. si sia Pt_1
trovato in tale situazione ma è comunque possibile affermare che, nel caso di assenza di cartelli stradali che segnalassero la possibile presenza di ghiaccio, questa sia da ritenersi una situazione imprevedibile. Emerge dunque che la presenza di ghiaccio sulla strada è stata certamente la causa scatenante del sinistro. In assenza di ghiaccio, anche alla velocità di circa 100 km/h, tenuto conto del tratto ad ampissimo raggio di curvatura, l'auto avrebbe percorso il tratto senza perdere aderenza
e il sinistro non si sarebbe verificato.
In ordine alla responsabilità del conducente e a un possibile concorso nella causazione del sinistro, il perito riferisce: «il conducente percorreva il tratto stradale con una velocità, 100 km/h circa, di poco superiore al limite imposto di 90 km/h ed ha perso il controllo del veicolo a causa della presenza di ghiaccio sulla sede stradale. Non è possibile stabilire con certezza che il pericolo palesatosi (la presenza di ghiaccio) potesse essere visibile in tempo utile per permettere al sig. di impostare Pt_1
una manovra di emergenza e impedire la perdita di controllo del proprio mezzo. Con riferimento all'eccesso di velocità ritiene che anche per velocità inferiori a quella effettivamente tenuta dal sig.
, e in particolare per velocità prossime o di poco inferiori al limite di 90 km/h, dunque nel Pt_1
rispetto dei limiti di velocità e dei dettami di prudenza imposti dal CdS (Art.142 C.d.S e Art.141), la presenza del ghiaccio avrebbe comunque potuto causare la perdita di aderenza e la conseguente fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale. In tale ipotesi la dinamica all'esterno della carreggiata sarebbe stata certamente differente, ma considerata la complessità dell'orografia del terreno, nel quale sono presenti alberi, massi di grandi dimensioni e il canale di un corso d'acqua, non è possibile determinare la dinamica alternativa né se ad una velocità inferiore i danni risultanti e la lesività del sinistro sarebbero stati superiori o inferiori.
Dall'esame dell'istruttoria svolta e della consulenza tecnica espletata, che si condivide integralmente e dalla quale non vi è ragione di discostarsi, è possibile pertanto affermare come il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva della società convenuta in quanto, anche nell'ipotesi
10 di condotta alternativa lecita, ovvero nel caso in cui l'attore avesse proceduto alla velocità consentita, peraltro di poco inferiore a quella tenuta, il veicolo avrebbe in ogni caso perso aderenza a causa del ghiaccio stradale che costituiva, per la peculiari condizioni di tempo e di luogo presente, un'insidia imprevedibile e inevitabile. Si richiamano sul punto le conclusioni del c.t.u.: Si precisa che, in condizioni di guida notturna, la presenza di ghiaccio sull'asfalto può essere difficilmente percepibile, in particolare quando si è in presenza del cosiddetto ghiaccio nero, ovvero una particolare conformazione di ghiaccio altamente trasparente e sostanzialmente indistinguibile dal fondo scuro dell'asfalto. Non è dato sapere se alla data e all'ora del sinistro il sig. si sia trovato in tale Pt_1
situazione ma è comunque possibile affermare che, nel caso di assenza di opportuni cartelli stradali che segnalassero la possibile presenza di ghiaccio, questa debba ritenersi una situazione imprevedibile.
È altrettanto pacifico, in quanto non contestato, che le lesioni riportate dall'attore così come i danni all'autoveicolo siano perfettamente compatibili con la dinamica del sinistro.
Alcun pregio assumono sul punto le difese dispiegate da parte convenuta in ordine all'asserita mancanza di prova del nesso di causalità tra la cosa e l'evento occorso, atteso che la riconducibilità del sinistro alla presenza del manto ghiacciato è ricavabile sia dai rilievi effettuati dai carabinieri sia dalla ricostruzione della dinamica del sinistro svolta dal consulente tecnico che ha chiarito, senza ombra di dubbio, come la perdita di aderenza delle ruote dall'asfalto sia stata causata dalla presenza del ghiaccio sul fondo stradale.
È bene precisare peraltro che parte opposta non ha mai fornito né in comparsa né nel proseguo del giudizio alcuna ricostruzione alternativa idonea a confutare la prospettazione anzidetta, trincerandosi dietro una presunta responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro che non ha trovato alcun riscontro in giudizio, né ha allegato e provato, come era suo onere fare, l'adozione di tutte le misure necessarie ad impedire l'evento o la presenza di una condizione eccezionale e imprevedibile idonea a integrare il caso fortuito.
Posto che la presenza di ghiaccio nel manto stradale non può assurgere a evento repentino ed eccezionale, non prevedibile né immediatamente eliminabile, è evidente la responsabilità dell'ente gestore che non ha preventivamente segnalato l'esistenza del pericolo, né ha adottato gli accorgimenti necessari ad evitare il rischio di eventi quale quello concretamente verificatosi (Cass. civ. 6651/2020, nonché Cass. civ. 11802/2016).
Deve pertanto dichiararsi la responsabilità della società convenuta, quale ente gestore della strada, per il sinistro occorso a . Parte_1
Accertato l'an della pretesa, occorre esaminare il quantum.
11 Per quanto concerne i danni materiali, tenuto conto del fatto che il veicolo è andato completamente distrutto, come attestato dagli agenti accertatori nella relazione depositata in atti, e che qualsiasi riparazione sarebbe stata antieconomica, come allegato dall'attore e non specificatamente contestato dal convenuto, si ritiene che debba essere liquidato in favore dell'attore un danno parametrato al valore del mezzo all'epoca del sinistro, utilizzando come parametro di riferimento l'estratto della rivista “Quattroruote” che attribuisce un valore comparativo di euro 11.500,00. Quanto alla valenza probatoria dell'estratto prodotto, si ritiene infatti che il valore di mercato di un bene possa essere provato anche mediante la produzione e l'utilizzazione in giudizio di riviste specializzate, da ritenersi mezzi di prova idonei a fondare presunzioni semplici di verità dei fatti da provare, salvo contraria dimostrazione, che nel caso di specie non è stata fornita.
Con riguardo ai danni fisici riportati dal , devono essere richiamati gli esiti della consulenza Pt_1 Pers medico legale, a firma del dott. secondo cui « Il Sig ha riportato nel sinistro del Pt_1
26.12.2018 per cui è causa un trauma policontusivo con lesioni prevalentemente in sede toraco- addominale (lacerazioni della milza e verosimile lacerazione del ligamento splenocolico con emoperitoneo ed ematoma retro peritoneale;
fratture costali multiple emitorace sinistro associate a pneumotorace, falda di emotorace, focolai contusivi polmonari e enfisema sottocutaneo;
frattura cuneiforme di L1; ferita lacero contusa fianco sinistro). Inoltre, ha subito un trauma contusivo cranio facciale, senza fratture e perdita di coscienza, con ferita lacero contusa in sede occipitale del cuoio capelluto trattata in Pronto Soccorso con punti di sutura»
All'esito degli accertamenti svolti, il c.t.u. ha concluso come segue:
1) Il sig. presenta attualmente delle buone condizioni generali;
presenta esiti di splenectomia Pt_1
totale, dalla documentazione esaminata non sono mai state rilevate finora significative alterazioni della crasi ematica tuttavia la splenectomia può determinare, anche a lungo termine, un incremento della suscettibilità di infezioni;
la frattura della prima vertebra lombare determina una sintomatologia algico disfunzionale a carico della colonna con riduzione dei movimenti alla cerniera dorso-lombare e ridotta tolleranza al carico;
gli esiti delle fratture costali multiple con pneumotorace
e emotorace non hanno determinato documentata compromissione della capacità respiratoria, né deformazione toracica, ma sono causa di apprezzabile sintomatologia algica. Sono inoltre presenti lievi esiti cicatriziali con minimo pregiudizio estetico da ferita lacero contusa del cuoio capelluto, da ferita lacero contusa al fianco sinistro e da esiti chirurgici.
2) In conseguenza del sinistro per cui è causa il Sig. ha subito: la lesione traumatica della Pt_1 milza che ha reso necessario l'intervento di splenectomia totale;
la frattura cuneiforme di L1 da compressione nella colonna anteriore con riduzione di altezza di 5 mm rispetto a D12; fratture costali multiple in emitorace sinistro (all'arco medio della VII costa sx, all'arco medio e posteriore della
12 VIII-IX-X costa sx) con pneumotorace, emotorace, enfisema sottocutaneo;
ferita lacero contusa fianco sinistro;
trauma cranio facciale non commotivo con ferita lacero contusa del cuoio capelluto.
3) Il periodo della “inabilità temporanea assoluta” (biologica) è valutabile in giorni 40 (di cui 12 ricovero); il periodo di “inabilità temporanea relativa” è valutabile in: giorni 30 al 75%, in giorni
20 al 50% e 20 al 25%.
4) Il danno biologico permanente è valutabile nella misura del 22%, calcolato utilizzando come riferimento le linee guida proposte dalla SIMLA (Società Italiana di Medicina Legale e delle
Assicurazioni).
5) Non sono documentate spese per cure mediche, ad eccezione della ricevuta per € 300,00 (visita neurochirurgica) del dott. del 23.10.2019 stessa data della consulenza medico legale di Per_1
parte attrice, di congruo importo. Non sono concretamente prevedibili spese mediche future.
Sulla base degli esiti della consulenza tecnica espletata, che si condivide integralmente e dalla quale non vi è ragione di discostarsi, deve essere pertanto riconosciuto al un risarcimento per i danni Pt_1
non patrimoniali subiti, che deve essere operata attraverso le tabelle di Milano, in mancanza di elementi specifici che giustifichino una differente liquidazione.
Pertanto, avuto riguardo all'età dell'attore al momento del sinistro (40 anni) e considerato che la consulenza tecnica di ufficio ha accertato un danno da invalidità permanente pari al 22%, una invalidità temporanea assoluta totale per 40 giorni, temporanea parziale al 75% per 30 giorni, temporanea parziale al 50% per 20 giorni e temporanea parziale al 25% per 20 giorni, il suddetto danno si liquida in complessivi € 108.174,50, comprensivo del danno morale.
Con riguardo alle sofferenze morali patite dall'attore, avuto riguardo alla gravità delle lesioni riportate, che hanno reso necessario un intervento d'urgenza con conseguente degenza ospedaliera e un lungo periodo di cure, così inibendo o comunque compromettendo lo svolgimento di attività quotidiane e/ o ricreative, si ritiene opportuno riconoscere un danno morale pari al 38 % per ogni punto di danno biologico riconosciuto dal perito.
Indi, riassumendo le varie voci di danno alla salute:
• euro 98.962,00 per danno biologico da invalidità permanente, incrementato del 38% per il danno morale patito;
• euro 8.912,50, per danno biologico da invalidità temporanea;
• euro 300,00 per spese mediche;
Totale: euro 108.174,50
Sugli importi accertati, configurando debiti di valore, devono essere calcolati gli interessi legali. Nel caso di specie il giudice ritiene che, in mancanza di prova di un danno diverso e maggiore, gli interessi debbano essere computati sulla somma che esprime il danno all'epoca del fatto illecito, rivalutata di
13 anno in anno a decorrere dalla predetta data in base all'indice elaborato dall'Istat per le famiglie degli operai ed impiegati dell'industria sino alla data di pubblicazione della sentenza. Occorrerà pertanto devalutare la somma sopra indicata dalla data del sinistro e procedere alla rivalutazione di anno in anno da tale data a quella di pubblicazione della sentenza al fine di calcolare annualmente, sulle somme via via rivalutate, gli interessi. Sulle somme finali liquidate in base ai predetti criteri (capitale più interessi) saranno calcolati gli interessi legali (ex art. 1282 c.c.) dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico dell'
[...]
come liquidate in dispositivo. CP_2
La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 13.08.2022, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra euro 52.000,01 a euro 260.000,00, oltre a spese generali e accessori di legge.
Le spese di entrambe le consulenze tecniche espletate devono essere poste a carico di CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa è ascrivibile alla responsabilità esclusiva di e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna l'ente convenuto al pagamento, in CP_2
favore di , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della Parte_1 somma di € 108.174,50, oltre agli interessi legali da calcolarsi annualmente sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro e rivalutata di anno in anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo;
- condanna l' al risarcimento dei danni materiali riportati dal veicolo pari a euro CP_2
11.500,00, oltre agli interessi legali da calcolarsi annualmente sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro e rivalutata di anno in anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo;
- condanna gli odierni convenuti alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, IVA, CPA
14 - pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio a carico di CP_2
Così deciso in Nuoro, il 16.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
15
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
1 N.R.G. 584/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 584/2020 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1 via XXV Aprile, rappresentato e difeso giusto mandato a margine del presente atto dall'Avv. Gian
Franco Mureddu ( ), nel cui studio in Nuoro, via Leonardo da Vinci n. 40 C.F._2
elegge domicilio;
-parte attrice-
contro
(C.F. ) corr. in Roma, Via Monzambano N. 10, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante, Avv. Nicola Rubino, (P.I. ) elettivamente domiciliata P.IVA_2 in Sassari, via Alghero 33, presso lo studio dell'avv. Salvatore Salaris, che la difende in forza di delega rilasciata in calce alla copia dell'atto di citazione in data 11.06.2020;
-parte convenuta-
Oggetto: risarcimento del danno – responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c.
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, giudicare:
1) accogliere la domanda attrice, accertando e dichiarando che l' in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, è responsabile per i danni subiti dall'attore in conseguenza dei fatti di cui all'espositiva e, per l'effetto, condannarla, per il titolo di cui sopra, al pagamento della somma di euro €. 165.000,00 (centosessantacinquemila), o a quella maggiore o minore somma che verrà
2 accertata in corso di causa, oltre interessi dal fatto all'effettivo pagamento;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via di subordine e solo ove il Giudice ritenga non sufficientemente provati i fatti di causa, chiede
l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nell'atto introduttivo del giudizio e nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 in atti.
Nell'interesse della parte convenuta: si formulano le seguenti CONCLUSIONI:
A) da ogni avversa pretesa. Controparte_3
D) Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_2 al fine di ottenere la condanna dell'Ente convenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni sofferti in conseguenza del sinistro occorso in data 26.12.2018.
A fondamento della propria domanda ha esposto:
- che il giorno 26.12.2018 alle ore 5.50, mentre percorreva la SS 389 a bordo del proprio veicolo
BMW 116d targato EG679FN, con a bordo il Sig. nato a [...] il [...], Parte_2 residente a [...], giunti all'altezza del Km. 3.000, a causa di una pozzanghera di acqua ghiacciata presente su entrambe le corsie di marcia, l'autovettura sbandava e, uscendo fuori strada, si ribaltava più volte andando a concludere la sua marcia su un terreno poco distante;
- che in conseguenza dell'occorso il veniva trasportato presso il Pronto Soccorso Pt_1 dell'Ospedale San Francesco di Nuoro ove veniva riscontrato: “trauma cranico non commotivo, con ferita lc in sede occipitale. Tumefazione postraumatico in sede frontale, zigomatica sx e del labbro dx. dorsalgia, opacs:algia alla base degli emitoraci bilateralmente.
stabile. Addome trattabile, non dolente né dolorabile alla palpazione superficiale e CP_4
profonda, non segni di peritonismo. Ferita lc fianco sx. fast: non versamento addominale patologico. arti mobili, non dolenti” e sono state diagnosticate “PNX – Fratture costali multiple – Rottura della milza con spandimento emorragico endoaddominale”;
- che le lesioni riportate hanno determinato il suo ricovero d'urgenza (dal 26.12.2018 al
07.01.2019) e la sottoposizione ad intervento chirurgico di splenectomia;
- che l'attore, nell'immediatezza, è stato sottoposto a prelievo ematico per alcolemia e sostanze stupefacenti con esito negativo;
3 - che, in conseguenza della guarigione clinica, intervenuta in data 12.09.2019 residuavano in capo all'esponente danni ingenti alla persona e al veicolo che è andato completamente distrutto ed inservibile;
- che il sinistro sopra descritto era stato cagionato da un'anomalia stradale, rappresentata da una pozzanghera ghiacciata di rilevanti dimensioni e profondità formatasi su entrambe le corsie di marcia non adeguatamente segnalata;
- che l' quale ente proprietario e gestore della strada su cui si era verificato il CP_2
sinistro per cui è causa, malgrado fosse a ciò tenuta, aveva omesso di porre in essere le opportune segnalazioni nonché le azioni tese ad impedire la formazione della pozzanghera e del ghiaccio e aveva provveduto a rimuovere il ghiaccio (con spargimento di sale) solo nelle ore successive al verificarsi del sinistro;
- che, nei mesi successivi all'occorso, l' aveva provveduto, tramite impresa CP_2 esterna, all'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle cause che determinavano la presenza della pozzanghera di acqua sulla carreggiata;
- che la responsabilità dell'occorso era dovuta a fatto e colpa esclusivi dell' quale CP_2
ente proprietario e tenuto alla custodia e manutenzione del predetto tratto stradale;
- che a nulla erano valsi i ripetuti solleciti di adempimento svolti con missive del 25.02.2019 e del 28.10.2019, né era stato dato alcun riscontro alla proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto Legge 132/2014 inviata all' in data 13.01.2020; CP_2
- che, per l'esatta determinazione della natura e dell'entità delle lesioni e delle disfunzioni riportate, l'attore incaricava il consulente medico Dott. il quale, dopo aver esaminato Per_1
la documentazione medica ed effettuato la consueta visita rilevava la presenza di multiple lesioni di natura traumatica e concludeva per la sussistenza dei seguenti esiti lesivi: - inabilità temporanea periodo di malattia e convalescenza (danno biologico temporaneo) protrattasi per complessivi 80 giorni, di cui 60 totale, 20 a parziale al 50%; - danno biologico pari a 25 %;
- che il mezzo di proprietà del , BMW 116d targato EG679FN, e dal medesimo condotto Pt_1 in occasione dell'occorso aveva subito danni tali da rendere antieconomica la riparazione e pertanto necessaria la sostituzione: danni allo stato quantificabili, in base al valore del mezzo al momento del sinistro, in misura non inferiore a €. 13.500,00;
- che il danno complessivamente subito dall'attore, allo stato e salvo migliore accertamento, si quantificava in somma non inferiore a €. 165.000,00 (centosessantacinquemila).
Tutto ciò premesso, , ha agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti con il Parte_1
favore delle spese.
4 * si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 12.11.2020 e ha contestato il CP_2 fondamento dell'avversa domanda, sia nell'an che nel quantum, instando per il rigetto della stessa.
Nello specifico, l'ente convenuto ha contestato la ricostruzione dell'attore secondo cui il sinistro si sarebbe verificato per la presenza della lastra di ghiaccio nella strada, in quanto il sinistro medesimo si era verificato per fatto e colpa del Sig. , il quale non aveva adeguato la sua condotta Parte_1
di guida alle condizioni di tempo e di luogo così come imposto dall'art. 141 C.d.S.
In particolare, ha evidenziato che: a) stante la stagione invernale e la conseguente rigidità delle temperature era facilmente intuibile che la strada potesse presentare delle insidie per ghiaccio formatosi durante la notte e che il veicolo condotto dall'attore, una BMW 116, era dotato di sofisticati strumenti di controllo che consentivano di regolare e agevolare il conducente in qualsiasi condizione di tempo e della strada;
b) che l'evento era da attribuirsi alla condotta imprudente e negligente dell'attore in considerazione dei luoghi e dell'ora; c) che, dalla fotografia prodotta in giudizio, si evinceva che il sinistro si era verificato in un tratto di strada rettilineo e pertanto l'attore ben poteva avvistare l'ipotetica insidia per cui oggi si duole;
d) che non risulta inoltre che nel tratto di strada per cui è causa si siano verificati altri sinistri e ciò a dimostrazione che trattasi di comportamento imprudente da parte dell'attore alla guida del proprio veicolo;
e) che la strada Statale 389, ove si è verificato il sinistro per cui è causa, ha una lunghezza di 179 Km e il controllo e la custodia da parte di non può, per evidenti motivi, essere effettiva e capillare con la conseguenza che è CP_2 inapplicabile il principio di cui all'art. 2051 c.c. invocato da parte attrice e l'ente custode della strada risponderà, se provata la colpa, ex art. 2043 c.c. (Corte di Cassazione 19/6/2015 n. 12821 e Cassazione
19/1/2018 N. 1257).
Ha rilevato altresì che, secondo la giurisprudenza, la colpa della vittima può escludere, anche totalmente, la responsabilità del custode e che nel caso di specie, anche qualora il giudice ravvisasse un comportamento colposo concorrente da parte di questo sarebbe assolutamente minimo CP_2
rispetto all'apporto causale dell'attore.
Ha altresì contestato la quantificazione dei danni riportati dal veicolo, sul presupposto che la semplice produzioni di un estratto di Quattroruote non ha alcuna valenza nel presente giudizio, così come le richieste avanzate da parte attrice, sia sotto il profilo della stima dei postumi invalidanti ed inabilitanti sia sotto l'aspetto della quantificazione delle varie poste di danno.
Ha pertanto insistito per il rigetto delle avverse istanze con vittoria di spese e onorari.
*
All'udienza del 13.10.2021, il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, dopo alcuni rinvii subordinati alla verifica della possibilità di una conciliazione della controversia ex
5 art. 185 bis c.p.c., valutata l'impossibilità per le parti di addivenire a un accordo per mancata adesione della parte resistente, con ordinanza del 27.02.2023, ha disposto una CTU al fine di accertare l'esatta dinamica del sinistro. All'esito della stessa, è stata svolta anche una c.t.u. medico legale per accertare l'entità delle lesioni fisiche riportare dal in conseguenza del sinistro. Pt_1
La causa è stata rinviata all'udienza del 25.02.2025 per la discussione e la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 281, sexies, c.p.c. L'udienza è stata poi sostituita con note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
L'art. 14, comma 1, del Codice della Strada stabilisce che: “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”.
L'art. 2051 c.c. (danno cagionato da cosa in custodia) stabilisce a sua volta che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
A tale riguardo, si ritiene responsabile del danno proveniente dalla cosa non il proprietario, ma il custode, ossia chi ne ha l'effettiva disponibilità ed esercita un controllo concreto sulla stessa. Ciò che rileva, ai fini della pronunzia di responsabilità, è infatti la relazione di fatto sussistente tra il soggetto e la res, che si esplica nell'esercizio di un “potere di governo” sul bene. Tale potere, secondo la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, si concretizza in tre aspetti fondamentali: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa al momento in cui si è prodotto il danno.
Il fondamento della responsabilità del custode risiede quindi nella violazione del dovere di sorveglianza avendo lo stesso il dovere di adottare tutte le misure idonee ad evitare che il bene possa nuocere a terzi. La presunzione di responsabilità può essere vinta solo dalla prova che il danno è dovuto a caso fortuito ossia che si è verificato in conseguenza di un evento non prevedibile né superabile con l'ordinaria diligenza normalmente richiesta dalla natura della cosa.
La fattispecie invocata trova oggi pacificamente applicazione anche con riguardo degli enti pubblici, in relazione alle strade demaniali.
La Cassazione ha infatti mutato il proprio precedente orientamento - secondo cui la demanialità dei beni, in considerazione delle dimensioni degli stessi e dell'uso generale da parte di terzi, fosse incompatibile con l'applicazione dell'art. 2051 c.c., non essendo esigibile da parte della P.A. un
6 controllo efficace, idoneo ad impedire l'insorgenza di pericoli per gli utenti - ritenendo che l'art. 2051
c.c. possa trovare applicazione anche con riguardo ai beni pubblici avuto riguardo alla tipologia della strada, alla sua estensione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza e sicurezza ( Cass. civ. n. 21508 del
2011).
Sulla scorta di tale orientamento, l'ente pubblico può pertanto essere chiamato a rispondere dei sinistri cagionati dai beni del demanio ed è tenuto ad assicurare che detti beni, nel caso specifico le strade, non presentino situazioni di pericolo occulto, non prevedibili, né visibili dagli utenti, le c.d. insidie stradali. L'ente può essere ritenuto esente da responsabilità solo nell'ipotesi in cui si ravvisino gli estremi del caso fortuito, ossia un'alterazione dello stato dei luoghi repentina e imprevedibile, non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti con l'ordinaria diligenza (Cass. civ. 2010 n.
9546).
Con riguardo all'onere della prova posto in capo al privato, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il danneggiato debba dimostrare il danno e il nesso causalità tra la cosa e il danno, mentre su quest'ultimo incombe l'onere di dimostrare il caso fortuito.
Nell'accertamento della c.d. insidia stradale o trabocchetto, il giudice è altresì tenuto ad accertare, in virtù del principio di autoresponsabilità dei privati, se - avuto riguardo agli standards di diligenza connessi alla visibilità della strada - la situazione di pericolo esistente fosse prevedibile o evitabile.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che parte attrice abbia assolto all'onere della prova sulla stessa gravante in ordine alla sussistenza del danno e del nesso di causalità con la cosa, mentre l' non CP_2
ha dato prova della sussistenza del caso fortuito.
In primo luogo, dalla relazione redatta dai Carabinieri della Compagnia di Nuoro, intervenuti a svolgere i rilievi, immediatamente dopo il sinistro, emerge che l'occorso si è verificato il giorno
26.12.2018 nelle prime ore del mattino (ore 5.50) lungo la SS 389, in un tratto di strada rettilineo, non illuminato e in orario notturno. Nella stessa si dà atto che il manto stradale era ghiacciato e che il veicolo è fuoriuscito dalla carreggiata presumibilmente per la presenza di un tratto di strada ghiacciato e per l'elevata velocità.
La dinamica del fatto appare chiara e alcuna specifica contestazione è stata formulata sul punto da parte della compagnia convenuta.
Invero, alcuna allegazione o prova è stata fornita neanche in ordine al fatto che fosse presente lungo il tratto di strada indicato apposita segnaletica idonea ad avvisare gli utenti della possibile formazione di ghiaccio sul fondo, né è stata data prova del fatto che l' quale ente gestore della strada, CP_2
avesse adottato nei giorni precedenti le apposite cautele (quali mezzi spargisale) per evitare il pericolo di slittamento causato dal ghiaccio.
7 Peraltro, la circostanza che in quella strada potesse formarsi una pozzanghera di ghiaccio non costituisce certamente un'anomalia idonea a integrare il caso fortuito, ossia un evento repentino e imprevedibile, trattandosi di una condizione che può frequentemente verificarsi nelle giornate invernali caratterizzate da temperature rigide tanto più in orario notturno.
Per contro, avuto riguardo alle particolari condizioni di tempo e di luogo sopra descritte, alla localizzazione della pozzanghera d'acqua gelata all'interno della carreggiata e alla scarsa visibilità presente al momento del sinistro (favorita dall'orario notturno e dalla mancanza di illuminazione stradale), l'anomalia denunciata presenta tutte le caratteristiche dell'insidia e trabocchetto stradale ed
è pertanto idonea a costituire per l'utente un pericolo imprevedibile e inevitabile.
Non appare condivisibile infatti la ricostruzione dell'odierna convenuta secondo cui la responsabilità del sinistro sarebbe addebitabile unicamente alla condotta negligente del e alla elevata velocità Pt_1
tenuta in occasione del sinistro, atteso che alcuna prova può ritenersi raggiunta sul punto.
La sanzione per violazione dell'art. 141 del Codice della Strada, elevata dai carabinieri a seguito del sinistro, è stata annullata per mancata notificazione nei termini di legge, né altra prova è stata dedotta dall' al fine di dimostrare il concorso di colpa del danneggiato o le conseguenze in caso di CP_2
condotta alternativa lecita.
Al fine di accertare l'effettiva sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa e il sinistro ed eventuali responsabilità del conducente, è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio che ha integralmente confermato la dinamica del sinistro così come descritta dall'attore in citazione, escludendo il concorso di colpa del danneggiato.
Il perito del giudice, chiamato ad accertare l'esatta dinamica del sinistro, la causa tecnica dello stesso
e le eventuali responsabilità del conducente, ha rilevato quanto segue: «L'incidente si è verificato il giorno 26/12/2018 alle ore 05.50 circa sulla SS 389var, in agro del comune di Nuoro, direzione
Nuoro-Lanusei in prossimità del km. 3+100 (Immagine n.1). Il tratto stradale è classificato come strada extraurbana principale ad una carreggiata e due corsie, una per senso di marcia. Sulla tipologia di strada, salvo diversa segnalazione locale eventualmente presente all'epoca dei fatti, era vigente il limite di 90 Km/h per le strade extraurbane (Art.142 C.d.S), fatto salvo l'obbligo di regolare la velocità nei casi previsti dall'art. 141 del C.d.S.»
Da quanto dichiarato in atti ed in particolare dall'informativa di PG e dai rilievi eseguiti sui luoghi, le condizioni al momento del sinistro erano le seguenti: − stato del fondo stradale: ghiacciato
(all'altezza del km 3); − illuminazione: mancante (strada extraurbana priva di illuminazione pubblica); − pavimentazione: asfaltata; − condizioni metereologiche: sereno; − traffico: scarso; − visibilità: visuale ampia seppur limitata dal tratto curvilineo ad ampissimo raggio;
− condizioni della strada: senza anomalie.
8 Al fine di verificare le condizioni di luminosità e di luce alle ore 5.50 circa del 26 dicembre 2018 si
è ricavata la posizione del sole sull'orizzonte mediante apposito software (Immagine n.2). Dal calcolo delle effemeridi del sole risulta che il sinistro è avvenuto circa 1 ora e 54 minuti prima dell'alba (ore 07:44) pertanto è possibile stabilire che all'ora del sinistro ovvero alle 05.50 le condizioni di luce caratterizzavano una condizione di guida notturna.
Il consulente, nell'esaminare tempo e luogo del sinistro, ha pertanto confermato la presenza di una condizione di scarsa visibilità idonea a rendere non percepibile il pericolo presente.
Inoltre, con riguardo alla presenza di segnaletica stradale, ha evidenziato come l'ampiezza della carreggiata (8,3 m) al momento del sopralluogo risultasse diversa rispetto a quella presente all'epoca del sinistro (7.7 m).
Secondo quanto riferito dal Consulente: «(..) il tratto stradale, come si evince dal confronto con le foto in atti fatte all'epoca del sinistro e quelle attuali, è stato interessato dal rifacimento del manto stradale e quindi anche della segnaletica orizzontale che ha determinato un aumento delle dimensioni della carreggiata». Relativamente alla segnaletica verticale, alla data del sopralluogo si è rilevata la presenza per il tratto di interesse della seguente segnaletica:
- Segnale strada sdrucciolevole con pannelli integrativi in caso di pioggia o neve e cartello di obbligo catene da neve (poco prima del km 0+500 Immagine n.
1-A).
- Segnale di pericolo banchina cedevole (km 0+500 ripetuto poi poco dopo il km 2+700, Immagine
n.
1-B).
- Pericolo attraversamento animali servatici vaganti (km 1+000 (Immagine n.
1-C).
- Segnale strada sdrucciolevole con pannelli integrativi in caso di pioggia o neve (km 2+700
Immagine n.
1-D).
Dalla documentazione in atti e dagli accertamenti svolti sui luoghi non è possibile stabilire quale segnaletica fosse presente all'epoca dei fatti né stabilire se quella suindicata, e presente durante i sopralluoghi eseguiti dallo scrivente, fosse già installata anche alla data del sinistro.
Sulla scorta di quanto accertato, non può affermarsi neppure che il pericolo fosse prevedibile dal
, non sussistendo in atti la prova della presenza di idonea segnaletica atta a preavvisare l'utente. Pt_1
L' ha infatti omesso di fornire qualsiasi prova sul punto, motivo per cui la stessa deve ritenersi CP_2
non presente, anche in considerazione del fatto che lo stato dei luoghi è stato modificato in conseguenza del sinistro.
Con riguardo invece alla condotta di guida dell'attore, il perito sulla base dei calcoli eseguiti, ha evidenziato che: «è possibile stabilire che il veicolo condotto dal sig. , ha perso il controllo del Pt_1
veicolo a seguito della perdita di aderenza conseguente alla presenza di ghiaccio sulla sede stradale
9 ad una velocità dell'ordine dei 100 km/h quindi al di sopra del limite imposto per quel tratto stradale
e pari a 90 km/h».
Infine, in ordine all'avvistabilità dello stesso, il consulente del giudice ha precisato che: «dalla documentazione in atti non è stato possibile accertare quale cartellonistica verticale fosse presente all'epoca dei fatti e pertanto verificare se vi fossero presenti cartelli, come quelli attualmente installati, che segnalavano il pericolo di strada sdrucciolevole per presenza di neve. Si precisa che, in condizioni di guida notturna, la presenza di ghiaccio sull'asfalto può essere difficilmente percepibile, in particolare quando si è in presenza del cosiddetto ghiaccio nero2, ovvero una particolare conformazione di ghiaccio altamente trasparente e sostanzialmente indistinguibile dal fondo scuro dell'asfalto. Non è dato sapere se alla data e all'ora del sinistro il sig. si sia Pt_1
trovato in tale situazione ma è comunque possibile affermare che, nel caso di assenza di cartelli stradali che segnalassero la possibile presenza di ghiaccio, questa sia da ritenersi una situazione imprevedibile. Emerge dunque che la presenza di ghiaccio sulla strada è stata certamente la causa scatenante del sinistro. In assenza di ghiaccio, anche alla velocità di circa 100 km/h, tenuto conto del tratto ad ampissimo raggio di curvatura, l'auto avrebbe percorso il tratto senza perdere aderenza
e il sinistro non si sarebbe verificato.
In ordine alla responsabilità del conducente e a un possibile concorso nella causazione del sinistro, il perito riferisce: «il conducente percorreva il tratto stradale con una velocità, 100 km/h circa, di poco superiore al limite imposto di 90 km/h ed ha perso il controllo del veicolo a causa della presenza di ghiaccio sulla sede stradale. Non è possibile stabilire con certezza che il pericolo palesatosi (la presenza di ghiaccio) potesse essere visibile in tempo utile per permettere al sig. di impostare Pt_1
una manovra di emergenza e impedire la perdita di controllo del proprio mezzo. Con riferimento all'eccesso di velocità ritiene che anche per velocità inferiori a quella effettivamente tenuta dal sig.
, e in particolare per velocità prossime o di poco inferiori al limite di 90 km/h, dunque nel Pt_1
rispetto dei limiti di velocità e dei dettami di prudenza imposti dal CdS (Art.142 C.d.S e Art.141), la presenza del ghiaccio avrebbe comunque potuto causare la perdita di aderenza e la conseguente fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale. In tale ipotesi la dinamica all'esterno della carreggiata sarebbe stata certamente differente, ma considerata la complessità dell'orografia del terreno, nel quale sono presenti alberi, massi di grandi dimensioni e il canale di un corso d'acqua, non è possibile determinare la dinamica alternativa né se ad una velocità inferiore i danni risultanti e la lesività del sinistro sarebbero stati superiori o inferiori.
Dall'esame dell'istruttoria svolta e della consulenza tecnica espletata, che si condivide integralmente e dalla quale non vi è ragione di discostarsi, è possibile pertanto affermare come il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva della società convenuta in quanto, anche nell'ipotesi
10 di condotta alternativa lecita, ovvero nel caso in cui l'attore avesse proceduto alla velocità consentita, peraltro di poco inferiore a quella tenuta, il veicolo avrebbe in ogni caso perso aderenza a causa del ghiaccio stradale che costituiva, per la peculiari condizioni di tempo e di luogo presente, un'insidia imprevedibile e inevitabile. Si richiamano sul punto le conclusioni del c.t.u.: Si precisa che, in condizioni di guida notturna, la presenza di ghiaccio sull'asfalto può essere difficilmente percepibile, in particolare quando si è in presenza del cosiddetto ghiaccio nero, ovvero una particolare conformazione di ghiaccio altamente trasparente e sostanzialmente indistinguibile dal fondo scuro dell'asfalto. Non è dato sapere se alla data e all'ora del sinistro il sig. si sia trovato in tale Pt_1
situazione ma è comunque possibile affermare che, nel caso di assenza di opportuni cartelli stradali che segnalassero la possibile presenza di ghiaccio, questa debba ritenersi una situazione imprevedibile.
È altrettanto pacifico, in quanto non contestato, che le lesioni riportate dall'attore così come i danni all'autoveicolo siano perfettamente compatibili con la dinamica del sinistro.
Alcun pregio assumono sul punto le difese dispiegate da parte convenuta in ordine all'asserita mancanza di prova del nesso di causalità tra la cosa e l'evento occorso, atteso che la riconducibilità del sinistro alla presenza del manto ghiacciato è ricavabile sia dai rilievi effettuati dai carabinieri sia dalla ricostruzione della dinamica del sinistro svolta dal consulente tecnico che ha chiarito, senza ombra di dubbio, come la perdita di aderenza delle ruote dall'asfalto sia stata causata dalla presenza del ghiaccio sul fondo stradale.
È bene precisare peraltro che parte opposta non ha mai fornito né in comparsa né nel proseguo del giudizio alcuna ricostruzione alternativa idonea a confutare la prospettazione anzidetta, trincerandosi dietro una presunta responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro che non ha trovato alcun riscontro in giudizio, né ha allegato e provato, come era suo onere fare, l'adozione di tutte le misure necessarie ad impedire l'evento o la presenza di una condizione eccezionale e imprevedibile idonea a integrare il caso fortuito.
Posto che la presenza di ghiaccio nel manto stradale non può assurgere a evento repentino ed eccezionale, non prevedibile né immediatamente eliminabile, è evidente la responsabilità dell'ente gestore che non ha preventivamente segnalato l'esistenza del pericolo, né ha adottato gli accorgimenti necessari ad evitare il rischio di eventi quale quello concretamente verificatosi (Cass. civ. 6651/2020, nonché Cass. civ. 11802/2016).
Deve pertanto dichiararsi la responsabilità della società convenuta, quale ente gestore della strada, per il sinistro occorso a . Parte_1
Accertato l'an della pretesa, occorre esaminare il quantum.
11 Per quanto concerne i danni materiali, tenuto conto del fatto che il veicolo è andato completamente distrutto, come attestato dagli agenti accertatori nella relazione depositata in atti, e che qualsiasi riparazione sarebbe stata antieconomica, come allegato dall'attore e non specificatamente contestato dal convenuto, si ritiene che debba essere liquidato in favore dell'attore un danno parametrato al valore del mezzo all'epoca del sinistro, utilizzando come parametro di riferimento l'estratto della rivista “Quattroruote” che attribuisce un valore comparativo di euro 11.500,00. Quanto alla valenza probatoria dell'estratto prodotto, si ritiene infatti che il valore di mercato di un bene possa essere provato anche mediante la produzione e l'utilizzazione in giudizio di riviste specializzate, da ritenersi mezzi di prova idonei a fondare presunzioni semplici di verità dei fatti da provare, salvo contraria dimostrazione, che nel caso di specie non è stata fornita.
Con riguardo ai danni fisici riportati dal , devono essere richiamati gli esiti della consulenza Pt_1 Pers medico legale, a firma del dott. secondo cui « Il Sig ha riportato nel sinistro del Pt_1
26.12.2018 per cui è causa un trauma policontusivo con lesioni prevalentemente in sede toraco- addominale (lacerazioni della milza e verosimile lacerazione del ligamento splenocolico con emoperitoneo ed ematoma retro peritoneale;
fratture costali multiple emitorace sinistro associate a pneumotorace, falda di emotorace, focolai contusivi polmonari e enfisema sottocutaneo;
frattura cuneiforme di L1; ferita lacero contusa fianco sinistro). Inoltre, ha subito un trauma contusivo cranio facciale, senza fratture e perdita di coscienza, con ferita lacero contusa in sede occipitale del cuoio capelluto trattata in Pronto Soccorso con punti di sutura»
All'esito degli accertamenti svolti, il c.t.u. ha concluso come segue:
1) Il sig. presenta attualmente delle buone condizioni generali;
presenta esiti di splenectomia Pt_1
totale, dalla documentazione esaminata non sono mai state rilevate finora significative alterazioni della crasi ematica tuttavia la splenectomia può determinare, anche a lungo termine, un incremento della suscettibilità di infezioni;
la frattura della prima vertebra lombare determina una sintomatologia algico disfunzionale a carico della colonna con riduzione dei movimenti alla cerniera dorso-lombare e ridotta tolleranza al carico;
gli esiti delle fratture costali multiple con pneumotorace
e emotorace non hanno determinato documentata compromissione della capacità respiratoria, né deformazione toracica, ma sono causa di apprezzabile sintomatologia algica. Sono inoltre presenti lievi esiti cicatriziali con minimo pregiudizio estetico da ferita lacero contusa del cuoio capelluto, da ferita lacero contusa al fianco sinistro e da esiti chirurgici.
2) In conseguenza del sinistro per cui è causa il Sig. ha subito: la lesione traumatica della Pt_1 milza che ha reso necessario l'intervento di splenectomia totale;
la frattura cuneiforme di L1 da compressione nella colonna anteriore con riduzione di altezza di 5 mm rispetto a D12; fratture costali multiple in emitorace sinistro (all'arco medio della VII costa sx, all'arco medio e posteriore della
12 VIII-IX-X costa sx) con pneumotorace, emotorace, enfisema sottocutaneo;
ferita lacero contusa fianco sinistro;
trauma cranio facciale non commotivo con ferita lacero contusa del cuoio capelluto.
3) Il periodo della “inabilità temporanea assoluta” (biologica) è valutabile in giorni 40 (di cui 12 ricovero); il periodo di “inabilità temporanea relativa” è valutabile in: giorni 30 al 75%, in giorni
20 al 50% e 20 al 25%.
4) Il danno biologico permanente è valutabile nella misura del 22%, calcolato utilizzando come riferimento le linee guida proposte dalla SIMLA (Società Italiana di Medicina Legale e delle
Assicurazioni).
5) Non sono documentate spese per cure mediche, ad eccezione della ricevuta per € 300,00 (visita neurochirurgica) del dott. del 23.10.2019 stessa data della consulenza medico legale di Per_1
parte attrice, di congruo importo. Non sono concretamente prevedibili spese mediche future.
Sulla base degli esiti della consulenza tecnica espletata, che si condivide integralmente e dalla quale non vi è ragione di discostarsi, deve essere pertanto riconosciuto al un risarcimento per i danni Pt_1
non patrimoniali subiti, che deve essere operata attraverso le tabelle di Milano, in mancanza di elementi specifici che giustifichino una differente liquidazione.
Pertanto, avuto riguardo all'età dell'attore al momento del sinistro (40 anni) e considerato che la consulenza tecnica di ufficio ha accertato un danno da invalidità permanente pari al 22%, una invalidità temporanea assoluta totale per 40 giorni, temporanea parziale al 75% per 30 giorni, temporanea parziale al 50% per 20 giorni e temporanea parziale al 25% per 20 giorni, il suddetto danno si liquida in complessivi € 108.174,50, comprensivo del danno morale.
Con riguardo alle sofferenze morali patite dall'attore, avuto riguardo alla gravità delle lesioni riportate, che hanno reso necessario un intervento d'urgenza con conseguente degenza ospedaliera e un lungo periodo di cure, così inibendo o comunque compromettendo lo svolgimento di attività quotidiane e/ o ricreative, si ritiene opportuno riconoscere un danno morale pari al 38 % per ogni punto di danno biologico riconosciuto dal perito.
Indi, riassumendo le varie voci di danno alla salute:
• euro 98.962,00 per danno biologico da invalidità permanente, incrementato del 38% per il danno morale patito;
• euro 8.912,50, per danno biologico da invalidità temporanea;
• euro 300,00 per spese mediche;
Totale: euro 108.174,50
Sugli importi accertati, configurando debiti di valore, devono essere calcolati gli interessi legali. Nel caso di specie il giudice ritiene che, in mancanza di prova di un danno diverso e maggiore, gli interessi debbano essere computati sulla somma che esprime il danno all'epoca del fatto illecito, rivalutata di
13 anno in anno a decorrere dalla predetta data in base all'indice elaborato dall'Istat per le famiglie degli operai ed impiegati dell'industria sino alla data di pubblicazione della sentenza. Occorrerà pertanto devalutare la somma sopra indicata dalla data del sinistro e procedere alla rivalutazione di anno in anno da tale data a quella di pubblicazione della sentenza al fine di calcolare annualmente, sulle somme via via rivalutate, gli interessi. Sulle somme finali liquidate in base ai predetti criteri (capitale più interessi) saranno calcolati gli interessi legali (ex art. 1282 c.c.) dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico dell'
[...]
come liquidate in dispositivo. CP_2
La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 13.08.2022, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra euro 52.000,01 a euro 260.000,00, oltre a spese generali e accessori di legge.
Le spese di entrambe le consulenze tecniche espletate devono essere poste a carico di CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa è ascrivibile alla responsabilità esclusiva di e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna l'ente convenuto al pagamento, in CP_2
favore di , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della Parte_1 somma di € 108.174,50, oltre agli interessi legali da calcolarsi annualmente sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro e rivalutata di anno in anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo;
- condanna l' al risarcimento dei danni materiali riportati dal veicolo pari a euro CP_2
11.500,00, oltre agli interessi legali da calcolarsi annualmente sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro e rivalutata di anno in anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo;
- condanna gli odierni convenuti alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, IVA, CPA
14 - pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio a carico di CP_2
Così deciso in Nuoro, il 16.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
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