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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4315 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2017, vertente tra
(C.F.: ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, Ing. con sede Persona_1 in , in via Rubini, n. 3, elettivamente domiciliato in Teramo, Parte_1
Frazione S. Nicolò a Tordino, in via F. Bucci, n. 15, presso e nello studio dell'Avv. Emiliano D'Andrea, che lo rappresenta e difende, in forza di delibera giuntale n. 6 del 15 febbraio 2015, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello.
- parte appellante -
e
(C.F.: Controparte_1
- P. IVA: , in persona dell'omonimo C.F._1 P.IVA_2 titolare nato ad [...], (TE) il giorno 9 marzo 1977, con sede Controparte_1 in , contrada Colle Palumbo, snc, elettivamente domiciliato Parte_1 ad Atri, in via Ferrante, n. 36, presso e nello studio dell'Avv. Alberto Macera, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello.
- parte appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 81/2017 emessa dal Giudice di
Pace di Atri e pubblicata in data 10 maggio 2017 (non notificata).
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 17 dicembre 2024.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, il ha Parte_1 proposto impugnazione avverso la sentenza n. 81/2017, con la quale il Giudice di Pace di Atri, in accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dal sig.
titolare della omonima , ha dichiarato Controparte_1 Controparte_1 la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente e lo ha condannato a pagare, in favore della ditta odierna appellata, la somma di € 1.500,00 (oltre interessi legali e spese di lite), a titolo di risarcimento per i danni materiali occorsi al trattore di proprietà del sig. il quale, mentre vi si trovava a bordo, CP_1
“rimenava fermo con un cingolo del mezzo in una buca formatasi a seguito dello scolo delle acque dalla strada comunale contigua denominata C.da Colle Palumbo” (cfr. p.
2 della sentenza impugnata).
Il , che ha posto a fondamento del gravame Parte_1 due motivi, quali “A) ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA' ED
INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE ED OMESSA E/O ERRONEA
VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIME CURE DELLE
EMERGENZE PROBATORIE” e “B) VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 2051 C.C.”, ha censurato la sentenza del Primo
Giudice, che, in sintesi, anzitutto muoverebbe da una falsa premessa, e cioè che il proprietario dell'area in cui si sono verificati i fatti di causa sia l'ente comunale, mentre “L'area in questione, ovvero il terreno agricolo ove sarebbe incappato il trattore, era di proprietà del Sig. e non già del CP_1 Parte_1
”, con il corollario per cui era solo ed esclusivamente il primo ad esser
[...] tenuto a manutenere il proprio terreno su cui aveva in via esclusiva potere di vigilanza e custodia, non potendosi attribuire al il danno procurato Pt_1 ad un mezzo su un terreno di proprietà privata, per il quale il proprietario era l'unico tenuto alla manutenzione, dunque detentore del pieno potere di controllo.
In secondo luogo, l'appellante evidenzia come il convincimento del
Giudice di Prime sia “totalmente disancorato dalle obiettive risultanze Pt_2 probatorie di un evento (la rottura del cingolo del trattore all'interno di una buca) il quale, oltre ad essere di fatto risultato indimostrato sotto il profilo ontologico e temporale, è risultato sfornito del necessario nesso eziologico tra l'evento ed il danno”; inoltre, il censura la sentenza di primo grado, nella quale il Giudice Pt_1
2 di Pace sostiene che la buca che si sarebbe formata sull'appezzamento agricolo privato a seguito dello scolo di acque reflue provenienti dalla sovrastante strada comunale presenti le caratteristiche dell'insidia/trabocchetto, avendo invece omesso di considerare che i lavori di ordinaria manutenzione delle cunette di scolo della strada pubblica in questione asseritamente effettuati pochi giorni prima del sinistro sono stati eseguiti, a ben vedere, molto tempo prima e senza modifica alcuna del corso d'acqua, rendendo così improbabili le caratteristiche della imprevedibilità e della insidiosità dichiarate in sentenza dal primo Giudice, il quale ha totalmente omesso di valutare le dichiarazioni e la documentazione prodotta dal in ordine agli Pt_1 interventi manutentivi eseguiti.
Si è costituita in giudizio l'azienda agricola , Controparte_1 concludendo per il rigetto del gravame e sottolineando, in particolare come,
“ciò che conta è il potere di custodia sulla cosa che dà origine al danno, a prescindere dal luogo in cui poi si verifica l'evento” e che invero è “risultato provato che la buca si è formata a causa della cattiva manutenzione delle cunette della Strada Comunale denominata Colle Palumbo”; inoltre, la parte appellata ha evidenziato come l'insidiosità della buca è emersa a chiare lettere dalla istruttoria orale espletata nel corso del giudizio di primo grado.
A seguito di numerosi rinvii, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 17 dicembre 2024, così anticipata dallo scrivente magistrato divenuto titolare del procedimento solo in data 12 marzo
2024, e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello spiegato dal merita di essere Parte_1 accolto per le motivazioni che ci si accinge ad esporre.
Non risulta in contestazione fra le parti che, il giorno 25 luglio 2013, il sig. titolare della omonima azienda agricola, mentre si trovava nel CP_1 terreno di sua proprietà alla guida del proprio trattore Fiat 605, si imbatteva in una buca.
Ebbene, secondo la prospettiva dell'odierna appellata, già attrice in primo grado, la buca in questione – in cui sarebbe caduto il predetto trattore, con conseguente rottura del relativo cingolo – si sarebbe formata,
3 fondamentalmente, a seguito della omessa regimentazione delle acque meteoriche, provenienti dalla contigua strada comunale denominata
Contrada Colle Palumbo, maldestramente convogliate nel terreno di proprietà del sig. proprio per la cattiva manutenzione delle cunette CP_1 di scolo.
Sul punto, l'ente comunale, sin dal primo grado, ha addotto l'assenza di prova circa il necessario nesso eziologico fra l'evento ed il danno, oltre alla impossibilità di applicare l'art. 2051 c.c. a proprio carico, essendo il terreno teatro del sinistro di proprietà privata, e non pubblico.
Ebbene, anzitutto deve essere chiarito che, in base alla prospettazione ed allegazione dei fatti offerte dalle parti processuali, la responsabilità extracontrattuale che astrattamente viene in rilievo nella presente controversia non è quella generale di cui all'art. 2043 c.c., bensì quella speciale di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità del custode per il danno cagionato dalle cose in custodia.
Infatti, ai fini della configurabilità di siffatta ipotesi di responsabilità oggettiva, non si rivela dirimente la circostanza secondo cui l'evento dannoso si verifichi all'interno di un terreno di proprietà privata o demaniale, essendo invece necessarie (i) l'esistenza di un rapporto o potere di custodia in capo al danneggiante, nonché (ii) la sussistenza del nesso di causalità tra la res in custodia e l'evento lesivo, elementi costitutivi imprescindibili il cui onere probatorio incombe in capo all'attore/danneggiato.
In particolare, muovendo preliminarmente dal concetto di “cosa” ai fini dell'art. 2051 c.c., deve precisarsi che questa può essere rappresentata tanto da una cosa c.d. “seagente” (ossia dotata di un intrinseco dinamismo e pericolosità, come le scale mobili), quanto da una cosa inerte che però, per effetto di agenti che ne alterino la natura ed il comportamento, diviene insidiosa;
più precisamente, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare (da ultimo, cfr. Cass. civ., sez. III, 12/07/2022, n. 21977) che “La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste non solo allorquando il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima.”
4 Dunque, la responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone anzitutto l'esistenza di un potere di custodia, ossia un potere fisico di controllo sulla res da parte di un “custode”, per tale intendendosi quel soggetto che si trova in peculiare rapporto con la cosa, perché di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, potendo eliminare le situazioni di pericolo insorte ed escludere i terzi dal contatto con la cosa;
in altri termini, “custode” non è esclusivamente il proprietario o chi si trova con la cosa in relazione diretta, ma sono custodi tutti i soggetti che ne hanno il possesso o la detenzione, come proprietari, conduttori, concessionari, gestori.
Il secondo elemento costitutivo della responsabilità oggettiva ex art. 2051
c.c. è invece rappresentato dall'esistenza del nesso eziologico fra la cosa custodita da un lato e l'evento dannoso dall'altro lato, anch'esso appannaggio di prova del danneggiato;
come infatti confermato anche dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, “Ai sensi dell'art. 2051 c.c. la responsabilità ha carattere oggettivo, e non presuntivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la prova da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa. Pertanto, ricade sul danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità
o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.” (cfr. da ultimo per tutte
Cass. civ. sez. III, 12 luglio 2023, n. 19960).
Quanto invece alla prova liberatoria che il custode è ammesso fornire e la cui dimostrazione, pertanto, lo esonera da tale forma di responsabilità, essa
è rappresentata dal caso fortuito, inteso come fattore eccezionale ed imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno e che, come affermato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, può essere rappresentato da un fatto naturale, da un fatto del terzo oppure anche dal fatto dello stesso danneggiato avente un'efficacia causale tale da recidere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso.
Ciò premesso e venendo al caso per cui è processo, la res in custodia foriera del danno lamentato dall'attore in primo grado, odierno appellato, non
5 è rappresentata, ovviamente, dal terreno agricolo del sig. bensì CP_1 dalle cunette di scolo delle acque reflue poste sulla via pubblica denominata
Contrada Colle Palumbo, di proprietà e sotto la custodia del
[...]
. Parte_1
In altri termini, il potere di custodia dell'appellato che viene in rilievo è quello inerente le cunette di scolo delle acque meteoriche, potere che non può che dirsi sine dubio accertato, oltre che non contestato dallo stesso CP_2 comunale.
Tuttavia, l'accoglimento del gravame si impone per difetto di prova del secondo degli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2051 c.c. sopra delineati, e cioè la dimostrazione del nesso causale tra la res oggetto di custodia e l'evento dannoso.
Infatti, ritiene il Tribunale che la pronuncia di primo grado, nonostante correttamente affermi che “la responsabilità per i danni cagionati da cosa in custodia è di tipo oggettivo, nel senso che prescinde dall'accertamento del carattere colposo della condotta del proprietario, necessitando unicamente la dimostrazione dell'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso”, erra laddove ritiene “raggiunta nel corso del giudizio la prova della derivazione causale dal bene in custodia dei danni patiti, a causa della fuoriuscita di acqua dalle cunette della strada comunale denominata C.da Colle Palumbo, adiacente al terreno di proprietà dell'azienda agricola”, all'uopo richiamando l'escussione dei testi Tes_1
e (cfr. p. 3 sentenza). Testimone_2
Contrariamente a questo sostenuto dall'odierna parte appellata secondo cui sarebbe “risultato provato che la buca si è formata a causa della cattiva manutenzione delle cunette della Strada Comunale denominata Colle Palumbo”, invero, l'espletata istruttoria orale nel giudizio di primo grado, lungi dal provare il nesso eziologico fra la dedotta cattiva regimentazione delle acque
(convoglianti nella proprietà privata del sig. e la formazione della CP_1 buca nella quale sarebbe incappato il trattore, ha molto più semplicemente fatto emergere la circostanza in base alla quale “l'acqua dalla strada si riversava sul fondo di proprietà dell'attrice” (cfr. p. 3 sentenza), come anche risultante
“dalle foto in atti”, senza che da ciò, tuttavia, possa aprioristicamente concludersi che sia stata fornita la prova che la buca in questione sia stata
6 originata proprio dalla fuoriuscita di acqua dalle cunette della strada comunale.
Non è stato infatti provato che il (dimostrato) convoglio di acque reflue nel terreno del sig. abbia condotto alla formazione della specifica CP_1 buca in cui si è affossato il trattore di proprietà del medesimo, con rottura del cingolo.
Alteris verbis, ad essere stata dimostrata non è tanto l'imprescindibile nesso di derivazione causale fra la res custodita e l'evento dannoso foriero dei danni lamentati, bensì la mera circostanza che l'acqua piovana proveniente dalle cunette pubbliche di scolo convogliava nel terreno del sig. CP_1
La sentenza di primo grado, quindi, ha travisato le emergenze probatorie, avendo erroneamente ritenuto provato il nesso di casualità, risultando, al contrario, indimostrato che la buca ove è incappato il trattore condotto e di proprietà del sig. si sia formata proprio a seguito ed CP_1
a causa della deviazione, per cattiva regimentazione, delle acque provenienti dalle cunette di scolo comunali.
Peraltro, anche laddove fosse stato dimostrato che il convoglio delle acque meteoriche provenienti dalla via comunale abbia originato una buca nel terreno agricolo, non è stata accertata la compatibilità fra la stessa ed i danni materiali occorsi a tale veicolo e quindi fra l'impatto con la buca nel terreno agricolo e la rottura del cingolo del trattore, accertamento, questo, che richiede necessariamente valutazioni di carattere tecnico.
In definitiva, l'appello è meritevole di accoglimento e, in riforma della sentenza gravata, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda risarcitoria avanzata dall'azienda agricola, in persona del sig. deve CP_1 essere rigettata.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con valore della causa ricompreso nello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00 sia per il giudizio di primo grado, sia per il presente grado, con esclusione, in relazione a quest'ultimo, della fase istruttoria e con applicazione, per le restanti fasi, dei parametri minimi, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dal Parte_1 relativamente al procedimento rubricato al R.G. n. 4315/2017 e con conseguente riforma della sentenza n. 81/2017 emessa dal Giudice di Atri pubblicata in data 10 maggio 2017, così decide:
1. rigetta la domanda risarcitoria proposta da
[...]
nei confronti del;
Controparte_1 Parte_1
2. condanna , in persona Controparte_1 dell'omonimo titolare, alla rifusione, in favore del Controparte_1
, delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio, che si liquidano nella somma di € 962,00 per competenze professionali, oltre il rimborso di € 174,00 a titolo di esborsi, nonché spese generali, I.V.A. e C.P.A., ed alla refusione delle spese di lite di primo grado, che si liquidano nella somma di € 1.265,00, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Teramo, il giorno 11 marzo 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4315 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2017, vertente tra
(C.F.: ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, Ing. con sede Persona_1 in , in via Rubini, n. 3, elettivamente domiciliato in Teramo, Parte_1
Frazione S. Nicolò a Tordino, in via F. Bucci, n. 15, presso e nello studio dell'Avv. Emiliano D'Andrea, che lo rappresenta e difende, in forza di delibera giuntale n. 6 del 15 febbraio 2015, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello.
- parte appellante -
e
(C.F.: Controparte_1
- P. IVA: , in persona dell'omonimo C.F._1 P.IVA_2 titolare nato ad [...], (TE) il giorno 9 marzo 1977, con sede Controparte_1 in , contrada Colle Palumbo, snc, elettivamente domiciliato Parte_1 ad Atri, in via Ferrante, n. 36, presso e nello studio dell'Avv. Alberto Macera, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello.
- parte appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 81/2017 emessa dal Giudice di
Pace di Atri e pubblicata in data 10 maggio 2017 (non notificata).
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 17 dicembre 2024.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, il ha Parte_1 proposto impugnazione avverso la sentenza n. 81/2017, con la quale il Giudice di Pace di Atri, in accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dal sig.
titolare della omonima , ha dichiarato Controparte_1 Controparte_1 la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente e lo ha condannato a pagare, in favore della ditta odierna appellata, la somma di € 1.500,00 (oltre interessi legali e spese di lite), a titolo di risarcimento per i danni materiali occorsi al trattore di proprietà del sig. il quale, mentre vi si trovava a bordo, CP_1
“rimenava fermo con un cingolo del mezzo in una buca formatasi a seguito dello scolo delle acque dalla strada comunale contigua denominata C.da Colle Palumbo” (cfr. p.
2 della sentenza impugnata).
Il , che ha posto a fondamento del gravame Parte_1 due motivi, quali “A) ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA' ED
INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE ED OMESSA E/O ERRONEA
VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIME CURE DELLE
EMERGENZE PROBATORIE” e “B) VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 2051 C.C.”, ha censurato la sentenza del Primo
Giudice, che, in sintesi, anzitutto muoverebbe da una falsa premessa, e cioè che il proprietario dell'area in cui si sono verificati i fatti di causa sia l'ente comunale, mentre “L'area in questione, ovvero il terreno agricolo ove sarebbe incappato il trattore, era di proprietà del Sig. e non già del CP_1 Parte_1
”, con il corollario per cui era solo ed esclusivamente il primo ad esser
[...] tenuto a manutenere il proprio terreno su cui aveva in via esclusiva potere di vigilanza e custodia, non potendosi attribuire al il danno procurato Pt_1 ad un mezzo su un terreno di proprietà privata, per il quale il proprietario era l'unico tenuto alla manutenzione, dunque detentore del pieno potere di controllo.
In secondo luogo, l'appellante evidenzia come il convincimento del
Giudice di Prime sia “totalmente disancorato dalle obiettive risultanze Pt_2 probatorie di un evento (la rottura del cingolo del trattore all'interno di una buca) il quale, oltre ad essere di fatto risultato indimostrato sotto il profilo ontologico e temporale, è risultato sfornito del necessario nesso eziologico tra l'evento ed il danno”; inoltre, il censura la sentenza di primo grado, nella quale il Giudice Pt_1
2 di Pace sostiene che la buca che si sarebbe formata sull'appezzamento agricolo privato a seguito dello scolo di acque reflue provenienti dalla sovrastante strada comunale presenti le caratteristiche dell'insidia/trabocchetto, avendo invece omesso di considerare che i lavori di ordinaria manutenzione delle cunette di scolo della strada pubblica in questione asseritamente effettuati pochi giorni prima del sinistro sono stati eseguiti, a ben vedere, molto tempo prima e senza modifica alcuna del corso d'acqua, rendendo così improbabili le caratteristiche della imprevedibilità e della insidiosità dichiarate in sentenza dal primo Giudice, il quale ha totalmente omesso di valutare le dichiarazioni e la documentazione prodotta dal in ordine agli Pt_1 interventi manutentivi eseguiti.
Si è costituita in giudizio l'azienda agricola , Controparte_1 concludendo per il rigetto del gravame e sottolineando, in particolare come,
“ciò che conta è il potere di custodia sulla cosa che dà origine al danno, a prescindere dal luogo in cui poi si verifica l'evento” e che invero è “risultato provato che la buca si è formata a causa della cattiva manutenzione delle cunette della Strada Comunale denominata Colle Palumbo”; inoltre, la parte appellata ha evidenziato come l'insidiosità della buca è emersa a chiare lettere dalla istruttoria orale espletata nel corso del giudizio di primo grado.
A seguito di numerosi rinvii, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 17 dicembre 2024, così anticipata dallo scrivente magistrato divenuto titolare del procedimento solo in data 12 marzo
2024, e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello spiegato dal merita di essere Parte_1 accolto per le motivazioni che ci si accinge ad esporre.
Non risulta in contestazione fra le parti che, il giorno 25 luglio 2013, il sig. titolare della omonima azienda agricola, mentre si trovava nel CP_1 terreno di sua proprietà alla guida del proprio trattore Fiat 605, si imbatteva in una buca.
Ebbene, secondo la prospettiva dell'odierna appellata, già attrice in primo grado, la buca in questione – in cui sarebbe caduto il predetto trattore, con conseguente rottura del relativo cingolo – si sarebbe formata,
3 fondamentalmente, a seguito della omessa regimentazione delle acque meteoriche, provenienti dalla contigua strada comunale denominata
Contrada Colle Palumbo, maldestramente convogliate nel terreno di proprietà del sig. proprio per la cattiva manutenzione delle cunette CP_1 di scolo.
Sul punto, l'ente comunale, sin dal primo grado, ha addotto l'assenza di prova circa il necessario nesso eziologico fra l'evento ed il danno, oltre alla impossibilità di applicare l'art. 2051 c.c. a proprio carico, essendo il terreno teatro del sinistro di proprietà privata, e non pubblico.
Ebbene, anzitutto deve essere chiarito che, in base alla prospettazione ed allegazione dei fatti offerte dalle parti processuali, la responsabilità extracontrattuale che astrattamente viene in rilievo nella presente controversia non è quella generale di cui all'art. 2043 c.c., bensì quella speciale di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità del custode per il danno cagionato dalle cose in custodia.
Infatti, ai fini della configurabilità di siffatta ipotesi di responsabilità oggettiva, non si rivela dirimente la circostanza secondo cui l'evento dannoso si verifichi all'interno di un terreno di proprietà privata o demaniale, essendo invece necessarie (i) l'esistenza di un rapporto o potere di custodia in capo al danneggiante, nonché (ii) la sussistenza del nesso di causalità tra la res in custodia e l'evento lesivo, elementi costitutivi imprescindibili il cui onere probatorio incombe in capo all'attore/danneggiato.
In particolare, muovendo preliminarmente dal concetto di “cosa” ai fini dell'art. 2051 c.c., deve precisarsi che questa può essere rappresentata tanto da una cosa c.d. “seagente” (ossia dotata di un intrinseco dinamismo e pericolosità, come le scale mobili), quanto da una cosa inerte che però, per effetto di agenti che ne alterino la natura ed il comportamento, diviene insidiosa;
più precisamente, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare (da ultimo, cfr. Cass. civ., sez. III, 12/07/2022, n. 21977) che “La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste non solo allorquando il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima.”
4 Dunque, la responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone anzitutto l'esistenza di un potere di custodia, ossia un potere fisico di controllo sulla res da parte di un “custode”, per tale intendendosi quel soggetto che si trova in peculiare rapporto con la cosa, perché di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, potendo eliminare le situazioni di pericolo insorte ed escludere i terzi dal contatto con la cosa;
in altri termini, “custode” non è esclusivamente il proprietario o chi si trova con la cosa in relazione diretta, ma sono custodi tutti i soggetti che ne hanno il possesso o la detenzione, come proprietari, conduttori, concessionari, gestori.
Il secondo elemento costitutivo della responsabilità oggettiva ex art. 2051
c.c. è invece rappresentato dall'esistenza del nesso eziologico fra la cosa custodita da un lato e l'evento dannoso dall'altro lato, anch'esso appannaggio di prova del danneggiato;
come infatti confermato anche dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, “Ai sensi dell'art. 2051 c.c. la responsabilità ha carattere oggettivo, e non presuntivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la prova da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa. Pertanto, ricade sul danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità
o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.” (cfr. da ultimo per tutte
Cass. civ. sez. III, 12 luglio 2023, n. 19960).
Quanto invece alla prova liberatoria che il custode è ammesso fornire e la cui dimostrazione, pertanto, lo esonera da tale forma di responsabilità, essa
è rappresentata dal caso fortuito, inteso come fattore eccezionale ed imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno e che, come affermato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, può essere rappresentato da un fatto naturale, da un fatto del terzo oppure anche dal fatto dello stesso danneggiato avente un'efficacia causale tale da recidere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso.
Ciò premesso e venendo al caso per cui è processo, la res in custodia foriera del danno lamentato dall'attore in primo grado, odierno appellato, non
5 è rappresentata, ovviamente, dal terreno agricolo del sig. bensì CP_1 dalle cunette di scolo delle acque reflue poste sulla via pubblica denominata
Contrada Colle Palumbo, di proprietà e sotto la custodia del
[...]
. Parte_1
In altri termini, il potere di custodia dell'appellato che viene in rilievo è quello inerente le cunette di scolo delle acque meteoriche, potere che non può che dirsi sine dubio accertato, oltre che non contestato dallo stesso CP_2 comunale.
Tuttavia, l'accoglimento del gravame si impone per difetto di prova del secondo degli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2051 c.c. sopra delineati, e cioè la dimostrazione del nesso causale tra la res oggetto di custodia e l'evento dannoso.
Infatti, ritiene il Tribunale che la pronuncia di primo grado, nonostante correttamente affermi che “la responsabilità per i danni cagionati da cosa in custodia è di tipo oggettivo, nel senso che prescinde dall'accertamento del carattere colposo della condotta del proprietario, necessitando unicamente la dimostrazione dell'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso”, erra laddove ritiene “raggiunta nel corso del giudizio la prova della derivazione causale dal bene in custodia dei danni patiti, a causa della fuoriuscita di acqua dalle cunette della strada comunale denominata C.da Colle Palumbo, adiacente al terreno di proprietà dell'azienda agricola”, all'uopo richiamando l'escussione dei testi Tes_1
e (cfr. p. 3 sentenza). Testimone_2
Contrariamente a questo sostenuto dall'odierna parte appellata secondo cui sarebbe “risultato provato che la buca si è formata a causa della cattiva manutenzione delle cunette della Strada Comunale denominata Colle Palumbo”, invero, l'espletata istruttoria orale nel giudizio di primo grado, lungi dal provare il nesso eziologico fra la dedotta cattiva regimentazione delle acque
(convoglianti nella proprietà privata del sig. e la formazione della CP_1 buca nella quale sarebbe incappato il trattore, ha molto più semplicemente fatto emergere la circostanza in base alla quale “l'acqua dalla strada si riversava sul fondo di proprietà dell'attrice” (cfr. p. 3 sentenza), come anche risultante
“dalle foto in atti”, senza che da ciò, tuttavia, possa aprioristicamente concludersi che sia stata fornita la prova che la buca in questione sia stata
6 originata proprio dalla fuoriuscita di acqua dalle cunette della strada comunale.
Non è stato infatti provato che il (dimostrato) convoglio di acque reflue nel terreno del sig. abbia condotto alla formazione della specifica CP_1 buca in cui si è affossato il trattore di proprietà del medesimo, con rottura del cingolo.
Alteris verbis, ad essere stata dimostrata non è tanto l'imprescindibile nesso di derivazione causale fra la res custodita e l'evento dannoso foriero dei danni lamentati, bensì la mera circostanza che l'acqua piovana proveniente dalle cunette pubbliche di scolo convogliava nel terreno del sig. CP_1
La sentenza di primo grado, quindi, ha travisato le emergenze probatorie, avendo erroneamente ritenuto provato il nesso di casualità, risultando, al contrario, indimostrato che la buca ove è incappato il trattore condotto e di proprietà del sig. si sia formata proprio a seguito ed CP_1
a causa della deviazione, per cattiva regimentazione, delle acque provenienti dalle cunette di scolo comunali.
Peraltro, anche laddove fosse stato dimostrato che il convoglio delle acque meteoriche provenienti dalla via comunale abbia originato una buca nel terreno agricolo, non è stata accertata la compatibilità fra la stessa ed i danni materiali occorsi a tale veicolo e quindi fra l'impatto con la buca nel terreno agricolo e la rottura del cingolo del trattore, accertamento, questo, che richiede necessariamente valutazioni di carattere tecnico.
In definitiva, l'appello è meritevole di accoglimento e, in riforma della sentenza gravata, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda risarcitoria avanzata dall'azienda agricola, in persona del sig. deve CP_1 essere rigettata.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con valore della causa ricompreso nello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00 sia per il giudizio di primo grado, sia per il presente grado, con esclusione, in relazione a quest'ultimo, della fase istruttoria e con applicazione, per le restanti fasi, dei parametri minimi, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dal Parte_1 relativamente al procedimento rubricato al R.G. n. 4315/2017 e con conseguente riforma della sentenza n. 81/2017 emessa dal Giudice di Atri pubblicata in data 10 maggio 2017, così decide:
1. rigetta la domanda risarcitoria proposta da
[...]
nei confronti del;
Controparte_1 Parte_1
2. condanna , in persona Controparte_1 dell'omonimo titolare, alla rifusione, in favore del Controparte_1
, delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio, che si liquidano nella somma di € 962,00 per competenze professionali, oltre il rimborso di € 174,00 a titolo di esborsi, nonché spese generali, I.V.A. e C.P.A., ed alla refusione delle spese di lite di primo grado, che si liquidano nella somma di € 1.265,00, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Teramo, il giorno 11 marzo 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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