Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/05/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2777/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del Giudice istruttore dott. Giuseppe
Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.2777 dell'anno 2023 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 25 febbraio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Demetrio Pecora, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Antonino Cutroneo n.62 ha eletto domicilio.
-attore-
CONTRO
(P.I. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Bologna alla via
Stalingrado n.45, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Miceli, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Palmi (RC) alla via Roma
n.4 presso lo studio dell'avv. Valeria Donato.
-convenuta-
pagina 1 di 7
All'udienza del 25.02.2025, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato il 25.10.2023, Parte_1
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Reggio Calabria la società per sentirla condannare al pagamento Controparte_1
della somma di € 22.756,00 o del maggior o minor importo che sarebbe stato accertato in corso di causa, a titolo di indennizzo dovuto in forza della polizza assicurativa che egli aveva stipulato in data 29.06.2006 con la denominata “ , in Controparte_2 Controparte_3
conseguenza dell'incendio, verificatosi alcuni giorni prima del
09.10.2022 che aveva interessato il fabbricato ed il terreno annesso.
Si costituiva la la quale deduceva Controparte_1
l'assoluta infondatezza della domanda, esponendo che sebbene la denuncia di sinistro risaliva al 09.10.2023, il sopralluogo da parte del perito della società assicuratrice era stato eseguito soltanto il giorno
17.01.2023, alla presenza dell'assicurato, del suo legale e dal tecnico di fiducia, all'esito del quale veniva accertato che l'incendio, verosimilmente sorto autonomamente e spentosi senza alcun intervento dei VVFF, aveva interessato un fondo agricolo di proprietà dell'assicurato solo in parte confinante con la villa singola in muratura pagina 2 di 7 oggetto di copertura assicurativa, e che i lamentati danni ad un muretto a secco franato e quelli alla guaina di impermeabilizzazione non venivano ritenuti riconducibili all'incendio.
Assumeva, sotto diverso profilo, che il contratto 1/53239/148/181533601 sottoscritto dalle parti per le annualità 2021-2022 aveva sostituito quello precedentemente negoziato, e che la nuova polizza era regolata dal Set
Informativo SI/07263/000/00000/C edizione 01/05/2021; ribadiva che l'evento dannoso verificatosi non rientrava nella copertura assicurativa essendosi, per un verso, sviluppatosi su un terreno agricolo, sebbene confinante con il bene assicurato, non oggetto di copertura assicurativa benchè sempre di proprietà dell'attore, e per altro verso, veniva richiesto un indennizzo in relazione a beni il cui danneggiamento non era riconducibile all'incendio.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda, ovvero, in via meramente subordinata, la limitazione della pretesa risarcitoria.
Con ordinanza del 07.06.2024 veniva sottoposta alle parti una soluzione ai soli fini conciliativi, che veniva accettata dalla società assicuratrice ma rifiutata dall'attore; quindi, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 25.02.2025, svoltasi con modalità cartolare, la causa veniva riservata per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento nei ristretti limiti e per le ragioni qui di seguito enunciate.
Va chiarito che il contratto cui bisogna fare riferimento reca gli estremi
1/53239/148/181533601 e la relativa polizza aveva decorrenza dal
29.06.2022 al 29.06.2023, per come è dato evincere dalla copia della quietanza di pagamento del premio assicurativo prodotto dalla società
pagina 3 di 7 convenuta;
il rischio assicurato riguardava l'intero fabbricato costituito da una villa (singola) in muratura ubicata nella frazione Pellaro di Reggio
Calabria alla via Cartisano Vallone Cuturi s.n.c.
Ciò posto, con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito dei contratti di assicurazione, è opportuno premettere che secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass. n.15630/2018; Cass. n.1558/2018; Cass. n.30656/2017), nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, e avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei c.d. rischi inclusi, ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa, cosicchè se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile
(soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicurato.
L'assicurato ha, dunque, l'onere di dimostrare che si sia verificato il fatto dedotto in polizza, il rischio coperto dalla garanzia, e che lo stesso sia dipeso dalle cause previste in contratto.
Una volta fornita la prova che si sia verificato uno dei rischi inclusi nella polizza, grava sulla società assicurativa l'onere di provare che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi", ossia tra quei rischi che astrattamente rientrerebbero nella previsione contrattuale ma ne sono esclusi per effetto di una espressa delimitazione.
Ebbene, soffermandosi sulla vicenda qui scrutinata, il sul Parte_1
quale gravava il relativo onere, non ha dimostrato che la copertura assicurativa non operasse esclusivamente con riguardo al predetto pagina 4 di 7 fabbricato ma si estendesse anche ai terreni agricoli confinanti con il predetto fabbricato, sempre di proprietà dell'attore, avendo egli prodotto soltanto una perizia di parte (peraltro non giurata) e richiesto la prova testimoniale dello stesso perito a conferma delle risultanze di detta relazione tecnica.
Ebbene, a prescindere dal tenore letterale del contratto e dall'espressa previsione ivi contenuta che fa chiaro riferimento soltanto alla villa singola, deve osservarsi che proprio dalla stessa descrizione che del terreno (diviso in terrazze) fornisce la perizia di parte e dalla sua destinazione (uliveto e mandorleto) emerge chiaramente che i fondi agricoli non sono ricompresi nella garanzia assicurativa e non possono essere considerati pertinenze o dipendenze del fabbricato oggetto di polizza.
È stato condivisibilmente rimarcato dalla società convenuta che la copertura assicurativa è stata prestata per una dimora non abituale consistente in una villa singola in muratura, laddove le particelle sulle quali ricadono i terreni sono tutte classate con dati identificativi autonomi e hanno un'estensione complessiva di oltre cinque mila metri quadrati.
D'altra parte, proprio di recente, seppur ai diversi fini del prelievo Imu, la
L. n.160/2019 ha chiarito che “per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente”.
pagina 5 di 7 È di tutta evidenza il diverso approccio scelto dal legislatore, che ha optato per dare risalto al dato formale dell'immobile, per cui ad oggi non sarà più possibile invocare l'esonero per terreni che siano solo di fatto utilizzati in via pertinenziale, ma che dal punto di vista urbanistico sono invece autonomi: sarà il dato catastale a guidare l'idoneità o meno del bene ad essere oggetto di prelievo ai fini Imu.
Ebbene anche la normativa sopra richiamata, seppur riferitasi alla diversa problematica dell'Imu, costituisce un sicuro indice sintomatico che i terreni agricoli interessati dall'incendio oggetto di denuncia non possono essere considerati dipendenze e/o pertinenze del fabbricato assicurato, non essendo graffati alla costruzione, ed essendo riportati catastalmente con autonoma e distinta particella.
D'altra parte, lo stesso contratto assicurativo specifica che per dipendenze e/o pertinenze devono essere intesi i locali non intercomunicanti con l'abitazione o posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti all'abitazione (es.: box, cantine, soffitte, centrale termica).
Acclarato, quindi, che le condizioni contrattuali di cui alla polizza applicabile nella specie escludono che l'incendio sviluppatosi sui fondi agricoli possa rientrare nella copertura assicurativa e riscontrato che l'attore non ha fornito alcuna prova contraria che smentisse tale assunto, alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche per ciò che concerne i danni lamentati al muro a secco franato ed alla guaina impermeabilizzante presente sulla parete est della costruzione, poiché anche per essi difetta in radice qualsiasi elemento probatorio che pagina 6 di 7 consente ragionevolmente di ritenere che possano essere riconducibili al sinistro denunciato.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti della in Parte_1 Controparte_4
persona del legale rappresentante pro-tempore, con atto di citazione notificato il 23.10.2023, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-rigetta la domanda per le ragioni di cui in parte motiva;
-condanna al pagamento delle spese processuali del Parte_2
presente giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge;
Così deciso in Reggio Calabria il 29.05.2025
Il Giudice Istruttore
dott. Giuseppe Campagna
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