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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/12/2025, n. 4155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4155 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 8468/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 8468 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato CECILIA BEVACQUA in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avvocato BENEDETTA BIANCHI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza del 17/12/2025):
“- disporre che resti affidato ad entrambi i genitori in via condivisa;
CP_2
- collocare presso la madre;
CP_2
1 - prevedere l'educativa domiciliare presso l'abitazione materna e l'abitazione paterna;
- disporre la prosecuzione dei percorsi attivati dal giudice presso e;
CP_3 CP_4
- disporre che, salvi migliori accordi, frequenti il padre fine settimana alternati dal CP_2 venerdì alle ore 18,00 fino al lunedì mattina, quando o la nonna Parte_1 paterna accompagneranno il ragazzo a scuola (fintanto che egli non sia autonomo negli spostamenti); passerà inoltre tutti i mercoledì pomeriggio con il padre (il quale si è preso CP_2
l'impegno di liberarsi dalle attività lavorative) trattenendosi a dormire presso di lui nella settimana in cui passerà il weekend con la madre;
nella stessa settimana potrà
CP_2 CP_2 passare il pomeriggio del giovedì con il padre o con la nonna;
quando la madre ha con sé nel weekend, la stessa si organizzerà per restare a casa
CP_2 il venerdì pomeriggio;
durante le vacanze natalizie, trascorrerà con un genitore la sera del 24 dicembre
CP_2 dalle ore 18,00 fino alla mattina del giorno di Natale nonché il periodo dal 31 dicembre mattina sino al rientro a scuola, e con l'altro genitore il periodo dal 25 dicembre mattina sino al 31 dicembre mattina, alternando in anno in anno i periodi tra i genitori;
CP_2 trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno la Pasqua tra i genitori;
gli adulti dovranno adeguarsi alle esigenze di socializzazione del ragazzo;
il figlio trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni durante le vacanze estive in un periodo che le parti dovranno concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- porre a carico di con effetto a decorrere dal mese di dicembre 2025, Parte_1
l'obbligo di corrispondere a l'importo mensile di € 300,00, soggetto a CP_1 rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, da versare entro il giorno 5 del mese;
- prevedere che l'assegno unico per la prole venga percepito integralmente da CP_1
[...]
- porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per il figlio, rinviando per la loro regolamentazione alle Linee guida CNF dell'anno 2017;
- compensazione tra le parti delle spese di lite e pagamento a metà ciascuno delle spese di c.t.u.”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , la CP_1 quale si è costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
2.
Considerato che
è già stata emanata sentenza parziale sullo status, non resta che statuire sulle ulteriori questioni.
Al riguardo, si osserva che dalla coppia, unita in matrimonio nel 2004, è nato il figlio il 30/08/2012. Per verificare le condizioni del minore e per sostenere le parti CP_2 nell'esercizio della responsabilità genitoriale il giudice istruttore ha conferito incarichi al servizio sociale e a (v. ordinanza del 22/7/2023), e, successivamente, anche CP_3
a causa del ritardo nell'attivazione del percorso previsto per i genitori presso CP_3
(che pure ha riconosciuto la necessità di un intervento: v. relazioni del 31/5/2024 e del
23/1/2025), ha disposto l'espletamento di una c.t.u. psicologica, all'esito della quale le parti hanno concluso congiuntamente, sotto il profilo dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nei termini sostanzialmente proposti dal c.t.u. (salvo che per l'aspetto dell'attivazione di un coordinamento genitoriale).
Ciò premesso, possono dunque essere accolte le condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse del figlio minore il quale CP_2 resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, e continua a vivere con la madre, mantenendo un rapporto continuativo anche con il padre.
Deve, in particolare, darsi atto che le parti hanno concordato per l'avvio del percorso di sostegno psicologico presso e per la prosecuzione del percorso di sostegno CP_4 alla genitorialità attivato , nonché per mantenere l'educativa domiciliare presso CP_3
l'abitazione materna e anche presso quella paterna, mostrando così consapevolezza sia delle necessità del figlio, sia della necessità per le parti stesse di confrontarsi, con l'aiuto di un professionista, in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale.
3. Infine, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire al figlio un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
4. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
3 Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, devono essere poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna (come dalle stesse concordato), atteso il comune interesse dei genitori a verificare le condizioni del figlio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- incarica di continuare a supportare le parti nell'esercizio della genitorialità; CP_3
- incarica di fornire alle parti sostegno psicologico individuale;
CP_4
- dispone lo svolgimento di un'educativa domiciliare sia presso l'abitazione materna sia presso l'abitazione paterna;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
- pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 8468 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato CECILIA BEVACQUA in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avvocato BENEDETTA BIANCHI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza del 17/12/2025):
“- disporre che resti affidato ad entrambi i genitori in via condivisa;
CP_2
- collocare presso la madre;
CP_2
1 - prevedere l'educativa domiciliare presso l'abitazione materna e l'abitazione paterna;
- disporre la prosecuzione dei percorsi attivati dal giudice presso e;
CP_3 CP_4
- disporre che, salvi migliori accordi, frequenti il padre fine settimana alternati dal CP_2 venerdì alle ore 18,00 fino al lunedì mattina, quando o la nonna Parte_1 paterna accompagneranno il ragazzo a scuola (fintanto che egli non sia autonomo negli spostamenti); passerà inoltre tutti i mercoledì pomeriggio con il padre (il quale si è preso CP_2
l'impegno di liberarsi dalle attività lavorative) trattenendosi a dormire presso di lui nella settimana in cui passerà il weekend con la madre;
nella stessa settimana potrà
CP_2 CP_2 passare il pomeriggio del giovedì con il padre o con la nonna;
quando la madre ha con sé nel weekend, la stessa si organizzerà per restare a casa
CP_2 il venerdì pomeriggio;
durante le vacanze natalizie, trascorrerà con un genitore la sera del 24 dicembre
CP_2 dalle ore 18,00 fino alla mattina del giorno di Natale nonché il periodo dal 31 dicembre mattina sino al rientro a scuola, e con l'altro genitore il periodo dal 25 dicembre mattina sino al 31 dicembre mattina, alternando in anno in anno i periodi tra i genitori;
CP_2 trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno la Pasqua tra i genitori;
gli adulti dovranno adeguarsi alle esigenze di socializzazione del ragazzo;
il figlio trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni durante le vacanze estive in un periodo che le parti dovranno concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- porre a carico di con effetto a decorrere dal mese di dicembre 2025, Parte_1
l'obbligo di corrispondere a l'importo mensile di € 300,00, soggetto a CP_1 rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, da versare entro il giorno 5 del mese;
- prevedere che l'assegno unico per la prole venga percepito integralmente da CP_1
[...]
- porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per il figlio, rinviando per la loro regolamentazione alle Linee guida CNF dell'anno 2017;
- compensazione tra le parti delle spese di lite e pagamento a metà ciascuno delle spese di c.t.u.”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , la CP_1 quale si è costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
2.
Considerato che
è già stata emanata sentenza parziale sullo status, non resta che statuire sulle ulteriori questioni.
Al riguardo, si osserva che dalla coppia, unita in matrimonio nel 2004, è nato il figlio il 30/08/2012. Per verificare le condizioni del minore e per sostenere le parti CP_2 nell'esercizio della responsabilità genitoriale il giudice istruttore ha conferito incarichi al servizio sociale e a (v. ordinanza del 22/7/2023), e, successivamente, anche CP_3
a causa del ritardo nell'attivazione del percorso previsto per i genitori presso CP_3
(che pure ha riconosciuto la necessità di un intervento: v. relazioni del 31/5/2024 e del
23/1/2025), ha disposto l'espletamento di una c.t.u. psicologica, all'esito della quale le parti hanno concluso congiuntamente, sotto il profilo dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nei termini sostanzialmente proposti dal c.t.u. (salvo che per l'aspetto dell'attivazione di un coordinamento genitoriale).
Ciò premesso, possono dunque essere accolte le condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse del figlio minore il quale CP_2 resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, e continua a vivere con la madre, mantenendo un rapporto continuativo anche con il padre.
Deve, in particolare, darsi atto che le parti hanno concordato per l'avvio del percorso di sostegno psicologico presso e per la prosecuzione del percorso di sostegno CP_4 alla genitorialità attivato , nonché per mantenere l'educativa domiciliare presso CP_3
l'abitazione materna e anche presso quella paterna, mostrando così consapevolezza sia delle necessità del figlio, sia della necessità per le parti stesse di confrontarsi, con l'aiuto di un professionista, in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale.
3. Infine, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire al figlio un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
4. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
3 Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, devono essere poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna (come dalle stesse concordato), atteso il comune interesse dei genitori a verificare le condizioni del figlio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- incarica di continuare a supportare le parti nell'esercizio della genitorialità; CP_3
- incarica di fornire alle parti sostegno psicologico individuale;
CP_4
- dispone lo svolgimento di un'educativa domiciliare sia presso l'abitazione materna sia presso l'abitazione paterna;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
- pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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