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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/04/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 13084/2017
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione Civile, in persona del dott. Andrea Marchesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), assistito e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti MINA ANDREA e SCALVINI IVAN attore/ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), assistita e difesa dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO P.IVA_1
STATO DI BRESCIA convenuta/resistente
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte e verbale d'udienza del 23/4/2024, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 08/08/2017 parte attrice ha dedotto quanto segue: i) a seguito di rituale impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di successione relativa all'eredità relitta da (deceduto il 6/2/2000) per Persona_1
mancata applicazione dell'art. 69, L. 342/2000, la C.T.R. della Lombardia – Sezione Milano con sentenza n. 59/67/06 (doc. 3), confermata in Cassazione (doc. 4), annullava l'avviso e rideterminava le somme dovute;
ii) in data 23/12/2011 gli eredi avanzavano quindi istanza di rimborso e, maturato il silenzio, proponevano ricorso alla C.T.P. di che, con sentenza n. 72/16/13 (doc. 8), condannava l'Agenzia a CP_1
rimborsare la somma di € 67.300,18, oltre alle spese processuali;
iii) ciononostante l'Amministrazione ometteva di provvedere alla cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia del credito ovvero rifiutava di prestare il relativo assenso ex art. 2882 c.c..
In conclusione, parte ricorrente ha chiesto ordinarsi la cancellazione dell'iscrizione pregiudizievole con condanna della resistente al ristoro dei danni subiti, nonché per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Integrato il contraddittorio nei confronti dell , quest'ultima dava Controparte_1
atto di avere proceduto alla cancellazione dell'ipoteca giusta domanda di annotazione dell'11/10/2017. Chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere quanto alla domanda di cancellazione dell'iscrizione pregiudizievole e il rigetto delle residue domande.
Disposto il mutamento di rito con ordinanza del 3/6/2018 e assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.1 all'udienza del 23/4/2024.
* * *
Va, in primo luogo, dichiarata cessata la materia del contendere quanto alla domanda di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria avendo l a ciò già Controparte_1
provveduto come da documentazione in atti e come riconosciuto dalle parti.
La causa pende quindi in relazione ai soli aspetti risarcitori.
Parte attrice ha allegato che la protratta inerzia dell'Amministrazione finanziaria nel provvedere alla cancellazione le ha prodotto un danno, patrimoniale e non, derivante dalla indisponibilità di fatto del bene immobile che, gravato da vincolo ipotecario, risultava incommerciabile. Parte convenuta si è opposta a tale domanda deducendo la mancata prova del danno e l'estraneità del cosiddetto danno in re ipsa dal panorama normativo.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità si è a più riprese occupata del tema statuendo che: “In caso di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria ricorre un evento di danno costituito dall'apparenza di una situazione idonea a determinare difficoltà alla commerciabilità del bene;
tuttavia, ai fini del risarcimento, occorre accertare se in concreto si è verificato un danno-conseguenza, che non può essere configurato «in re ipsa», ma può consistere nel pregiudizio economico derivante dalla perdita di occasioni di alienare il cespite oppure di venderlo a condizioni più favorevoli” (cfr. Cass. Civ., n. 12123/2020).
In altre parole, esclusa la sussistenza di un danno in re ipsa, che non ha cittadinanza nel nostro ordinamento, il pregiudizio (da allegare e provare a cura della parte che invoca il risarcimento) può derivare vuoi dalla perdita di occasioni di vendere il bene, vuoi dalla alienazione del bene ad un prezzo inferiore a quello che si sarebbe potuto realizzare in assenza dell'iscrizione ipotecaria.
Da ultimo la Suprema Corte si è spinta anche oltre configurando quale posta di danno passibile di risarcimento anche la comprovata difficoltà/impossibilità di accesso al credito a causa della mancata cancellazione di un vincolo che avrebbe dovuto essere rimosso (cfr. Cass. Civ., n. 30638/2024).
Nulla di tutto ciò è stato, tuttavia, dimostrato da parte attrice la quale si è limitata a ribadire il pregiudizio, patrimoniale e non, derivante dalla indebita conservazione del vicolo ipotecario senza tuttavia allegare e documentare la perdita di concrete chance di commercializzazione del bene, ovvero il deprezzamento del cestite o, ancora, la difficoltà di accesso a linee di credito.
Quanto al danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti costituzionalmente tutela, la giurisprudenza in una fattispecie del tutto analoga a quella che ci occupa ha ribadito l'impossibilità di procedere al “riconoscimento di danni non patrimoniali senza idonea base normativa e, contestualmente, senza prova; la Corte territoriale discorre (a pag. 7) di un generale diritto alla libera disponibilità dei beni, ma si pag. 3/5 tratta di profilo attinente al danno patrimoniale, del quale ultimo null'altro è dato sapere;
quanto al danno non patrimoniale, risarcibile nel caso di lesione di diritti fondamentali ovvero costituzionalmente rilevanti (Cass., 07/03/2019, n. 6598), lo si rapporta a non meglio precisati «disagi e turbamenti» che: a) non si rapportano a un allegato e come tale specificato diritto fondamentale;
b) non possono ritenersi «in re ipsa» e debbono essere provati, sia pure indiziariamente, rispetto alle svolte allegazioni, anche con riferimento alla gravità della lesione ovvero alla non futilità del danno (cfr. anche Cass., n. 23271 del 2016, cit., pag. 9, in fattispecie analoga)”
(cfr. Cass. Civ. n. 10814/2020 in motivazione).
Tale pronuncia ben si attaglia al caso di specie in quanto, da un lato, parte attrice si è limitata a dolersi della indisponibilità del bene (profilo che tuttavia la Suprema Corte riconduce, come detto, al danno patrimoniale) e, dall'altro, ha allegato la ricorrenza di un generico pregiudizio non patrimoniale derivante dal vincolo ipotecario che, tuttavia, è rimasto indimostrato non avendo provato la sussistenza di un concreto danno risarcibile.
La domanda risarcitoria non può quindi trovare accoglimento.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in base al criterio della soccombenza virtuale le stesse vanno compensate in quanto, da un lato, in assenza di cancellazione da parte dell la domanda di rimozione del vincolo ipotecario avrebbe trovato CP_1
integrale accoglimento, mentre dall'altro la domanda di risarcimento danni è stata respinta.
Alla compensazione delle spese segue il rigetto anche della domanda di condanna della parte convenuta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. svolta dall'attore
(peraltro non formalizzata nelle conclusioni rassegnate in sede di ricorso introduttivo, ma soltanto nel corpo dell'atto), domanda che presuppone l'integrale soccombenza della parte nei cui confronti tale domanda è stata proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede: pag. 4/5 dichiara cessata la materia del contendere rispetto alla domanda di cancellazione dell'ipoteca avanzata dall'attore nell'atto introduttivo;
rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da parte attrice per i motivi di cui in parte motiva;
dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio;
rigetta la richiesta di condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c..
Si comunichi.
Brescia, lì 04/04/2025.
Il Giudice dott. Andrea Marchesi
pag. 5/5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Applicabile ratione temporis al caso di specie giusta il disposto dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. 164/2024 (cd. “Correttivo
Cartabia”). pag. 2/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 13084/2017
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione Civile, in persona del dott. Andrea Marchesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), assistito e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti MINA ANDREA e SCALVINI IVAN attore/ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), assistita e difesa dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO P.IVA_1
STATO DI BRESCIA convenuta/resistente
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte e verbale d'udienza del 23/4/2024, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 08/08/2017 parte attrice ha dedotto quanto segue: i) a seguito di rituale impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di successione relativa all'eredità relitta da (deceduto il 6/2/2000) per Persona_1
mancata applicazione dell'art. 69, L. 342/2000, la C.T.R. della Lombardia – Sezione Milano con sentenza n. 59/67/06 (doc. 3), confermata in Cassazione (doc. 4), annullava l'avviso e rideterminava le somme dovute;
ii) in data 23/12/2011 gli eredi avanzavano quindi istanza di rimborso e, maturato il silenzio, proponevano ricorso alla C.T.P. di che, con sentenza n. 72/16/13 (doc. 8), condannava l'Agenzia a CP_1
rimborsare la somma di € 67.300,18, oltre alle spese processuali;
iii) ciononostante l'Amministrazione ometteva di provvedere alla cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia del credito ovvero rifiutava di prestare il relativo assenso ex art. 2882 c.c..
In conclusione, parte ricorrente ha chiesto ordinarsi la cancellazione dell'iscrizione pregiudizievole con condanna della resistente al ristoro dei danni subiti, nonché per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Integrato il contraddittorio nei confronti dell , quest'ultima dava Controparte_1
atto di avere proceduto alla cancellazione dell'ipoteca giusta domanda di annotazione dell'11/10/2017. Chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere quanto alla domanda di cancellazione dell'iscrizione pregiudizievole e il rigetto delle residue domande.
Disposto il mutamento di rito con ordinanza del 3/6/2018 e assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.1 all'udienza del 23/4/2024.
* * *
Va, in primo luogo, dichiarata cessata la materia del contendere quanto alla domanda di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria avendo l a ciò già Controparte_1
provveduto come da documentazione in atti e come riconosciuto dalle parti.
La causa pende quindi in relazione ai soli aspetti risarcitori.
Parte attrice ha allegato che la protratta inerzia dell'Amministrazione finanziaria nel provvedere alla cancellazione le ha prodotto un danno, patrimoniale e non, derivante dalla indisponibilità di fatto del bene immobile che, gravato da vincolo ipotecario, risultava incommerciabile. Parte convenuta si è opposta a tale domanda deducendo la mancata prova del danno e l'estraneità del cosiddetto danno in re ipsa dal panorama normativo.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità si è a più riprese occupata del tema statuendo che: “In caso di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria ricorre un evento di danno costituito dall'apparenza di una situazione idonea a determinare difficoltà alla commerciabilità del bene;
tuttavia, ai fini del risarcimento, occorre accertare se in concreto si è verificato un danno-conseguenza, che non può essere configurato «in re ipsa», ma può consistere nel pregiudizio economico derivante dalla perdita di occasioni di alienare il cespite oppure di venderlo a condizioni più favorevoli” (cfr. Cass. Civ., n. 12123/2020).
In altre parole, esclusa la sussistenza di un danno in re ipsa, che non ha cittadinanza nel nostro ordinamento, il pregiudizio (da allegare e provare a cura della parte che invoca il risarcimento) può derivare vuoi dalla perdita di occasioni di vendere il bene, vuoi dalla alienazione del bene ad un prezzo inferiore a quello che si sarebbe potuto realizzare in assenza dell'iscrizione ipotecaria.
Da ultimo la Suprema Corte si è spinta anche oltre configurando quale posta di danno passibile di risarcimento anche la comprovata difficoltà/impossibilità di accesso al credito a causa della mancata cancellazione di un vincolo che avrebbe dovuto essere rimosso (cfr. Cass. Civ., n. 30638/2024).
Nulla di tutto ciò è stato, tuttavia, dimostrato da parte attrice la quale si è limitata a ribadire il pregiudizio, patrimoniale e non, derivante dalla indebita conservazione del vicolo ipotecario senza tuttavia allegare e documentare la perdita di concrete chance di commercializzazione del bene, ovvero il deprezzamento del cestite o, ancora, la difficoltà di accesso a linee di credito.
Quanto al danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti costituzionalmente tutela, la giurisprudenza in una fattispecie del tutto analoga a quella che ci occupa ha ribadito l'impossibilità di procedere al “riconoscimento di danni non patrimoniali senza idonea base normativa e, contestualmente, senza prova; la Corte territoriale discorre (a pag. 7) di un generale diritto alla libera disponibilità dei beni, ma si pag. 3/5 tratta di profilo attinente al danno patrimoniale, del quale ultimo null'altro è dato sapere;
quanto al danno non patrimoniale, risarcibile nel caso di lesione di diritti fondamentali ovvero costituzionalmente rilevanti (Cass., 07/03/2019, n. 6598), lo si rapporta a non meglio precisati «disagi e turbamenti» che: a) non si rapportano a un allegato e come tale specificato diritto fondamentale;
b) non possono ritenersi «in re ipsa» e debbono essere provati, sia pure indiziariamente, rispetto alle svolte allegazioni, anche con riferimento alla gravità della lesione ovvero alla non futilità del danno (cfr. anche Cass., n. 23271 del 2016, cit., pag. 9, in fattispecie analoga)”
(cfr. Cass. Civ. n. 10814/2020 in motivazione).
Tale pronuncia ben si attaglia al caso di specie in quanto, da un lato, parte attrice si è limitata a dolersi della indisponibilità del bene (profilo che tuttavia la Suprema Corte riconduce, come detto, al danno patrimoniale) e, dall'altro, ha allegato la ricorrenza di un generico pregiudizio non patrimoniale derivante dal vincolo ipotecario che, tuttavia, è rimasto indimostrato non avendo provato la sussistenza di un concreto danno risarcibile.
La domanda risarcitoria non può quindi trovare accoglimento.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in base al criterio della soccombenza virtuale le stesse vanno compensate in quanto, da un lato, in assenza di cancellazione da parte dell la domanda di rimozione del vincolo ipotecario avrebbe trovato CP_1
integrale accoglimento, mentre dall'altro la domanda di risarcimento danni è stata respinta.
Alla compensazione delle spese segue il rigetto anche della domanda di condanna della parte convenuta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. svolta dall'attore
(peraltro non formalizzata nelle conclusioni rassegnate in sede di ricorso introduttivo, ma soltanto nel corpo dell'atto), domanda che presuppone l'integrale soccombenza della parte nei cui confronti tale domanda è stata proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede: pag. 4/5 dichiara cessata la materia del contendere rispetto alla domanda di cancellazione dell'ipoteca avanzata dall'attore nell'atto introduttivo;
rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da parte attrice per i motivi di cui in parte motiva;
dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio;
rigetta la richiesta di condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c..
Si comunichi.
Brescia, lì 04/04/2025.
Il Giudice dott. Andrea Marchesi
pag. 5/5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Applicabile ratione temporis al caso di specie giusta il disposto dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. 164/2024 (cd. “Correttivo
Cartabia”). pag. 2/5