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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/11/2025, n. 2503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2503 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE I
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa EN NO, all'esito di udienza tenuta ai sensi dell'art. 281sexies cpc con riserva di motivazione nei trenta giorni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5793/2024 tra
ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera 1885/2024 del 29.05.202 COA Parte_1
Genova, elettivamente domiciliato in Genova, vico Stella n. 6/13, presso lo studio dell'avv. Paola
Turarolo, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato rilasciato su foglio separato da intendersi in calce al ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e 43 c.c.; ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n.
2, è legalmente domiciliato;
resistente e contro in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Genova, Via Controparte_2
Garibaldi 9 (Palazzo Tursi - Civica Avvocatura), presso lo studio degli avv.ti Maria Laura Allasia e
MA LO EN, che lo rappresentano e difendono, con poteri anche disgiunti, in virtù della procura generale alle liti autenticata dal Vicesegretario Generale del in data Controparte_2
11.12.2024 allegata alla memoria di costituzione;
resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Giudice accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del provvedimento di cancellazione per irreperibilità dal censimento dell'anagrafe della popolazione residente del
Comune di Genova qui impugnato ex tunc;
per l'effetto accertare che la residenza del sig. Parte_1
nel Comune di Genova si è protratta ininterrottamente dalla data di cancellazione al momento della decisione di questo Tribunale, con conseguente ordine di annotazione nel Registro dello stato civile del Comune di Genova.
Per il resistente Controparte_1
1 “Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda avversaria in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra illustrate.
Con il favore delle spese.”
Per il resistente Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione o istanza, confermata la legittimità dell'operato dell'Ufficiale di Anagrafe del Comune di Genova, rigettare in quanto infondata e non provata ogni domanda avversaria, con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio;
in subordine, per l'ipotesi di accoglimento delle istanze avversaria, mandare assolto il da ogni denegata condanna in punto spese”. Controparte_2
Motivi in fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e 43 c.c. ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
in persona del Ministro pro tempore e il impugnando il decreto CP_1 Controparte_2
8/05/2024 -Prot. Uscita 003328- con il quale la ha respinto il ricorso avverso il Controparte_3
provvedimento di cancellazione per irreperibilità del proprio nominativo dai registri anagrafici, emesso dall'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di Genova il 31/01/24 e notificato il 20/02/24 (prot. n.
189/2024/STRA). Il ricorrente ha allegato che la cancellazione era motivata dall'inottemperanza all'invito formulato dal nella missiva del 31/5/23 - notificata il 23/8/23 ex art. Controparte_2
140 c.p.c. - a presentarsi presso i competenti uffici per rinnovare la dichiarazione di dimora abituale, nonché dal fatto che il permesso di soggiorno risultava scaduto da oltre sei mesi.
Ha evidenziato: di aver proposto opposizione innanzi al Prefetto avverso il provvedimento di cancellazione deducendo, in tale sede, di non essere stato a conoscenza dell'invito notificato dal
Comune e, quanto al permesso di soggiorno, di aver inoltrato in data 25/10/21, prima della scadenza di quello in suo possesso (31/10/21), una richiesta di rilascio di permesso di lungo soggiorno, ma che solo in data 23/5/23 gli era stato comunicato il rigetto della domanda da parte della , CP_4
per mancanza della documentazione attestante il superamento del test della lingua italiana;
di aver proposto ricorso avverso tale diniego innanzi al TAR Liguria, producendo idonea documentazione medica di esonero dal test;
di aver, infine, abbandonato il giudizio amministrativo e rinunciato – per esigenze personali – al rilascio del permesso di lungo soggiorno, a favore del rinnovo di quello ordinario, infine conseguito il 14/2/24.
Il ricorrente ha poi contestato l'illegittimità del provvedimento di cancellazione in quanto emesso in violazione dell'art. 11 DPR 223/1989, non avendo l'amministrazione effettuato i prescritti accertamenti sull'effettiva situazione del ricorrente, residente da più di dieci anni in Genova, via di
Pre' 51/3 ed ha concluso chiedendo la pronuncia di nullità/illegittimità del provvedimento di
2 cancellazione per irreperibilità dal censimento dell'anagrafe della popolazione residente nel
Comune di Genova ed il conseguente accertamento che la residenza si era protratta ininterrottamente dalla data di cancellazione ad oggi.
Si è costituito il contestando la fondatezza delle difese del ricorrente e, Controparte_2
segnatamente, rilevando: che era stato tempestivamente informato della necessità di Parte_1
rendere le dichiarazioni previste dalla legge e che lo stesso, al momento della cancellazione, non era in possesso di alcun titolo di soggiorno, stante il diniego della Questura al rilascio del permesso di lungo soggiorno e in assenza di pronunce del Giudice Amministrativo. Ha ribadito la correttezza dell'operato dell'amministrazione e concluso domandando, in via principale, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata e, in via subordinata, in caso di accoglimento, di mandare assolto il dal pagamento delle spese di lite. CP_2
Si è costituito, a seguito di successiva notifica disposta dall'ufficio all'esito di udienza, il
[...]
il quale, condividendo le determinazioni del ha contestato la CP_1 Controparte_2
fondatezza dell'azione proposta dal ricorrente e ne ha domandato il rigetto.
Le parti hanno depositato memorie integrative e, all'esito dell'istruttoria svolta tramite l'interrogatorio libero del ricorrente e l'audizione di un testimone, la causa è stata fissata al 30/10/25 per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Sulla giurisdizione del Tribunale ordinario
Preliminarmente si rileva che, come affermato da Cass. S.U. 19/6/2000 n. 449, le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, in quanto l'ordinamento anagrafico della popolazione residente - legge
1228/1954 e regolamento di esecuzione DPR 223/1989 – è predisposto non solo nell'interesse della
Pubblica Amministrazione alla certezza sulla composizione dei movimenti della popolazione, ma anche nell'interesse dei singoli individui ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l'esercizio dei diritti civili e politici;
inoltre, tutta l'attività dell'Ufficiale di Anagrafe è disciplinata in modo vincolato, essendo rigidamente definiti i presupposti per le iscrizioni, le mutazioni, e le cancellazioni anagrafiche, onde l'amministrazione non ha altro potere che quello di accertare la sussistenza dei detti presupposti. La recente ordinanza della Suprema Corte, S.U. n. 76367 dell'1/04/2020 ha confermato che “le controversie in materia di iscrizione e di cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono statuizioni di diritto soggettivo, e non di mero interesse legittimo, attesa la natura vincolata dell'attività amministrativa ad essa inerente, con la conseguenza che la cognizione delle stesse è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario”.
Nel merito
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.
3 In via preliminare, occorre considerare che la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità produce effetti particolarmente rilevanti nella vita delle persone interessate, posto che la stessa incide sull'esercizio dei diritti civili e politici quali, in particolare, il diritto di voto, il diritto alla tutela della salute, alla scelta del medico di base, sul diritto ad avere contributi o beneficiare di riduzioni/esenzioni previsti a livello locale a favore dei soli residenti.
Proprio in ragione dell'importante impatto che può avere sulla vita del cittadino, la legge condiziona l'adozione del provvedimento in questione a puntuali e rigorosi adempimenti da parte dell'Amministrazione Comunale prima di procedere con la cancellazione di un soggetto dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità.
La materia è regolata dall'art. 11 D.P.R. 223/1989, il quale prevede che: “
1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
b) per trasferimento all'estero dello straniero;
c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione ovvero quando, a seguito di accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero, per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7 comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.
2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale di anagrafe, al prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni. Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata dal questore.”
L'art. 7, comma 3 prevede che “Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.
Per quanto riguarda specificamente gli stranieri, salva l'irreperibilità accertata, per coloro che sono titolari di permesso di soggiorno e di carta di soggiorno, trova dunque la specifica procedura di cui all'ultima parte dell'art. 11 c. 1 lettera c), per la quale è previsto il rinnovo all'ufficiale dell'anagrafe della dichiarazione di residenza abituale.
4 Nel caso in esame il Comune di Genova ha inviato al ricorrente una missiva datata 31/05/2023 (doc.
2 con la quale lo stesso veniva avvisato del mancato rinnovo della dichiarazione Controparte_2
di dimora abituale ed invitato a trasmettere entro 30 giorni la documentazione attestante il possesso di un valido passaporto, ovvero la ricevuta della richiesta di rinnovo e un valido documento di identità (tale ultima richiesta, peraltro, è stata formulata dal Comune di Genova ignorando che il sig. avesse tempestivamente richiesto alla Questura il rilascio di un permesso di lungo Parte_1
soggiorno, prima che perdesse validità quello in suo possesso).
Risulta, inoltre, che la comunicazione di cui sopra non sia stata consegnata personalmente al destinatario, assente l'11/8/2023, nei confronti del quale è stata quindi effettuata una notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c, dando corso ai relativi adempimenti, ovvero al deposito della copia dell'atto presso il avvenuto il 23/8/23 e all'invio della lettera raccomandata di avviso al Controparte_2
destinatario.
All'esito della richiesta formulata dal giudice all'esito del giudizio, il ha prodotto Controparte_2
l'avviso di ricevimento della raccomandata inviata ai sensi della L. 890/82, non ritirata dal destinatario e restituita al mittente per compiuta giacenza, così fornendo prova dell'esito della notifica e dimostrando di aver posto in essere correttamente gli adempimenti previsti dalla legge.
Se dunque formalmente la notifica risulta correttamente eseguita, tuttavia il ricorrente ha affermato di non avere avuto alcuna notizia dell'invito di cui sopra e di non aver, per tale ragione, né prontamente adempiuto alle richieste, né presentato idonee motivazioni a riguardo. Tale circostanza
è stata giustificata dal cattivo stato dello stabile di via di Pre' 51/3, nel quale le cassette della posta risultano danneggiate e, dunque, inidonee a garantire che la posta ricevuta non vada smarrita.
Il ricorrente, sentito all'udienza del 7/7/25, ha riferito: “confermo di non aver mai ricevuto alcun avviso di raccomandata da parte del di Genova relativa alla presentazione del permesso di CP_2
soggiorno, preciso che nel mio palazzo, posto vicino alla stazione di Genova Principe, ci sono le cassette della posta ma hanno il vetro rotto, almeno la mia ha il vetro rotto”.
Se, quindi, il ha avviato in modo corretto il procedimento, di fatto il diretto Controparte_2
interessato deve ritenersi non ne sia venuto a conoscenza ben potendo, in caso contrario, riscontrare senza problemi le richieste del così evitando le numerose iniziative giudiziarie intraprese CP_2
successivamente per porre rimedio alla vicenda.
La circostanza di fatto più rilevante, idonea a fondare comunque il ricorso, riguarda la presenza del ricorrente, senza soluzione di continuità, nell'abitazione di Genova in via di Prè 51/3 da ben più di dieci anni.
La circostanza che fosse ivi residente dal momento della cancellazione dall'anagrafe ad Parte_1
oggi è stata confermata da un testimone, il sig. anch'egli residente a [...]
5 51/3, il quale, escusso all'udienza del 9/10/25, ha riferito: “preciso che abito nella residenza che ho indicato dal 1987 e che il sig. abita nell'appartamento insieme a me dal 2000 e, tutt'oggi, Parte_1
vive a quell'indirizzo”. Eguale dichiarazione ha reso il ricorrente, sentito liberamente all'udienza del
7/7/25, nel corso della quale ha affermato: “confermo di essere nato in [...] il [...]. Ho sempre vissuto in Genova, via di Pre' 51 interno 3 da quando sono arrivato a in questa città, sono almeno venti anni che abito e vivo lì”.
Inoltre, anche dalla documentazione versata può dirsi comprovata la sua effettiva e continuativa presenza sul territorio del Tale circostanza risulta, infatti, documentalmente Controparte_2
provata:
– dalle carte di identità prodotte, la prima delle quali è stata rilasciata il 21/10/2011 e successivamente rinnovata (doc. 10 ricorrente);
– dal calcolo previsionale della pensione, da cui risulta che il ricorrente riceveva la posta in via di Pre' 51/3 e nel quale vengono elencate le varie attività lavorative svolte dal medesimo nel corso degli anni, a partire dal 1997 (doc. 12 ricorrente);
– dal tesserino rilasciato dalla AS (allegato alla memoria 30/5/25 del ricorrente), nel Nume_1
quale viene riportato quale domicilio l'indirizzo sopra indicato.
Alla luce di tali elementi può quindi escludersi che si sia verificata una effettiva interruzione della permanenza della parte nel territorio del Comune di Genova e che sia venuto meno uno stabile collegamento con il luogo di residenza ivi fissato.
Anche la circostanza relativa alla scadenza ultra semestrale del permesso di soggiorno, invocata dal di Genova per fondare il provvedimento di cancellazione dall'anagrafe, appare infondata, CP_2
se pure la circostanza avrebbe dovuto essere comunicata in sede di dichiarazione.
Risulta, infatti, che il ricorrente avesse inoltrato in data 25/10/21 – prima della scadenza del titolo– istanza di rilascio di un permesso di lungo soggiorno – circostanza di cui la Questura ha dato atto nel decreto di rigetto del 14/4/23 (cfr. doc. 4 ricorrente), attendendo poi le determinazioni dell'Autorità.
Il procedimento amministrativo si è protratto senza soluzione di continuità, trovando conclusione con l'adozione da parte della del decreto di rigetto del 14/4/23, avverso il quale CP_4 Parte_1
ha proposto ricorso innanzi al TAR Liguria, procedura poi abbandonata dal ricorrente, che preferiva rinunciare al conseguimento del permesso di lungo soggiorno a favore del rinnovo di quello ordinario, ottenuto il 14/2/24 (doc. 11 ricorrente).
In conclusione, deve essere dichiarata l'illegittimità del provvedimento del 31/01/2024 (prot. n.
189/2024/STRA) con cui l'ufficiale d'Anagrafe del Comune di Genova ha disposto la cancellazione del ricorrente dall'anagrafe della popolazione residente, ed accertato che la residenza di , Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ) nel comune di Genova, via di Pre' CodiceFiscale_1
6 51/3, si è protratta ininterrottamente dal momento della cancellazione dal registro dell'anagrafe dei residenti sino ad oggi, con conseguente ordine al e per esso al Sindaco del Controparte_1
Comune di Genova quale Ufficiale di Governo, di provvedere al ripristino dell'iscrizione anagrafica del ricorrente nel registro dell'anagrafe del Comune di Genova.
Atteso il tenore della vicenda, le spese di lite devono trovare integrale compensazione.
PQM
il Tribunale di Genova, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara illegittimo il provvedimento emesso dall'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di Genova prot. n.
189/2024/STRA del 31/01/2024, con cui l'Ufficiale dell'Anagrafe del Comune di Genova ha disposto la cancellazione del ricorrente , nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._2
) dall'anagrafe della popolazione residente e per l'effetto
[...]
accerta che la residenza del ricorrente , nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
) nel Comune di Genova, via di Pre' 51/3 si è protratta ininterrottamente dal C.F._2
momento della cancellazione dal registro dell'anagrafe dei residenti sino ad oggi, con conseguente ordine al e per esso al Sindaco del Comune di Genova quale Ufficiale di Controparte_1
Governo di annotazione nel registro dell'anagrafe del Comune di Genova;
dichiara interamente compensate le spese del procedimento.
Genova, 14 novembre 2025
Il Giudice
EN NO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE I
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa EN NO, all'esito di udienza tenuta ai sensi dell'art. 281sexies cpc con riserva di motivazione nei trenta giorni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5793/2024 tra
ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera 1885/2024 del 29.05.202 COA Parte_1
Genova, elettivamente domiciliato in Genova, vico Stella n. 6/13, presso lo studio dell'avv. Paola
Turarolo, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato rilasciato su foglio separato da intendersi in calce al ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e 43 c.c.; ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n.
2, è legalmente domiciliato;
resistente e contro in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Genova, Via Controparte_2
Garibaldi 9 (Palazzo Tursi - Civica Avvocatura), presso lo studio degli avv.ti Maria Laura Allasia e
MA LO EN, che lo rappresentano e difendono, con poteri anche disgiunti, in virtù della procura generale alle liti autenticata dal Vicesegretario Generale del in data Controparte_2
11.12.2024 allegata alla memoria di costituzione;
resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Giudice accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del provvedimento di cancellazione per irreperibilità dal censimento dell'anagrafe della popolazione residente del
Comune di Genova qui impugnato ex tunc;
per l'effetto accertare che la residenza del sig. Parte_1
nel Comune di Genova si è protratta ininterrottamente dalla data di cancellazione al momento della decisione di questo Tribunale, con conseguente ordine di annotazione nel Registro dello stato civile del Comune di Genova.
Per il resistente Controparte_1
1 “Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda avversaria in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra illustrate.
Con il favore delle spese.”
Per il resistente Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione o istanza, confermata la legittimità dell'operato dell'Ufficiale di Anagrafe del Comune di Genova, rigettare in quanto infondata e non provata ogni domanda avversaria, con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio;
in subordine, per l'ipotesi di accoglimento delle istanze avversaria, mandare assolto il da ogni denegata condanna in punto spese”. Controparte_2
Motivi in fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e 43 c.c. ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
in persona del Ministro pro tempore e il impugnando il decreto CP_1 Controparte_2
8/05/2024 -Prot. Uscita 003328- con il quale la ha respinto il ricorso avverso il Controparte_3
provvedimento di cancellazione per irreperibilità del proprio nominativo dai registri anagrafici, emesso dall'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di Genova il 31/01/24 e notificato il 20/02/24 (prot. n.
189/2024/STRA). Il ricorrente ha allegato che la cancellazione era motivata dall'inottemperanza all'invito formulato dal nella missiva del 31/5/23 - notificata il 23/8/23 ex art. Controparte_2
140 c.p.c. - a presentarsi presso i competenti uffici per rinnovare la dichiarazione di dimora abituale, nonché dal fatto che il permesso di soggiorno risultava scaduto da oltre sei mesi.
Ha evidenziato: di aver proposto opposizione innanzi al Prefetto avverso il provvedimento di cancellazione deducendo, in tale sede, di non essere stato a conoscenza dell'invito notificato dal
Comune e, quanto al permesso di soggiorno, di aver inoltrato in data 25/10/21, prima della scadenza di quello in suo possesso (31/10/21), una richiesta di rilascio di permesso di lungo soggiorno, ma che solo in data 23/5/23 gli era stato comunicato il rigetto della domanda da parte della , CP_4
per mancanza della documentazione attestante il superamento del test della lingua italiana;
di aver proposto ricorso avverso tale diniego innanzi al TAR Liguria, producendo idonea documentazione medica di esonero dal test;
di aver, infine, abbandonato il giudizio amministrativo e rinunciato – per esigenze personali – al rilascio del permesso di lungo soggiorno, a favore del rinnovo di quello ordinario, infine conseguito il 14/2/24.
Il ricorrente ha poi contestato l'illegittimità del provvedimento di cancellazione in quanto emesso in violazione dell'art. 11 DPR 223/1989, non avendo l'amministrazione effettuato i prescritti accertamenti sull'effettiva situazione del ricorrente, residente da più di dieci anni in Genova, via di
Pre' 51/3 ed ha concluso chiedendo la pronuncia di nullità/illegittimità del provvedimento di
2 cancellazione per irreperibilità dal censimento dell'anagrafe della popolazione residente nel
Comune di Genova ed il conseguente accertamento che la residenza si era protratta ininterrottamente dalla data di cancellazione ad oggi.
Si è costituito il contestando la fondatezza delle difese del ricorrente e, Controparte_2
segnatamente, rilevando: che era stato tempestivamente informato della necessità di Parte_1
rendere le dichiarazioni previste dalla legge e che lo stesso, al momento della cancellazione, non era in possesso di alcun titolo di soggiorno, stante il diniego della Questura al rilascio del permesso di lungo soggiorno e in assenza di pronunce del Giudice Amministrativo. Ha ribadito la correttezza dell'operato dell'amministrazione e concluso domandando, in via principale, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata e, in via subordinata, in caso di accoglimento, di mandare assolto il dal pagamento delle spese di lite. CP_2
Si è costituito, a seguito di successiva notifica disposta dall'ufficio all'esito di udienza, il
[...]
il quale, condividendo le determinazioni del ha contestato la CP_1 Controparte_2
fondatezza dell'azione proposta dal ricorrente e ne ha domandato il rigetto.
Le parti hanno depositato memorie integrative e, all'esito dell'istruttoria svolta tramite l'interrogatorio libero del ricorrente e l'audizione di un testimone, la causa è stata fissata al 30/10/25 per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Sulla giurisdizione del Tribunale ordinario
Preliminarmente si rileva che, come affermato da Cass. S.U. 19/6/2000 n. 449, le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, in quanto l'ordinamento anagrafico della popolazione residente - legge
1228/1954 e regolamento di esecuzione DPR 223/1989 – è predisposto non solo nell'interesse della
Pubblica Amministrazione alla certezza sulla composizione dei movimenti della popolazione, ma anche nell'interesse dei singoli individui ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l'esercizio dei diritti civili e politici;
inoltre, tutta l'attività dell'Ufficiale di Anagrafe è disciplinata in modo vincolato, essendo rigidamente definiti i presupposti per le iscrizioni, le mutazioni, e le cancellazioni anagrafiche, onde l'amministrazione non ha altro potere che quello di accertare la sussistenza dei detti presupposti. La recente ordinanza della Suprema Corte, S.U. n. 76367 dell'1/04/2020 ha confermato che “le controversie in materia di iscrizione e di cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono statuizioni di diritto soggettivo, e non di mero interesse legittimo, attesa la natura vincolata dell'attività amministrativa ad essa inerente, con la conseguenza che la cognizione delle stesse è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario”.
Nel merito
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.
3 In via preliminare, occorre considerare che la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità produce effetti particolarmente rilevanti nella vita delle persone interessate, posto che la stessa incide sull'esercizio dei diritti civili e politici quali, in particolare, il diritto di voto, il diritto alla tutela della salute, alla scelta del medico di base, sul diritto ad avere contributi o beneficiare di riduzioni/esenzioni previsti a livello locale a favore dei soli residenti.
Proprio in ragione dell'importante impatto che può avere sulla vita del cittadino, la legge condiziona l'adozione del provvedimento in questione a puntuali e rigorosi adempimenti da parte dell'Amministrazione Comunale prima di procedere con la cancellazione di un soggetto dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità.
La materia è regolata dall'art. 11 D.P.R. 223/1989, il quale prevede che: “
1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
b) per trasferimento all'estero dello straniero;
c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione ovvero quando, a seguito di accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero, per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7 comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.
2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale di anagrafe, al prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni. Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata dal questore.”
L'art. 7, comma 3 prevede che “Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.
Per quanto riguarda specificamente gli stranieri, salva l'irreperibilità accertata, per coloro che sono titolari di permesso di soggiorno e di carta di soggiorno, trova dunque la specifica procedura di cui all'ultima parte dell'art. 11 c. 1 lettera c), per la quale è previsto il rinnovo all'ufficiale dell'anagrafe della dichiarazione di residenza abituale.
4 Nel caso in esame il Comune di Genova ha inviato al ricorrente una missiva datata 31/05/2023 (doc.
2 con la quale lo stesso veniva avvisato del mancato rinnovo della dichiarazione Controparte_2
di dimora abituale ed invitato a trasmettere entro 30 giorni la documentazione attestante il possesso di un valido passaporto, ovvero la ricevuta della richiesta di rinnovo e un valido documento di identità (tale ultima richiesta, peraltro, è stata formulata dal Comune di Genova ignorando che il sig. avesse tempestivamente richiesto alla Questura il rilascio di un permesso di lungo Parte_1
soggiorno, prima che perdesse validità quello in suo possesso).
Risulta, inoltre, che la comunicazione di cui sopra non sia stata consegnata personalmente al destinatario, assente l'11/8/2023, nei confronti del quale è stata quindi effettuata una notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c, dando corso ai relativi adempimenti, ovvero al deposito della copia dell'atto presso il avvenuto il 23/8/23 e all'invio della lettera raccomandata di avviso al Controparte_2
destinatario.
All'esito della richiesta formulata dal giudice all'esito del giudizio, il ha prodotto Controparte_2
l'avviso di ricevimento della raccomandata inviata ai sensi della L. 890/82, non ritirata dal destinatario e restituita al mittente per compiuta giacenza, così fornendo prova dell'esito della notifica e dimostrando di aver posto in essere correttamente gli adempimenti previsti dalla legge.
Se dunque formalmente la notifica risulta correttamente eseguita, tuttavia il ricorrente ha affermato di non avere avuto alcuna notizia dell'invito di cui sopra e di non aver, per tale ragione, né prontamente adempiuto alle richieste, né presentato idonee motivazioni a riguardo. Tale circostanza
è stata giustificata dal cattivo stato dello stabile di via di Pre' 51/3, nel quale le cassette della posta risultano danneggiate e, dunque, inidonee a garantire che la posta ricevuta non vada smarrita.
Il ricorrente, sentito all'udienza del 7/7/25, ha riferito: “confermo di non aver mai ricevuto alcun avviso di raccomandata da parte del di Genova relativa alla presentazione del permesso di CP_2
soggiorno, preciso che nel mio palazzo, posto vicino alla stazione di Genova Principe, ci sono le cassette della posta ma hanno il vetro rotto, almeno la mia ha il vetro rotto”.
Se, quindi, il ha avviato in modo corretto il procedimento, di fatto il diretto Controparte_2
interessato deve ritenersi non ne sia venuto a conoscenza ben potendo, in caso contrario, riscontrare senza problemi le richieste del così evitando le numerose iniziative giudiziarie intraprese CP_2
successivamente per porre rimedio alla vicenda.
La circostanza di fatto più rilevante, idonea a fondare comunque il ricorso, riguarda la presenza del ricorrente, senza soluzione di continuità, nell'abitazione di Genova in via di Prè 51/3 da ben più di dieci anni.
La circostanza che fosse ivi residente dal momento della cancellazione dall'anagrafe ad Parte_1
oggi è stata confermata da un testimone, il sig. anch'egli residente a [...]
5 51/3, il quale, escusso all'udienza del 9/10/25, ha riferito: “preciso che abito nella residenza che ho indicato dal 1987 e che il sig. abita nell'appartamento insieme a me dal 2000 e, tutt'oggi, Parte_1
vive a quell'indirizzo”. Eguale dichiarazione ha reso il ricorrente, sentito liberamente all'udienza del
7/7/25, nel corso della quale ha affermato: “confermo di essere nato in [...] il [...]. Ho sempre vissuto in Genova, via di Pre' 51 interno 3 da quando sono arrivato a in questa città, sono almeno venti anni che abito e vivo lì”.
Inoltre, anche dalla documentazione versata può dirsi comprovata la sua effettiva e continuativa presenza sul territorio del Tale circostanza risulta, infatti, documentalmente Controparte_2
provata:
– dalle carte di identità prodotte, la prima delle quali è stata rilasciata il 21/10/2011 e successivamente rinnovata (doc. 10 ricorrente);
– dal calcolo previsionale della pensione, da cui risulta che il ricorrente riceveva la posta in via di Pre' 51/3 e nel quale vengono elencate le varie attività lavorative svolte dal medesimo nel corso degli anni, a partire dal 1997 (doc. 12 ricorrente);
– dal tesserino rilasciato dalla AS (allegato alla memoria 30/5/25 del ricorrente), nel Nume_1
quale viene riportato quale domicilio l'indirizzo sopra indicato.
Alla luce di tali elementi può quindi escludersi che si sia verificata una effettiva interruzione della permanenza della parte nel territorio del Comune di Genova e che sia venuto meno uno stabile collegamento con il luogo di residenza ivi fissato.
Anche la circostanza relativa alla scadenza ultra semestrale del permesso di soggiorno, invocata dal di Genova per fondare il provvedimento di cancellazione dall'anagrafe, appare infondata, CP_2
se pure la circostanza avrebbe dovuto essere comunicata in sede di dichiarazione.
Risulta, infatti, che il ricorrente avesse inoltrato in data 25/10/21 – prima della scadenza del titolo– istanza di rilascio di un permesso di lungo soggiorno – circostanza di cui la Questura ha dato atto nel decreto di rigetto del 14/4/23 (cfr. doc. 4 ricorrente), attendendo poi le determinazioni dell'Autorità.
Il procedimento amministrativo si è protratto senza soluzione di continuità, trovando conclusione con l'adozione da parte della del decreto di rigetto del 14/4/23, avverso il quale CP_4 Parte_1
ha proposto ricorso innanzi al TAR Liguria, procedura poi abbandonata dal ricorrente, che preferiva rinunciare al conseguimento del permesso di lungo soggiorno a favore del rinnovo di quello ordinario, ottenuto il 14/2/24 (doc. 11 ricorrente).
In conclusione, deve essere dichiarata l'illegittimità del provvedimento del 31/01/2024 (prot. n.
189/2024/STRA) con cui l'ufficiale d'Anagrafe del Comune di Genova ha disposto la cancellazione del ricorrente dall'anagrafe della popolazione residente, ed accertato che la residenza di , Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ) nel comune di Genova, via di Pre' CodiceFiscale_1
6 51/3, si è protratta ininterrottamente dal momento della cancellazione dal registro dell'anagrafe dei residenti sino ad oggi, con conseguente ordine al e per esso al Sindaco del Controparte_1
Comune di Genova quale Ufficiale di Governo, di provvedere al ripristino dell'iscrizione anagrafica del ricorrente nel registro dell'anagrafe del Comune di Genova.
Atteso il tenore della vicenda, le spese di lite devono trovare integrale compensazione.
PQM
il Tribunale di Genova, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara illegittimo il provvedimento emesso dall'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di Genova prot. n.
189/2024/STRA del 31/01/2024, con cui l'Ufficiale dell'Anagrafe del Comune di Genova ha disposto la cancellazione del ricorrente , nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._2
) dall'anagrafe della popolazione residente e per l'effetto
[...]
accerta che la residenza del ricorrente , nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
) nel Comune di Genova, via di Pre' 51/3 si è protratta ininterrottamente dal C.F._2
momento della cancellazione dal registro dell'anagrafe dei residenti sino ad oggi, con conseguente ordine al e per esso al Sindaco del Comune di Genova quale Ufficiale di Controparte_1
Governo di annotazione nel registro dell'anagrafe del Comune di Genova;
dichiara interamente compensate le spese del procedimento.
Genova, 14 novembre 2025
Il Giudice
EN NO
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