Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/02/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 04/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 3092/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.DE CESARE CORRADO e G.DE Parte_1
Cesare giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv CASTELLANETA ELVIRA giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: postumi invalidanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato l'8.3.2024, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva che l' non gli aveva riconosciuto alcuna percentuale di invalidità quale CP_1 conseguenza di malattia professionale. Affermava che aveva presentato domanda per il riconoscimento dell'unificazione con altro infortunio, ma l' aveva ignorato la richiesta. Concludeva per il riconoscimento CP_1 dell'aggravamento per malattia professionale.
Si costituiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti e chiedeva CP_1 il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il dott. , ctu nominato all'udienza del 22.10.2024, nell'elaborato Per_1 peritale depositato, ha confermato l'esistenza della patologia sofferta dal ricorrente (meniscopatia degenerativa ginocchio sx) riconoscendo la
Deve, peraltro, osservarsi che il D.Lgs. n. 38/2000, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144”, il quale all' art. 10, comma 4, ribadisce che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle del Testo Unico ma per le quali il lavoratore dimostri l'origine professionale.
L'art. 13 dello stesso decreto definisce il danno biologico come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale” e ne sancisce il ristoro, se conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
Il nuovo sistema indennitario dell'invalidità permanente prevede una franchigia per gradi di menomazione del 6 % e si attua attraverso tre tabelle (v. d.m. 12.7.2000):
1) tabella delle menomazioni comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali, che sostituisce le due tabelle dell'industria e dell'agricoltura previste nel Testo Unico e basate sulla perdita dell'attitudine al lavoro (nell' ambito della quale si trova la “Tabella delle menomazioni sistema nervoso e psichico” che al n. 181 riporta il “Disturbo post-traumatico da stress cronico severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia, sino a 15);
2) tabella di indennizzo del danno biologico, da applicare in riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, per l'indennizzo di menomazioni superiori al 16 % ed erogate in rendita. Le menomazioni inferiori o uguali al 16 % sono erogate in capitale;
3) tabella dei coefficienti che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Alla luce di siffatti elementi deve pertanto ritenersi che il danno biologico comportante una invalidità permanente superiore al 6%, causalmente connessa con l'attività lavorativa può rientrare nell'indennizzo . CP_1
Nella specie, sulla scorta delle emergenze processuali agli atti, deve ritenersi raggiunta la prova del nesso causale e quanto alla percentuale indennizzabile il Ctu ha concluso per una percentuale d'invalidità pari al
12% complessivo tenuto conto degli esami strumentali svolti.
Tali risultando le conclusioni medico-legali deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità - al fine della valutazione della pregnanza della prova dell'origine professionale della malattia denunciata - sia passata da un giudizio di certezza, ad uno di probabilità, ed infine alla semplice compatibilità: ha, invece, sicuramente escluso la mera possibilità.
Si è detto, in particolare, che la prova deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell' eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all' assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi (assunzione di deposizioni testimoniali, richiesta di chiarimenti al consulente tecnico e quanto altro si appalesi opportuno) in relazione all'entità ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio (Cass. 8 gennaio 2003 n. 87; Cass. 20 maggio 2000 n. 6592; Cass. 8 luglio 1994 n.
6434; Cass. 23 aprile 1997 n. 3523; Cass. 7 aprile 1998 n. 3602).
È stato detto ancora che il ctu può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, e per l'assenza di altri fattori extra-professionali
(Cass. 13 aprile 2002 n. 5352; Cass. 21 febbraio 2003 n. 2716; Cass. 24 marzo 2003 n. 4292). Si possono a tale scopo utilizzare congiuntamente anche dati epidemiologici (Cass. 24 luglio 1991, n. 8310; Cass. sez. un. 4 giugno 1992
n. 6846; Cass. 27 giugno 1998 n. 6388; Cass. 29 settembre 2000 n.
12909), per suffragare una qualificata probabilità (Cass. 5638/1991 cit.;
Cass. 3 aprile 1990, n. 2684).
È opportuno, però, precisare che il giudizio di compatibilità si differenzia dalla mera possibilità in quanto il primo implica, oltre l'affermazione che la noxa professionale può avere causato la malattia, anche la esclusione di ogni altro fattore extraprofessionale (cfr. Cass. n. 10042/2004).
Orbene, applicando gli esposti principi al caso che occupa, deve rilevarsi che le conclusioni peritali depongono per l'affermazione del nesso causale e la circostanza trova conforto anche nelle risultanze della prova testimoniale che hanno confermato sia l'attività lavorativa del ricorrente che il nesso con a patologia denunciata.
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il
CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, ritenuti i risultati peritali pienamente condivisibili.
Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque, la domanda, va accolta con la condanna dell' al pagamento di un indennizzo per una CP_1 percentuale pari al 12% di inabilità permanente a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto, sino all' effettivo soddisfo (v.
C. Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, mentre quelle di consulenza tecnica, anticipate dall' , CP_2 sono definitivamente a carico dell'istituto.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto DA , nei Pt_1 confronti , così provvede: CP_3
1. Dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione di un indennizzo in capitale nella percentuale del 12% complessivo di inabilità con decorrenza dalla domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali CP_1 sino al soddisfo.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate CP_1 in euro 1.800,00, per compensi, con distrazione.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in CP_1 separato decreto.
Bari,04/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi