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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 11/04/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Boris Infantino, elettivamente domiciliato in Piacenza, via Roma n. 48, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
– (c.f. – P.I va , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell' ; CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 15.01.2025, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 16.01.2025, ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo Parte_1 CP_1 diritto a percepire l'indennità di disoccupazione NASPI, di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 22/2015, richiesta con domanda del 14.09.2024, che l'Istituto le aveva già negato con comunicazione datata 26.09.2024.
A sostegno della domanda proposta, deduceva che l'ammortizzatore sociale NASPI spettava a condizione che lo stato di disoccupazione fosse involontario, tale intendendosi anche la disoccupazione conseguente a dimissioni rese dal dipendente per giusta causa e/o alle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro anche conseguenti al trasferimento del lavoratore ad una diversa sede che si trovava ad una notevole distanza dalla residenza e/o dall'ultima sede presso la quale il dipendente prestava la propria attività.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , il quale rappresentava CP_1
che, a seguito di istanza di autotutela del 02.10.2024, la domanda di indennità di disoccupazione
NASPI, presentata dalla ricorrente, era stata accolta con provvedimento del 24.01.2025 e la prestazione pretesa era già stata liquidata ed accreditata. Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, a spese compensate tra le parti.
1.2) All'udienza del 10.04.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Ritiene il Giudice che, a seguito dell'accoglimento in autotutela, da parte dell' , della domanda CP_1 svolta dalla ricorrente e diretta ad ottenere l'erogazione dell'indennità NASPI, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta.
Com'è noto, l'art. 100 c.p.c. prevede che, per proporre una domanda in sede giurisdizionale, è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda.
Ebbene, nel caso di specie, si deve rilevare che, a seguito dell'avvenuto integrale accoglimento, da parte dell' , della domanda oggetto del presente giudizio, nessun interesse attuale e concreto può CP_1
riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile, giuridicamente apprezzabile.
2/4 Deve, allora, ritenersi sussistere una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula, infatti, che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass., n. 23289/2007 e n. 2567/2007:
“La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”). Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass., n. 4034/2007, n. 6909/2009; n. 10553/2009:
“La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché, altrimenti, non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”).
Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
3) Tanto premesso, deve osservarsi come la cessazione della materia del contendere non esime il giudice dal dovere di provvedere sulle spese del giudizio, dovendosi valutare, al riguardo, se sussistono i presupposti per la totale o parziale compensazione, ovvero se le stesse debbano essere imputate ad una delle parti in ragione del comportamento adottato in sede giudiziale e/o stragiudiziale, nonché in ragione del merito della causa (c.d. soccombenza virtuale).
Ebbene, nel caso di specie, alla luce della circostanza che la controversia si sarebbe risolta prima, in via bonaria, se l' avesse preso atto delle informazioni in suo possesso, ben prima della notifica del CP_1
3/4 ricorso introduttivo della presente controversia (invero, dalla documentazione agli atti, emerge che ha presentato ricorso amministrativo avverso la prima decisione di rigetto dell' Parte_1 CP_1
in data 02.10.2024 e, non avendo ricevuto alcun riscontro, sia entro il termine di 60 giorni sostenuto da parte ricorrente, scaduto il 01.12.2024, sia entro quello di 90 giorni sostenuto da parte resistente, scaduto il 31.12.2024, facendo decorrere invano qualche altro giorno, in data 16.01.2025, ha iscritto al ruolo il presente ricorso e l' , dal canto suo, ha, infine, provveduto in autotutela Controparte_2
solo in data 24.01.2025, ossia dopo aver ricevuto la notifica del ricorso) appare equo e congruo disporre la condanna di parte resistente alla rifusione, in favore di delle spese di lite Parte_1
da questa sostenute, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda proposta da con il presente giudizio;
Parte_1
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che si CP_1
liquidano in € 1.500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Piacenza, 11.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Boris Infantino, elettivamente domiciliato in Piacenza, via Roma n. 48, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
– (c.f. – P.I va , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell' ; CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 15.01.2025, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 16.01.2025, ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo Parte_1 CP_1 diritto a percepire l'indennità di disoccupazione NASPI, di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 22/2015, richiesta con domanda del 14.09.2024, che l'Istituto le aveva già negato con comunicazione datata 26.09.2024.
A sostegno della domanda proposta, deduceva che l'ammortizzatore sociale NASPI spettava a condizione che lo stato di disoccupazione fosse involontario, tale intendendosi anche la disoccupazione conseguente a dimissioni rese dal dipendente per giusta causa e/o alle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro anche conseguenti al trasferimento del lavoratore ad una diversa sede che si trovava ad una notevole distanza dalla residenza e/o dall'ultima sede presso la quale il dipendente prestava la propria attività.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , il quale rappresentava CP_1
che, a seguito di istanza di autotutela del 02.10.2024, la domanda di indennità di disoccupazione
NASPI, presentata dalla ricorrente, era stata accolta con provvedimento del 24.01.2025 e la prestazione pretesa era già stata liquidata ed accreditata. Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, a spese compensate tra le parti.
1.2) All'udienza del 10.04.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Ritiene il Giudice che, a seguito dell'accoglimento in autotutela, da parte dell' , della domanda CP_1 svolta dalla ricorrente e diretta ad ottenere l'erogazione dell'indennità NASPI, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta.
Com'è noto, l'art. 100 c.p.c. prevede che, per proporre una domanda in sede giurisdizionale, è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda.
Ebbene, nel caso di specie, si deve rilevare che, a seguito dell'avvenuto integrale accoglimento, da parte dell' , della domanda oggetto del presente giudizio, nessun interesse attuale e concreto può CP_1
riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile, giuridicamente apprezzabile.
2/4 Deve, allora, ritenersi sussistere una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula, infatti, che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass., n. 23289/2007 e n. 2567/2007:
“La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”). Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass., n. 4034/2007, n. 6909/2009; n. 10553/2009:
“La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché, altrimenti, non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”).
Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
3) Tanto premesso, deve osservarsi come la cessazione della materia del contendere non esime il giudice dal dovere di provvedere sulle spese del giudizio, dovendosi valutare, al riguardo, se sussistono i presupposti per la totale o parziale compensazione, ovvero se le stesse debbano essere imputate ad una delle parti in ragione del comportamento adottato in sede giudiziale e/o stragiudiziale, nonché in ragione del merito della causa (c.d. soccombenza virtuale).
Ebbene, nel caso di specie, alla luce della circostanza che la controversia si sarebbe risolta prima, in via bonaria, se l' avesse preso atto delle informazioni in suo possesso, ben prima della notifica del CP_1
3/4 ricorso introduttivo della presente controversia (invero, dalla documentazione agli atti, emerge che ha presentato ricorso amministrativo avverso la prima decisione di rigetto dell' Parte_1 CP_1
in data 02.10.2024 e, non avendo ricevuto alcun riscontro, sia entro il termine di 60 giorni sostenuto da parte ricorrente, scaduto il 01.12.2024, sia entro quello di 90 giorni sostenuto da parte resistente, scaduto il 31.12.2024, facendo decorrere invano qualche altro giorno, in data 16.01.2025, ha iscritto al ruolo il presente ricorso e l' , dal canto suo, ha, infine, provveduto in autotutela Controparte_2
solo in data 24.01.2025, ossia dopo aver ricevuto la notifica del ricorso) appare equo e congruo disporre la condanna di parte resistente alla rifusione, in favore di delle spese di lite Parte_1
da questa sostenute, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda proposta da con il presente giudizio;
Parte_1
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che si CP_1
liquidano in € 1.500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Piacenza, 11.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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