TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 08/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
r.g 3192/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Angelo Baffa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3192/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FONTANA CARLO
RICORRENTE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. NERI PASQUALE Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.09.2024.
Integralmente richiamati gli atti di causa, dev'essere confermato il quadro fattuale già analizzato in sede di ordinanza interdittale emessa in data 22.03.2023, con cui è stata riconosciuta, in capo all'attrice, la privazione del compossesso dell'immobile sito in Grottaferrata, via Federico Marinotti
n. 34, da parte della resistente, a sua volta compossessore dell'immobile.
Con motivazione che espressamente si richiama in questa sede, il Tribunale, senza che nel presente giudizio sia stata prodotta documentazione in senso contrario, ha avuto modo di precisare che, la sig.ra , pur essendosi allontanata dall'immobile oggetto di causa nell'anno Parte_2
2017, per recarsi a vivere con il coniuge, non ha perso l'animus inerente il potere di fatto con l'abitazione in questione (cfr. ordinanza possessoria in atti: “dall'esame della documentazione in atti, nonché dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza dell'8.03.2023, emerge in capo all'istante una situazione giuridica di compossesso con la resistente e non anche di possesso esclusivo;
risulta circostanza pacifica che abbia abitato l'immobile sito in Grottaferrata, via Parte_2
Federico Marinetti n. 34 dall'anno 2015 sino al 6.05.2017, allorché ella, unitasi in matrimonio con il sig. , si è trasferita presso la casa coniugale ubicata nel medesimo Comune;
Persona_1 risulta, altresì, che la resistente , fin dal momento dell'acquisto dell'abitazione Controparte_1
(avvenuto il 27.05.2015), si sia trasferita unitamente alla figlia (odierna ricorrente) presso l'immobile in questione, per ivi rimanervi anche in seguito delle nozze della figlia e ciò al fine di restare in prossimità della ricorrente, affetta da patologia renale cronica con necessità di stabile assistenza;
rileva il tribunale che l'allontanamento di non abbia determinato Parte_2 la perdita del possesso dell'immobile in ragione delle seguenti considerazioni;
L'istante ha documentato, nel corso del tempo, il versamento degli importi dovuti a titolo di mutuo sulla prefata abitazione (cfr. versamento di Euro 4.069,26 del 4.02.2021; versamento di Euro 3.927,52 dell'1.07.2020; versamento del 2.01.2020 per Euro 3.898,59; versamento di Euro 3.894,00 del 2.07.2019; versamento del 5.08.2022 per Euro 3.999,40; versamento del 4.01.2016 per Euro
3.893,67; versamento per Euro 3.850,00 del 6.06.2018; versamento del 15.07.2020 per Euro 3.933,69; versamento dell'1.07.2018 per Euro 3.743,00 di cui solo per alcuni la resistente ha documentato l'avvenuto rimborso), nonché il pagamento delle utenze, di cui è stata intestataria fino al momento dello spoglio;
la ricorrente ha sempre avuto la disponibilità delle chiavi dell'immobile; sul punto, risulta inverosimile la ricostruzione di , la quale ha dichiarato che la figlia Controparte_1 non avesse la disponibilità delle chiavi dell'abitazione; risulta infatti che la ricorrente, nel luglio 2022, abbia provato ad accedere all'immobile non riuscendovi per via del cambio di serratura (effettuato dalla resistente) del cancelletto da cui si accede al giardino e quindi all'abitazione; non si comprende come mai la ricorrente avrebbe dovuto tentare di accedere all'abitazione ove costei fosse solo in possesso delle chiavi del cancelletto esterno (nonché degli ulteriori accessi condominiali) e non anche di quelle dell'appartamento; osserva poi il tribunale che la sostituzione della serratura del cancelletto, seguita dalla mancanza di consegna delle relative chiavi e dal diniego da parte della resistente nel consentire l'accesso alla ricorrente, ha determinato un'interversione del possesso (passando la resistente dalla posizione di compossessore a quella di possessore esclusivo), giacché la ricorrente è stata di fatto impossibilitata a ripristinare la relazione con la res;
osserva poi il tribunale che l'esistenza del legame familiare e le gravi condizioni di salute della ricorrente (ragioni che hanno determinato l'insediamento della madre nell'immobile al fine di assistere la figlia) rendono del tutto coerente il perdurare anche solo animus del legame della ricorrente con l'immobile, talché per effetto dell'intervenuta separazione della e della necessità di costei Pt_2 di rientrare nel possesso dell'immobile, il diniego della resistente ha determinato uno spoglio violento meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1168 c.c. (cfr. Cass. n. 13415 del 2014 relativamente alla tutela reintegratoria del compossessore)”. L'attrice, pertanto, al pari della convenuta, ha pari diritto al possesso dell'immobile; ne consegue che la convenuta è tenuta a consentire l'accesso e il godimento dell'immobile anche alla figlia. L'evidenza di condotte ostative che hanno determinato l'attrice a richiedere, l'istanza ex art. 669 duodecies c.p.c., peraltro rimasta infruttuosa a causa dell'installazione di un antifurto da parte della convenuta, determina l'accoglimento della domanda risarcitoria nei limiti di seguito indicati.
L'ammontare dell'indennità dovuta per l'uso esclusivo del bene può essere determinata in via equitativa assumendo come punto di riferimento il canone di locazione percepibile per quel bene con riferimento ai prezzi di mercato (v. Cass., 2.8.90, n. 7716).
Ai fini della liquidazione può adoperarsi il documento inerente l'indicazione del valore locativo dell'immobile (cfr. doc. all. 12 atto di citazione), non specificamente contestato dalla convenuta.
Il canone annuo di locazione dev'essere poi dimidiato posto che, quantomeno in relazione al giudizio possessorio, entrambe le parti rivestono la qualità di compossessori dell'immobile.
Pertanto, il canone mensile stimato, in via equitativa, in Euro 950,00 mensili (Euro 11.400,00 annui), dev'essere determinato in Euro 475,00 mensili, dal marzo 2023 all'attualità, per complessivi Euro 10.450,00, comprensivi di interessi. Sempre in via equitativa, considerate le precarie condizioni di salute e il presumibile stato di scuotimento morale, derivante dalla frustrazione per la mancata attuazione dello ius possessionis riconosciuto, il tribunale ritiene che equo riconoscere all'attrice un risarcimento per il danno morale subito, pari ad Euro 2.000,00, comprensivo di interessi.
Deve infine precisarsi, che l'installazione di un antifurto da parte della convenuta non pregiudica in alcun modo l'esecuzione dell'ordine di reintegrazione, posto che l'immissione nell'ingresso dell'abitazione costituisce l'esecuzione dell'ordine dell'autorità giurisdizionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa (cfr. art. 15 c.p.c.) scaglione compreso tra euro 26.000,01 e 52.000,00 parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e trattazione, attesa l'esigua attività processuale svolta e il basso grado di complessità della controversia.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Ordina a di reintegrare la ricorrente nel compossesso dell'immobile sito in Controparte_1
Grottaferrata via Marinetti nr. 34 (censito al foglio 18, particella n. 1923 sub 15,16 e 28), consentendole liberamente l'accesso (libero anche da animali), mediante consegna della copia delle chiavi di tutti gli accessi (cancello e porta di abitazione).
- Condanna la convenuta, in via equitativa, al risarcimento del danno patrimoniale in favore dell'attrice che liquida in Euro 10.450,00, comprensivo di interessi.
- Condanna la convenuta, in via equitativa, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'attrice che liquida in Euro 2.000,00.
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore dell'attrice, che liquida in
Euro 249,00 per esborsi ed euro 2.356,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Velletri, lì 07/01/2025
Il giudice
Angelo Baffa