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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/10/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. DO Lo ES EM ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2198/2024 R.G.A.C.
DA
NATO A LICATA IL 30/07/66 Parte_1 rapp. e dif. dall'Avv. Alessio Americo
ATTORE
CONTRO
IN PERSONA Controparte_1
DEL PROCURATORE SPECIALE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rapp. e dif. dall'Avv. Antonio La Rocca
CONVENUTA
DI NATA A LICATA IL 22/05/65 CP_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 15/10/2024 Parte_1 evocava dinanzi a questo Tribunale la compagnia assicuratrice nonché Controparte_1
. RR l'attore d'essere rimasto CP_3
1 coinvolto in data 01/02/2020 alle ore 11,00 circa mentre si trovava nella via Puccini in Licata ed aveva attraversato la strada in un incidente provocato da che stava Controparte_4 conducendo un'autovettura di proprietà di CP_3
che aveva posto in essere un'imprudente
[...] manovra di guida. Affermava altresì d'aver riportato in esito all'illecito evento gravissime lesioni per cui concludeva chiedendo la condanna dei convenuti in solido al ristoro d'ogni danno patito in conseguenza dell'incidente in parola. Si costituiva in giudizio la Controparte_1 la quale contestava le attoree pretese delle
[...] quali deduceva l'infondatezza. CP_3 optava per la contumacia. Celebrata l'istruttoria esclusivamente attraverso produzioni documentali all'udienza del 29/10/2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente e nel rito va dichiarata la contumacia della convenuta non CP_3 costituitasi in giudizio benché regolarmente evocata. Ancora preliminarmente, va precisato che, come disposto dall'articolo 2697 c.c., spetta a colui che ha subito un incidente, che agisca in giudizio, per ottenere il risarcimento del danno,
2 dimostrare quest'ultimo, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente e i danni di cui si chiede il risarcimento. Inoltre tale norma di riparto dell'onere probatorio si ritiene correttamente seguita da questo decidente, non relativamente alla dinamica del sinistro, ma con riferimento al verificarsi dell'incidente stradale ed al fatto che le lesioni riportate dall'attore fossero effettivamente riconducibili al detto sinistro, nel quale era rimasto coinvolto. Ciò premesso, la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice deve essere rigettata alla stregua delle seguenti considerazioni. Alla luce dell'istruttoria espletata, infatti, deve ritenersi che l'attore non abbia in alcun modo provato il nesso causale tra le lesioni riportate e il sinistro, permanendo significative incertezze sull'effettiva causa delle lesioni di cui l'attore stesso si duole. Innanzitutto, va rilevata l'obiettiva discrasia tra la causa delle lesioni indicata dall'attore negli atti di causa (id est sinistro stradale) e quella riferita dall'asserita responsabile dell'incidente in argomento e trascritta nel CID. Si tratta, a ben vedere, di due eventi differenti, come già evincibile dalla scheda compilata nel modulo CAI, tra le diverse possibili
3 causali, l'incidente stradale è tenuto distinto dall'infortunio accidentale. Nel merito occorre altresì rilevare come le attoree pretese non abbiano ricevuto nel corso del giudizio la necessaria consistenza e pertanto sono state respinte. Infatti, la decisione di questo Giudice di non ammettere le chieste istanze istruttorie ponendo, così, la causa in decisione, dipende dalla netta convinzione del giudicante che nell'allegazione documentale delle parti vi siano tutti gli elementi utili e validi per addivenire alla definizione della controversia che ci occupa.
Supporto probatorio alcuno infatti è apparso giudizialmente connotarsi in riguardo alle cause dell'incidente anche con riferimento all'effettivo suo svolgersi che avesse sufficiente vigore da riuscire a far in via anche presuntiva arguire una partecipazione e quindi una forma di responsabilità nell'ambito dell'accaduto in attenzione del conducente l'automezzo protagonista del sinistro in parola. Infatti nella fattispecie nessuna circostanza degna di rilievo è emersa dall'espletata attività istruttoria non essendo scaturito elemento probatorio alcuno che potesse chiarire l'an della vicenda giudiziale fornita alla nostra attenzione da cui si potesse
4 desumere quindi una forma di responsabilità del conducente l'autovettura che a detta dell'attore lo ha investito nel verificarsi del fatto illecito in commento. All'esito delle risultanze documentali, in mancanza di ulteriori riscontri, occorre rilevare come la sottoscrizione del modulo di constatazione amichevole da parte degli asseriti protagonisti della vicenda che ci occupa, non possa ritenersi piena prova di responsabilità del danno. Piace ancora osservare che in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CAI), le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo. La valenza probatoria del modulo di constatazione amichevole del sinistro a doppia firma, invocata da parte attrice, va ritenuta insussistente anche in assenza di una prova positiva dell'effettive modalità di accadimento dell'incidente da fornirsi da parte attrice, atteso che il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, quando è sottoscritto dai soggetti coinvolti e
5 completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione "iuris tantum" valevole nei confronti dell'assicuratore, e come tale superabile con prova contraria. Tale prova può emergere non soltanto da un'altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di causa, ad esempio da una consulenza tecnica d'ufficio, attesa la regola, immanente nel nostro ordinamento processuale, secondo cui il principio dell'onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere debbano ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo. Peraltro, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e come detto litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo
6 comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice. Piace aggiungere come ordine all'an debeatur, si rilevi che dalla scatola nera installata sull'autovettura della convenuta, questa al momento del sinistro non risultava presente nella Via Puccini in Licata ove si assume si sia verificato l'incidente in commento e non risulta rilevato crash alcuno e tenuto conto delle conseguenze lamentate dall'attore a seguito dell'urto, questo non poteva essere di entità così irrilevante da non essere segnalato dal sistema. Sul valore probatorio delle risultanze della scatola nera va precisato che la legge n. 124/2017 ha così normato l'articolo 145 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, inserendo il seguente disposto: «Art. 145-bis.
(Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere»
e di altri dispositivi elettronici). Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi
7 elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.
Sul punto occorre ricordare che la cd. “scatola nera” è un dispositivo di sicurezza composto da circuiti elettronici di controllo di determinate funzioni dell'autovettura, da sensori e da un geolocalizzatore GPS che permette il monitoraggio e la registrazione dei parametri tecnici del mezzo ed il comportamento del conducente. In caso di incidente, attraverso l'incrocio di dati quali la posizione, la velocità dell'auto e l'intensità di eventuali urti, esso rende possibile una ricostruzione di eventuali sinistri in modo particolarmente preciso e dettagliato, semplificando così la fase delle indagini in caso di incidente, sia ai fini assicurativi, sia eventualmente in sede penale laddove vi siano lesioni colpose. Inoltre, la scatola nera è progettata per resistere alle condizioni più estreme, essendo realizzata utilizzando un
8 involucro protettivo in acciaio ed essendo resistente all'acqua. Il cuore del dispositivo è, quindi, un localizzatore GPS che mantiene il collegamento costante con una centrale remota mediante l'uso di un chip ed una card su cui vengono memorizzati i dati relativi a posizione e velocità dell'autovettura in modo continuativo.
Anche la forza delle accelerazioni e degli impatti è misurata e registrata mediante un accelerometro.
Più analiticamente, i dati monitorati dalla scatola nera sono quindi: la geolocalizzazione, che permette di rintracciare il veicolo in caso di furto;
i parametri di percorrenza e, cioè, le statistiche basate su tempi di marcia e tempi di sosta con calcolo continuo in ore e minuti;
il numero di chilometri percorsi, con analisi statistica delle distanze coperte in orari diurni e in orari notturni e il tipo di percorso usato (urbano, extraurbano, autostradale), con report di analisi percentuali per giorno, settimana, mese;
crash e impatti, per i quali sono riportati data, accelerazione massima rilevata dal numero di giri motore, luogo risultante dalla localizzazione e dalla velocità al momento dell'impatto; i dati sulla guida del conducente che il sistema monitora, registrando l'uso del cambio, le marce inserite e i giri del
9 motore per potere analizzare nel dettaglio lo stile di guida;
l'attivazione dei sistemi di sicurezza, del tipo airbag vengono registrati dal sistema. I dati così risultanti vengono trasmessi dalla scatola nera a una centrale remota e vengono conservati in un database a disposizione delle compagnie assicurative che potranno così analizzare il comportamento alla guida di ciascun assicurato nei minimi particolari. Tali generiche dichiarazioni, unite alle risultanze della scatola nera che non rilevò il crash, portano a ritenere che non sia stata raggiunta la prova che l'attore sia stato investito dall'autoveicolo di proprietà della convenuta. In conclusione in ossequio alla regola di giudizio sancita dall'art. 2697 c.c. (a tenore della quale “actore non probante, reus absolvitur”), non può che quindi concludersi per il rigetto delle domande attoree non essendo come già cennato emersa all'esito dell'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio forma alcuna di responsabilità di che Controparte_4 conduceva l'automezzo della convenuta CP_3
nella causazione del sinistro in parola.
[...]
Sussistono tuttavia giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite tra le parti costituite.
10
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
rigetta le domande attoree;
dichiara compensate tra le parti costituite le spese processuali.
AGRIGENTO 30/10/2025
IL GIUDICE
DO Lo ES EM
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. DO Lo ES EM ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2198/2024 R.G.A.C.
DA
NATO A LICATA IL 30/07/66 Parte_1 rapp. e dif. dall'Avv. Alessio Americo
ATTORE
CONTRO
IN PERSONA Controparte_1
DEL PROCURATORE SPECIALE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rapp. e dif. dall'Avv. Antonio La Rocca
CONVENUTA
DI NATA A LICATA IL 22/05/65 CP_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 15/10/2024 Parte_1 evocava dinanzi a questo Tribunale la compagnia assicuratrice nonché Controparte_1
. RR l'attore d'essere rimasto CP_3
1 coinvolto in data 01/02/2020 alle ore 11,00 circa mentre si trovava nella via Puccini in Licata ed aveva attraversato la strada in un incidente provocato da che stava Controparte_4 conducendo un'autovettura di proprietà di CP_3
che aveva posto in essere un'imprudente
[...] manovra di guida. Affermava altresì d'aver riportato in esito all'illecito evento gravissime lesioni per cui concludeva chiedendo la condanna dei convenuti in solido al ristoro d'ogni danno patito in conseguenza dell'incidente in parola. Si costituiva in giudizio la Controparte_1 la quale contestava le attoree pretese delle
[...] quali deduceva l'infondatezza. CP_3 optava per la contumacia. Celebrata l'istruttoria esclusivamente attraverso produzioni documentali all'udienza del 29/10/2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente e nel rito va dichiarata la contumacia della convenuta non CP_3 costituitasi in giudizio benché regolarmente evocata. Ancora preliminarmente, va precisato che, come disposto dall'articolo 2697 c.c., spetta a colui che ha subito un incidente, che agisca in giudizio, per ottenere il risarcimento del danno,
2 dimostrare quest'ultimo, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente e i danni di cui si chiede il risarcimento. Inoltre tale norma di riparto dell'onere probatorio si ritiene correttamente seguita da questo decidente, non relativamente alla dinamica del sinistro, ma con riferimento al verificarsi dell'incidente stradale ed al fatto che le lesioni riportate dall'attore fossero effettivamente riconducibili al detto sinistro, nel quale era rimasto coinvolto. Ciò premesso, la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice deve essere rigettata alla stregua delle seguenti considerazioni. Alla luce dell'istruttoria espletata, infatti, deve ritenersi che l'attore non abbia in alcun modo provato il nesso causale tra le lesioni riportate e il sinistro, permanendo significative incertezze sull'effettiva causa delle lesioni di cui l'attore stesso si duole. Innanzitutto, va rilevata l'obiettiva discrasia tra la causa delle lesioni indicata dall'attore negli atti di causa (id est sinistro stradale) e quella riferita dall'asserita responsabile dell'incidente in argomento e trascritta nel CID. Si tratta, a ben vedere, di due eventi differenti, come già evincibile dalla scheda compilata nel modulo CAI, tra le diverse possibili
3 causali, l'incidente stradale è tenuto distinto dall'infortunio accidentale. Nel merito occorre altresì rilevare come le attoree pretese non abbiano ricevuto nel corso del giudizio la necessaria consistenza e pertanto sono state respinte. Infatti, la decisione di questo Giudice di non ammettere le chieste istanze istruttorie ponendo, così, la causa in decisione, dipende dalla netta convinzione del giudicante che nell'allegazione documentale delle parti vi siano tutti gli elementi utili e validi per addivenire alla definizione della controversia che ci occupa.
Supporto probatorio alcuno infatti è apparso giudizialmente connotarsi in riguardo alle cause dell'incidente anche con riferimento all'effettivo suo svolgersi che avesse sufficiente vigore da riuscire a far in via anche presuntiva arguire una partecipazione e quindi una forma di responsabilità nell'ambito dell'accaduto in attenzione del conducente l'automezzo protagonista del sinistro in parola. Infatti nella fattispecie nessuna circostanza degna di rilievo è emersa dall'espletata attività istruttoria non essendo scaturito elemento probatorio alcuno che potesse chiarire l'an della vicenda giudiziale fornita alla nostra attenzione da cui si potesse
4 desumere quindi una forma di responsabilità del conducente l'autovettura che a detta dell'attore lo ha investito nel verificarsi del fatto illecito in commento. All'esito delle risultanze documentali, in mancanza di ulteriori riscontri, occorre rilevare come la sottoscrizione del modulo di constatazione amichevole da parte degli asseriti protagonisti della vicenda che ci occupa, non possa ritenersi piena prova di responsabilità del danno. Piace ancora osservare che in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CAI), le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo. La valenza probatoria del modulo di constatazione amichevole del sinistro a doppia firma, invocata da parte attrice, va ritenuta insussistente anche in assenza di una prova positiva dell'effettive modalità di accadimento dell'incidente da fornirsi da parte attrice, atteso che il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, quando è sottoscritto dai soggetti coinvolti e
5 completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione "iuris tantum" valevole nei confronti dell'assicuratore, e come tale superabile con prova contraria. Tale prova può emergere non soltanto da un'altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di causa, ad esempio da una consulenza tecnica d'ufficio, attesa la regola, immanente nel nostro ordinamento processuale, secondo cui il principio dell'onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere debbano ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo. Peraltro, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e come detto litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo
6 comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice. Piace aggiungere come ordine all'an debeatur, si rilevi che dalla scatola nera installata sull'autovettura della convenuta, questa al momento del sinistro non risultava presente nella Via Puccini in Licata ove si assume si sia verificato l'incidente in commento e non risulta rilevato crash alcuno e tenuto conto delle conseguenze lamentate dall'attore a seguito dell'urto, questo non poteva essere di entità così irrilevante da non essere segnalato dal sistema. Sul valore probatorio delle risultanze della scatola nera va precisato che la legge n. 124/2017 ha così normato l'articolo 145 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, inserendo il seguente disposto: «Art. 145-bis.
(Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere»
e di altri dispositivi elettronici). Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi
7 elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.
Sul punto occorre ricordare che la cd. “scatola nera” è un dispositivo di sicurezza composto da circuiti elettronici di controllo di determinate funzioni dell'autovettura, da sensori e da un geolocalizzatore GPS che permette il monitoraggio e la registrazione dei parametri tecnici del mezzo ed il comportamento del conducente. In caso di incidente, attraverso l'incrocio di dati quali la posizione, la velocità dell'auto e l'intensità di eventuali urti, esso rende possibile una ricostruzione di eventuali sinistri in modo particolarmente preciso e dettagliato, semplificando così la fase delle indagini in caso di incidente, sia ai fini assicurativi, sia eventualmente in sede penale laddove vi siano lesioni colpose. Inoltre, la scatola nera è progettata per resistere alle condizioni più estreme, essendo realizzata utilizzando un
8 involucro protettivo in acciaio ed essendo resistente all'acqua. Il cuore del dispositivo è, quindi, un localizzatore GPS che mantiene il collegamento costante con una centrale remota mediante l'uso di un chip ed una card su cui vengono memorizzati i dati relativi a posizione e velocità dell'autovettura in modo continuativo.
Anche la forza delle accelerazioni e degli impatti è misurata e registrata mediante un accelerometro.
Più analiticamente, i dati monitorati dalla scatola nera sono quindi: la geolocalizzazione, che permette di rintracciare il veicolo in caso di furto;
i parametri di percorrenza e, cioè, le statistiche basate su tempi di marcia e tempi di sosta con calcolo continuo in ore e minuti;
il numero di chilometri percorsi, con analisi statistica delle distanze coperte in orari diurni e in orari notturni e il tipo di percorso usato (urbano, extraurbano, autostradale), con report di analisi percentuali per giorno, settimana, mese;
crash e impatti, per i quali sono riportati data, accelerazione massima rilevata dal numero di giri motore, luogo risultante dalla localizzazione e dalla velocità al momento dell'impatto; i dati sulla guida del conducente che il sistema monitora, registrando l'uso del cambio, le marce inserite e i giri del
9 motore per potere analizzare nel dettaglio lo stile di guida;
l'attivazione dei sistemi di sicurezza, del tipo airbag vengono registrati dal sistema. I dati così risultanti vengono trasmessi dalla scatola nera a una centrale remota e vengono conservati in un database a disposizione delle compagnie assicurative che potranno così analizzare il comportamento alla guida di ciascun assicurato nei minimi particolari. Tali generiche dichiarazioni, unite alle risultanze della scatola nera che non rilevò il crash, portano a ritenere che non sia stata raggiunta la prova che l'attore sia stato investito dall'autoveicolo di proprietà della convenuta. In conclusione in ossequio alla regola di giudizio sancita dall'art. 2697 c.c. (a tenore della quale “actore non probante, reus absolvitur”), non può che quindi concludersi per il rigetto delle domande attoree non essendo come già cennato emersa all'esito dell'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio forma alcuna di responsabilità di che Controparte_4 conduceva l'automezzo della convenuta CP_3
nella causazione del sinistro in parola.
[...]
Sussistono tuttavia giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite tra le parti costituite.
10
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
rigetta le domande attoree;
dichiara compensate tra le parti costituite le spese processuali.
AGRIGENTO 30/10/2025
IL GIUDICE
DO Lo ES EM
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