Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/04/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
All'udienza del 07/04/2025, RGC n. 1392/2011 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio sono comparsi:
L'avv. GALLO FRANCESCO PAOLO e avv. TARANTINO GIUSEPPE per parte attrice;
L'avv. VETERE LIBORIO per parte convenuta;
Le parti danno atto che la struttura è stata rilasciata dal dicembre 2017 e non vi è più interesse ai procedimenti di sfratto rubricati ai nn. Rg 1392/2011 e 328/2012 e pertanto chiedono per i detti procedimenti la cessata materia del contendere con compensazione delle spese legali.
Le parti danno ulteriore atto che restano pertanto in essere il procedimento rubricato al n.
1666/2014 relativo all'opposizione a decreto ingiuntivo e il n. Rg 1224/2021 per i quali si riportano alle proprie conclusioni.
IL GOP
Invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e le parti discutono riportandosi ai propri scritti difensivi ed al presente verbale
Il GOP
Si ritira in camera di consiglio per la decisione
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile – in persona della dr.ssa Vanessa Avolio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1392 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2011
TRA
in persona del l.r.p.t., (C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Francesco Paolo Gallo e nel cui studio in Cassano allo Jonio alla Via Amendola, n. 184,
elettivamente domicilia e dall'avv. Giuseppe Tarantino per il procedimento rubricato al n. 1224/21 e nel cui studio in Cassano allo Jonio alla Via Terme, n. 19, elettivamente domicilia;
- attore -
contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
suo l.r.p.t., (C.F.: ) e Controparte_2 C.F._1 Parte_2
(C.F.: tutti rappresentati e difesi dall'avv. Liborio Vetere nonché
[...] C.F._2
dall'avv. Gaetano Vetere (nel procedimento n. RG 1224/21) e nel cui studio in Castrovillari al C.so
Garibaldi n. 7, elettivamente domiciliano;
- convenuti –
Conclusioni e discussione: come da verbale d'udienza del 07.04.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi".
Al presente procedimento sono stati riuniti i procedimenti nn. RG 328/2012; RG 868/2012; RG
1666/2014; RG 1224/2021.
Proc. 1392/2011
Con atto di citazione ritualmente notificato nel procedimento rubricato al n. Parte_1
1392/2011 evocava in giudizio la società per violazione della clausola Controparte_1
risolutiva espressa contenuta nel contratto di affitto di azienda alberghiera stipulato il 05.01.2020 per il mancato pagamento dei canoni locatizi scaduti per un importo complessivo di € 68.249,05 oltre interessi legali (canoni d'affitto per l'anno 2010). Con vittoria di spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 01.10.2011 si costituiva la società
[...]
la quale chiedeva di considerare compensato il credito dei canoni scaduto per l'anno CP_1
2010 con il maggior credito vantato per i motivi esposti nell'atto costitutivo. In subordine dichiarare parzialmente compensato il credito sulla base della documentazione in atti e pertanto procedere al pagamento della sola differenza pari ad € 30.565,35.
All'udienza del 13.10.2011 la società convenuta effettuava il pagamento dei canoni locatizi per i quali risultava morosa per un importo di € 68.249,05 e le parti insistevano nelle proprie richieste rinunciando all'ordinanza di rilascio cosi chè il Tribunale, con provvedimento del 14.10.2011,
disponeva il mutamento del rito concedendo alle parti termine per il deposito di memorie integrative.
Proc. 328/2012
Con atto di intimazione per convalida di sfratto ritualmente notificato nel Parte_1
procedimento rubricato al n. RG 328/2012 evocava in giudizio la società Controparte_1
per violazione della medesima clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di affitto di
[...] azienda alberghiera stipulato il 05.01.2020 per il mancato pagamento dei canoni locatizi scaduti per un importo complessivo di € 46.535,40 oltre interessi legali (canoni d'affitto per l'anno 2011). Con
vittoria di spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 19.03.2012 si costituiva la società
[...]
la quale si opponeva all'intimato sfratto eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_1
della domanda di sfratto al contratto di affitto di azienda. Nel merito, eccepiva un maggior e più
rilevante credito vantato nei confronti di da parte della società convenuta per i motivi Parte_1
espletati nel proprio atto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con provvedimento datato 16.04.2012 il Tribunale di Castrovillari qualifica la convenzione negoziale tra le parti come affitto di azienda e mutava il rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. concedendo i termini di legge per il deposito di memorie integrative.
All'udienza del 18.12.2012 veniva effettuato il pagamento dei canoni locatizi per un importo di €
46.535,40 mediante bonifico bancario a saldo dei canoni scaduti al 31.12.2011 e le parti insistevano nelle proprie richieste.
Proc. 868/2012
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha richiesta la risoluzione contrattuale per Parte_1
violazione della medesima clausola per il mancato pagamento dei canoni locatizi dell'anno 2011. Con
vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 18.09.2012 si costituiva la società la quale si opponeva a tutto quanto dedotto richiesto ed eccepito Controparte_1
evidenziando che il predetto procedimento era una ripetizione di quanto già avviato con i precedenti rubricati ai quali chiedeva la riunione. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Proc. 1666/2014
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 225/2014 (RG 622/2014) dell'importo di
€ 125.994,20 relativo a canoni di affitto non corrisposti per gli anni 2012 (€ 75.911,24) e anno 2013
(€ 50.082,96) la società contestava in fatto ed in diritto l'avverso decreto Controparte_1 ingiuntivo e formulava domanda riconvenzionale. Assumeva di non aver potuto utilizzare i locali da adibire a pizzeria in quanto inagibili dal 2009; rilevava un credito vantato nei confronti di
[...]
concernenti pagamenti effettuati per energia elettrica, gas metano, raccolta e depurazione. Parte_1
Spiegava domanda riconvenzionale assumendo che la società opponente vanta un credito nei confronti dell'opposta pari ad € 361.824,44 e che per tali motivi si era astenuta dal versare i canoni locatizi relativi all'anno 2012 e 2013. Pertanto, detraendo quanto da corrispondere risulterebbe un credito nei confronti dell'opponente di € 235.830,24 (€ 362.824,44 – 125.944,20). Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l'odierna opposta la quale impugnava e contestava l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e ne chiedeva l'integrale rigetto con conferma del decreto ingiuntivo con vittoria di spese di lite.
Proc. 1224/2021
Con ricorso ex art. 447 c.p.c. evocava in giudizio Parte_3 Controparte_3
nonché e per sentirli condannare al
[...] Controparte_2 Parte_2
pagamento della somma di € 309.208,38 per il pagamento di utenze sia elettriche che termiche come contrattualmente previsto nel periodo dal 2014 al 2017, con vittoria di spese competenze di giudizio.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale e prova testimoniale ed espletamento
CTU e all'udienza del 07.04.2025 il giudice invitava la parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281
sexies c.p,c. e la causa veniva decisa con sentenza emessa a seguito di camera di consiglio le parti,
oramai, assenti.
Si precisa che il presente giudizio giunge alla scrivente nella fase decisoria.
1. Preliminarmente andrà dichiarata la cessata materia del contendere per i procedimenti iscritti al n.
RG 1392/2011 e RG 328/2012.
È noto come la cessazione della materia del contendere costituisca un'ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dalla parte convenuta.
Tanto premesso, rileva questo Tribunale come – in ragione della concorde richiesta in tal senso avanzata dai procuratori delle parti – con riferimento ai procedimenti rubricati in epigrafe - difetti in capo agli odierni contendenti l'interesse al conseguimento di una pronuncia di merito, dovendo,
pertanto, il Tribunale limitarsi a dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla disciplina delle spese e competenze di lite, avuto riguardo alla concorde richiesta delle parti, le stesse devono essere integralmente compensate.
2. (RG 1666/2014) Sempre in via preliminare si rileva che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi,
modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, la pretesa di pagamento azionata da , in forza Parte_1
del decreto ingiuntivo n. 225/2014 emesso dal Tribunale di Castrovillari attiene alla somma di €
125.994,20, oltre interessi moratori a titolo di canoni di affitto non corrisposti per gli anni 2012 e
2013. Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n.
9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).
Nella fattispecie in esame, gli opponenti non hanno contestato l'esistenza del rapporto contrattuale con ma hanno eccepito l'inadempimento di quest'ultima per inagibilità del locale Parte_1
pizzeria e per aver effettuato pagamenti per forniture varie. Orbene, premesso che è oramai giurisprudenza consolidata che il locatore non può autoridursi il canone o non adempiere al suo pagamento per pretesi crediti vantati nei confronti dell'affittuario, nel caso di specie non solo risulta che l'opponente non ha pagato i canoni ma detta circostanza è fatto pacifico e non contestato da parte opponente la quale ha addotto le motivazioni per le quali ha ritenuto giustificativo il mancato pagamento. Circa poi il mancato utilizzo del locale adibito a pizzeria sconta un deficit probatorio laddove parte opponente nulla ha dimostrato in tal senso.
In conclusione, dal compendio probatorio risultante all'esito del presente giudizio si evince che la società creditrice ha fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria con documentazione analitica ed incontestata mentre gli odierni istanti opponenti non hanno contestato la venuta ad esistenza del rapporto negoziale scontando un deficit probatorio sui motivi di opposizione. Il rigetto dell'opposizione rende superflua il vaglio della domanda riconvenzionale. Risulta evidente, quindi, che l'opposizione dev'essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
3. Quanto poi al procedimento rubricato al n. RG 1224/21 la domanda andrà parzialmente accolta sulla base delle motivazioni di seguito indicate. Andrà da subito accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute evidenziando che a norma dell'art. 2048 c.c. dovrà essere applicata la prescrizione quinquennale e che, pertanto, gli oneri accessori relativi all'anno 2014 e 2015, in assenza di cause interruttive, devono essere considerati prescritti.
A tal uopo, nel corso del giudizio è stata espletata CTU tecnica le cui conclusioni vengono fatte proprio da questo Giudicante in quanto scevre da vizi logici e atteso peraltro, che nessuna delle parti ha inteso formulare osservazioni.
Dall'elaborato peritale del CTU, dott. è facilmente possibile evincere le quote spettanti a Per_1
dagli odierni convenuti con riferimento ai consumi di acqua e gas riferiti al Parte_1
periodo 2016 e 2017 per un ammontare di € 94.966,70 (quota società anno 2016 per € 18.965,90 (gas), anno
2017 per€14.359,73 (gas); quota società anno 2016 per € 32.313,08 (luce), anno 2017 per € 29.327,70 (luce) cfr CTU
pag. 9 ss.).
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
4. Le spese di lite vengono compensate, per come richiesto dalle parti, nei procedimenti nn. RG
1392/2011 e 328/2012;
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in relazione al fascicolo n.
1666/2014.
6. Le spese di lite, con riferimento al fascicolo 1224/2021, in considerazione della reciproca soccombenza, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1392/2011 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere per i procedimenti n. RG 1392/2011 ed RG 328/2012;
b) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 225/2014 (RG 1666/2014) dichiarandolo definitivamente esecutivo;
c) condanna nonchè e Parte_4 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento della somma di € 94.966,41 (quota società Parte_2
anno 2016 per € 18.965,90 (gas), anno 2017 per € 14.359,73 (gas); quota società anno 2016 per € 32.313,08 (luce), anno
2017 per € 29.327,70 (luce));
c) condanna nonchè e Parte_4 Controparte_2
in solido tra loro, alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese Parte_2
del giudizio n. 1666/2014, liquidate in complessive € 7.052,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e se dovuti.
d) condanna parzialmente la nonchè Parte_4
e in solido tra loro, alla rifusione, in favore di parte Controparte_2 Parte_2
attrice, delle spese del giudizio n. 1224/2021, liquidate in complessivi € 1.241,00 per esborsi ed €
5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e se dovuti.
Così deciso in Castrovillari, il 07 aprile 2025
Il GOP
Dr.ssa Vanessa Avolio