Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/05/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
1096/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
difeso dall'avv. Parte_1
Sebastiano Rosso, per mandato allegato alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata dall'avv. Marina Controparte_1
Benzi, per procura allegata alla comparsa di appello.
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ill.ma Corte di
Appello, respinta ogni contraria eccezione istanza
e deduzione, in parziale riforma della sentenza appellata, nel merito, – A) accertare le lesioni ai diritti di proprietà indicati sopra nel paragrafo
“fatti di causa” ed al punto 6, lettere A, e B della narrazione delle premesse dell'atto di citazione di primo grado e poi nella parte in Diritto, lettere A e
B dell'atto introduttivo e per i motivi di appello
l'appellata a riportare lo stato dei luoghi a conformità legale e, quindi, eliminando la recinzione a confine dellaproprietà sul Pt_1 mappale 1075, in atti meglio individuato, e, comunque, sopra l'alveo del rivo;
– B) sempre nel merito;
accertare il danno patrimoniale alla vita di relazione, alla sfera psicologica e morale nonché il deprezzamento dell'immobile ed ogni altro danno scaturito ovvero scaturente per le vicende per cui è causa all'odierno esponente come illustrato negli atti di causa e nel precedente terzo motivo di appello e, per l'effetto, condannare la SI.ra
a risarcire detti danni nella somma di euro CP_1
26.000 ovvero nella misura meglio vista in corso di causa, anche in via equitativa;
– in via istruttoria, si confida che la documentazione prodotta, anche da parte avversaria, sia ritenuta sufficiente per valutare la fondatezza dell'azione proposta e per verificare gli errori della C.T.U., di cui, perlatro, per scrupolo e solo in caso di con testazione si chiede all'Ill.ma Corte la sua rinnovazione avente ad oggetto i seguenti quesiti: – “Dica il C.T.U. se il tratto di recinzione visibile nelle foto in atti
(segnatamente nella foto doc. 13 di parte convenuto
e doc. G dell'attore) e indicata ne lla relazione tecnica a firma del Geom. ns. doc. I insista Per_1
o meno sul mappale 947 di proprietà ; – CP_1
“dica inoltre se esso insista sul “letto” del rivo rappresentato graficamente nella tavola progettuale doc. 4 di parte convenuta, nelle due citate foto doc. 13 e doc. G), nonché negli altri documenti in atti e se quindi su area appartenente al demanio idrico” – Inoltre, sempre sotto il profilo probatorio si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova proposti nel primo giudizio e, quindi, dei seguenti capitoli di prova per interpello e testi, eliminati gli eventuali elementi valutativi ove fossero stati inavvertitamente inseriti: – 1. “Vero che le foto che mi si rammostrano sub docc. A -H raffigurano i luoghi di causa”; – 2. “Vero che in occasione di piogge l'acqua defluisce sia sotto la passerella pedonale che permetto l'accesso alla proprietà e posta alla sommità della Pt_1 scalinata e raffigurata nelle foto docc. 13, 15 -17 di parte convenuta, sia sotto l'”arco” a valle, ugualmente raffigurato nelle precitate foto 15 -17 che mi si rammostrano”; – 3. “Vero che in occasione di piogge di particolare intensità l'acqua scavalca la recinzione e passa nella luce fra l'arco e la recinzione, visibile nella foto docc. 15 -17 che mi si rammostra.” Si indicano a testi, anche in controprova sui capitoli avversari - di cui si contestaperaltro la ammissibilità - ove ammessi, i signori: – , nata il [...], Testimone_1 residente in [...] Aprile 19, Pieve Ligure (Ge); –
, nata il [...], residente in [...]
Via Enrico Giglioli 104/22, Sc.A, Genova;
–
[...]
nato il [...], residente in [...]
Giovanni Cevasco 6, Bargagli (Ge); – Per_2
nato il [...], residente in [...]
[...]
12, Milano;
– nata il [...], Persona_3 residente in [...]22 Genova;
–
, nato il [...], residente in [...]
Enrico Giglioli 104/22. Sc. A, Genova;
– sempre in via istruttoria;
di voler licenziare una CTU per far appurare allo stato attuale se, come sostiene controparte, le due proprietà (mappale Pt_1 376) e (947) siano confinanti oppure se tra CP_1 esse sia interposto il mappale (di proprietà di terzi)
1075, come emerge da tutte le planimetrie catastali
e dai titoli di provenienza;
– si chiede, inoltre, di essere autorizzati a poter depositare i fil mati relativi agli eventi di cui sopra – che si sottopongono all'attenzione della S.V. Ill.ma quali file mp4, sub docc. A), B) e C) “Video 15.3.25”, nonché a concedere alla controparte termine per il loro esame. Vinte le spese e gli onorari del primo e secondo grado”.
PER PARTE APPELLATA: “Piaccia alla Corte
d'Appello Ecc.ma, previa occorrendo ammissione di tutte le istanze istruttorie dedotte dalla conchiudente e rigetto di quelle avversarie, in via principale, respingere l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile e\o infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Genova n. 1340/24 pubblicata il
29/4/2024. Vinte le spese, con condanna del signor ex art. 96 c.p.c., in Parte_1 tutte le forme configurabili”
Parole chiavi: legittimazione – inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c.,
[...] ha convenuto in giudizio Parte_1
, innanzi al Tribunale di Genova Controparte_1 ed ha sostenuto:
• di essere proprietario del compendio immobiliare costituito da un appartamento con accesso da Via Privata Bettolo n. 165 e censito al NCEU, Sez. QUI, al foglio n. 2, particella 460 sub 1 e da un terreno pertinenziale distinto dalla particella 461, confinante con il terreno contraddistinto dal numero di mappale 947 di proprietà di
; Controparte_1
• di avere acquistato da quest'ultima una porzione di 29,73 metri quadrati della citata particella 947, censita al NCT, Sezione 8, foglio 2, ad uso parcheggio;
la restante parte assumeva il numero di particella 1109 gravata da servitù di passaggio a favore d ella proprietà per una larghezza di cm. Pt_1
130, per raggiungere il cancello pedonale dal quale, tramite una scaletta, si raggiunge l'appartamento Pt_1
• che la controparte aveva realizzato una recinzione a confine con la proprietà Pt_1 che impediva l'accesso da parte di quest'ultimo al piede del muro per poter eseguire le necessarie opere di pulizia e manutenzione;
• che la recinzione era posta sopra il rio che corre ai piedi del medesimo ed impediva tutte le opere di manutenzione;
• che, inoltre, la resistente aveva delimitato la proprietà a confine con la scaletta – lato monte e lato valle di essa – mediante una recinzione poggiante su "zanche" di ferro infisse direttamente sulla scaletta di accesso alla proprietà Pt_1
Il ricorrente ha, quindi, chiesto di condannare la controparte alla rimozione delle recinzioni ed al risarcimento del danno alla vita di relazione, alla sfera psicologica e morale nonché il danno derivante dal deprezzamento dell'immobile ed ogni altro danno derivante dalle vicende per cui è causa.
, costituitasi in giudizio, ha Controparte_1 chiesto che venissero respinte le domande del ricorrente.
Disposta la conversione del rito da sommario ad ordinario, il Tribunale ha istruito la causa con ctu ed ha, poi, pronunciato la sentenza n. 1340/24, datata 24 aprile 2024 e pubblicata il 29 aprile
2024 che ha così statuito: “Rigetta la domanda formulata da parte attrice al punto 6 lettera A dell'atto introduttivo, per le motivazioni di cui in narrativa;
- Condanna alla Controparte_1 rimozione delle zanche di ferro di cui al punto 6) lettera B dell'atto introduttivo, per le motivazioni di cui in narrativa;
- Rigetta la domanda di risarcimento danni formulata da Parte_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata;
- Pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di c.t.u., nella misura del
50% per ciascuna parte;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
Il Tribunale ha escluso che la recinzione realizzata dalla controparte, che, a detta di parte attrice le impediva di provvedere alla manutenzione del muro, fosse stata collocata nella proprietà attorea, in quanto, secondo la ctu, essa si sovrapponeva perfettamente con il confine del mappale 947 su cui si trova la rete contestata.
Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dall'attore, non era affatto dimostrato che questa sormontasse un rio, sia perché, come rilevato dal ctu, nessun corso d'acqua era formalmente censito nella cartografia idrica della zona, sia in quanto “se la fascia contestata fosse realmente un corso d'acqua pubblico sarebbero considerati ostacoli al dilavamento dei detriti anche i manufatti ortogonali al flusso dell'acqua quali, ad esempio, ponti, passerelle e opere d'arte simili, che per legge devono rispettare precise distanze dagli alvei proprio per garantire i franchi di piena e il libero deflusso delle acque”.
Il Tribunale ha, invece, accolto la domanda di rimozione delle zanche, in quanto collocate nella proprietà dell'attore.
Infine, la sentenza ha respinto la domanda di risarcimento del danno, in quanto non provata, dal momento che la liquidazione ai sensi dell'articolo 1226 c.c. presuppone la dimostrazione dell'esistenza di un danno e non può essere effettuata, laddove la pro va di tale danno non sia stata raggiunta e si chieda al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno.
2 Il giudizio di appello. ha impugnato la sentenza Parte_1 in esame ed ha chiesto che, in riforma della stessa, venisse accolta la domanda proposta diretta ad ottenere la rimozione della recinzione ed il risarcimento del danno.
si è costituita in giudizio ed ha Controparte_1 chiesto di confermare la sentenza impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione, senza necessità di ulteriore istruttoria, in data 24 aprile
2025.
3 I motivi di appello
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha lamentato la “erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che la recinzione de qua insisterebbe sul mappale 947 e non sul mappale 1075 - violazione dell'art. 4 l. n. 2248/1865, all. e, e degli artt. 2644 e 2700 c.c. nonchè dell'art. 112 c.p.c.”.
La sentenza di primo grado aveva respinto la domanda di rimozione della recinzione che impediva all'appellante di accedere al piede del muro per la sua manutenzione, in quanto essa ricadeva nella proprietà della convenuta (mapp.
947). Tale conclusione, sostenuta dal ctu, era erronea. Tra il mapp. 947 di proprietà dell'appellata ed il mapp. 376, vi era uno spazio di un paio di metri appartenente al mapp. 1075, sul quale correva la recinzione oggetto di causa;
il ctu non aveva considerato tale spazio nelle prop rie conclusioni ed aveva, quindi, erroneamente concluso che la recinzione era integralmente nella proprietà della convenuta, in quanto, secondo il perito, la rappresentazione catastale del mapp.
1075 era frutto di un errore del Catasto. Tuttavia, per giungere a tale conclusione, il perito aveva disconosciuto e disapplicato in difetto di poteri sia le risultanze catastali che gli atti pubblici notarili già trascritti, ritenendo che questi reiterassero l'errore sopra evidenziato, senza avere alcun potere in tale senso. Diversamente, quindi, la recinzione oggetto di causa si trovava non sulla proprietà dell'appellata, ma sul mapp. 1075, di proprietà di un terzo e, come tale, era illegittima.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la “erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che sul tratto di terreno (mappale 1075) interposto fra i fondi dell'appellante e quello della appellata non insiste un rivo - violazione dell'art.
822 cod. civ. in relazione all'art. 1 l. n. 36/94, all'art. 1 d.p.r. n. 238/99 ed all'art. 4, quarto comma, regolamento regionale ligure n. 3/11”. Il ctu non aveva affatto escluso la presenza di un rio, presente nel mapp. 1075, riconoscendo che la recinzione contestata insiste su una porzione di terreno che, in occasione delle piogge, “può assumere l'aspetto di rio” e che il passaggio su detto rio avviene tramite un “ponticello” pedonale.
La presenza del “rivo” era confermata sin nell'atto di acquisto della proprietà ed il termine Pt_1
“rivo” compariva persino nella planimetria versata in atti dalla stessa convenuta. Ai sensi della L.
36/94 “tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche”. Di conseguenza, il rio era di proprietà demaniale e vi era un vincolo di inedificabilità di
3 metri, ai sensi del regolamento regionale
14.7.11, n. 3, che prevede espressamente che “per
i corsi d'acqua ricadenti nel re ticolo minuto una fascia di inedificabilità assoluta dai limiti dell'alveo pari a 3 metri”. Nella specie, la controparte non solo non aveva rispettato il vincolo di inedificabilità assoluta, ma aveva realizzato opere all'interno del rio.
Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato la
“violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta risarcimento danni”, ribadendo che gli atti emulativi della controparte si protraevano da anni ed erano, quindi causa di danni risarcibili.
4 il primo motivo di appello.
Come eccepito dall'appellata, il primo motivo è inammissibile. L'appellante non ha, infatti, indicato la rilevanza dell'errore ex art. 342 c.p.c., nel quale, a suo giudizio, il Tribunale sarebbe incorso, nell'aderire alla ctu. Se anche l'appellante avesse ragione a sostenere che, in realtà, la recinzione oggetto di causa non si trova sul mapp. 947, come sostenuto dal ctu e dalla sentenza impugnata, ma corre sul mapp. 1075, egualmente il sig. non sarebbe Pt_1 legittimato a chiederne la rimozione. Infatti, è pacifico che il suddetto mappale è intestato a soggetti terzi, che sono, quindi, gli unici che possono far valere il loro diritto alla rimozione delle opere ivi presenti. Una delle facoltà tipiche del proprietario è lo ius excludendi omnes alios.
Ma, appunto, si tratta di una facoltà che solo il proprietario e non certo terzi estranei può esercitare. La pretesa di parte appellante, quindi, risulta esercitata in violazione dell'art. 81 c.p.c.
In ogni caso, quand'anche il motivo fosse fondato, la conseguenza sarebbe il rigetto delle domande proposte.
5 Il secondo motivo di appello
Anche il secondo motivo è inammissibile, per ragioni analoghe. Secondo l'appellante il mapp.
1075 è attraversato da un rio, di proprietà demaniale;
la recinzione presente violerebbe il vincolo di inedificabilità previsto dal reg. reg.
3/11, con conseguente rimozione della recinzione ivi presente.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza “Unico legittimato a proporre domanda di riduzione in pristino a seguito di violazione delle distanze legali
è il proprietario dell'immobile rispetto al quale la distanza della costruzione eseguita sul fondo finitimo sia inferiore a quella legale (Cass.
18341/05).
Di conseguenza, solo il proprietario del CP_4 rio, potrebbe pretendere la rimozione della recinzione. Inoltre, non è possibile ottenere una pronuncia che modifica lo stato dei luoghi, senza coinvolgere anche processualmente il proprietario dell'area interessata dalla riduzione in pristino
(mapp. 1075).
La questione, in quanto attiene alla legittimazione, può essere rilevata d'ufficio (Cass.
Sez. Un. 2951/16).
6 Il terzo motivo di appello
Il terzo motivo di appello non ha miglior sorte dei precedenti.
Il Tribunale ha escluso che la parte appellante avesse fornito prova in merito ad eventuali danni.
Sul punto, l'appellante si è limitato ad indicare una serie di condotte censurabili tenute dalla controparte, ribadendo di aver subito danni alla
“vita di relazione, alla sfera psicologica e morale e un deprezzamento dell'immobile”.
Un conto sono gli illeciti perpetrati, altro conto è la prova del fatto che quegli illeciti hanno causato dei danni.
L'appellante si è limitato ad indicare le condotte lesive ed i danni patiti, ma ciò non ha attinenza con il difetto di prova riscontrato dal Tribunale.
Detto in altri termini, l'appellante non ha fornito argomenti volti ad inficiare la conclusione del
Tribunale, ad es., indicando quali erano i mezzi di prova articolati (per testi) o quali erano le presunzioni dalle quali poteva evincersi che questi aveva patito i danni elencati. Si riscontra, quindi, una violazione della previsione di cui all'art. 342
c.p.c.
7 le spese di lite
Queste seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, secondo valori medi per la fase di studio ed introduttiva, minimi per le altre fasi. Il valore della causa è indeterminabile, bassa complessità.
Nulla in punto art. 96 c.p.c., in quanto tale disposizione presuppone una soccombenza totale della parte, qui mancante (in primo grado la domanda relativa alle zanche era stata accolta). In ogni caso, il secondo motivo di appello è stato respinto sulla base di una questione rilevata d'ufficio e ciò esclude la colpa grave.
PQM
Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Genova 1340/24, datata
24 aprile 2024 e pubblicata il 29 aprile 2024; condanna a rifondere a Parte_1
le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio, che liquida in 6.734,00 euro per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte degli appellanti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater dpr 115/02.
Genova 29 aprile 2025
Il relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno