Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4941/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4941/2024, promossa con ricorso depositato il 26.11.2024 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Paola Catenazzi e l'Avv. Antonella Valentini
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Paola Catenazzi e l'Avv. Antonella Valentini
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Corteno Golgi (BS) in data 30 aprile
1995 (anno 1995 atto n. 3 parte II serie A)
regime patrimoniale: separazione dei beni figli: maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
e Persona_1 Persona_2 [...]
entrambi maggiorenni e allo stato non totalmente economicamente autosufficienti. Per_3
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 26.11.2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati di letto, mensa e abitazione, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) L'abitazione coniugale, sita in Agra (Va), Viale Europa 8 con le relative pertinenze, in comproprietà tra i coniugi nella misura di ½ ciascuno, viene assegnata alla IG.ra in Parte_2
godimento esclusivo, con tutti i beni mobili e gli arredi ivi presenti e ivi continua a vivere con la madre il figlio mentre , sia pure avente ivi la residenza anagrafica, allo stato vive Per_2 Per_3 presso l'abitazione familiare della fidanzata.
Si dà atto che il IG. a già rilasciato definitivamente la casa familiare e riconsegnato le chiavi Pt_1 dell'immobile alla moglie e che il medesimo asporterà quanto prima previo preavviso i suoi beni ed effetti personali ancora ivi giacenti.
Il IG. si obbliga ad avviare quanto prima tutte le pratiche finalizzate al cambio di residenza, Pt_1
dandone tempestiva comunicazione alla moglie.
3) Atteso lo stato di non completa autosufficienza economica di e come dedotto Per_2 Per_3
in premessa, i ricorrenti si obbligano a contribuire alle spese straordinarie dei ridetti figli nella misura del 70% quanto al padre e 30% quanto alla madre, richiamando per la relativa disciplina il vigente
Protocollo del Tribunale di Varese a cui le parti, avendone già ricevuta copia, dichiarano in toto di uniformarsi.
4) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al di lei mantenimento, Parte_1 Parte_2 la somma di € 1.500,00/mese per 12 mensilità, cifra che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT.
5) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di assegno divorzile, la somma di Parte_1 Parte_2
€ 1.500,00/mese per 12 mensilità, cifra che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 12° mese successivo alla pronuncia della sentenza di divorzio.
6) Le parti, in ordine agli effetti del presente divorzio con riguardo alle pretese di previdenza professionale acquisite dal IG. durante il matrimonio e sino alla data di deposito del Parte_1
presente ricorso, convengono di operare il conguaglio previsto dalla legge svizzera ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 cpv. 1 CC. Il criterio in questa sede convenuto è ritenuto dalle parti quale chiave di ripartizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25a LFLP (RS: 831.42) e il IG. il giorno stesso del deposito del presente Parte_1
ricorso richiederà all'Istituto previdenziale interessato (Helvetia Versicherungen – contratto di previdenza del personale n. 321571.10; polizza n. 59; numero personale 6.177) l'emissione di attestato di conferma di attuabilità di quanto convenuto, nonché di conferma degli importi degli averi determinanti o delle rendite da dividere (ove presenti).
Detto attestato, che il IG. si obbliga a depositare nel fascicolo telematico della presente Parte_1
procedura non appena in suo possesso e che dovrà intendersi quale parte integrante ed essenziale dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, verrà sottoposto dal IG.
unitamente alla sentenza di divorzio del Tribunale di Varese alla Helvetia Parte_1
Versicherungen in sede di procedura amministrativa di splitting indi, se necessario, da entrambe le parti congiuntamente al competente giudice svizzero in sede della radicanda procedura di riconoscimento della sentenza di divorzio del Tribunale di Varese e/o di completazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 LDIP (RS: 291) e/o di disciplinamento e/o di altra e diversa procedura, i cui costi e oneri comprese tasse di giustizia e spese, unitamente a quelli delle eventuali ulteriori procedure occorrende, nessuno escluso, saranno ripartiti quanto ai 2/3 a carico del IG. nella misura di Pt_1
1/3 a carico della IG.ra Pt_2
I coniugi si obbligano quindi reciprocamente e congiuntamente a dare esecuzione a tutti gli impegni di cui al presente punto, nessuno escluso, nonché agli ulteriori che si renderanno necessari per operare il conguaglio previsto dalla legge svizzera ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 cpv. 1 CC ripartendo tutti i costi e oneri comprese tasse di giustizia e spese, unitamente a tutti quelli delle procedure occorrende, nessuno escluso, nella misura dei 2/3 a carico del IG. nella misura di 1/3 a carico Pt_1
della IG.ra Pt_2
7) Alla data del 31.01.2032 di scadenza della polizza n. 50'767'286, tipologia “previdenza libera pilastro 3b – scala plus” (c.d. III° Pilastro) contratta con GE (sede Adliswil – ZH), il IG.
[...]
si obbliga a corrispondere alla IG.ra , riconoscendosi quindi sin d'ora il IG. Pt_1 Parte_2
debitore di tale somma nei confronti dell'altro coniuge, la quota di ½ degli Parte_1
accantonamenti relativi alla ridetta assicurazione accumulati dalla data di sottoscrizione della citata previdenza facoltativa complementare (01.02.2011) e sino alla data del deposito del presente ricorso, obbligandosi sin d'ora il IG. a porre in essere tutti i necessari adempimenti affinché venga Pt_1 accreditata alla IG.ra la somma qui pattuita, ovvero autorizzando sin d'ora la IG.ra Pt_2 Pt_2
in caso di proprio inadempimento, a rivolgersi direttamente al soprarichiamato istituto di previdenza al fine di ottenere l'accredito a proprio favore di quanto alla stessa dovuto in forza del presente accordo.
8) Il IG. si obbliga all'integrale rimborso, sino a quando il figlio non si renderà Pt_1 Per_2
economicamente autosufficiente, del finanziamento/mutuo n. 08/47047019 contratto dai coniugi con per la realizzazione presso la casa familiare di Agra (Va) della serra bioclimatica, Controparte_1 rinunciando sin d'ora il IG. a ripetere nei confronti della IG.ra la quota di ½ di Pt_1 Pt_2 spettanza della moglie dei ratei corrisposti integralmente dal IG. ll'istituto di credito. Pt_1
Le parti danno altresì atto e riconoscono che, qualora in caso di inadempimento del IG. agli Pt_1
obblighi di rimborso integrale di cui al capoverso che precede la IG.ra versasse somma Pt_2 alcuna in luogo del marito a favore dell'istituto di credito, il IG. i riconosce sin d'ora debitore Pt_1 nei confronti della IG.ra del 100% delle somme che la stessa dovesse corrispondere all'ente Pt_2 finanziatore in luogo dell'altro coniuge.
9) I coniugi dichiarano sin d'ora che tutti gli accordi di cui al presente ricorso avranno efficacia immediata già a decorrere dal giorno della sottoscrizione dello stesso, eccezion fatta per quanto qui diversamente stabilito.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire, sempre tramite il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già articolate con riferimento alla domanda di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 30.04.1995, in Corteno Golgi (BS), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Corteno Golgi (BS), (Atto n. 3, Parte II, serie A, Anno 1995) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConIGlio del 23.1.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.