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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 06/12/2024, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1115/2024 R.G., avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avv. DI MARZIO NICOLA SANTE C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (C.F. ) CP_1 C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
- intervenuto –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/09/2024 Parte_1
chiedeva a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26/10/1996 in POMARICO con , dal quale CP_1
si era separata giudizialmente in forza di sentenza di questo Tribunale n. 987/2016 depositata il 24/06/2016, e dalla cui unione erano nati i figli e , ormai Per_1 Per_2
maggiorenni ed autonomi economicamente, senza ulteriori domande accessorie. , nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del CP_1
decreto di fissazione di udienza, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 27/11/2024 la ricorrente si riportava al ricorso ed alle richieste ivi formulate e, pertanto, non essendovi altro da dichiarare se non la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero dalla documentazione in atti risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in data 26/10/1996, si sono separati giudizialmente in forza di sentenza di questo
Tribunale n. 987/2016 depositata il 24/06/2016.
In considerazione del protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, deve ritenersi sussistente il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo gli estremi previsti dall'articolo 3, n. 2, lett. b della legge 898/70 e successive modifiche.
Stante l'assenza di figli minorenni o maggiorenni non autonomi economicamente nonché di domande di tipo economico, non vi è null'altro da statuire.
Le spese di lite, considerata la mancata opposizione alla domanda di divorzio da parte del resistente, non costituitosi in giudizio, si compensano tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 12/09/2024 da nei Parte_1
confronti di , così provvede: CP_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 26/10/1996 in POMARICO;
Parte_1 CP_1 2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di POMARICO di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996, Parte II, serie A, numero 17;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 04/12/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco