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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/04/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3340/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3340/2021, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Liverani presso Parte_1 C.F._1
il cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza (RA), corso Garibaldi n. 85, in virtù di procura allegata al ricorso, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Ravenna del 21/9/2021
RICORRENTE
E
( ), rappresentato e difeso dall' avv. Patrizia Bortoletto presso CP_1 C.F._2
il cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza (RA), via XX Settembre n. 29, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI per : “- Dichiarare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_1 CP_1
con addebito a carico del marito;
[...]
- Assegnare la casa coniugale al marito;
pagina 1 di 10 Per_
- Disporre l'affidamento esclusivo dei tre figli minori, , ed Elena, alla madre;
Per_1
- Disporre che il SI. versi alla moglie , quale contributo al mantenimento dei CP_1 Parte_1
tre figli minori, la somma mensile pari ad euro 750,00, somma rivalutabile annualmente secondo
l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, fino al compimento del 18° anno di età nonché fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli;
- Disporre l'applicazione dell'art. 156 c.c. ossia che l'assegno di mantenimento per i tre figli minori venga versato direttamente alla SI.ra dal datore di lavoro del marito, ditta individuale Parte_1
“Gentilini Manzio, con sede in BriSIhella (RA) – Piazzetta Raffaele Pasi n. 3”.
- Disporre che oltre all'assegno mensile di mantenimento per i figli il SI. versi alla moglie Pt_1
altresì il 50% delle spese straordinarie nel rispetto del Protocollo concordato fra il Tribunale di
Ravenna ed il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna in data 16.07.2015;
- Disporre che il SI. potrà vedere i tre figli minori alla presenza e sotto la sorveglianza dei Pt_1
servizi sociali;
- Disporre che l'assegno unico spetti alla madre - SI.ra . Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre agli accessori di legge”; per “a) Dichiarare la separazione personale tra i coniugi e CP_1 Parte_1 CP_1
[...]
b) Rigettare la richiesta di addebito della separazione al marito, in quanto ne difettano i presupposti;
c) Rigettare la richiesta di affidamento esclusivo alla madre dei figli minori avanzata dalla SI.ra
, disponendo l'affido condiviso dei figli minori con autorizzazione del padre a incontrare Parte_1
i figli secondo le prescrizioni dei competenti Servizi Sociali che hanno attualmente in carico il nucleo familiare;
d) disporre la corresponsione alla SI.ra , da parte del SI. di una somma a Parte_1 CP_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli minori pari a complessivi € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate tra le parti e comunque secondo quanto stabilito dal
Protocollo del Tribunale di Ravenna;
e) rigettare la richiesta della SI.ra di contribuzione a carico del SI. al Parte_1 CP_1
proprio mantenimento.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre ad accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/11/2021 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
personale da con il quale contrasse matrimonio in Lushnje (Albania), in data 16/3/2015 CP_1
pagina 2 di 10 (cfr. doc. 1), non trascritto in Italia, con addebito al marito ed alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacquero i figli il 4/4/2013, , il 20/4/2015 ed Per_1 _2
Elena, il 6/3/2018.
Con memoria difensiva depositata il 6/4/2022 si è costituito in giudizio il quale non si è CP_1
opposto alla domanda di separazione, ma ha chiesto rigettarsi la domanda di addebito e disporsi statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dalla moglie.
All'esito dell'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è, quindi, intervenuto il P.M. e, successivamente, le parti hanno integrato i rispettivi atti introduttivi.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., acquisita documentazione varia (segnatamente plurime relazioni dei servizi sociali e gli atti del procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i
Minorenni di Roma n. 854/22 VG), all'udienza del 3/10/2024 le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
1. Va preliminarmente affermata l'efficacia del matrimonio contratto fra le parti all'estero e non trascritto nei registri dello stato civile in Italia, in ragione del pacifico orientamento giurisprudenziale
(cfr., tra altre, Tribunale Rovereto sez. I, 25/02/2022, n.42, in De Jure, Banche dati editoriali GFL), da cui non v'è ragione per discostarsi, secondo cui la mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile.
Sempre in via preliminare va affermata, in presenza di elementi di estraneità nella fattispecie
(cittadinanza straniera di entrambi i coniugi e celebrazione del matrimonio all'estero), la sussistenza della giurisdizione del Tribunale adito in relazione alle domande di separazione e di addebito della stessa al marito avanzate dalla parte ricorrente, in virtù dell'art. 3 Regolamento CE n. 2201/2003, per essere l'ultima residenza abituale dei coniugi sita all'interno del circondario dell'intestato Tribunale, dove tuttora il marito risiede e per essere la domanda di addebito una domanda accessoria a quella di separazione, tale da non poter essere proposta in un separato giudizio.
Ancora, va premessa la sussistenza della giurisdizione del Tribunale adito in relazione alla domanda di affidamento dei figli minori, ai sensi dell'art. 8 del reg. 2201/2003, quale autorità giudiziaria dello
Stato di residenza abituale dei minori, nonché in relazione alle domande di mantenimento dei figli pagina 3 di 10 minori in virtù dell'art. 3 del reg. n. 4/2009, quale autorità giurisdizionale dello Stato in cui risiedono abitualmente debitore e creditore.
Quanto alla legge applicabile alle domande di separazione e di addebito, poi, ai sensi dell'art. 8, lett. d) reg. UE n. 1259/2010 trova applicazione la legislazione italiana, quale legge dello Stato in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
È applicabile, ancora, ai sensi dell'art. 15 della convenzione dell'Aja del 1996, la legge italiana anche in relazione alla domanda di affidamento dei figli minori, quale legge nazionale dell'autorità competente.
Deve, poi, applicarsi la legge italiana in relazione alla domanda di contribuzione al mantenimento dei figli minori da porsi a carico del padre, ai sensi dell'art. 3 della convenzione dell'Aja del 23 novembre
2007, quale legge dello Stato di residenza della creditrice, odierna ricorrente.
2. Ciò premesso, le circostanze dedotte dalle parti e l'insistenza di entrambe nella domanda di separazione consentono d'inferire la sopravvenienza di un'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi. Sulle conformi conclusioni del P.M. va, quindi, pronunciata la separazione personale fra i coniugi, per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
3. Con riferimento alla domanda di addebito della separazione va, invece, premesso in diritto che grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. ord. n. 16691/2020).
Le violenze inferte al coniuge, invece, costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. n.7388/2017;
Cass. n.3925/2018). Anche un unico episodio, dunque, integra un comportamento idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona
(Cass. n.433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l'efficienza causale
(cfr., in tali complessivi termini, Cass. ord. n. 27324/2022).
Ovviamente la parte che allega di essere stata vittima di violenza da parte del coniuge è onerata della prova dei fatti fondanti la domanda di addebito della separazione (art. 2697 c.c.).
pagina 4 di 10 Nel caso di specie a fondamento della domanda di addebito della separazione al marito Parte_1 ha dedotto di essere stata vittima, dapprima, all'inizio del matrimonio, della gelosia del marito e, successivamente, della violenza fisica e verbale di quegli, anche in presenza dei figli;
che, in particolare, nel giugno e nel settembre dell'anno 2017 il marito la picchiò alla presenza dei figli Per_1
e , con calci e pugni, nell'anno 2019 quegli diede fuoco ai di lei capelli con un accendino e _2 nell'anno 2020 la picchiò quasi quotidianamente e la minacciò di morte, dicendole che l'avrebbe ammazzata ed avrebbe fatto del male ai di lei parenti se lo denunciava;
che, in particolare, ella esponente fu nuovamente picchiata dal marito in data 14/6/2020 e il giorno successivo, fra le ore 12.00
e le 12.30, ella sponente fuggì insieme ai tre figli minori in direzione di Roma, dove si rivolse alla polizia e sporse denuncia-querela nei confronti del marito per i reati di maltrattamenti e lesioni.
Il Collegio osserva, tuttavia, che non ha offerto prova alcuna dei fatti di violenza dedotti Parte_1
a fondamento della domanda di addebito della separazione al marito, che pertanto devono ritenersi carenti di supporto probatorio, essendo stato peraltro l'odierno resistente assolto dai reati ascrittigli in conseguenza della denuncia - querela sporta da nei suoi confronti (cfr. sentenza GUP n. Parte_1
478/2023 in atti).
La domanda di addebito della separazione a avanzata da deve, pertanto, CP_1 Parte_1
ritenersi infondata e va rigettata.
4. Passando all'affidamento dei figli minori va premesso in diritto che, come noto, l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
L'art. 337 quater c.c., infatti, consente al giudice del conflitto familiare di disporre l'affido esclusivo solo quando possa sostenersi, con provvedimento motivato, che l'affido del figlio anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). Ne consegue che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli ed optarsi per l'affido esclusivo di essi ad uno solo dei genitori, è necessario sia che l'altro manifesti una inidoneità educativa ovvero una manifesta carenza in punto di capacità genitoriale, sia che possa formularsi un giudizio positivo sulla idoneità del genitore affidatario (cfr., tra tante, Cass. sent. n. 16593/2008).
L'art. 337 quater, comma 3, c.c., poi, consente al giudice di disporre un affidamento c.d. super esclusivo o rafforzato del minore ad uno dei genitori in casi residuali che devono essere caratterizzati da gravi carenze delle capacità genitoriali, ravvisabili nel caso del genitore che violi o trascuri i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio (cfr., in tal senso, in motivazione, Cass. ord. n. 29999/2020).
pagina 5 di 10 Nel caso di specie è innanzitutto pacifico che i figli minori non abbiano più incontrato il padre dal momento in cui la madre li portò con sé a Roma, il 15/6/2020.
Dalle più recenti relazioni dei Servizi sociali in atti si evince che:
- per quanto concerne ella viva presso l'abitazione del suo compagno, dal 22/12/2023; “i Parte_1
tre fratelli minori sono apparsi curati , affettuosi e socievoli. La casa è apparsa pulita, ordinata e, quindi, con i requisiti idonei (…)i minori si sono mostrati sereni anche nel rapporto con il compagno della madre che da qualche mese chiamano “papà” (…) la SI.ra ed il SI. hanno Pt_1 Pt_2
mostrato sempre la massima collaborazione con il servizio, apparendo lui una figura compensativa di supporto alla compagnia per le necessità dei minori, in particolare nelle pratiche mediche, scolastiche
e di sostegno al reddito (…) anche da parte degli insegnanti della scuola viene riferito della serenità e la cura dei bambini oltre che la massima disponibilità da parte della SI.ra e il SI. per Pt_1 Pt_2
qualsiasi eSIenza. I minori si sono manifestati avversivi alla richiesta dello scrivente di raccontare del padre biologico, definendo l'uomo: “lui è cattivo” e ancora “abbiamo paura di lui, non lo vogliamo vedere” (cfr. relazione del servizio sociale di Roma dell'1/10/2024, prot. n. 187660);
- per quanto concerne invece, “il padre ha contattato periodicamente il Servizio per CP_1
chiedere notizie dei procedimenti pendenti a tutela dei minori, in particolare circa la possibilità di riprendere i rapporti con i propri figli. Risiede stabilmente a Faenza (…) il padre afferma di non aver avuto più alcuna notizia dei bambini, a seguito della dimissione dalla comunità educativa in cui erano collocati e di essere in apprensione per loro, dubitando delle capacità accuditive della madre. Afferma di aver tentato, in occasione di un viaggio in Albania, di far visita ai suoceri, accompagnato da un amico, per cercare una loro mediazione, ma che questi avrebbero allertato le forze dell'ordine, non percependo le sue “buone intenzioni”. Riferisce di avere in seguito sporto denuncia nel paese di origine nei confronti dell'ex moglie per un reato equiparabile a quello italiano di “ sottrazione dei minori”. In merito ai percorsi proposti al padre, come riferito già precedentemente (…), il Servizio, in una prima fase di conoscenza a fine 2021 ha proposto al padre un percorso presso il centro per uomini maltrattanti (…) ; tale percorso non è stato però portato avanti per (…) una limitata padronanza della lingua italiana (…) e per una totale negazione nell'assunzione di responsabilità. L'unica motivazione
a seguire il percorso appariva di natura estrinseca, connessa all'idea del programma come condizione affinché gli venisse concesso di rivedere i suoi figli. In generale si è riscontrata nel padre una debole capacità di assumersi le proprie responsabilità rispetto all'allontanamento della madre, ancor più a seguito dell'assoluzione nel procedimento penale, con una tendenza a colpevolizzare e svalutare l'ex moglie sul piano genitoriale. Il padre esprime un forte desiderio di poter riprendere i rapporti con i propri figli e l'amarezza nel pensare di non essere presente in alcuni passaggi, non recuperabili, della
pagina 6 di 10 loro crescita. Nel riflettere sul lungo periodo di separazione, così come nell'immaginare una ripresa dei contatti con i bambini, appare in difficoltà a focalizzarsi sui loro vissuti emotivi, ma disponibile ad una riflessione e ad essere sostenuto e supportato per un possibile riavvicinamento” (cfr. relazione die
Servizi sociali dell'Unione della Romagna Faentina depositata il 24/9/2024).
Il Collegio osserva, allora, che il protratto totale distacco del padre dalla quotidianità dei figli non consente, allo stato, il disporre un affidamento condiviso dei figli minori, non avendo il padre accesso alle capacità, inclinazioni ed aspirazioni dei figli ed essendo peraltro del tutto impossibile il funzionamento della bigenitorialità in ragione dell'assenza di qualsivoglia rapporto tra i genitori.
D'altro canto, giusta quanto risulta dagli atti di causa, non emergono all'attualità elementi indiziari di una scarsa capacità genitoriale da parte della madre dei minori, evincendosi invece dalla relazione dei
Servizi sociali di Roma, sopra richiamata, la sussistenza di un'adeguata capacità accuditiva da parte della madre ed una generale serenità dei figli, riscontrata anche dagli insegnanti.
Pertanto, il Collegio ritiene, allo stato degli atti, di dover affidare i figli minori in via esclusiva a Pt_1
ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c. Il padre, conseguentemente, avrà il diritto ed il
[...] dovere di partecipare alle decisioni di maggiore interesse per i figli, di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli minori e potrà ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse dei minori.
Tenuto conto dell'assenza allo stato degli atti di rapporti tra il padre ed i figli minori, ai servizi sociali del luogo di residenza dei minori, eventualmente con l'ausilio dei servizi sociali del luogo di residenza di vanno rimessi i compiti di: CP_1
- supportare il nucleo familiare madre – figli e di vigilare sulle condizioni di questi, con obbligo di avviso all'AG competente in caso di pericolo di pregiudizio per i minori;
- supportare le capacità genitoriali dei genitori, parti di questa causa, nell'interesse dei figli minori, anche affinché si eviti la confusione dei ruoli (padre-compagno della madre), previo esercizio del diritto di autodeterminazione dei genitori stessi (artt. 13 e 32 Cost.);
- regolamentare gl'incontri tra padre e figli minori, con gradualità, anche a distanza (mediante video chiamate o telefonate) e con previsione d'incontri protetti mensili/bimensili “in presenza”, tenuto conto della diponibilità del padre e dei figli, con facoltà di sospendere tal incontri se disturbanti;
- in caso di opposizione dei figli minori ad effettuare gl'incontri protetti con il padre supportare i figli nell'elaborazione del loro personale rapporto con il padre, affinché gli stessi acquisiscano consapevolezza dell'importanza di mantenere un rapporto con il genitore, se per loro non pregiudizievole.
pagina 7 di 10 5. Quanto al mantenimento dei figli minori da porsi a carico del padre va premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali eSIenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
Inoltre, anche i genitori privi di lavoro, quando dotati di capacità lavorativa, sono obbligati a partecipare pro quota al mantenimento della prole, proprio al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada in via esclusiva sul genitore convivente. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito, la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica (cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015).
Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che svolga l'attività di operaio agricolo con un CP_1
reddito netto (reddito complessivo – imposta netta – add. reg. – add. com) relativo alla più recente annualità fiscale documentata (2023) pari ad euro 14642,00 (cfr. 730/2024). La parte non risulta proprietaria di beni immobili e vive in un appartamento locato per il prezzo di euro 400,00 mensili, in cui risiede, pacificamente, unitamente ai suoi genitori.
Per quanto concerne, invece, ella risulta aver prestato attività lavorativa in una ditta di Parte_1 pulizie con un reddito di lavoro dipendente pari ad euro 7812,54 nell'annualità fiscale 2023 (cfr. certificazione unica 2024) ed ha dichiarato di frequentare un corso per conseguire l'attestato di onicotecnica. Tale parte convive con il suo compagno in un appartamento locato in Roma.
Tenuto conto, allora, a) della collocazione dei figli in via pressoché esclusiva, allo stato, presso la madre e della conseguente totale ricaduta su questa degli oneri per il mantenimento ordinario dei figli,
b) delle eSIenze attuali presumibili dei figli (art. 2729 c.c.), c) della capacità reddituali dei genitori, d) della misura dell'assegno unico universale per i figli minori che va attribuito alla madre per l'intero,
pagina 8 di 10 come per legge, trattandosi del genitore affidatario in via esclusiva dei figli, il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando a CP_1
entro il giorno 10 del mese, la somma di € 170,00 per ciascun figlio, rivalutabile Parte_1
annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo
Tribunale.
6. Quanto alla domanda di di ordinare al datore di lavoro del resistente il versamento Parte_1
diretto ex art. 156 VI co. c.c., essa è inammissibile per aver il legislatore introdotto, con l'art. 473 bis
37 c.p.c. - applicabile per il caso di titoli azionati successivamente al 28/2/2023 -, la possibilità per il creditore di ottenere la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, direttamente dai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato.
7. Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti (la ricorrente rispetto alla domanda di addebito ed il resistente rispetto alla domanda di affido condiviso dei figli minori) vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, ogni contraria domanda disattesa o dichiarata inammissibile come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3340/2021
R.G., così provvede:
1. pronuncia la separazione personale di e avendo i coniugi contratto Parte_1 CP_1
matrimonio in Lushnje (Albania), in data 16/3/2015 (cfr. doc. 1), non trascritto in Italia;
2. affida i figli minori in via esclusiva a ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c. Il Parte_1
padre, conseguentemente, avrà il diritto ed il dovere di partecipare alle decisioni di maggiore interesse per i figli, di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli minori e potrà ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse dei minori;
3. dispone che i servizi sociali del luogo di residenza dei minori, eventualmente con l'ausilio dei servizi sociali del luogo di residenza di CP_1
- supportino il nucleo familiare madre – figli e vigilino sulle condizioni di questi, con obbligo di avviso all'AG competente in caso di pericolo di pregiudizio per i minori;
- supportino le capacità genitoriali delle parti in causa, nell'interesse dei figli minori, anche affinché si eviti la confusione dei ruoli (padre-compagno della madre), previo esercizio del diritto di autodeterminazione dei genitori stessi (artt. 13 e 32 Cost.);
pagina 9 di 10 - regolamentino gl'incontri tra padre e figli minori, con gradualità, anche a distanza (mediante video chiamate o telefonate) e con previsione d'incontri protetti mensili/bimensili “in presenza”, tenuto conto della diponibilità del padre e dei figli, con facoltà di sospendere tal incontri se disturbanti;
- in caso di opposizione dei figli minori ad effettuare gl'incontri protetti con il padre supportino i figli nell'elaborazione del loro personale rapporto con il padre, affinché gli stessi acquisiscano consapevolezza dell'importanza di mantenere un rapporto con il genitore, se per loro non pregiudizievole;
4. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando a CP_1
entro il giorno 10 del mese, la somma di € 170,00 per ciascun figlio, rivalutabile Parte_1
annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo
Tribunale; percepirà per l'intero l'assegno unico per i figli minori, come per legge;
Parte_1
5. compensa le spese di lite;
6. provvede con separato decreto alla liquidazione del compenso spettante al Difensore di Pt_1
provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di
[...]
Ravenna del 21/9/2021.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna, nella camera di conSIlio del 31/3/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3340/2021, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Liverani presso Parte_1 C.F._1
il cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza (RA), corso Garibaldi n. 85, in virtù di procura allegata al ricorso, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Ravenna del 21/9/2021
RICORRENTE
E
( ), rappresentato e difeso dall' avv. Patrizia Bortoletto presso CP_1 C.F._2
il cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza (RA), via XX Settembre n. 29, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI per : “- Dichiarare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_1 CP_1
con addebito a carico del marito;
[...]
- Assegnare la casa coniugale al marito;
pagina 1 di 10 Per_
- Disporre l'affidamento esclusivo dei tre figli minori, , ed Elena, alla madre;
Per_1
- Disporre che il SI. versi alla moglie , quale contributo al mantenimento dei CP_1 Parte_1
tre figli minori, la somma mensile pari ad euro 750,00, somma rivalutabile annualmente secondo
l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, fino al compimento del 18° anno di età nonché fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli;
- Disporre l'applicazione dell'art. 156 c.c. ossia che l'assegno di mantenimento per i tre figli minori venga versato direttamente alla SI.ra dal datore di lavoro del marito, ditta individuale Parte_1
“Gentilini Manzio, con sede in BriSIhella (RA) – Piazzetta Raffaele Pasi n. 3”.
- Disporre che oltre all'assegno mensile di mantenimento per i figli il SI. versi alla moglie Pt_1
altresì il 50% delle spese straordinarie nel rispetto del Protocollo concordato fra il Tribunale di
Ravenna ed il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna in data 16.07.2015;
- Disporre che il SI. potrà vedere i tre figli minori alla presenza e sotto la sorveglianza dei Pt_1
servizi sociali;
- Disporre che l'assegno unico spetti alla madre - SI.ra . Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre agli accessori di legge”; per “a) Dichiarare la separazione personale tra i coniugi e CP_1 Parte_1 CP_1
[...]
b) Rigettare la richiesta di addebito della separazione al marito, in quanto ne difettano i presupposti;
c) Rigettare la richiesta di affidamento esclusivo alla madre dei figli minori avanzata dalla SI.ra
, disponendo l'affido condiviso dei figli minori con autorizzazione del padre a incontrare Parte_1
i figli secondo le prescrizioni dei competenti Servizi Sociali che hanno attualmente in carico il nucleo familiare;
d) disporre la corresponsione alla SI.ra , da parte del SI. di una somma a Parte_1 CP_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli minori pari a complessivi € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate tra le parti e comunque secondo quanto stabilito dal
Protocollo del Tribunale di Ravenna;
e) rigettare la richiesta della SI.ra di contribuzione a carico del SI. al Parte_1 CP_1
proprio mantenimento.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre ad accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/11/2021 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
personale da con il quale contrasse matrimonio in Lushnje (Albania), in data 16/3/2015 CP_1
pagina 2 di 10 (cfr. doc. 1), non trascritto in Italia, con addebito al marito ed alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacquero i figli il 4/4/2013, , il 20/4/2015 ed Per_1 _2
Elena, il 6/3/2018.
Con memoria difensiva depositata il 6/4/2022 si è costituito in giudizio il quale non si è CP_1
opposto alla domanda di separazione, ma ha chiesto rigettarsi la domanda di addebito e disporsi statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dalla moglie.
All'esito dell'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è, quindi, intervenuto il P.M. e, successivamente, le parti hanno integrato i rispettivi atti introduttivi.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., acquisita documentazione varia (segnatamente plurime relazioni dei servizi sociali e gli atti del procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i
Minorenni di Roma n. 854/22 VG), all'udienza del 3/10/2024 le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
1. Va preliminarmente affermata l'efficacia del matrimonio contratto fra le parti all'estero e non trascritto nei registri dello stato civile in Italia, in ragione del pacifico orientamento giurisprudenziale
(cfr., tra altre, Tribunale Rovereto sez. I, 25/02/2022, n.42, in De Jure, Banche dati editoriali GFL), da cui non v'è ragione per discostarsi, secondo cui la mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile.
Sempre in via preliminare va affermata, in presenza di elementi di estraneità nella fattispecie
(cittadinanza straniera di entrambi i coniugi e celebrazione del matrimonio all'estero), la sussistenza della giurisdizione del Tribunale adito in relazione alle domande di separazione e di addebito della stessa al marito avanzate dalla parte ricorrente, in virtù dell'art. 3 Regolamento CE n. 2201/2003, per essere l'ultima residenza abituale dei coniugi sita all'interno del circondario dell'intestato Tribunale, dove tuttora il marito risiede e per essere la domanda di addebito una domanda accessoria a quella di separazione, tale da non poter essere proposta in un separato giudizio.
Ancora, va premessa la sussistenza della giurisdizione del Tribunale adito in relazione alla domanda di affidamento dei figli minori, ai sensi dell'art. 8 del reg. 2201/2003, quale autorità giudiziaria dello
Stato di residenza abituale dei minori, nonché in relazione alle domande di mantenimento dei figli pagina 3 di 10 minori in virtù dell'art. 3 del reg. n. 4/2009, quale autorità giurisdizionale dello Stato in cui risiedono abitualmente debitore e creditore.
Quanto alla legge applicabile alle domande di separazione e di addebito, poi, ai sensi dell'art. 8, lett. d) reg. UE n. 1259/2010 trova applicazione la legislazione italiana, quale legge dello Stato in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
È applicabile, ancora, ai sensi dell'art. 15 della convenzione dell'Aja del 1996, la legge italiana anche in relazione alla domanda di affidamento dei figli minori, quale legge nazionale dell'autorità competente.
Deve, poi, applicarsi la legge italiana in relazione alla domanda di contribuzione al mantenimento dei figli minori da porsi a carico del padre, ai sensi dell'art. 3 della convenzione dell'Aja del 23 novembre
2007, quale legge dello Stato di residenza della creditrice, odierna ricorrente.
2. Ciò premesso, le circostanze dedotte dalle parti e l'insistenza di entrambe nella domanda di separazione consentono d'inferire la sopravvenienza di un'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi. Sulle conformi conclusioni del P.M. va, quindi, pronunciata la separazione personale fra i coniugi, per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
3. Con riferimento alla domanda di addebito della separazione va, invece, premesso in diritto che grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. ord. n. 16691/2020).
Le violenze inferte al coniuge, invece, costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. n.7388/2017;
Cass. n.3925/2018). Anche un unico episodio, dunque, integra un comportamento idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona
(Cass. n.433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l'efficienza causale
(cfr., in tali complessivi termini, Cass. ord. n. 27324/2022).
Ovviamente la parte che allega di essere stata vittima di violenza da parte del coniuge è onerata della prova dei fatti fondanti la domanda di addebito della separazione (art. 2697 c.c.).
pagina 4 di 10 Nel caso di specie a fondamento della domanda di addebito della separazione al marito Parte_1 ha dedotto di essere stata vittima, dapprima, all'inizio del matrimonio, della gelosia del marito e, successivamente, della violenza fisica e verbale di quegli, anche in presenza dei figli;
che, in particolare, nel giugno e nel settembre dell'anno 2017 il marito la picchiò alla presenza dei figli Per_1
e , con calci e pugni, nell'anno 2019 quegli diede fuoco ai di lei capelli con un accendino e _2 nell'anno 2020 la picchiò quasi quotidianamente e la minacciò di morte, dicendole che l'avrebbe ammazzata ed avrebbe fatto del male ai di lei parenti se lo denunciava;
che, in particolare, ella esponente fu nuovamente picchiata dal marito in data 14/6/2020 e il giorno successivo, fra le ore 12.00
e le 12.30, ella sponente fuggì insieme ai tre figli minori in direzione di Roma, dove si rivolse alla polizia e sporse denuncia-querela nei confronti del marito per i reati di maltrattamenti e lesioni.
Il Collegio osserva, tuttavia, che non ha offerto prova alcuna dei fatti di violenza dedotti Parte_1
a fondamento della domanda di addebito della separazione al marito, che pertanto devono ritenersi carenti di supporto probatorio, essendo stato peraltro l'odierno resistente assolto dai reati ascrittigli in conseguenza della denuncia - querela sporta da nei suoi confronti (cfr. sentenza GUP n. Parte_1
478/2023 in atti).
La domanda di addebito della separazione a avanzata da deve, pertanto, CP_1 Parte_1
ritenersi infondata e va rigettata.
4. Passando all'affidamento dei figli minori va premesso in diritto che, come noto, l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
L'art. 337 quater c.c., infatti, consente al giudice del conflitto familiare di disporre l'affido esclusivo solo quando possa sostenersi, con provvedimento motivato, che l'affido del figlio anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). Ne consegue che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli ed optarsi per l'affido esclusivo di essi ad uno solo dei genitori, è necessario sia che l'altro manifesti una inidoneità educativa ovvero una manifesta carenza in punto di capacità genitoriale, sia che possa formularsi un giudizio positivo sulla idoneità del genitore affidatario (cfr., tra tante, Cass. sent. n. 16593/2008).
L'art. 337 quater, comma 3, c.c., poi, consente al giudice di disporre un affidamento c.d. super esclusivo o rafforzato del minore ad uno dei genitori in casi residuali che devono essere caratterizzati da gravi carenze delle capacità genitoriali, ravvisabili nel caso del genitore che violi o trascuri i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio (cfr., in tal senso, in motivazione, Cass. ord. n. 29999/2020).
pagina 5 di 10 Nel caso di specie è innanzitutto pacifico che i figli minori non abbiano più incontrato il padre dal momento in cui la madre li portò con sé a Roma, il 15/6/2020.
Dalle più recenti relazioni dei Servizi sociali in atti si evince che:
- per quanto concerne ella viva presso l'abitazione del suo compagno, dal 22/12/2023; “i Parte_1
tre fratelli minori sono apparsi curati , affettuosi e socievoli. La casa è apparsa pulita, ordinata e, quindi, con i requisiti idonei (…)i minori si sono mostrati sereni anche nel rapporto con il compagno della madre che da qualche mese chiamano “papà” (…) la SI.ra ed il SI. hanno Pt_1 Pt_2
mostrato sempre la massima collaborazione con il servizio, apparendo lui una figura compensativa di supporto alla compagnia per le necessità dei minori, in particolare nelle pratiche mediche, scolastiche
e di sostegno al reddito (…) anche da parte degli insegnanti della scuola viene riferito della serenità e la cura dei bambini oltre che la massima disponibilità da parte della SI.ra e il SI. per Pt_1 Pt_2
qualsiasi eSIenza. I minori si sono manifestati avversivi alla richiesta dello scrivente di raccontare del padre biologico, definendo l'uomo: “lui è cattivo” e ancora “abbiamo paura di lui, non lo vogliamo vedere” (cfr. relazione del servizio sociale di Roma dell'1/10/2024, prot. n. 187660);
- per quanto concerne invece, “il padre ha contattato periodicamente il Servizio per CP_1
chiedere notizie dei procedimenti pendenti a tutela dei minori, in particolare circa la possibilità di riprendere i rapporti con i propri figli. Risiede stabilmente a Faenza (…) il padre afferma di non aver avuto più alcuna notizia dei bambini, a seguito della dimissione dalla comunità educativa in cui erano collocati e di essere in apprensione per loro, dubitando delle capacità accuditive della madre. Afferma di aver tentato, in occasione di un viaggio in Albania, di far visita ai suoceri, accompagnato da un amico, per cercare una loro mediazione, ma che questi avrebbero allertato le forze dell'ordine, non percependo le sue “buone intenzioni”. Riferisce di avere in seguito sporto denuncia nel paese di origine nei confronti dell'ex moglie per un reato equiparabile a quello italiano di “ sottrazione dei minori”. In merito ai percorsi proposti al padre, come riferito già precedentemente (…), il Servizio, in una prima fase di conoscenza a fine 2021 ha proposto al padre un percorso presso il centro per uomini maltrattanti (…) ; tale percorso non è stato però portato avanti per (…) una limitata padronanza della lingua italiana (…) e per una totale negazione nell'assunzione di responsabilità. L'unica motivazione
a seguire il percorso appariva di natura estrinseca, connessa all'idea del programma come condizione affinché gli venisse concesso di rivedere i suoi figli. In generale si è riscontrata nel padre una debole capacità di assumersi le proprie responsabilità rispetto all'allontanamento della madre, ancor più a seguito dell'assoluzione nel procedimento penale, con una tendenza a colpevolizzare e svalutare l'ex moglie sul piano genitoriale. Il padre esprime un forte desiderio di poter riprendere i rapporti con i propri figli e l'amarezza nel pensare di non essere presente in alcuni passaggi, non recuperabili, della
pagina 6 di 10 loro crescita. Nel riflettere sul lungo periodo di separazione, così come nell'immaginare una ripresa dei contatti con i bambini, appare in difficoltà a focalizzarsi sui loro vissuti emotivi, ma disponibile ad una riflessione e ad essere sostenuto e supportato per un possibile riavvicinamento” (cfr. relazione die
Servizi sociali dell'Unione della Romagna Faentina depositata il 24/9/2024).
Il Collegio osserva, allora, che il protratto totale distacco del padre dalla quotidianità dei figli non consente, allo stato, il disporre un affidamento condiviso dei figli minori, non avendo il padre accesso alle capacità, inclinazioni ed aspirazioni dei figli ed essendo peraltro del tutto impossibile il funzionamento della bigenitorialità in ragione dell'assenza di qualsivoglia rapporto tra i genitori.
D'altro canto, giusta quanto risulta dagli atti di causa, non emergono all'attualità elementi indiziari di una scarsa capacità genitoriale da parte della madre dei minori, evincendosi invece dalla relazione dei
Servizi sociali di Roma, sopra richiamata, la sussistenza di un'adeguata capacità accuditiva da parte della madre ed una generale serenità dei figli, riscontrata anche dagli insegnanti.
Pertanto, il Collegio ritiene, allo stato degli atti, di dover affidare i figli minori in via esclusiva a Pt_1
ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c. Il padre, conseguentemente, avrà il diritto ed il
[...] dovere di partecipare alle decisioni di maggiore interesse per i figli, di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli minori e potrà ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse dei minori.
Tenuto conto dell'assenza allo stato degli atti di rapporti tra il padre ed i figli minori, ai servizi sociali del luogo di residenza dei minori, eventualmente con l'ausilio dei servizi sociali del luogo di residenza di vanno rimessi i compiti di: CP_1
- supportare il nucleo familiare madre – figli e di vigilare sulle condizioni di questi, con obbligo di avviso all'AG competente in caso di pericolo di pregiudizio per i minori;
- supportare le capacità genitoriali dei genitori, parti di questa causa, nell'interesse dei figli minori, anche affinché si eviti la confusione dei ruoli (padre-compagno della madre), previo esercizio del diritto di autodeterminazione dei genitori stessi (artt. 13 e 32 Cost.);
- regolamentare gl'incontri tra padre e figli minori, con gradualità, anche a distanza (mediante video chiamate o telefonate) e con previsione d'incontri protetti mensili/bimensili “in presenza”, tenuto conto della diponibilità del padre e dei figli, con facoltà di sospendere tal incontri se disturbanti;
- in caso di opposizione dei figli minori ad effettuare gl'incontri protetti con il padre supportare i figli nell'elaborazione del loro personale rapporto con il padre, affinché gli stessi acquisiscano consapevolezza dell'importanza di mantenere un rapporto con il genitore, se per loro non pregiudizievole.
pagina 7 di 10 5. Quanto al mantenimento dei figli minori da porsi a carico del padre va premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali eSIenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
Inoltre, anche i genitori privi di lavoro, quando dotati di capacità lavorativa, sono obbligati a partecipare pro quota al mantenimento della prole, proprio al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada in via esclusiva sul genitore convivente. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito, la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica (cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015).
Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che svolga l'attività di operaio agricolo con un CP_1
reddito netto (reddito complessivo – imposta netta – add. reg. – add. com) relativo alla più recente annualità fiscale documentata (2023) pari ad euro 14642,00 (cfr. 730/2024). La parte non risulta proprietaria di beni immobili e vive in un appartamento locato per il prezzo di euro 400,00 mensili, in cui risiede, pacificamente, unitamente ai suoi genitori.
Per quanto concerne, invece, ella risulta aver prestato attività lavorativa in una ditta di Parte_1 pulizie con un reddito di lavoro dipendente pari ad euro 7812,54 nell'annualità fiscale 2023 (cfr. certificazione unica 2024) ed ha dichiarato di frequentare un corso per conseguire l'attestato di onicotecnica. Tale parte convive con il suo compagno in un appartamento locato in Roma.
Tenuto conto, allora, a) della collocazione dei figli in via pressoché esclusiva, allo stato, presso la madre e della conseguente totale ricaduta su questa degli oneri per il mantenimento ordinario dei figli,
b) delle eSIenze attuali presumibili dei figli (art. 2729 c.c.), c) della capacità reddituali dei genitori, d) della misura dell'assegno unico universale per i figli minori che va attribuito alla madre per l'intero,
pagina 8 di 10 come per legge, trattandosi del genitore affidatario in via esclusiva dei figli, il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando a CP_1
entro il giorno 10 del mese, la somma di € 170,00 per ciascun figlio, rivalutabile Parte_1
annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo
Tribunale.
6. Quanto alla domanda di di ordinare al datore di lavoro del resistente il versamento Parte_1
diretto ex art. 156 VI co. c.c., essa è inammissibile per aver il legislatore introdotto, con l'art. 473 bis
37 c.p.c. - applicabile per il caso di titoli azionati successivamente al 28/2/2023 -, la possibilità per il creditore di ottenere la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, direttamente dai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato.
7. Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti (la ricorrente rispetto alla domanda di addebito ed il resistente rispetto alla domanda di affido condiviso dei figli minori) vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, ogni contraria domanda disattesa o dichiarata inammissibile come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3340/2021
R.G., così provvede:
1. pronuncia la separazione personale di e avendo i coniugi contratto Parte_1 CP_1
matrimonio in Lushnje (Albania), in data 16/3/2015 (cfr. doc. 1), non trascritto in Italia;
2. affida i figli minori in via esclusiva a ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c. Il Parte_1
padre, conseguentemente, avrà il diritto ed il dovere di partecipare alle decisioni di maggiore interesse per i figli, di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli minori e potrà ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse dei minori;
3. dispone che i servizi sociali del luogo di residenza dei minori, eventualmente con l'ausilio dei servizi sociali del luogo di residenza di CP_1
- supportino il nucleo familiare madre – figli e vigilino sulle condizioni di questi, con obbligo di avviso all'AG competente in caso di pericolo di pregiudizio per i minori;
- supportino le capacità genitoriali delle parti in causa, nell'interesse dei figli minori, anche affinché si eviti la confusione dei ruoli (padre-compagno della madre), previo esercizio del diritto di autodeterminazione dei genitori stessi (artt. 13 e 32 Cost.);
pagina 9 di 10 - regolamentino gl'incontri tra padre e figli minori, con gradualità, anche a distanza (mediante video chiamate o telefonate) e con previsione d'incontri protetti mensili/bimensili “in presenza”, tenuto conto della diponibilità del padre e dei figli, con facoltà di sospendere tal incontri se disturbanti;
- in caso di opposizione dei figli minori ad effettuare gl'incontri protetti con il padre supportino i figli nell'elaborazione del loro personale rapporto con il padre, affinché gli stessi acquisiscano consapevolezza dell'importanza di mantenere un rapporto con il genitore, se per loro non pregiudizievole;
4. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando a CP_1
entro il giorno 10 del mese, la somma di € 170,00 per ciascun figlio, rivalutabile Parte_1
annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo
Tribunale; percepirà per l'intero l'assegno unico per i figli minori, come per legge;
Parte_1
5. compensa le spese di lite;
6. provvede con separato decreto alla liquidazione del compenso spettante al Difensore di Pt_1
provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di
[...]
Ravenna del 21/9/2021.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna, nella camera di conSIlio del 31/3/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
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