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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 04/07/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2072/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 2072/2025 V.G. posta in decisione il 19.06.2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...] int.2, c.f. Parte_1
(avv. Cristina Montini) C.F._1
e
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] int.27, CP_1
c.f. (avv. Cristina Montini) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 14.05.2025; preso atto che l'udienza del 10.06.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano a FA (RA) i figli , in data Persona_1
21.03.2005, , in data 22.03.2007, e in data 07.08.2008; Persona_2 Persona_3 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a [...]_1
(RA) il 30.08.1978, c.f. e , nato a [...] il C.F._1 CP_1
07.02.1978, c.f. , celebrato con rito concordatario il 27 aprile 2003 a FA C.F._2
(RA), in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 11, parte II, serie A, anno 2003;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di FA (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) I ricorrenti dichiarano di aver già regolato i rapporti patrimoniali intercorrenti tra gli stessi e conseguentemente di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione, anche per quanto riguarda la divisione di beni mobili ed immobili e/o a pretese economiche di qualsivoglia natura.
2) Nessuna somma l'un coniuge verserà all'altro a titolo di assegno divorzile dichiarando, entrambi i coniugi, reciprocamente, di essere economicamente autonomi ed autosufficienti.
3) La casa coniugale, sita in FA (RA) Via Raffaello n.15 int.2, di proprietà esclusiva della IG.ra
, resterà assegnata alla stessa. Parte_1
4) La figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori, mentre nessun provvedimento Persona_3
in ordine all'affidamento si rende necessario nei confronti degli altri figli e Persona_1 [...]
, in quanto attualmente maggiorenni. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno Per_2
assunte da ciascun genitore allorquando questi terrà la figlia presso di sé, mentre quelle di Per_3
maggiore interesse relative alla istruzione, alla educazione, alla salute e alle scelte religiose della minore verranno adottate di comune accordo, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni. I genitori si impegnano a collaborare affinché l'affidamento condiviso sia reale e nel concreto finalizzato alle esigenze di ordine affettivo e psicologico della figlia minore, evitando tra loro tensioni e contrasti che ne escluderebbero l'applicazione.
5) La figlia minore sarà collocata presso la madre, mantenendo la residenza con la Persona_3
stessa. Anche gli altri due figli e (entrambi maggiorenni) resteranno Persona_1 Persona_2
a vivere con la madre, per loro scelta.
6) Tenuto conto dell'età della figlia minorenne , ormai diciassettenne, il padre potrà vederla e Per_3
tenerla con sé liberamente, quando vorrà, previo accordo con la stessa e tenuto conto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
7) Le parti intendono mantenere la massima discrezionalità organizzativa anche per quanto concerne le festività natalizie, le festività pasquali ed il periodo estivo. I coniugi avranno comunque l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e gli stessi devono sempre essere a conoscenza degli spostamenti in altre località, se per più giorni consecutivi, quando hanno con sé la figlia minore.
8) A decorrere dal mese di aprile 2025, il IG. corrisponderà alla IG.ra , CP_1 Parte_1
a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e (maggiorenne ma non Per_3 Per_2
economicamente autosufficiente), l'importo mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00 euro) per ciascun figlio, e così complessivamente la somma di € 500,00 (cinquecento/00 euro) al mese, somma da rivalutarsi annualmente in base al 100% degli indici Istat e da versarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese. Oltre a ciò, il IG. corrisponderà alla IG.ra CP_1 Pt_1
l'ulteriore importo mensile di € 50,00 (cinquanta/00 euro), a titolo di contributo forfetario
[...]
per le spese di vitto e alloggio del figlio , il quale, ancorché maggiorenne e attualmente Persona_1
occupato in attività lavorativa, risiede con la madre. Anche tale somma è da rivalutarsi annualmente in base al 100% degli indici Istat e da versarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese. 9) I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli Persona_3
e (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) come individuate dal Persona_2
Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna e che si ritrascrivono di seguito:
➢ SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro: - spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola); - spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby- sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei); - spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie,
prescritte dal medico).
➢ SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI:
- spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni); - spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica); - spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate);
-spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro).
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, i coniugi, facendo proprio quanto previsto nel citato Protocollo, convengono espressamente che a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro sarà tenuto a manifestare, tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta) e sempre per iscritto, l'eventuale dissenso dandone esplicita motivazione e che,
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso.
I genitori hanno già concordato di sostenere al 50% le spese necessarie per far conseguire al figlio la patente di guida (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, iscrizione a scuola Persona_2
guida, certificati propedeutici, esami, guide, ecc). Si precisa altresì, con riguardo alle spese sanitarie che, quando possibile saranno prenotate tramite il SSN, ma entrambi i genitori acconsentono fin da ora che i figli proseguano i percorsi sanitari e le visite periodiche con gli specialisti già individuati al di fuori del SSN. Entrambi i genitori dovranno provvedere contestualmente al pagamento delle spese straordinarie per i figli, anche mediante la messa a disposizione della provvista, secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza. Ove ciò non avvenga o non sia possibile, il rimborso delle spese straordinarie andrà effettuato a favore del genitore che le ha anticipate con tempestività,
mediante conguaglio da effettuarsi alla fine di ogni mese, previa presentazione dei documenti giustificativi.
10) Le detrazioni fiscali spetteranno ai genitori in ragione del 50% ciascuno. L'assegno unico, e/o altro beneficio fiscale, verrà percepito dai genitori in ragione di 50% ciascuno.
11)I genitori si rilasciano fin da ora reciproco assenso alla richiesta e al rinnovo del passaporto per sé e per la figlia minore , dichiarando ciascuno la propria disponibilità a sottoscrivere Persona_3
in qualsiasi momento, ed a semplice richiesta, le relative autorizzazioni amministrative.
12)Le spese della presente procedura saranno sostenute dai coniugi in ragione di metà ciascuno.
13)L'efficacia delle clausole di cui al presente atto è immediata al momento della sua sottoscrizione.” Ravenna, 03/07/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 2072/2025 V.G. posta in decisione il 19.06.2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...] int.2, c.f. Parte_1
(avv. Cristina Montini) C.F._1
e
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] int.27, CP_1
c.f. (avv. Cristina Montini) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 14.05.2025; preso atto che l'udienza del 10.06.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano a FA (RA) i figli , in data Persona_1
21.03.2005, , in data 22.03.2007, e in data 07.08.2008; Persona_2 Persona_3 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a [...]_1
(RA) il 30.08.1978, c.f. e , nato a [...] il C.F._1 CP_1
07.02.1978, c.f. , celebrato con rito concordatario il 27 aprile 2003 a FA C.F._2
(RA), in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 11, parte II, serie A, anno 2003;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di FA (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) I ricorrenti dichiarano di aver già regolato i rapporti patrimoniali intercorrenti tra gli stessi e conseguentemente di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione, anche per quanto riguarda la divisione di beni mobili ed immobili e/o a pretese economiche di qualsivoglia natura.
2) Nessuna somma l'un coniuge verserà all'altro a titolo di assegno divorzile dichiarando, entrambi i coniugi, reciprocamente, di essere economicamente autonomi ed autosufficienti.
3) La casa coniugale, sita in FA (RA) Via Raffaello n.15 int.2, di proprietà esclusiva della IG.ra
, resterà assegnata alla stessa. Parte_1
4) La figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori, mentre nessun provvedimento Persona_3
in ordine all'affidamento si rende necessario nei confronti degli altri figli e Persona_1 [...]
, in quanto attualmente maggiorenni. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno Per_2
assunte da ciascun genitore allorquando questi terrà la figlia presso di sé, mentre quelle di Per_3
maggiore interesse relative alla istruzione, alla educazione, alla salute e alle scelte religiose della minore verranno adottate di comune accordo, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni. I genitori si impegnano a collaborare affinché l'affidamento condiviso sia reale e nel concreto finalizzato alle esigenze di ordine affettivo e psicologico della figlia minore, evitando tra loro tensioni e contrasti che ne escluderebbero l'applicazione.
5) La figlia minore sarà collocata presso la madre, mantenendo la residenza con la Persona_3
stessa. Anche gli altri due figli e (entrambi maggiorenni) resteranno Persona_1 Persona_2
a vivere con la madre, per loro scelta.
6) Tenuto conto dell'età della figlia minorenne , ormai diciassettenne, il padre potrà vederla e Per_3
tenerla con sé liberamente, quando vorrà, previo accordo con la stessa e tenuto conto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
7) Le parti intendono mantenere la massima discrezionalità organizzativa anche per quanto concerne le festività natalizie, le festività pasquali ed il periodo estivo. I coniugi avranno comunque l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e gli stessi devono sempre essere a conoscenza degli spostamenti in altre località, se per più giorni consecutivi, quando hanno con sé la figlia minore.
8) A decorrere dal mese di aprile 2025, il IG. corrisponderà alla IG.ra , CP_1 Parte_1
a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e (maggiorenne ma non Per_3 Per_2
economicamente autosufficiente), l'importo mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00 euro) per ciascun figlio, e così complessivamente la somma di € 500,00 (cinquecento/00 euro) al mese, somma da rivalutarsi annualmente in base al 100% degli indici Istat e da versarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese. Oltre a ciò, il IG. corrisponderà alla IG.ra CP_1 Pt_1
l'ulteriore importo mensile di € 50,00 (cinquanta/00 euro), a titolo di contributo forfetario
[...]
per le spese di vitto e alloggio del figlio , il quale, ancorché maggiorenne e attualmente Persona_1
occupato in attività lavorativa, risiede con la madre. Anche tale somma è da rivalutarsi annualmente in base al 100% degli indici Istat e da versarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese. 9) I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli Persona_3
e (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) come individuate dal Persona_2
Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna e che si ritrascrivono di seguito:
➢ SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro: - spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola); - spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby- sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei); - spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie,
prescritte dal medico).
➢ SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI:
- spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni); - spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica); - spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate);
-spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro).
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, i coniugi, facendo proprio quanto previsto nel citato Protocollo, convengono espressamente che a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro sarà tenuto a manifestare, tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta) e sempre per iscritto, l'eventuale dissenso dandone esplicita motivazione e che,
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso.
I genitori hanno già concordato di sostenere al 50% le spese necessarie per far conseguire al figlio la patente di guida (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, iscrizione a scuola Persona_2
guida, certificati propedeutici, esami, guide, ecc). Si precisa altresì, con riguardo alle spese sanitarie che, quando possibile saranno prenotate tramite il SSN, ma entrambi i genitori acconsentono fin da ora che i figli proseguano i percorsi sanitari e le visite periodiche con gli specialisti già individuati al di fuori del SSN. Entrambi i genitori dovranno provvedere contestualmente al pagamento delle spese straordinarie per i figli, anche mediante la messa a disposizione della provvista, secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza. Ove ciò non avvenga o non sia possibile, il rimborso delle spese straordinarie andrà effettuato a favore del genitore che le ha anticipate con tempestività,
mediante conguaglio da effettuarsi alla fine di ogni mese, previa presentazione dei documenti giustificativi.
10) Le detrazioni fiscali spetteranno ai genitori in ragione del 50% ciascuno. L'assegno unico, e/o altro beneficio fiscale, verrà percepito dai genitori in ragione di 50% ciascuno.
11)I genitori si rilasciano fin da ora reciproco assenso alla richiesta e al rinnovo del passaporto per sé e per la figlia minore , dichiarando ciascuno la propria disponibilità a sottoscrivere Persona_3
in qualsiasi momento, ed a semplice richiesta, le relative autorizzazioni amministrative.
12)Le spese della presente procedura saranno sostenute dai coniugi in ragione di metà ciascuno.
13)L'efficacia delle clausole di cui al presente atto è immediata al momento della sua sottoscrizione.” Ravenna, 03/07/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè