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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 21/03/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3610/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3610/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
PESCARA Controparte_1
APPELLATI
Oggi 21 marzo 2025 ad ore 9:58 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per l'avv. RO NR oggi sostituito dall'avv. SILVIA CORBUCCI, la quale Parte_1
impugna e contesta la costituzione depositata dall'Avvocatura dello Stato e si riporta alla richiesta di sospensione del presente procedimento in attesa della definizione di quello iscritto al numero
4378/2023 pendente davanti alla Dott.ssa Villani ed avente ad oggetto l'impugnazione del verbale della sanzione del fermo da cui è scaturita la presente sanzione.
Per il e la Controparte_2 Controparte_3
difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
[...]
L'AQUILA nessuno è comparso.
È altresì presente il dott. GIANLUIGI SARDELLA, tirocinante ex art 73 DL 69/2013
Il Giudice, sentite le parti, rilevato che non sussistono i presupposti per disporre la sospensione del presente giudizio che non è propedeutico in alcun modo all'esecutorietà del provvedimento di confisca, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3610/2024 promossa da:
(P. Iva n. ) con il patrocinio dell'avv. NR RO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in PERUGIA, VIA BARTOLO N. 10-16, avv. NR Parte_2
RO
APPELLANTE contro
(C.F. ) e la Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. , rappresentati e difesi ex Controparte_4 P.IVA_3 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila presso i cui uffici del Complesso Monumentale San Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., sono domiciliate ex lege
APPELLATI
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso come da verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha impugnato la sentenza n. 368/2024 emessa dal Giudice di Pace di , che Parte_1 CP_3
aveva dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione proposto dalla società avverso il verbale di contestazione UFF/1013539 del 28/05/2022 ed il pedissequo verbale di sequestro amministrativo, elevati dalla Sezione della Polizia Stradale di Pescara.
Nei provvedimenti impugnati era stato contestato all'appellante, proprietaria del semirimorchio tg.
AG04584 ed obbligata in solido con il conducente del veicolo che trainava detto semirimorchio, a rispondere della violazione dell'art. 214, c. 8, C.d.S., per aver posto in circolazione il semirimorchio, precedentemente sottoposto a fermo amministrativo con verbale n. 700016317217, elevato in data
25.5.2022 dalla Polizia Stradale di , con affidamento in custodia al conducente. CP_3
A sostegno dell'impugnazione evidenziava che, avverso il provvedimento impugnato è proponibile, alternativamente, ex artt. 203 e 204 bis CdS, il ricorso al Prefetto ed il ricorso in sede giurisdizionale, strumenti tra loro alternativi, con l'unica comune limitazione dell'esperibilità dell'uno o dell'altro pagina 2 di 5 strumento di tutela.
Essendo stata contesta all'appellante la violazione dell'art. 214, comma 8, C.d.S., ai sensi del quale l'Autorità procedente, una volta accertata la violazione, dispone direttamente la confisca del veicolo e che non poteva essere precluso, al presunto trasgressore, il diritto di ottenere tutela in sede giurisdizionale, come rimedio generale finalizzato al controllo della legittimità sostanziale dell'atto emesso dalla pubblica amministrazione.
Nel merito assumeva l'illegittimità del provvedimento opposto, considerato che il mezzo era stato sanzionato mentre si dirigeva, per la via più breve, presso il luogo di custodia indicato nel verbale di fermo amministrativo.
2. Con comparsa depositata il 6.3.2025 si è costituita, per il e la Controparte_2
, l'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la Controparte_3
conferma della sentenza impugnata.
L'appello è infondato.
******
A. La Corte di Cassazione, dopo alcuni precedenti di senso contrario, ha precisato che, in tema di violazioni del codice della strada, quando non è possibile il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ex art. 202 C.d.S., la mancata impugnazione del verbale non determina la formazione del titolo esecutivo, essendo impugnabile, in questa tipologia di sanzione, esclusivamente l'ordinanza ingiunzione, secondo la disciplina generale desumibile dalla legge n. 689 del 1981, artt. 18 e 22 (cfr
Cassazione civile, sez. VI, 21/05/2014, n. 11288; Cass. civ., sez. II, 16 ottobre 2006 n. 22120; Cass. civ., sez. II, 12 giugno 2008 n. 15841 e Cass. Civ., sez. II, ord. n. 13676 del 21 maggio 2019)
Considerato che, ai sensi dell'art. 210 comma 3 del CdS, quando è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, il trasgressore non è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta e che, in caso di violazione dell'art. 214/8 del CdS è prevista la confisca del veicolo, il verbale di contestazione, che non è titolo immediatamente esecutivo, in forza del disposto dell'art. 202 co. 1 che richiama l'art. 210 co 3 C.d.S. non può essere immediatamente impugnato in sede giurisdizionale.
In tal caso il verbale di contestazione, che non indica il quantum della sanzione amministrativa pecuniaria, deve essere trasmesso al Prefetto che deve adottare i provvedimenti di cui all'art. 204 C.d.S.
Il sequestro amministrativo è quindi un atto endo-procedimentale, con il quale gli organi accertatori si limitano a constatare e contestare il fatto, avendo obbligo di trasmettere il verbale al Prefetto che, se ritiene fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata con la quale ingiunge al trasgressore il pagamento di una somma determinata.
pagina 3 di 5 Laddove invece non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti (art. 204).
In tali casi, solo l'ordinanza prefettizia è opponibile davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.
L'eccezionale opponibilità del verbale di infrazione al codice della strada, senza necessità di attendere la pronuncia della ordinanza ingiunzione, risiede infatti nella sua potenziale attitudine a divenire titolo esecutivo, ponendosi per l'effetto come atto terminale del procedimento sanzionatorio in luogo dell'ordinanza ingiunzione, così giustificando l'immediata opposizione in sede giurisdizionale.
Quando il verbale di accertamento è privo di tale efficacia non è direttamente impugnabile in sede giurisdizionale (Cass. 13207/2005).
Il provvedimento di sequestro del semirimorchio tg AG04584, cui deve procedersi obbligatoriamente nel caso di violazione dell'art. 214 comma 8 del CdS, funzionale alla confisca, con funzione di prevenzione speciale e natura cautelare, operato nella immediatezza dagli agenti accertatori, era quindi impugnabile solo innanzi al Prefetto nel termine decadenziale di sessanta giorni come previsto dall'art. 203 del CdS.
La specifica previsione di un rimedio tipico, di natura speciale, avverso il provvedimento afflittivo e i termini decadenziali entro i quali il Prefetto, competente a decidere, deve provvedere sul sequestro, ragionevolmente contenuti, con conseguente perdita di efficacia dell'atto in caso di inosservanza della scansione temporale normativamente assegnata, consentono di ritenere le norme applicabili al caso in esame compatibili con il principio, di rango costituzionale, di garanzia dell'esercizio del diritto di difesa del cittadino, anche nei confronti degli atti della pubblica amministrazione, in applicazione del principio costituzionale disciplinato all'art. 113 Cost.
Si ribadisce che, nel caso in esame, non è impedita l'impugnazione in sede giurisdizionale, ma solo posticipata a quando l'autorità amministrativa competente si sia pronunciata sulla violazione e/o sul sequestro, essendo il provvedimento di sequestro operato dalla Polizia Stradale, provvedimento non definitivo ma a carattere procedimentale strumentale e cautelare, non idoneo a divenire titolo esecutivo e quindi ad incidere in via definitiva sui diritti.
Accertato che, nel caso in esame, il verbale non era immediatamente esecutivo, in quanto necessitava dell'interposizione del Prefetto, tenuto ad emettere ordinanza ingiunzione nel quinquennio di prescrizione previsto dall'art. 14 e 28 della legge 689/1981, decorrente dalla data di ricezione del rapporto relativo all'infrazione, che pertanto il trasgressore non poteva impugnare il verbale di contestazione in sede giurisdizionale, ma esclusivamente l'ordinanza ingiunzione, va confermata la sentenza emessa dal Giudice di pace di , che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. CP_3
Il motivo di appello nel merito rimane assorbito.
pagina 4 di 5 B. Considerato che nella fase di primo grado nessuno si è costituito per l'Amministrazione opposta, le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della causa (indeterminato di complessità bassa).
C. L'integrale rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante al versamento, ex art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n. 3610/2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
RIGETTA
l'appello perché infondato.
CONDANNA
l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado, che liquida in € 3.809,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A., C.A.P. come per legge.
DICHIARA
l'appellante tenuto a versare ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Sentenza redatta in calce al verbale e pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
Pescara, 21 marzo 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3610/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
PESCARA Controparte_1
APPELLATI
Oggi 21 marzo 2025 ad ore 9:58 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per l'avv. RO NR oggi sostituito dall'avv. SILVIA CORBUCCI, la quale Parte_1
impugna e contesta la costituzione depositata dall'Avvocatura dello Stato e si riporta alla richiesta di sospensione del presente procedimento in attesa della definizione di quello iscritto al numero
4378/2023 pendente davanti alla Dott.ssa Villani ed avente ad oggetto l'impugnazione del verbale della sanzione del fermo da cui è scaturita la presente sanzione.
Per il e la Controparte_2 Controparte_3
difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
[...]
L'AQUILA nessuno è comparso.
È altresì presente il dott. GIANLUIGI SARDELLA, tirocinante ex art 73 DL 69/2013
Il Giudice, sentite le parti, rilevato che non sussistono i presupposti per disporre la sospensione del presente giudizio che non è propedeutico in alcun modo all'esecutorietà del provvedimento di confisca, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3610/2024 promossa da:
(P. Iva n. ) con il patrocinio dell'avv. NR RO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in PERUGIA, VIA BARTOLO N. 10-16, avv. NR Parte_2
RO
APPELLANTE contro
(C.F. ) e la Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. , rappresentati e difesi ex Controparte_4 P.IVA_3 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila presso i cui uffici del Complesso Monumentale San Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., sono domiciliate ex lege
APPELLATI
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso come da verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha impugnato la sentenza n. 368/2024 emessa dal Giudice di Pace di , che Parte_1 CP_3
aveva dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione proposto dalla società avverso il verbale di contestazione UFF/1013539 del 28/05/2022 ed il pedissequo verbale di sequestro amministrativo, elevati dalla Sezione della Polizia Stradale di Pescara.
Nei provvedimenti impugnati era stato contestato all'appellante, proprietaria del semirimorchio tg.
AG04584 ed obbligata in solido con il conducente del veicolo che trainava detto semirimorchio, a rispondere della violazione dell'art. 214, c. 8, C.d.S., per aver posto in circolazione il semirimorchio, precedentemente sottoposto a fermo amministrativo con verbale n. 700016317217, elevato in data
25.5.2022 dalla Polizia Stradale di , con affidamento in custodia al conducente. CP_3
A sostegno dell'impugnazione evidenziava che, avverso il provvedimento impugnato è proponibile, alternativamente, ex artt. 203 e 204 bis CdS, il ricorso al Prefetto ed il ricorso in sede giurisdizionale, strumenti tra loro alternativi, con l'unica comune limitazione dell'esperibilità dell'uno o dell'altro pagina 2 di 5 strumento di tutela.
Essendo stata contesta all'appellante la violazione dell'art. 214, comma 8, C.d.S., ai sensi del quale l'Autorità procedente, una volta accertata la violazione, dispone direttamente la confisca del veicolo e che non poteva essere precluso, al presunto trasgressore, il diritto di ottenere tutela in sede giurisdizionale, come rimedio generale finalizzato al controllo della legittimità sostanziale dell'atto emesso dalla pubblica amministrazione.
Nel merito assumeva l'illegittimità del provvedimento opposto, considerato che il mezzo era stato sanzionato mentre si dirigeva, per la via più breve, presso il luogo di custodia indicato nel verbale di fermo amministrativo.
2. Con comparsa depositata il 6.3.2025 si è costituita, per il e la Controparte_2
, l'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la Controparte_3
conferma della sentenza impugnata.
L'appello è infondato.
******
A. La Corte di Cassazione, dopo alcuni precedenti di senso contrario, ha precisato che, in tema di violazioni del codice della strada, quando non è possibile il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ex art. 202 C.d.S., la mancata impugnazione del verbale non determina la formazione del titolo esecutivo, essendo impugnabile, in questa tipologia di sanzione, esclusivamente l'ordinanza ingiunzione, secondo la disciplina generale desumibile dalla legge n. 689 del 1981, artt. 18 e 22 (cfr
Cassazione civile, sez. VI, 21/05/2014, n. 11288; Cass. civ., sez. II, 16 ottobre 2006 n. 22120; Cass. civ., sez. II, 12 giugno 2008 n. 15841 e Cass. Civ., sez. II, ord. n. 13676 del 21 maggio 2019)
Considerato che, ai sensi dell'art. 210 comma 3 del CdS, quando è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, il trasgressore non è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta e che, in caso di violazione dell'art. 214/8 del CdS è prevista la confisca del veicolo, il verbale di contestazione, che non è titolo immediatamente esecutivo, in forza del disposto dell'art. 202 co. 1 che richiama l'art. 210 co 3 C.d.S. non può essere immediatamente impugnato in sede giurisdizionale.
In tal caso il verbale di contestazione, che non indica il quantum della sanzione amministrativa pecuniaria, deve essere trasmesso al Prefetto che deve adottare i provvedimenti di cui all'art. 204 C.d.S.
Il sequestro amministrativo è quindi un atto endo-procedimentale, con il quale gli organi accertatori si limitano a constatare e contestare il fatto, avendo obbligo di trasmettere il verbale al Prefetto che, se ritiene fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata con la quale ingiunge al trasgressore il pagamento di una somma determinata.
pagina 3 di 5 Laddove invece non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti (art. 204).
In tali casi, solo l'ordinanza prefettizia è opponibile davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.
L'eccezionale opponibilità del verbale di infrazione al codice della strada, senza necessità di attendere la pronuncia della ordinanza ingiunzione, risiede infatti nella sua potenziale attitudine a divenire titolo esecutivo, ponendosi per l'effetto come atto terminale del procedimento sanzionatorio in luogo dell'ordinanza ingiunzione, così giustificando l'immediata opposizione in sede giurisdizionale.
Quando il verbale di accertamento è privo di tale efficacia non è direttamente impugnabile in sede giurisdizionale (Cass. 13207/2005).
Il provvedimento di sequestro del semirimorchio tg AG04584, cui deve procedersi obbligatoriamente nel caso di violazione dell'art. 214 comma 8 del CdS, funzionale alla confisca, con funzione di prevenzione speciale e natura cautelare, operato nella immediatezza dagli agenti accertatori, era quindi impugnabile solo innanzi al Prefetto nel termine decadenziale di sessanta giorni come previsto dall'art. 203 del CdS.
La specifica previsione di un rimedio tipico, di natura speciale, avverso il provvedimento afflittivo e i termini decadenziali entro i quali il Prefetto, competente a decidere, deve provvedere sul sequestro, ragionevolmente contenuti, con conseguente perdita di efficacia dell'atto in caso di inosservanza della scansione temporale normativamente assegnata, consentono di ritenere le norme applicabili al caso in esame compatibili con il principio, di rango costituzionale, di garanzia dell'esercizio del diritto di difesa del cittadino, anche nei confronti degli atti della pubblica amministrazione, in applicazione del principio costituzionale disciplinato all'art. 113 Cost.
Si ribadisce che, nel caso in esame, non è impedita l'impugnazione in sede giurisdizionale, ma solo posticipata a quando l'autorità amministrativa competente si sia pronunciata sulla violazione e/o sul sequestro, essendo il provvedimento di sequestro operato dalla Polizia Stradale, provvedimento non definitivo ma a carattere procedimentale strumentale e cautelare, non idoneo a divenire titolo esecutivo e quindi ad incidere in via definitiva sui diritti.
Accertato che, nel caso in esame, il verbale non era immediatamente esecutivo, in quanto necessitava dell'interposizione del Prefetto, tenuto ad emettere ordinanza ingiunzione nel quinquennio di prescrizione previsto dall'art. 14 e 28 della legge 689/1981, decorrente dalla data di ricezione del rapporto relativo all'infrazione, che pertanto il trasgressore non poteva impugnare il verbale di contestazione in sede giurisdizionale, ma esclusivamente l'ordinanza ingiunzione, va confermata la sentenza emessa dal Giudice di pace di , che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. CP_3
Il motivo di appello nel merito rimane assorbito.
pagina 4 di 5 B. Considerato che nella fase di primo grado nessuno si è costituito per l'Amministrazione opposta, le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della causa (indeterminato di complessità bassa).
C. L'integrale rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante al versamento, ex art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n. 3610/2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
RIGETTA
l'appello perché infondato.
CONDANNA
l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado, che liquida in € 3.809,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A., C.A.P. come per legge.
DICHIARA
l'appellante tenuto a versare ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Sentenza redatta in calce al verbale e pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
Pescara, 21 marzo 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
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