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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/10/2025, n. 2114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2114 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NA SA Di AF ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3027/2021 promossa da:
e per essa in qualità di mandataria, Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carlo D'Errico, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Tommaso Salvini n. 55;
ATTORE - creditore procedente
Contro
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Laziale n. 6, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano CodiceFiscale_1
CA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Albano Laziale, piazza
ON CI n. 22, giusta procura in atti;
CONVENUTO – debitore esecutato nonché contro
, nata a [...], il [...], cod. fisc. c.f. , Controparte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Velletri
(Rm), Via L. Conti, n. 19, presso lo studio dell'Avv. Daniele Manzi C.F._3 che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Belvedere n. 6, int. 7 C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Laura C.F._4
1 IL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cisterna di Latina (LT),
Corso della Repubblica n. 229, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in Controparte_4 C.F._5
Velletri Via Dei Laghi, 39, elettivamente domiciliata in Genzano di Roma Piazza Giuseppe
Impastato n. 7 presso e nello studio degli avvocati Maria Sorrentino e Crescenzo Moretta dai quali è rappresentata e difesa in forza di procura alle liti rilasciata in calce all'atto di intervento;
INTERVENUTA
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_3 C.F._6
Roma Via Mario Mona, 21, elettivamente domiciliata in Genzano di Roma Piazza Giuseppe
Impastato n. 7 presso e nello studio degli avvocati Maria Sorrentino e Crescenzo Moretta, dai quali è rappresentata e difesa in forza di procura alle liti rilasciata in calce all'atto di intervento;
INTERVENUTA
Nonché contro
, , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
Convenuti - contumaci
Oggetto: divisione endo – esecutiva.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti e verbali di udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società in Parte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, introduceva il giudizio di divisione endo - esecutiva, scaturito dalla proc. es. immobiliare n. 170/2020 e conveniva in giudizio, a tal fine, i sigg.ri , , , , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 Controparte_5
e CP_6 Controparte_7 CP_8
Si costituivano in giudizio , e;
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, e pur ritualmente citati, restavano Controparte_5 CP_6 CP_8 contumaci.
2 Concessi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c. e depositate memorie, nel corso dell'attività istruttoria, era conferito incarico peritale al CTU geom. al fine di verificare Persona_1
la divisibilità in natura del compendio pignorato. In data 9/05/2023 era depositato l'elaborato peritale nel quale si dava atto della non frazionabilità, in natura, del compendio pignorato.
All'udienza del 15/09/2023 era emessa ordinanza di delega delle operazioni di vendita.
A seguito della vendita senza incanto, svoltasi in data 17/12/2024, erano aggiudicati i Lotti
1 e 2; in data 28/3/2025 era emesso decreto di trasferimento relativamente al Lotto 1 e in data 28/4/2025 era emesso decreto di trasferimento avente ad oggetto il Lotto 2.
Predisposti i progetti di distribuzione dal professionista delegato, all'udienza del
27/06/2025, in assenza di contestazioni, era approvato il piano di riparto del Lotto 2.
Con riferimento al Lotto 1, invece, sorgevano contestazioni in quanto e Controparte_4
chiedevano di soddisfarsi sulla quota di in quanto creditrici Parte_3 Controparte_3
della medesima in forza di decreto ingiuntivo e intervenute, in data 29/05/2025, ai sensi degli artt. 499 e 511 c.p.c.; il procuratore di si opponeva agli interventi di Controparte_3
e . Controparte_4 Parte_3
A quel punto, il Giudice, tratteneva in decisione la causa per dirimere le contestazioni insorte in merito al piano di riparto del Lotto 1, concedendo alle parti termini per memorie ex art. 190 c.p.c.
Con riferimento al residuo Lotto 4, alla medesima udienza, il Giudice, in assenza di contestazioni, disponeva lo scioglimento della comunione ed emetteva ordinanza di delega delle operazioni di vendita.
In data 13/10/2025 perveniva rinuncia parziale all'esecuzione del creditore procedente con riferimento al Lotto 4 e con decreto del 16/10/2025 il Giudice fissava udienza per la comparizione delle parti.
All'udienza del 24/10/2025, in assenza di atti di impulso da parte di altri creditori muniti di titolo, il debitore esecutato – convenuto, , dichiarava di accettare Controparte_1
l'intervenuta rinuncia.
A quel punto, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
***
3 Devono, innanzitutto, essere risolte le contestazioni svolte in ordine al piano di riparto del
Lotto 1, depositato nel fascicolo telematico dal professionista delegato, avv. Claudio
Sellaroli, in data 20/05/2025.
In particolare, con riferimento alle somme ricavate dalla vendita, pari ad euro 72.230,00 risultanti dal saldo contabile, il professionista delegato ha proposto la seguente ripartizione:
- € 7.589,48, al professionista delegato alla vendita, avv. Claudio Sellaroli, a titolo di spese legali in prededuzione;
- € 1.763,07, al custode giudiziario, avv. Claudio Sellaroli, a titolo di spese legali in prededuzione.
La somma rimanente pari ad € 62.877,45, oltre interessi è stata riconosciuta per il 50% al creditore procedente per € 31.438,70 e, per il residuo 50% Parte_2 alla comproprietaria per € 31.438,70. Controparte_3
Avverso tale prospetto di riparto, le intervenute e hanno Controparte_4 Parte_3
svolto contestazioni, dichiarando di avere diritto alla somma spettante alla comproprietaria non esecutata, , in quanto creditrici della medesima, in forza del decreto Controparte_3
ingiuntivo emesso in data 20.07.2019 dal Tribunale di Velletri sezione lavoro n. 511-2019 RG
3451-2019 ( e del decreto ingiuntivo emesso in data 17.07.2019 dal Controparte_4
Tribunale di Velletri sezione lavoro n. 474- 2019 RG 3453-2019 ( ), ai sensi Parte_3
degli artt. 499 e 511 c.p.c.
A tali contestazioni, la comproprietaria non esecutata ha replicato eccependo Controparte_3
la tardività, irritualità e inammissibilità dei ricorsi depositati nell'interesse delle sigg.re e , deducendo, comunque, l'inapplicabilità dell'art. 511 Controparte_4 Parte_3
c.p.c. invocato dalle intervenute, in quanto l'art. 511 c.p.c. prevede la sostituzione di un creditore del creditore avente diritto alla distribuzione, mentre, invece, è, Controparte_3 nella presente sede, una comproprietaria non esecutata.
*
Tanto premesso, le contestazioni svolte da e avverso il Controparte_4 Parte_3 piano di riparto del Lotto 1 sono infondate e, come tali, non possono essere recepite.
Invero, l'art. 511 c.p.c. prevede la domanda di sostituzione tale per cui: “i creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell'art. 499, secondo comma”, disciplinando, dunque, la possibilità che creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possano sostituirsi la medesimo in 4 sede di riparto, con l'attribuzione delle somme che, altrimenti, sarebbero state assegnate all'originario creditore.
Nel caso che occupa, invece, e rivendicano un credito, in Controparte_4 Parte_3 forza dei decreti ingiuntivi sopra menzionati, nei confronti della comproprietaria non esecutata , con riferimento alla somma di euro 31.438,70 attribuita alla Controparte_3
proprio nella sua qualità di comproprietaria non esecutata, con la conseguenza che, CP_3
in ordine a tali importi, il meccanismo di sostituzione di cui all'art. 511 c.p.c. non può operare.
Neppure può ritenersi, altresì, che le medesime istanti possano agire nell'odierno giudizio di divisione endo – esecutiva quali creditrici intervenute ex art. 499 c.p.c. nei confronti di
, non essendo la medesima esecutata nella procedura che occupa. Controparte_3
A ciò si aggiunga che, come evidenziato dalle stesse e , le Controparte_4 Parte_3
medesime hanno proposto separato ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., al fine di ottenere la soddisfazione del proprio credito in separata sede, non potendo le rispettive pretese trovare riconoscimento nella odierna fase distributiva.
Ne consegue, pertanto, che l'assegnazione di euro 31.438,70 in favore di , in Controparte_3 qualità di comproprietaria non esecutata, deve essere confermata.
Deve, invece, essere corretta l'attribuzione del residuo 50%, pari ad euro 31.438,70 che dovrà essere assegnata all'esecutato e, per esso, alla procedura esecutiva n. Controparte_1
170/2020 sotto il vincolo del pignoramento, con la conseguenza che, una volta riassunta la procedura esecutiva, potrà procedersi al riparto del ricavato tra i creditori aventi titolo.
A fronte di ciò, confermate le spettanze dovute al professionista delegato e custode giudiziario, avv. Claudio Sellaroli, la somma residua di € 62.877,45, oltre interessi deve essere riconosciuta per il 50% al debitore esecutato, e, per esso, alla Controparte_1 procedura esecutiva n. 170/2020, sotto il vincolo del pignoramento, e per il residuo 50% alla comproprietaria per € 31.438,70. Controparte_3
Così concluso il piano di riparto per il Lotto 1, deve evidenziarsi che con riferimento al residuo Lotto 4 è pervenuta rinuncia parziale del creditore procedente e che, all'udienza del
24/10/2025, non vi sono stati atti di impulso da parte di creditori muniti di titolo: a fronte di ciò, deve dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente al Lotto 4.
5 Il comune vantaggio derivante dalla distribuzione del ricavato del Lotto 1 e dalla rinuncia alla prosecuzione delle vendite per il Lotto 4 giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta le contestazioni svolte da e avverso il piano di Controparte_4 Parte_3 riparto del Lotto 1 e dispone l'assegnazione delle somme ricavate dalla vendita del Lotto 1 nei seguenti termini:
- € 7.589,48, al professionista delegato alla vendita, avv. Claudio Sellaroli;
- € 1.763,07, al custode giudiziario, avv. Claudio Sellaroli;
- € 31.438,70 in favore di;
Controparte_3
- € 31.438,70 in favore dell'esecutato e, per esso, alla procedura Controparte_1 esecutiva n. 170/2020 sotto il vincolo del pignoramento.
Assegna alla parte interessata termine di giorni 60 per la riassunzione della proc. es. n.
170/2020, pendente innanzi al Tribunale di Velletri, decorrenti dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al residuo Lotto 4.
Ordina, una volta passata in giudicato la presente sentenza, la cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguita presso la Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di ROMA – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di ROMA 2 in data 12/06/2020 al n. di formalità 15237 reg. part. limitatamente al Lotto 4 così descritto “Appartamento sito in Ariccia (RM), Via Laziale n. 33, identificato al catasto Fabbricati - Fg. 22, Part. 282, Sub. 5,
Categoria A5. R.C. 78,76 €”, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Velletri, il 28 ottobre 2025
Il Giudice
NA SA Di AF
6
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NA SA Di AF ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3027/2021 promossa da:
e per essa in qualità di mandataria, Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carlo D'Errico, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Tommaso Salvini n. 55;
ATTORE - creditore procedente
Contro
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Laziale n. 6, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano CodiceFiscale_1
CA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Albano Laziale, piazza
ON CI n. 22, giusta procura in atti;
CONVENUTO – debitore esecutato nonché contro
, nata a [...], il [...], cod. fisc. c.f. , Controparte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Velletri
(Rm), Via L. Conti, n. 19, presso lo studio dell'Avv. Daniele Manzi C.F._3 che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Belvedere n. 6, int. 7 C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Laura C.F._4
1 IL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cisterna di Latina (LT),
Corso della Repubblica n. 229, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in Controparte_4 C.F._5
Velletri Via Dei Laghi, 39, elettivamente domiciliata in Genzano di Roma Piazza Giuseppe
Impastato n. 7 presso e nello studio degli avvocati Maria Sorrentino e Crescenzo Moretta dai quali è rappresentata e difesa in forza di procura alle liti rilasciata in calce all'atto di intervento;
INTERVENUTA
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_3 C.F._6
Roma Via Mario Mona, 21, elettivamente domiciliata in Genzano di Roma Piazza Giuseppe
Impastato n. 7 presso e nello studio degli avvocati Maria Sorrentino e Crescenzo Moretta, dai quali è rappresentata e difesa in forza di procura alle liti rilasciata in calce all'atto di intervento;
INTERVENUTA
Nonché contro
, , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
Convenuti - contumaci
Oggetto: divisione endo – esecutiva.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti e verbali di udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società in Parte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, introduceva il giudizio di divisione endo - esecutiva, scaturito dalla proc. es. immobiliare n. 170/2020 e conveniva in giudizio, a tal fine, i sigg.ri , , , , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 Controparte_5
e CP_6 Controparte_7 CP_8
Si costituivano in giudizio , e;
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, e pur ritualmente citati, restavano Controparte_5 CP_6 CP_8 contumaci.
2 Concessi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c. e depositate memorie, nel corso dell'attività istruttoria, era conferito incarico peritale al CTU geom. al fine di verificare Persona_1
la divisibilità in natura del compendio pignorato. In data 9/05/2023 era depositato l'elaborato peritale nel quale si dava atto della non frazionabilità, in natura, del compendio pignorato.
All'udienza del 15/09/2023 era emessa ordinanza di delega delle operazioni di vendita.
A seguito della vendita senza incanto, svoltasi in data 17/12/2024, erano aggiudicati i Lotti
1 e 2; in data 28/3/2025 era emesso decreto di trasferimento relativamente al Lotto 1 e in data 28/4/2025 era emesso decreto di trasferimento avente ad oggetto il Lotto 2.
Predisposti i progetti di distribuzione dal professionista delegato, all'udienza del
27/06/2025, in assenza di contestazioni, era approvato il piano di riparto del Lotto 2.
Con riferimento al Lotto 1, invece, sorgevano contestazioni in quanto e Controparte_4
chiedevano di soddisfarsi sulla quota di in quanto creditrici Parte_3 Controparte_3
della medesima in forza di decreto ingiuntivo e intervenute, in data 29/05/2025, ai sensi degli artt. 499 e 511 c.p.c.; il procuratore di si opponeva agli interventi di Controparte_3
e . Controparte_4 Parte_3
A quel punto, il Giudice, tratteneva in decisione la causa per dirimere le contestazioni insorte in merito al piano di riparto del Lotto 1, concedendo alle parti termini per memorie ex art. 190 c.p.c.
Con riferimento al residuo Lotto 4, alla medesima udienza, il Giudice, in assenza di contestazioni, disponeva lo scioglimento della comunione ed emetteva ordinanza di delega delle operazioni di vendita.
In data 13/10/2025 perveniva rinuncia parziale all'esecuzione del creditore procedente con riferimento al Lotto 4 e con decreto del 16/10/2025 il Giudice fissava udienza per la comparizione delle parti.
All'udienza del 24/10/2025, in assenza di atti di impulso da parte di altri creditori muniti di titolo, il debitore esecutato – convenuto, , dichiarava di accettare Controparte_1
l'intervenuta rinuncia.
A quel punto, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
***
3 Devono, innanzitutto, essere risolte le contestazioni svolte in ordine al piano di riparto del
Lotto 1, depositato nel fascicolo telematico dal professionista delegato, avv. Claudio
Sellaroli, in data 20/05/2025.
In particolare, con riferimento alle somme ricavate dalla vendita, pari ad euro 72.230,00 risultanti dal saldo contabile, il professionista delegato ha proposto la seguente ripartizione:
- € 7.589,48, al professionista delegato alla vendita, avv. Claudio Sellaroli, a titolo di spese legali in prededuzione;
- € 1.763,07, al custode giudiziario, avv. Claudio Sellaroli, a titolo di spese legali in prededuzione.
La somma rimanente pari ad € 62.877,45, oltre interessi è stata riconosciuta per il 50% al creditore procedente per € 31.438,70 e, per il residuo 50% Parte_2 alla comproprietaria per € 31.438,70. Controparte_3
Avverso tale prospetto di riparto, le intervenute e hanno Controparte_4 Parte_3
svolto contestazioni, dichiarando di avere diritto alla somma spettante alla comproprietaria non esecutata, , in quanto creditrici della medesima, in forza del decreto Controparte_3
ingiuntivo emesso in data 20.07.2019 dal Tribunale di Velletri sezione lavoro n. 511-2019 RG
3451-2019 ( e del decreto ingiuntivo emesso in data 17.07.2019 dal Controparte_4
Tribunale di Velletri sezione lavoro n. 474- 2019 RG 3453-2019 ( ), ai sensi Parte_3
degli artt. 499 e 511 c.p.c.
A tali contestazioni, la comproprietaria non esecutata ha replicato eccependo Controparte_3
la tardività, irritualità e inammissibilità dei ricorsi depositati nell'interesse delle sigg.re e , deducendo, comunque, l'inapplicabilità dell'art. 511 Controparte_4 Parte_3
c.p.c. invocato dalle intervenute, in quanto l'art. 511 c.p.c. prevede la sostituzione di un creditore del creditore avente diritto alla distribuzione, mentre, invece, è, Controparte_3 nella presente sede, una comproprietaria non esecutata.
*
Tanto premesso, le contestazioni svolte da e avverso il Controparte_4 Parte_3 piano di riparto del Lotto 1 sono infondate e, come tali, non possono essere recepite.
Invero, l'art. 511 c.p.c. prevede la domanda di sostituzione tale per cui: “i creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell'art. 499, secondo comma”, disciplinando, dunque, la possibilità che creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possano sostituirsi la medesimo in 4 sede di riparto, con l'attribuzione delle somme che, altrimenti, sarebbero state assegnate all'originario creditore.
Nel caso che occupa, invece, e rivendicano un credito, in Controparte_4 Parte_3 forza dei decreti ingiuntivi sopra menzionati, nei confronti della comproprietaria non esecutata , con riferimento alla somma di euro 31.438,70 attribuita alla Controparte_3
proprio nella sua qualità di comproprietaria non esecutata, con la conseguenza che, CP_3
in ordine a tali importi, il meccanismo di sostituzione di cui all'art. 511 c.p.c. non può operare.
Neppure può ritenersi, altresì, che le medesime istanti possano agire nell'odierno giudizio di divisione endo – esecutiva quali creditrici intervenute ex art. 499 c.p.c. nei confronti di
, non essendo la medesima esecutata nella procedura che occupa. Controparte_3
A ciò si aggiunga che, come evidenziato dalle stesse e , le Controparte_4 Parte_3
medesime hanno proposto separato ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., al fine di ottenere la soddisfazione del proprio credito in separata sede, non potendo le rispettive pretese trovare riconoscimento nella odierna fase distributiva.
Ne consegue, pertanto, che l'assegnazione di euro 31.438,70 in favore di , in Controparte_3 qualità di comproprietaria non esecutata, deve essere confermata.
Deve, invece, essere corretta l'attribuzione del residuo 50%, pari ad euro 31.438,70 che dovrà essere assegnata all'esecutato e, per esso, alla procedura esecutiva n. Controparte_1
170/2020 sotto il vincolo del pignoramento, con la conseguenza che, una volta riassunta la procedura esecutiva, potrà procedersi al riparto del ricavato tra i creditori aventi titolo.
A fronte di ciò, confermate le spettanze dovute al professionista delegato e custode giudiziario, avv. Claudio Sellaroli, la somma residua di € 62.877,45, oltre interessi deve essere riconosciuta per il 50% al debitore esecutato, e, per esso, alla Controparte_1 procedura esecutiva n. 170/2020, sotto il vincolo del pignoramento, e per il residuo 50% alla comproprietaria per € 31.438,70. Controparte_3
Così concluso il piano di riparto per il Lotto 1, deve evidenziarsi che con riferimento al residuo Lotto 4 è pervenuta rinuncia parziale del creditore procedente e che, all'udienza del
24/10/2025, non vi sono stati atti di impulso da parte di creditori muniti di titolo: a fronte di ciò, deve dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente al Lotto 4.
5 Il comune vantaggio derivante dalla distribuzione del ricavato del Lotto 1 e dalla rinuncia alla prosecuzione delle vendite per il Lotto 4 giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta le contestazioni svolte da e avverso il piano di Controparte_4 Parte_3 riparto del Lotto 1 e dispone l'assegnazione delle somme ricavate dalla vendita del Lotto 1 nei seguenti termini:
- € 7.589,48, al professionista delegato alla vendita, avv. Claudio Sellaroli;
- € 1.763,07, al custode giudiziario, avv. Claudio Sellaroli;
- € 31.438,70 in favore di;
Controparte_3
- € 31.438,70 in favore dell'esecutato e, per esso, alla procedura Controparte_1 esecutiva n. 170/2020 sotto il vincolo del pignoramento.
Assegna alla parte interessata termine di giorni 60 per la riassunzione della proc. es. n.
170/2020, pendente innanzi al Tribunale di Velletri, decorrenti dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al residuo Lotto 4.
Ordina, una volta passata in giudicato la presente sentenza, la cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguita presso la Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di ROMA – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di ROMA 2 in data 12/06/2020 al n. di formalità 15237 reg. part. limitatamente al Lotto 4 così descritto “Appartamento sito in Ariccia (RM), Via Laziale n. 33, identificato al catasto Fabbricati - Fg. 22, Part. 282, Sub. 5,
Categoria A5. R.C. 78,76 €”, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Velletri, il 28 ottobre 2025
Il Giudice
NA SA Di AF
6